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Circolare 164 del 24 luglio 1989
ALLEGATO 1
OGGETTO: Prescrizione delle rate di pensione. Sentenza della Corte
Costituzionale n.283 del 17 maggio 1989. Illegittimita'
costituzionale dell'art.11 della legge 11 marzo 1988, n.67.
Con circolare n.170 del 4 agosto 1988, sono state impartite
le istruzioni applicative dell'art.11 della legge 11 marzo 1988,
n.67 il quale, interpretando autenticamente l'art.129, 1øcomma, del
R.D.L. n.1827/1935, ha stabilito che l'articolo stesso - a mente del
quale "le rate di pensione non riscosse entro cinque anni dal giorno
della loro scadenza sono prescritte a favore dell'Istituto" - va
interpretato nel senso che la prescrizione ivi prevista si applica
anche alle rate di pensione comunque non poste in pagamento.
La questione di legittimita' del predetto art.11 e' stata
sottoposta alla Corte Costituzionale con ordinanza del Pretore di
Parma il quale ha sottolineato "il carattere solo formalmente
interpretativo e sostanzialmente innovativo della norma denunciata,
atteso che, per consolidata giurisprudenza, la prescrizione breve di
cui all'art.129 del R.D.L. n.1827/1935 era precedentemente ritenuta
operante per le sole rate di pensione gia' liquidate e poste in
PAGAMENTO."
La Corte Costituzionale ha ritenuto fondata la questione
sollevata dal Pretore di Parma osservando che per effetto della
normativa in esame "la prescrizione (breve) di cui all'art.129,
legge del 1935 viene a dispiegare i suoi effetti in tutte le fasi,
comunque, del procedimento inteso alla liquidazione. Il che,
disposto peraltro a distanza d'oltre un cinquantennio da una
incontroversa applicazione della norma circoscritta alle somme gia'
in riscossione, e' elemento rivelatore di concreta irrazionalita':
identicamente disciplinandole, si rendono omogenee posizioni
oggettivamente difformi e cioe' la fase, non ancora esaurita, della
liquidazione (o della riliquidazione) con la ben diversa fattispecie
della riscossione".
In considerazione dei motivi anzidetti, la Corte
Costituzionale, con sentenza n.283 del 17 maggio 1989 (all.1) ha
dichiarato l'illegittimita' costituzionale dell'art.11 della legge 11
marzo 1988, n.67.
Per effetto della sentenza di incostituzionalita' l'art.129,
comma 1ø del R.D.L. n.1827/1935 deve tornare ad applicarsi in
conformita' all'orientamento giurisprudenziale consolidatosi in
materia presso la Corte di Cassazione e recepito dal Consiglio di
Amministrazione dell'Istituto con deliberazione n.148 del 22 giugno
1979: per cui mentre alle rate di pensione gia' messe in pagamento si
applica la prescrizione breve quinquennale di cui all'art.129, alle
rate non ancora liquidate si applica la prescrizione ordinaria
decennale di cui all'art.2946 c.c.
Conformemente a tale principio la prescrizione quinquennale
deve trovare applicazione nei casi di tardiva riscossione da parte
del pensionato delle rate di pensione o delle maggiori somme
spettanti a titolo di ricostituzione poste in pagamento
DALL'ISTITuto.
La prescrizione ordinaria decennale deve trovare
applicazione nei casi di presentazione della domanda di pensione o
di ricostituzione a distanza di oltre dieci anni dalla data di
decorrenza della pensione o della ricostituzione; deve trovare
altresi' applicazione nell'eventualita' che le rate di pensione o le
maggiori somme spettanti a titolo di ricostituzione (a domanda o
d'ufficio) siano poste in pagamento a distanza di oltre dieci anni
dalla loro scadenza virtuale senza che da parte dell'interessato
siano stati compiuti atti interruttivi della prescrizione.
In conformita' a tali principi la prescrizione decennale
deve trovare applicazione anche nei casi di liquidazione o
ricostituzione di pensione conseguenti a sentenze della Corte
COSTITUZIOnale.
La prescrizione decennale deve trovare infine applicazione
nei casi di richiesta di pagamento delle rate maturate e non
riscosse presentata dagli aventi causa del pensionato a distanza di
oltre dieci anni dalla data di scadenza delle rate stesse.
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ø ø
Le presenti istruzioni - che sostituiscono quelle impartite
con la circolare n.170 del 4 agosto 1988 e con il successivo
messaggio n.10659 del 14 novembre 1988 - devono trovare applicazione
per i casi futuri e per quelli in corso di trattazione: i casi gia'
definiti in difformita' saranno riesaminati, a domanda degli
interessati, e definiti conformemente.
IL DIRETTORE GENERALE
Circolare 190 del 22 agosto 1989
Oggetto:
Titolari di pensione privilegiata concessa dallo Stato per infermità contratta durante il servizio militare obbligatorio. Accreditamento di contribuzione figurativa nell'assicurazione IVS - per servizio militare - ai sensi dell'art. 49 della legge 30.4.1969 n.153 - Compatibilità.
Come e' noto, con circolare n. 666 RCV del 7 gennaio 1985
nell'affermare la natura pensionistica del trattamento
ordinario di privilegio liquidato per cause dipendenti da
servizio militare obbligatorio, venne stabilita
l'incompatibilita' tra la liquidazione di detto trattamento ed
il riconoscimento del servizio stesso ai fini delle AGO.
Senonche' la Magistratura di merito cui gli interessati si
sono rivolti dopo il definitivo rigetto amministrativo delle
loro istanze di riconoscimento del servizio militare ai fini
IVS, ha disconosciuto il carattere "pensionistico" del
trattamento ordinario di privilegio negando, di conseguenza,
che la liquidazione dello stesso possa considerarsi preclusiva
all'accreditamento del sottostante servizio militare nelle
AGO.
In particolare, la Corte di Cassazione ha affermato che
deve escludersi che il trattamento in questione "abbia
carattere sostitutivo di trattamento pensionistico delle AGO e
che invece deve ritenersi compatibile e cumulabile atteso che
costituisce un trattamento di natura risarcitoria ed
indennitaria, e non gia' previdenziale con la conseguenza che
non e' di ostacolo alla computabilita' del servizio militare
od assimilato ai fini AGO".
Alla luce di tali affermazioni si e' reso necessario un
riesame della questione per la cui soluzione sono stati
sentiti anche i competenti Organi deliberanti dell'Istituto.
E' stato stabilito quindi che il trattamento privilegiato
ordinario liquidato in relazione ad infermita' contratta
durante il servizio militare "obbligatorio", non costituisce
motivo ostativo al riconoscimento, nell'assicurazione IVS, del
corrispondente periodo ai sensi dell'art. 49, della legge n.
153/1969.
Si e' colta l'occasione per verificare se analoghe
conclusioni possano trarsi in relazione al trattamento
privilegiato derivante da servizio militare "volontario o di
CARRIERA".
Al riguardo si e' rilevato, in primo luogo, che il
servizio stesso, diversamente da quello obbligatorio, puo'
ricondursi, sia pure con peculiare connotazione, ad una
effettiva prestazione di attivita' subordinata con tutte le
conseguenze che, su un piano previdenziale, dalla stessa
DERIVANO.
E noto, tra l'altro, che la cessazione da tale servizio
senza diritto a pensione, da' luogo alla costituzione della
posizione assicurativa ai sensi della legge 2.4.1958, n. 322 e
NORME SIMIlari.
E' rilevante, per quel che qui interessa che a tale
ricostituzione - dovuta, si ribadisce, in carenza di diritto a
pensione - la competente Amministrazione statale non provvede,
qualora risulti liquidato il trattamento di privilegio
ORDINARIO.
E cio' evidentemente in quanto la prestazione in parola e'
intesa come trattamento anticipato di pensione a carattere
PREVIDENZIale.
In conclusione:
- i periodi di servizio militare obbligatorio, ancorche'
risulti liquidato, per causa del servizio, trattamento di
privilegio ordinario, possono formare oggetto di
riconoscimento ai fini delle prestazioni AGO, ai sensi
dell'art. 49 della legge n. 153/1989;
- continua, invece, a costituire motivo ostativo
all'attribuzione del riconoscimento di cui trattasi, la
liquidazione del trattamento in parola, in relazione a
servizio militare volontario o di carriera.
PER IL DIRETTORE GENERALE
F.TO MANZARA
La presente circolare nelle more della stampa e della
composizione tipografica viene trasmessa via terminale per
consentirne l'immediata conoscenza ed applicazione.
Circolare 67 del 10 aprile 1989
OGGETTO: Art. 5 del D.L. 30 ottobre 1984, n. 726, convertito, con
modificazioni dalla legge 19 dicembre 1984, n. 863.
Trattamenti di famiglia ai lavoratori a part-time e
versamento del relativo contributo; ulteriori
precisazioni. Assegno per congedo matrimoniale.
Come e' noto il decreto legge 30 ottobre 1984, n. 726,
convertito, con modificazioni, dalla legge 19 dicembre 1984,
n.863 (1) disciplina, all'art.5,commi 6 e 7, le modalita' di
corresponsione degli assegni familiari ai lavoratori occupati a
TEMPO PARZiale.
Con circolare n. 315 G.S. - 727 R.C.V./38 del 16
febbraio 1985 (2) sono state fornite istruzioni per l'attuazione
delle disposizioni di cui trattasi.
Peraltro, in sede di applicazione delle predette
istruzioni si sono evidenziate talune problematiche riguardanti
in particolare il 6ø comma dell'art. 5 in argomento, che sono
state sottoposte all'esame del Comitato speciale per gli assegni
FAMILIARI.
In relazione al parere espresso dal predetto Comitato si
forniscono le seguenti ulteriori precisazioni che hanno valore
sia per gli assegni familiari che per l'assegno per il nucleo
FAMILIARE.
1) Il citato 6ø comma prevede, ai fini del
raggiungimento del minimo di ore per aver diritto agli assegni
familiari nell'intera misura settimanale, il cumulo delle ore
prestate in diversi rapporti di lavoro. Si chiarisce che detto
cumulo puo' essere effettuato non solo in caso di pluralita' di
rapporti di lavoro a tempo parziale ma anche quando con un
rapporto di lavoro di tale tipo, concorrano rapporti di lavoro
"non a tempo parziale".
In tali fattispecie la normativa applicabile, per la
determinazione del numero di assegni da corrispondere, e' sempre
quella del 6ø comma in argomento che stabilisce la corresponsione
degli assegni per l'intera misura settimanale, ove siano
effettuate almeno 24 ore di lavoro, ovvero, in caso contrario, di
tanti assegni giornalieri quante sono le giornate di lavoro
effettivamente prestate.
Il cumulo delle ore, peraltro, non puo' essere
effettuato in caso di coesistenza di un rapporto di lavoro a
tempo parziale con attivita' svolte in qualita' di operaio
agricolo o di addetto ai servizi domestici e familiari. Cio' in
quanto per gli operai agricoli l'esclusione dall'applicazione
delle disposizioni dell'art.5 in questione e' prevista
espressamente dal comma 15 dello stesso articolo, mentre per gli
addetti ai servizi domestici e familiari la materia e'
disciplinata in modo specifico dall'art. 14 del D.P.R. 31
dicembre 1971, n.1403 (3).
2) Nei rapporti di lavoro a tempo parziale, per
stabilire la misura degli assegni da corrispondere, si deve
sempre fare riferimento al 6ø comma in argomento senza che sia
possibile applicare, in via alternativa, l'art. 59 del T.U. delle
norme sugli assegni familiari approvato con D.P.R. 30 maggio
1955, N. 797.
Il datore di lavoro dovra', quindi, sempre verificare,
settimana per settimana, la durata della prestazione lavorativa
per adeguare ad essa la misura degli assegni da corrispondere,
anche se viene adottato il periodo di paga mensile e anche se,
per effetto di una non omogenea distribuzione dell'orario di
lavoro nelle varie settimane si verifichi, nel mese, il
raggiungimento delle 104 o 130 ore lavorative richieste dal
citato art. 59, mentre in una o piu' settimane non viene
raggiunto il limite delle 24 ore. Per tali settimane, pertanto,
ove l'attivita' lavorativa sia concentrata solo in alcuni giorni
non potranno essere corrisposti gli assegni nell'intera misura
settimanale, ma tanti assegni quante sono le giornate di lavoro
effettivamente prestate.
3) Il 6ø comma trova applicazione nei confronti dei
lavoratori "a tempo parziale" quale che sia il settore di
appartenenza del datore di lavoro e, quindi, anche se si tratti
di settore al quale si applica, per quanto concerne gli assegni
familiari, una normativa particolare quali sono il settore
credito, assicurazione e servizi tributari appaltati (art. 72
T.U. A.F.) e il settore agricolo, limitatamente per quest'ultimo
agli impiegati e dirigenti (art. 65 T.U. A.F.). Infatti, come
sopra gia' detto, dall'applicazione dell'art. 5 sono esclusi gli
OPERAI AGRicoli.
Di conseguenza, per quanto riguarda il settore del
credito, assicurazione e servizi tributari appaltati, essendo la
corresponsione degli assegni nei rapporti di lavoro a tempo
parziale collegata alla prestazione di attivita' lavorativa e non
alla sola sussistenza del rapporto di lavoro, in tale settore non
trova applicazione l'art. 73 del T.U. A.F. e, quindi, ai fini del
versamento contributivo per gli assegni familiari deve prendersi
a riferimento la retribuzione effettivamente corrisposta, salvi
facendo, ovviamente, i minimali di legge.
øøø
In relazione, poi, a taluni quesiti posti in materia si
forniscono i seguenti chiarimenti.
a) Lavoratore a tempo parziale con prestazione giornaliera di 5
ore per 5 giorni la settimana. Spetta l'intero assegno
SETTIMAnale.
b) Lavoratore a tempo parziale con prestazione giornaliera di 4
ore per 5 giorni la settimana. Spettano 5 assegni giornalieri
e non l'intero assegno settimanale, non essendo realizzato il
limite delle 24 ore settimanali.
c) Lavoratori a tempo parziale con concentrazione delle
prestazioni lavorative in alcune settimane o in alcuni mesi
dell'anno. Gli assegni spettano solamente per le settimane in
cui vi sia effettiva prestazione di attivita' lavorativa e in
relazione alle ore di lavoro prestate nelle stesse settimane.
In tale fattispecie anche l'assegno per congedo
matrimoniale, disciplinato dal C.C.N. 31.5.1941, spetta solo per
i giorni di congedo che coincidano con quelli nei quali sia
contrattualmente prevista la prestazione di attivita' lavorativa,
prestazione che non viene resa per effetto della fruizione del
CONGEDO STesso.
Le Sedi avranno cura di rendere noti i predetti
chiarimenti ai datori di lavoro, alle Associazioni di categoria,
ai Consulenti del lavoro ed agli Enti di Patronato.
IL DIRETTORE GENERALE f.f.
F.to BILLIA
----------------------
(1) V. "Atti ufficiali" 1984, pag. 3615.
(2) V. "Atti ufficiali" 1985, pag. 559.
(3) V. "Atti ufficiali" 1972, pag. 687.
Circolare 222 del 25 ottobre 1989
Oggetto:
Assegno per il nucleo familiare. Esclusione dal computo del reddito familiare degli arretrati per prestazioni di integrazioni salariali. D.L. 9 ottobre 1989, n. 338.
L'art. 4 del D.L. 9 ottobre 1989, n. 338, contenente
disposizioni urgenti in materia di evasione contributiva, di
fiscalizzazione degli oneri sociali, di sgravi contributivi nel
Mezzogiorno e finanziamento dei patronati, stabilisce, al 14ø
comma, che "le somme corrisposte a titolo di arretrati per
prestazioni di integrazione salariale riferite ad anni precedenti
a quello di erogazione non sono computate nel reddito ai fini
dell'assegno per il nucleo familiare, con effetto dal 1ø luglio
1989".
Pertanto, i lavoratori dipendenti e gli altri soggetti
interessati (pensionati, cassaintegrati ecc.) che ai fini della
corresponsione dell'assegno per il nucleo familiare per i periodi
compresi dal 1ø luglio 1989 al 30 giugno 1990 abbiano presentato
al proprio datore di lavoro o alla competente Sede dell'Istituto
il mod. ANF/dip. nel quale il reddito familiare e' stato
determinato anche sulla base delle somme ora escluse dalla legge,
percepite nel corso dell'anno 1988 da loro stessi e/o dai loro
familiari, potranno presentare la variazione reddituale al
datore di lavoro o alla Sede dell'Istituto, a seconda dei casi,
utilizzando il modulo di cui si allega il fac-simile.
Sulla base di tale variazione i datori di lavoro e/o le
Sedi procederanno alla rideterminazione del reddito familiare ai
fini della corresponsione dell'assegno per il nucleo familiare
per il periodo annuale in corso.
Si invitano le Sedi a portare a conoscenza con
immediatezza le presenti istruzioni ai datori di lavoro, agli
Enti di Patronato, alle Organizzazioni sindacali, alle
Associazioni dei datori di lavoro ed ai Consulenti del lavoro.
IL DIRETTORE GENERALE
F.to BILLIA
Allegato
ISTITUTO NAZIONALE
PREVIDENZA SOCIALE
Sede di...............
Dichiarazione concernente l'avvenuta percezione nell'anno 1988 di
arretrati di prestazioni di integrazione salariale ai fini della
corresponsione dell'assegno per il nucleo familiare per il
periodo 1ø luglio 1989 - 30 giugno 1990.
!--------------------------------!
!-------------------------------!
eventuali riferimenti alla pratica
Il sottoscritto-------------------------------------------------
cognome nome
----------------------------------------------------------------
data di nascita Comune e prov. (o Stato estero) di nascita
----------------------------------------------------------------
Comune e prov. (o Stato estero) di residenza
per gli effetti di cui all'art. 2 della legge 13 maggio 1988, n.
153,
d i c h i a r a
a) di aver percepito nell'anno 1988 il seguente importo a titolo
di arretrati per prestazioni di integrazione salariale
riferite ad anni precedenti: œ. ;
b) che il familiare appresso indicato:
cognome nome
data di nascita
il quale fa parte del nucleo familiare del sottoscritto, ha
percepito nell'anno 1988 il seguente importo a titolo di
arretrati per prestazioni di integrazione salariale riferite
ad anni precedenti: œ. .
Il sottoscritto, consapevole delle conseguenze civili e
penali previste per coloro che rendono attestazioni false,
dichiara, sotto la propria responsabilita', che le notizie
fornite sono complete e veritiere.
Data Firma
===============================================================
Determinazione dell'assegno (riservato al datore di lavoro o
ALL'INPS)
===============================================================
- componenti del nucleo familiare
- Reddito complessivo
- percentuale redditi da lavoro dipendente %
aumento livello reddito familiare: 2 milioni
10 milioni
12 milioni
- livello reddito familiare------
- importo dell'assegno---------------
- scadenza-----------------*
Data Firma
* Da indicare nel caso di compimento della maggiore eta' dei
minori e nei casi di scadenza autorizzazione.
Circolare 277 del 28 dicembre 1989
Oggetto:
Coniuge separato per colpa o con addebito della separazione. Diritto alla pensione ai superstiti: subordinazione al diritto agli alimenti verso il coniuge deceduto. Sentenza della Corte Costituzionale n. 450 del 27 luglio 1989.
Con circolare n. 53643 A.G.O. del 22 ottobre 1987, sono state
fornite le istruzioni applicative della sentenza n. 286 dell'8 luglio
1987 con la quale la Corte Costituzionale ha dichiarato
l'illegittimita' costituzionale dell'art. 1, del d.l.l. 18 gennaio
1945, n. 39, nel testo sostituito dall'art. 7 della legge 12 agosto
1962, n. 1338 e riprodotto nell'art. 24 della legge 30 aprile 1969, n.
153 nella parte in cui escludeva dalla erogazione della pensione ai
superstiti il coniuge separato per colpa con sentenza passata in
giudicato.
Facendo seguito alle predette istruzioni si rende noto che la
Corte Costituzionale, con sentenza n. 450 del 27 luglio 1989 (all. 1),
ha dichiarato l'illegittimita' costituzionale dell'art. 31, comma 1,
lett. a) della legge 13 luglio 1965, n. 859 - concernente il Fondo
volo - nella parte in cui esclude dal diritto a pensione di
riversibilita' anche il coniuge superstite separato per sua colpa, o al
quale la separazione sia stata addebitata, con sentenza passata in
giudicato.
2
Con quest'ultima sentenza la Corte Costituzionale ha ritenuto
di dover condizionare il riconoscimento del diritto alla pensione ai
superstiti al diritto agli alimenti verso il coniuge deceduto:
fornendo, nel contesto della motivazione, l'interpretazione
"autentica" delle proprie precedenti sentenze n. 286/1987 (concernente
l'AGO ed illustrata con la citata circolare n. 53643 A.G.O. del 22
ottobre 1987) e n. 1009/1988 (concernente i trattamenti di quiescenza)
i cui dispositivi "devono essere interpretati alla luce delle
motivazioni che li reggono. In esse e' precisato che la dichiarazione
di incostituzionalita' delle norme impugnate, nella parte in cui
qualificano la colpa per se' sola come causa di esclusione del coniuge
superstite dal diritto alla pensione di riversibilita' (rectius, ai
superstiti), non comporta la spettanza del diritto in ogni caso, ma
soltanto in quanto il coniuge separato per sua colpa avesse diritto
agli alimenti a carico del coniuge deceduto".
Alla luce delle precisazioni fornite dalla Corte
Costituzionale relativamente alla portata della sentenza n. 286/1987,
le istruzioni di cui alla gia' citata circolare n. 53643 A.G.O. del 22
ottobre 1987 devono intendersi modificate nel senso che il coniuge
superstite dell'assicurato o del pensionato, anche se separato per
colpa o con addebito della separazione con sentenza passata in
giudicato, ha diritto alla pensione indiretta o di riversibilita' a
condizione che sussista in suo favore il diritto agli alimenti a
carico del coniuge deceduto.
Il principio dettato dalla Corte Costituzionale, attesa la
sua natura interpretativa della precedente sentenza n. 286/1987, deve
trovare applicazione non soltanto per le domande di pensione ai
superstiti in corso di definizione e per quelle di futura
presentazione ma anche per quelle gia' definite le quali,
conseguentemente, dovranno essere riprese in esame al fine di
verificare il diritto agli alimenti del coniuge superstite nei
confronti di quello deceduto.
A tal fine dovra' farsi riferimento al provvedimento
giudiziale senza necessita' di verificare se l'obbligo degli alimenti
sia stato in concreto osservato.
Qualora l'accertamento dia esito negativo dovra' provvedersi,
a seconda delle ipotesi richiamate ai paragrafi 1 e 2 della circolare
n. 53643 A.G.O. del 22 ottobre 1987, alla soppressione o alla
ricostituzione delle pensioni gia' liquidate con recupero delle somme
che risultassero indebitamente percepite dagli interessati: facendo
altresi' luogo, nelle ipotesi di cui al paragrafo 2, all'eventuale
ripristino delle pensioni soppresse nei confronti dei genitori o dei
collaterali del coniuge deceduto.
Agli adempimenti di cui sopra si dovra' provvedere anche per
le pensioni di riversibilita' liquidate ai sensi della circolare n. 125
del 30 maggio 1988, a carico dei Fondi integrativi (per i gasisti, per
gli esattoriali e per il personale dell'Istituto), nonche' a carico del
Fondo di previdenza elettrici, del Fondo per il Clero e i Ministri di
culti acattolici e della ex Cassa Nazionale per la previdenza
marinara, la cui normativa, per quanto riguarda il diritto alla
pensione del coniuge superstite, si richiama a quella vigente
nell'A.G.O.
* *
*
Avvalendosi del potere di cui all'art. 27 della legge 11
marzo 1953, n. 87, la Corte Costituzionale, con la citata sentenza n.
450, ha altresi' dichiarato l'incostituzionalita' anche di altre
disposizioni che al pari di quella di cui all'art. 31, comma 1), lett.
a) della legge n. 859/65, concernente il Fondo Volo, escludevano il
diritto a pensione nei confronti del coniuge separato per colpa.
Le norme individuate (l'art. 22, primo comma, n. 1, della
legge 4.12.1956, n. 1450, modificato dall'art. 4 della legge
13.7.1967, n. 583 per il Fondo Telefonici; l'art. 21, primo comma, n.
1, della legge 29.10.1971, n. 889 per il Fondo Trasporti; l'art. 5,
primo comma, n. 1, della legge 1.7.1975, n. 296 per il Fondo Dazieri)
riguardano tutti i Fondi speciali gestiti dall'Istituto per i quali il
diritto a pensione ai superstiti era autonomamente disciplinato
rispetto alla analoga normativa in vigore nell'A.G.O.
Pertanto anche nella normativa dei Fondi sopra citati si deve
intendere acquisito il diritto alla pensione indiretta o di
riversibilita' per il coniuge separato per sua colpa, o al quale la
separazione sia stata addebitata, con sentenza passata in giudicato,
purche' sia stato riconosciuto in suo favore il diritto agli alimenti a
carico del coniuge defunto.
In tal senso devono, quindi, intendersi modificate le
istruzioni impartite con la circolare n. 125 del 30 maggio 1988.
IL DIRETTORE GENERALE
BILLIA