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Legge 1646 del 22 novembre 1962
Modifiche agli ordinamenti degli Istituti di previdenza presso il
Ministero del tesoro.
Vigente al: 10-2-2014
CAPO I
Miglioramenti dei trattamenti di quiescenza delle Casse pensioni
facenti parte degli Istituti di previdenza presso il Ministero del
tesoro.
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica.
hanno approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Art. 1.
A partire dal primo giorno del mese successivo a quello di
pubblicazione della presente legge ai superinvalidi titolari di
pensione diretta di privilegio a carico degli Istituti di previdenza
e' concessa l'indennita' speciale per l'accompagnatore, nella misura
e con le norme di cui all'articolo 3 del decreto legislativo 26
gennaio 1948, n. 74, e successive modificazioni.
Art. 2.
A partire dal primo giorno del mese successivo a quello di
pubblicazione della presente legge ai titolari di pensione diretta di
privilegio di prima categoria a carico degli istituti di previdenza,
qualora non competa l'assegno di superinvalidita', e' concesso
l'assegno suppletivo nella misura e con le norme di cui all'articolo
1 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 31 luglio
1947, n. 810, e successive modificazioni.((2))
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AGGIORNAMENTO (2)
La L. 5 febbraio 1968, n. 85 ha disposto (con l'art. 2, comma 1)
che con effetto dal 1 gennaio 1967, l'assegno suppletivo, di cui
all'articolo 2 della legge 22 novembre 1962, n. 1646 e successive
modificazioni, e' soppresso.
Art. 3.
A partire dal primo giorno del mese successivo a quello di
pubblicazione della presente legge, a i titolari di pensione diretta
di privilegio di prima categoria a carico degli Istituti di
previdenza sono concessi l'indennita' speciale annua e l'assegno
integratore per i figli, nella misura e con le norme di cui agli
articoli 2, 3 e 4 della legge 3 aprile 1958, n. 474.
Art. 4.
Nel caso previsto dal comma primo dell'articolo 26 della legge 24
maggio 1952, n. 610, qualora la cessazione dal servizio reso per
almeno un anno compiuto con continuazione di iscrizione o con
reiscrizione avvenga nelle condizioni richieste per il diritto alla
pensione diretta o indiretta di privilegio, la parte aggiuntiva di
pensione e' computata con la maggiorazione di un decimo ed e'
riversibile in base alle norme delle rispettive Casse facenti parte
degli Istituti di previdenza in vigore per le pensioni di privilegio.
Art. 5.
A partire dal primo giorno del mese successivo a quello della data
di entrata in vigore della presente legge, ai titolari di pensione a
carico degli Istituti di previdenza e' concessa l'indennita'
integrativa di cui all'articolo 2 della legge 27 maggio 1959, n. 324,
e successive modificazioni.
CAPO II
Modifiche agli ordinamenti delle Casse pensioni facenti parte degli
Istituti di previdenza presso il Ministero del tesoro.
Art. 6.
Per le cessazioni dal servizio a partire dal 1 gennaio 1958 in poi,
a modifica dell'articolo 21, della legge 4 febbraio 1958, n. 87, in
nessun caso e' richiesto un periodo minimo di stato coniugale
anteriore alla cessazioni dal servizio ai fini del trattamento di
quiescenza indiretto o di reversibilita' delle Casse pensioni facenti
parte degli istituti di previdenza.
Per i casi di morte a partire dal 1 gennaio 1958 in poi di titolari
di pensione diretta, ai fini del trattamento di quiescenza di
riversibilita' delle Casse pensioni indicate al comma precedente, dal
requisito del matrimonio contratto prima della cessazione dal
servizio si prescinde in ogni caso qualora sia nata prole anche se
postuma e, in mancanza di prole, si prescinde qualora il matrimonio
sia stato contratto dal pensionato prima del compimento del
settantaduesimo anno di eta' oppure del settantacinquesimo anno di
eta' se trattasi di titolare di pensione di privilegio, sia durato
almeno due anni e la differenza di eta' tra i coniugi non superi gli
anni venti. Il requisito concernente la differenza di eta' non e'
richiesto per i matrimoni contratti prima della entrata in vigore
della presente legge. (3) (4) (6a) (7)
Ai fini del trattamento di quiescenza indiretto e su riversibilita'
delle Casse pensioni indicate al comma primo, nel caso di morte di
iscritta o di titolare di pensione diretta abbia contrattato
matrimonio prima del cinquantesimo anno di eta', per le cessazioni
dal servizio a partire dal 1 gennaio 1958 in poi, il vedovo che alla
data di morte della moglie, risulti inabile a proficuo lavoro ed a di
lei carico e' equiparato alla vedova.(6)((10))
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AGGIORNAMENTO (3)
La Corte Costituzionale, con sentenza 30 novembre-6 dicembre 1979
n. 139 (in G.U. 1a s.s. 12/12/1979, n. 338) ha dichiarato "la
illegittimita' costituzionale dell'art. 6, secondo comma, della legge
22 novembre 1962, n. 1646, in relazione al disposto dell'art. 32
della legge 22 novembre 1975, n. 168, in quanto non consente la
deroga al requisito che il matrimonio contratto dal pensionato sia
durato almeno due anni, introdotta dall'art. 32 "per i matrimoni
celebrati successivamente alla sentenza di scioglimento del
precedente matrimonio di uno dei due coniugi pronunciata a norma
della legge 1 dicembre 1970, n. 898, ma non oltre il 31 dicembre
1975"."
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AGGIORNAMENTO (4)
La Corte Costituzionale, con sentenza 12 - 15 febbraio 1980 n. 15
(in G.U. 1a s.s. 20/02/1980, n. 50) ha dichiarato "l'illegittimita'
costituzionale dell'art. 6, secondo comma, della legge 22 novembre
1962, n. 1646, nella parte in cui, ai fini del trattamento di
quiescenza di riversibilita' delle Casse pensioni facenti parte degli
Istituti di previdenza presso il Ministero del tesoro:
a) non prevede la rilevanza del matrimonio contratto dal
pensionato prima del compimento del sessantacinquesimo anno di eta',
prescindendosi in questa ipotesi da ogni altro requisito;
b) richiede che il matrimonio, dal quale non sia nata prole,
anche postuma, sia stato contratto dal pensionato prima del
compimento del settantaduesimo anno di eta', e che la differenza di
eta' tra i coniugi non superi gli anni venti, anziche' venticinque;
[. . .] in applicazione dell'art. 27 della legge 11 marzo 1953, n.
87, - l'illegittimita' costituzionale dell'art. 6, secondo comma,
della legge 22 novembre 1962, n. 1646, nella parte in cui, ai fini
del trattamento di quiescenza di riversibilita' delle Casse pensioni
facenti parte degli Istituti di previdenza presso il Ministero del
tesoro, qualora si tratti di titolare di pensione di privilegio,
fermi i restanti requisiti di rilevanza, richiede che il matrimonio,
dal quale non sia nata prole, anche postuma, sia stato contratto dal
pensionato prima del compimento del settantacinquesimo anno di eta'".
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AGGIORNAMENTO (6)
La Corte Costituzionale, con sentenza 25 marzo-14 aprile 1988 n.
439 (in G.U. 1a s.s. 20/04/1988, n. 16) ha dichiarato
"l'illegittimita' costituzionale dell'art. 6, terzo comma, della
legge 22 novembre 1962, n. 1646 (Modifiche agli ordinamenti degli
Istituti di previdenza presso il Ministero del tesoro), in
riferimento agli artt. 3 e 29 Cost.".
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AGGIORNAMENTO (6a)
La Corte Costituzionale, con sentenza 21 aprile-5 maggio 1988, n.
502 (in G.U. 1a s.s. 11/05/1988, n. 19), ha dichiarato "a norma
dell'art. 27 l. 11 marzo 1953, n. 87, la illegittimita'
costituzionale, nella stessa parte e nei medesimi termini, dell'art.
6, secondo comma (modificato per effetto della sentenza di questa
Corte 15 febbraio 1980, n. 15), legge 22 novembre 1962, n. 1646
(Modifiche agli ordinamenti degli Istituti di previdenza presso il
Ministero del tesoro)".
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AGGIORNAMENTO (7)
La Corte Costituzionale, con sentenza 12 - 31 maggio 1988 n. 587
(in G.U. 1a s.s. 08/06/1988, n. 23) ha dichiarato "a norma dell'art.
27 l. 11 marzo 1953, n. 87 - l'illegittimita' costituzionale:[. . .]
b) dell'art. 6, secondo comma, (modificato per effetto della sentenza
di questa Corte 15 febbraio 1980, n. 15) legge 22 novembre 1962, n.
1646 (Modifiche agli ordinamenti degli Istituti di previdenza presso
il Ministero del tesoro) limitatamente alle parole "e la differenza
di eta' tra i coniugi non superi i venticinque anni"."
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AGGIORNAMENTO (10)
La Corte Costituzionale, con sentenza 7 - 16 marzo 1990 n. 123 (in
G.U. 1a s.s. 21/03/1990, n. 12) ha dichiarato "a norma dell'art. 27
della legge 11 marzo 1953, n. 87 - l'illegittimita' costituzionale:
a) dell'art. 6, sesto comma, della legge 22 novembre 1962, n. 1646
(Modifiche agli ordinamenti degli Istituti di previdenza presso il
Ministero del tesoro) limitatamente alle parole "sia durato almeno
due anni"."
Art. 7.
Sono equiparati ai figli legittimi, ai fini del trattamento di
quiescenza indiretto e, di riversibilita' delle Casse pensioni
facenti parte degli Istituti di previdenza i figli naturali i'
riconosciuti a norma del Codice civile dall'iscritto anteriormente
alla data di cessazione dal servizio gli affiliati qualora non vi
siano figli legittimi aventi diritto al trattamento stesso, ed i
figli adottivi, sempre che il decreto di affiliazione o di adozione,
sia anteriore alla data di cessazione dal servizio Per i casi di
morte a partire dalla data di entrata in vigore della presente legge
dell'iscritto o del pensionato delle Casse pensioni indicate nel
comma precedente, alla vedova non avente diritto a pensione per
sentenza, passata in giudicato di separazione, per sua colpa, e'
corrisposto, ove sussista, lo stato di bisogno, un assegno alimentare
pari al 20 per cento della pensione diretta. Qualora esistano orfani,
il predetto assegno alimentare non puo' superare la differenza tra
importo della pensione di riversibilita' che sarebbe spettato alla
vedova con orfani ove non fosse stata, pronunciata sentenza di
separazione e l'importo della pensione dovuta agli orfani.(5)((13))
Qualora non sopravvivano, nei casi di morte previsti dal comma
precedente, ne' il coniuge, ne' tigli aventi diritto al trattamento
di quiescenza, il trattamento stesso spetta, nella identica misura
stabilita per la vedova, al padre o, in mancanza, alla madre, qualora
abbiano una eta' superiore ad anni 60 oppure - siano inabili al
lavoro proficuo, siano nullatenenti e risultino a carico del
deceduto. In mancanza dei genitori legittimi, sono equiparati ad essi
gli adottanti in mancanza di questi i genitori naturali; in mancanza
anche di questi, gli affilianti il trattamento di quiescenza spetta,
in mancanza di altri aventi diritto, alle sorelle ed ai fratelli
inabili permanentemente a qualsiasi proficuo lavoro conviventi a
carico dell'iscritto e nullatenenti.
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AGGIORNAMENTO (5)
La Corte Costituzionale, con sentenza 25 febbraio-10 marzo 1988 n.
268 (in G.U. 1a s.s. 16/03/1988 n. 11) ha dichiarato
"l'illegittimita' costituzionale dell'art. 7, primo comma, legge 22
novembre 1962, n. 1646 (Modifiche agli ordinamenti degli Istituti di
previdenza presso il Ministero del Tesoro) limitatamente alle parole
"dall'iscritto anteriormente alla cessazione dal servizio"."
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AGGIORNAMENTO (13)
La Corte Costituzionale, con sentenza 20 - 28 luglio 1993 n. 346
(in G.U. 1a s.s. 04/08/1993 n. 32) ha dichiarato "l'illegittimita'
costituzionale del combinato disposto di cui agli artt. 38, primo
comma, del regio decreto legge 30 marzo 1938, n. 680 (Ordinamento
della Cassa di previdenza per le pensioni agli impiegati degli enti
locali), e 7, secondo comma, della legge 22 novembre 1962, n. 1646
(Modifiche agli ordinamenti degli Istituti di previdenza presso il
Ministero del tesoro), nella parte in cui esclude il diritto a
pensione a favore della vedova di impiegato iscritto alla C.P.D.E.L.
che sia separata legalmente per sentenza passata in giudicato
pronunziata per di lei colpa, allorche' a questa fosse stato
riconosciuto il diritto agli alimenti verso il coniuge deceduto,
riconoscendo alla stessa soltanto il diritto alla corresponsione di
un assegno alimentare ove sussista lo stato di bisogno".
Art. 8.
La pensione di riversibilita' spetta agli aventi diritto ti norma
del precedente articolo anche nei casi di morte o di collocamento a
riposo avvenuti anteriormente al 1 gennaio 1958.
Coloro che anteriormente al 1 gennaio 1958, sono venuti a trovarsi
nelle condizioni previste dai precedenti articoli, hanno diritto a
domanda ai nuovi benefici concessi dalla presente legge.
Tali benefici decorrono dalla data di entrata in vigore della
presente legge, se la domanda e' presentata entro un anno e, negli
altri casi, dal primo giorno del mese successivo a quello di
presentazione della domanda stessa.
Art. 9.
La facolta' di continuazione di iscrizione alla Cassa per le
pensioni ai dipendenti degli Enti locali, nei casi e alle condizioni
previsti dall'articolo 21 dell'ordinamento approvato con regio
decreto-legge 3 marzo 1958, n. 680 e dalle modifiche contenute
nell'articolo 23 della legge 24 maggio 1952, n. 610, e' ammessa anche
nel riguardi dell'iscritto collocato nella posizione di aspettativa
senza assegni per motivi sindacali fino a quando l'iscritto stesso
permane in tale posizione.
Ai fini dell'applicazione del comma precedente nel caso di
collocamento nella posizione di aspettativi avvenuta a prima del 1
gennaio dell'anno di pubblicazione della presente legge, il
contributo minimo di iscrizione dovuto alla Cassa pensioni deve
essere commisurato alla retribuzione annua contributiva virtuale,
riferita a tale data, da determinarsi con i criteri stabiliti dal
primo comma dell'articolo 13 della legge 11 aprile 1955, n. 379.
L'iscrizione facoltativa puo' essere retrodatata fino alla data
predetta purche' il relativo contributo venga versato alla Cassa
entro il 31 marzo del secondo anno successivo a quello di entrata in
vigore della presente legge.
Nel caso contemplato dal comma precedente, l'iscritto
facoltativamente, a domanda, e' ammesso a riscattare, ai fini del
trattamento di quiescenza, usufruendo della riduzione ad un terzo del
relativo contributo, il periodo, che in fatto non sia stato assistito
da iscrizione, trascorso nella suddetta posizione di aspettativa fino
alla data indicata dal precedente comma.
Art. 10.
Le norme contenute nei primi cinque commi dello articolo 39 della
legge 11 aprile 1955, n. 379, continuano a trovare applicazione, per
quanto concerne la facolta' data agli Enti parastatali, agli Enti di
diritto pubblico e agli Enti morali di iscrivere alle Casse pensioni
facenti parte degli Istituti di previdenza le rispettive categorie di
personali da essi dipendenti, soltanto nei casi in cui la
deliberazione di massima prevista dal comma secondo del citato
articolo 39 sia stata o venga adottata dall'Ente entro sei mesi dalla
data di pubblicazione della presente legge.
Art. 11.
Ai fini della determinazione della retribuzione annua contributiva,
per ciascun dipendente da Comune o Provincia, il raffronto con la
retribuzione annua contributiva del rispettivo segretario, previsto
dall'articolo 18 della legge 5 dicembre 1959, n. 1077, si effettua:
per tutte le retribuzioni dal 1 gennaio 1954 in poi, escludendo
l'eventuale parte di retribuzione del dipendente corrisposta come
assegno fisso e ricorrente contemplato dal comma primo dell'articolo
16 della citata legge n. 1077, il quale e' in ogni caso interamente
soggetto a contributo;
per le retribuzioni relative al periodo dal 1 gennaio 1960 in
poi, considerando inoltre, come termini di raffronto, soltanto le
retribuzioni iniziali, escludendo la parte di retribuzione
corrisposta per anzianita' di qualifica a titolo di aumenti
periodici, la quale, dal 1 gennaio 1960, e' in ogni caso interamente
soggetta a contributo.
Art. 12.
Al penultimo comma dell'articolo 27 del regio decreto-legge 3 marzo
1933, n. 680, e al penultimo comma dell'articolo 19 della legge 6
luglio 1939, n. 1035, e' aggiunto il seguente periodo:
"Gli Uffici provinciali del tesoro, su domanda degli Enti, sono
autorizzati a ratizzare i contributi in sei bimestralita' pagabili
alle scadenze esattoriali immediatamente successive a quella del
ruolo applicando la maggiorazione del 2,80 per cento sull'importo
determinato per il versamento in unica soluzione".
Art. 13.
Per le cessazioni dal servizio a partire dalla data di entrata in
vigore della presente legge in poi, ai fini del conferimento del
trattamento diretto di quiescenza delle Casse pensioni facenti parte
degli Istituti di previdenza, la domanda deve essere presentata
dall'iscritto non oltre il compimento del sessantottesimo anno di
eta', oppure non oltre dieci anni dalla data di cessazione dal
servizio qualora tale termine sia piu' favorevole, ovvero, nel caso
di premorienza, deve essere presentata dagli eredi entro cinque anni
dalla data di morte dell'iscritto.
Per i casi di morte di iscritto o di titolare di pensione diretta a
partire dalla data di entrata in vigore della presente legge in poi,
ai fini del conferimento del trattamento di quiescenza indiretto o di
riversibilita' delle Casse pensioni indicate al comma precedente la
domanda deve essere presentata entro il decennio dalla data di morte
dell'iscritto o del titolare di pensione diretta, se le domande di
cui ai precedenti commi vengono presentate oltre i termini nei commi
stessi indicati, il trattamento di quiescenza decorre soltanto dalla
- data di presentazione della domanda.
Rimangono salve le disposizioni in vigore concernenti i termini per
la presentazione della domanda di pensione di privilegio e per la
richiesta degli accertamenti sanitari nei casi di cessazione dal
servizio per inabilita'.
Art. 14.
Le deliberazioni concernenti il riscatto di servizi o periodi
adottate in conformita' alle disposizioni contenute nell'articolo -47
della legge 11 aprile 1955, n. 379, sono rese esecutive con decreto
del direttore generale degli Istituti di previdenza e vengono
comunicate agli interessati mediante lettera raccomandata con
ricevuta di ritorno. Come data della comunicazione si considera
quella di ricezione della raccomandata.
Art. 15
((ARTICOLO ABROGATO DALLA L. 8 AGOSTO 1991, N. 274))
Art. 16.
Nei riguardi, degli iscritti alle Casse pensioni facenti parte
degli Istituti di previdenza, e dei loro superstiti, il diritto alla
pensione di privilegio si consegne anche quando nell'evento che ha
determinato l'inabilita' si ravvisano gli estremi della concausa
necessaria e preponderante di servizio.
Art. 17.
Per i servizi resi con iscrizione facoltativa alle Casse per le
pensioni ai dipendenti degli Enti locali, ai sanitari e agli
insegnanti di asilo e di scuole elementari parificate, per i quali
gli ordinamenti delle rispettive Casse prevedano il concorso
dell'Ente nel pagamento dei contributi, in nessun caso e' ammesso ne'
in forma, obbligatoria, ne' in forma volontaria, il versamento dei
contributi nell'assicurazione generale obbligatoria per
l'invalidita', la vecchiaia e i superstiti.
Art. 18.
I criteri concernenti prestazioni di lavoro straordinario per il
personale addetto ai servizi degli Istituti di previdenza, previsti
fino al 31 dicembre 1960 dall'articolo 19 della legge 5 dicembre
1959, n. 1077, si applicano fino al 31 dicembre 1965.((1))
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AGGIORNAMENTO (1)
La L. 26 luglio 1965, n. 965 ha disposto (con l'art. 20, ultimo
comma) che "Il termine previsto dall'articolo 18 della legge 22
novembre 1962, n. 1646, concernente prestazioni di lavoro
straordinario per il personale addetto ai servizi degli Istituti di
previdenza, e' prorogato dal 31 dicembre 1965 fino al 31 dicembre
1968".
Art. 19.
Gli Istituti di previdenza presso il Ministero del tesoro, al fine
di consentire - per i prestiti concessi all'Ente autonomo Volturno
fino alla data di entrata in vigore della presente legge -
l'operazione di anticipato rimborso integrale dei residui ammontati
in corso di ammortamento prevista dall'articolo 86 della parte prima
del libro secondo del testo unico delle leggi generali e speciali
riguardante la Cassa depositi e prestiti e gli Istituti di
previdenza, approvato con regio decreto 2 gennaio 1913, n. 453, sono
autorizzati a concedere all'Ente predetto un nuovo prestito con le
norme e le condizioni previste dall'articolo 19 e seguenti della
legge 24 marzo 1921, n. 375, citati dall'articolo 3 della legge 26
giugno 1959, n. 475.
CAPO III
Modifiche all'ordinamento della Cassa per le pensioni ai dipendenti
degli Enti locali facente parte degli Istituti di previdenza presso
il Ministero del tesoro.
Art. 20.
La Cassa per le pensioni ai dipendenti degli Enti locali e'
autorizzata ad assorbire le gestioni dei regolamenti speciali di
pensione esistenti presso gli enti locali, mediante convenzioni
stipulate a richiesta dei singoli Enti interessati da approvarsi di
volta in volta con decreto del Ministro per il tesoro di concerto con
il Ministro per l'interno.
Ciascuna convenzione di cui al comma precedente deve prevedere:
a) il trasferimento dal regolamento speciale di pensione alla
Cassa per le pensioni ai dipendenti degli Enti locali dei titolari
delle pensioni dirette, indirette e di riversibilita', i quali ad
ogni effetto diventano titolari di pensioni della Cassa predetta;
b) nei riguardi dei titolari di cui alla lettera a), la
riliquidazione delle pensioni in base all'ordinamento della Cassa,
considerando pero' il servizio valutato come utile dal regolamento
speciale;
c) qualora l'importo della pensione in godimento risulti
superiore a quello derivante dalla riliquidazione di cui alla lettera
b), la conservazione dell'eccedenza a titolo di assegno personale
riassorbibile in occasione di eventuali futuri miglioramenti delle
pensioni della Cassa.
d) il passaggio di iscrizione alla Cassa per i dipendenti in
servizio che siano eventualmente ancora Iscritti al regolamento
speciale di pensione;
e) per le future cessazioni dal servizio di dipendenti prima
iscritti al regolamento speciale di pensione e poi passati alla Cassa
l'assunzione a carico della Cassa stessa della parte di oneri del
trattamento di quiescenza ripartito che derivano all'ente locale in
applicazione dell'articolo 52 del regio decreto-legge 3 marzo 1938,
n. 680, per effetto del servizio reso con iscrizione al regolamento
speciale di pensione;
f) per i casi di cessazione dal servizio contemplati alla lettera
e), l'attribuzione, a titolo di assegno personale riassorbibile in
occasione di eventuali futuri miglioramenti delle pensioni della
Cassa, della maggiore quota di trattamento dovuta qualora ricorra la
applicazione del terz'ultimo comma del citato articolo 52;
g) la data dalla quale hanno effetto le disposizioni contenute
nelle lettere precedenti;
h) l'importo dovuto dall'ente locale pari al valore capitale
degli oneri derivanti alla Cassa dall'applicazione delle disposizioni
contenute nelle lettere precedenti, da determinarsi con riferimento
alla data di cui alla lettera;
g) ed in base alle linee demografiche e finanziarie adottate per
la compilazione dell'ultimo bilancio tecnico della Cassa stessa
approvato anteriormente a tale data;
i) il sistema di pagamento da parte dell'Ente locale dell'importo
indicato alla lettera h) da versarsi alla Cassa in una sola volta
ovvero a rate annuali posticipate costanti non superiori a
venticinque calcolate al saggio d'interesse annuo del 4,50 per cento;
l) le garanzie idonee ad assicurare i versamenti di cui alla
lettera i), nel caso di pagamento rateale.
Art. 21.
Ai fini dell'iscrizione obbligatoria alla Cassa per le pensioni ai
dipendenti degli Enti locali, le norme contenute nell'articolo 11
dell'ordinamento approvato con regio decreto-legge 3 marzo 1938, n.
680, e nell'articolo 11 della legge 25 luglio 1941, n. 934, non
trovano applicazione nei casi di assunzione in servizio, a partire
dal 1 gennaio dell'anno successivo a quello di pubblicazione della
presente legge in poi, alle dipendenze degli Enti di cui alle lettere
e) ed f) dell'articolo 5 del citato ordinamento.
Art. 22.
Per le iscrizioni alla Cassa per le pensioni ai dipendenti degli
Enti locali decorrenti da data posteriore a quella di entrata in
vigore della presente legge, l'articolo 28 della legge 24 maggio
1952, n. 610, e' abrogato e la ricongiunzione prevista dall'articolo
13 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 3
settembre 1946, n. 143, e dagli articoli 15, 16, 17 e 18 della citata
legge n. 610 e' ammessa limitatamente al servizi di carattere
permanente resi anteriormente alla data di iscrizione alla Cassa.
Art. 23.
Per le cessazioni dal servizio a partire dal 30 aprile 1958 in poi
che comportino l'applicazione della legge 2 aprile 1953, n. 322, nel
caso di iscritto alla Cassa per le pensioni ai dipendenti degli enti
locali che anteriormente all'iscrizione alla Cassa stessa abbia reso
servizi con iscrizione all'Istituto nazionale della previdenza,
sociale ammessi alla ricongiunzione ai fini del trattamento di
quiescenza, con onere ripartito era Cassa ed Ente, ai sensi delle
norme contenute nell'articolo 13 del decreto legislativo del Capo
provvisorio dello Stato 3 settembre 1946, n. 143, negli articoli 15),
17 e 18 della legge 24 maggio 1952, n. 610, e nell'articolo
precedente, l'indennita' una volt a tanto determinata sul complessivo
periodo utile 2 ed attribuita per quote tra Cassa, ed Ente:
qualora si tratti di servizio di carattere non permanente,
compete agli interessati per intero per la quota attribuita alla
Cassa e con la riduzioni ad un terzo per la quota attribuita
all'Ente, che fin tal caso non ha facolta' di sostituirsi
all'iscritto nei diritti verso l'Istituto nazionale della previdenza
sociale;
qualora si tratti di servizi di carattere permanente, compete
agli intetessati per intero ed il relativo onere e' assunto a totale
carico della Cassa.
Art. 24.
Il personale femminile iscritto alla Cassa per le pensioni ai
dipendenti degli Enti locali munito di diploma di infermiere
professionale, rilasciato da scuola convitto, istituita ai sensi
degli articoli 130 e 131 del testo unico delle leggi sanitarie 27
luglio 1934, n. 1215), puo' chiedere, oltre al riscatto dei servizi o
periodi indicati all'articolo 21 della legge aprile 1955, n. 379,
anche il riscatto del biennio corrispondente al corso di studio
presso la scuola convitto, purche' il predetto diplomato sia, stato
prescritto per l'ammissione ad uno dei posti occupati durante la
carriera. Il biennio si considera continuativo risalendo dalla data
del conferimento del diploma e si riduce dei periodi corrispondenti
agli eventuali servizi contemporanei di per se stessi utili ai fini
del trattamento di quiescenza.(8)(9)((12))
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AGGIORNAMENTO (8)
La Corte Costituzionale, con sentenza 22 giugno-7 luglio 1988 n.
765 (in G.U. 1a s.s. 13/07/1988 n.28) ha dichiarato "la
illegittimita' costituzionale dell'art. 24 della legge 22 novembre
1962, n. 1646 (Modifiche agli ordinamenti degli Istituti di
Previdenza presso il Ministero del Tesoro) nella parte in cui non
prevede, per le vigilatrici d'infanzia munite di diploma rilasciato
dalle scuole convitto di cui all'art. 7 della legge 19 luglio 1940,
n. 1098 (Disciplina delle professioni sanitarie ausiliarie
infermieristiche e di igiene sociale, nonche' dell'arte ausiliaria di
puericultrice), la facolta' di riscatto del biennio corrispondente al
relativo corso di studi, purche' il predetto diploma sia stato
prescritto per l'ammissione ad uno dei posti occupati durante la
carriera."
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AGGIORNAMENTO (9)
La Corte Costituzionale, con sentenza 9-29 marzo 1989 n. 163 (in
G.U. 1a s.s. 05/04/1989 n.14) ha dichiarato "l''illegittimita'
costituzionale dell'art. 24 della legge 22 novembre 1962, n. 1646
(Modifiche agli ordinamenti degli Istituti di previdenza presso il
Ministero del tesoro), nella parte in cui non prevede la facolta' di
riscatto dei periodi corrispondenti alla durata legale dei corsi di
specializzazione il cui diploma sia stato richiesto, in aggiunta a
quello professionale iniziale, quale condizione necessaria per
accedere ad uno dei posti occupati durante la carriera".
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AGGIORNAMENTO (12)
La Corte Costituzionale, con sentenza 11 giugno-21 luglio 1993 n. 321
(in G.U. 1a s.s. 28/07/1993 n. 31) ha dichiarato "l''illegittimita'
costituzionale del combinato disposto di cui agli artt. 12 della
legge 8 marzo 1968, n. 152 e 24 della legge 22 novembre 1962, n.
1646, nella parte in cui prevedono la riscattabilita' ai fini
dell'indennita' premio di servizio del biennio corrispondente al
corso di studi presso la scuola convitto anziche' dell'intero periodo
corrispondente al corso legale di studi necessario per il
conseguimento del diploma di vigilatrice d'infanzia".
Art. 25.
All'articolo 73 dell'ordinamento approvato con regio decreto-legge
3 marzo 1938, n. 680, e' aggiunto:
"L'iscritto che abbia iniziato il pagamento rateale del contributo
di riscatto puo' essere esonerato dal pagamento delle rate non ancora
scadute, purche' la relativa domanda sia presentata a anteriormente
alla data di cessazione dal servizio: in tal caso si considera
riscattato soltanto o il periodo proporzionale al rapporto fra
l'importo versato e il contributo complessivamente dovuto".
Art. 26.
Per il riconoscimento o del servizio militare reso con
l'interruzione di carriera previsto dagli articoli 47
nell'ordinamento approvato on regio decreto-legge 3 marzo 1933, n.
689, 46 della legge 25 luglio 1941, n. 934, e successive
modificazioni il contributo in unica soluzione, a totale carico del
reiscritto alla Cassa per le pensioni ai dipendenti degli Enti
locali, oppure della vedova o degli orfani e' fissato nella misura
del 12 percento annuo della retribuzione annua contributiva riferita
alla data di reiscrizione; qualora si tratti di servizio militare
reso anteriormente 1 gennaio 1958, il contributo del 12 per cento
annuo e' calcolato sulla retribuzione pensionabile annua costante
attribuita al reiscritto per il servizio utile anteriore a tale data
aumentata di lire 60.000.
L'importo determinato in applicazione del comma precedente e'
maggiorato degli interessi composti ai saggio annuo del 4,25 per
cento compatibili dal 31 dicembre dell'anno di reiscrizione al 31
dicembre dell'anno precedente quello di presentazione della domanda.
Art. 27.
I servizi resi alle dipendenze degli Enti indicati alle Lettere l)
ed o) dell'articolo 5 dell'ordinamento approvato con regio
decreto-legge 3 marzo 1938, n. 680 ed assistiti in fatto da
iscrizione alla cessata Cassa di previdenza per le pensioni ai
salariati degli Enti locali sono utili ai fini del trattamento di
quiescenza della Cassa per le pensioni ai dipendenti degli Enti
locali.
Art. 28.
Ai fini di accertare l'obbligo anche con effetto retroattivo o la
facolta' della iscrizione del personale dipendente alla Cassa per le
pensioni ai dipendenti degli Enti locali:
il Consorzio per la sistemazioni del fiume Marecchia in Rimini e'
equiparato agli enti di cui alla lettera i) dell'articolo 5
dell'ordinamento approvato con regio decreto-legge 3 marzo 1938, n.
680;
l'Accademia di belle arti "Pietro Vannucci" di Perugia e'
equiparata agli enti di cui all'articolo 7 del citato ordinamento.
Art. 29.
Per i dipendenti dell'istituto nazionale gestione imposte-consumo,
la facolta' di chiedere l'iscrizione alla Cassa per le pensioni ai
dipendenti degli Enti locali, prevista dal comma primo dell'articolo
37 della legge 24 maggio 1952, n. 610, e' soppressa dalla data di
entrata in vigore della presente legge.
Art. 30.
Per i casi di cessazione dal servizio a partire dalla data di
entrata in vigore della presente legge, nei riguardi degli iscritti
alla Cassa per le pensioni ai dipendenti degli Enti locali, qualora
si tratti di iscrizione obbligatoria decorrente da data anteriore al
1 gennaio 1947, l'eventuale sistemazione contributiva si effettua
limitatamente il periodo decorrente da tale ultima data.
Le disposizioni contenute nell'articolo 31 della legge 24 maggio
1952, n. 610, non si applicano per casi di cessazione dal servizio e
di iscrizione obbligatoria contemplati al comma precedente.
Art. 31.
Nel caso di trattamento di quiescenza ad onere ripartito tra Cassa
per le pensioni ai dipendenti degli Enti locali ed Ente locale, ferme
rimanendo le norme contenute nell'articolo 53 dell'ordinamento
approvato con regio decreto-legge 3 marzo 1938, n. 680, e
nell'articolo 3 della legge 24 maggio 1952, n. 610, qualora la
pensione, o l'eventuale miglioramento di pensione, a carico
dell'Istituto nazionale della previdenza sociale o degli altri
Istituti, Casse o Fondi speciali richiamati dal comma settimo
dell'articolo 52 del citato ordinamento sia conseguita posteriormente
alla data della domanda per il suddetto trattamento di quiescenza ad
onere ripartito, la sostituzione dell'Ente all'iscritto o
all'assicurato nei diritti verso gli Istituiti, Casse o Fondi
speciali predetti, contemplata dallo stesso comma settimo del citato
articolo 52, si effettua con intese dirette tra l'Ente e gli
Istituti, Casse o Fondi speciali.
Art. 32.
Per il personale contemplato dal secondo comma dell'articolo 5
della legge 11 aprile 1955, n. 379, le disposizioni contenute nel
comma terzo dell'articolo stesso trovano applicazione limitatamente
alla durata del rapporto di servizio in atto al 31 dicembre 1953.
Art. 33.
Ai fini dell'applicazione dell'articolo 5, lettera g), della legge
25 luglio 1941, n. 934, i sottufficiali, vigili scelti e vigili del
Corpo nazionale dei vigili del fuoco in servizio continuativo sono
considerati come personale permanente.
Art. 34.
Le disposizioni contenute nell'articolo 1 della legge 24 maggio
1952 n. 610, riguardanti i salariati che abbiano anteriormente al 1
gennaio 1938 prestato soltanto servizio senza obbligo di iscrizione e
senza iscrizione facoltativa e che successivamente a tale data
abbiano conseguito nomina regolare, trovano applicazione solo per
quei salariati per i quali ai fini della iscrizione obbligatoria alla
rispettiva Cassa di previdenza, in base alle norme in vigore alla
data di assunzione, era richiesto per quanto si riferiva alla
posizione giuridica del dipendente, unicamente il requisito della
nomina regolare.
Art. 35.
Ai fini dell'applicazione dell'ordinamento della Cassa per le
pensioni ai dipendenti degli Enti locali i Consorzi provinciali
antitubercolari, istituiti ai sensi dell'articolo 270 del testo unico
delle leggi sanitarie 27 luglio 1930, n. 1265, sono equiparati ai
Consorzi di Comuni e a quelli di Province indicati alle lettere a) e
b) dell'articolo 5 dell'ordinamento approvato con regio decreto-legge
3 marzo 1938, n. 680.
Le norme contenute negli articoli 33 e 34 e nei comma precedente
hanno valore di interpretazione autentica.
Art. 36.
Il personale della Regione Trentino-Alto Adige comunque assunto
anteriormente al 23 settembre 1955, purche' adibito a servizi di
carattere permanente, e' iscritto obbligatoriamente alla Cassa per le
pensioni ai dipendenti degli Enti locali con effetto dalla data di
assunzione.
La sistemazione contributiva retroattiva derivante
dall'applicazione del comma precedente si effettua prescindendo dalle
norme contenute negli articoli 31 e 32 della legge 24 maggio 1952, n.
610, ed, inoltre, limitatamente al periodo fino al 31 dicembre 1958,
con la riduzione di un terzo del contributo ordinario dovuto dagli
iscritti e dall'Ente.
CAPO IV
Norme concernenti la ricongiunzione del servizi nei confronti dei
dipendenti statali e del personale iscritto all'istituto
postelegrafonici e agli Istituti di previdenza presso il Ministero
del tesoro.
Ai fini dell'applicazione della legge 2 aprile 1958, n. 322, gli
assegni vitalizi di diritto corrisposti dall'Ente nazionale
previdenza assistenza dipendenti statali, dall'Opera di previdenza a,
favore del personale delle ferrovie dello Stato, dall'Istituto
postelegrafonici e dall'Istituto nazionale assistenza dipendenti Enti
locali sono equiparati alle pensioni.
Art. 38.
Per il personale dipendente da Amministrazioni statali, anche con
ordinamento autonomo, e per il personale iscritto agli Istituti di
previdenza o all'istituto postelegrafonici, la legge 2 aprile I, n.
322, non trova applicazione:
a) nel caso di cessazione dal servizio per passaggio ad altro
impiego per cui 6 prevista la ricongiunzione dei servizi ai fini del
trattamento di quiescenza;
b) nel caso di cessazione dal servizio per morte, qualora non
sussista per i superstiti diritto a pensione nell'assicurazione
obbligatoria dell'Istituto nazionale della previdenza sociale.
Per gli iscritti agli Istituti di previdenza, la citata legge n.
322 non trova inoltre applicazione nei casi di cessazione in cui sia
ammessa la continuazione facoltativa della iscrizione presso la
rispettiva Cassa pensioni facente parte dei predetti Istituti, in
base all'ordinamento della Cassa stessa, o comunque nei casi in cui
gli interessati non presentino domanda ne' per la, liquidazione del
trattamento di quiescenza ne' per la costituzione della posizione
assicurativa nell'assicurazione obbligatoria per l'invalidita', la
vecchiaia e i superstiti.
Art. 39.
Per il personale dipendente da Amministrazioni statali, anche con
ordinamento autonomo, e per il personale iscritto agli Istituti di
previdenza o all'istituto postelegrafonici, nei casi in cui ricorre
l'applicazione della legge 2 aprile 1958, n. 322, l'importo
complessivo delle quote di contributi, a carico del datore di lavoro
e del lavoratore, da versare all'Istituto nazionale della previdenza
sociale per la costituzione della posizioni assicurativa
nell'assicurazione obbligatoria per l'invalidita', la vecchiaia e i
superstiti, e' portato in detrazione della indennita' una volta tanto
erogata dallo Stato o dagli Istituti predetti. Qualora tale
indennita' risulti inferiore all'importo dei contributi di cui sopra,
l'onere differenziale e' assunto a carico dello Stato o degli
Istituti stessi; ove la cessazione dal servizio non comporti diritto
all'indennita' una volta tanto, la predetta costituzione si effettua
con l'assunzione del totale onere a carico dello Stato o dei sopra
cennati Istituti.
Nel caso di cessazione dai servizio che comporta diritto
all'indennita' una volta tanto ad onere ripartito, tra Stato e Cassa
pensioni facente parte degli Istituti di previdenza, oppure tra Stato
ed altri Enti, qualora i contributi dovuti all'Istituto nazionale
della previdenza sociale risultino di importo superiore
all'indennita' predetta, l'eccedenza e' ripartita in proporzione alle
rispettive quote e dell'indennita' stessa.
Art. 40.
((ARTICOLO ABROGATO DAL D.L. 31 MAGGIO 2010, N. 78, CONVERTITO,
CON MODIFICAZIONI, DALLA L. 30 LUGLIO 2010, N. 122))
Art. 41.
Per il personale dipendente da Amministrazioni statali, anche con
ordinamento autonomo, e per gli iscritti all'Istituto
postelegrafonici, i contributi da versare all'Istituto nazionale
della previdenza sociale per la costituzione della posizione
assicurativa, ai sensi della legge 2 aprile 1958, n. 322, sono
determinati, senza interessi, prendendo in base gli stipendi o paglie
pensionabili, secondo le leggi sul trattamento di quiescenza dei
dipendenti statali, che sono spettati nel periodo di tempo cui si
riferisce la costituzione della posizione assicurativa. Per i servizi
non di ruolo riscattati o riconosciuti, i contributi predetti sono
determinati, senza interessi, sulla base dello stipendio sul quale e'
stato commisurato il contributo di riscatto o di riconoscimento.
Per l'iscritto agli Istituti di previdenza, i contributi da versare
all'istituto nazionale della previdenza sociale per la costituzione
della posizione assicurativa ai sensi della citata legge n. 322 sono
determinati prendendo a base le retribuzioni annue contributive
risultanti dall'applicazione dell'ordinamento della Cassa per le
pensioni ai dipendenti degli Enti locali e computando gli interessi
composti al saggio annuo del tre per cento dal 31 dicembre dell'anno
cui i contributi si riferiscono fino al 31 dicembre dell'anno
immediatamente anteriore a quello di presentazione della domanda per
la liquidazione del trattamento di quiescenza oppure per la
costituzione della posizione assicurativa.
Per i servizi riscattati i contributi predetti sono determinati
prendendo a base la retribuzione conferita alla data di iscrizione o
di reiscrizione riferita alla relativa Cassa pensioni immediatamente
posteriori ai servizi stessi.
In nessun caso gli stipendi, paghe e retribuzioni di cui ai due
precedenti commi si considerano di importo superiore od inferiore,
rispettivamente, ai massimali o ai minimali previsti per
l'assicurazione obbligatoria invalidita', vecchiaia e superstiti.
Art. 42.
Nel caso di riassunzione in servizio di ruolo presso lo Stato o di
reiscrizione obbligatoria ad una delle Casse pensioni facenti parte
degli Istituti di previdenza o all'istituto postelegrafonici, qualora
il dipendente sia ammesso alla ricongiunzione, ai fini del
trattamento di quiescenza, del nuovo servizio con quello
precedentemente reso allo Stato e con iscrizione alle Casse o
all'Istituto predetti, l'eventuale posizione assicurativa, costituita
nell'assicurazione obbligatoria per l'invalidita', la vecchiaia e i
superstiti, in applicazione della legge 2 aprile 1958, n. 322, e'
annullata.
La posizione assicurativa di cui al comma precedente e' altresi'
annullata qualora, dopo la costituzione della posizione stessa,
venga, riconosciuto, a favore del dipendente statale o dell'iscritto
alle predette Casse o all'Istituto postelegrafonici, o dei
superstiti, il diritto al trattamento di quiescenza nella forma della
pensione.
Nei casi di annullamento della posizione assicurativa contemplati
dai commi precedenti, l'istituto nazionale della previdenza sociale
restituisce allo Stato o alla competente Cassa pensioni o
all'Istituto postelegrafonici le somme versategli in applicazione
della citata legge n. 322. Qualora il rimborso abbia luogo in favore
delle predette Cassa, il relativo importo e' maggiorato
dell'interesse composto dal saggio annuo del tre per cento
computabile dal 31 dicembre dell'anno di versamento al 31 dicembre
dell'anno precedente quello della richiesta di restituzione.
Nel caso che la costituzione della posizione assicurativa abbia
gia' fatto conseguire la pensione a carico dell'Istituto nazionale
della previdenza sociale o l'indennita' prevista dall'articolo 13
della legge 4 aprile 1952, n. 218, gli interessati, ai fini
dell'ammissione alla ricongiunzione di cui al comma primo oppure del
conseguimento della pensione a carico dello Stato, delle Casse
pensioni o dell'Istituto postelegrafonici, contemplato dal comma
secondo, devono rinunciare alla pensione dell'Istituto nazionale
della previdenza sociale e rifondere all'Istituto medesimo le rate o
l'indennita' riscossa con gli interessi composti al saggio annuo del
cinque per cento.
Art. 43.
La legge 15 giugno 1955, n. 507, e il secondo comma dell'articolo
12 del decreto del Presidente della Repubblica 11 gennaio 1956, n.
20, non si applicano per i casi di cessazione dal servizio a partire
dal 30 aprile 1958 in poi.
Le disposizioni contenute nell'articolo 10, ultimo comma, del
decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1957, n. 818,
nonche' nella lettera d) del primo comma e nel secondo comma
dell'articolo 10 della legge 20 febbraio 1958, n. 55, non si
applicano nei casi in cui si provvede alla costituzione della
posizione assicurativa ai sensi della legge 2 aprile 1958, n. 322.
Art. 44.
L'articolo 8 della legge 22 giugno 1954, n. 523, e' sostituito dal
seguente:
"Il trattamento di quiescenza diretto o indiretto spettante in
applicazione della presente legge e' liquidato dall'Amministrazione
statale competente. Qualora pero' il diritto al trattamento di
quiescenza, la forma di esso e la sua misura debbano, ai sensi
dell'articolo 3, essere stabiliti applicando l'ordinamento di una
delle Casse pensioni facenti parte degli Istituti di previdenza, la
liquidazione e effettuata dalla Direzione generale degli Istituti
stessi.
Nei casi in cui il trattamento di quiescenza sia stato liquidate
dall'Amministrazione statale competente, l'accettazione dell'onere a
carico delle Casse pensioni e' deliberala dal presidente del
Consiglio di amministrazione della Cassa depositi e prestiti e degli
Istituti di previdenza - Sezione seconda - in base alla relazione di
un consigliere all'uopo delegato qualora la Direzione generale degli
Istitui di previdenza e il relatore si uniformino alla liquidazione
effettuata dalla predetta Amministrazione statale, oppure dal
Consiglio di amministrazione nei casi di dissenso.
I provvedimenti concernenti i trattamenti di quiescenza che in
applicazione del comma primo debbano essere liquidati dalla Direzione
generale degli Istituti di previdenza sono deliberati dal Consiglio
di amministrazione di cui al comma precedente il direttore generale
degli Istituti di previdenza, in conformita' alle deliberazioni
adottate, nel caso conplessivo emette il decreto di conferimento ed
ordina il pagamento del trattamento di quiescenza, provvedendo quindi
ad inviare copia degli atti di liquidazione all'Amministrazione
statale competente che, con apposito decreto, provvedera'
all'accettazione dell'onere per il valore capitale della quota a
carico dello Stato.
Le pensioni di riversibilita' sono liquidate dall'Amministrazione
statale competente, dall'Istituto di previdenza o dall'Ente che ha
corrisposto il relativo trattamento di quiescenza originario, salva
in ogni caso la competenza della Corte dei conti in sede di ricorso".
Art. 45.
In applicazione della legge 22 giugno 1954, n. 521, devono
intendersi ricongiungibili, a carico dello Stato, i servizi militari
resi dai sottufficiali delle forze armate che abbiano raggiunto
almeno il grado di sergente maggiore od equiparato e quelli resi dai
sottufficiale, graduati e militari di truppa di cui all'articolo 1,
primo e secondo comma, del decreto legislativo 15 aprile 1948, n.
1041.
Per i servizi resi dal 1 gennaio 1961 la ricongiunzione predetta
viene effettuata anche in favore dei vicebrigadieri, militari e
graduati di truppa dell'Arma dei carabinieri, dei Corpi della guardia
di finanza, delle guardie di pubblica sicurezza e degli agenti di
custodia in servizio continuativo.
Le norme contenute negli articoli 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43 e nei
commi precedenti hanno valore di interpretazione autentica.
La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserta
nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla, e di
farla osservare come legge dello Stato.
Data a Roma, addi' 22 novembre 1962
SEGNI
FANFANI - TREMELLONI -
TAVIANI - BERTINELLI
- CORBELLINI
Visto, il Guardasigilli: BOSCO
Legge 1338 del 12 agosto 1962
Disposizioni per il miglioramento dei trattamenti di pensione
dell'assicurazione obbligatoria per l'invalidita', la vecchiaia e i
superstiti.
Vigente al: 20-10-2013
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno
approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Art. 1.
((Il coefficiente di moltiplicazione delle pensioni base
contemplate dall'articolo 9 della legge 4 aprile 1952, n. 218, nel
testo modificato dalla legge 26 novembre 1955, n. 1125, e' elevato a
86,4 volte)).
Art. 2.
L'importo mensile delle pensioni di vecchiaia, di invalidita' ed ai
superstiti, adeguato ai sensi dell'articolo 1, non puo' essere
inferiore ai seguenti minimi:
a) pensioni di invalidita', di vecchiaia ed in favore dei
superstiti per i titolari di eta' inferiore ai 65 anni, lire 15.600;
b) pensioni di invalidita', di vecchiaia ed in favore dei
superstiti per i titolari che abbiano compiuto i 65 anni di eta',
lire 19.500. (4)
I trattamenti minimi di cui al comma precedente non sono dovuti:
a) a coloro che percepiscono piu' pensioni a carico
dell'assicurazione obbligatoria per l'invalidita', la vecchiaia ed i
superstiti o di altre forme di previdenza sostitutive di detta
assicurazione o che hanno dato titolo a esclusione o esonero
dall'assicurazione stessa, qualora per effetto del cumulo il
pensionato fruisca di un trattamento complessivo di pensione
superiore al minimo garantito; (8) (10) (11) (12) ((13))
b) LETTERA ABROGATA DALLA L. 27 OTTOBRE 1965, N. 1199.
Ove non competano i trattamenti minimi di cui al primo comma,
trovano applicazione le disposizione relative ai trattamenti minimi
di cui all'articolo 10 della legge 4 aprile 1952, n. 218.
I trattamenti minimi di pensione per invalidita' o per vecchiaia
sono maggiorati di un decimo del loro ammontare per ogni figlio per
il quale sussistano le condizioni stabilite dall'articolo 12, sub
articolo 2, della legge 4 aprile 1952, n. 218.
Ai trattamenti minimi si aggiunge una aliquota pari ad un
dodicesimo del loro ammontare annuo da corrispondersi in occasione
delle festivita' natalizie.
Il titolare di pensione e' tenuto a denunciare all'Istituto
nazionale della previdenza sociale, entro trenta giorni dal suo
verificarsi, qualsiasi nuova liquidazione di pensione o variazione
nella misura delle pensioni di cui gia' fruisce.
COMMA ABROGATO DALLA L. 27 OTTOBRE 1965, N. 1199.
L'Istituto nazionale della previdenza sociale ha facolta' di
subordinare l'assegnazione e la continuazione del pagamento dei
trattamenti minimi al controllo della esistenza dei requisiti di
legge.
A carico di chiunque faccia dichiarazioni false o compia altri atti
fraudolenti, al fine di procurare indebitamente a se' o ad altri il
godimento dei trattamenti minimi, si applicano le sanzioni previste
dall'articolo 23, quarto comma, della legge 4 aprile 1952, n. 218.
COMMA ABROGATO DALLA L. 27 OTTOBRE 1965, N. 1199.
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AGGIORNAMENTO (4)
La L. 21 luglio 1965, n. 903, come modificata dal D.P.R. 27 aprile
1968, n. 488, ha conseguentemente disposto (con l'art. 16) che "gli
importi dei trattamenti minimi delle pensioni liquidate a carico
dell'assicurazione generale obbligatoria dei lavoratori dipendenti
previsti dall'art. 16 della legge 21 luglio 1965, n. 903, sono
elevati, con effetto dal 1 maggio 1968 a: lire 18.000 mensili, per i
titolari di eta' inferiore a 65 anni; lire 21.900 mensili, per i
titolari che abbiano compiuto i 65 anni di eta'."
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AGGIORNAMENTO (8)
La Corte Costituzionale con sentenza 9 - 17 luglio 1974, n. 230 (in
G.U. 1a s.s. 24/07/1974 n. 194) ha dichiarato "l'illegittimita'
costituzionale del combinato disposto dell'art. 2, secondo comma,
lett. a, della legge 12 agosto 1962, n. 1338 (Disposizioni per il
miglioramento dei trattamenti di pensione dell'assicurazione
obbligatoria per l'invalidita', la vecchiaia e i superstiti), e
dell'art. 23 della legge 30 aprile 1969, n. 153 (Revisione degli
ordinamenti pensionistici e norme in materia di sicurezza sociale),
nella parte in cui esclude che sia dovuto il trattamento minimo della
pensione diretta per l'assicurazione obbligatoria INPS ai titolari di
pensione di riversibilita' a carico di altri fondi o gestioni
speciali di previdenza oppure a carico di amministrazioni dello
Stato."
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AGGIORNAMENTO (10)
La Corte Costituzionale con sentenza 21 - 29 dicembre 1976, n. 263
(in G.U. 1a s.s. 05/01/1977 n. 4) ha dichiarato "l'illegittimita'
costituzionale del combinato disposto dell'art. 2, comma secondo,
lett. a, della legge 12 agosto 1962, n. 1338 (Disposizioni per il
miglioramento dei trattamenti di pensione dell'assicurazione
obbligatoria per l'invalidita', la vecchiaia e i superstiti), e
dell'art. 23 della legge 23 aprile 1969, n. 153 (Revisione degli
ordinamenti pensionistici e norme in materia di sicurezza sociale),
nella parte in cui esclude che sia dovuto il trattamento minimo della
pensione diretta per l'invalidita', a carico dell'INPS, ai titolari
di pensione diretta a carico di amministrazioni dello Stato."
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AGGIORNAMENTO (11)
La Corte Costituzionale con sentenza 12 - 26 febbraio 1981, n. 34
(in G.U. 1a s.s. 04/03/1981 n. 63) ha dichiarato "l'illegittimita'
costituzionale dell'art. 2, secondo comma, lettera a) della legge 12
agosto 1962, n. 1338, nella parte in cui esclude il diritto
all'integrazione al minimo della pensione diretta a carico dell'INPS,
sia essa di vecchiaia che di invalidita', per chi sia gia' titolare
di pensione diretta dello Stato, dell'Istituto Post - telegrafonici e
della Cassa di previdenza dipendenti enti locali, qualora per effetto
del cumulo sia superato il trattamento minimo garantito; nonche'
nella parte in cui preclude che la pensione di riversibilita' INPS
sia calcolata in proporzione alla pensione diretta INPS integrata al
minimo, che il titolare defunto avrebbe avuto diritto di percepire."
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AGGIORNAMENTO (12)
La Corte Costituzionale con sentenza 20 - 27 maggio 1982, n. 102
(in G.U. 1a s.s. 02/06/1982 n. 150) ha dichiarato "l'illegittimita'
costituzionale dell'art. 2, secondo comma, lett. a) della legge 12
agosto 1962, n. 1338, nella parte in cui esclude per i titolari di
pensione diretta dello Stato l'integrazione al minimo della pensione
di riversibilita' INPS, qualora per effetto del cumulo sia superato
il trattamento minimo garantito."
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AGGIORNAMENTO (13)
La Corte Costituzionale con sentenza 3 - 6 dicembre 1985, n. 314
(in G.U. 1a s.s. 11/12/1985 n. 291) ha dichiarato "l'illegittimita'
costituzionale dell'art. 2, secondo comma, lett. a, della legge 12
agosto 1962, n. 1338, nella parte in cui esclude l'integrazione al
minimo della pensione di riversibilita' INPS per i titolari della
pensione di riversibilita' a carico dello Stato, del Fondo di
previdenza costituito presso le ferrovie dello Stato, del Fondo di
previdenza per i dipendenti da esattorie o ricevitorie delle imposte
dirette, nonche', per il titolare della pensione diretta a carico
della Cassa di previdenza dipendenti enti locali, qualora per effetto
del cumulo sia superato il trattamento minimo garantito" e " in
applicazione dell'art. 27 della legge 11 marzo 1953, n. 87 -
l'illegittimita' costituzionale dell'art. 2, secondo comma, lett. a,
della legge 1338 del 1962, nelle parti non dichiarate
costituzionalmente illegittime dal precedente punto del dispositivo,
nonche' dalle sentenze n. 230 del 1974, n. 263 del 1976, n. 34 del
1981, n. 102 del 1982."
Art. 3.
Il servizio militare relativo al periodo di guerra 1915-19 viene
conteggiato nella misura di lire 6 settimanali come previsto dalla
legge 4 aprile 1952, n. 218, anche se la pensione sia stata liquidata
precedentemente a tale legge.
Art. 4.
((I contributi versati o accreditati nell'assicurazione
obbligatoria per l'invalidita', la vecchiaia ed i superstiti
successivamente alla data di decorrenza della pensione danno diritto,
a domanda, a un supplemento della pensione in atto purche' siano
trascorsi almeno due anni dalla data di decorrenza della pensione
medesima.
I contributi versati successivamente alla data di decorrenza del
supplemento di cui al comma precedente, danno diritto alla
liquidazione di ulteriori supplementi dopo che siano trascorsi almeno
due anni dalla decorrenza del precedente.
I supplementi di cui ai commi precedenti decorrono dal primo giorno
del mese successivo a quello nel quale e' presentata la domanda.
La relativa misura annua, comprensiva della tredicesima rata di
pensione, si determina moltiplicando per 18,72 volte l'importo dei
contributi base versati ed accreditati nel periodo al quale si
riferisce il supplemento.
L'ammontare del supplemento e' portato in detrazione dall'eventuale
integrazione della pensione al trattamento minimo.
In caso di morte del pensionato, i supplementi sono computati ai
fini della misura della pensione ai superstiti. Agli stessi effetti,
sono computati i contributi qualora il pensionato non abbia fatto
richiesta dei supplementi prima della morte)). ((4))
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AGGIORNAMENTO (4)
Il D.P.R. 27 aprile 1968, n.488 ha disposto (con l'art. 19) che la
presente modifica ha effetto dal 1 maggio 1968.
Art. 5.
L'assicurato cui sia stata liquidata o per il quale, sussistendo il relativo diritto, sia in corso di liquidazione la pensione a carico di un trattamento di previdenza sostitutiva dell'assicurazione generale obbligatoria per l'invalidita', la vecchiaia ed i superstiti o che ne comporti l'esclusione o l'esonero, ha facolta' di chiedere la liquidazione di una pensione supplementare in base ai contributi versati o accreditati nell'assicurazione stessa qualora detti contributi non siano sufficienti per il diritto a pensione autonoma.
Il diritto alla pensione supplementare e' subordinato alla condizione che il richiedente abbia compiuto l'eta' stabilita per il pensionamento di vecchiaia dalle norme dell'assicurazione obbligatoria o sia riconosciuto invalido ai sensi dell'articolo 10 del regio decreto-legge 14 aprile 1939, n. 636.
((La pensione supplementare diretta:
a) decorre dal primo giorno del mese successivo a quello di
presentazione della relativa domanda;
b) si determina con le stesse modalita' previste per la
liquidazione dei supplementi di cui al quarto comma del precedente
articolo 4;
c) e' aumentata di un decimo del suo importo per il coniuge e per
ogni figlio per i quali sussistano le condizioni stabilite
dall'articolo 21 della legge 21 luglio 1965, n. 903)). ((4))
I contributi versati successivamente alla decorrenza della pensione
supplementare danno diritto ai supplementi di cui al precedente
articolo 4.
La pensione supplementare e gli eventuali successivi supplementi
sono a carico dell'assicurazione obbligatoria per l'invalidita', la
vecchiaia ed i superstiti e del relativo Fondo di adeguamento e sono
riversibili, in caso di morte del pensionato, secondo le norme della
predetta assicurazione.
In caso di morte di pensionato dei trattamenti di previdenza
indicati nel primo comma del presente articolo, o di iscritto ai
trattamenti stessi, i contributi per lui versati nell'assicurazione
generale obbligatoria, ove non abbiano gia' dato luogo a liquidazione
di pensione autonoma o di pensione supplementare e non siano
sufficienti per dar luogo a liquidazione di pensione autonoma a
favore dei superstiti secondo le norme dell'assicurazione stessa,
danno diritto ad una pensione supplementare indiretta da calcolarsi
sulla base della pensione supplementare diretta che sarebbe spettata
al dante causa.
Qualora dopo la decorrenza della pensione supplementare diretta
risultino versati altri contributi che non abbiano dato luogo a
supplemento, di essi va tenuto conto ai fini della determinazione
della pensione supplementare ai superstiti.
E' abrogata ogni altra diversa disposizione in materia di
utilizzazione dei contributi dell'assicurazione generale obbligatoria
per l'invalidita', la vecchiaia ed i superstiti pertinenti a
pensionati a carico delle forme di previdenza indicate nel primo
comma.
---------------
AGGIORNAMENTO (4)
Il D.P.R. 27 aprile 1968, n.488 ha disposto (con l'art. 12) che la
presente modifica ha effetto dal 10 maggio 1968.
Art. 6.
E' fissato un nuovo termine perentorio di due anni a partire dalla
data di entrata in vigore della presente legge per la presentazione
della domanda di pensione da parte dei superstiti di assicurati e di
pensionati di cui all'articolo 2 della legge 20 febbraio 1958, n. 55.
I superstiti di assicurato deceduto dopo il 31 dicembre 1944 e
anteriormente al 1 gennaio 1958 e che al momento della morte era in
possesso dei requisiti di assicurazione e di contribuzione previsti
dal numero 1) dell'articolo 9, sub articolo 2, della legge 4 aprile
1952, n. 218, per il diritto alla pensione di vecchiaia, hanno
diritto alla pensione indiretta con decorrenza dal primo giorno del
mese di entrata in vigore della presente legge, sempreche' nei loro
confronti risultino verificate le condizioni previste per i
superstiti degli assicurati dalle lettere a), b) e c) dell'articolo 2
della legge 20 febbraio 1958, n. 55.
La domanda di pensione da parte dei superstiti di cui al comma
precedente deve essere presentata, a pena di decadenza, entro il
termine indicato dal primo comma del presente articolo. ((3))
---------------
AGGIORNAMENTO (3)
La L. 18 marzo 1968, n.238 ha disposto (con l'art. 7) che "Il
termine per la presentazione della domanda di pensione da parte dei
superstiti di cui all'articolo 6 della legge 12 agosto 1962, n. 1338,
e' riaperto fino al 31 dicembre 1970.
Detta pensione deve essere calcolata secondo le norme in vigore
antecedentemente al 1 maggio 1968 e decorre dal primo giorno del mese
successivo a quello della presentazione della domanda."
Art. 7.
L'articolo 1 del decreto legislativo luogotenenziale 18 gennaio
1945, n. 39, e' sostituito dal seguente:
Non ha diritto alla pensione prevista dall'articolo 13 del regio
decreto-legge 14 aprile 1939, n. 636, modificato dall'articolo 2
della legge 4 aprile 1952, n. 218, il coniuge:
1) quando sia passata in giudicato la sentenza di separazione
personale per sua colpa;
2) quando, dopo la decorrenza della pensione, il pensionato abbia
contratto matrimonio in eta' superiore a 72 anni ed il matrimonio sia
durato meno di 2 anni. ((14a))
Si prescinde dai requisiti di cui al punto 2 del precedente comma
quando sia nata prole anche postuma o il decesso sia avvenuto per
causa di infortunio sul lavoro, di malattia professionale o per causa
di guerra o di servizio, nonche' per i matrimoni celebrati
successivamente alla sentenza di scioglimento del precedente
matrimonio di uno dei due coniugi pronunciata a norma della legge 1
dicembre 1970, n. 898, ma non oltre il 31 dicembre 1975.
Le disposizioni di cui ai precedenti commi hanno effetto anche per
i decessi intervenuti anteriormente al 1 maggio 1969. (7)
---------------
AGGIORNAMENTO (7)
Il D.L. 30 giugno 1972, n. 267, convertito con modificazioni dalla
L. 11 agosto 1972, n. 485, ha disposto (con l'art. 6-bis) che la
presente modifica ha effetto dal 1 maggio 1969.
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AGGIORNAMENTO (14a)
La Corte Costituzionale, con sentenza 12 aprile-2 maggio 1991, n.
189 (in G.U. 1a s.s. 08/05/1991, n. 18) ha dichiarato
"l'illegittimita' costituzionale dell'art. 7, primo comma, n. 2 della
legge 12 agosto 1962, n. 1338 (Disposizioni per il miglioramento dei
trattamenti di pensione dell'assicurazione obbligatoria per
l'invalidita', la vecchiaia e i superstiti) nel testo sostituito con
l'art. 24 della legge 30 aprile 1969, n. 153 (Revisione degli
ordinamenti pensionistici e norme in materia di sicurezza sociale),
sollevata dal Pretore di Genova con l'ordinanza indicata in
epigrafe."
Art. 8.
Il quinto comma dell'articolo 10 della legge 4 aprile 1952, n. 218,
e' sostituito dal seguente:
"Le disposizioni contenute nel secondo comma non si applicano a
coloro che comunque percepiscono piu' pensioni a carico della
assicurazione obbligatoria per l'invalidita', la vecchiaia ed i
superstiti o di altre forme di previdenza sostitutive di detta
assicurazione o che hanno dato titolo a esclusione o esonero
dall'assicurazione stessa, qualora per effetto del cumulo il
pensionato fruisca di un beneficio mensile superiore al minimo
garantito".
Art. 9.
In deroga a quanto stabilito dall'articolo 10, comma quinto, della
legge 4 aprile 1952, n. 218, nel testo modificato dagli articoli 2 -
comma secondo, lettera a) - e 8 della presente legge, si dispone:
a) spetta il trattamento minimo sulla pensione di riversibilita'
anche nell'ipotesi che uno dei con titolari di essa divenga
pensionato di invalidita' o di vecchiaia dell'assicurazione
obbligatoria;
b) spetta il trattamento minimo sulla pensione di invalidita' o
di vecchiaia qualora il pensionato risulti contitolare di pensione di
riversibilita' integrata al minimo.
Cessa dal diritto ai trattamenti di cui alle precedenti lettere a)
e b) il pensionato allorche' rimanga unico titolare della pensione di
riversibilita' e di quella diretta.
Art. 10.
Nel caso di contitolare di pensione di riversibilita' che presti
opera retribuita, le riduzioni previste dall'articolo 12 della legge
4 aprile 1952, n. 218, modificato dallo articolo 6 della legge 20
febbraio 1958, n. 55 e dall'articolo 2 della presente legge, si
applicano alla parte di pensione dovuta al contitolare che lavora,
fatta salva la quota di trattamento minimo eventualmente spettante.
Art. 11
((ARTICOLO ABROGATO DAL D.P.R. 31 DICEMBRE 1971, N. 1432))
Art. 12
((ARTICOLO ABROGATO DAL D.P.R. 31 DICEMBRE 1971, N. 1432))
Art. 13.
Ferme restando le disposizioni penali, il datore di lavoro che
abbia omesso di versare contributi per l'assicurazione obbligatoria
invalidita', vecchiaia e superstiti e che non possa piu' versarli per
sopravvenuta prescrizione ai sensi dell'articolo 55 del regio
decreto-legge 4 ottobre 1935, n. 1827, puo' chiedere all'Istituto
nazionale della previdenza sociale di costituire, nei casi previsti
dal successivo quarto comma, una rendita vitalizia riversibile pari
alla pensione o quota di pensione adeguata dell'assicurazione
obbligatoria, che spetterebbe al lavoratore dipendente in relazione
ai contributi omessi.
La corrispondente riserva matematica e' devoluta, per le rispettive
quote di pertinenza, all'assicurazione obbligatoria e al Fondo, di
adeguamento, dando luogo alla attribuzione a favore dell'interessato
di contributi base corrispondenti, per valore e numero, a quelli
considerati ai fini del calcolo della rendita.
La rendita integra con effetto immediato la pensione gia' in
essere; in caso contrario i contributi di cui al comma precedente
sono valutati a tutti gli effetti ai fini della assicurazione
obbligatoria per l'invalidita', la vecchiaia e i superstiti.
Il datore di lavoro e' ammesso ad esercitare la facolta'
concessagli dal presente articolo su esibizione all'Istituto
nazionale della previdenza sociale di documenti di data certa, dai
quali possano evincersi la effettiva esistenza e la durata del
rapporto di lavoro, nonche' la misura della retribuzione corrisposta
al lavoratore interessato. ((14))
Il lavoratore, quando non possa ottenere dal datore di lavoro la
costituzione della rendita a norma del presente articolo, puo' egli
stesso sostituirsi al datore di lavoro, salvo il diritto al
risarcimento del danno, a condizione che fornisca all'Istituto
nazionale della previdenza sociale le prove del rapporto di lavoro e
della retribuzione indicate nel comma precedente. ((14))
Per la costituzione della rendita il datore di lavoro, ovvero il
lavoratore allorche' si verifichi l'ipotesi prevista al quarto comma,
deve versare all'Istituto nazionale della previdenza sociale la
riserva matematica calcolata in base alle tariffe che saranno
all'uopo determinate e variate, quando occorra, con decreto del
Ministro del lavoro e della previdenza sociale, sentito il Consiglio
di amministrazione dell'Istituto nazionale della previdenza sociale.
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AGGIORNAMENTO (14)
La Corte Costituzionale con sentenza 13 - 22 dicembre 1989, n. 568
(in G.U. 1a s.s. 27/12/1989 n. 52) ha dichiarato "la illegittimita'
costituzionale dell'art. 13, quarto e quinto comma, legge 12 agosto
1962, n. 1338 (Disposizioni per il miglioramento di pensioni
dell'assicurazione obbligatoria per l'invalidita', vecchiaia e
superstiti), nella parte in cui, salva la necessita' della prova
scritta sulla esistenza del rapporto di lavoro da fornirsi dal
lavoratore, non consente di provare altrimenti la durata del rapporto
stesso e l'ammontare della retribuzione."
Art. 14.
A coloro che sono in atto titolari di rendita a carico
dell'assicurazione facoltativa, liquidata con le norme anteriori alla
entrata in vigore della legge 4 aprile 1952, n. 218, e' concessa, a
decorrere dal 1 luglio 1962, la facolta' di optare fra il trattamento
in atto goduto e quello derivante dall'applicazione nei loro riguardi
del metodo di liquidazioni previsto dai primi tre commi dello
articolo 29 della citata legge 4 aprile 1952, n. 218.
L'articolo 29 indicato al comma precedente si applica anche agli
iscritti nel soppresso ruolo delle assicurazioni popolari di rendite
vitalizie, nonche' alle pensioni a carico del ruolo stesso vigenti
alla data di entrata in vigore della presente legge.
Art. 15.
Ai cittadini italiani, le cui posizioni assicurative sono state
trasferite dall'Istituto nazionale della previdenza sociale
all'Istituto nazionale di assicurazione sociale libico in forza
dell'articolo 12 dell'Accordo italo-libico del 2 ottobre 1956,
ratificato con legge 17 agosto 1957, n. 843, e che hanno acquisito il
diritto a pensione a carico dell'assicurazione libica, o che
matureranno tale diritto entro il 31 dicembre 1965, sara' corrisposta
dall'Istituto nazionale della previdenza sociale, a totale carico
dello Stato, un'integrazione della pensione stessa fino al
raggiungimento dei trattamenti minimi previsti dalla presente legge.
(4) ((5))
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AGGIORNAMENTO (4)
Il D.P.R. 27 aprile 1968, n.488 ha disposto (con l'art. 38) che "Ai
cittadini italiani, le cui posizioni assicurative sono state
trasferite dall'Istituto nazionale della previdenza sociale
all'Istituto nazionale di assicurazione sociale libico, in forza
dell'articolo 12 dell'accordo italo-libico del 2 ottobre 1956,
ratificato con legge 17 agosto 1957, n. 843, e che hanno acquisito il
diritto a pensione a carico dell'assicurazione libica entro il 31
dicembre 1965, e' corrisposto, a decorrere dal 1 maggio 1968,
dall'Istituto nazionale della previdenza sociale ed a totale carico
del Fondo per l'adeguamento delle pensioni, un aumento
dell'integrazione di cui all'articolo 15 della legge 12 agosto 1962,
n. 1338, fino al raggiungimento dell'importo di lire 18.000 mensili."
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AGGIORNAMENTO (5)
La L. 30 aprile 1969, n. 153 ha disposto (con l'art. 8, comma 1)
che "Ai cittadini italiani, le cui posizioni assicurative sono state
trasferite dall'Istituto nazionale della previdenza sociale
all'istituto nazionale di assicurazione sociale libico, in forza
dell'articolo 12 dell'accordo italo-libico del 2 ottobre 1956,
ratificato con legge 17 agosto 1957, n. 843, e che hanno acquisito il
diritto a pensione a carico dell'assicurazione libica entro il 31
dicembre 1965, e' corrisposto, a decorrere dal 1 gennaio 1969,
dall'Istituto nazionale della previdenza sociale ed a totale carico
del Fondo per l'adeguamento delle pensioni, un aumento
dell'integrazione di cui all'articolo 15 della legge 12 agosto 1962,
n. 1338, fino al raggiungimento dell'importo mensile dei trattamenti
minimi previsti dall'assicurazione obbligatoria per l'invalidita', la
vecchiaia ed i superstiti dei lavoratori dipendenti"
Art. 16.
Le disposizioni degli articoli 1 e 2, commi primo e secondo, della
presente legge non si applicano agli assicurati e ai pensionati delle
Gestioni speciali di cui alla legge 26 ottobre 1957, n. 1047 e alla
legge 4 luglio 1959, n. 463.
Art. 17.
A partire dal 1 luglio 1962, la misura del contributo stabilito a
favore dell'Opera nazionale pensionati d'Italia dall'articolo 12,
terzo comma, della legge 20 febbraio 1958, n. 55, e' elevata allo
0,30 per cento dei contributi riscossi in ciascun anno dal Fondo per
l'adeguamento delle pensioni, al netto della quota pertinente
all'assistenza di malattia ai pensionati.
Per l'anno 1962, e' concesso all'Opera nazionale pensionati
d'Italia, a carico del Fondo adeguamento pensioni, un contributo
straordinario di lire 500 milioni per la istituzione di nuove case di
riposo.
Il pagamento di tale contributo straordinario sara' effettuato in
quattro rate trimestrali a partire dal mese di entrata in vigore
della presente legge.
Art. 18.
Sono apportate le seguenti modificazioni agli articoli 6, 7 e 9 del
testo unico delle norme sugli assegni familiari, approvato con
decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 1955, n. 797, gia'
modificato con le leggi 30 luglio 1957, n. 652 e 25 gennaio 1959, n.
26:
1°) la lettera a) dell'articolo 6 e' sostituita dalla seguente:
"a) il marito nei confronti della moglie purche' essa non
abbia, per redditi di qualsiasi natura, proventi superiori nel
complesso a lire 13.000 mensili. Non sono considerate ai fini
predetti le pensioni di guerra";
2°) la lettera b) dell'articolo 7 e' sostituita dalla seguente:
"b) i genitori non abbiano, per redditi di qualsiasi natura,
proventi superiori nel complesso a lire 13.000 mensili nel caso di un
solo genitore e a lire 20.000 mensili nel caso di due genitori";
3°) l'articolo 9 e' sostituito dal seguente:
"I limiti di reddito previsti negli articoli 6 e 7 per la
corresponsione degli assegni familiari nei confronti del coniuge e
dei genitori sono elevati, nel caso di redditi derivanti
esclusivamente da trattamento di pensione, a lire 18.000 mensili per
il coniuge e per un solo genitore e a lire 33.000 mensili per i due
genitori".
Art. 19.
((ARTICOLO ABROGATO DALLA L. 21 LUGLIO 1965, N. 903))
Art. 20.
A partire dai primo periodo di paga successivo a quello in corso
alla data del 30 giugno 1962, la misura del contributo dovuto dai
datori di lavoro e dai lavoratori al Fondo per l'adeguamento delle
pensioni e per l'assistenza di malattia ai pensionati, ai fini della
garanzia dei trattamenti minimi e della rivalutazione delle pensioni,
e' fissata in ragione del 18 per cento della retribuzione imponibile,
di cui il 12 per cento a carico del datore di lavoro e il 6 per cento
a carico del lavoratore.
A decorrere dal primo periodo di paga successivo a quello in corso
alla data del 30 giugno 1963, la misura del contributo di cui al
precedente comma e' determinata in ragione del 19,80 per cento della
retribuzione imponibile, di cui il 13,20 per cento a carico del
datore di lavoro ed il 6,60 per cento a carico del lavoratore.
In aumento alle misure del contributo di cui ai precedenti commi,
si applicano le seguenti quote di contribuzione, previste
dall'articolo 1 della legge 31 dicembre 1961, n. 1443, ai fini del
finanziamento dell'assistenza di malattia ai pensionati:
il 2,80 per cento della retribuzione imponibile, fino a tutto il
periodo di paga precedente a quello in corso al 1 gennaio 1964, data
in cui - ai sensi dell'articolo 5 della citata legge 31 dicembre
1961, n. 1443 - l'onere per l'assistenza di malattia ai pensionati e'
posto a carico delle rispettive gestioni della assicurazione contro
le malattie dei lavoratori in attivita' di servizio, mediante
adeguamento delle misure dei relativi contributi con l'osservanza dei
criteri di ripartizione dell'onere tra datori di lavoro e lavoratori
prevista per il funzionamento di ciascuna gestione;
lo 0,20 per cento della retribuzione imponibile, fino all'intera
copertura della parte di onere per l'assistenza di malattia ai
pensionati non fronteggiata dalla disponibilita' del Fondo per
l'adeguamento delle pensioni e per l'assistenza di malattia ai
pensionati per il periodo anteriore al 1 gennaio 1962. Con decreto
del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale, di concerto con
il Ministro per il tesoro, sara' stabilita la data di cessazione
dell'applicazione della quota anzidetta in corrispondenza della
avvenuta copertura dell'onere di cui trattasi. ((15))
---------------
AGGIORNAMENTO (15)
Il D.Lgs. 15 dicembre 1997, n.446 ha disposto (con l'art. 36, comma
1, lettera a)) che "Salvo quanto disposto dall'articolo 37, l'imposta
regionale sulle attivita' produttive si applica a decorrere dalla
data di entrata in vigore del presente decreto e dalla medesima data
sono aboliti:
a) (...) il contributo dello 0,2 per cento di cui all'articolo 1,
terzo comma, della legge 31 dicembre 1961, n. 1443, e all'articolo
20, ultimo comma, della legge 12 agosto 1962, n. 1338."
Art. 21.
La misura del contributo dovuto dai datori di lavoro e dai
lavoratori, ai sensi dell'articolo 16 della legge 4 aprile 1952, n.
218, a favore del Fondo per l'adeguamento delle pensioni e per
l'assistenza di malattia ai pensionati, puo' essere modificata con
decreto del Presidente della Repubblica, ad iniziativa del Ministro
per il lavoro e la previdenza sociale di concerto con il Ministro per
il tesoro, su proposta del Consiglio di amministrazione dell'Istituto
nazionale della previdenza sociale.
Le variazioni della misura del contributo di cui al precedente
comma saranno stabilite in relazione al fabbisogno del Fondo e alle
risultanze della relativa gestione derivante dall'applicazione delle
norme che regolano le prestazioni a carico del Fondo vigenti alla
data di entrata in vigore della presente legge.
Art. 22.
A decorrere dal primo periodo di paga successivo a quello in corso
alla fine del mese nel quale entra in vigore la presente legge, le
tabelle A e B. n. 1, dei contributi base dovuti per le assicurazioni
sociali obbligatorie, allegate alla legge 20 febbraio 1958, n. 55,
sono sostituite dalle tabelle A e B, n. 1, allegate alla presente
Art. 23.
Con effetto dal 1 luglio 1962 sono abrogate le seguenti
disposizioni:
articolo 61, ultimo comma, del regio decreto-legge 4 ottobre
1935, n. 1827, convertito con modificazioni, nella legge 6 aprile
1936, n. 1155;
articolo 11 della legge 4 aprile 1952, n. 218; articolo 23 del
decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1957, n. 818;
articolo 5 e articolo 11, ultimo comma, della legge 20 febbraio 1958,
n. 55;
articolo 12, quinto e sesto comma, della legge 4 aprile 1952, n.
218;
articolo 27, ultimo comma, della legge 4 aprile 1952, n. 218;
articolo 21 del decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile
1957, n. 818.
Art. 24.
Il diritto a beneficiare del trattamento minimi di cui alla lettera
b) del primo comma dell'articolo 2 decorre dal primo giorno dell'anno
in cui il pensionato compie il 65° anno di eta'.
I pensionati che compiano il 65° anno di eta' nel corso del 1962
hanno diritto all'aumento del minimo dalla data stabilita al secondo
comma del successivo articolo 26.
Art. 25.
E' istituita presso il Ministero del lavoro e della previdenza
sociale una Commissione con il compito di procedere alla revisione ed
armonizzazione dell'assicurazione per l'invalidita', le vecchiaia ed
i superstiti, amministrata dall'Istituto nazionale della previdenza
sociale, nelle sue varie forme, gestioni e fondi, sia per i
lavoratori dipendenti che per gli autonomi e gli associati.
La Commissione e' nominata dal Ministro per il lavoro o la
previdenza sociale. Di essa faranno parte: due membri designati da
ciascuna delle grandi organizzazioni sindacali dei lavoratori e dei
datori di lavoro che hanno rappresentanza nel Consiglio di
amministrazione dell'Istituto nazionale della previdenza sociale; 11
esperti 2 funzionari del Ministero del lavoro e della previdenza
sociale; un funzionario per ciascuno dei Ministeri del bilancio e del
tesoro; un funzionario dello Istituto nazionale della previdenza
sociale.
La Commissione potra' avvalersi anche dell'opera di funzionari del
Ministero del lavoro e della previdenza sociale e dell'Istituto
nazionale della previdenza sociale.
La Commissione dovra' riferire al Ministro per il lavoro e la
previdenza sociale, con apposita relazione entro il 31 marzo 1963,
sull'ordinamento generale dell'assicurazione predetta e in
particolare sui seguenti punti:
soggetti protetti;
eta' di pensionamento e condizioni di iscrizione e contribuzione;
prestazioni di vecchiaia, di invalidita' e inabilita';
condizioni di invalidita' pensionabile:
problemi del cumulo delle prestazioni, dell'Istituto della
prosecuzione volontaria e dell'assicurazione facoltativa;
assicurazione di malattia ai pensionati e relativo finanziamento;
finanziamento ed interventi dello Stato.
Il Ministro per il lavoro e la previdenza sociale provvedera' a
trasmettere copia della relazione al C.N.E.L. per il parere: quindi
provvedera', nei sei mesi successivi, presentare un disegno di legge
per riordinare le disposizioni in materia di assicurazione
obbligatoria per la invalidita', la vecchiaia e i superstiti.
Le spese per il funzionamento della Commissione saranno a carico
dello stato di previsione della spesa del Ministero del lavoro e
della previdenza sociale per l'esercizio 1962-63 (capitolo 14).
Art. 26.
Le disposizioni della presente legge si applicano alle pensioni
liquidate e da liquidare.
Salvo quanto disposto dal secondo comma dell'articolo 20 la
presente legge avra' effetto con decorrenza dal 1 luglio 1962.
La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserta
nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla
osservare come legge dello Stato.
Data ad Abano Terme, addi' 12 agosto 1962
SEGNI
FANFANI BERTINELLI -
BOSCO - TREMELLONI -
Visto, il Guardasigilli: BOSCO
TABELLA A
((Contributi dovuti per gli assicurati per ogni mese di lavoro
Parte di provvedimento in formato grafico
))
(1) ((4))
TABELLA B
((Contributi dovuti per gli assicurati per ogni settimana di lavoro
Parte di provvedimento in formato grafico
))
(1) ((4))
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AGGIORNAMENTO (1)
La L. 21 luglio 1965, n.903 ha disposto (con l'art. 14) che "A
decorrere dal primo periodo di paga successivo a quella in corso alla
fine del terzo mese successivo a quello nel quale viene pubblicata la
presente legge, le tabelle A) e B) n. 1 dei contributi base dovuti
per le assicurazioni sociali obbligatorie, allegate alla legge 12
agosto 1962, n. 1338, sono sostituite dalle tabelle A) e B) n. 1,
allegate alla presente legge."
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AGGIORNAMENTO (4)
La L. 21 luglio 1965, n. 903, come modificata dal D.P.R. 27 aprile
1968, n.488, ha disposto che la presente modifica ha effetto a
decorrere dal primo periodo di paga successivo a quello in corso alla
fine del mese di aprile 1968.