Home Prestazioni a sostegno del reddito Cessazione del rapporto di lavoro NASpI Norme Circolari Inps CI 1999 Circolare 210 del 7 dicembre 1999
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Accesso alla prestazione di disoccupazione NASpI in caso di dimissioni da parte del lavoratore padre che ha fruito del congedo di paternità
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Accesso alle indennità NASpI e Dis-coll. Stato di disoccupazione e limiti di età per l’iscrizione al Centro per l’impiego
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Anticipazione dell'indennità - Incentivo all’autoimprenditorialità
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Beneficiari che espatriano o soggiornano all’estero per la ricerca di un lavoro o per motivi diversi dalla ricerca di un lavoro
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Calcolo e misura
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Comunicazione dei redditi presunti in occasione di nuovo anno
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Detenuti che svolgono attività lavorativa alle dipendenze dell’Istituto penitenziario
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Domanda di indennità di mobilità o di indennità di disoccupazione NASpI
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Domande di NASpI relative agli insegnanti in mancanza di aggiornamento dati Uniemens
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Durata della prestazione
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Espletamento di cariche pubbliche elettive e non elettive in corso di prestazione
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Eventi di disoccupazione intervenuti prima del 1° maggio 2015
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FAQ ASpI e NASpI
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Indennità di disoccupazione NASpI a favore dei giornalisti
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Indennità di disoccupazione NASpI e riacquisto della capacità lavorativa
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Istruzioni procedurali
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Lavoratori stagionali del turismo e degli stabilimenti termali. Calcolo della durata e dell'importo
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Licenziamento con accettazione dell’offerta di conciliazione e licenziamento disciplinare
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Modalità di calcolo della Nuova prestazione di Assicurazione Sociale per l'Impiego (NASpI) in caso di assenza di retribuzione imponibile nel quadriennio di osservazione, interamente coperto da integrazione salariale sostitutiva della retribuzione
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NASpI e pensione
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Nuova attività lavorativa in corso di prestazione - Compatibilità con altri redditi
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Operai agricoli a tempo indeterminato e NASpI
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Persistenza del diritto alla NASpI al termine della fruizione dell’indennità di mobilità ordinaria o dei trattamenti di disoccupazione speciale per l’edilizia
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Presentazione della domanda
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Presenza di periodi interessati da contratti di solidarietà
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Promozione del lavoro agricolo. Rioccupazione con contratti a temine con datori di lavoro nel settore agricolo da parte di percettori delle indennità di disoccupazione NASpI e DIS-COLL
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Regime fiscale
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Requisiti
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Requisiti - Stato di disoccupazione
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Requisiti - Tredici settimane di contribuzione nei quattro anni precedenti
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Requisiti - Trenta giornate di lavoro effettivo nei dodici mesi precedenti
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Ricorsi
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Rifiuto alle proposte di lavoro o di trasferimento del lavoratore
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Rinvio alle norme dell'ASpI
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Rioccupazione entro gli otto giorni dalla cessazione del rapporto di lavoro
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Servizio civile nazionale e indennità di disoccupazione NASpI
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Svolgimento di più attività lavorative in concomitanza di percezione della NASpI
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Trasformazione della domanda di disoccupazione agricola in domanda di disoccupazione NASpI e viceversa
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Trasformazione delle domande di disoccupazione Aspi/NASpI in DIS-COLL e viceversa
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Circolare 210 del 7 dicembre 1999
Oggetto:
Assegno per il nucleo familiare. Corresponsione della prestazione nei casi di affidamento congiunto.
SOMMARIO:
Il diritto all'ANF in caso di affidamento congiunto dei figli è riconosciuto ad entrambi i coniugi affidatari, che stabiliranno di comune accordo chi debba richiedere l'autorizzazione.
Pervengono a questa Direzione Centrale quesiti in merito all'accertamento del diritto all'ANF nei casi in cui, a seguito di separazione legale o divorzio, i coniugi risultino congiuntamente affidatari dei figli.
Le disposizioni vigenti (v. circ. n. 48 del 19.2.92, p. I) stabiliscono che, in caso di separazione legale o divorzio, il genitore affidatario sia l'unico soggetto legittimato a chiedere la prestazione in argomento, perchè è solo intorno al genitore affidatario che si viene a formare il nuovo nucleo familiare, unico destinatario dell'assegno di cui alla L. 153/88.
Nei casi di affidamento congiunto dei figli concesso ad entrambi i genitori, separati legalmente o divorziati, non è possibile procedere all'accertamento del nucleo facente capo ad un solo coniuge affidatario, potendo ritenersi per entrambi i coniugi affidatari sussistenti le condizioni per l'esercizio del diritto alla corresponsione dell'assegno e non ostando a tal fine la residenza anagrafica dei minori con uno soltanto dei genitori. Ciò anche in considerazione del fatto che la L. 153/88 sopra citata ha eliminato il criterio della convivenza come elemento discriminante per l'accertamento del diritto alla prestazione di cui trattasi.
Tale situazione suggerisce quindi una soluzione affidata alla volontà dei genitori, i quali stabiliranno di comune accordo chi dei due debba chiedere l'autorizzazione ai fini della corresponsione dell'assegno. Solo in caso di contrasto tra gli affidatari si potrà ricorrere al requisito della convivenza per valutare intorno a quale dei coniugi affidatari si sia effettivamente ricostituito il nucleo familiare ed accertare, di conseguenza, il diritto al trattamento di famiglia.
IL DIRETTORE GENERALE
TRIZZINO