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Accesso alla prestazione di disoccupazione NASpI in caso di dimissioni da parte del lavoratore padre che ha fruito del congedo di paternità
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Accesso alle indennità NASpI e Dis-coll. Stato di disoccupazione e limiti di età per l’iscrizione al Centro per l’impiego
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Anticipazione dell'indennità - Incentivo all’autoimprenditorialità
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Beneficiari che espatriano o soggiornano all’estero per la ricerca di un lavoro o per motivi diversi dalla ricerca di un lavoro
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Calcolo e misura
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Comunicazione dei redditi presunti in occasione di nuovo anno
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Condizioni per l'erogazione della prestazione
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Contribuzione figurativa e prestazioni accessorie
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Datori di lavoro tenuti all’obbligo contributivo e misura della contribuzione
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Decadenza dalla prestazione
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Decorrenza della prestazione
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Destinatari
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Detenuti che svolgono attività lavorativa alle dipendenze dell’Istituto penitenziario
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Dichiarazione di immediata disponibilità (DID)
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Domanda di indennità di mobilità o di indennità di disoccupazione NASpI
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Domande di NASpI relative agli insegnanti in mancanza di aggiornamento dati Uniemens
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Durata della prestazione
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Espletamento di cariche pubbliche elettive e non elettive in corso di prestazione
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Eventi di disoccupazione intervenuti prima del 1° maggio 2015
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FAQ ASpI e NASpI
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Indennità di disoccupazione NASpI a favore dei giornalisti
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Indennità di disoccupazione NASpI e riacquisto della capacità lavorativa
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Istruzioni procedurali
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Lavoratori stagionali del turismo e degli stabilimenti termali. Calcolo della durata e dell'importo
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Licenziamento con accettazione dell’offerta di conciliazione e licenziamento disciplinare
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Modalità di calcolo della Nuova prestazione di Assicurazione Sociale per l'Impiego (NASpI) in caso di assenza di retribuzione imponibile nel quadriennio di osservazione, interamente coperto da integrazione salariale sostitutiva della retribuzione
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NASpI e pensione
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Nuova attività lavorativa in corso di prestazione - Compatibilità con altri redditi
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Operai agricoli a tempo indeterminato e NASpI
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Persistenza del diritto alla NASpI al termine della fruizione dell’indennità di mobilità ordinaria o dei trattamenti di disoccupazione speciale per l’edilizia
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Presentazione della domanda
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Presenza di periodi interessati da contratti di solidarietà
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Promozione del lavoro agricolo. Rioccupazione con contratti a temine con datori di lavoro nel settore agricolo da parte di percettori delle indennità di disoccupazione NASpI e DIS-COLL
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Regime fiscale
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Requisiti
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Requisiti - Stato di disoccupazione
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Requisiti - Tredici settimane di contribuzione nei quattro anni precedenti
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Requisiti - Trenta giornate di lavoro effettivo nei dodici mesi precedenti
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Ricorsi
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Rifiuto alle proposte di lavoro o di trasferimento del lavoratore
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Rinvio alle norme dell'ASpI
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Rioccupazione entro gli otto giorni dalla cessazione del rapporto di lavoro
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Servizio civile nazionale e indennità di disoccupazione NASpI
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Svolgimento di più attività lavorative in concomitanza di percezione della NASpI
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Trasformazione della domanda di disoccupazione agricola in domanda di disoccupazione NASpI e viceversa
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Trasformazione delle domande di disoccupazione Aspi/NASpI in DIS-COLL e viceversa
- Dettagli
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Messaggio 379 dell'11 luglio 2003
Oggetto:
Procedura 3ERRE. Definizione delle domande di riscatto dei periodi di interruzione o sospensione del rapporto di lavoro (art.5 D.Lgs. 564/1996 - Tipo pratica "ISL5").
In riferimento alle disposizioni emanate con circolare n. 220 del 14 novembre 1996, si comunica che sono in linea i programmi per la definizione delle domande di cui all’oggetto.
La procedura consente di determinare l’onere dovuto e le modalità di versamento, nonché di emettere il provvedimento di accoglimento ed i bollettini di conto corrente postale, come per la generalità delle pratiche trattate dalla procedura 3ERRE.
Per le domande in oggetto si evidenzia che sono riscattabili – se non altrimenti coperti e in alternativa alla possibilità di effettuare versamenti volontari - i soli periodi successivi al 31 dicembre 1996. Non è richiesta una contribuzione minima, ma è sufficiente, per accedere al riscatto, la qualifica di iscritto.
Ad ogni buon fine si ricorda che per questo tipo di pratica, sono riscattabili periodi di interruzione o sospensione del rapporto di lavoro previsti da specifiche disposizioni di legge o contrattuali nella misura massima di 3 anni. Tali assenze devono risultare da apposite attestazioni rilasciate dal datore di lavoro con la precisazione che le stesse sono prive di copertura assicurativa.
Con l’occasione si sottolinea che l’esercizio della facoltà di riscatto si perfeziona con il versamento di un onere, il cui ammontare deve essere determinato – secondo i casi – con le modalità della riserva matematica ovvero con il sistema del calcolo percentuale, applicando rispettivamente i criteri dell’articolo 13 della legge n. 1338/1962 ovvero dell’articolo 2, ultimo comma, del D.Lgs. n. 184/1997.
A tale proposito si precisa che i criteri di calcolo dell’onere come riserva matematica sono analoghi a quelli già applicati al riscatto del corso legale di laurea.
Peraltro, considerato che le modalità del calcolo percentuale non richiedono particolari puntualizzazioni (l’onere deve essere determinato sulla base della retribuzione imponibile dei 12 mesi di contribuzione antecedenti la relativa domanda), nelle istruzioni operative allegate al presente messaggio vengono illustrate le varie fasi del solo calcolo con riserva matematica, applicabile alle domande di assicurati che hanno maturato contribuzione per almeno 18 anni interi alla data del 31 dicembre 1995.
Il Direttore l’Area
P. Pellizzari