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Accesso alla prestazione di disoccupazione NASpI in caso di dimissioni da parte del lavoratore padre che ha fruito del congedo di paternità
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Accesso alle indennità NASpI e Dis-coll. Stato di disoccupazione e limiti di età per l’iscrizione al Centro per l’impiego
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Anticipazione dell'indennità - Incentivo all’autoimprenditorialità
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Beneficiari che espatriano o soggiornano all’estero per la ricerca di un lavoro o per motivi diversi dalla ricerca di un lavoro
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Calcolo e misura
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Comunicazione dei redditi presunti in occasione di nuovo anno
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Condizioni per l'erogazione della prestazione
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Contribuzione figurativa e prestazioni accessorie
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Datori di lavoro tenuti all’obbligo contributivo e misura della contribuzione
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Decadenza dalla prestazione
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Decorrenza della prestazione
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Destinatari
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Detenuti che svolgono attività lavorativa alle dipendenze dell’Istituto penitenziario
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Dichiarazione di immediata disponibilità (DID)
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Domanda di indennità di mobilità o di indennità di disoccupazione NASpI
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Domande di NASpI relative agli insegnanti in mancanza di aggiornamento dati Uniemens
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Durata della prestazione
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Espletamento di cariche pubbliche elettive e non elettive in corso di prestazione
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Eventi di disoccupazione intervenuti prima del 1° maggio 2015
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FAQ ASpI e NASpI
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Indennità di disoccupazione NASpI a favore dei giornalisti
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Indennità di disoccupazione NASpI e riacquisto della capacità lavorativa
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Istruzioni procedurali
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Lavoratori stagionali del turismo e degli stabilimenti termali. Calcolo della durata e dell'importo
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Licenziamento con accettazione dell’offerta di conciliazione e licenziamento disciplinare
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Modalità di calcolo della Nuova prestazione di Assicurazione Sociale per l'Impiego (NASpI) in caso di assenza di retribuzione imponibile nel quadriennio di osservazione, interamente coperto da integrazione salariale sostitutiva della retribuzione
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NASpI e pensione
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Nuova attività lavorativa in corso di prestazione - Compatibilità con altri redditi
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Operai agricoli a tempo indeterminato e NASpI
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Persistenza del diritto alla NASpI al termine della fruizione dell’indennità di mobilità ordinaria o dei trattamenti di disoccupazione speciale per l’edilizia
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Presentazione della domanda
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Presenza di periodi interessati da contratti di solidarietà
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Promozione del lavoro agricolo. Rioccupazione con contratti a temine con datori di lavoro nel settore agricolo da parte di percettori delle indennità di disoccupazione NASpI e DIS-COLL
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Regime fiscale
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Requisiti
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Requisiti - Stato di disoccupazione
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Requisiti - Tredici settimane di contribuzione nei quattro anni precedenti
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Requisiti - Trenta giornate di lavoro effettivo nei dodici mesi precedenti
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Ricorsi
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Rifiuto alle proposte di lavoro o di trasferimento del lavoratore
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Rinvio alle norme dell'ASpI
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Rioccupazione entro gli otto giorni dalla cessazione del rapporto di lavoro
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Servizio civile nazionale e indennità di disoccupazione NASpI
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Svolgimento di più attività lavorative in concomitanza di percezione della NASpI
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Trasformazione della domanda di disoccupazione agricola in domanda di disoccupazione NASpI e viceversa
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Trasformazione delle domande di disoccupazione Aspi/NASpI in DIS-COLL e viceversa
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Messaggio 4569 del 6 dicembre 2018
OGGETTO:
Assegno di natalità di cui all’articolo 1, commi da 125 a 129, della legge n. 190/2014. Avviso del termine ultimo per il rinnovo dell’ISEE 2018 ai fini dell’erogazione delle mensilità riferite all’anno 2018
A decorrere dal 1° gennaio 2015 l’Istituto gestisce le domande di assegno di natalità di cui all’articolo 1, commi da 125 a 129, della legge n. 190/2014 (c.d. bonus bebè) e provvede al pagamento delle singole mensilità in favore dei soggetti aventi diritto. Le prime istruzioni di dettaglio sono state fornite con la circolare n. 93/2015.
L’articolo 1, commi 248 e 249, della legge n. 205/2017 ha riconosciuto lo stesso beneficio anche per ogni figlio nato o adottato dal 1° gennaio 2018 al 31 dicembre 2018 fino al compimento del primo anno di età ovvero del primo anno di ingresso nel nucleo familiare a seguito di adozione. Con la circolare n. 50/2018 sono state fornite le relative istruzioni operative.
In entrambi i casi, per poter richiedere l’assegno deve essere presentata, preliminarmente, una Dichiarazione Sostitutiva Unica (DSU) secondo le regole introdotte dal D.P.C.M. n. 159/2013, ove siano ricompresi nel nucleo familiare (quadro a) anche i dati del figlio nato, adottato, o in affido preadottivo per il quale si richiede il beneficio.
In base alla normativa vigente, le DSU hanno validità fino al 15 gennaio dell’anno successivo a quello in cui sono presentate. Ne discende che, sebbene la domanda di assegno si presenti di regola una sola volta, solitamente nell’anno di nascita o di adozione del figlio, è necessario che il beneficiario dell’assegno rinnovi la DSU, ai fini della verifica annuale dell’ISEE, per ciascun anno di spettanza del beneficio.
Da una verifica nella procedura di gestione delle domande di assegno è risultato che molti utenti, avendo presentato domanda di assegno per gli anni 2015/2016/2017 ai sensi della legge n. 190/2014, non hanno ancora provveduto alla presentazione della DSU, utile al rilascio dell’ISEE per l’anno 2018. Ciò ha comportato, per questi ultimi, la sospensione dell’erogazione dell’assegno per l’anno in corso che, stante la durata triennale della prestazione, potrebbe essere ancora corrisposto.
Affinché l’Istituto possa riprendere il pagamento delle predette mensilità, e ferma restando la permanenza dei requisiti di legge, è pertanto necessario che gli utenti, che avevano in pagamento l’assegno nel 2017, presentino la DSU per l’anno in corso entro e non oltre il 31 dicembre 2018.
Questo adempimento è necessario ai fini dell’ISEE minorenni 2018.
Al riguardo, si ricorda che la sussistenza di un ISEE in corso di validità nei singoli anni di concessione del beneficio è un requisito di legge previsto non solo per l’accoglimento delle domande nel primo anno di spettanza della prestazione, ma anche per la prosecuzione del beneficio negli anni successivi al primo. Per tale ragione il requisito dell’ISEE, unitamente agli altri requisiti di legge, viene verificato annualmente sia per la spettanza del diritto sia per la misura dello stesso.
Si ricorda, inoltre, che la mancata presentazione della DSU entro il 31 dicembre 2018 avrà come conseguenza non solo la perdita delle mensilità per l’anno 2018, ma anche la decadenza della domanda di assegno presentata nell’anno 2017 (e in alcuni casi nel 2016 o 2015).
All’eventuale verificarsi della decadenza, l’utente, che abbia presentato domanda nel 2017 (o nel 2016) e sia ancora in possesso dei requisiti di legge, potrà presentare una nuova domanda di assegno nel 2019, per il periodo residuo, ma senza possibilità di recuperare le mensilità dell’anno 2018 e con decorrenza del beneficio dalla data di presentazione della domanda. A titolo esemplificativo si riportano le seguenti casistiche.
Nascita del figlio avvenuta a maggio 2017. Si ipotizza che l’utente abbia presentato la DSU a giugno 2017 e la domanda di assegno a luglio 2017 (la DSU presentata a giugno è valida se nel nucleo è presente il figlio per il quale è richiesto l’assegno; diversamente, la DSU va nuovamente presentata). L’utente, in presenza di tutti i requisiti di legge, percepisce l’assegno fino a dicembre 2017.
L’utente non ha ancora presentato la DSU per il 2018 e quindi l’Istituto ha sospeso l’erogazione delle mensilità di assegno relative all’anno 2018. Sulla base di quanto sopra specificato si possono verificare i seguenti due casi:
l’utente presenta la DSU entro il 31 dicembre 2018: la domanda sospesa viene riattivata e quindi riprende l’erogazione dell’assegno dal mese successivo alla presentazione della DSU, con pagamento anche delle mensilità 2018 arretrate. La DSU presentata entro dicembre 2018 ha validità fino al 15 gennaio 2019 e consente l’erogazione dell’assegno per le mensilità dell’anno 2018;
l’utente non presenta la DSU entro il 31 dicembre 2018: la domanda di assegno presentata nel 2017 decade e le mensilità dell’anno 2018 non possono più essere corrisposte. In questo caso l’utente potrà presentare una nuova domanda nell’anno 2019; tale nuova domanda consentirà, in presenza dei requisiti di legge, il pagamento dell’assegno nell’anno 2019, a decorrere dal mese di presentazione della domanda stessa, ma non consentirà comunque il recupero delle mensilità dell’anno 2018.
Per quanto sopra esposto, tutti gli aventi diritto all’assegno nell’anno 2019, inclusi quelli che hanno presentato o presenteranno la DSU entro il 31 dicembre 2018, sono invitati a presentare tempestivamente una nuova DSU dal 1° gennaio 2019, per consentire all’Istituto la verifica della permanenza dei requisiti di legge e, di conseguenza, garantire la puntuale erogazione delle mensilità di assegno a loro spettanti per l’anno 2019.
La necessità di rinnovare l’ISEE dal 1° gennaio 2019 riguarda ovviamente anche i beneficiari dell’assegno ai sensi della legge n. 205/2017.
Il Direttore Generale
Gabriella Di Michele