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Accesso alla prestazione di disoccupazione NASpI in caso di dimissioni da parte del lavoratore padre che ha fruito del congedo di paternità
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Accesso alle indennità NASpI e Dis-coll. Stato di disoccupazione e limiti di età per l’iscrizione al Centro per l’impiego
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Anticipazione dell'indennità - Incentivo all’autoimprenditorialità
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Beneficiari che espatriano o soggiornano all’estero per la ricerca di un lavoro o per motivi diversi dalla ricerca di un lavoro
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Calcolo e misura
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Comunicazione dei redditi presunti in occasione di nuovo anno
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Condizioni per l'erogazione della prestazione
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Contribuzione figurativa e prestazioni accessorie
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Datori di lavoro tenuti all’obbligo contributivo e misura della contribuzione
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Decadenza dalla prestazione
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Decorrenza della prestazione
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Destinatari
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Detenuti che svolgono attività lavorativa alle dipendenze dell’Istituto penitenziario
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Dichiarazione di immediata disponibilità (DID)
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Domanda di indennità di mobilità o di indennità di disoccupazione NASpI
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Domande di NASpI relative agli insegnanti in mancanza di aggiornamento dati Uniemens
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Durata della prestazione
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Espletamento di cariche pubbliche elettive e non elettive in corso di prestazione
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Eventi di disoccupazione intervenuti prima del 1° maggio 2015
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FAQ ASpI e NASpI
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Indennità di disoccupazione NASpI a favore dei giornalisti
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Indennità di disoccupazione NASpI e riacquisto della capacità lavorativa
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Istruzioni procedurali
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Lavoratori stagionali del turismo e degli stabilimenti termali. Calcolo della durata e dell'importo
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Licenziamento con accettazione dell’offerta di conciliazione e licenziamento disciplinare
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Modalità di calcolo della Nuova prestazione di Assicurazione Sociale per l'Impiego (NASpI) in caso di assenza di retribuzione imponibile nel quadriennio di osservazione, interamente coperto da integrazione salariale sostitutiva della retribuzione
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NASpI e pensione
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Nuova attività lavorativa in corso di prestazione - Compatibilità con altri redditi
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Operai agricoli a tempo indeterminato e NASpI
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Persistenza del diritto alla NASpI al termine della fruizione dell’indennità di mobilità ordinaria o dei trattamenti di disoccupazione speciale per l’edilizia
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Presentazione della domanda
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Presenza di periodi interessati da contratti di solidarietà
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Promozione del lavoro agricolo. Rioccupazione con contratti a temine con datori di lavoro nel settore agricolo da parte di percettori delle indennità di disoccupazione NASpI e DIS-COLL
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Regime fiscale
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Requisiti
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Requisiti - Stato di disoccupazione
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Requisiti - Tredici settimane di contribuzione nei quattro anni precedenti
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Requisiti - Trenta giornate di lavoro effettivo nei dodici mesi precedenti
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Ricorsi
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Rifiuto alle proposte di lavoro o di trasferimento del lavoratore
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Rinvio alle norme dell'ASpI
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Rioccupazione entro gli otto giorni dalla cessazione del rapporto di lavoro
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Servizio civile nazionale e indennità di disoccupazione NASpI
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Svolgimento di più attività lavorative in concomitanza di percezione della NASpI
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Trasformazione della domanda di disoccupazione agricola in domanda di disoccupazione NASpI e viceversa
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Trasformazione delle domande di disoccupazione Aspi/NASpI in DIS-COLL e viceversa
- Dettagli
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Decreto Ministeriale 22 aprile 2014
Art. 1
A decorrere dal 1° gennaio 2014 le disposizioni in materia di trattamento straordinario di integrazione salariale e i relativi obblighi contributivi, nonché la disciplina in materia di contratti di solidarietà di cui all’articolo 1 del decreto legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 dicembre 1984, n. 863, sono estesi ai partiti e ai movimenti politici di cui alla legge 3 giugno 1999, n. 157 e successive modificazioni, e alle loro rispettive articolazioni e sezioni territoriali, a prescindere dal numero dei dipendenti.
Art. 2
1. Ai trattamenti straordinari di integrazione salariale si applicano le disposizioni vigenti in materia, ivi comprese quelle relative al contratto di solidarietà, di cui all’articolo 1 del decreto legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 dicembre 1984, n. 863.
2. Per la concessione dei trattamenti di cui al comma 1 del presente articolo, il criterio di priorità viene individuato nell’ordine cronologico di arrivo delle istanze da parte dei partiti e dei movimenti politici presso la Direzione Generale delle politiche attive e passive del lavoro del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali.
3. I partiti e i movimenti politici di cui alla legge 3 giugno 1999, n. 157, e successive modificazioni, e alle loro rispettive articolazioni e sezioni territoriali, a prescindere dal numero dei dipendenti, sono tenuti al versamento della contribuzione per il finanziamento degli interventi straordinari della Cassa integrazione guadagni e del contributo di solidarietà, secondo le disposizioni vigenti in materia di contribuzione previdenziale obbligatoria.
Art. 3
Il limite di spesa annuo viene individuato annualmente dall’INPS entro il primo trimestre dell’anno di riferimento sulla base della somma degli stanziamenti di cui all’articolo 16, comma 2, del decreto legge 28 dicembre 2013, n. 149, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 febbraio 2014, n. 13, e dei contributi dovuti annualmente dai partiti e dai movimenti politici di cui alla legge 3 giugno 1999, n. 157 e successive modificazioni.
Art. 4
1. Ai fini del rispetto della complessiva disponibilità finanziaria, l’Istituto Nazionale della Previdenza Sociale è tenuto a monitorare mensilmente i contributi dovuti, effettuando una stima degli importi dovuti su base annua, e a monitorare mensilmente i flussi di spesa afferenti all’avvenuta erogazione delle prestazioni e al riconoscimento della relativa contribuzione figurativa di cui al presente provvedimento, e a darne riscontro al Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali ed al Ministero dell’Economia e delle Finanze.
2. Qualora, in relazione al limite di spesa annuo determinato ai sensi dell’articolo 3 ed eventualmente aggiornato sulla base del monitoraggio del gettito contributivo effettuato ai sensi del comma 1 del presente articolo, risulti, sulla base delle istanze accolte ai sensi dell’articolo 2, comma 2, il raggiungimento anche in termini prospettici del predetto limite di spesa annuo, l’INPS non prende in esame ulteriori istanze presentate per l’accesso alle prestazioni di cui all’articolo 2 del presente decreto. A tal fine, l’INPS comunica alla Direzione Generale delle politiche attive e passive del lavoro del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali e al Ministero dell’economia e delle finanze, Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato, l’approssimarsi del raggiungimento del predetto limite di spesa (al raggiungimento del 90% del limite annuo predeterminato).