Home Prestazioni a sostegno del reddito Cessazione del rapporto di lavoro NASpI Norme Messaggi ME 1989
-
Accesso alla prestazione di disoccupazione NASpI in caso di dimissioni da parte del lavoratore padre che ha fruito del congedo di paternità
-
Accesso alle indennità NASpI e Dis-coll. Stato di disoccupazione e limiti di età per l’iscrizione al Centro per l’impiego
-
Anticipazione dell'indennità - Incentivo all’autoimprenditorialità
-
Beneficiari che espatriano o soggiornano all’estero per la ricerca di un lavoro o per motivi diversi dalla ricerca di un lavoro
-
Calcolo e misura
-
Comunicazione dei redditi presunti in occasione di nuovo anno
-
Condizioni per l'erogazione della prestazione
-
Contribuzione figurativa e prestazioni accessorie
-
Datori di lavoro tenuti all’obbligo contributivo e misura della contribuzione
-
Decadenza dalla prestazione
-
Decorrenza della prestazione
-
Destinatari
-
Detenuti che svolgono attività lavorativa alle dipendenze dell’Istituto penitenziario
-
Dichiarazione di immediata disponibilità (DID)
-
Domanda di indennità di mobilità o di indennità di disoccupazione NASpI
-
Domande di NASpI relative agli insegnanti in mancanza di aggiornamento dati Uniemens
-
Durata della prestazione
-
Espletamento di cariche pubbliche elettive e non elettive in corso di prestazione
-
Eventi di disoccupazione intervenuti prima del 1° maggio 2015
-
FAQ ASpI e NASpI
-
Indennità di disoccupazione NASpI a favore dei giornalisti
-
Indennità di disoccupazione NASpI e riacquisto della capacità lavorativa
-
Istruzioni procedurali
-
Lavoratori stagionali del turismo e degli stabilimenti termali. Calcolo della durata e dell'importo
-
Licenziamento con accettazione dell’offerta di conciliazione e licenziamento disciplinare
-
Modalità di calcolo della Nuova prestazione di Assicurazione Sociale per l'Impiego (NASpI) in caso di assenza di retribuzione imponibile nel quadriennio di osservazione, interamente coperto da integrazione salariale sostitutiva della retribuzione
-
NASpI e pensione
-
Nuova attività lavorativa in corso di prestazione - Compatibilità con altri redditi
-
Operai agricoli a tempo indeterminato e NASpI
-
Persistenza del diritto alla NASpI al termine della fruizione dell’indennità di mobilità ordinaria o dei trattamenti di disoccupazione speciale per l’edilizia
-
Presentazione della domanda
-
Presenza di periodi interessati da contratti di solidarietà
-
Promozione del lavoro agricolo. Rioccupazione con contratti a temine con datori di lavoro nel settore agricolo da parte di percettori delle indennità di disoccupazione NASpI e DIS-COLL
-
Regime fiscale
-
Requisiti
-
Requisiti - Stato di disoccupazione
-
Requisiti - Tredici settimane di contribuzione nei quattro anni precedenti
-
Requisiti - Trenta giornate di lavoro effettivo nei dodici mesi precedenti
-
Ricorsi
-
Rifiuto alle proposte di lavoro o di trasferimento del lavoratore
-
Rinvio alle norme dell'ASpI
-
Rioccupazione entro gli otto giorni dalla cessazione del rapporto di lavoro
-
Servizio civile nazionale e indennità di disoccupazione NASpI
-
Svolgimento di più attività lavorative in concomitanza di percezione della NASpI
-
Trasformazione della domanda di disoccupazione agricola in domanda di disoccupazione NASpI e viceversa
-
Trasformazione delle domande di disoccupazione Aspi/NASpI in DIS-COLL e viceversa
Messaggio 45234 del 2 giugno 1989
Oggetto:
APPRENDISTATO - RAPPORTO DI LAVORO SUBORDINATO MANCANZA DI RETRIBUZIONE OBBLIGO ASSICURATIVO SUSSISTENZA, COSTITUZIONE DI RENDITA VITALIZIA REVERSIBILE EX ART.13 LEGGE 12,8,1962, N,1338 E RISCATTI EX 2 COMMA ART,51 DELLA LEGGE 30,4,1969, N,153 E SUCCESSIVE MODIFICHE.
NEL CORSO DELL'ESAME ISTRUTTORIO DI RICORSI CONCERNENTI GLI ARGOMENTI INDICATI IN OGGETTO, SI E' AVUTO MODO DI RILEVARE IL VERIFICARSI DI UN DIFFORME COMPORTAMENTO NELLA TRATTAZIONE E NELLA DEFINIZIONE DELLE PRATICHE DI CHE TRATTASI.
PERTANTO SI RITIENE UTILE FORNIRE I SEGUENTI CHIARIMENTI :
L.'OBBLIGO ASSICURATIVO, NEI CONFRONTI DEGLI APPRENDISTI, E' SEMPRE SUSSISTITO SIN DALL'ISTITUZIONE DELLE ASSICURAZIONI GENERALI OBBLIGATORIE (N.CIRC.N.l DEL 5 NOVEMBRE 1919 IN "ATTI UFFICIALI 1920 ••- BOLL,N.2). TALE FIGURA RIENTRA, INFATTI, IN QUELLA PIÙ' GENERALE DEL "LAVORATORE SUBORDINATO", L'ASSENZA DI RETRIBUZIONE, OVVERO La mancata prova DELLA PERCEZIONE DELLA STESSA. NON COSTITUISCE MOTIVO OSTATIVO aLL'AMMISSIONE ALLE FACOLTÀ PREVISTE DALLE NORME IN EPIGRAFE (V,SULL'OBBLIGO ASSICURATIVO DELL'APPRENDISTA SENZA RETRIBUZIONE - SETTORE ARTIGIANO CONTRAlTTO COLLETTIVO 15,12,1940, P.RT , 7 - IN ft. Li, 1941 PflG.342); PER L'ESAME E LA DEFINIZIONE DELLE PRATICHE DI RISCATTO AI SENSI DEL 2 COMMA DELL'ART.51 DELLA LEGGE N,153/1969, DOVRANNO ESSERE TENUTE PRESENTI LE DISPOSIZIONI VIGENTI PRO-TEMPORE IN MATERIA IN ITALIA,
IL DIRIGENTE IL SERVIZIO
F.TO PRAUSCELLO