Home Prestazioni a sostegno del reddito Cessazione del rapporto di lavoro NASpI Norme Circolari Inps CI 1997 Circolare 164 del 22 luglio 1997
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Accesso alla prestazione di disoccupazione NASpI in caso di dimissioni da parte del lavoratore padre che ha fruito del congedo di paternità
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Accesso alle indennità NASpI e Dis-coll. Stato di disoccupazione e limiti di età per l’iscrizione al Centro per l’impiego
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Anticipazione dell'indennità - Incentivo all’autoimprenditorialità
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Beneficiari che espatriano o soggiornano all’estero per la ricerca di un lavoro o per motivi diversi dalla ricerca di un lavoro
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Calcolo e misura
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Comunicazione dei redditi presunti in occasione di nuovo anno
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Condizioni per l'erogazione della prestazione
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Contribuzione figurativa e prestazioni accessorie
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Datori di lavoro tenuti all’obbligo contributivo e misura della contribuzione
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Decadenza dalla prestazione
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Decorrenza della prestazione
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Destinatari
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Detenuti che svolgono attività lavorativa alle dipendenze dell’Istituto penitenziario
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Dichiarazione di immediata disponibilità (DID)
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Domanda di indennità di mobilità o di indennità di disoccupazione NASpI
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Domande di NASpI relative agli insegnanti in mancanza di aggiornamento dati Uniemens
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Durata della prestazione
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Espletamento di cariche pubbliche elettive e non elettive in corso di prestazione
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Eventi di disoccupazione intervenuti prima del 1° maggio 2015
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FAQ ASpI e NASpI
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Indennità di disoccupazione NASpI a favore dei giornalisti
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Indennità di disoccupazione NASpI e riacquisto della capacità lavorativa
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Istruzioni procedurali
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Lavoratori stagionali del turismo e degli stabilimenti termali. Calcolo della durata e dell'importo
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Licenziamento con accettazione dell’offerta di conciliazione e licenziamento disciplinare
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Modalità di calcolo della Nuova prestazione di Assicurazione Sociale per l'Impiego (NASpI) in caso di assenza di retribuzione imponibile nel quadriennio di osservazione, interamente coperto da integrazione salariale sostitutiva della retribuzione
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NASpI e pensione
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Nuova attività lavorativa in corso di prestazione - Compatibilità con altri redditi
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Operai agricoli a tempo indeterminato e NASpI
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Persistenza del diritto alla NASpI al termine della fruizione dell’indennità di mobilità ordinaria o dei trattamenti di disoccupazione speciale per l’edilizia
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Presentazione della domanda
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Presenza di periodi interessati da contratti di solidarietà
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Promozione del lavoro agricolo. Rioccupazione con contratti a temine con datori di lavoro nel settore agricolo da parte di percettori delle indennità di disoccupazione NASpI e DIS-COLL
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Regime fiscale
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Requisiti
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Requisiti - Stato di disoccupazione
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Requisiti - Tredici settimane di contribuzione nei quattro anni precedenti
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Requisiti - Trenta giornate di lavoro effettivo nei dodici mesi precedenti
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Ricorsi
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Rifiuto alle proposte di lavoro o di trasferimento del lavoratore
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Rinvio alle norme dell'ASpI
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Rioccupazione entro gli otto giorni dalla cessazione del rapporto di lavoro
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Servizio civile nazionale e indennità di disoccupazione NASpI
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Svolgimento di più attività lavorative in concomitanza di percezione della NASpI
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Trasformazione della domanda di disoccupazione agricola in domanda di disoccupazione NASpI e viceversa
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Trasformazione delle domande di disoccupazione Aspi/NASpI in DIS-COLL e viceversa
- Dettagli
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Circolare 164 del 22 luglio 1997
Oggetto: Assegno per congedo matrimoniale.
Cumulabilita' con altri trattamenti assicurativi e
previdenziali.
A seguito di quesiti posti da alcune Sedi in ordine alla
cumulabilita' o meno dell'assegno per congedo matrimoniale con
l'indennita' giornaliera di inabilita' per infortunio sul la-
voro, si comunica che l'INAIL ha precisato che, in presenza
delle condizioni di legge, l'indennita' giornaliera di ina-
bilita' deve necessariamente essere corrisposta senza "limiti
di applicazione a fronte della contestuale presenza di altre
forme previdenziali o assistenziali poste a garanzia del lavo-
ratore ed a carico di soggetti terzi".
Considerato tale orientamento, si ritiene di dover inte-
grare le disposizioni di cui alla circolare n. 248 del
23.10.92 (A.U. 1992, pag. 3.456) con la previsione delle pos-
sibilita' di cumulo delle due menzionate prestazioni previden-
ziali.
Peraltro, pur sussistendo, come si e' detto, il diritto ad
entrambe le prestazioni, l'importo complessivo, secondo l'in-
terpretazione giurisprudenziale della Suprema Corte in materia
di cumulo di trattamenti previdenziali, riportata nella circo-
lare n. 248 citata, non puo' essere superiore a quello che sa-
rebbe spettato per lo stesso periodo a titolo di retribuzione.
Pertanto, l'assegno per congedo matrimoniale potra' essere
corrisposto nella misura pari alla differenza tra l'importo
spettante e l'importo corrisposto dall'INAIL a titolo di inden-
nita' giornaliera di inabilita' temporanea.
IL DIRETTORE GENERALE
TRIZZINO