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Accesso alla prestazione di disoccupazione NASpI in caso di dimissioni da parte del lavoratore padre che ha fruito del congedo di paternità
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Accesso alle indennità NASpI e Dis-coll. Stato di disoccupazione e limiti di età per l’iscrizione al Centro per l’impiego
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Anticipazione dell'indennità - Incentivo all’autoimprenditorialità
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Beneficiari che espatriano o soggiornano all’estero per la ricerca di un lavoro o per motivi diversi dalla ricerca di un lavoro
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Calcolo e misura
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Comunicazione dei redditi presunti in occasione di nuovo anno
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Condizioni per l'erogazione della prestazione
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Contribuzione figurativa e prestazioni accessorie
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Datori di lavoro tenuti all’obbligo contributivo e misura della contribuzione
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Decadenza dalla prestazione
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Decorrenza della prestazione
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Destinatari
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Detenuti che svolgono attività lavorativa alle dipendenze dell’Istituto penitenziario
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Dichiarazione di immediata disponibilità (DID)
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Domanda di indennità di mobilità o di indennità di disoccupazione NASpI
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Domande di NASpI relative agli insegnanti in mancanza di aggiornamento dati Uniemens
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Durata della prestazione
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Espletamento di cariche pubbliche elettive e non elettive in corso di prestazione
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Eventi di disoccupazione intervenuti prima del 1° maggio 2015
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FAQ ASpI e NASpI
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Indennità di disoccupazione NASpI a favore dei giornalisti
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Indennità di disoccupazione NASpI e riacquisto della capacità lavorativa
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Istruzioni procedurali
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Lavoratori stagionali del turismo e degli stabilimenti termali. Calcolo della durata e dell'importo
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Licenziamento con accettazione dell’offerta di conciliazione e licenziamento disciplinare
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Modalità di calcolo della Nuova prestazione di Assicurazione Sociale per l'Impiego (NASpI) in caso di assenza di retribuzione imponibile nel quadriennio di osservazione, interamente coperto da integrazione salariale sostitutiva della retribuzione
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NASpI e pensione
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Nuova attività lavorativa in corso di prestazione - Compatibilità con altri redditi
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Operai agricoli a tempo indeterminato e NASpI
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Persistenza del diritto alla NASpI al termine della fruizione dell’indennità di mobilità ordinaria o dei trattamenti di disoccupazione speciale per l’edilizia
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Presentazione della domanda
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Presenza di periodi interessati da contratti di solidarietà
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Promozione del lavoro agricolo. Rioccupazione con contratti a temine con datori di lavoro nel settore agricolo da parte di percettori delle indennità di disoccupazione NASpI e DIS-COLL
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Regime fiscale
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Requisiti
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Requisiti - Stato di disoccupazione
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Requisiti - Tredici settimane di contribuzione nei quattro anni precedenti
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Requisiti - Trenta giornate di lavoro effettivo nei dodici mesi precedenti
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Ricorsi
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Rifiuto alle proposte di lavoro o di trasferimento del lavoratore
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Rinvio alle norme dell'ASpI
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Rioccupazione entro gli otto giorni dalla cessazione del rapporto di lavoro
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Servizio civile nazionale e indennità di disoccupazione NASpI
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Svolgimento di più attività lavorative in concomitanza di percezione della NASpI
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Trasformazione della domanda di disoccupazione agricola in domanda di disoccupazione NASpI e viceversa
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Trasformazione delle domande di disoccupazione Aspi/NASpI in DIS-COLL e viceversa
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Messaggio 1656 dell'8 maggio 2023
Oggetto
Nuove modalità di comunicazione delle competenze accessorie da includere nella retribuzione pensionabile per il calcolo della quota di pensione relativa alle anzianità contributive maturate nel soppresso Fondo per la previdenza del personale addetto ai pubblici servizi di trasporto
1. Elementi accessori da ricomprendere nella retribuzione pensionabile per il calcolo della quota di pensione relativa alle anzianità contributive maturate nel soppresso Fondo per la previdenza del personale addetto ai pubblici servizi di trasporto
Ai sensi dell'articolo 3, comma 2, lettera a), e comma 3, lettera a), del decreto legislativo 29 giugno 1996, n. 414, la retribuzione da utilizzare per il calcolo della quota di pensione relativa alle anzianità contributive maturate nel soppresso Fondo per la previdenza del personale addetto ai pubblici servizi di trasporto (di seguito Fondo) fino al 31 dicembre 1995 è determinata, con riferimento alla data di decorrenza della pensione, in base alla normativa vigente presso il Fondo stesso.
La retribuzione pensionabile nel soppresso Fondo è disciplinata dall’articolo 17 della legge 29 ottobre 1971, n. 889.
In particolare, le competenze accessorie della retribuzione devono essere ricomprese nella retribuzione pensionabile qualora abbiano le caratteristiche di cui all’articolo 5, comma 1, lettera d), della legge n. 889/1971, ossia:
spettare con continuità;
essere determinate in misura fissa, anche eventualmente in percentuale della retribuzione;
essere previste per tutti gli appartenenti a una stessa qualifica;
trovare la loro disciplina in accordi nazionali o aziendali (o regionali).
Inoltre, ai sensi dell’articolo 17 della menzionata legge n. 889/1971, le competenze accessorie da includere nella retribuzione pensionabile sono quelle effettivamente percepite negli ultimi dodici mesi di servizio, sino a un massimo del 40 per cento di quelle complessivamente percepite dall’agente e assoggettate a contributo negli ultimi trentasei mesi di servizio.
Tanto rappresentato, con il presente messaggio si forniscono le nuove modalità di comunicazione all’Istituto delle competenze accessorie in esame.
2. Nuove modalità di comunicazione delle competenze accessorie da includere nella retribuzione pensionabile per il calcolo della quota di pensione relativa alle anzianità contributive maturate nel soppresso Fondo
L’articolo 10, quarto comma, della legge n. 889/1971, modificato dall’articolo 6 del decreto-legge 13 maggio 2011, n. 70, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 2011, n. 106, prevede che:“Entro il 30 giugno dello stesso anno [successivo a quello di corresponsione degli emolumenti] le aziende devono trasmettere con modalità telematiche all'Istituto nazionale della previdenza sociale l'elenco degli elementi accessori, di cui alla lettera d) del primo comma dell'articolo 5, che sono stati corrisposti al personale dipendente, solo se di nuova istituzione o modificati rispetto a quelli già portati a conoscenza dell'Istituto medesimo”.
A parziale modifica di quanto indicato nella circolare n. 2 del 13 gennaio 2012, le aziende interessate, dalla data di pubblicazione del presente messaggio, devono inoltrare tali comunicazioni, esclusivamente mediante posta elettronica certificata, al seguente indirizzo: Questo indirizzo email è protetto dagli spambots. E' necessario abilitare JavaScript per vederlo. .
Come indicato nella norma richiamata, il termine per la predetta comunicazione è fissato al 30 giugno dell’anno successivo a quello di erogazione dei relativi emolumenti.
Ai sensi dell’articolo 16 della citata legge n. 889/1971, l’INPS accerta la rilevanza ai fini pensionistici dei suddetti compensi e trasmette le relative valutazioni, entro il termine di sei mesi dalla ricezione dell’elenco di cui al citato articolo 10, all’Azienda interessata.
Tali valutazioni sono inviate all’indirizzo di posta elettronica certificata utilizzato dall’azienda per la relativa comunicazione, nonché alla Struttura territoriale INPS presso cui l’azienda interessata versa i contributi.
Le Strutture territoriali dell’Istituto, nello svolgimento dell’attività istruttoria diretta alla liquidazione della pensione degli iscritti al soppresso Fondo, allo scopo di assicurare che nella retribuzione da prendere a base per il calcolo della pensione siano computati solo gli elementi accessori della retribuzione dichiarati pensionabili, possono chiedere alla Struttura territorialmente competente per l’azienda di appartenenza del lavoratore una verifica sulle determinazioni di pensionabilità adottate dall’Istituto.
Il Direttore Generale
Vincenzo Caridi