Home Prestazioni a sostegno del reddito Cessazione del rapporto di lavoro Mobilità Norme Circolari Inps CI 1999 Circolare 210 del 7 dicembre 1999
-
Agevolazioni per l'assunzione dei lavoratori in mobilità
-
Aziende destinatarie della mobilità
-
Beneficiari
-
Cessazione dell'indennità
-
Compatibilità ed incompatibilità con altre prestazioni e attività lavorative
-
Contribuzione figurativa
-
Decorrenza dell'indennità
-
Dipendenti di enti operanti nella sanità privata
-
Durata dell'indennità
-
Equiparazione del contratto di solidarietà difensivo ex lege n. 863 del 1984 alla Cassa Integrazione straordinaria
-
FAQ
-
Indennità di mobilità e rioccupazione
-
Misura dell'indennità
-
Mobilità e ASpI (disoccupazione)
-
Mobilità e assegno al nucleo familiare
-
Mobilità e Cassa Integrazione Guadagni
-
Mobilità e contribuzione volontaria
-
Mobilità e maternità
-
Mobilità e pensione
-
Mobilità e tirocinio
-
Mobilità ed espatrio e soggiorno in paesi extracomunitari
-
Mobilità ordinaria e mobilità anticipata
-
Mobilità ordinaria e mobilità in deroga
-
Modalità di pagamento
-
Procedura di mobilità
-
Requisiti per il diritto
-
Sospensione dell'indennità
-
Termini per la presentazione della domanda e documentazione da allegare
-
Trasformazione della domanda di ASpI in domanda di mobilità
-
Trasformazione della domanda di ASpI o Mobilità in domanda di DS speciale edilizia
-
Trasformazione della domanda di Mobilità in domanda di ASpI
- Dettagli
- Visite: 36735
Circolare 210 del 7 dicembre 1999
Oggetto:
Assegno per il nucleo familiare. Corresponsione della prestazione nei casi di affidamento congiunto.
SOMMARIO:
Il diritto all'ANF in caso di affidamento congiunto dei figli è riconosciuto ad entrambi i coniugi affidatari, che stabiliranno di comune accordo chi debba richiedere l'autorizzazione.
Pervengono a questa Direzione Centrale quesiti in merito all'accertamento del diritto all'ANF nei casi in cui, a seguito di separazione legale o divorzio, i coniugi risultino congiuntamente affidatari dei figli.
Le disposizioni vigenti (v. circ. n. 48 del 19.2.92, p. I) stabiliscono che, in caso di separazione legale o divorzio, il genitore affidatario sia l'unico soggetto legittimato a chiedere la prestazione in argomento, perchè è solo intorno al genitore affidatario che si viene a formare il nuovo nucleo familiare, unico destinatario dell'assegno di cui alla L. 153/88.
Nei casi di affidamento congiunto dei figli concesso ad entrambi i genitori, separati legalmente o divorziati, non è possibile procedere all'accertamento del nucleo facente capo ad un solo coniuge affidatario, potendo ritenersi per entrambi i coniugi affidatari sussistenti le condizioni per l'esercizio del diritto alla corresponsione dell'assegno e non ostando a tal fine la residenza anagrafica dei minori con uno soltanto dei genitori. Ciò anche in considerazione del fatto che la L. 153/88 sopra citata ha eliminato il criterio della convivenza come elemento discriminante per l'accertamento del diritto alla prestazione di cui trattasi.
Tale situazione suggerisce quindi una soluzione affidata alla volontà dei genitori, i quali stabiliranno di comune accordo chi dei due debba chiedere l'autorizzazione ai fini della corresponsione dell'assegno. Solo in caso di contrasto tra gli affidatari si potrà ricorrere al requisito della convivenza per valutare intorno a quale dei coniugi affidatari si sia effettivamente ricostituito il nucleo familiare ed accertare, di conseguenza, il diritto al trattamento di famiglia.
IL DIRETTORE GENERALE
TRIZZINO