-
Accesso alla prestazione di disoccupazione NASpI in caso di dimissioni da parte del lavoratore padre che ha fruito del congedo di paternità
-
Accesso alle indennità NASpI e Dis-coll. Stato di disoccupazione e limiti di età per l’iscrizione al Centro per l’impiego
-
Anticipazione dell'indennità - Incentivo all’autoimprenditorialità
-
Beneficiari che espatriano o soggiornano all’estero per la ricerca di un lavoro o per motivi diversi dalla ricerca di un lavoro
-
Calcolo e misura
-
Comunicazione dei redditi presunti in occasione di nuovo anno
-
Condizioni per l'erogazione della prestazione
-
Contribuzione figurativa e prestazioni accessorie
-
Datori di lavoro tenuti all’obbligo contributivo e misura della contribuzione
-
Decadenza dalla prestazione
-
Decorrenza della prestazione
-
Destinatari
-
Detenuti che svolgono attività lavorativa alle dipendenze dell’Istituto penitenziario
-
Dichiarazione di immediata disponibilità (DID)
-
Domanda di indennità di mobilità o di indennità di disoccupazione NASpI
-
Domande di NASpI relative agli insegnanti in mancanza di aggiornamento dati Uniemens
-
Durata della prestazione
-
Espletamento di cariche pubbliche elettive e non elettive in corso di prestazione
-
Eventi di disoccupazione intervenuti prima del 1° maggio 2015
-
FAQ ASpI e NASpI
-
Indennità di disoccupazione NASpI a favore dei giornalisti
-
Indennità di disoccupazione NASpI e riacquisto della capacità lavorativa
-
Istruzioni procedurali
-
Lavoratori stagionali del turismo e degli stabilimenti termali. Calcolo della durata e dell'importo
-
Licenziamento con accettazione dell’offerta di conciliazione e licenziamento disciplinare
-
Modalità di calcolo della Nuova prestazione di Assicurazione Sociale per l'Impiego (NASpI) in caso di assenza di retribuzione imponibile nel quadriennio di osservazione, interamente coperto da integrazione salariale sostitutiva della retribuzione
-
NASpI e pensione
-
Nuova attività lavorativa in corso di prestazione - Compatibilità con altri redditi
-
Operai agricoli a tempo indeterminato e NASpI
-
Persistenza del diritto alla NASpI al termine della fruizione dell’indennità di mobilità ordinaria o dei trattamenti di disoccupazione speciale per l’edilizia
-
Presentazione della domanda
-
Presenza di periodi interessati da contratti di solidarietà
-
Promozione del lavoro agricolo. Rioccupazione con contratti a temine con datori di lavoro nel settore agricolo da parte di percettori delle indennità di disoccupazione NASpI e DIS-COLL
-
Regime fiscale
-
Requisiti
-
Requisiti - Stato di disoccupazione
-
Requisiti - Tredici settimane di contribuzione nei quattro anni precedenti
-
Requisiti - Trenta giornate di lavoro effettivo nei dodici mesi precedenti
-
Ricorsi
-
Rifiuto alle proposte di lavoro o di trasferimento del lavoratore
-
Rinvio alle norme dell'ASpI
-
Rioccupazione entro gli otto giorni dalla cessazione del rapporto di lavoro
-
Servizio civile nazionale e indennità di disoccupazione NASpI
-
Svolgimento di più attività lavorative in concomitanza di percezione della NASpI
-
Trasformazione della domanda di disoccupazione agricola in domanda di disoccupazione NASpI e viceversa
-
Trasformazione delle domande di disoccupazione Aspi/NASpI in DIS-COLL e viceversa
- Dettagli
- Visite: 28506
Messaggio 9916 del 24 dicembre 2014
Oggetto:
Regime transitorio della durata dell’indennità di mobilità ordinaria ai sensi dell’art. 2, comma 46, della legge 28 giugno 2012 n. 92 - come modificato dall’art 46 bis comma 1 lettera e) del decreto legge 22 giugno 2012, n. 83 convertito dalla legge 7 agosto 2012, n. 134 - Adeguamento della procedura DSWEB .
Allegati: Nessun Allegato
Corpo del messaggio:
Sono pervenuti alla scrivente Direzione numerosi quesiti dalle Strutture territoriali dell’Istituto nonché da enti di patronato e da associazioni di categoria dei datori di lavoro, sull’applicazione dell’art. 2 comma 46 della legge n. 92 del 2012, che ha introdotto un regime transitorio sulla durata dell’indennità di mobilità che è abrogata dal 1 gennaio 2017.
Sul punto si ribadisce quanto riportato nella Circolare n. 2 del 2013.
In tale Circolare, infatti, al punto 2.1 veniva indicato che ai lavoratori collocati in mobilità (cioè iscritti in lista di mobilità) dal 01/01/2015 al 31/12/2016, ovvero licenziati dal 31-12-2014 al 30-12-2016, dovrà applicarsi una graduale riduzione della durata dell’indennità di mobilità ordinaria (décalage) secondo la tabella presente nella citata circolare, che per completezza si riporta di seguito.
Si ricorda che ai fini del calcolo della durata dell’indennità la data da prendere in considerazione è la data di licenziamento (ultimo giorno di lavoro) con conseguente iscrizione nelle liste di mobilità dal giorno successivo a detto licenziamento; pertanto quest’ultimo, per l’applicazione del regime della durata antecedente al predetto décalage, potrà avvenire fino al 30.12.2014. Se, al contrario detto licenziamento avverrà tra il 31.12.2014 e il 30.12.2016 si dovrà applicare il regime transitorio in parola (décalage). I lavoratori, infine, licenziati il 31.12.2016, non possono essere iscritti in lista di mobilità atteso che dal 1 gennaio 2017, è abrogato l’istituto della mobilità.
Età e ubicazione sede di lavoro | Lavoratori licenziati dal 31/12/2014 al 30/12/2015 | Lavoratori licenziati dal 31/12/2015 al 30/12/2016 |
---|---|---|
Centro Nord fino a 39 anni | 12 | 12 |
Centro Nord da 40 a 49 anni | 18 | 12 |
Centro Nord da 50 anni in su | 24 | 18 |
Mezzogiorno fino a 39 anni | 12 | 12 |
Mezzogiorno da 40 a 49 anni | 24 | 18 |
Mezzoggiorno Sud da 50 anni in su | 36 | 24 |
Per la gestione del regime transitorio si è proceduto ad adeguare la procedura dsweb per le domande di mobilità ordinaria in maniera tale da allineare la stessa al regime in argomento.
IL DIRETTORE CENTRALE
Luca Sabatini