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Messaggio 4143 del 22 novembre 2023
Oggetto
Riconoscimento del congedo straordinario di cui all’articolo 42, comma 5, del decreto legislativo n. 151/2001 e dei permessi di cui all’articolo 33 della legge n. 104/1992 in favore di più richiedenti per assistere lo stesso soggetto con disabilità in situazione di gravità
Premessa
Il decreto legislativo 30 giugno 2022, n. 105, entrato in vigore dal 13 agosto 2022, ha introdotto novità normative in materia di permessi e di congedo straordinario per l’assistenza ai soggetti riconosciuti disabili in situazione di gravità ai sensi dell’articolo 3, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104.
Il decreto in esame, inoltre, ha modificato l’articolo 33 della legge n. 104/1992 eliminando il principio del “referente unico dell’assistenza” con riferimento alla fruizione dei permessi disciplinati dal comma 3 del medesimo articolo 33.
Con la circolare n. 39 del 4 aprile 2023 sono state fornite le relative indicazioni amministrative e procedurali in favore dei lavoratori dipendenti del settore privato.
Con il presente messaggio si forniscono indicazioni relative alla gestione sia del congedo straordinario di cui all’articolo 42, comma 5, del decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151, che dei permessi di cui all’articolo 33 della legge n. 104/1992, in favore di più richiedenti per assistere, nello stesso periodo, il medesimo soggetto con disabilità in situazione di gravità.
1. Riconoscimento dei benefici
Il decreto legislativo n. 105/2022 non ha modificato il comma 5-bis dell’articolo 42 del decreto legislativo n. 151/2001 in base al quale, a eccezione dei genitori, il congedo straordinario di cui al comma 5 e i permessi di cui all’articolo 33, comma 3, della legge n. 104/1992, non possono essere riconosciuti a più di un lavoratore per l’assistenza alla stessa persona con disabilità grave.
Tale disposizione, tuttavia, va letta congiuntamente alla modifica apportata dal decreto legislativo n. 105/2022 all’articolo 33, comma 3, della legge n. 104/1992, che, per i relativi permessi, ha eliminato il principio del “referente unico dell’assistenza”.
Pertanto, fermo restando che il congedo straordinario non può essere riconosciuto a più di un lavoratore per l’assistenza alla stessa persona con disabilità grave, è invece possibile autorizzare sia la fruizione del predetto congedo che la fruizione dei permessi di cui all’articolo 33 della legge n. 104/1992 a più lavoratori per l’assistenza allo stesso soggetto con disabilità grave, alternativamente e purché non negli stessi giorni.
Conseguentemente, può essere accolta una domanda di congedo straordinario relativa a periodi per i quali risultino già rilasciate autorizzazioni per la fruizione di tre giorni di permesso mensili di cui all’articolo 33, comma 3, della legge n. 104/1992, o del prolungamento del congedo parentale (art. 33 del decreto legislativo n. 151/2001) o delle ore di permesso alternative al prolungamento (art. 33, comma 2, della legge n. 104/1992 e art. 42, comma 1, del decreto legislativo n. 151/2001)per assistere la stessa persona disabile in situazione di gravità.
Allo stesso modo, per i mesi in cui risultino già autorizzati periodi di congedo straordinario, potranno essere autorizzate domande per fruire di tre giorni di permesso mensile/prolungamento del congedo parentale oppure di ore di permesso alternative al prolungamento del congedo parentale presentate da altri referenti, per assistere la stessa persona disabile in situazione di gravità.
Si ribadisce che i suddetti benefici non posso essere fruiti nelle medesime giornate, trattandosi di istituti rispondenti alle medesime finalità di assistenza al disabile in situazione di gravità, e devono, quindi, intendersi alternativi.
2. Indicazioni per le Strutture territoriali
Le Strutture territoriali avranno cura di riesaminare, alla luce dei suddetti chiarimenti e in base alle indicazioni che saranno fornite con successivo messaggio, i provvedimenti già adottati e le istanze pervenute e non ancora definite relativamente ai rapporti non esauriti, intendendosi come tali quelle situazioni giuridiche per le quali non sia intervenuta sentenza passata in giudicato o prescrizione del diritto.
Il Direttore Generale
Vincenzo Caridi
Messaggio 4558 del 19 dicembre 2023
Oggetto
Articolo 1, commi 286 e 287, della legge 29 dicembre 2022, n. 197. Incentivo al posticipo del pensionamento per i lavoratori dipendenti che abbiano maturato i requisiti minimi per l’accesso al trattamento di pensione anticipata flessibile. Chiarimenti sull’ambito di applicazione della misura di esonero. Istruzioni operative
1. Quadro normativo
La legge 29 dicembre 2022, n. 197 (di seguito, legge di Bilancio 2023), ha previsto all’articolo 1, comma 286, che: “I lavoratori dipendenti che abbiano maturato i requisiti minimi previsti dalle disposizioni di cui al comma 283 per l'accesso al trattamento di pensione anticipata flessibile possono rinunciare all'accredito contributivo della quota dei contributi a proprio carico relativi all'assicurazione generale obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia e i superstiti dei lavoratori dipendenti e alle forme sostitutive ed esclusive della medesima. In conseguenza dell'esercizio della predetta facoltà viene meno ogni obbligo di versamento contributivo da parte del datore di lavoro a tali forme assicurative della quota a carico del lavoratore, a decorrere dalla prima scadenza utile per il pensionamento prevista dalla normativa vigente e successiva alla data dell'esercizio della predetta facoltà. Con la medesima decorrenza, la somma corrispondente alla quota di contribuzione a carico del lavoratore che il datore di lavoro avrebbe dovuto versare all'ente previdenziale, qualora non fosse stata esercitata la predetta facoltà, è corrisposta interamente al lavoratore”.
Ai sensi del successivo comma 287 della medesima disposizione: “Le modalità di attuazione del comma 286 sono stabilite con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge”.
In attuazione della predetta norma, il Ministro del Lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell’Economia e delle finanze, ha emanato il decreto 21 marzo 2023, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 110 del 12 maggio 2023, successivamente modificato all’articolo 1, comma 5, con comunicazione di errata corrige nella Gazzetta Ufficiale n. 117 del 20 maggio 2023.
Tanto premesso, l’articolo 1, comma 286, della legge di Bilancio 2023, ha introdotto un incentivo al posticipo del pensionamento, in favore dei lavoratori dipendenti che abbiano maturato i requisiti di accesso al trattamento di pensione anticipata flessibile previsti dal comma 283 del medesimo articolo.
Conseguentemente, i lavoratori dipendenti iscritti all’Assicurazione generale obbligatoria o a forme sostitutive ed esclusive della medesima, che avendo maturato il diritto alla pensione anticipata flessibile scelgano di proseguire l’attività lavorativa dipendente, hanno facoltà di rinunciare all’accredito contributivo della quota dei contributi previdenziali a loro carico relativi all’Assicurazione generale per l'invalidità, la vecchiaia e i superstiti (IVS) o a forme sostitutive ed esclusive della medesima.
L’Istituto ha illustrato tale incentivo con la circolare n. 82 del 22 settembre 2023, alla quale si fa rinvio per ogni ulteriore chiarimento.
In particolare, tale facoltà di rinuncia produce i seguenti effetti:
- il datore di lavoro è sollevato dall’obbligo di versamento contributivo della quota IVS a carico del lavoratore che ha esercitato la facoltà in parola. Resta fermo, invece, l’obbligo di versamento contributivo della quota IVS a carico del datore di lavoro. La posizione assicurativa del lavoratore dipendente, pertanto, continua a essere alimentata in relazione alla quota IVS a carico del datore di lavoro;
- gli importi corrispondenti alla quota di contribuzione IVS a carico del lavoratore - che il datore di lavoro avrebbe dovuto versare all'ente previdenziale, qualora non fosse stata esercitata la facoltà di rinuncia in esame - sono erogati direttamente al lavoratore dipendente con la retribuzione. Le somme così corrisposte sono imponibili ai fini fiscali ma non ai fini contributivi.
A integrazione di quanto già previsto nella citata circolare, si precisa che l’incentivo in trattazione riguarda -come espressamente disposto dall’articolo 1, comma 286, della legge di Bilancio 2023 - le quota dei contributi relativi all'Assicurazione generale obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia e i superstiti dei lavoratori dipendenti e alle forme sostitutive ed esclusive della medesima.
Pertanto, la misura in trattazione comporta un abbattimento totale della contribuzione IVS dovuta dal lavoratore, ivi compreso l’eventuale contributo aggiuntivo IVS.
Al riguardo, si evidenzia che l’articolo 3-ter del D.L. 19 settembre 1992, n. 384, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 novembre 1992, n. 438, ha introdotto (a decorrere dal 1° gennaio 1993), a favore dei regimi pensionistici ai quali sono iscritti i lavoratori dipendenti pubblici e privati che prevedono aliquote contributive a carico del lavoratore inferiori al 10 per cento, un’aliquota aggiuntiva a carico del lavoratore, nella misura di un punto percentuale, sulle quote eccedenti il limite della prima fascia di retribuzione pensionabile.
Ai fini della fruizione dell’incentivo in trattazione, anche con riferimento al contributo aggiuntivo di un punto percentuale, con il presente messaggio si forniscono ulteriori istruzioni operative.
2. Modalità di esposizione dei dati relativi all’esonero nella sezione <PosContributiva> del flusso UniEmens
La quota di retribuzione eccedente la prima fascia di retribuzione pensionabile e la relativa contribuzione aggiuntiva devono essere riportate dai datori di lavoro che utilizzano la sezione “PosContributiva” del flusso UniEmens, a livello individuale, nell’elemento <Denuncia Individuale>, <DatiRetributivi>, <ContribuzioneAggiuntiva>, <Contrib1PerCento>, <ImponibileCtrAgg>, <ContribAggCorrente>. Si precisa che in caso di fruizione dell’incentivo in oggetto non sarà necessario compilare i campi sopra riportati.
Qualora il datore di lavoro per periodi antecedenti abbia applicato l’aliquota aggiuntiva a carico del lavoratore nella misura di un punto percentuale, potrà recuperare detto importo utilizzando l’elemento <RecuperoAggRegolarizz> nella denuncia di dicembre 2023 o gennaio 2024.
3. Modalità di esposizione dei dati relativi all’esonero nella sezione <PosPA> del flusso UniEmens
Per i datori di lavoro che utilizzano la sezione “ListaPosPA”, il valore del contributo relativo alla contribuzione aggiuntiva deve essere riportato nell’elemento <Contrib1PerCento>. Si precisa che nel mese in cui viene dichiarato tale contributo, il corrispondente valore deve essere ricompreso anche nell’elemento <Importo> di <Recupero Sgravi> corrispondente ai Codici Recupero 52 e 53.
Analoga modalità deve essere utilizzata nei casi in cui a seguito di operazioni di conguaglio, si dovesse procedere nel mese alla restituzione del contributo al lavoratore in quanto non dovuto; in quest’ultimo caso il contributo nella misura di un punto percentuale esposto con segno negativo nello specifico elemento dovrà essere, invece, sottratto dal valore dichiarato nell’elemento <Importo> di Recupero Sgravi relativamente ai codici suddetti.
4. Modalità di esposizione dei dati relativi all’esonero nella sezione <PosAgri> del flusso UniEmens
In caso di fruizione dell’incentivo in oggetto, i datori di manodopera agricola non dovranno valorizzare il codice “6” nell’elemento <TipoRetribParticolare> della sezione “PosAgri” del flusso UniEmens e il relativo campo <Retribuzione> per dichiarare la quota di retribuzione eccedente la prima fascia di retribuzione pensionabile.
Qualora il datore di lavoro per periodi antecedenti abbia dichiarato la detta quota di retribuzione, potrà recuperare l’importo relativo all’aliquota aggiuntiva a carico del lavoratore nella misura di un punto percentuale, sommando tale contribuzione all’importo dichiarato nell’elemento <Retribuzione> relativo al codice agevolazione “PA” “Recupero arretrati 2023 PP Esonero per incentivo al posticipo del pensionamento articolo 1, comma 286, della legge n. 197 del 2022” (cfr. la circolare n. 82/2023).
Il Direttore Generale
Vincenzo Caridi
Messaggio 730 del 20 febbraio 2023
Oggetto
Precisazioni in merito alla concorrenza della contribuzione Enasarco in ordine alla determinazione dell’anzianità contributiva al 31 dicembre 1995 di cui all’articolo 2, comma 18, secondo e terzo periodo, della legge 8 agosto 1995, n. 335
A seguito dell’introduzione, a decorrere dal 1° gennaio 1996, del massimale della base contributiva e pensionabile di cui all’articolo 2, comma 18, secondo e terzo periodo, della legge 8 agosto 1995, n. 335, per i lavoratori rientranti nel sistema pensionistico contributivo, la retribuzione percepita oltre il limite annualmente fissato non è assoggettata a contribuzione previdenziale, né viene computata nel calcolo delle prestazioni pensionistiche. Ciò è previsto in quanto il valore massimo normativamente fissato costituisce limite invalicabile ai fini dell’erogazione dei trattamenti pensionistici e, pertanto, anche ai fini del versamento della relativa contribuzione.
Al riguardo, in linea con la citata norma, secondo la quale “per i lavoratori, privi di anzianità contributiva, che si iscrivono a far data dal 1° gennaio 1996 a forme pensionistiche obbligatorie e per coloro che esercitano l'opzione per il sistema contributivo, ai sensi del comma 23 dell'articolo 1, è stabilito un massimale annuo della base contributiva e pensionabile di lire 132 milioni, con effetto sui periodi contributivi e sulle quote di pensione successivi alla data di prima assunzione, ovvero successivi alla data di esercizio dell'opzione”, l’Istituto, nell’ambito delle indicazioni amministrative applicative della disposizione in esame ha chiarito, nella circolare n. 42/2009, come “la contribuzione versata anteriormente al 1° gennaio 1996 in qualsiasi gestione pensionistica obbligatoria, anche se diversa da quella di iscrizione all’1.1.96, comporta la non applicazione del massimale contributivo”, facendo dunque riferimento alle gestioni pensionistiche obbligatorie dei lavoratori dipendenti, dei lavoratori autonomi e delle Casse per i liberi professionisti (cfr., anche, la circolare n. 177/1996).
Per anzianità contributiva si intende il complesso degli accrediti riferiti a periodi collocati temporalmente entro il 31 dicembre 1995 - pur se registrati in gestioni diverse – valutabili nel calcolo della prestazione, intendendosi come tali i contributi obbligatori versati per l’attività di lavoro svolta, in Italia o all’estero, riferita a lavoro dipendente privato o pubblico, lavoro autonomo (con versamenti di contributi, in tale caso, presso le rispettive Casse di previdenza), i periodi di contribuzione figurativa, da riscatto, da trasferimenti gratuiti e onerosi, nonché la contribuzione volontaria.
In ordine all’applicazione della norma in esame alle forme pensionistiche obbligatorie da valutare ai fini della determinazione del sistema pensionistico applicabile, retributivo o contributivo, legato all’anzianità assicurativa acquisita dall’interessato alla data del 1° gennaio 1996 presso l’assicurazione generale obbligatoria (AGO) o presso qualsiasi forma sostitutiva o esclusiva della stessa (cfr. l’art. 1, commi 6 e 12, della legge n. 335/1995) - e della conseguente applicazione del massimale della base contributiva e pensionabile – si è posta la questione relativa alla valutazione della contribuzione versata nei periodi ante 1996 all’Ente nazionale di assistenza per gli agenti e i rappresentanti di commercio (Enasarco).
In proposito, si ricorda che l’Enasarco, costituito come ente di diritto pubblico con il regio decreto 6 giugno 1939, n. 1305, ha assolto inizialmente la funzione di gestore del Fondo per l’accantonamento dell’indennità di fine rapporto e, successivamente, anche quella di gestore del Fondo di previdenza e del Fondo di assistenza in favore degli agenti e dei rappresentanti di commercio. In seguito, la legge 22 luglio 1966, n. 613, istitutiva dell’assicurazione generale obbligatoria per gli esercenti attività commerciali presso l’INPS, ha riconosciuto all’Enasarco la funzione di erogare prestazioni integrative rispetto a quella di base erogata dall’Inps, funzione confermata con la successiva legge 2 febbraio 1973, n. 12. La Fondazione Enasarco, a seguito della trasformazione in ente di diritto privato (avvenuta in forza del D.lgs 30 giugno 1994, n. 509), continua a provvedere ai trattamenti previdenziali integrativi per gli agenti e i rappresentanti di commercio che vi sono obbligatoriamente iscritti ai fini pensionistici integrativi.
La natura integrativa della contribuzione versata all’Enasarco - che, peraltro, non può essere oggetto di ricongiunzione con quella versata in AGO e nelle forme esclusive e sostitutive, né può essere utilizzata ai fini del cumulo o della totalizzazione - fa sì che la stessa non rilevi ai fini della determinazione dell’anzianità assicurativa ante 1° gennaio 1996.
Pertanto, su parere conforme del Ministero del Lavoro e delle politiche sociali, si rappresenta che ai fini dell’applicazione del massimale annuo della base contributiva e pensionabile, di cui all’articolo 2, comma 18, secondo e terzo periodo, della legge n. 335/1995, previsto esclusivamente per i lavoratori privi di anzianità contributiva al 31 dicembre 1995 o per coloro che abbiano esercitato l’opzione per il sistema contributivo, la sola contribuzione Enasarco, versata anteriormente alla predetta data (per periodi successivi all’entrata in vigore della legge n. 613/1966), non è sufficiente a costituire anzianità contributiva, con la conseguente applicazione del massimale contributivo.
Per completezza si precisa che solo laddove sussistano periodi contributivi antecedenti all’entrata in vigore della legge n. 613/1966, durante i quali la tutela previdenziale degli agenti e dei rappresentanti di commercio era affidata esclusivamente all’Enasarco, gli stessi potrebbero concorrere per la determinazione dell’anzianità assicurativa al 31 dicembre 1995, ai fini della non applicazione del massimale di cui all’articolo 2, comma 18, della legge n. 335/1995.
Il Direttore Generale
Vincenzo Caridi
Messaggio 4579 del 20 dicembre 2023
Indennità di disoccupazione NASpI a favore dei giornalisti per gli eventi di cessazione involontaria dell’attività lavorativa intervenuti a fare data dal 1° gennaio 2024. Modalità di presentazione della domanda
Il comma 103 dell’articolo 1 della legge 30 dicembre 2021, n. 234 (legge di Bilancio 2022), ha disposto il trasferimento all’INPS della funzione previdenziale svolta dall'Istituto nazionale di previdenza dei giornalisti italiani “Giovanni Amendola” (INPGI), in regime sostitutivo delle corrispondenti forme di previdenza obbligatoria, limitatamente alla gestione sostitutiva; il successivo comma 108 del medesmo articolo ha previsto che, a decorrere dal 1° luglio 2022 e fino al 31 dicembre 2023, i trattamenti di disoccupazione sono riconosciuti ai giornalisti aventi diritto secondo le regole previste dalla normativa regolamentare vigente presso l'INPGI alla data del 30 giugno 2022.
Con la circolare n. 91 del 27 luglio 2022 l’Istituto ha fornito le istruzioni amministrative in materia di indennità di disoccupazione a favore dei giornalisti iscritti all’INPGI disciplinata dagli articoli da 22 a 25 del Regolamento di previdenza della Gestione sostitutiva dell’AGO del 21 febbraio 2017.
Nella richiamata circolare n. 91/2022, in attuazione del citato articolo 1, comma 108, della legge di Bilancio 2022, è stato chiarito che, per gli eventi di disoccupazione che si verificheranno dal 1° gennaio 2024, ai giornalisti con rapporto di lavoro subordinato si applica la disciplina prevista per la generalità dei lavoratori iscritti al Fondo pensioni lavoratori dipendenti e, conseguentemente, la disciplina prevista in materia di indennità di disoccupazione NASpI di cui agli articoli da 1 a 14 del decreto legislativo 4 marzo 2015, n. 22, come illustrata nelle relative circolari pubblicate dall’Istituto in materia e attuative delle richiamate disposizioni (cfr. le circolari n. 94 del 12 maggio 2015, n. 142 del 29 luglio 2015, n. 194 del 27 novembre 2015 e n. 2 del 4 gennaio 2022, nonché - per le prestazioni in regime internazionale – le circolari n. 85 del 1° luglio 2010 e n. 105 del 22 maggio 2015).
In ragione della previsione normativa di cui sopra, i giornalisti in argomento potranno accedere alla prestazione NASpI per gli eventi di disoccupazione involontaria che interverranno a fare data dal 1° gennaio 2024, qualora soddisfino tutti i requisiti legislativamente previsti.
Con particolare riferimento alle modalità di presentazione della domanda di NASpI, si precisa che i potenziali beneficiari devono presentare domanda all'INPS esclusivamente in via telematica.
Per i cittadini il servizio è accessibile direttamente dal sito internet www.inps.it attraverso il seguente percorso: “Sostegni, Sussidi e Indennità” > “Per disoccupati” > “NASpI: indennità mensile di disoccupazione” > “Utilizza il servizio” > “NASpI – invio domanda, comunicazioni e consultazione” > “Utilizza il servizio” > “Nuova Domanda”.
Le credenziali di accesso al servizio di presentazione della domanda NASpI sono le seguenti:
• SPID di livello 2 o superiore;
• Carta di identità elettronica 3.0 (CIE);
• Carta nazionale dei servizi (CNS).
Per coloro che non sono in possesso di nessuna delle anzidette credenziali, è possibile presentare domanda attraverso gli Istituti di Patronato, utilizzando i servizi offerti dagli stessi.
In alternativa, l’indennità di disoccupazione NASpI può essere richiesta tramite il servizio di Contact Center multicanale, telefonando al numero verde 803 164 da rete fissa (gratuitamente) oppure al numero 06 164164 da rete mobile (a pagamento, in base alla tariffa applicata dai diversi gestori).
Si evidenzia che, in sede di presentazione della domanda di NASpI, i giornalisti devono indicare di appartenere a detta categoria di lavoratori al fine di consentire una corretta gestione della domanda medesima, selezionando l’apposita qualifica.
Si fa, infine, presente che la prestazione di disoccupazione NASpI a favore della categoria in argomento è gestita dal “Polo nazionale INPGI 1”, istituito presso la Filiale metropolitana di Roma Flaminio, che continuerà altresì a gestire anche le indennità di disoccupazione a favore dei giornalisti riconosciute per gli eventi di disoccupazione involontaria intervenuti fino alla data del 31 dicembre 2023 e disciplinate dal citato Regolamento di previdenza della Gestione sostitutiva dell’AGO del 21 febbraio 2017.
Con successiva circolare sarà illustrata la disciplina di dettaglio in ordine alla prestazione di disoccupazione NASpI in oggetto.
Il Direttore Generale
Vincenzo Caridi
Messaggio 4192 del 24 novembre 2023
Oggetto
Riconoscimento dell’accesso alla pensione anticipata per i lavoratori precoci e all’indennità di APE sociale in favore dei lavoratori disoccupati che hanno cessato l’attività di lavoro in seguito all’accordo consensuale di cui all’articolo 14, comma 3, del decreto-legge n. 104 del 2020, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 126 del 2020, e di cui all’articolo 1, comma 311, della legge n. 178 del 2020. Ulteriori chiarimenti in materia di pensione anticipata per i lavoratori precoci
Premessa
Acquisito il parere del Ministero del Lavoro e delle politiche sociali e del Ministero dell’Economia e delle finanze, con il presente messaggio si forniscono indicazioni circa la possibilità, per i lavoratori disoccupati che hanno risolto il rapporto di lavoro in seguito all’accordo consensuale di cui all’articolo 14, comma 3, del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126, e all’accordo di cui all’articolo 1, comma 311, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, di accedere alla pensione anticipata per i lavoratori precoci e all’indennità di APE sociale.
Ai fini del riconoscimento del predetto beneficio per i lavoratori precoci in stato di disoccupazione, si forniscono altresì ulteriori chiarimenti in merito alle causali di cessazione del rapporto di lavoro previste dall’articolo 1, comma 199, lettera a), della legge 11 dicembre 2016, n. 232.
1. Accordo consensuale di cui all’articolo 14, comma 3, del decreto-legge n. 104 del 2020, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 126 del 2020 e di cui all’articolo 1, comma 311, della legge n. 178 del 2020
L’articolo 1, commi 179 e 199, della legge n. 232 del 2016, rispettivamente in materia di APE sociale e pensione anticipata per i lavoratori precoci, prevede ipotesi tassative di cessazione del rapporto di lavoro per coloro che accedono ai benefici in qualità di disoccupati.
Tra le causali indicate rientra la risoluzione consensuale nell'ambito della procedura di cui all'articolo 7 della legge 15 luglio 1966, n. 604.
L’articolo 14, comma 2, del decreto-legge n. 104 del 2020, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 126 del 2020, ha sospeso nel frangente emergenziale correlato all’epidemia da COVID-19 le procedure in corso di cui al citato articolo 7 della legge n. 604 del 1966, e ha previsto al successivo comma 3 che le sospensioni e le preclusioni di cui ai commi precedenti non si applicano nel caso di “accordo collettivo aziendale, stipulato dalle organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative a livello nazionale, di incentivo alla risoluzione del rapporto di lavoro, limitatamente ai lavoratori che aderiscono al predetto accordo”.
Anche in favore dei lavoratori aderenti al menzionato accordo è stato previsto il riconoscimento del trattamento di disoccupazione di cui all’articolo 1 del decreto legislativo 4 marzo 2015, n. 22.
La previsione di cui al citato articolo 14 è contenuta altresì nell’articolo 1, comma 311, della legge n. 178 del 2020, che disciplina le preclusioni e le sospensioni di cui ai commi 309 e 310 del medesimo articolo 1, che sono state valide fino al 31 marzo 2021.
Sulla base di un’interpretazione sistematica ed evolutiva delle norme sopra richiamate, si rappresenta che la risoluzione del rapporto di lavoro in seguito all’accordo consensuale di cui all’articolo 14, comma 3, del decreto-legge n. 104 del 2020, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 126 del 2020, e di cui all’articolo 1, comma 311, della legge n. 178 del 2020, rientra tra le ipotesi di cessazione del rapporto di lavoro, utili ai fini del riconoscimento dell’indennità di APE sociale e della pensione anticipata per i lavoratori precoci.
Le domande di riconoscimento delle condizioni per l’accesso alla pensione anticipata per i lavoratori precoci e all’indennità di APE sociale di nuova presentazione, nonché quelle pendenti, devono essere esaminate dalle Strutture territoriali INPS sulla base delle indicazioni fornite nel presente messaggio; le domande già respinte devono essere riesaminate dalle medesime Strutture chiedendo il ricaricamento della domanda alla casella e-mail Questo indirizzo email è protetto dagli spambots. E' necessario abilitare JavaScript per vederlo. , sempreché non sia intervenuta una sentenza passata in giudicato con esito sfavorevole per l’assicurato.
2. Ulteriori chiarimenti in materia di riconoscimento del beneficio previsto per i lavoratori precoci che si trovano in stato di disoccupazione (lettera a) del comma 199 dell’articolo 1 della legge n. 232 del 2016)
L’articolo 1, commi 179 e 199, della legge n. 232 del 2016, prevede le medesime causali di cessazione del rapporto di lavoro per l’accesso all’indennità di APE sociale e alla pensione precoci in qualità di disoccupato.
Si conferma, pertanto, che come previsto al paragrafo 9 della circolare n. 62 del 25 maggio 2022 in materia di APE sociale, le ipotesi di cessazione del rapporto di lavoro per “mancato superamento del periodo di prova” e per “cessazione dell’attività aziendale” rientrano tra le causali di cui al citato articolo 1, comma 199, lettera a), anche per l’accesso alla pensione anticipata per i lavoratori precoci.
Si ricorda inoltre che, con riferimento all’accertamento dello stato di disoccupazione richiesto dal medesimo articolo 1, comma 199, lettera a), ai fini del riconoscimento della pensione anticipata precoci, trovano applicazione le disposizioni di cui all’articolo 19 del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 150, e di cui all’articolo 4 del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26, al quale è seguita la circolare ANPAL n. 1 del 2019 (cfr. il paragrafo 8 della circolare n. 62 del 2022).
L’accertamento dello stato di disoccupazione in argomento deve essere sempre verificato consultando i competenti Centri per l’impiego.
Il Direttore Generale
Vincenzo Caridi