-
Accesso alla prestazione di disoccupazione NASpI in caso di dimissioni da parte del lavoratore padre che ha fruito del congedo di paternità
-
Accesso alle indennità NASpI e Dis-coll. Stato di disoccupazione e limiti di età per l’iscrizione al Centro per l’impiego
-
Anticipazione dell'indennità - Incentivo all’autoimprenditorialità
-
Beneficiari che espatriano o soggiornano all’estero per la ricerca di un lavoro o per motivi diversi dalla ricerca di un lavoro
-
Calcolo e misura
-
Comunicazione dei redditi presunti in occasione di nuovo anno
-
Condizioni per l'erogazione della prestazione
-
Contribuzione figurativa e prestazioni accessorie
-
Datori di lavoro tenuti all’obbligo contributivo e misura della contribuzione
-
Decadenza dalla prestazione
-
Decorrenza della prestazione
-
Destinatari
-
Detenuti che svolgono attività lavorativa alle dipendenze dell’Istituto penitenziario
-
Dichiarazione di immediata disponibilità (DID)
-
Domanda di indennità di mobilità o di indennità di disoccupazione NASpI
-
Domande di NASpI relative agli insegnanti in mancanza di aggiornamento dati Uniemens
-
Durata della prestazione
-
Espletamento di cariche pubbliche elettive e non elettive in corso di prestazione
-
Eventi di disoccupazione intervenuti prima del 1° maggio 2015
-
FAQ ASpI e NASpI
-
Indennità di disoccupazione NASpI a favore dei giornalisti
-
Indennità di disoccupazione NASpI e riacquisto della capacità lavorativa
-
Istruzioni procedurali
-
Lavoratori stagionali del turismo e degli stabilimenti termali. Calcolo della durata e dell'importo
-
Licenziamento con accettazione dell’offerta di conciliazione e licenziamento disciplinare
-
Modalità di calcolo della Nuova prestazione di Assicurazione Sociale per l'Impiego (NASpI) in caso di assenza di retribuzione imponibile nel quadriennio di osservazione, interamente coperto da integrazione salariale sostitutiva della retribuzione
-
NASpI e pensione
-
Nuova attività lavorativa in corso di prestazione - Compatibilità con altri redditi
-
Operai agricoli a tempo indeterminato e NASpI
-
Persistenza del diritto alla NASpI al termine della fruizione dell’indennità di mobilità ordinaria o dei trattamenti di disoccupazione speciale per l’edilizia
-
Presentazione della domanda
-
Presenza di periodi interessati da contratti di solidarietà
-
Promozione del lavoro agricolo. Rioccupazione con contratti a temine con datori di lavoro nel settore agricolo da parte di percettori delle indennità di disoccupazione NASpI e DIS-COLL
-
Regime fiscale
-
Requisiti
-
Requisiti - Stato di disoccupazione
-
Requisiti - Tredici settimane di contribuzione nei quattro anni precedenti
-
Requisiti - Trenta giornate di lavoro effettivo nei dodici mesi precedenti
-
Ricorsi
-
Rifiuto alle proposte di lavoro o di trasferimento del lavoratore
-
Rinvio alle norme dell'ASpI
-
Rioccupazione entro gli otto giorni dalla cessazione del rapporto di lavoro
-
Servizio civile nazionale e indennità di disoccupazione NASpI
-
Svolgimento di più attività lavorative in concomitanza di percezione della NASpI
-
Trasformazione della domanda di disoccupazione agricola in domanda di disoccupazione NASpI e viceversa
-
Trasformazione delle domande di disoccupazione Aspi/NASpI in DIS-COLL e viceversa
- Dettagli
- Visite: 18792
Messaggio 1373 del 25 arzo 2020
OGGETTO:
Decreto-legge 2 marzo 2020, n. 9, e decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18 – quota a carico dei lavoratori dipendenti – chiarimenti
Con la circolare n. 37 del 12 marzo 2020 sono state fornite indicazioni in merito alla sospensione degli adempimenti e dei versamenti dei contributi previdenziali e assistenziali disposta con il decreto-legge 2 marzo 2020, n. 9, ed è stato precisato, al paragrafo 1, che “La sospensione contributiva fino al 30 aprile 2020 degli adempimenti e dei versamenti contributivi è concessa ai predetti soggetti, ivi compresa la quota a carico dei lavoratori dipendenti. Il datore di lavoro privato o il committente sono responsabili del versamento della quota a carico del lavoratore e, pertanto, nel caso in cui usufruiscano della sospensione contributiva, sarà sospesa sia la quota a proprio carico sia quella a carico del lavoratore dipendente. Il datore di lavoro o il committente che sospende il versamento della contribuzione, ma che contemporaneamente opera la trattenuta della quota a carico del lavoratore, è tenuto obbligatoriamente a versare quest’ultima alle ordinarie scadenze legali di versamento”.
A fronte di tali indicazioni sono pervenute richieste di chiarimenti conseguenti all’adozione delle diverse norme emergenziali, che hanno reso necessario sottoporre al Ministero del Lavoro e delle politiche sociali la questione relativa all’obbligo di riversamento delle ritenute previdenziali effettuate dal datore di lavoro interessato dalla sospensione degli adempimenti e dei versamenti dei contributi previdenziali e assistenziali prevista dalle stesse disposizioni.
Il citato Dicastero, che aveva valutato corretti i contenuti della circolare n. 37/2020 in quanto in linea sia con il dettato normativo sia con le istruzioni emanate dall’Istituto in casi analoghi, alla luce dell’aggravamento della situazione epidemiologica che ha portato all’emanazione di un ulteriore decreto di urgenza, ha ritenuto di riponderare il parere precedentemente espresso.
In particolare, posto che l’articolo 61, commi 2 e 5, del decreto-legge n. 18/2020 ha esteso quanto previsto dall’articolo 8, comma 1, lett. b), del decreto-legge n. 9/2020 ad una serie di attività che, per quanto tassativamente individuata, amplia in maniera importante l’originaria delimitazione della disciplina e che lo stesso articolo è espressione del carattere emergenziale e straordinario del nuovo decreto, su indicazione del Ministero del Lavoro e delle politiche sociali la disposizione dell’art. 8, comma 1, lett. b), del decreto-legge n. 9/2020 deve essere interpretata in modo restrittivo per due ordini di considerazioni:
- per la sua formulazione letterale pare potersi riferire a tutti i versamenti e, pertanto, non sembrerebbe poter essere derogata in relazione alla circostanza che le trattenute siano già state effettuate dal datore di lavoro;
- i presupposti della sospensione, estesa ad una platea di destinatari più ampia, nonché le conseguenze e gli impatti sulle condotte di coloro che sono chiamati ad effettuare i versamenti sono stati valutati dal legislatore d’urgenza in modo differente rispetto al momento della stesura dell’articolo 8 del decreto-legge n. 9/2020, essendo in presenza di una situazione epidemiologica molto più grave con inevitabile diminuzione della capacità economica dei singoli.
Il favor nei confronti dei creditori di imposta, che informa tutto il decreto-legge n. 18/2020, ha indotto quindi a ritenere che la sospensione degli adempimenti e dei versamenti dei contributi previdenziali e assistenziali comprenda anche quelli relativi alla quota a carico dei lavoratori dipendenti, fermo restando l’obbligo di riversamento all’Istituto entro la data di ripresa dei versamenti in un'unica soluzione, senza applicazione di sanzioni e interessi, o mediante rateizzazione, fino ad un massimo di cinque rate mensili di pari importo, senza applicazione di sanzioni e interessi.
Il medesimo favor nei confronti dei creditori d’imposta induce a ritenere sospeso anche il termine di tre mesi, decorrente dalla data di notifica, assegnato con gli atti di accertamento di violazione ex articolo 2, comma 1 bis, del decreto-legge 12 settembre 1983, n. 463, convertito con modificazioni dalla legge 11 novembre 1983, n. 638, e s.m.i., notificati prima dell’inizio dell’emergenza, ove il predetto termine sia interessato dalla sospensione disposta da una delle norme emergenziali (articoli 5 e 8, comma 1, lett. b), del decreto-legge n. 9/2020 e articoli 61, commi 2 e 5, e 62, comma 2, del decreto-legge n. 18/2020). In questo caso, alla cessazione del periodo di sospensione, riprenderà a decorrere il termine di tre mesi assegnato con l’atto di accertamento già notificato.
Le indicazioni contenute nella circolare n. 37 del 12 marzo 2020, paragrafo 1., si intendono in tal modo adeguate.
Il Direttore Generale
Gabriella Di Michele