Home Prestazioni a sostegno del reddito Cessazione del rapporto di lavoro NASpI Norme Messaggi ME 1982
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Accesso alla prestazione di disoccupazione NASpI in caso di dimissioni da parte del lavoratore padre che ha fruito del congedo di paternità
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Accesso alle indennità NASpI e Dis-coll. Stato di disoccupazione e limiti di età per l’iscrizione al Centro per l’impiego
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Anticipazione dell'indennità - Incentivo all’autoimprenditorialità
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Beneficiari che espatriano o soggiornano all’estero per la ricerca di un lavoro o per motivi diversi dalla ricerca di un lavoro
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Calcolo e misura
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Comunicazione dei redditi presunti in occasione di nuovo anno
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Condizioni per l'erogazione della prestazione
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Contribuzione figurativa e prestazioni accessorie
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Datori di lavoro tenuti all’obbligo contributivo e misura della contribuzione
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Decadenza dalla prestazione
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Decorrenza della prestazione
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Destinatari
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Detenuti che svolgono attività lavorativa alle dipendenze dell’Istituto penitenziario
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Dichiarazione di immediata disponibilità (DID)
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Domanda di indennità di mobilità o di indennità di disoccupazione NASpI
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Domande di NASpI relative agli insegnanti in mancanza di aggiornamento dati Uniemens
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Durata della prestazione
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Espletamento di cariche pubbliche elettive e non elettive in corso di prestazione
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Eventi di disoccupazione intervenuti prima del 1° maggio 2015
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FAQ ASpI e NASpI
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Indennità di disoccupazione NASpI a favore dei giornalisti
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Indennità di disoccupazione NASpI e riacquisto della capacità lavorativa
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Istruzioni procedurali
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Lavoratori stagionali del turismo e degli stabilimenti termali. Calcolo della durata e dell'importo
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Licenziamento con accettazione dell’offerta di conciliazione e licenziamento disciplinare
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Modalità di calcolo della Nuova prestazione di Assicurazione Sociale per l'Impiego (NASpI) in caso di assenza di retribuzione imponibile nel quadriennio di osservazione, interamente coperto da integrazione salariale sostitutiva della retribuzione
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NASpI e pensione
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Nuova attività lavorativa in corso di prestazione - Compatibilità con altri redditi
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Operai agricoli a tempo indeterminato e NASpI
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Persistenza del diritto alla NASpI al termine della fruizione dell’indennità di mobilità ordinaria o dei trattamenti di disoccupazione speciale per l’edilizia
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Presentazione della domanda
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Presenza di periodi interessati da contratti di solidarietà
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Promozione del lavoro agricolo. Rioccupazione con contratti a temine con datori di lavoro nel settore agricolo da parte di percettori delle indennità di disoccupazione NASpI e DIS-COLL
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Regime fiscale
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Requisiti
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Requisiti - Stato di disoccupazione
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Requisiti - Tredici settimane di contribuzione nei quattro anni precedenti
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Requisiti - Trenta giornate di lavoro effettivo nei dodici mesi precedenti
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Ricorsi
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Rifiuto alle proposte di lavoro o di trasferimento del lavoratore
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Rinvio alle norme dell'ASpI
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Rioccupazione entro gli otto giorni dalla cessazione del rapporto di lavoro
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Servizio civile nazionale e indennità di disoccupazione NASpI
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Svolgimento di più attività lavorative in concomitanza di percezione della NASpI
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Trasformazione della domanda di disoccupazione agricola in domanda di disoccupazione NASpI e viceversa
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Trasformazione delle domande di disoccupazione Aspi/NASpI in DIS-COLL e viceversa
Messaggio 11710 del 6 febbraio 1982
Oggetto:
Equiparazione del trattamento di integrazione salariale alla retribuzione ai fini dell'applicazione del divieto di cumulo con la pensione
L'articolo 7 del decreto legge 22 dicembre 1981, n.791, conver-
tito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 1982, n.54, ha
stabilito che il trattamento di integrazione salariale a carico
della Cassa integrazione guadagni e' equiparato alla retribu-
zione percepita in costanza di rapporto di lavoro alle dipen-
denze di terzi ai fini dell'applicazione del divieto di cumulo
della pensione previsto dalle norme vigenti.
Con la norma suddetta viene ad essere normativamente sancito
quindi il criterio della incumulabilita' della pensione con le
somme corrisposte ai lavoratori, dai datori di lavoro, o diret-
tamente dall'Istituto, a titolo di integrazione salariale.
In conformita' pertanto al nuovo criterio enunciato nel predetto
articolo di legge, a modifica di quanto in precedenza stabilito
con circolare n.53582 A.G.O./164 del 28 luglio 1981, dovranno
essere effettuate per le integrazioni salariali riferite a
periodi successivi al 1 gennaio 1982 le trattenute ex articolo
20 e 22 della legge 30 aprile 1969, n.153, nei confronti dei
lavoratori titolari di pensione dell'assicurazione generale
obbligatoria.
Analogamente dovra' provvedersi per i pensionati di altri fondi,
casse o gestioni dell'Istituto, quando e' prevista l'incumula-
bilita' tra pensione e retribuzione, secondo le particolari
disposizioni vigenti nei regimi speciali.
Le Sedi provvederanno a comunicare ai datori di lavoro operanti
con la Cassa integrazione guadagni che le trattenute effettuate
a carico dei propri dipendenti titolari di pensione devono
continuare ad essere effettuate anche nel corso del periodo di
integrazione salariale.
Nel caso di pagamento diretto da parte delle Sedi, i datori di
lavoro comunicheranno l'importo giornaliero della trattenuta con
il modello allegato n.7 alla circolare n.52020 G.S. del 15
settembre 1979, cui dovra' essere aggiunta, a cura dei datori di
lavoro, in attesa della ristampa del modulo medesimo, un'appo-
sita finca.
Inoltre l'avvertenza in calce al modulo anzidetto dovra' essere
completata con la seguente frase: "Con la firma stessa il
lavoratore non assoggettato a trattenuta dichiara altresi' di
non percepire pensione".
IL DIRETTORE GENERALE
LUCIANO FASSARI