Home Prestazioni a sostegno del reddito Cessazione del rapporto di lavoro NASpI Norme Delibere DEL 1986
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Operai agricoli a tempo indeterminato e NASpI
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Promozione del lavoro agricolo. Rioccupazione con contratti a temine con datori di lavoro nel settore agricolo da parte di percettori delle indennità di disoccupazione NASpI e DIS-COLL
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Requisiti
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Requisiti - Tredici settimane di contribuzione nei quattro anni precedenti
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Requisiti - Trenta giornate di lavoro effettivo nei dodici mesi precedenti
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Ricorsi
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Rinvio alle norme dell'ASpI
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Rioccupazione entro gli otto giorni dalla cessazione del rapporto di lavoro
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Servizio civile nazionale e indennità di disoccupazione NASpI
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Svolgimento di più attività lavorative in concomitanza di percezione della NASpI
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Trasformazione della domanda di disoccupazione agricola in domanda di disoccupazione NASpI e viceversa
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Trasformazione delle domande di disoccupazione Aspi/NASpI in DIS-COLL e viceversa
Delibera 151 del 25 luglio 1986
IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE DELL'INPS
Oggetto:
Coordinamento dell'art. 2-ter del D.L. n. 30/1974 convertito nella legge n. 114/1974 con la normativa della legge n. 222/1984 "Revisione della disciplina dell'invalidità pensionabile".
IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE DELL'INPS
- Visto l'art. 2-ter del D.L. 2 marzo 1974, n. 30 convertito nella
legge 16 aprile 1974, n. 114 in virtu' del quale gli assicurati
che hanno gia' liquidato una pensione a carico delle Gestioni
speciali per i lavoratori autonomi possono ottenere la pensione
nell'assicurazione comune utilizzando, ai fini del
perfezionamento dei requisiti di assicurazione e di
contribuzione, i contributi versati nell'A.G.O. ancorche' gia'
computati nella pensione della Gestione speciale;
- vista la legge 12 giugno 1984, n. 222 "Revisione della
disciplina dell'invalidita' pensionabile" che, in relazione al
livello di riduzione della capacita' di lavoro, ha istituito due
diverse prestazioni denominate, rispettivamente, assegno di
invalidita' e pensione di inabilita';
- visto l'art. 2 della citata legge n. 222/1984 che ammette al
riconoscimento del diritto alla pensione di inabilita'
l'assicurato o il titolare di assegno di invalidita' escludendone
il titolare della pensione di invalidita' liquidata con
decorrenza anteriore al I agosto 1984;
- considerata la necessita' di coordinare le disposizioni del
citato art. 2-ter del D.L. n. 30/1974 convertito nella legge
n. 114/1974 con le norme della citata legge n. 222/1984;
- preso atto che nella legge n. 222/1984 non si ravvisano
preclusioni al riconoscimento del diritto all'assegno di
invalidita' a carico dell'A.G.O. ai sensi del citato art. 2-ter,
in favore del titolare di pensione diretta di una Gestione
speciale dei lavoratori autonomi che possa far valere tutti i
requisiti richiesti dalla legge per la prestazione richiesta;
- considerato che nei confronti del titolare di pensione di
invalidita' della Gestione speciale viene meno, una volta
ottenuto l'assegno di invalidita' dell'assicurazione comune, la
preclusione di cui al citato art. 2 della legge n. 222/1984 per
il riconoscimento del diritto alla pensione di inabilita';
- rilevato, tuttavia, che tale soluzione interpretativa, pur se
corretta con riferimento alla attuale situazione normativa,
determina una ingiustificata disparita' di trattamento nei
confronti dei titolari di pensione per invalidita' a carico del
Fondo pensioni lavoratori dipendenti per i quali e' invece
preclusa la possibilita' di chiedere ed ottenere la pensione per
inabilita' ai sensi della legge 222/1984 citata;
- ravvisata l'opportunita' che venga rimossa la disparita' di
posizione evidenziata;
- visto il parere espresso dal Ministero del lavoro e della
previdenza sociale con nota del 4 aprile 1986;
- visto il parere espresso dal Comitato speciale del Fondo
pensioni dei lavoratori dipendenti nella seduta del 18 giugno
1986,
DELIBERA
che ai sensi dell'art. 2 ter del D.L. n. 30/1974
convertito nella legge n. 114/1974, il titolare di pensione diretta
a carico di una gestione speciale per i lavoratori autonomi ha
diritto a liquidare l'assegno di invalidita' ordinario o
privilegiato a carico dell'assicurazione generale obbligatoria per
i lavoratori dipendenti quando risultino soddisfatti tutti i
requisiti richiesti dalla legge n. 222/1984;
che il titolare di assegno di invalidita' conseguito ai
sensi del citato art. 2-ter a carico dell'assicurazione generale
obbligatoria dei lavoratori dipendenti ha diritto a liquidare
successivamente la pensione di inabilita' a carico della predetta
assicurazione quando risultino soddisfatte tutte le condizioni a
tal fine richieste dalla legge n. 222/1984.
DA' MANDATO
al Presidente dell'Istituto di richiamare l'attenzione
degli Organi legislativi sulla evidenziata disparita' di
trattamento che consegue alla applicazione della vigente normativa
in materia affinche' la stessa venga al piu' presto rimossa.
La presente deliberazione sara' trasmessa ai Ministeri del
Lavoro e della previdenza sociale e del Tesoro ai sensi dell'art.
53, secondo comma, del D.P.R. 30 aprile 1970, n. 639.