-
Accesso alla prestazione di disoccupazione NASpI in caso di dimissioni da parte del lavoratore padre che ha fruito del congedo di paternità
-
Accesso alle indennità NASpI e Dis-coll. Stato di disoccupazione e limiti di età per l’iscrizione al Centro per l’impiego
-
Anticipazione dell'indennità - Incentivo all’autoimprenditorialità
-
Beneficiari che espatriano o soggiornano all’estero per la ricerca di un lavoro o per motivi diversi dalla ricerca di un lavoro
-
Calcolo e misura
-
Comunicazione dei redditi presunti in occasione di nuovo anno
-
Condizioni per l'erogazione della prestazione
-
Contribuzione figurativa e prestazioni accessorie
-
Datori di lavoro tenuti all’obbligo contributivo e misura della contribuzione
-
Decadenza dalla prestazione
-
Decorrenza della prestazione
-
Destinatari
-
Detenuti che svolgono attività lavorativa alle dipendenze dell’Istituto penitenziario
-
Dichiarazione di immediata disponibilità (DID)
-
Domanda di indennità di mobilità o di indennità di disoccupazione NASpI
-
Domande di NASpI relative agli insegnanti in mancanza di aggiornamento dati Uniemens
-
Durata della prestazione
-
Espletamento di cariche pubbliche elettive e non elettive in corso di prestazione
-
Eventi di disoccupazione intervenuti prima del 1° maggio 2015
-
FAQ ASpI e NASpI
-
Indennità di disoccupazione NASpI a favore dei giornalisti
-
Indennità di disoccupazione NASpI e riacquisto della capacità lavorativa
-
Istruzioni procedurali
-
Lavoratori stagionali del turismo e degli stabilimenti termali. Calcolo della durata e dell'importo
-
Licenziamento con accettazione dell’offerta di conciliazione e licenziamento disciplinare
-
Modalità di calcolo della Nuova prestazione di Assicurazione Sociale per l'Impiego (NASpI) in caso di assenza di retribuzione imponibile nel quadriennio di osservazione, interamente coperto da integrazione salariale sostitutiva della retribuzione
-
NASpI e pensione
-
Nuova attività lavorativa in corso di prestazione - Compatibilità con altri redditi
-
Operai agricoli a tempo indeterminato e NASpI
-
Persistenza del diritto alla NASpI al termine della fruizione dell’indennità di mobilità ordinaria o dei trattamenti di disoccupazione speciale per l’edilizia
-
Presentazione della domanda
-
Presenza di periodi interessati da contratti di solidarietà
-
Promozione del lavoro agricolo. Rioccupazione con contratti a temine con datori di lavoro nel settore agricolo da parte di percettori delle indennità di disoccupazione NASpI e DIS-COLL
-
Regime fiscale
-
Requisiti
-
Requisiti - Stato di disoccupazione
-
Requisiti - Tredici settimane di contribuzione nei quattro anni precedenti
-
Requisiti - Trenta giornate di lavoro effettivo nei dodici mesi precedenti
-
Ricorsi
-
Rifiuto alle proposte di lavoro o di trasferimento del lavoratore
-
Rinvio alle norme dell'ASpI
-
Rioccupazione entro gli otto giorni dalla cessazione del rapporto di lavoro
-
Servizio civile nazionale e indennità di disoccupazione NASpI
-
Svolgimento di più attività lavorative in concomitanza di percezione della NASpI
-
Trasformazione della domanda di disoccupazione agricola in domanda di disoccupazione NASpI e viceversa
-
Trasformazione delle domande di disoccupazione Aspi/NASpI in DIS-COLL e viceversa
- Dettagli
- Visite: 25351
Decreto 13 gennaio 2003
Modalita' relative alla misura della riduzione dell'assegno sociale per i titolari ricoverati in istituti o comunita' con retta a carico di enti pubblici.
IL MINISTRO DEL LAVORO
E DELLE POLITICHE SOCIALI
di concerto con
IL MINISTRO DELL'ECONOMIA
E DELLE FINANZE
Visto l'art. 3, commi 6 e 7 della legge 8 agosto 1995, n. 335;
Vista la legge 30 aprile 1969, n. 153, e successive modificazioni
ed integrazioni;
Considerato che per quanto riguarda modalita' e termini di
presentazione delle domande e obblighi di comunicazione
dell'interessato circa le proprie condizioni familiari e reddituali
continuano ad applicarsi le disposizioni in materia di pensione
sociale di cui alla citata legge 30 aprile 1969, n. 153, e successive
modificazioni ed integrazioni;
Ritenuto di dover disciplinare la misura della riduzione
dell'assegno sociale per i titolari ricoverati in istituti o
comunita' con retta a carico di enti pubblici;
Decreta:
Art. 1.
1. Il titolare di assegno sociale, di cui all'art. 3, comma 6,
della legge 8 agosto 1995, n. 335, nel caso in cui sia ricoverato in
istituti o comunita' con retta a totale carico di enti pubblici,
percepisce il predetto assegno sociale, in misura ridotta del 50%.
2. Nel caso in cui la retta presso i predetti istituti o comunita'
sia parzialmente a carico dell'interessato o dei suoi familiari:
in misura pari o superiore al 50% dell'assegno sociale,
quest'ultimo viene corrisposto nella misura intera;
in misura inferiore al 50% dell'assegno sociale, quest'ultimo
viene corrisposto in misura ridotta del 25%.
Art. 2.
1. Al fine della corresponsione dell'assegno sociale nella misura
di cui al precedente art. 1, l'interessato dovra' produrre idonea
documentazione, rilasciata dall'istituto o comunita' presso cui e'
ricoverato che attesti l'esistenza e l'entita' del contributo a
carico di enti pubblici e di quello eventualmente a carico
dell'interessato o dei suoi familiari.
Il presente decreto verra' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica italiana.
Roma, 13 gennaio 2003
Il Ministro del lavoro
e delle politiche sociali
Maroni
Il Ministro
dell'economia e delle finanze
Tremonti