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Messaggio 7037 del 18 novembre 2015
OGGETTO:
Indennità di disoccupazione ASpI lavoratori sospesi di cui alla legge 28 giugno 2012, n.92, articolo 3, comma 17. Abrogazione dal 24 settembre 2015 - Circolare del Ministero del lavoro e delle politiche sociali n. 27 del 20.10.2015.
In seguito all’abrogazione dell’ articolo 3, comma 17, legge 28 giugno 2012, n.92, l’Istituto ha emanato, in data 30 settembre 2015, il messaggio n. 6024, con il quale, su parere concorde del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, sono state comunicate le istruzioni conseguenti all’abrogazione della norma in argomento.
In data 20 ottobre 2015, il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, con l’allegata circolare n. 27, ha reso noto di poter prendere in considerazione un’interpretazione più estensiva della norma di abrogazione ponendo in particolare rilievo la validità degli impegni assunti dalle parti in sede di consultazioni sindacali, attraverso accordi stipulati prima dell’entrata in vigore della norma abrogativa, che abbiano però previsto l’inizio delle sospensioni entro il 23 settembre 2015 – giorno precedente l’abrogazione della norma – e le cui istanze siano state presentate entro il 12 ottobre 2015, fermo restando, naturalmente, il limite di spesa di 20 milioni di euro per l’anno 2015.
Pertanto, ad integrazione di quanto previsto nel messaggio n. 6024 del 30 settembre 2015, si precisa quanto segue:
Nel limite delle risorse disponibili, l’Istituto procederà ad indennizzare i periodi, autorizzati dagli Enti Bilaterali, di sospensione del 2015– sempre nel rispetto del limite normativo dei 90 giorni nel biennio mobile – indicati nelle richieste pervenute entro la data del 12 ottobre 2015, anche se si tratta di periodi successivi al 23 settembre 2015, purché il periodo di sospensione abbia inizio in data antecedente al 24 settembre 2015.
Per le domande presentate dal 29 settembre 2015 al 12 ottobre 2015 (periodo in cui la procedura non permetteva, sulla base delle prime indicazioni Ministeriali, la presentazione di richieste che contenevano periodi di sospensione successivi all’abrogazione della norma, limitando quindi l’indicazione del periodo di fine sospensione ad una data antecedente o coincidente con il 23 settembre 2015) la Direzione centrale dell’Istituto chiederà, tramite PEC, agli Enti Bilaterali interessati che hanno autorizzato la prestazione, di far pervenire, sempre tramite PEC, per ciascun lavoratore inserito nella richiesta, l’indicazione della data di fine sospensione prevista dagli accordi stipulati entro la data del 23 settembre 2015, in modo da consentire all’Istituto di variare la fine del periodo richiesto senza bisogno di ripresentazione dell’istanza.
Il Direttore Generale
Cioffi
Allegato N.1
Messaggio 7327 del 4 dicembre 2015
OGGETTO:
Precisazioni messaggio n. 9305 del 2 dicembre 2014 “Operazioni di Salvaguardia Pensionistica”.
Come precisato con messaggio n. 9305 del 2014, nella lettera di certificazione del diritto alla salvaguardia, l’Istituto indica la data della prima decorrenza teorica utile della pensione, fermo restando la possibilità di presentare la relativa domanda in qualsiasi momento successivo alla predetta data.
Ciò posto, allo stato attuale delle operazioni di monitoraggio, con riferimento a coloro che presentino domanda di pensione in salvaguardia anche successivamente alla data indicata nella predetta certificazione, non sussistono problemi di esclusione dalla salvaguardia a causa della raggiunta copertura finanziaria.
Infine, le Sedi avranno cura di tenere in evidenza le domande di pensione in salvaguardia relative al personale del comparto scuola, in attesa delle indicazioni che saranno successivamente fornite dalla Direzione Centrale Pensioni all’esito della consultazione con i Ministeri competenti.
Il Direttore Generale
Cioffi
Messaggio 7145 del 25 novembre 2015
OGGETTO:
Cumulo periodi assicurativi. Coordinamento legge 22 luglio 1966, n. 613 e legge 24 dicembre 2012, n. 228. Ulteriori chiarimenti.
Sono pervenute richieste di chiarimenti circa l’operatività dell’istituto di cumulo dei periodi assicurativi previsto per le gestioni previdenziali dei lavoratori autonomi ai sensi della legge 22 luglio 1966, n. 613 e dell’istituto di cumulo disciplinato dalla legge 24 dicembre 2012, n. 228.
Al riguardo si forniscono le seguenti precisazioni.
L’articolo 1, comma 239, della menzionata legge n. 228 ha introdotto a decorrere dal 1° gennaio 2013 un nuovo istituto di cumulo che consente agli iscritti presso due o più forme di assicurazione obbligatoria per invalidità, vecchiaia e superstiti dei lavoratori dipendenti, autonomi, e degli iscritti alla gestione separata e alle forme sostitutive ed esclusive della medesima di cumulare i periodi non coincidenti ai fini del conseguimento di un’unica pensione di vecchiaia.
Con circolare n. 120 del 2013 sono state fornite le relative istruzioni secondo le quali il citato articolo 1, comma 239, trova applicazione nell’ipotesi in cui i soggetti interessati non abbiano maturato il diritto al trattamento pensionistico in una delle predette gestioni.
Ciò posto, per il soggetto in possesso di contribuzione autonoma e dipendente occorre avere riguardo ai criteri di cui alla legge n. 613 del 1966, al fine di verificare il raggiungimento del diritto al trattamento pensionistico, ostativo alla facoltà di cumulo, ancorchè il soggetto possegga anche contribuzione nelle forme sostitutive ed esclusive dell’assicurazione obbligatoria.
Infatti la menzionata legge n. 613, recante estensione dell'assicurazione obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia ed i superstiti agli esercenti attività commerciali ed ai loro familiari coadiutori e coordinamento degli ordinamenti pensionistici per i lavoratori autonomi, all’articolo 20, comma 1, stabilisce che i periodi di contribuzione nella Gestione istituita dalla predetta legge si cumulano con quelli coperti da contribuzione nell'assicurazione generale obbligatoria, nonchè con quelli relativi ad altra attività autonoma soggetta all'obbligo assicurativo per l'invalidità, la vecchiaia ed i superstiti.
La citata legge n. 228, all’articolo 1, comma 240, ha disposto il cumulo della contribuzione per i richiedenti la pensione di inabilità iscritti a due o più forme di assicurazione obbligatoria per invalidità, vecchiaia e superstiti dei lavoratori dipendenti, autonomi, e degli iscritti alla gestione separata e alle forme sostitutive ed esclusive della medesima.
Con circolare n. 140 del 2013 sono state fornite le relative istruzioni.
Ciò posto, si precisa che, in presenza di contribuzione esclusivamente nel fondo pensioni dei lavoratori dipendenti e nelle gestioni previdenziali dei lavoratori autonomi, la pensione di inabilità richiesta dal 1° gennaio 2013 deve continuare ad essere liquidata applicando la legge n. 613 del 1966, articoli 20 e 21.
Pertanto, la liquidazione della pensione con il cumulo della contribuzione si effettua nella gestione autonoma, in quanto il cumulo della contribuzione è previsto nella gestione autonoma e non nell’assicurazione obbligatoria dei lavoratori dipendenti.
In particolare la citata legge n. 613, agli articoli 20, comma 1, e 21 stabilisce che i periodi di contribuzione nella Gestione istituita dalla predetta legge si cumulano con quelli coperti da contribuzione nell'assicurazione generale obbligatoria, nonchè con quelli relativi ad altra attività autonoma soggetta all'obbligo assicurativo per l'invalidità, la vecchiaia ed i superstiti.
Si precisa che, ove il richiedente la pensione di inabilità possegga anche contribuzione presso le altre gestioni indicate nella legge n. 228 (gestione separata, forme sostitutive ed esclusive dell’assicurazione obbligatoria), trova applicazione il cumulo ivi previsto.
Si chiarisce peraltro che resta operante, in alternativa, la possibilità per gli interessati di chiedere, ove ne ricorrano le condizioni, la pensione di inabilità in totalizzazione o con il computo previsto per gli iscritti alla gestione separata o con il cumulo di cui al D.lgs 30 aprile 1997, n. 184.
In tali ipotesi trova applicazione la relativa disciplina.
2.1 Riliquidazioni
Le pensioni di inabilità, richieste dal 1° gennaio 2013 da soggetti in possesso di contribuzione da artigiano, commerciante, coltivatore diretto, mezzadro, colono e dipendente, liquidate in osservanza della legge n. 228 del 2012, devono essere eliminate e riliquidate d’ufficio nella categoria corretta, applicando la legge n. 613 del 1966.
Parimenti le pensioni ai superstiti, derivanti da pensioni di inabilità richieste dal 1° gennaio 2013 da soggetti in possesso di contribuzione da artigiano, commerciante, coltivatore diretto, mezzadro, colono e dipendente, liquidate in osservanza della legge n. 228 del 2012, devono essere eliminate e riliquidate d’ufficio nella categoria corretta, applicando la legge n. 613 del 1966.
2.2 Passaggio dall’assegno di invalidità alla pensione di inabilità
Con circolare n. 53616 A.G.O./262 del 1984 nota 7 è stato precisato tra l’altro che in caso di passaggio dall'assegno di invalidità alla pensione di inabilità il requisito amministrativo deve ritenersi automaticamente perfezionato trattandosi di sostituire, senza soluzione di continuità, una prestazione ad un'altra nell'ambito della tutela previdenziale dell'invalidità sancita dalla Costituzione e realizzata dalla legge n. 222.
Tale criterio opera per la pensione di inabilità in cumulo.
2.3 Periodi di godimento dell’assegno di invalidità
L'articolo 1, comma 6, della legge 12 giugno 1984, n. 222 riconosce utili ai fini del conseguimento del requisito amministrativo per la pensione indiretta i periodi di godimento dell'assegno di invalidità nei quali non sia stata prestata attività lavorativa.
Tale criterio opera anche nei confronti di coloro che accedono alla pensione ai superstiti in regime di cumulo.
3. Contestuale diritto a pensione nell’assicurazione generale obbligatoria dei lavoratori dipendenti ed in una delle gestioni dei lavoratori autonomi.
Nei confronti degli assicurati che facciano valere contribuzione versata in più gestioni l’articolo 20 della legge 22 luglio 1966, n. 613, al 2° comma, dispone che in favore dell'assicurato o dei suoi superstiti si liquida la pensione prevista dalle norme che disciplinano l'assicurazione generale obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia ed i superstiti quando tutti i requisiti di legge risultino perfezionati, nell'assicurazione stessa, indipendentemente dai contributi accreditati nelle gestioni dei lavoratori autonomi.
Peraltro l’Istituto ha fornito istruzioni nell’ipotesi in cui alla data della domanda di pensione tutti i requisiti risultino perfezionati sia nell’assicurazione generale obbligatoria dei lavoratori dipendenti con la sola contribuzione versata in tale gestione, sia in una gestione dei lavoratori autonomi con il cumulo di tutta la contribuzione versata in più gestioni, riconoscendo la facoltà per l’interessato di chiedere la liquidazione della prestazione in una gestione diversa.
Tale liquidazione deve essere effettuata solo su espressa richiesta dell’interessato (v. circolari n. 36 del 1990 p. 13, n. 54 del 1991 p. 4 e supplemento agli atti ufficiali di luglio 1992, parte II).
Parimenti, nell’ipotesi di trasformazione dell’assegno di invalidità in pensione di vecchiaia che, come noto, opera d’ufficio al compimento dell’età ed in presenza dei relativi requisiti ai sensi dell’articolo 1, comma 10, della legge n. 222 del 1984, l’Istituto con messaggio n. 12389 dell’11 marzo 1993 ha chiarito che il predetto principio deve ritenersi operante, oltre che nei casi in cui i requisiti richiesti per il diritto alla pensione di vecchiaia risultino perfezionati nella stessa gestione a carico della quale è stato liquidato l’assegno di invalidità, anche nei casi in cui risultino perfezionati in una gestione diversa.
Con lo stesso messaggio è stato inoltre precisato che il criterio in questione trova di norma applicazione su richiesta degli interessati, in quanto non è ipotizzabile la rilevazione in via automatica dei casi in cui si possa procedere alla trasformazione dell’assegno di invalidità in pensione di vecchiaia in una gestione assicurativa diversa.
Ciò posto, si precisa che la domanda dell’interessato è ammissibile fino alla data di liquidazione del trattamento pensionistico.
Il Direttore Generale
Cioffi
Messaggio 7665 del 30 dicembre 2015
OGGETTO:
Nuovi modelli e istruzioni per la richiesta dell’ISEE nell’anno 2016.
Come previsto dall’articolo 10, comma 3 del D.P.C.M. n. 159 del 2013 il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, di concerto con il Ministero dell’Economia e delle Finanze, su proposta dell’INPS, sentita l’Agenzia delle entrate ed il Garante per la protezione dei dati personali, approva con apposito provvedimento il modello della dichiarazione sostitutiva unica (DSU) e le relative istruzioni.
Con il decreto del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali del 7 novembre 2014 erano stati approvati i modelli per la richiesta dell’ISEE e l’attestazione ISEE, nonché le relative istruzioni per la compilazione che hanno trovato applicazione per l’anno 2015.
Con decreto del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali di concerto con il Ministero dell’Economia e delle Finanze n. 363 del 29 dicembre 2015, pubblicato nella sezione pubblicità legale del sito del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, sono stati approvati i nuovi modelli ISEE e le relative istruzioni che sostituiscono, a far data dal 1° gennaio 2016, la precedente modulistica. Resta fermo, invece, il precedente modello di attestazione allegato al citato decreto del 7 novembre 2014.
Si riepilogano, di seguito, le principali modifiche ed integrazioni apportate alla modulistica e alle istruzioni ISEE:
- sono state aggiornate le indicazioni agli anni e sono stati inseriti i riferimenti (righi, colonne, codici) alle dichiarazioni e certificazioni fiscali relative all’anno d’imposta 2014;
- è stata modificata la denominazione della casella riferita a soggetti minorenni, presente nel Quadro A dei moduli MB.1 e MB.1rid, precisando meglio che tale casella deve essere barrata nel caso in cui il minorenne nell’anno di riferimento non abbia avuto trattamenti, redditi nonché patrimoni;
- è stata introdotta per lo studente universitario la casistica dell’unico genitore separato. A tal fine è stato modificata la dizione della prima casella del Quadro C del modulo MB.2 per ricomprendere anche il caso in cui “nel nucleo è presente un solo genitore, mentre l’altro risulta separato legalmente e non convivente”;
- è stato precisato nelle istruzioni che “l’adeguata capacità di reddito” deve essere riferita, in linea di principio, al singolo studente universitario. Se tuttavia questi è coniugato, il predetto requisito deve essere valutato tenendo conto anche dei redditi del coniuge dello studente universitario;
- nelle istruzioni sono state inseriti alcuni chiarimenti in tema di patrimonio mobiliare (ad esempio viene specificato il criterio di conversione del patrimonio all’estero, viene precisato che tra gli incrementi del patrimonio mobiliare rientrano i “trasferimenti” tra componenti dello stesso nucleo familiare, vengono indicate le carte prepagate con IBAN tra i rapporti finanziari da inserire nel Quadro FC2 sez. I);
- è stata introdotta una deroga al principio per il quale non vanno riportati in DSU i contributi a titolo di rimborso spese laddove le spese siano rendicontate. In particolare, devono essere indicati i contributi per spese per collaboratori domestici e addetti all’assistenza personale poiché, seppur le stesse spese siano rendicontate, sono detratte dall’INPS in via automatica (Quadro FC8 sezione III);
- è stato inserito nel Quadro FC8 del modulo FC.3 una casella da spuntare nell’ipotesi di componente esonerato dalla presentazione della dichiarazione fiscale o di sospensione degli adempimenti tributari a causa di eventi eccezionali. Ciò consente una migliore individuazione delle ipotesi in cui i dati reddituali vengono autodichiarati dal dichiarante.
Si informa, da ultimo, che la nuova modulistica e le relative istruzioni per la compilazione saranno disponibili nel sito www.inps.it>SERVIZI>ISEE (portale “ISEE 2015”) per consentire la corretta compilazione a decorrere dal 1° gennaio 2016.
Il Direttore Generale
Cioffi
Messaggio 6704 del 3 novembre 2015
OGGETTO:
Cumulabilità del congedo parentale fruito in modalità oraria con altri riposi o permessi. Chiarimenti.
Si fa seguito alla circolare n. 152 del 18 agosto 2015 con la quale l’Istituto ha fornito prime istruzioni operative in ordine al congedo parentale in modalità oraria previsto dal comma 1 ter dell’art. 32 del T.U. per fornire alcune precisazioni circa l’incumulabilità del congedo parentale ad ore con altri permessi o riposi disciplinati dal T.U. maternità/paternità.
Tale incumulabilità risponde all’esigenza di conciliare al meglio i tempi di vita e di lavoro utilizzando il congedo in modalità oraria essenzialmente nei casi in cui il lavoratore intenda assicurare, nella medesima giornata, una (parziale) prestazione lavorativa.
Alla luce di questo principio, ad integrazione di quanto indicato nella circolare 152/2015, si forniscono le seguenti indicazioni di maggior dettaglio .
Il genitore lavoratore dipendente che si astiene dal lavoro per congedo parentale ad ore (ex art. 32 T.U.) non può usufruire nella medesima giornata né di congedo parentale ad ore per altro figlio, né dei riposi orari per allattamento (ex artt. 39 e 40 del T.U.) anche se richiesti per bambini differenti.
Allo stesso modo il congedo parentale ex art. 32 T.U. fruito in modalità oraria, non è cumulabile con i riposi orari giornalieri di cui al combinato disposto degli artt. 33, comma 2, e 42 comma 1 del T.U., previsti per i figli disabili gravi in alternativa al prolungamento del congedo parentale (art. 33 co. 1 T.U.[1]), anche se richiesti per bambini differenti.
Risulta invece compatibile la fruizione del congedo parentale su base oraria con permessi o riposi disciplinati da disposizioni normative diverse dal T.U. maternità/paternità, quali ad esempio i permessi di cui all’art. 33, commi 3 e 6, della legge 5 febbraio 1992, n.104, quando fruiti in modalità oraria (rettifica della circolare n. 152/2015, che al par. 2.1 ultimo capoverso, fa riferimento ai “permessi di cui all’art. 33 commi 2 e 3 della legge 5 febbraio 1992 n. 104”: in luogo di “commi 2 e 3” leggasi “commi 3 e 6”).
Si riporta di seguito una tabella illustrativa delle compatibilità sopra indicate.
Congedo parentale ad ore (art. 32 T.U.) | |
---|---|
Parentale ad ore per altro figlio (art. 32 T.U.) |
non compatibile |
Riposi per allattamento, anche per altro figlio (artt. 39 e 40 T.U.) |
non compatibile |
Permessi orari, fruiti in alternativa al prolungamento del congedo parentale, anche per altro figlio (artt. 33 e 42 T.U.) |
non compatibile |
Permessi fruiti in modalità oraria per l’assistenza ai familiari, anche se minori (art. 33, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n.104) |
compatibile |
Permessi fruiti in modalità oraria dal lavoratore a beneficio di se stesso (art. 33, comma 6, della legge 5 febbraio 1992, n.104) |
compatibile |
Si rammenta che in base al disposto di cui all’art. 32, comma 1 ter, le ipotesi di incumulabilità sopra dettagliate trovano applicazione nei casi di mancata regolamentazione, da parte della contrattazione collettiva, anche di livello aziendale, delle modalità di fruizione del congedo parentale su base oraria.
Ne consegue quindi che la contrattazione collettiva, anche di livello aziendale, nel definire le modalità di fruizione del congedo parentale, può prevedere tra l’altro anche criteri di cumulabilità differenti rispetto a quelli definiti dal citato comma 1 ter dettagliati con il presente messaggio.
Il Direttore Generale
Cioffi