Home Prestazioni a sostegno del reddito Cessazione del rapporto di lavoro NASpI Norme Circolari Inps CI 1994 Circolare 94 del 18 marzo 1994
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Accesso alla prestazione di disoccupazione NASpI in caso di dimissioni da parte del lavoratore padre che ha fruito del congedo di paternità
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Accesso alle indennità NASpI e Dis-coll. Stato di disoccupazione e limiti di età per l’iscrizione al Centro per l’impiego
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Anticipazione dell'indennità - Incentivo all’autoimprenditorialità
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Beneficiari che espatriano o soggiornano all’estero per la ricerca di un lavoro o per motivi diversi dalla ricerca di un lavoro
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Domande di NASpI relative agli insegnanti in mancanza di aggiornamento dati Uniemens
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Durata della prestazione
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Espletamento di cariche pubbliche elettive e non elettive in corso di prestazione
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Eventi di disoccupazione intervenuti prima del 1° maggio 2015
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FAQ ASpI e NASpI
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Indennità di disoccupazione NASpI a favore dei giornalisti
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Indennità di disoccupazione NASpI e riacquisto della capacità lavorativa
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Istruzioni procedurali
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Lavoratori stagionali del turismo e degli stabilimenti termali. Calcolo della durata e dell'importo
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Licenziamento con accettazione dell’offerta di conciliazione e licenziamento disciplinare
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Modalità di calcolo della Nuova prestazione di Assicurazione Sociale per l'Impiego (NASpI) in caso di assenza di retribuzione imponibile nel quadriennio di osservazione, interamente coperto da integrazione salariale sostitutiva della retribuzione
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NASpI e pensione
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Nuova attività lavorativa in corso di prestazione - Compatibilità con altri redditi
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Operai agricoli a tempo indeterminato e NASpI
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Persistenza del diritto alla NASpI al termine della fruizione dell’indennità di mobilità ordinaria o dei trattamenti di disoccupazione speciale per l’edilizia
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Presentazione della domanda
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Presenza di periodi interessati da contratti di solidarietà
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Promozione del lavoro agricolo. Rioccupazione con contratti a temine con datori di lavoro nel settore agricolo da parte di percettori delle indennità di disoccupazione NASpI e DIS-COLL
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Regime fiscale
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Requisiti
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Requisiti - Stato di disoccupazione
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Requisiti - Tredici settimane di contribuzione nei quattro anni precedenti
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Requisiti - Trenta giornate di lavoro effettivo nei dodici mesi precedenti
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Ricorsi
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Rifiuto alle proposte di lavoro o di trasferimento del lavoratore
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Rinvio alle norme dell'ASpI
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Rioccupazione entro gli otto giorni dalla cessazione del rapporto di lavoro
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Servizio civile nazionale e indennità di disoccupazione NASpI
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Svolgimento di più attività lavorative in concomitanza di percezione della NASpI
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Trasformazione della domanda di disoccupazione agricola in domanda di disoccupazione NASpI e viceversa
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Trasformazione delle domande di disoccupazione Aspi/NASpI in DIS-COLL e viceversa
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Circolare 94 del 18 marzo 1994
Oggetto:
Sentenza della Corte Costituzionale n. 275/1993 - Riscatto nell'A.G.O. del corso di studi per il conseguimento del diploma di "assistente sociale".
Con sentenza 28-5/10.6.1993 n. 275 (G.U. n. 25 del
16.6.1993), la Corte Costituzionale ha dichiarato
l'illegittimita' costituzionale dell'art. 2 novies della
legge 16.4.1974, n. 114, di conversione del D.L. 2.3.1974,
n. 30, "nella parte in cui non prevede la facolta' di ri-
scattare i periodi corrispondenti alla durata degli studi
per il conseguimento del diploma di assistente sociale
rilasciato da una scuola universitaria diretta a fini
speciali".
La sentenza e' strutturata sulla esplicita presupposi-
zione, risultante dalla parte motiva, che il possesso del
diploma sia richiesto per l'ammissione o la progressione in
carriera.
In considerazione della natura della decisione e in
applicazione del principio generale secondo cui la sentenza
va interpretata nel suo insieme, integrando il dispositivo
con la motivazione che ne costituisce l'antecedente logico-
giuridico, emerge chiaramente dalla pronuncia della Corte la
riscattabilita' nell'A.G.O. non solo dei corsi di laurea
gia' riconosciuti dalla norma censurata, ma anche dei corsi
di studio per il conseguimento del diploma di assistente
sociale, subordinatamente, peraltro, alla sussistenza del
duplice presupposto:
- che il diploma di assistente sociale sia stato conseguito
presso "una scuola universitaria diretta a fini speciali";
- che il possesso del diploma costituisca "condizione
necessaria per l'ammissione o la progressione in carriera"
del richiedente il riscatto presso il proprio datore attuale
o anche presso un datore di lavoro precedente.
La sussistenza di tali requisiti alla data della
domanda di riscatto dovra' pertanto essere di volta in volta
dimostrata dagli interessati mediante la presentazione di
apposita attestazione.
La sentenza in argomento, dal 17.6.1993, giorno suc-
cessivo alla data di pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale,
ha efficacia giuridica ed e' estesa ai rapporti pendenti e
non gia' definiti, secondo i noti principi di carattere
generale.
Le indicazioni contenute nella presente circolare
dovranno, pertanto, essere seguite sia per la definizione
delle domande e di ricorsi ancora pendenti, sia nella
trattazione dei giudizi ancora in corso.
A richiesta degli interessati potranno essere anche
riesaminati i provvedimenti che non sono ancora divenuti
definitivi per mancato decorso del termine decennale previ-
sto per l'esperibilita' dell'azione giudiziaria - purche'
non siano intervenuti atti negoziali ad effetti interamente
esauriti, quali transazioni o rinunce - ovvero che hanno
formato oggetto di azione giudiziaria non ancora conclusa
con sentenza passata in giudicato.
IL DIRETTORE GENERALE F.F.
TRIZZINO