Home Prestazioni a sostegno del reddito Cessazione del rapporto di lavoro NASpI Norme Circolari Inps CI 2000 Circolare 47 del 23 febbraio 2000
-
Accesso alla prestazione di disoccupazione NASpI in caso di dimissioni da parte del lavoratore padre che ha fruito del congedo di paternità
-
Accesso alle indennità NASpI e Dis-coll. Stato di disoccupazione e limiti di età per l’iscrizione al Centro per l’impiego
-
Anticipazione dell'indennità - Incentivo all’autoimprenditorialità
-
Beneficiari che espatriano o soggiornano all’estero per la ricerca di un lavoro o per motivi diversi dalla ricerca di un lavoro
-
Calcolo e misura
-
Comunicazione dei redditi presunti in occasione di nuovo anno
-
Condizioni per l'erogazione della prestazione
-
Contribuzione figurativa e prestazioni accessorie
-
Datori di lavoro tenuti all’obbligo contributivo e misura della contribuzione
-
Decadenza dalla prestazione
-
Decorrenza della prestazione
-
Destinatari
-
Detenuti che svolgono attività lavorativa alle dipendenze dell’Istituto penitenziario
-
Dichiarazione di immediata disponibilità (DID)
-
Domanda di indennità di mobilità o di indennità di disoccupazione NASpI
-
Domande di NASpI relative agli insegnanti in mancanza di aggiornamento dati Uniemens
-
Durata della prestazione
-
Espletamento di cariche pubbliche elettive e non elettive in corso di prestazione
-
Eventi di disoccupazione intervenuti prima del 1° maggio 2015
-
FAQ ASpI e NASpI
-
Indennità di disoccupazione NASpI a favore dei giornalisti
-
Indennità di disoccupazione NASpI e riacquisto della capacità lavorativa
-
Istruzioni procedurali
-
Lavoratori stagionali del turismo e degli stabilimenti termali. Calcolo della durata e dell'importo
-
Licenziamento con accettazione dell’offerta di conciliazione e licenziamento disciplinare
-
Modalità di calcolo della Nuova prestazione di Assicurazione Sociale per l'Impiego (NASpI) in caso di assenza di retribuzione imponibile nel quadriennio di osservazione, interamente coperto da integrazione salariale sostitutiva della retribuzione
-
NASpI e pensione
-
Nuova attività lavorativa in corso di prestazione - Compatibilità con altri redditi
-
Operai agricoli a tempo indeterminato e NASpI
-
Persistenza del diritto alla NASpI al termine della fruizione dell’indennità di mobilità ordinaria o dei trattamenti di disoccupazione speciale per l’edilizia
-
Presentazione della domanda
-
Presenza di periodi interessati da contratti di solidarietà
-
Promozione del lavoro agricolo. Rioccupazione con contratti a temine con datori di lavoro nel settore agricolo da parte di percettori delle indennità di disoccupazione NASpI e DIS-COLL
-
Regime fiscale
-
Requisiti
-
Requisiti - Stato di disoccupazione
-
Requisiti - Tredici settimane di contribuzione nei quattro anni precedenti
-
Requisiti - Trenta giornate di lavoro effettivo nei dodici mesi precedenti
-
Ricorsi
-
Rifiuto alle proposte di lavoro o di trasferimento del lavoratore
-
Rinvio alle norme dell'ASpI
-
Rioccupazione entro gli otto giorni dalla cessazione del rapporto di lavoro
-
Servizio civile nazionale e indennità di disoccupazione NASpI
-
Svolgimento di più attività lavorative in concomitanza di percezione della NASpI
-
Trasformazione della domanda di disoccupazione agricola in domanda di disoccupazione NASpI e viceversa
-
Trasformazione delle domande di disoccupazione Aspi/NASpI in DIS-COLL e viceversa
- Dettagli
- Visite: 32871
Circolare 47 del 23 febbraio 2000
Oggetto:
Articolo 51 della legge 23 dicembre 1999, n. 488. Liquidazione dei trattamenti pensionistici nei confronti degli iscritti alla Gestione separata di cui all'articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335.
SOMMARIO: Aliquota per il computo delle prestazioni pensionistiche nei confronti dei soggetti che non risultano iscritti ad altre gestioni pensionistiche nel biennio 2000/2001.
L'articolo 51, comma 1, della legge 23 dicembre 1999, n. 488, ha elevato ad un punto la misura dell'aumento biennale già previsto, nella misura di 0,50 punti, dall'articolo 59, comma 16, della legge 27 dicembre 1997, n.449, in relazione al contributo dovuto per l'assicurazione I.V.S. dagli iscritti alla Gestione separata non iscritti ad altre forme obbligatorie, disponendo che la relativa aliquota contributiva per il computo delle prestazioni pensionistiche è maggiorata rispetto a quella di finanziamento di due punti percentuali nei limiti di una complessiva aliquota di computo di 20 punti percentuali.
Per effetto delle richiamate disposizioni l'aliquota contributiva I.V.S. della Gestione Separata, a decorrere dal 1° gennaio 2000 è elevata di un punto percentuale passando dall'11,50% al 12,50% (circolare n.37 del 16 febbraio 2000).
L'aliquota di computo per il calcolo delle pensioni nei confronti dei soggetti non iscritti ad altre gestioni pensionistiche obbligatorie, per i quali l'aliquota contributiva è pari al 12,50%, è stabilita pertanto nella misura del 14,50% dal 1° gennaio 2000.
Per tali lavoratori la predetta aliquota era stata elevata dal 10% al 12,50% nel biennio 1998-1999 per effetto delle disposizioni dell'articolo 59, comma 16, della legge n. 449 del 1997 (circolare n.186 dell'11 agosto 1998).
Resta ferma, viceversa, nella misura del 10% l'aliquota di computo per il calcolo delle pensioni nei confronti dei soggetti iscritti ad altre gestioni pensionistiche e per i titolari di pensione (circolare 37 del 16 febbraio 2000).
IL DIRETTORE GENERALE
TRIZZINO