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Messaggio 11846 del 9 maggio 2007
Oggetto: Benefici previdenziali per esposizione all’amianto – articolo 13, commi 7 ed 8, legge 27 marzo 1992 n. 257 - periodi di cassa integrazione guadagni, malattia e maternità – applicazione del coefficiente moltiplicatore.
Al fine di assicurare l’uniformità delle difese dell’Istituto nelle controversie promosse per ottenere - ai sensi dell’articolo 13, commi 7° ed 8°, della legge 27 marzo 1992 n. 257 - l’applicazione dei benefici pensionistici per prolungata esposizione all’amianto, si richiama il contenuto della circolare n. 255 del 10 novembre 1993, ribadito dal successivo messaggio n. 303 del 20 novembre 2001, a termini del quale i periodi di cassa integrazione guadagni, di malattia e di maternità sono da ritenere utili sia ai fini del conseguimento del requisito dei 10 anni di esposizione all'amianto, sia ai fini, una volta posseduto tale requisito, della moltiplicazione di tali periodi per il coefficiente di 1,5.
L'Avvocato Coordinatore Generale (Avv. Fausto M. Prosperi Valenti)