Home Prestazioni a sostegno del reddito Cessazione del rapporto di lavoro Mobilità Prolungamento dell’intervento di tutela del reddito Norme Circolari Inps CI 2005 Circolare 105 del 19 settembre 2005
- Dettagli
- Visite: 33551
Circolare 105 del 19 Settembre 2005
OGGETTO:
Legge 23 agosto 2004, n. 243: “Norme in materia pensionistica e deleghe al Governo nel settore della previdenza pubblica, per il sostegno alla previdenza complementare e all’occupazione stabile e per il riordino degli enti di previdenza ed assistenza obbligatoria”. Nuove disposizioni in materia di accesso alla pensione di anzianità nel sistema retributivo e misto ed alla pensione di vecchiaia nel sistema contributivo.
SOMMARIO:
Con effetto dal 1° gennaio 2008, entrano in vigore nuove disposizioni in materia di accesso al pensionamento nell’assicurazione generale obbligatoria dei lavoratori dipendenti e nelle forme di essa sostitutive ed esclusive gestite dall’Istituto, nonchè nella gestione separata di cui all’art.2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335 - Nuovi requisiti anagrafici - Nuove decorrenze - Categorie di lavoratori cui continua ad applicarsi la disciplina previgente alla legge n. 23 del 2004.
PREMESSA
Sulla Gazzetta Ufficiale n. 222 del 21 settembre 2004 è stata pubblicata la legge 23 agosto 2004, n. 243, recante "Norme in materia pensionistica e deleghe al Governo nel settore della previdenza pubblica, per il sostegno alla previdenza complementare e all'occupazione stabile e per il riordino degli enti di previdenza e assistenza obbligatoria".
Il provvedimento in oggetto, che si compone di un unico articolo comprendente norme di immediata attuazione e norme contenenti i principi ed i criteri direttivi che dovranno informare la successiva decretazione attuativa, ha introdotto nuove disposizioni in materia di accesso al pensionamento.
Con la presente circolare, condivisa nel suo impianto generale dal Ministero del Lavoro con nota del 2 agosto 2005 prot.101818/16/318/13, si illustrano le disposizioni contenute nei commi dal 6 al 9, 18 e 19 dell’art.1 della citata legge delega (allegato 1).
In particolare:
· i commi 6 e 7 hanno stabilito, con effetto dal 1° gennaio 2008, una progressiva elevazione dell’età media di accesso al pensionamento (v. tabella A allegata alla legge delega – allegato 2) ed una modifica delle c.d. “finestre” di uscita, per tutti gli iscritti all’assicurazione generale obbligatoria e alle forme di essa sostitutive ed esclusive, ad eccezione delle forme pensionistiche gestite dagli enti di diritto privato di cui ai decreti legislativi 30 giugno 1994, n. 509, e 10 febbraio 1996, n. 103 (Casse di previdenza dei liberi professionisti). La riforma ha riguardato sia i lavoratori soggetti al sistema di calcolo retributivo e misto (comma 6, lett. a), sia i lavoratori soggetti al sistema di calcolo contributivo (comma 6, lett. b), compresi i lavoratori assicurati presso la gestione separata di cui all’art. 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335, non iscritti ad altre forme di previdenza obbligatoria (comma 6, lett. d).
· Il successivo comma 8 ha previsto che continuinoad applicarsile disposizioni in materia di pensionamenti di anzianità vigenti prima della data di entrata in vigore della legge delega, ai lavoratori che, antecedentemente alla data del 1° marzo 2004, siano stati autorizzati alla prosecuzione volontaria della contribuzione ed al personale delle Forze Armate, di Polizia, del Corpo nazionale dei Vigili del Fuoco, nonché dei rispettivi dirigenti.
· Con il comma 9 è stata stabilita, fino al 31 dicembre 2015, una temporanea sperimentazione per le lavoratrici, confermando loro la possibilità di accedere al pensionamento con almeno 35 anni di anzianità assicurativa econtributiva ed un’età non inferiore ai 57 anni, se lavoratrici dipendenti, 58 anni se autonome, a condizione che optino per la liquidazione del trattamento secondo le regole di calcolo del sistema contributivo previste dal decreto legislativo 30 aprile 1997, n. 180.
· I commi 18 e 19, infine, hanno garantito, entro il limite di 10.000 unità, il mantenimento degli attuali requisiti per l’accesso alla pensione di anzianità, ai lavoratori collocati in mobilità ordinaria sulla base di accordi stipulati prima del 1° marzo 2004 e che maturano i requisiti per il pensionamento di anzianità entro il periodo di fruizione dell’indennità di mobilità di cui all’art.7, comma 2 della legge 23 luglio 1991, n. 223, nonché ai lavoratori destinatari dei fondi di solidarietà di settore di cui all'articolo 2, comma 28, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, per i quali siano già intervenuti, alla data del 1° marzo 2004, gli accordi sindacali.
1.
CAMPO DI APPLICAZIONE
1.1
DESTINATARI:
Le disposizioni sopra elencate si applicano:
· ai lavoratori dipendenti ed autonomi iscritti all’assicurazione generale obbligatoria ed alle forme di essa sostitutive ed esclusive la cui pensione è calcolata col sistema retributivo o misto;
· ai lavoratori la cui pensione è liquidata esclusivamente con il sistema contributivo (lavoratori privi di anzianità contributiva al 31.12.1995 e lavoratori che hanno optato per il sistema contributivo ai sensi dell’art.1, comma 23, della legge 8 agosto 1995 , n. 335).
Per espressa dizione legislativa, sono esclusi dal campo di applicazione delle nuove disposizioni in materia di accesso al pensionamento, i lavoratori iscritti alle forme pensionistiche gestite dagli enti di diritto privato di cui ai decreti legislativi 30 giugno 1994, n. 509 e 10 febbraio 1996, n. 103 (Casse di previdenza dei liberi professionisti).
1.2.
TRATTAMENTI PENSIONISTICI:
Le disposizioni in argomento hanno introdotto modifiche alla disciplina in materia di accesso alla pensione di anzianità calcolata col sistema retributivo o misto e alla pensione di vecchiaia liquidata esclusivamente col sistema contributivo.
Rimangono in vigore i requisiti previsti dalle disposizioni previgenti la legge delega n. 243 del 2004 per l’accesso alla pensione di vecchiaia calcolata con il sistema retributivo o misto.
2
LA PENSIONE DI ANZIANITA’ NEL SISTEMA RETRIBUTIVO O MISTO
2.1
LAVORATORI DIPENDENTI
2.1.1
Requisiti per il diritto alla pensione di anzianità (articolo 1, comma 6, lett. a) e comma 7)
A norma del comma 6, lett. a), a decorrere dal 1° gennaio 2008, il requisito anagrafico richiesto per accedere alla pensione di anzianità aumenta secondo la progressione indicata nella tabella A, allegata alla legge delega.
A partire dal 1° gennaio 2008, il diritto alla pensione di anzianità per i lavoratori dipendenti soggetti al sistema di calcolo retributivo o misto si consegue, pertanto, al raggiungimento dei requisiti di età anagrafica e di anzianità contributiva, ovvero di sola anzianità contributiva, di seguito riportati (allegato 3):
- nel biennio 2008-2009, al raggiungimento di un'anzianità contributiva minima di 35 anni in concorrenza con almeno 60 anni di età ovvero, indipendentemente dall’età, al raggiungimento di un'anzianità contributiva non inferiore a 40 anni;
- per gli anni dal 2010 al 2013, al raggiungimento di un'anzianità contributiva minima di 35 anni in concorrenza con almeno 61 anni di età ovvero, a qualunque età, al raggiungimento di un'anzianità contributiva non inferiore a 40 anni.
A decorrere dal 1° gennaio 2014 i requisiti di età anagrafica, di cui alla sopra citata tabella A, saranno ulteriormente incrementati di un anno, salvo differimento stabilito con decreto dal Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali di concerto col Ministero dell’Economia e delle Finanze, qualora sulla base di una verifica da effettuarsi nel corso del 2013, risultino risparmi di spesa superiori alle previsioni (articolo 1, comma 7, della legge n. 243 del 2004).
Pertanto, salvo il predetto differimento, dal 1° gennaio 2014, il diritto al trattamento pensionistico di anzianità si consegue, per gli anzidetti lavoratori, al raggiungimento di un’anzianità contributiva minima di 35 anni con almeno 62 anni di età, ovvero, indipendentemente dall’età, al raggiungimento di un’anzianità contributiva non inferiore a 40 anni.
Ai fini del perfezionamento del requisito della maggiore anzianità contributiva richiesto per l'accesso al pensionamento di anzianità, in alternativa al requisito di 35 anni di contribuzione in concorrenza con il requisito di età anagrafica, deve essere computata tutta la contribuzione, ivi compresa quella non utile per il diritto alla pensione di anzianità ma utile per la misura, fermo restando che, in ogni caso, deve risultare contestualmente perfezionato anche il requisito di 35 anni di contribuzione utile per il diritto a pensione.
Per il conseguimento del diritto a pensione, resta in ogni caso fermo il requisito della cessazione dell'attività lavorativa dipendente, richiesto dall'articolo 22 della legge 30 aprile 1969, n. 153.
2.1.2 -
Decorrenza della pensione di anzianità (articolo 1, comma 6, lett. c)
Con esclusione dei lavoratori per i quali la legge delega n. 243 del 2004 ha previsto la salvaguardia della normativa vigente (v. punto 6 della presente circolare), a partire dal 1° gennaio 2008 l’accesso al pensionamento di anzianità avverrà con le decorrenze di cui al comma 6, lett. c), dell’art. 1 della citata legge .
Ai sensi del predetto comma, le “finestre” di uscita sono così rimodulate (allegato 3):
I lavoratori che risultino in possesso dei requisiti di cui al comma 6, lett. a) (v. precedente punto 2.1.1) entro:
· il secondo trimestre dell'anno (30 giugno) possono accedere al pensionamento di anzianità dal 1° gennaio dell’anno successivo;
· il quarto trimestre (31 dicembre), possono accedere al pensionamento di anzianità dal 1° luglio dell’anno successivo.
Resta fermo che le “finestre” di uscita appena illustrate rappresentano la prima decorrenza possibile.
Una volta acquisito il diritto a liquidare la pensione da una determinata decorrenza, la pensione stessa può essere liquidata da un qualunque mese successivo alla prima decorrenza utile.
Più precisamente, ove il lavoratore decida di protrarre il rapporto di lavoro dopo l’apertura della prima finestra utile, la pensione di anzianità avrà decorrenza dal primo giorno del mese successivo a quello di presentazione della relativa domanda, semprechè entro quest’ultimo mese sia maturato anche il requisito della cessazione del rapporto di lavoro dipendente.
Si precisa, inoltre, che coloro che maturano il diritto a pensione con 40 anni di anzianità contributiva entro il secondo trimestre dell’anno, potranno accedere al pensionamento di anzianità con decorrenza 1° gennaio dell’anno successivo, come sopra indicato, ove abbiano compiuto entro il 31 dicembre dell’anno precedente un’età pari o superiore ai 57 anni.
Qualora, invece, a tale data, gli anzidetti lavoratori abbiano un’età inferiore ai 57 anni, la decorrenza della pensione sarà differita al 1° luglio dell’anno successivo.
Per coloro, infine, che maturano i 40 anni di anzianità contributiva entro il quarto trimestre dell’anno (31 dicembre), l’accesso alla pensione di anzianità, indipendentemente dall’età posseduta al 31 dicembre, è previsto dal 1° luglio dell’anno successivo.
Per completezza, si rappresenta che il comma 11, lett. f) dell’articolo in argomento contiene un criterio delega per il Governo per definire i termini di decorrenza di cui alla lettera c) del comma 6, per i trattamenti pensionistici liquidati con un’anzianità contributiva pari o superiore a 40 anni.
Fino all’attuazione di tale principio, trova applicazione la disciplina sopra illustrata.
2.2
LAVORATORI AUTONOMI
2.2.1
Requisiti per il diritto alla pensione di anzianità (articolo 1, commi 6, lett. a e comma 7)
A norma del comma 6, lett. a), a decorrere dal 1° gennaio 2008, il requisito anagrafico richiesto per accedere alla pensione di anzianità aumenta secondo la progressione indicata nella tabella A, allegata alla legge delega.
A partire dal 1° gennaio 2008, il diritto alla pensione di anzianità a carico delle gestioni speciali dei lavoratori autonomi (artigiani, commercianti, coltivatori diretti, mezzadri e coloni), per i lavoratori soggetti al sistema di calcolo retributivo o misto, si consegue pertanto al raggiungimento dei requisiti di età anagrafica e di anzianità contributiva, ovvero di sola anzianità contributiva, di seguito riportati (allegato 4):
- nel biennio 2008-2009, al raggiungimento di un'anzianità contributiva minima di 35 anni in concorrenza con almeno 61 anni di età ovvero, indipendentemente dall’età, al raggiungimento di un'anzianità contributiva non inferiore a 40 anni;
- per gli anni dal 2010 al 2013, al raggiungimento di un'anzianità contributiva minima di 35 anni in concorrenza con almeno 62 anni di età ovvero, indipendentemente dall’età, al raggiungimento di un'anzianità contributiva non inferiore a 40 anni.
A decorrere dal 1° gennaio 2014, i requisiti di età anagrafica di cui alla Tabella A saranno ulteriormente incrementati di un anno salvo differimento stabilito con decreto dal Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali di concerto col Ministero dell’Economia e delle Finanze, qualora sulla base di una verifica da effettuarsi nel corso del 2013, risultino risparmi di spesa superiori alle previsioni (articolo 1, comma 7 della legge n. 243 del 2004).
Pertanto, salvo il predetto differimento, dal 1° gennaio 2014, il diritto al trattamento pensionistico di anzianità si consegue, per gli anzidetti lavoratori, al raggiungimento di un’anzianità contributiva minima di 35 anni con almeno 63 anni di età, ovvero, indipendentemente dall’età, al raggiungimento di un’anzianità contributiva non inferiore a 40 anni.
Non è richiesta, ai fini del conseguimento del diritto a pensione, la cessazione dell’attività svolta in qualità di lavoratore autonomo (articolo 10, comma 6, del decreto n. 503/1992 nel testo sostituito dall’articolo 11, comma 9, della legge n. 537/1993). Peraltro, ove il lavoratore autonomo svolga anche attività di lavoro dipendente, per l’accesso alla pensione, dovrà cessare tale attività (art. 22 della legge 30 aprile 1969, n. 153), indipendentemente dalla gestione in cui viene liquidato il trattamento pensionistico.
2.2.2-
Decorrenza della pensione di anzianità (articolo 1, comma 6, lett. c)
Con esclusione dei lavoratori per i quali la legge delega n. 243 del 2004 ha previsto la salvaguardia della normativa vigente (v. punto 6 della presente circolare), a partire dal 1° gennaio 2008 l’accesso al pensionamento di anzianità avverrà con le decorrenze di cui al comma 6, lett. c) dell’art. 1 della citata legge delega .
Ai sensi del predetto comma, le “finestre” di uscita sono così rimodulate (allegato 4):
I lavoratori che risultino in possesso dei requisiti di cui al comma 6, lett. a) (v. precedente punto 2.2.1) entro:
il secondo trimestre dell'anno (30 giugno) possono accedere al pensionamento di anzianità dal 1° luglio dell’anno successivo.
il quarto trimestre (31 dicembre), possono accedere al pensionamento di anzianità dal 1° gennaio del secondo anno successivo alla data di conseguimento dei requisiti medesimi.
Resta fermo che le “finestre” di uscita appena illustrate rappresentano la prima decorrenza possibile.
Una volta acquisito il diritto a liquidare la pensione da una determinata decorrenza, la pensione stessa può essere liquidata da un qualunque mese successivo alla prima decorrenza utile.
Più precisamente, ove il lavoratore decida di protrarre il rapporto di lavoro dopo l’apertura della prima finestra utile, la pensione di anzianità avrà decorrenza dal primo giorno del mese successivo a quello di presentazione della relativa domanda.
Per coloro che maturano il diritto a pensione con 40 anni di anzianità contributiva, le finestre di accesso sono quelle sopra individuate, senza alcun’altra valutazione in merito all’età.
Si ribadisce quanto già illustrato al punto 2.1.2 in ordine alla delega al Governo di cui al comma 11, lett. f) dell’art. 1 della legge di riforma del 2004.
3
PENSIONE DI VECCHIAIA NEL SISTEMA CONTRIBUTIVO
Si ricorda, in premessa, che ai sensi dell’articolo 1, comma 19, della legge 8 agosto 1995, n. 335 “per i lavoratori i cui trattamenti pensionistici sono liquidati esclusivamente secondo il sistema contributivo, le pensioni di vecchiaia, di vecchiaia anticipata, di anzianità sono sostituite da un’unica prestazione denominata <pensione di vecchiaia >.”
3.1.
LAVORATORI DIPENDENTI ED AUTONOMI
3.1.1
Requisiti per il diritto alla pensione di vecchiaia (articolo 1, comma 6, lett. b)
Dal 1° gennaio 2008, i lavoratori la cui pensione è liquidata esclusivamente con il sistema di calcolo contributivo possono accedere al pensionamento (allegato 5):
· a 60 anni, per le donne e a 65 anni, per gli uomini, con una anzianità contributiva effettiva di almeno 5 anni;
a prescindere dal requisito anagrafico con un’anzianità contributiva pari o superiore a 40 anni. Ai fini del computo della predetta anzianità non concorrono le anzianità derivanti dal riscatto di periodi di studio e dalla prosecuzione volontaria dei versamenti contributivi; la contribuzione accreditata per i periodi di lavoro precedenti il raggiungimento del diciottesimo anno di età è moltiplicata per 1,5 (art. 1, comma 7, della legge 8 agosto 1995, n. 335).
· con un’anzianità contributiva non inferiore a 35 anni con i requisiti di età anagrafica indicati nella tabella A allegata alla legge delega per il periodo dal 2008 al 2013, incrementati di un anno a partire dal 2014 (art. 1, comma 7, della legge n. 243 del 2004).
Ai fini del calcolo del trattamento pensionistico continuano ad utilizzarsi i coefficienti di trasformazione indicati nell’allegato 1 della legge 8 agosto 1995, n. 335.
L’accesso al pensionamento prima del compimento del 65° anno di età rimane soggetto alla condizione che l’importo della pensione risultante non sia inferiore a 1,2 volte l’importo dell’assegno sociale (articolo 1, comma 20, della legge n. 335).
3.1.2
Decorrenza della pensione di vecchiaia (articolo 1, comma 6, lett. c)
Il meccanismo di accesso differito (cd. finestre) viene esteso anche ai soggetti che maturano il diritto alla pensione nel sistema contributivo, con esclusione dei lavoratori per i quali la legge delega n. 243 del 2004 ha previsto la salvaguardia della normativa vigente (v. punto 6 della presente circolare).
In particolare, soggiacciono alle finestre di accesso i lavoratori che richiedono la pensione contributiva non avendo ancora raggiunto l’età di 65 anni e le lavoratrici che la richiedono prima del compimento del 60° anno di età.
Le finestre previste dalla lettera c) del comma 6 dell’articolo 1 del provvedimento in esame, possono applicarsi, quindi, nel caso di pensioni contributive a:
· lavoratori e lavoratrici che richiedono la pensione con 40 anni di anzianità contributiva, senza aver raggiunto i predetti limiti di età;
· lavoratori che richiedono la pensione in presenza di un’anzianità contributiva pari o superiore a 35 anni in concorrenza con le età richieste dalla tabella A allegata alla legge n. 243 del 2004 incrementate di un anno a partire dal 2014 (art. 1, comma 7, della legge n. 243 del 2004).
Per tali soggetti le finestre di accesso sono le medesime già illustrate ai punti 2.1.2 e 2.2.2, rispettivamente per i lavoratori dipendenti e i lavoratori autonomi e rappresentate negli allegati 3 e 4 alla presente circolare.
Resta fermo che, le predette “finestre”, rappresentano la prima decorrenza possibile. Una volta acquisito il diritto a liquidare la pensione da una determinata decorrenza, la pensione stessa può essere liquidata anche da un qualunque mese successivo alla prima decorrenza utile.
In ogni caso, per i lavoratori che decidano di protrarre il rapporto di lavoro dopo la prima finestra d’uscita, la decorrenza della pensione non può essere anteriore al mese successivo a quello di presentazione della relativa domanda, sempreché entro quest’ultimo mese sia maturato anche il requisito della cessazione del rapporto di lavoro dipendente.
Va, infine, precisato che la condizione richiesta a coloro che accedono al pensionamento prima del compimento del 65° anno di età, in base alla quale l’importo della pensione risultante non deve essere inferiore a 1,2 volte l’importo dell’assegno sociale, non è un requisito per l’apertura della c.d. finestra d’uscita.
Le Sedi dovranno, quindi, verificarne la sussistenza al momento della liquidazione del trattamento pensionistico.
4.
LAVORATORI ISCRITTI ALLA GESTIONE SEPARATA DI CUI ALL’ARTICOLO 2, COMMA 26, DELLA LEGGE 8 AGOSTO 1995, N. 335 (articolo 1, comma 6, lett. d)
A norma del comma 6, lettera d), ai lavoratori assicurati presso la gestione separata di cui all’articolo 2, comma 26, della legge n. 335 del 1995, non iscritti ad altre forme di previdenza obbligatoria si applicano le disposizioni riferite ai lavoratori dipendenti la cui pensione è liquidata esclusivamente col sistema contributivo.
La verifica della non iscrizione ad altre forme di previdenza obbligatoria va effettuata al momento del pensionamento.
4.1
Requisiti per il diritto (articolo 1, comma 6, lett. b ed a)
Pertanto, il diritto alla pensione, per i predetti lavoratori si consegue:
a 60 anni, per le donne e a 65 anni, per gli uomini, con una anzianità contributiva effettiva di almeno 5 anni;
· a prescindere dal requisito anagrafico con un’anzianità contributiva pari a 40 anni:
Ai fini del computo della predetta anzianità non concorrono le anzianità derivanti dal riscatto di periodi di studio e dalla prosecuzione volontaria dei versamenti contributivi; la contribuzione accreditata per i periodi di lavoro precedenti il raggiungimento del diciottesimo anno di età è moltiplicata per 1,5 (art. 1, comma 7, legge 8 agosto 1995, n. 335).
· con un’anzianità contributiva pari ad almeno 35 anni con i requisiti di età anagrafica previsti per i lavoratori dipendenti nella tabella A allegata alla legge delega per il periodo dal 2008 al 2013, incrementati di un anno a partire dal 2014 (articolo 1, comma 7, della legge n. 243 del 2004).
4.2
Decorrenza della pensione
Soggiacciono alle finestre di accesso i lavoratori che conseguono il diritto alla pensione non avendo ancora raggiunto l’età di 65 anni, se uomini e di 60 anni, se donne.
Le finestre previste dalla lettera c) del comma 6 dell’articolo 1 del provvedimento in esame, possono applicarsi, quindi, ai:
· lavoratori e lavoratrici che richiedono la pensione con 40 anni di anzianità contributiva, senza aver raggiunto i predetti limiti di età;
· lavoratori che richiedono la pensione in presenza di un’anzianità contributiva pari o superiore a 35 anni in concorrenza con le età richieste dalla tabella A, allegata alla legge n. 243 del 2004.
Per tali soggetti le finestre di accesso sono le medesime già illustrate al punto 2.1.2 per i lavoratori dipendenti e rappresentate nell’allegato 3 alla presente circolare.
Per quanto concerne le disposizioni da applicare ai lavoratori assicurati presso la gestione separata ed iscritti anche ad altre forme di previdenza obbligatoria, il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, interpellato sull’argomento, con nota del 2 agosto 2005 si è riservato di fornire il parere richiesto, sentito, se del caso, il Dipartimento della Ragioneria dello Stato del Ministero dell’Economia e delle Finanze.
5.
REGIME SPECIALE PER LE LAVORATRICI DIPENDENTI ED AUTONOME (articolo 1, comma 9)
In via sperimentale, dal 1° gennaio 2008al 31 dicembre 2015, le lavoratrici che hanno maturato un’anzianità assicurativa e contributiva di almeno 35 anni e raggiunto un’età anagrafica di 57 anni, se dipendenti, e di 58, se autonome, possono accedere al pensionamento, a condizione che optino per la liquidazione della pensione con le regole di calcolo del sistema contributivo previste dal decreto legislativo 30 aprile 1997, n. 180.
Con tale disciplina il legislatore consente alle lavoratrici, in possesso di anzianità contributiva al 31 dicembre 1995,di ottenere la pensione di anzianità con un’età anagrafica inferiore rispetto a quella prevista dalla tabella A allegata alle legge in esame.
Per avvalersi del beneficio, peraltro, è necessario che le anzidette lavoratrici scelgano, per la determinazione del proprio trattamento pensionistico, il sistema di calcolo contributivo (si richiamano, in proposito, le istruzioni fornite con circolare n. 108 del 7 giugno 2002).
Possono beneficiare della sperimentazione:
le lavoratrici in possesso di un’anzianità contributiva pari o superiore a 18 anni al 31 dicembre 1995 che non abbiano maturato, entro il 31 dicembre 2007, i requisiti di anzianità contributiva e di età anagrafica utili per il conseguimento del diritto a pensione di anzianità, ai sensi della disciplina vigente prima dell’entrata in vigore della legge n. 243 del 2004. In tal caso, infatti, le predette lavoratrici conseguono il diritto alla prestazione pensionistica secondo la suddetta normativa, ai sensi dei commi da 3 a 5 dell’articolo 1 della legge in oggetto (circolare n. 149 dell’11 novembre 2004, parte prima “Salvaguardia del diritto a pensione”).
le lavoratrici con un’anzianità contributiva inferiore ai 18 anni al 31 dicembre 1995 che non abbiano già esercitato il diritto di opzione ai sensi dell’art. 1, comma 23, della legge 8 agosto 1995, n. 335.
Le suddette lavoratrici dovranno effettuare la scelta del sistema di calcolo contributivo al momento del pensionamento, in quanto tale opzione è finalizzata a consentire loro di usufruire di più favorevoli requisiti anagrafici, rispetto a quelli in vigore dal 1° gennaio 2008.
Rimane ferma per le lavoratrici con un’anzianità contributiva inferiore ai 18 anni al 31 dicembre 1995, la possibilità di esercitare, nel corso della propria vita lavorativa, ovvero all’atto del pensionamento, l’opzione per il sistema contributivo di cui all’art. 1, comma 23 della legge 8 agosto 1995, n. 335, secondo le modalità illustrate nella circolare n. 108 del 7 giugno 2002. Si ricorda che tale facoltà di opzione, una volta esercitata è irrevocabile.
In quest’ultimo caso, alle lavoratrici optanti si applicano tutte le disposizioni proprie del sistema contributivo ed, in particolare, ove ne ricorrano i presupposti, i benefici riconosciuti dal comma 40, lett. c) dell’ articolo 1 della legge n. 335 del 1995.
I medesimi benefici non trovano applicazione, invece, per le lavoratrici che si avvalgono della disciplina prevista dall’art. 1, comma 9, della legge n. 243 del 2004.
Per le donne che usufruiscono della sperimentazione, infatti, l’applicazione del sistema contributivo è limitata alle sole regole di calcolo.
A tutte le lavoratrici in questione, si applicano le “finestre di accesso” illustrate ai punti 2.1.2 e 2.2.2, rispettivamente per i lavoratori dipendenti e per i lavoratori autonomi rappresentate negli allegati 3 e 4 alla presente circolare.
6.
LAVORATORI CUI CONTINUA AD APPLICARSI LA NORMATIVA VIGENTE
Per completezza espositiva si ribadisce quanto già chiarito con messaggio n. 22987 del 17 giugno 2005, relativamente alle categorie di lavoratori cui continuano ad applicarsi le disposizioni in materia di pensionamenti di anzianità vigenti anteriormente all’entrata in vigore della legge delega.
1. lavoratori che, entro il 31 dicembre 2007, maturino, ai sensi della disciplina vigente prima dell’entrata in vigore della legge n. 243 del 2004, i requisiti di anzianità contributiva e di età anagrafica, o di sola anzianità contributiva utili per il conseguimento del diritto alla pensione di anzianità, di vecchiaia, nonché alla pensione nel sistema contributivo (Art. 1, comma 3 - cfr. circolare n. 149 dell’11 novembre 2004, parte prima: “Salvaguardia del diritto a pensione”, punti 1 e 2);
lavoratori che, antecedentemente alla data del 1° marzo 2004, siano stati autorizzati alla prosecuzione volontaria (Art.1, comma 8, - cfr. circolare n. 149 dell’11 novembre 2004, parte prima:“Salvaguardia del diritto a pensione”, punto 4);
Nel limite di 10.000 unità:
2. lavoratori collocati in mobilità ordinaria ai sensi degli articoli 4 e 24 della legge 23 luglio 1991, n. 223 sulla base di accordi sindacali stipulati anteriormente al 1° marzo 2004 e che maturano i requisiti per il pensionamento di anzianità entro il periodo di fruizione dell'indennità di mobilità di cui all’articolo 7, comma 2 dell’anzidetta legge n. 223 del 1991;
3. lavoratori destinatari dei fondi di solidarietà di settore di cui all'articolo 2, comma 28, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, per i quali siano già intervenuti, alla data del 1° marzo 2004, gli accordi sindacali previsti alle lettere a) e b) del predetto comma 28 dell’art.2 della legge 662 (articolo 1, commi 18 e 19).
Gli assicurati di cui ai precedenti punti potranno accedere alla pensione con i medesimi requisiti e le medesime "finestre" di accesso previste dalla disciplina previgente alla citata legge n. 243 del 2004, a nulla rilevando che le "finestre" stesse si collochino successivamente al 31 dicembre 2007.
In particolare, ai lavoratori di cui ai punti 2, 3 e 4, continueranno ad applicarsi le finestre di accesso di cui alla legge n. 449 del 1997 (cfr. circolari n. 2 del 5 gennaio 1998 e 81 del 9 aprile 1998) anche in periodi successivi al 2008.
IL Direttore Generale
Crecco
ALLEGATO 1
Legge n. 243 del 23 agosto 2004
Norme in materia pensionistica e deleghe al Governo nel settore della previdenza pubblica, per il sostegno alla previdenza complementare e all'occupazione stabile e per il riordino degli enti di previdenza ed assistenza obbligatoria (G.U. Serie Generale n. 222 del 21/09/2004)
Articolo 1
6. Al fine di assicurare la sostenibilità finanziaria del sistema pensionistico, stabilizzando l'incidenza della relativa spesa sul prodotto interno lordo, mediante l'elevazione dell'età media di accesso al pensionamento, con effetto dal 1° gennaio 2008 e con esclusione delle forme pensionistiche gestite dagli enti di diritto privato di cui ai decreti legislativi 30 giugno 1994, n. 509, e 10 febbraio 1996, n. 103:
a) il diritto per l'accesso al trattamento pensionistico di anzianità per i lavoratori dipendenti ed autonomi iscritti all'assicurazione generale obbligatoria ed alle forme di essa sostitutive ed esclusive si consegue, fermo restando il requisito di anzianità contributiva non inferiore a trentacinque anni, al raggiungimento dei requisiti di età anagrafica indicati, per il periodo dal 1° gennaio 2008 al 31 dicembre 2013, nella Tabella A allegata alla presente legge e, per il periodo successivo, nel comma 7. Il diritto al pensionamento si consegue, indipendentemente dall'eta', in presenza di un requisito di anzianità contributiva non inferiore a quaranta anni;
b) per i lavoratori la cui pensione e' liquidata esclusivamente con il sistema contributivo, il requisito anagrafico di cui all'articolo 1, comma 20, primo periodo, della legge 8 agosto 1995, n. 335, e' elevato a 60 anni per le donne e a 65 per gli uomini. Gli stessi possono inoltre accedere al pensionamento:
1) a prescindere dal requisito anagrafico, in presenza di un requisito di anzianità contributiva pari ad almeno quaranta anni;
2) con una anzianità contributiva pari ad almeno trentacinque anni, in presenza dei requisiti di età anagrafica indicati, per il periodo dal 1° gennaio 2008 al 31 dicembre 2013, nella Tabella A allegata alla presente legge e, per il periodo successivo, nel comma 7;
c) i lavoratori di cui alle lettere a) e b), che accedono al pensionamento con età inferiore a 65 anni per gli uomini e 60 per le donne, per i quali sono liquidate le pensioni a carico delle forme di previdenza dei lavoratori dipendenti, qualora risultino in possesso dei previsti requisiti entro il secondo trimestre dell'anno, possono accedere al pensionamento dal 1° gennaio dell'anno successivo, se di età pari o superiore a 57 anni; qualora risultino in possesso dei previsti requisiti entro il quarto trimestre, possono accedere al pensionamento dal 1° luglio dell'anno successivo. I lavoratori che conseguono il trattamento di pensione, con età inferiore a 65 anni per gli uomini e 60 per le donne, a carico delle gestioni per gli artigiani, i commercianti e i coltivatori diretti, qualora risultino in possesso dei requisiti di cui alle lettere a) e b) entro il secondo trimestre dell'anno, possono accedere al pensionamento dal 1° luglio dell'anno successivo; qualora risultino in possesso dei previsti requisiti entro il quarto trimestre, possono accedere al pensionamento dal 1° gennaio del secondo anno successivo alla data di conseguimento dei requisiti medesimi. Le disposizioni di cui alla presente lettera non si applicano ai lavoratori di cui ai commi da 3 a 5. Per il
personale del comparto scuola si applicano le disposizioni di cui al comma 9 dell'articolo 59 della legge 27 dicembre 1997, n. 449;
d) per i lavoratori assicurati presso la gestione speciale di cui all'articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335, non iscritti ad altre forme di previdenza obbligatoria, si applicano le disposizioni riferite ai lavoratori dipendenti di cui al presente comma e al comma 7.
7. A decorrere dal 1° gennaio 2014, i requisiti di età anagrafica di cui alla Tabella A allegata alla presente legge sono ulteriormente incrementati di un anno, sia per i lavoratori dipendenti che per gli autonomi. Con decreto del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze, può essere stabilito il differimento della decorrenza dell'incremento dei requisiti anagrafici di cui al primo periodo del presente comma, qualora sulla base di specifica verifica, da effettuarsi nel corso dell'anno 2013, sugli effetti finanziari derivanti dalle modifiche dei requisiti di accesso al pensionamento, risultassero risparmi di spesa effettivi superiori alle previsioni e di entita' tale da garantire effetti finanziari complessivamente equivalenti a quelli previsti dall'applicazione congiunta del comma 6 e del primo periodo del presente comma.
8. Le disposizioni in materia di pensionamenti di anzianità vigenti prima della data di entrata in vigore della presente legge continuano ad applicarsi ai lavoratori che, antecedentemente alla data del 1° marzo 2004, siano stati autorizzati alla prosecuzione volontaria della contribuzione. Il trattamento previdenziale del personale di cui al decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 195, del personale di cui alla legge 27 dicembre 1941, n. 1570, nonché dei rispettivi dirigenti continua ad essere disciplinato dalla normativa speciale vigente.
9. In via sperimentale, fino al 31 dicembre 2015, e' confermata la possibilità di conseguire il diritto all'accesso al trattamento pensionistico di anzianità, in presenza di un'anzianità contributiva pari o superiore a trentacinque anni e di un'età pari o superiore a 57 anni per le lavoratrici dipendenti e a 58 anni per le lavoratrici autonome, nei confronti delle lavoratrici che optano per una liquidazione del trattamento medesimo secondo le regole di calcolo del sistema contributivo previste dal decreto legislativo 30 aprile 1997, n. 180. Entro il 31 dicembre 2015 il Governo verifica i risultati della predetta sperimentazione, al fine di una sua eventuale prosecuzione.
10. Il Governo, nel rispetto delle finalità finanziarie di cui ai commi 6 e 7 e allo scopo di assicurare l'estensione dell'obiettivo dell'elevazione dell'età media di accesso al pensionamento anche ai regimi pensionistici armonizzati secondo quanto previsto dall'articolo 2, commi 22 e 23, della legge 8 agosto 1995, n. 335, nonché agli altri regimi e alle gestioni pensionistiche per cui siano previsti, alla data di entrata in vigore della presente legge, requisiti diversi da quelli vigenti nell'assicurazione generale obbligatoria, ivi compresi i lavoratori di cui all'articolo 78, comma 23, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, e' delegato ad adottare, entro diciotto mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, uno o più decreti legislativi, secondo le modalità di cui ai commi da 41 a 49 e sulla base dei seguenti principi e criteri direttivi: a) tenere conto, con riferimento alle fattispecie di cui all'alinea, delle obiettive peculiarità ed esigenze dei settori di attività; b) prevedere l'introduzione di regimi speciali a favore delle categorie che svolgono attività usuranti; c) prevedere il potenziamento dei benefici agevolativi per le lavoratrici madri; d) definire i termini di decorrenza di cui alla lettera c) del comma 6, per i trattamenti pensionistici liquidati con anzianità contributiva pari o superiore ai quaranta anni, compatibilmente con le finalità finanziarie di cui all'alinea del presente comma.
11. Il Governo, allo scopo di definire, nel rispetto delle finalità finanziarie di cui ai commi 6 e 7, soluzioni alternative, a decorrere dal 2008, sull'elevazione dell'età media di accesso al pensionamento, rispetto a quelle indicate ai medesimi commi 6 e 7, che incidano, anche congiuntamente, sui requisiti di età anagrafica e anzianità contributiva, nonchè sul processo di armonizzazione del sistema previdenziale, sia sul versante delle modalità di finanziamento che su quello del computo dei trattamenti, e' delegato ad adottare, entro diciotto mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, uno o più decreti legislativi, secondo le modalità di cui ai commi da 41 a 49 e sulla base dei seguenti principi e criteri direttivi:
a) assicurare effetti finanziari complessivamente equivalenti a quelli determinati dalle disposizioni di cui ai commi 6 e 7;
b) armonizzare ai principi ispiratori del presente comma i regimi pensionistici di cui all'articolo 2, commi 22 e 23, della legge 8 agosto 1995, n. 335, nonchè gli altri regimi e le gestioni pensionistiche per cui siano previsti, alla data di entrata in vigore della presente legge, requisiti diversi da quelli vigenti nell'assicurazione generale obbligatoria, ivi compresi i lavoratori di cui all'articolo 78, comma 23, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, tenendo conto delle obiettive peculiarità ed esigenze dei rispettivi settori di attività;
c) prevedere l'introduzione di disposizioni agevolative a favore delle categorie che svolgono attività usuranti;
d) confermare in ogni caso l'accesso al pensionamento, per i lavoratori dipendenti e autonomi che risultino essere stati iscritti a forme pensionistiche obbligatorie per non meno di un anno in eta' compresa tra i 14 e i 19 anni, a quaranta anni di anzianita' contributiva; e) prevedere il potenziamento dei benefici agevolativi per le lavoratrici madri;
f) definire i termini di decorrenza di cui alla lettera c) del comma 6, per i trattamenti pensionistici liquidati con anzianità contributiva pari o superiore ai quaranta anni, compatibilmente con le finalità finanziarie di cui all'alinea del presente comma.
18. Le disposizioni in materia di pensionamenti di anzianità vigenti prima della data di entrata in vigore della presente legge continuano ad applicarsi, nei limiti del numero di 10.000 lavoratori beneficiari, di cui al comma 19:
a) ai lavoratori collocati in mobilità ai sensi degli articoli 4 e 24 della legge 23 luglio 1991, n. 223, e successive modificazioni, sulla base di accordi sindacali stipulati anteriormente al 1° marzo 2004 e che maturano i requisiti per il pensionamento di anzianità entro il periodo di fruizione dell'indennità di mobilità di cui all'articolo 7, comma 2, della legge 23 luglio 1991, n. 223;
b) ai lavoratori destinatari dei fondi di solidarietà di settore di cui all'articolo 2, comma 28, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, per i quali siano già intervenuti, alla data del 1° marzo 2004, gli accordi sindacali previsti alle lettere a) e b) dello stesso comma 28.
19. L'Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS) provvede al monitoraggio delle domande di pensionamento presentate dai lavoratori di cui al comma 18 che intendono avvalersi, a decorrere dal 1° gennaio 2008, dei requisiti previsti dalla normativa vigente prima della data di entrata in vigore della presente legge. Qualora dal predetto monitoraggio risulti il raggiungimento del numero di 10.000 domande di pensione, il predetto Istituto non prenderà in esame ulteriori domande di pensionamento finalizzate ad usufruire dei benefici previsti dalle disposizioni di cui al comma 18.
ALLEGATO 2
TABELLA A (Articolo 1, commi 6 e 7)
ETA' ANAGRAFICA
Anno
Lavoratori dipendenti pubblici e privati
Lavoratori autonomi iscritti all’INPS
2008
60
61
2009
60
61
2010
61
62
2011
61
62
2012
61
62
2013
61
62
2014 in poi
62
63
ALLEGATO 3
Lavoratori dipendenti
Data entro la quale vengono
maturati i requisiti
Requisiti
Decorrenza
della pensione
30 giugno 2008
60 anni di età e
35 anni di contributi
oppure
40 anni di contributi
1° gennaio 2009
se di età pari o superiore a 57 anni
30 giugno 2008
40 anni di contributi
1° luglio 2009
se di età inferiore
a 57 anni
31 dicembre 2008
60 anni di età e
35 anni di contributi
oppure
40 anni di contributi
1° luglio 2009
30 giugno 2009
60 anni di età e
35 anni di contributi
oppure
40 anni di contributi
1° gennaio 2010
se di età pari o superiore a 57 anni
30 giugno 2009
40 anni di contributi
1° luglio 2010
se di età inferiore
a 57 anni
31 dicembre 2009
60 anni di età e
35 anni di contributi
oppure
40 anni di contributi
1° luglio 2010
30 giugno 2010
61 anni di età e
35 anni di contributi
oppure
40 anni di contributi
1° gennaio 2011
se di età pari o superiore a 57 anni
30 giugno 2010
40 anni di contributi
1° luglio 2011
se di età inferiore
a 57 anni
31 dicembre 2010
61 anni di età e
35 anni di contributi
oppure
40 anni di contributi
1° luglio 2011
30 giugno 2011
61 anni di età e
35 anni di contributi
oppure
40 anni di contributi
1° gennaio 2012
se di età pari o superiore a 57 anni
30 giugno 2011
40 anni di contributi
1° luglio 2012
se di età inferiore
a 57 anni
31 dicembre 2011
61 anni di età e
35 anni di contributi
oppure
40 anni di contributi
1° luglio 2012
30 giugno 2012
61 anni di età e
35 anni di contributi
oppure
40 anni di contributi
1° gennaio 2013
se di età pari o superiore a 57 anni
30 giugno 2012
40 anni di contributi
1° luglio 2013
se di età inferiore
a 57 anni
31 dicembre 2012
61 anni di età e
35 anni di contributi
oppure
40 anni di contributi
1° luglio 2013
30 giugno 2013
61 anni di età e
35 anni di contributi
oppure
40 anni di contributi
1° gennaio 2014
se di età pari o superiore a 57 anni
30 giugno 2013
40 anni di contributi
1° luglio 2014
se di età inferiore
a 57 anni
31 dicembre 2013
61 anni di età e
35 anni di contributi
oppure
40 anni di contributi
1° luglio 2014
ALLEGATO 4
Lavoratori autonomi
Data entro la quale vengono
maturati i requisiti
Requisiti
Decorrenza
della pensione
30 giugno 2008
61 anni di età e
35 anni di contributi
oppure
40 anni di contributi
1° luglio 2009
31 dicembre 2008
61 anni di età e
35 anni di contributi
oppure
40 anni di contributi
1° gennaio 2010
30 giugno 2009
61 anni di età e
35 anni di contributi
oppure
40 anni di contributi
1° luglio 2010
31 dicembre 2009
61 anni di età e
35 anni di contributi
oppure
40 anni di contributi
1° gennaio 2011
30 giugno 2010
62 anni di età e
35 anni di contributi
oppure
40 anni di contributi
1° luglio 2011
31 dicembre 2010
62 anni di età e
35 anni di contributi
oppure
40 anni di contributi
1° gennaio 2012
30 giugno 2011
62 anni di età e
35 anni di contributi
oppure
40 anni di contributi
1° luglio 2012
31 dicembre 2011
62 anni di età e
35 anni di contributi
oppure
40 anni di contributi
1° gennaio 2013
30 giugno 2012
62 anni di età e
35 anni di contributi
oppure
40 anni di contributi
1° luglio 2013
31 dicembre 2012
62 anni di età e
35 anni di contributi
oppure
40 anni di contributi
1° gennaio 2014
30 giugno 2013
62 anni di età e
35 anni di contributi
oppure
40 anni di contributi
1° luglio 2014
31 dicembre 2013
62 anni di età e
35 anni di contributi
oppure
40 anni di contributi
1° gennaio 2015
30 giugno 2014
63 anni di età e
35 anni di contributi
oppure
40 anni di contributi
1° luglio 2015
31 dicembre 2014
63 anni di età e
35 anni di contributi
oppure
40 anni di contributi
1° gennaio 2016
ALLEGATO 5
PENSIONE CONTRIBUTIVA
Anno
Età
Anzianità contributiva minima
dal 1° gennaio 2008
60 anni se donna
65 anni se uomo
5
dal 1° gennaio 2008
Qualsiasi età
40
dal 1° gennaio 2008
al 31 dicembre 2009
60 anni (61 se autonomo)
35
dal 1° gennaio 2010
al 31 dicembre 2013
61 anni (62 se autonomo)
35
dal 1° gennaio 2014 in poi
62 anni (63 se autonomo)
35