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Circolare 48 del 24 febbraio 2025
Oggetto
Costituzione della rendita vitalizia. Comma settimo dell’articolo 13 della legge n. 1338 del 1962, introdotto dall’articolo 30 della legge n. 203 del 2024
1. Premessa
2. Comma settimo dell’articolo 13 della legge n. 1338 del 1962
3. La prescrizione del diritto di chiedere la rendita vitalizia di cui ai commi primo e quinto dell’articolo 13 della legge n. 1338 del 1962 (istanza presentata dal datore di lavoro o, in sua sostituzione, dal lavoratore)
3.1 Criteri per valutare il decorso della prescrizione del diritto di cui ai commi primo e quinto dell’articolo 13 della legge n. 1338 del 1962
4. Imprescrittibilità del diritto di chiedere la rendita vitalizia di cui al comma settimo dell’articolo 13 della legge n. 1338 del 1962 (istanza presentata dal lavoratore, in via esclusiva e non sostitutiva del datore di lavoro)
5. Adempimenti amministrativi
5.1 Istanza presentata dal datore di lavoro
5.2 Istanza presentata dal lavoratore o dai suoi superstiti
6. Profili istruttori e onere di riscatto
7. Iscritti alla Gestione pubblica
8. Domande e ricorsi pendenti
Nella Gazzetta Ufficiale n. 303 del 28 dicembre 2024 è stata pubblicata la legge 13 dicembre 2024, n. 203, entrata in vigore il 12 gennaio 2025. L’articolo 30 della citata legge, relativo alle modifiche alla disciplina della rendita vitalizia di cui all’articolo 13 della legge 12 agosto 1962 n. 1338, aggiunge il comma settimo all’articolo 13 della legge n. 1338 del 1962, il quale dispone che: “Il lavoratore, decorso il termine di prescrizione per l’esercizio della facoltà di cui al primo comma e al quinto comma, fermo restando l’onere della prova previsto dal medesimo quinto comma, può chiedere all’Istituto nazionale della previdenza sociale la costituzione della rendita vitalizia con onere interamente a proprio carico, calcolato ai sensi del sesto comma”.
A decorrere dall’entrata in vigore della legge n. 203 del 2024 (12 gennaio 2025), si introduce, pertanto, un nuovo diritto, spettante esclusivamente al lavoratore e ai propri superstiti, di chiedere la costituzione della rendita vitalizia, con onere interamente a proprio carico, per i contributi omessi dai datori di lavoro e prescritti.
Con la presente circolare, condivisa con il Ministero del Lavoro e delle politiche sociali, si illustra la disposizione in argomento e si forniscono le relative istruzioni amministrative.
2. Comma settimo dell’articolo 13 della legge n. 1338 del 1962
La previsione di cui al comma settimo dell’articolo 13 della legge n. 1338 del 1962 può essere compresa tenendo conto di profili e principi già noti e vigenti agli effetti dei commi primo e quinto del medesimo articolo 13, ai quali la nuova disposizione rinvia.
Il primo aspetto da considerare è che, in forza del quinto comma del citato articolo 13, la legittimazione a chiedere la rendita vitalizia è esercitata dal lavoratore in sostituzione della medesima legittimazione del datore di lavoro, prevista dal comma primo, quando da questi non possa ottenere la costituzione della rendita, fatto salvo il diritto al risarcimento del danno[1]. Riguardo alla legittimazione del lavoratore ai sensi del comma quinto, la giurisprudenza ha affermato la sussistenza di un litisconsorzio necessario tra il lavoratore, il datore di lavoro e l’INPS (cfr. Corte di Cassazione, Sezioni Unite, 16 febbraio 2009, n. 3678; Corte di Cassazione, 21 settembre 2020, n. 19679).
Il secondo aspetto da considerare è che il diritto di chiedere la rendita vitalizia, ai sensi dei citati commi primo e quinto dell’articolo 13 – quindi, sia il diritto in via principale del datore di lavoro di chiedere, ai sensi del comma primo la rendita vitalizia in favore del lavoratore, sia il diritto del lavoratore di sostituirsi al datore di lavoro ai sensi del comma quinto - è soggetto a prescrizione (cfr. Corte di Cassazione, Sezioni Unite, 14 settembre 2017, n. 21302; Corte di Cassazione n. 983 del 2016; in merito si rinvia al paragrafo 3 della presente circolare).
Il nuovo diritto, contenuto nel comma settimo, dunque, è attribuito al lavoratore, in via esclusiva e non sostitutiva del datore di lavoro, e sorge solo quando sia prescritto il diritto di chiedere la rendita vitalizia ai sensi dei commi primo e quinto dell’articolo 13 della legge n. 1338 del 1962, ovvero quando, in forza della maturata prescrizione, la rendita vitalizia non possa più essere richiesta all’Istituto né dal datore di lavoro ai sensi del comma primo né dal lavoratore ai sensi del comma quinto in sostituzione del datore di lavoro.
Pertanto, al fine di appurare se l’istanza inoltrata dal lavoratore sia riconducibile alla fattispecie di cui al comma settimo dell’articolo 13 deve essere necessariamente verificato se il diritto previsto nel comma quinto del medesimo articolo sia prescritto.
Conseguentemente, di seguito, si forniscono i criteri per valutare il decorso della prescrizione del diritto di costituzione della rendita vitalizia in capo al datore di lavoro e, in sua sostituzione, al lavoratore.
3. La prescrizione del diritto di chiedere la rendita vitalizia di cui ai commi primo e quinto dell’articolo 13 della legge n. 1338 del 1962 (istanza presentata dal datore di lavoro o, in sua sostituzione, dal lavoratore)
Per quanto riguarda il diritto alla costituzione della rendita vitalizia di cui ai commi primo e quinto dell’articolo 13 della legge n. 1338 del 1962, la giurisprudenza della Corte di Cassazione ha affermato che la soggezione dello stesso diritto alla prescrizione “si ricava dalla medesima legge n. 1338-62, il cui art. 13, 1° comma, stabilisce un termine iniziale per l'esercizio da parte del datore di lavoro del diritto di costituire la rendita vitalizia fissandolo nel momento in cui sia sopravvenuta la prescrizione dei versamenti contributivi” e che “il 5° comma del medesimo art. 13 che attribuisce al lavoratore il diritto di “sostituirsi al datore di lavoro” per costituire, a suo diretto favore, la rendita vitalizia, impone anche al lavoratore quel medesimo termine iniziale di esercitabilità del diritto”. Muovendo da tale prospettiva, la medesima Corte ha statuito come “quel medesimo diritto di costituire la rendita vitalizia (di cui sono titolari il datore di lavoro e, in sua sostituzione, il lavoratore) sia soggetto ai principi generali della prescrizione ed in particolare a quello per cui “la prescrizione comincia a decorrere dal giorno in cui il diritto può essere fatto valere”, sancito dall'art. 2935 cod. civ.”e anche che “quello alla costituzione della rendita vitalizia è un diritto potestativo, cui fa riscontro in capo all'INPS lo specifico obbligo di ricevere la somma occorrente per la rendita vitalizia; ne consegue che, sull'altro versante, deve sussistere il diritto (di natura chiaramente potestativa) di ottenere con l’accantonamento della c.d. riserva matematica la costituzione della detta rendita, e che, se sussiste un diritto, questo è soggetto al regime normale della prescrizione”(cfr. Corte di Cassazione 15 dicembre 1987, n. 9270; Corte di Cassazione 4 dicembre 1984, n. 6361; Corte di Cassazione 29 dicembre 1999, n. 14680; Corte di Cassazione 13 marzo 2003, n. 3756).
In particolare, con la sentenza n. 983 del 20 gennaio 2016, la Corte di Cassazione ha rilevato che “il principio di certezza del diritto impone di considerare che sussiste un termine finale entro il quale il lavoratore […] possa esercitare il diritto potestativo a vedersi costituita la rendita di cui alla L. n. 1338/1962, art.13, per i contributi omessi e tale prescrizione non può essere che quella ordinaria decennale”. Inoltre, “per le stesse ragioni di certezza, quest'ultimo periodo di prescrizione non può che decorrere dalla maturazione della prescrizione, anch'essa decennale, del diritto al recupero dei contributi da parte dell'Inps per l'accantonamento necessario alla costituzione della riserva matematica del relativo fondo di destinazione”. Tale sentenza e il relativo principio sono richiamati altresì dalla pronuncia della Corte di Cassazione, Sezioni Unite, 14 settembre 2017, n. 21302, nonché dall’ordinanza 3 dicembre 2020, n. 27683, della medesima Corte, la quale ha affermato che: “l'esigenza di certezza del diritto impone di affermare la sussistenza di un termine finale entro il quale il lavoratore interessato possa esercitare il diritto potestativo a vedersi costituire la rendita di cui all’art. 13 della legge nr. 1338 del 1962 per i contributi omessi e tale termine non può che essere quello di prescrizione ordinaria decennale […]. A sua volta, per le stesse ragioni di certezza, quest'ultimo periodo di prescrizione non può che decorrere dalla maturazione della prescrizione, ratione temporis applicabile, del diritto al recupero dei contributi da parte dell'Istituto previdenziale, senza che rilevi la conoscenza o meno, da parte del lavoratore, della omissione contributiva (così Cass. n. 983 del 2016 conf. a Cass. n. 3756 del 2003, richiamate da Cass., sez.un., n. 21302 cit.)”.
3.1 Criteri per valutare il decorso della prescrizione del diritto di cui ai commi primo e quinto dell’articolo 13 della legge n. 1338 del 1962
Sul piano operativo, si evidenzia la necessità che le Strutture territoriali, nell’esaminare le domande di costituzione della rendita vitalizia, tengano presente che, sulla base dell’orientamento ormai consolidato della giurisprudenza e presupposto dal comma settimo aggiunto all’articolo 13 della legge n. 1338 del 1962, è soggetto alla ordinaria prescrizione decennale sia il diritto del datore di lavoro di cui al comma primo tanto quello conseguente del lavoratore di cui al comma quinto del medesimo articolo 13.
La prescrizione decennale inizia a decorrere dal momento in cui il diritto può essere fatto valere, ovvero dal giorno di scadenza del termine di prescrizione dei contributi che il datore di lavoro avrebbe dovuto versare e non ha versato (data di prescrizione del credito contributivo dell’INPS).
In concreto, la costituzione della rendita vitalizia ai sensi dei commi primo e quinto dell’articolo 13 in argomento può essere richiesta entro dieci anni decorrenti dalla data di prescrizione dei contributi (in base ai criteri e alle norme tempo per tempo vigenti).
Si ricorda che il termine di prescrizione delle contribuzioni di previdenza e di assistenza sociale obbligatoria è variato nel corso del tempo: dagli originari cinque anni stabiliti dall'articolo 55 del R.D.L. 4 ottobre 1935, n. 1827, si è passati ai dieci anni di cui all'articolo 41 della legge 30 aprile 1969, n. 153, prorogati per effetto della sospensione ex lege sancita dall'articolo 2, comma 19, del decreto-legge 12 settembre 1983, n. 463, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 novembre 1983, n. 638, per tornare a essere nuovamente di cinque anni con l’articolo 3, comma 9, della legge 8 agosto 1995, n. 335, salvi i casi di denuncia del lavoratore o dei suoi superstiti. Ai fini del computo del termine finale assumono rilevanza anche i diversi provvedimenti normativi intervenuti nel corso degli anni in ordine alla sospensione dei termini di prescrizione per il pagamento dei contributi connessi a eventi straordinari di carattere generale o territorialmente delimitati (a titolo esemplificativo, alluvioni, terremoti, calamità, emergenza sanitaria da COVID-19, ecc.).
Ai fini del computo del decorso del termine prescrizionale del diritto di cui ai commi primo e quinto devono essere considerati eventuali atti notificati all’Istituto che comportino l’interruzione del decorso del medesimo termine.
Al riguardo, si precisa che la notifica dell’atto introduttivo del giudizio all’INPS nell’ambito dell’azione giudiziaria proposta dal lavoratore ai sensi dell’articolo 13 della legge n. 1338 del 1962 è idonea a interrompere la prescrizione decennale.
Con riferimento alla decorrenza del termine prescrizionale dei contributi e alla conseguente decorrenza della prescrizione del diritto di cui ai commi primo e quinto dell’articolo 13 della legge n. 1338 del 1962, relativamente agli iscritti alla Gestione pubblica, si rinvia al successivo paragrafo 7 della presente circolare.
4. Imprescrittibilità del diritto di chiedere la rendita vitalizia di cui al comma settimo dell’articolo 13 della legge n. 1338 del 1962 (istanza presentata dal lavoratore, in via esclusiva e non sostitutiva del datore di lavoro)
In considerazione del quadro normativo in cui si inserisce, con il comma settimo del citato articolo 13 il legislatore riconosceal lavoratore un diritto proprio, senza termine prescrizionale,di costituire la rendita vitalizia con onere interamente a proprio carico, a condizione che sia intervenuta la prescrizione sia del diritto del datore di lavoro di costituire presso l’INPS la rendita vitalizia sia dell’omologo diritto del lavoratore di sostituirsi al datore di lavoro e di chiedere allo stesso il risarcimento del danno.
A seguito della modifica dell’articolo 13 della legge n. 1338 del 1962, relativamente ai contributi pensionistici obbligatori non versati dal datore di lavoro e prescritti, possono, quindi, verificarsi le seguenti possibilità:
a) richiesta all’INPS, da parte del datore di lavoro, di costituzione della rendita vitalizia reversibile, soggetta a prescrizione (primo comma);
b) omologa richiesta (in via sostitutiva) da parte del lavoratore, per i casi in cui questi non possa ottenere dal datore di lavoro la costituzione della rendita vitalizia, soggetta a prescrizione (comma quinto);
c) richiesta da parte del lavoratore, in proprio, con onere interamente a proprio carico - una volta intervenuta la prescrizione del diritto di cui alle precedenti lettere a) e b) – non soggetta a prescrizione (comma settimo).
Nell’esaminare le richieste di costituzione della rendita vitalizia ai sensi dell’articolo 13 della legge n. 1338 del 1962, le Strutture territoriali devono preliminarmente verificare che tra la data di prescrizione dei contributi omessi e la data di presentazione della domanda di costituzione della rendita vitalizia non siano decorsi più di dieci anni. Deve essere altresì valutata la sussistenza o meno di circostanze o fatti che abbiano interrotto o sospeso il decorso della prescrizione.
5.1 Istanza presentata dal datore di lavoro
Nel caso in cui l’istanza sia presentata dal datore di lavoro e il diritto di cui ai commi primo e quinto dell’articolo 13 in argomento non sia prescritto, la stessa deve essere esaminata nel merito. Diversamente, l’istanza deve essere respinta per intervenuta prescrizione. Non è prevista, infatti, per il datore di lavoro la facoltà di attivare la costituzione della rendita vitalizia ai sensi del comma settimo, facoltà riconosciuta esclusivamente al lavoratore e ai suoi superstiti.
5.2 Istanza presentata dal lavoratore o dai suoi superstiti
Nel caso in cui l’istanza sia presentata dal lavoratore, o dai suoi superstiti, e non risulti prescritto il diritto di cui ai commi primo e quinto dell’articolo 13, l’istanza deve essere considerata inoltrata, in via sostitutiva, ai sensi del comma quinto del medesimo articolo 13 della legge n. 1338 del 1962, con tutto quanto ne consegue, anche in base a quanto illustrato al successivo paragrafo 6 della presente circolare.
Nel caso in cui, invece, il diritto di cui ai commi primo e quinto dell’articolo 13 risulti prescritto bisognadistinguere:
- se l’istanza è stata presentata prima dell’entrata in vigore della legge n. 203 del 2024 e ancora giacente, in relazione al generale principio di efficienza e di non aggravio del procedimento amministrativo, la medesima deve considerarsi inoltrata ai sensi del comma settimo dell’articolo 13 della legge n. 1338 del 1962, ed essere definita d’ufficio come se fosse presentata alla data di entrata in vigore della legge, con onere calcolato al tale data;
- se l’istanza è presentata a decorrere dall’entrata in vigore della legge n. 203/2024 deve considerarsi inoltrata ai sensi del comma settimo dell’articolo 13 della legge n. 1338 del 1962, e la data della domanda coincide con quella di presentazione.
In ogni caso in cui l’istanza sia accolta come istanza presentata ai sensi del comma settimo dell’articolo 13 della legge n. 1338 del 1962, nel relativo provvedimento deve essere specificato che il diritto del lavoratore o dei suoi superstiti di chiedere la rendita vitalizia, in sostituzione del datore di lavoro, ai sensi del comma quinto del medesimo articolo, è prescritto e che l’istanza è accolta ai sensi del comma settimo dell’articolo 13.
In funzione del periodo oggetto di istanza, il diritto di cui ai commi primo e quinto dell’articolo 13 potrebbe risultare prescritto solo in parte (come precisato, infatti, la prescrizione del diritto di chiedere la rendita vitalizia decorre dalla data di prescrizione di ciascun contributo oggetto di istanza). In tale circostanza, pertanto, l’istanza deve essere considerata inoltrata in parte ai sensi del comma quinto e in parte ai sensi del comma settimo.
6. Profili istruttori e onere di riscatto
Nei paragrafi precedenti è stato chiarito che la legittimazione del lavoratore a inoltrare l’istanza ai sensi del comma settimo dell’articolo 13 presuppone la prescrizione del diritto di cui ai commi primo e quinto del medesimo articolo e che la legittimazione a chiedere la rendita vitalizia di cui al comma quinto spetta al lavoratore, in via sostitutiva del datore di lavoro, “quando non possa ottenere dal datore di lavoro la costituzione della rendita a norma del presente articolo, […] salvo il diritto al risarcimento del danno”. Questa ultima previsione risponde all’esigenza di garantire che il datore di lavoro non sia esposto a pretese risarcitorie conseguenti al riconoscimento di rendite vitalizie su posizioni assicurative fittizie (cfr. Corte di Cassazione, Sezioni Unite, 16 febbraio 2009, n. 3678 e Corte di Cassazione 21 settembre 2020, n. 19679), esigenza non ricorrente nel caso disciplinato dal comma settimo, che non fa riferimento all’impossibilità di ottenere la rendita dal datore di lavoro, né fa salve azioni risarcitorie contro questi, stante la maturata prescrizione del diritto di cui ai commi primo e quinto .
In materia, già le istruzioni di servizio n. 11 del 1968, al n. 2, facevano cenno al datore di lavoro o aventi causa che non potessero o non volessero costituire la rendita vitalizia. La circolare n. 78 del 29 maggio 2019, al paragrafo 5 ha relegato le possibili richieste scritte al datore di lavoronella fase di riscontro della documentazione.
Il nuovo comma settimo dell’articolo 13 della legge n. 1338 del 1962 costituisce una leva sistematica che, sul piano amministrativo, fa acquistare alle condizioni legittimanti previste dal comma quinto dello stesso articolo maggiore risalto e peso specifico. La legittimazione di cui al comma settimo, non potendo che essere diversa da quella di cui al comma quinto, la cui estinzione per prescrizione opera come presupposto del venire a esistenza della prima, comporta la necessità di istruire e gestire in modo opportunamente differenziato situazioni giuridiche diverse, al fine di rendere effettiva la tutela dei distinti interessi sottesi e posti in risalto.
In conseguenza di quanto evidenziato, ove agli atti della domanda non sia già presente la testimonianza resa dal datore di lavoro (cfr. il paragrafo 3.2 della circolare n. 78 del 2019), le istanze da intendersi presentate ai sensi del comma quinto dell’articolo 13 della legge n. 1338 del 1962 devono essere corredate da un confronto preventivo con il datore di lavoro e cioè dalla documentazione contenente l’intimazione circostanziata e motivata, rivolta dal lavoratore al datore di lavoro, di costituire la rendita vitalizia e la manifestazione dell’intenzione del lavoratore di provvedervi in via sostituiva, salvo il risarcimento del danno. Deve essere altresì allegata anche la documentazione contenente la risposta circostanziata e motivata del datore di lavoro. Nel caso in cui manchi la documentazione della risposta del datore di lavoro, la Struttura territorialmente competente dell’INPS deve comunicare ufficialmente a quest’ultimo che è stata inoltrata una domanda ai sensi del comma quinto dell’articolo 13 della legge n. 1338 del 1962 e acquisire la sua ufficiale posizione, circostanziata e motivata in merito. Il lavoratore può ritenersi legittimato a sostituirsi al datore di lavoro ai sensi del comma quinto solo nel caso in cui lo stesso dichiari di non volere provvedere ai sensi del comma primo o nel caso in cui non sia stata ottenuta risposta ufficiale dal medesimo in quanto irreperibile o silente, effettuata ogni valutazione della Struttura territoriale sulla fondatezza della richiesta nel merito probatorio. Resta, tra l’altro, sempre salva la possibilità di ulteriori contatti con il datore di lavoro per chiarimenti, riscontri, verifiche in base a quanto indicato al paragrafo 5 della circolare n. 78 del 2019.
Diversamente, nei casi in cui il diritto di cui ai commi primo e quinto dell’articolo 13 della legge n. 1338 del 1962 sia prescritto e l’istanza vada, dunque, valutata ai sensi del successivo comma settimo, il lavoratore e la Struttura territorialmente competente dell’INPS possono omettere il confronto preventivo con il datore di lavoro, restando, comunque, sempre salva la possibilità di contatti con il medesimo per chiarimenti, riscontri e verifiche, illustrate al citato paragrafo 5 della circolare n. 78 del 2019.
Riguardo al regime probatorio imposto dall’articolo 13 e dai relativi profili istruttori, restano ferme le istruzioni fornite con la circolare n. 78 del 2019, sia in merito alle domande da valutare ai sensi dei commi primo e quinto sia riguardo alle domande da valutare ai sensi del successivo comma settimo; si evidenzia, infatti, che ai sensi del comma settimo è fatto salvo “l’onere della prova previsto dal medesimo quinto comma”.
Nulla è innovato in merito alla determinazione dell’onere di riscatto, per la quale si rinvia alle disposizioni diramate in materia dall’Istituto.
7. Iscritti alla Gestione pubblica
Con le circolari n. 169 del 15 novembre 2017, n. 117 dell’11 dicembre 2018, n. 122 del 6 settembre 2019, n. 25 del 13 febbraio 2020, n. 92 del 17 novembre 2023, n. 58 del 22 aprile 2024 e il messaggio n. 87 del 10 gennaio 2025, l’Istituto ha fornito chiarimenti in merito all’applicazione del termine prescrizionale ai contributi di cui all’articolo 3, commi 9 e 10, della legge n. 335 del 1995, nell’ambito della Gestione pubblica.
In considerazione dell’interpretazione fornita con le citate circolari, e limitatamente alle fattispecie in cui è applicabile l’istituto dalla rendita vitalizia di cui all’articolo 13 della legge n. 1338 del 1962 (cfr. il paragrafo 4 della circolare n. 25/2020), si precisa che il termine prescrizionale decennale per la costituzione della rendita vitalizia ai sensi dei commi primo e quinto dell’articolo 13 nell’ambito della contribuzione della Gestione pubblica decorre dalla data di prescrizione dei contributi, come individuata in applicazione delle disposizioni emanate in materia.
A titolo esemplificativo, pertanto, per i periodi di lavoro con obbligo di iscrizione alla Cassa per le pensioni agli insegnanti di asilo e di scuole elementari parificate (CPI) presso enti diversi dalle pubbliche Amministrazioni di cui all’articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 (non rientranti nella sospensione del termine prescrizionale dei contributi di cui al comma 10-bis dell’articolo 3 della legge n. 335 del 1995, inserito dall’articolo 19 del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26, e successive modificazioni[2]), con riferimento ai quali la prescrizione dei contributi è operativa a partire dal 1° gennaio 2020, la domanda di costituzione della rendita vitalizia ai sensi dei commi primo e quinto può essere presentata entro il 31 dicembre 2029, mentre, fino a quando la stessa legittimazione ai sensi dei medesimi commi non sia prescritta, la legittimazione ai sensi del comma settimo non è esercitabile.
Oltre che alle domande e ai ricorsi inoltrati a decorrere dall’entrata in vigore della legge n. 203 del 2024, le indicazioni fornite con la presente circolare trovano applicazione anche a tutte le domande di rendita vitalizia e ai ricorsi inoltrati prima dell’entrata in vigore della medesima legge n. 203 del 2024 che risultino giacenti e non ancora definiti.
Il Direttore Generale
Valeria Vittimberga
[1] Il comma quinto dell’articolo 13 della legge n. 1338 del 1962 dispone che: “Il lavoratore, quando non possa ottenere dal datore di lavoro la costituzione della rendita a norma del presente articolo, può egli stesso sostituirsi al datore di lavoro, salvo il diritto al risarcimento del danno”.
[2] Il comma 10-bis dell’articolo 3 della legge n. 335 del 1995, inserito dall’articolo 19 del decreto-legge n. 4/2019 è stato sostituito dall’articolo 11, comma 5, del decreto-legge 30 dicembre 2019, n. 162, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 2020, n. 8. Successivamente, lo stesso comma è stato modificato dall’articolo 9, comma 3, lettera a), del decreto-legge 30 dicembre 2021, n. 228, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 febbraio 2022, n. 15, dall’articolo 9, comma 1, lettera a), del decreto-legge 29 dicembre 2022, n. 198, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 febbraio 2023, n. 14, dall’articolo 1, comma 16, lettera a), del decreto-legge 30 dicembre 2023, n. 215, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 febbraio 2024, n. 18, e, da ultimo, modificato dall’articolo 1, comma 2, lettera a), del decreto-legge 27 dicembre 2024, n. 202.
Circolare 23 del 28 gennaio 2025
Oggetto
Rinnovo delle pensioni, delle prestazioni assistenziali e delle prestazioni di accompagnamento alla pensione per l’anno 2025
INDICE
Premessa
1. Rivalutazione dei trattamenti previdenziali. Criteri di carattere generale
2. Indice di rivalutazione definitivo per l’anno 2024
3. Indice di rivalutazione provvisorio per l’anno 2025
3.1 Modalità di attribuzione della rivalutazione provvisoria per l’anno 2025 per la generalità delle pensioni
3.2 Rivalutazione per i residenti all’estero
3.3 Incremento per l’anno 2025 delle pensioni di importo pari o inferiore al trattamento minimo INPS (art. 1, comma 310, della legge 29 dicembre 2022, n. 197)
3.4 Rivalutazione delle pensioni sulle quali sono attribuiti i benefici di cui alla legge n. 206/2004, e successive modificazioni (vittime del terrorismo e delle stragi di tale matrice)
4. Rivalutazione delle prestazioni assistenziali e a carattere risarcitorio
4.1 Pensioni sociali e assegni sociali
4.2 Prestazioni a favore dei mutilati, invalidi civili, ciechi civili e sordomuti (categoria 044-INVCIV)
4.3 Rivalutazione delle indennità e degli assegni accessori annessi alle pensioni privilegiate di prima categoria concesse agli ex dipendenti civili e militari delle Amministrazioni pubbliche
4.4 Incremento delle maggiorazioni (cosiddetto “milione”)
5. Tabelle
6. Requisiti anagrafici
7. Gestione fiscale
7.1 Conguagli fiscali a consuntivo
7.2 Addizionali all’IRPEF
7.3 Esenzione di 1.000 euro per i superstiti orfani
8. Pensioni gestite nei sistemi integrati
8.1 Rivalutazione delle quote di pensione dovute ad altro beneficiario
8.2 Gestione delle pensioni ai superstiti con contitolari in scadenza o già scaduti
8.2.1 Scadenza del penultimo contitolare nel 2025
8.2.2 Pensioni con tutti i contitolari scaduti
8.2.3 Pensioni con tutti i contitolari scaduti negli anni precedenti e assenza di informazioni reddituali
8.3 Azzeramento degli assegni ordinari di invalidità in scadenza per revisione sanitaria
8.4 Sospensione del pagamento dei trattamenti di famiglia
8.5 Impostazione del codice delle ricostituzioni d'ufficio
8.6 Pensioni rinnovate con importo pari a zero
9. Sistemi proprietari della Gestione pubblica
9.1 Modalità di attribuzione dell’indennità integrativa speciale
9.2 Rivalutazione delle quote di pensione dovute ad altro beneficiario
9.3 Cessazione dei contitolari orfani al compimento del 26° anno di età
9.4 Chiusura degli assegni al nucleo familiare (ANF) coniugi deceduti
9.5 Esenzione fiscale per le vittime del dovere
9.6 Detassazione in applicazione di Convenzioni internazionali contro le doppie imposizioni fiscali
10. Pensioni in convenzione internazionale
10.1 Sospensione dell’integrazione al trattamento minimo per compimento dell’età pensionabile estera
10.2 Aggiornamenti degli importi dei pro-rata esteri ai sensi della Decisione n. 105/1975, come sostituita dalla Decisione P1 del 12 giugno 2009. Articolo 3, comma 14, della legge n. 335/1995
11. Prestazioni assistenziali
11.1 Prestazioni di invalidità civile soggette a revisione sanitaria
11.2 Indennità a favore dei lavoratori affetti da particolari patologie
11.3 Trasformazione delle pensioni di invalidità civile in assegno sociale
12. Prestazioni di accompagnamento a pensione
12.1 Azzeramento delle prestazioni in scadenza nel 2025
13. Periodicità e date di pagamento
13.1 Calendario di pagamento
13.2 Pagamenti annuali e semestrali
14. Certificato di pensione per l’anno 2025
Premessa
L’Istituto ha concluso le attività di rivalutazione delle pensioni e delle prestazioni assistenziali propedeutiche al pagamento delle prestazioni previdenziali e assistenziali nell’anno 2025. Le lavorazioni effettuate hanno riguardato oltre 20 milioni di posizioni.
Con la presente circolare si descrivono in dettaglio le operazioni effettuate.
1. Rivalutazione dei trattamenti previdenziali. Criteri di carattere generale
Nella Gazzetta Ufficiale n. 278 del 27 novembre 2024 è stato pubblicato il decreto 15 novembre 2024, emanato dal Ministro dell'Economia e delle finanze, di concerto con il Ministro del Lavoro e delle politiche sociali, recante “Perequazione automatica delle pensioni con decorrenza dal 1° gennaio 2025. Valore della percentuale di variazione - anno 2024. Valore definitivo della percentuale di variazione - anno 2023” (Allegato n. 1).
Si rammenta che la rivalutazione viene attribuita dall’anno successivo a quello di decorrenza della pensione, sulla base dell’importo del cosiddetto cumulo perequativo di dicembre dell’anno precedente quello da rivalutare, considerando come un unico trattamento tutte le pensioni di cui il soggetto è titolare, erogate sia dall’INPS che dagli altri Enti presenti nel Casellario Centrale delle Pensioni (cfr. l’art. 34 della legge 23 dicembre 1998, n. 448).
Per la determinazione dell’importo complessivo da prendere a base della perequazione (cosiddetto “cumulo perequativo”) vengono considerate:
- le prestazioni memorizzate nel Casellario Centrale delle Pensioni, erogate da Enti diversi dall’INPS e per le quali è indicata l’assoggettabilità al regime della perequazione cumulata. Tale informazione è memorizzata nel Casellario Centrale delle Pensioni, nel campo “GP1AV35N” di ciascuna prestazione e assume valore 2 (SI PEREQUAZIONE) ovvero 1 (NO PEREQUAZIONE);
- le prestazioni erogate dall’INPS, a esclusione delle seguenti:
prestazioni a carico delle assicurazioni facoltative (VOBIS, IOBIS, VMP, IMP), delle pensioni a carico del Fondo clero ed ex ENPAO (CL, VOST), dell’indennizzo per la cessazione dell’attività commerciale (INDCOM), che vengono perequate singolarmente;
prestazioni a carattere assistenziale (AS, PS, INVCIV) e delle pensioni che usufruiscono dei benefici previsti per le vittime di atti di terrorismo e delle stragi di tale matrice, di cui alla legge 3 agosto 2004, n. 206, che vengono rivalutate singolarmente e con criteri propri;
prestazioni di accompagnamento a pensione (027-VOCRED, 028-VOCOOP, 029-VOESO, 127–CRED27; 128–COOP28; 129–VESO29; 143–APESOCIAL; 198-VESO33, 199-VESO92; 200-ESPA), che non vengono rivalutate per tutta la loro durata;
· pensioni di vecchiaia in cumulo a formazione progressiva, per le quali non siano state liquidate le quote relative a Enti e Casse per mancato perfezionamento del requisito anagrafico-contributivo più elevato (cfr. l’art. 1, comma 239, dellalegge 24 dicembre 2012, n. 228, come modificata dall’art. 1, comma 195, della legge 11 dicembre 2016, n. 232).
L’importo di perequazione eventualmente spettante sul trattamento complessivo viene ripartito in misura proporzionale su ciascuna pensione, con le modalità illustrate nella circolare n. 102 del 6 luglio 2004.
Si rammenta che le pensioni vengono rivalutate al lordo delle eventuali trattenute applicate.
Per le pensioni in totalizzazione e in cumulo, la perequazione viene ripartita sulle singole quote nella misura percentuale di apporto di ciascuna quota all’intera pensione.
2. Indice di rivalutazione definitivo per l’anno 2024
L’articolo 1 del citato decreto interministeriale 15 novembre 2024 ha stabilito in via definitiva che la percentuale di variazione per il calcolo della perequazione delle pensioni per l'anno 2023 è determinata in misura pari a +5,4% dal 1° gennaio 2024.
Pertanto, nessun conguaglio è dovuto a titolo di rivalutazione per l’anno 2024.
Si riportano di seguito i valori definitivi per l'anno 2024 e si rammenta che l'importo del trattamento minimo viene preso a base anche per l'individuazione dei limiti di riconoscimento delle prestazioni collegate al reddito per il medesimo anno 2024.
Decorrenza |
Trattamento minimo pensioni lavoratori dipendenti e autonomi |
Assegno vitalizio |
1° gennaio 2024 |
598,61 € |
341,24 € |
IMPORTI ANNUI |
7.781,93 € |
4.436,12 € |
3. Indice di rivalutazione provvisorio per l’anno 2025
L’articolo 2 del decreto interministeriale 15 novembre 2024 ha previsto che la percentuale di variazione per il calcolo della perequazione delle pensioni per l'anno 2024 è determinata in misura pari a +0,8% dal 1° gennaio 2025, salvo conguaglio da effettuarsi in sede di perequazione per l'anno successivo.
Si riportano di seguito i valori provvisori del trattamento minimo del 2025 e si rammenta che l’importo del trattamento minimo viene preso a base anche per l’individuazione dei limiti di riconoscimento delle prestazioni collegate al reddito per il medesimo anno 2025.
TRATTAMENTO MINIMO - ASSEGNO VITALIZIO |
||
Decorrenza 1° gennaio 2025 |
Trattamento minimo pensioni lavoratori dipendenti e autonomi |
Assegno vitalizio |
IMPORTI MENSILI |
603,40 € |
343,97 € |
IMPORTI ANNUI |
7.844,20 € |
4.471,61 € |
3.1 Modalità di attribuzione della rivalutazione provvisoria per l’anno 2025 per la generalità delle pensioni
L’articolo 1, comma 478, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, stabilisce che a decorrere dal 1° gennaio 2022 l'indice di rivalutazione automatica delle pensioni è applicato, secondo il meccanismo stabilito dall'articolo 34, comma 1, della legge 23 dicembre 1998, n. 448:
a) nella misura del 100% per le fasce di importo dei trattamenti pensionistici fino a quattro volte il trattamento minimo;
b) nella misura del 90% per le fasce di importo dei trattamenti pensionistici comprese tra quattro e cinque volte il trattamento minimo;
c) nella misura del 75% per le fasce di importo dei trattamenti pensionistici superiori a cinque volte il trattamento minimo.
Si riporta di seguito la tabella delle fasce di importo dei trattamenti e le relative modalità di rivalutazione per l’anno 2025.
Dal |
Fasce di importo |
% indice perequazione da attribuire |
Aumento del |
Fasce di importo |
|
da |
a |
||||
1° gennaio 2025 |
Fino a 4 volte il TM |
100 |
0,80% |
- |
2.394,44 |
Oltre 4 e fino a 5 volte il TM |
90 |
0,72% |
2.394,45 |
2.993,05 |
|
Oltre 5 volte il TM |
75 |
0,60% |
2.993,06 |
- |
3.2 Rivalutazione per i residenti all’estero
L’articolo 1, comma 180, della legge 30 dicembre 2024, n. 207 (di seguito, legge di Bilancio 2025), recante "Bilancio di previsione dello Stato per l’anno finanziario 2025 e bilancio pluriennale per il triennio 2025-2027", pubblicata nella Gazzetta Ufficiale – Serie Generale - n. 305 del 31 dicembre 2024, Supplemento Ordinario n. 43, dispone che: “In via eccezionale, per l’anno 2025, la rivalutazione automatica dei trattamenti pensionistici, secondo il meccanismo stabilito dall’articolo 34, comma 1, della legge 23 dicembre 1998, n. 448, non è riconosciuta ai pensionati residenti all’estero, per i trattamenti pensionistici complessivamente superiori al trattamento minimo INPS, con riferimento all’importo complessivo dei trattamenti medesimi. Qualora il trattamento pensionistico complessivo sia superiore al trattamento minimo INPS e inferiore a tale limite incrementato della quota di rivalutazione automatica spettante sulla base della normativa vigente, la rivalutazione automatica è comunque attribuita fino a concorrenza del predetto limite maggiorato”.
Si riporta di seguito la tabella di rivalutazione in argomento.
CLUSTER DI IMPORTO DEI TRATTAMENTI PENSIONISTICI |
MODALITA’ DI RIVALUTAZIONE |
|||
da |
0,00 € |
a |
598,61 € |
+ 0,800% |
da |
598,62 € |
a |
603,40 € |
fascia di garanzia |
da |
603,40 € |
nessuna rivalutazione |
3.3 Incremento per l’anno 2025 delle pensioni di importo pari o inferiore al trattamento minimo INPS (art. 1, comma 310, della legge 29 dicembre 2022, n. 197)
L’articolo 1, comma 177, della legge di Bilancio 2025 ha prorogato fino al 2026 l’incremento per le pensioni di importo pari o inferiore al trattamento minimo introdotto dall’articolo 1, comma 310, della legge 29 dicembre 2022, n. 197.
La misura percentuale dell’incremento è pari a +2,2% per l’anno 2025 e a +1,3% per l’anno 2026.
Pertanto, contestualmente alle operazioni di rivalutazione delle pensioni, si è provveduto a riconoscere tale incremento, ove spettante, nella percentuale prevista per l’anno 2025, come riportato nella tabella sottostante.
INCREMENTO MASSIMO MENSILE (art.1, comma 310, legge n. 197/2022, come modificato dall’art. 1, comma 177, della legge di Bilancio 2025) |
|||
Trattamento Minimo |
% incremento |
Incremento massimo riconosciuto |
Importo massimo riconosciuto |
603,40 € |
2,2% |
13,27 € |
616,67 € |
Come illustrato al paragrafo 3 del messaggio n. 2329 del 22 giugno 2023, si rammenta che:
l’incremento viene applicato sul trattamento mensile in pagamento determinato sulla base della normativa vigente prima della data di entrata in vigore della legge n. 197/2022;
per la corresponsione dell’incremento non rilevano i redditi posseduti dal soggetto;
nel caso di pensione integrata al trattamento minimo, l’incremento è calcolato con riferimento all’importo integrato al trattamento minimo;
nel caso di pensioni non integrate al trattamento minimo, il cui importo a calcolo sia pari o inferiore al trattamento minimo INPS, l’incremento viene calcolato sull’importo lordo in pagamento;
per le pensioni in convenzione internazionale, l’incremento è calcolato sull’importo complessivo lordo in pagamento e pertanto sul pro-rata italiano.
3.4 Rivalutazione delle pensioni sulle quali sono attribuiti i benefici di cui alla legge n. 206/2004, e successive modificazioni (vittime del terrorismo e delle stragi di tale matrice)
L’articolo 3, comma 4-quater, del decreto–legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2017, n. 96, ha stabilito che, dal 1° gennaio 2018, ai trattamenti diretti dei pensionati vittime di atti di terrorismo e delle stragi di tale matrice, dei loro superstiti, nonché dei familiari di cui all’articolo 3 della citata legge n. 206/2004è assicurata, ogni anno, la rivalutazione automatica:
a) in misura pari alla variazione dell’indice ISTAT dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati;
o, in alternativa
b) un incremento annuale in misura pari, nel massimo, all’1,25% calcolato sull’ammontare dello stesso trattamento per l’anno precedente, secondo l’articolazione indicata dall’articolo 69 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, da riferire alla misura dell’incremento medesimo.
Si rammenta che le pensioni sulle quali sono attribuiti i benefici di vittima del terrorismo non sono assoggettate alla disciplina del cumulo perequativo e vengono pertanto rivalutate sempre singolarmente.
Poiché l’indice di perequazione ordinario per il 2025 è risultato inferiore all’1,25%, la rivalutazione è stata riconosciuta nella misura indicata alla lettera b), secondo i criteri di applicazione indicati nella circolare 122 del 27 dicembre 2018.
4. Rivalutazione delle prestazioni assistenziali e a carattere risarcitorio
4.1 Pensioni sociali e assegni sociali
L’indice di rivalutazione provvisorio per l’anno 2025, riportato al precedente paragrafo 3, si applica anche alle prestazioni a carattere assistenziale.
Gli importi e i limiti reddituali sono inseriti nella tabella allegata alla presente circolare (Allegato n. 2).
4.2 Prestazioni a favore dei mutilati, invalidi civili, ciechi civili e sordomuti (categoria 044-INVCIV)
La misura della perequazione previsionale per l’anno 2025 è stata applicata anche alle pensioni e agli assegni a favore dei mutilati, invalidi civili, ciechi civili e sordomuti.
I limiti di reddito per il diritto alle pensioni in favore dei mutilati, invalidi civili totali, ciechi civili e sordomuti, sono aumentati dell’1,6% rispetto all’anno 2024.
Il limite di reddito per il diritto all’assegno mensile degli invalidi parziali e delle indennità di frequenza è quello stabilito per la pensione sociale (art. 12 della legge 30 dicembre 1991, n. 412).
Tali limiti si applicano anche agli assegni sociali sostitutivi dell’invalidità civile.
Gli importi e i limiti reddituali sono inseriti nelle tabelle di cui all’Allegato n. 2 alla presente circolare.
4.3 Rivalutazione delle indennità e degli assegni accessori annessi alle pensioni privilegiate di prima categoria concesse agli ex dipendenti civili e militari delle Amministrazioni pubbliche
La variazione percentuale dell’indice delle retribuzioni contrattuali degli operai dell’industria, esclusi gli assegni familiari, calcolati al netto delle variazioni del volume di lavoro (come disposto dalla legge 3 giugno 1975, n. 160) tra il periodo agosto 2023 - luglio 2024 e il periodo precedente agosto 2022 – luglio 2023 è risultata del +4,49%.
Si rammenta che la rivalutazione delle indennità viene attribuita sulla sola quota individuata dall’articolo 2, comma 1, della legge 21 novembre 1988, n. 508, e successive modificazioni.
L’indice del 4,49% si applica anche alle indennità e agli assegni accessori annessi alle pensioni privilegiate di prima categoria concesse agli ex dipendenti civili e militari delle Amministrazioni pubbliche. Le relative tabelle saranno pubblicate dal Ministero dell’Economia e delle finanze.
4.4 Incremento delle maggiorazioni (cosiddetto “milione”)
L’articolo 1, comma 178, della legge di Bilancio 2025 dispone che, per l’anno 2025, l’importo mensile delle maggiorazioni sociali dei trattamenti pensionistici, degli assegni sociali, delle pensioni sociali e delle pensioni corrisposte agli invalidi civili di cui all’alinea dell’articolo 38, comma 1, della legge 28 dicembre 2001, n. 448, e l’importo annuo di cui al comma 5, lettere a) e b), del medesimo articolo 38, aumentato ai sensi della lettera d) del predetto articolo 38, come rideterminati ai sensi dell’articolo 5, comma 5, del decreto-legge 2 luglio 2007, n. 81, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2007, n. 127, sono incrementati rispettivamente di 8 euro e di 104 euro.
I nuovi importi saranno adeguati con ricostituzione centrale dedicata.
5. Tabelle
Nell’Allegato n. 2 si forniscono le tabelle con gli importi del trattamento minimo, delle prestazioni assistenziali e i limiti di reddito per il diritto alle diverse prestazioni collegate al reddito, costruiti come multipli dell’importo del trattamento minimo degli anni 2024 e 2025.
Nel medesimo allegato è riportata, inoltre, la tabella utile al calcolo della “trattenuta teorica massima” applicabile sui trattamenti pensionistici in caso di recupero per indebiti “propri”.
6. Requisiti anagrafici
Si rammenta che per l’anno 2025 l’età di accesso alla pensione di vecchiaia e all’assegno sociale è pari a 67 anni. Tale limite è stato applicato in sede di rinnovo alle fattispecie interessate.
7. Gestione fiscale
Ai sensi dell’articolo 8 del decreto legislativo 2 settembre 1997, n. 314, la tassazione opera con riferimento al “soggetto”. La ritenuta IRPEF viene, quindi, determinata sull’ammontare complessivo delle pensioni, erogate dall’INPS o da altri Enti, registrate nel Casellario Centrale delle Pensioni e assoggettate alla tassazione ordinaria, e di altre prestazioni eventualmente corrisposte dall’INPS al soggetto.
Analogamente, le detrazioni di imposta operano sull’imponibile complessivo e sono ripartite sulle diverse prestazioni con il criterio della proporzionalità.
Per l’anno 2025 sono state attribuite le stesse detrazioni per familiari a carico in essere nel mese di dicembre 2024.
La richiesta di tassazione a maggiore aliquota (aliquota fissa), così come quella di non usufruire delle detrazioni personali, deve essere rinnovata ogni anno, come rammentato con il messaggio n. 3458 del 18 ottobre 2024, con apposita dichiarazione online da rilasciare tramite il servizio dedicato “Dichiarazione per il diritto alle detrazioni d’imposta per reddito e per carichi di famiglia” disponibile sul sito istituzionale www.inps.it.
Inoltre, anche la dichiarazione dei pensionati residenti all’estero che intendono fruire delle detrazioni spettanti per carichi di famiglia (cfr. l’art. 12 del D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917, c.d. TUIR), in base alla normativa vigente, deve essere presentata annualmente; la dichiarazione contenente anche l’atto sostitutivo notorio relativo alla sussistenza dei requisiti previsti per potere fruire delle suddette detrazioni può essere resa direttamente dai pensionati accedendo al servizio online dedicato presente nel Fascicolo previdenziale del cittadino denominato “Detr. Fiscale pens residenti estero”, disponibile sul sito www.inps.it, oppure, in alternativa, per il tramite degli Istituti di patronato (che offrono assistenza gratuita) o le Strutture territoriali dell’Istituto.
Per i soggetti per i quali nel 2024 era applicata la tassazione a maggiore aliquota (aliquota fissa) o la tassazione lorda senza alcuna detrazione personale:
se alla data di lavorazione della pensione per le operazioni di rinnovo era stata effettuata la richiesta per l’anno 2025, è stata applicata anche da gennaio 2025 la tassazione a maggiore aliquota (aliquota fissa) o la tassazione lorda senza alcuna detrazione personale;
se alla data di lavorazione della pensione per le operazioni di rinnovo non era stata effettuata la richiesta per l’anno 2025, è stata, invece, impostata la tassazione ordinaria, con applicazione della detrazione personale.
7.1 Conguagli fiscali a consuntivo
Ove le ritenute erariali relative all’anno 2024 (IRPEF) siano state effettuate in misura inferiore rispetto a quanto dovuto su base annua, le differenze a debito saranno recuperate, come di consueto, sulle rate di pensione di gennaio 2025 e febbraio 2025.
Per i pensionati con importo annuo complessivo dei trattamenti pensionistici fino a 18.000 euro e conguagli a debito di importo superiore a 100 euro è stata applicata la rateazione di legge fino a novembre 2025 (cfr. l’art. 38, comma 7, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122).
Le somme conguagliate vengono certificate ai fini fiscali nella CU2025.
7.2 Addizionali all’IRPEF
Le addizionali all’IRPEF vengono trattenute in rate del medesimo importo, con le consuete modalità che si riepilogano di seguito:
addizionale regionale a saldo 2024: da gennaio 2025 a novembre 2025;
addizionale comunale a saldo 2024: da gennaio 2025 a novembre 2025;
addizionale comunale in acconto 2025: da marzo 2025 a novembre 2025.
L’importo delle addizionali è determinato in funzione delle aliquote stabilite dalle Regioni e dai Comuni e comunicate entro la data in cui è stata effettuata la lavorazione di rinnovo. Qualora gli Enti territoriali deliberino modifiche alle aliquote, gli importi delle addizionali a saldo saranno rideterminati a partire dal mese di marzo 2025.
7.3 Esenzione di 1.000 euro per i superstiti orfani
L’articolo 1, comma 249, della legge n. 232/2016 (legge di Stabilità 2017) ha previsto che le pensioni corrisposte ai superstiti orfani di assicurato e pensionato, nell’ambito del regime dell’Assicurazione generale obbligatoria (AGO) e delle forme esclusive o sostitutive di tale regime, nonché della Gestione separata, concorrono alla formazione del reddito complessivo di cui all’articolo 8 del D.P.R. n. 917/1986, per l’importo eccedente 1.000 euro.
Il conguaglio fiscale a credito eventualmente spettante agli interessati è corrisposto dalla mensilità di marzo 2025.
8. Pensioni gestite nei sistemi integrati
Si illustrano le ulteriori attività effettuate, per le pensioni gestite nei sistemi integrati, contestualmente alle operazioni di rivalutazione.
8.1 Rivalutazione delle quote di pensione dovute ad altro beneficiario
In considerazione di quanto riportato nel paragrafo 3 è stato attribuito un tasso di rivalutazione pari a +0,8% anche alle quote di pensione dovute al beneficiario diverso dal pensionato, in presenza di un piano di “Pagamenti ridotti o disgiunti” individuato da uno dei seguenti codici:
M4 Assegno divorzile per ex coniuge superstite;
M5 Assegno alimentare per figli;
M6 Assegno alimentare per ex coniuge.
Analogamente, è stato perequato l’importo “Altra pensione” memorizzato dalle Strutture territoriali per i piani di recupero N1 - Trattenuta Fondo Clero.
Si rinvia in proposito al messaggio operativo n. 382 del 14 novembre 2003.
8.2 Gestione delle pensioni ai superstiti con contitolari in scadenza o già scaduti
8.2.1 Scadenza del penultimo contitolare nel 2025
Dal mese di scadenza del penultimo contitolare è stato impostato il pagamento della sola quota del contitolare in essere.
Dal momento in cui resta in essere un solo contitolare, è necessario disporre dei redditi per verificare la spettanza delle prestazioni collegate al reddito.
Nel caso in cui tali redditi non risultino dichiarati, la posizione viene evidenziata con il valore 997 nel campo “CIDEMIN”.
È stato comunque considerato, ai fini della concessione delle eventuali prestazioni collegate al reddito sulla pensione, l’eventuale reddito da Casellario Centrale delle Pensioni dell’anno in corso.
8.2.2 Pensioni con tutti i contitolari scaduti
Per le pensioni ancora vigenti, ma con tutti i contitolari scaduti in data anteriore al 2025 (GP3CK02Z < 202502), il campo “CIDEMIN” è stato valorizzato con il valore 998 sia per le pensioni dell’AGO sia dei Fondi speciali.
Il codice 998 è utilizzato anche per le pensioni ai superstiti gestite in modalità spacchettata, con riferimento alla sezione GP4 del database ed eventualmente alla composizione dei nuclei.
Se nel GP4 sono scaduti tutti i contitolari, tutte le pensioni del fascicolo sono state codificate con il CIDEMIN 998.
8.2.3 Pensioni con tutti i contitolari scaduti negli anni precedenti e assenza di informazioni reddituali
In caso di scadenza dell’ultimo contitolare in anni precedenti al 2025, in caso di assenza di redditi, le procedure mantengono in pagamento la sola quota del titolare in essere.
Per il calcolo di tale quota, in caso di assenza di redditi, si considera comunque il reddito, esposto nel Casellario Centrale delle Pensioni dell’anno in corso, ove presente.
Le pensioni così gestite sono individuate dal valore 999 al campo GP1CIDEMIN.
Il codice 999 è utilizzato anche per le pensioni ai superstiti gestite in modalità spacchettata, con riferimento alla sezione GP4 del database ed eventualmente alla composizione dei nuclei.
Esempio:
pensione ai superstiti con NUCLEO 1 composto da coniuge + 1 figlio scaduto nel 2023 o in anni precedenti e NUCLEO 2 composto da soli figli.
I redditi sono necessari per il NUCLEO 1 (ai fini della trattenuta per incumulabilità ai sensi dell’art. 1, comma 41, della legge 8 agosto 1995, n. 335) ma non anche per il NUCLEO 2.
Quindi sulla pensione del coniuge del NUCLEO 1 è stato apposto il codice CIDEMIN 999.
8.3 Azzeramento degli assegni ordinari di invalidità in scadenza per revisione sanitaria
Gli assegni ordinari di invalidità delle Gestioni AGO, ex ENPALS, dei Fondi Speciali Telefonico, Elettrico, Autoferrotranvieri e Volo, con data revisione sanitaria nel corso dell’anno 2025 (GP1AF06), nonché con scadenza del triennio nel 2025, sono stati azzerati dal mese successivo alla data indicata.
8.4 Sospensione del pagamento dei trattamenti di famiglia
Si rammenta che dal 1° marzo 2022 i trattamenti di famiglia sulla pensione (assegni familiari per i titolari di pensioni delle gestioni dei lavoratori autonomi e assegno al nucleo familiare) spettano solo in presenza di nuclei familiari senza figli (cfr. il decreto legislativo 29 dicembre 2021, n. 230, e successive modificazioni), e sulle pensioni ai superstiti ai coniugi superstiti riconosciuti inabili.
I trattamenti di famiglia non rientrano nel campo di applicazione dell’articolo 35, comma 10-bis, del decreto-legge 30 dicembre 2008, n. 207, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2009, n. 14, per evitare il pagamento di trattamenti non dovuti, qualora sulla pensione del richiedente siano assenti redditi successivi al 2020, il pagamento viene sospeso da gennaio 2025.
Per le posizioni in questione, il reddito presunto del 2024 è stato registrato con il valore 6 al quarto byte nel campo “GP2KF11” e il campo “CIDEMIN” è stato valorizzato con il codice 910.
8.5 Impostazione del codice delle ricostituzioni d'ufficio
Come di consueto, le pensioni per le quali in sede di rinnovo le procedure hanno individuato variazioni di importo da data anteriore a gennaio 2025 sono state poste in pagamento per l’anno 2025 con l’importo aggiornato e sono state contraddistinte con il codice 4 (da ricostituire a credito) ovvero 7 (da ricostituire a debito) nell'ultimo carattere del campo “GP1AF05R”.
Tali posizioni verranno trattate a livello centrale, come previsto al paragrafo 1.2 del messaggio operativo n. 870 del 14 gennaio 2011.
Le pensioni non rivalutate e quindi poste in pagamento con lo stesso importo del 2024 sono state contraddistinte con il codice 5 nell'ultimo carattere del campo “GP1AF05R”.
Per i Fondi Speciali, le posizioni con GP1AF05R = 4/5/7 sono elencate in apposita lista pensioni da verificare (PENS0052) per la gestione da parte delle Strutture territoriali.
Sono state altresì rinnovate con lo stesso importo del 2024 le pensioni per le quali i dati reddituali presenti in archivio non hanno consentito il calcolo ai sensi della normativa in materia di prestazioni collegate al reddito. Tali situazioni sono contraddistinte con il codice 0 nell’ultimo carattere del campo “GP1AF05R” e il valore 004 in GP1CIDEMIN.
8.6 Pensioni rinnovate con importo pari a zero
L’elenco delle pensioni rinnovate per l’anno 2025 con importo pari a “zero” è disponibile nell’area intranet fra le liste parametriche, dal percorso: “Processi” > “Assicurato pensionato” > “Servizi al pensionato” > “Procedure di gestione della pensione” > “Reporting Operativo - Liste Parametriche”.
Per queste posizioni, le Strutture territoriali devono disporre le necessarie verifiche ed eventualmente provvedere alla ricostituzione, se del caso, o alla eliminazione della posizione.
Si segnalano, in particolare, le pensioni ai superstiti gestite in modalità “spacchettata” e intestate a studenti universitari. Anche nel caso di azzeramento dell’importo, tali posizioni restano vigenti fino al compimento del 26° anno di età e non devono pertanto essere eliminate prima del raggiungimento di tale requisito anagrafico.
9. Sistemi proprietari della Gestione pubblica
9.1 Modalità di attribuzione dell’indennità integrativa speciale
Per effetto dell’applicazione delle percentuali di variazione della perequazione automatica, la misura mensile dell’indennità integrativa speciale dal 1° gennaio 2025 è pari a 924,04 euro; l’importo della stessa indennità sulla tredicesima mensilità è determinato in 904,04 euro.
Nei casi di cumulo di due o più pensioni corrisposte dall’INPS e da altri Enti previdenziali si fa rinvio alle disposizioni impartite con la nota operativa INPDAP n. 49 del 23 dicembre 2008.
In ogni caso per tutti i cumuli intervenuti dal 1° gennaio 2024 si è provveduto a bloccare l’importo dell’indennità integrativa speciale in pagamento alla suddetta data, attribuendo la percentuale di perequazione, calcolata sulla pensione annua lorda e sull’indennità integrativa speciale, sull’importo mensile della sola voce pensione.
Tali situazioni sono state contraddistinte con il codice “E4”.
Qualora l’indennità integrativa speciale fosse già bloccata all’importo in pagamento al 31 dicembre 1997, per effetto dell’articolo 59, comma 13, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, al 31 dicembre 2007, per effetto dell’articolo 1, comma 19, della legge 24 dicembre 2007, n. 247, al 31 dicembre 2011, per effetto dell’articolo 24, comma 25, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, o al 31 dicembre 2013, per effetto dell’articolo 1, comma 483, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, tali blocchi restano confermati. Le situazioni sopra individuate sono state contraddistinte rispettivamente dai codici “B7”, “B8”, “B9”, “B0”, “B2”, “B3”, “B4”, “B5”, “B6”, “C7”, “C8”, “C9”, “C0”, “D1”, “D2”, “D3”, “D4”, “D5”, “D6”, “D7”, “D8”, “D9”, “E1”, “E2” ed “E3”.
Si conferma che anche per l’anno 2024, in presenza di due o più pensioni corrisposte dalla Gestione pubblica, la procedura informatica sulla base dei dati relativi al codice fiscale del titolare delle prestazioni ha provveduto con modalità automatica all’abbinamento dei codici che identificano la pensione c.d. “principale” e “secondaria” attribuendo l’incremento della perequazione in misura proporzionale.
Ai fini del cumulo delle pensioni ai superstiti con i redditi del beneficiario (cfr. l’art. 1, comma 41, della legge n. 335/1995), si precisa che per i titolari di pensioni dirette e ai superstiti a carico della Gestione pubblica, si è provveduto ad adeguare l’importo della pensione indiretta/reversibile in pagamento al 1° gennaio 2025, considerando l’importo della pensione diretta in pagamento alla stessa data a condizione che la stessa sia di importo maggiore rispetto al reddito già memorizzato in banca dati.
9.2 Rivalutazione delle quote di pensione dovute ad altro beneficiario
La corresponsione degli aumenti perequativi descritti trova applicazione anche nel caso di un unico trattamento pensionistico, indiretto o di reversibilità, attribuito in quota parte al coniuge superstite e al coniuge divorziato, titolare di assegno divorzile.
Si ricorda che l’adeguamento annuale degli assegni di mantenimento riconosciuti all’ex coniuge superstite e/o ai figli di iscritto o pensionato, deve essere disposto, secondo le modalità stabilite dal giudice nel provvedimento di assegnazione, direttamente dagli operatori delle Sedi - Gestione pubblica.
9.3 Cessazione dei contitolari orfani al compimento del 26° anno di età
Il pagamento della pensione ai contitolari di pensione ai superstiti qualificati come orfani viene azzerato dal mese successivo a quello del compimento del 26° anno di età.
9.4 Chiusura degli assegni al nucleo familiare (ANF) coniugi deceduti
Con decorrenza dal 1° gennaio 2025 sono stati chiusi i diritti al pagamento dell’assegno al nucleo familiare per quei nuclei composti solo dal titolare e dal coniuge e per i quali il coniuge sia deceduto.
Le Strutture territoriali devono provvedere alla chiusura dall’effettiva data di decesso.
9.5 Esenzione fiscale per le vittime del dovere
Per la trattazione delle domande di esenzione fiscale per le vittime del dovere da applicare nell’anno 2025 si rinvia al messaggio n. 1768 del 27 aprile 2017.
Si precisa che le Strutture territoriali devono provvedere al rimborso dell’IRPEF solo se di competenza dell’anno solare 2025.
Per la restituzione dell’IRPEF trattenuta nell’anno corrente le Strutture territoriali devono utilizzare esclusivamente il codice assegno R3.
Per quanto riguarda, invece, il rimborso delle somme già trattenute allo stesso titolo di competenza dell’anno 2024:
nel caso in cui la pensione sia già stata classificata come vittima del dovere (microqualifica T425) nel corso del 2024 (entro rata dicembre 2024), il conguaglio a credito viene applicato centralmente sulle rate successive a marzo 2025;
nel caso in cui la pensione venga invece classificata come vittima del dovere a partire da gennaio 2025, la rettifica fiscale deve essere effettuata nel sistema di piattaforma fiscale.
9.6 Detassazione in applicazione di Convenzioni internazionali contro le doppie imposizioni fiscali
Le Strutture territoriali devono provvedere al rimborso dell’IRPEF e dell’eventuale acconto dell’addizionale comunale solo se di competenza dell’anno solare 2025.
Per la restituzione dell’IRPEF trattenuta nell’anno corrente le Strutture territoriali devono utilizzare esclusivamente il codice assegno R4.
Per le modalità operative di gestione si rinvia ai messaggi operativi n. 2205 del 29 maggio 2017, n. 3830 del 5 ottobre 2017 e n. 580 del 14 febbraio 2020.
Per quanto riguarda, invece, il rimborso delle somme già trattenute allo stesso titolo, di competenza dell’anno 2024:
nel caso in cui la pensione sia già stata già esentata nel corso dell’anno 2024 (entro la rata di dicembre 2024), il conguaglio a credito viene applicato centralmente sulle rate successive a marzo 2025;
nel caso in cui la pensione venga invece esentata a partire da gennaio 2025, la rettifica fiscale deve essere effettuata nel sistema di piattaforma fiscale.
10. Pensioni in convenzione internazionale
10.1 Sospensione dell’integrazione al trattamento minimo per compimento dell’età pensionabile estera
Laddove ne ricorrano i presupposti, l’integrazione al trattamento minimo è stata sospesa per le pensioni liquidate in regime di convenzione internazionale il cui titolare risulti avere compiuto l’età pensionabile prevista dall’ordinamento previdenziale del paese convenzionato.
Nell’Allegato n. 3 alla presente circolare è riportata l’età pensionabile prevista dagli ordinamenti previdenziali dei paesi esteri.
Agli interessati destinatari di tale sospensione nel corso dall’anno 2025 vengono inviate specifiche richieste al fine di comunicare la situazione pensionistica estera, utilizzando la modulistica allegata alla medesima richiesta.
10.2 Aggiornamenti degli importi dei pro-rata esteri ai sensi della Decisione n. 105/1975, come sostituita dalla Decisione P1 del 12 giugno 2009. Articolo 3, comma 14, della legge n. 335/1995
Si rammenta che l’articolo 3, comma 14, della legge n. 335/1995 ha previsto l’aggiornamento annuale del pro-rata estero.
In seguito allo scambio telematico con le Istituzioni estere, vengono aggiornati centralmente i pro-rata esteri per l’anno 2025.
In mancanza dell’aggiornamento, le pensioni già integrate al trattamento minimo fino a concorrenza del pro-rata vengono rivalutate senza attribuzione di ulteriori quote di integrazione. Le Strutture territorialmente competenti devono provvedere all’aggiornamento, tramite ricostituzione, dell’importo del pro-rata comunicato dagli interessati o accertato presso le Istituzioni estere competenti.
Per il Venezuela, gli importi delle pensioni sono correlati al salario minimo. Pertanto, i pro-rata venezuelani sono stati aggiornati sulla base del valore del salario minimo vigente. L’importo delle pensioni venezuelane, come pubblicato sulla Gaceta Oficial N.6.691 del 15 marzo 2022 a partire dal 15 marzo 2022 è pari a 130 Bolivares Soberanos mensili. Non risultando adeguamenti successivi, per l’anno 2025 è stato impostato sul GP2BR10 il valore pari a 130 Bolivares Soberanos.
11 Prestazioni assistenziali
11.1 Prestazioni di invalidità civile soggette a revisione sanitaria
L’articolo 25, comma 6-bis, del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 114, stabilisce che nelle more dell'effettuazione delle eventuali visite di revisione e del relativo iter di verifica, i minorati civili e le persone con handicap, in possesso di verbali in cui sia prevista rivedibilità, conservano tutti i diritti acquisiti in materia di benefici, prestazioni e agevolazioni di qualsiasi natura.
Pertanto, per le prestazioni a favore di invalidi civili per le quali a decorrere dall’entrata in vigore della legge di conversione n. 114/2014, che ha introdotto il citato comma 6-bis, risulti memorizzata nel database una data di revisione sanitaria, il pagamento è stato confermato nelle more della visita di revisione calendarizzata dall’Istituto.
11.2 Indennità a favore dei lavoratori affetti da particolari patologie
Le indennità previste dall’articolo 39, comma 1, della legge n. 448/2001, come modificato dall’articolo 3, comma 131, della legge 24 dicembre 2003, n. 350, a favore dei lavoratori affetti da talassemia major (c.d. morbo di Cooley) e drepanocitosi, nonché da talasso-drepanocitosi e da talassemia intermedia in trattamento trasfusionale o con idrossiurea, liquidate come prestazioni di categoria INVCIV con fascia 70, 71, 72 e 73, sono state rinnovate per l’anno 2025 adeguandone l’importo al trattamento minimo.
11.3 Trasformazione delle pensioni di invalidità civile in assegno sociale
L’articolo 18, comma 4, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, modificando l’articolo 12 del decreto-legge n. 78/2010, stabilisce che il requisito anagrafico minimo per il conseguimento dell’assegno sociale, nonché dell’assegno sociale sostitutivo della pensione di inabilità civile, dell’assegno mensile di assistenza agli invalidi parziali e della pensione non reversibile ai sordi, deve essere adeguato all’incremento della speranza di vita.
Il requisito anagrafico per il diritto all’assegno sociale per il periodo dal 1° gennaio 2024 al 31 dicembre 2025 è pari a 67 anni.
Conseguentemente, in occasione del rinnovo sono state ricalcolate, attribuendo l’importo dell’assegno sociale a decorrere dal mese successivo al compimento dell’età prevista, le prestazioni spettanti agli invalidi civili e ai sordi che compiono 67 anni di età entro il 30 novembre 2025 e per le quali risultano memorizzati negli archivi i dati reddituali necessari all’accertamento del diritto e della misura all’assegno sociale.
In assenza di informazioni aggiornate, a partire dal mese successivo al compimento di 67 anni è stato attribuito l’importo dell’assegno sociale senza gli aumenti di cui all’articolo 67 della legge n. 448/1998 (già 100.000 lire), e all’articolo 52 della legge 23 dicembre 1999, n. 488 (già 18.000 lire).
Le Strutture territoriali devono provvedere alla ricostituzione delle pensioni per le quali non sono presenti le informazioni reddituali, segnalando i dati aggiornati del titolare e, per i soggetti coniugati, anche del coniuge.
12. Prestazioni di accompagnamento a pensione
Le prestazioni di accompagnamento alla pensione corrisposte ai sensi del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 148, e dell’articolo 4 della legge 28 giugno 2012, n. 92, di categoria 127–CRED27; 128–COOP28; 129 – VESO29; 143 – APESOCIAL; 198-VESO33, 199-VESO92; 200-ESPA, non avendo natura pensionistica, conservano per tutta la loro durata l’importo stabilito alla decorrenza.
Si rammenta, inoltre, che il pagamento delle suddette prestazioni viene sempre effettuato con separata disposizione anche nei confronti dei titolari di altra prestazione previdenziale o assistenziale, per consentire la quantificazione della provvista a carico degli enti esodanti.
La tassazione delle prestazioni assoggettate alla tassazione ordinaria viene invece effettuata con le generali regole del cumulo fiscale.
12.1 Azzeramento delle prestazioni in scadenza nel 2025
Le prestazioni con scadenza nel 2025 sono state azzerate al mese indicato nel campo dedicato (“GP1AF06”).
Il pagamento dell’eventuale rateo di tredicesima è stato impostato unitamente all’ultima mensilità.
13. Periodicità e date di pagamento
13.1 Calendario di pagamento
Si rammenta che i pagamenti dei trattamenti pensionistici, degli assegni, delle pensioni e delle indennità di accompagnamento erogate agli invalidi civili, nonché delle rendite vitalizie dell'INAIL sono effettuati, ordinariamente, il primo giorno bancabile di ciascun mese, o il giorno successivo se si tratta di giornata festiva o non bancabile, con un unico mandato di pagamento,fatta eccezione per il mese di gennaio nel quale il pagamento viene eseguito il secondo giorno bancabile (cfr. l’art. 1, comma 302, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come sostituito, da ultimo, dall’art. 1, comma 184, della legge 27 dicembre 2017, n. 205).
Si riporta di seguito il calendario mensile dei pagamenti per l’anno 2025.
Mese |
Giorno disponibilità valuta |
|
Poste |
Banche |
|
Gennaio |
3 |
|
Febbraio |
1 |
3 |
Marzo |
1 |
3 |
Aprile |
1 |
|
Maggio |
2 |
|
Giugno |
3 |
|
Luglio |
1 |
|
Agosto |
1 |
|
Settembre |
1 |
|
Ottobre |
1 |
|
Novembre |
3 |
|
Dicembre |
1 |
13.2 Pagamenti annuali e semestrali
Come stabilito dal D.M. 25 marzo 1998 in materia di periodicità mensile di pagamento delle pensioni, i pagamenti di importo mensile fino al 2% del trattamento minimo sono effettuati in rate annuali anticipate. I pagamenti di importo mensile eccedente il 2% e fino al 15% del trattamento minimo sono effettuati in rate semestrali anticipate.
I limiti sono arrotondati a 5 euro per difetto.
Si riportano, pertanto, di seguito i limiti e le scadenze dei pagamenti annuali e semestrali per l’anno 2025:
Importo mensile lordo |
Mensilità |
Data pagamento |
Da 0,01 € a 10,00 € |
Da gennaio a dicembre (compresa la tredicesima) |
3 gennaio |
Da 10,01 € a 90 € |
Da gennaio a giugno |
3 gennaio |
Da luglio a dicembre (compresa la tredicesima) |
1° luglio |
14. Certificato di pensione per l’anno 2025
Per le prestazioni previdenziali e assistenziali il certificato di pensione per il 2025 sarà pubblicato tra i servizi on line disponibili sul sito istituzionale www.inps.it.
Il Direttore Generale
Valeria Vittimberga