Home Prestazioni a sostegno del reddito Cessazione del rapporto di lavoro Mobilità Norme Messaggi ME 1985
-
Agevolazioni per l'assunzione dei lavoratori in mobilità
-
Aziende destinatarie della mobilità
-
Beneficiari
-
Cessazione dell'indennità
-
Compatibilità ed incompatibilità con altre prestazioni e attività lavorative
-
Contribuzione figurativa
-
Decorrenza dell'indennità
-
Dipendenti di enti operanti nella sanità privata
-
Durata dell'indennità
-
Equiparazione del contratto di solidarietà difensivo ex lege n. 863 del 1984 alla Cassa Integrazione straordinaria
-
FAQ
-
Indennità di mobilità e rioccupazione
-
Misura dell'indennità
-
Mobilità e ASpI (disoccupazione)
-
Mobilità e assegno al nucleo familiare
-
Mobilità e Cassa Integrazione Guadagni
-
Mobilità e contribuzione volontaria
-
Mobilità e maternità
-
Mobilità e pensione
-
Mobilità e tirocinio
-
Mobilità ed espatrio e soggiorno in paesi extracomunitari
-
Mobilità ordinaria e mobilità anticipata
-
Mobilità ordinaria e mobilità in deroga
-
Modalità di pagamento
-
Procedura di mobilità
-
Requisiti per il diritto
-
Sospensione dell'indennità
-
Termini per la presentazione della domanda e documentazione da allegare
-
Trasformazione della domanda di ASpI in domanda di mobilità
-
Trasformazione della domanda di ASpI o Mobilità in domanda di DS speciale edilizia
-
Trasformazione della domanda di Mobilità in domanda di ASpI
Messaggio 14096 del 22 aprile 1985
Oggetto:
Valutazione dei redditi esteri ai fini della erogazione di determinate prestazioni.
Con riferimento ad alcuni quesiti formulati dalle Sedi, si precisa che, in analogia al criterio adottato in materia di trattamenti familiari sulla base di un parere reso dal Ministero del Lavoro, laddove non trovi applicazione l'articolo 9bis della legge n. 638/83, tra i redditi assoggettabili all'I.R.P.E.F. che l'assicurato è tenuto a dichiarare ai fini della percezione di determinate prestazioni, vanno compresi anche i redditi conseguiti all'estero nonché quelli derivanti da lavoro prestato presso organismi internazionali, anche se non assoggettati alla legislazione fiscale italiana. Restano escluse le pensioni estere aventi natura meramene risarcitoria.
IL DIRETTORE GENERALE FASSARI