Home Prestazioni a sostegno del reddito Cessazione del rapporto di lavoro NASpI Norme Circolari Inps CI 1998 Circolare 127 del 15 giugno 1998
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Trasformazione della domanda di disoccupazione agricola in domanda di disoccupazione NASpI e viceversa
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Trasformazione delle domande di disoccupazione Aspi/NASpI in DIS-COLL e viceversa
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Circolare 127 del 15 giugno 1998
OGGETTO:
98-127. Indennità di malattia durante i periodi di cure idrotermali.
SOMMARIO: La procedura di accesso alle prestazioni termali non prevede più il rilascio da parte delle ASL della c.d. autorizzazione - impegnativa. Ai fini del riconoscimento del diritto all’indennità di malattia durante periodi di cure termali svolti al di fuori delle ferie e dei congedi ordinari continuano ad essere operanti, salvo che per l’aspetto sopra indicato, le norme vigenti per lo specifico regime erogativo, che prevedono in particolare il preventivo rilascio della "motivata prescrizione" da parte dello specialista ASL.
A seguito di un accordo intervenuto il 19.4.1996 tra le Regioni/ASL e le Aziende termali, è stata, tra l’altro, soppressa, a livello nazionale, la c.d. autorizzazione - impegnativa che le ASL erano tenute a rilasciare ai soggetti interessati in occasione dell’inizio di un periodo di cure termali a carico del S.S.N.
Al riguardo, in relazione a richieste di chiarimenti pervenute sullo specifico argomento, si comunica che, così come precisato dal Ministero della Sanità, la nuova impostazione non impedisce la possibilità di fruizione delle cure termali al di fuori delle ferie, con tutti i benefici previsti dalle norme in vigore (art.16, comma 5 della legge 30.12.1991, n. 412, disciplinata dalle disposizioni del decreto del Ministero della Sanità 12.8.1992), ivi compresa l’indennità di malattia.
Le predette norme continuano pertanto ad essere pienamente operanti salvo, ovviamente, i riferimenti contenuti nel citato D.M. 12.8.1992 alla "autorizzazione - impegnativa" che, sul piano procedurale, deve intendersi sostituita dalla proposta - richiesta del medico di fiducia del curando; quest’ultima dovrà essere quindi inviata all’INPS ed al datore di lavoro, nei termini previsti, in luogo della abolita autorizzazione - impegnativa.
Nell’ambito di quanto precede si sottolinea in particolare che per la concedibilità dell’indennità di malattia durante i periodi di cure termali di cui trattasi permane la necessità come riaffermato dal Ministero suddetto- del preventivo rilascio, da parte del medico specialista ASL, della "motivata prescrizione", prevista per detto specifico regime erogativo.
Ciò premesso, nel richiamare, per i restanti aspetti, le istruzioni impartite sulla materia con circolare n. 287 del 18.12.1992 si allega, in sostituzione di quello (all. 2) unito alla citata circolare n. 287, nuovo fac - simile del modello contenente le notizie del datore di lavoro e del lavoratore, rielaborato, anche nella parte relativa alle "avvertenze", in conformità alla innovazione procedurale ora introdotta.
Il predetto modello sarà riprodotto a stampa a livello regionale nel quantitativo necessario, curando anche la distribuzione alle ASL per la consegna agli interessati all’atto dell’accesso ai propri ambulatori.
Con l’occasione, avuto riguardo ad alcuni quesiti pervenuti in ordine all’aspetto della dichiarazione, da fornire a carico dell’azienda, in ordine alla disponibilità, o meno, di fruire di ferie durante il periodo prescelto per le cure di cui trattasi, si precisa che le disposizioni impartite sulla materia si fondano sulla valutazione del numero di giornate di ferie in concreto a disposizione del lavoratore al momento di inizio della terapia termale.
In tale ottica è evidente che la condizione di impossibilità legata a motivi contrattuali va correlata al caso in cui il contratto preveda la figura delle ferie collettive obbligatorie in periodi prestabiliti.
Ne consegue che la circostanza della preventiva programmazione individuale delle ferie, concordata nell’ambito aziendale, è da ritenersi ininfluente ai fini di interesse, tenendo conto anche del fatto che detta programmazione può essere modificata per esigenze aziendali o individuali, tra cui è da ricomprendere la sopravvenuta necessità di effettuazione delle cure in questione.
Codeste Sedi sono invitate da ultimo a dare adeguata informativa ai lavoratori e ai datori di lavoro delle presenti istruzioni, con i mezzi più opportuni.
IL DIRETTORE GENERALE
TRIZZINO
N.B.
Per il tracciato dell’allegato vds. il supporto cartaceo.
Lo stesso è stato trasmesso comunque alle Sedi per posta elettronica (Nome File: cure-ter.xls -Programma: EXCEL 4.0).