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Accesso alla prestazione di disoccupazione NASpI in caso di dimissioni da parte del lavoratore padre che ha fruito del congedo di paternità
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Accesso alle indennità NASpI e Dis-coll. Stato di disoccupazione e limiti di età per l’iscrizione al Centro per l’impiego
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Anticipazione dell'indennità - Incentivo all’autoimprenditorialità
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Beneficiari che espatriano o soggiornano all’estero per la ricerca di un lavoro o per motivi diversi dalla ricerca di un lavoro
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Calcolo e misura
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Comunicazione dei redditi presunti in occasione di nuovo anno
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Condizioni per l'erogazione della prestazione
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Contribuzione figurativa e prestazioni accessorie
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Datori di lavoro tenuti all’obbligo contributivo e misura della contribuzione
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Decadenza dalla prestazione
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Decorrenza della prestazione
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Destinatari
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Detenuti che svolgono attività lavorativa alle dipendenze dell’Istituto penitenziario
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Dichiarazione di immediata disponibilità (DID)
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Domanda di indennità di mobilità o di indennità di disoccupazione NASpI
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Domande di NASpI relative agli insegnanti in mancanza di aggiornamento dati Uniemens
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Durata della prestazione
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Espletamento di cariche pubbliche elettive e non elettive in corso di prestazione
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Eventi di disoccupazione intervenuti prima del 1° maggio 2015
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FAQ ASpI e NASpI
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Indennità di disoccupazione NASpI a favore dei giornalisti
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Indennità di disoccupazione NASpI e riacquisto della capacità lavorativa
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Istruzioni procedurali
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Lavoratori stagionali del turismo e degli stabilimenti termali. Calcolo della durata e dell'importo
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Licenziamento con accettazione dell’offerta di conciliazione e licenziamento disciplinare
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Modalità di calcolo della Nuova prestazione di Assicurazione Sociale per l'Impiego (NASpI) in caso di assenza di retribuzione imponibile nel quadriennio di osservazione, interamente coperto da integrazione salariale sostitutiva della retribuzione
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NASpI e pensione
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Nuova attività lavorativa in corso di prestazione - Compatibilità con altri redditi
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Operai agricoli a tempo indeterminato e NASpI
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Persistenza del diritto alla NASpI al termine della fruizione dell’indennità di mobilità ordinaria o dei trattamenti di disoccupazione speciale per l’edilizia
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Presentazione della domanda
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Presenza di periodi interessati da contratti di solidarietà
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Promozione del lavoro agricolo. Rioccupazione con contratti a temine con datori di lavoro nel settore agricolo da parte di percettori delle indennità di disoccupazione NASpI e DIS-COLL
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Regime fiscale
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Requisiti
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Requisiti - Stato di disoccupazione
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Requisiti - Tredici settimane di contribuzione nei quattro anni precedenti
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Requisiti - Trenta giornate di lavoro effettivo nei dodici mesi precedenti
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Ricorsi
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Rifiuto alle proposte di lavoro o di trasferimento del lavoratore
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Rinvio alle norme dell'ASpI
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Rioccupazione entro gli otto giorni dalla cessazione del rapporto di lavoro
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Servizio civile nazionale e indennità di disoccupazione NASpI
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Svolgimento di più attività lavorative in concomitanza di percezione della NASpI
-
Trasformazione della domanda di disoccupazione agricola in domanda di disoccupazione NASpI e viceversa
-
Trasformazione delle domande di disoccupazione Aspi/NASpI in DIS-COLL e viceversa
- Dettagli
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Messaggio 18883 del 31 luglio 1997
Oggetto:
ssegno sociale ex articolo 3, comma 6, della legge n.335/1995, e pensione sociale ex articolo 26 della legge n.153/1969. Assegni di invalidita' e maggiorazione sociale delle pensioni minime.
1 - PREMESSA
.
Come precisato in precedenza, a seguito dell'entrata in vigore
della legge 8 agosto 1995, n. 335, che, all'articolo 3, comma 6,
ha istituito, a decorrere dal 1* gennaio 1996, l'assegno sociale
in sostituzione della pensione sociale ex art. 26 della legge 30
aprile 1969, n. 153, sono sorte problematiche in ordine all'ap-
plicazione della nuova normativa nei confronti dei soggetti che
maturavano il requisito anagrafico dei 65 anni entro il 31 dicem-
bre 1995.
.
Come e' noto, dette problematiche sono state sottoposte alla va-
lutazione del Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale.
Nel frattempo, in attesa dei chiarimenti richiesti sono state
impartite disposizioni per la definizione in via provvisoria del-
le prestazioni in favore dei soggetti in parola.
.
Con lettera n.7/61587/L.335/95 del 24 luglio 1997 il Ministero
del Lavoro ha fornito indicazioni definitive sulla materia.
.
In particolare, il predetto Dicastero ha precisato che ai fini
dell'individuazione della normativa da applicare (pensione socia-
le ex art. 26 della legge 30 aprile 1969, n. 153, o assegno so-
ciale che ex art. 3, comma 6, della legge 8 agosto 1995, n. 335,
che ha sostituito con effetto dal 1 gennaio 1996 la pensione so-
ciale) occorre fare riferimento alle norme vigenti all'epoca del-
la maturazione del diritto da parte degli interessati, maturazio-
ne che si verifica a seguito della presentazione della domanda,
con il concorso degli altri requisiti richiesti.
.
Quanto sopra premesso,si forniscono le seguenti precisazioni.
.
.
.
1 - SOGGETTI NATI ENTRO IL 31 DICEMBRE 1930
.
Continuano a beneficiare della pensione sociale i soggetti che al
31 dicembre 1995 abbiano gia' maturato tutti i requisiti e ne ab-
biano fatto domanda entro la stessa data.
.
I soggetti che hanno compiuto i 65 anni di eta' entro il 31 di-
cembre 1995, ma presentino domanda di prestazione a far tempo dal
1* gennaio 1996, possono conseguire, con il concorso degli altri
requisiti richiesti, il diritto all'assegno sociale ex articolo
3,comma 6, della legge n. 335/1995.
.
I soggetti gia' titolari di pensione sociale che, successivamente
al 31 dicembre 1995, dovessero perdere il diritto a tale presta-
zione per il venir meno dei requisiti che ne consentirono a suo
tempo la concessione, non potranno piu' essere ammessi al godi-
mento della pensione sociale ai sensi dell'articolo 26 della leg-
ge n. 153/69, ma potranno conseguire l'assegno sociale a norma
dell'articolo 3 della legge n. 335/95, qualora siano in possesso
edei requisiti richiesti per tale ultima prestazione.
.
.
2 - INVALIDI CIVILI
.
Agli invalidi civili che hanno maturato i 65 anni di eta' alla
data del 31 dicembre 1995 spetta la pensione sociale sostitutiva
dell'assegno erogato dall'Amministrazione dell'Interno.
.
Agli invalidi civili che perfezionano il requisito dell'eta' di
65 anni a far tempo dal 1* gennaio 1996, dovra' essere erogato
l'assegno sociale.
.
Ai fini dell'accertamento della condizione reddituale per la con-
cessione dell'assegno sociale si applica, per gli invalidi civi-
li, parziali e totali, soltanto il limite di reddito personale e
non si tiene conto in nessun caso dei redditi del coniuge. Per
gli invalidi civili parziali il limite di reddito individuale e'
quello stabilito per la generalita' dei soggetti; per gli invali-
di civili totali e per i sordomuti il limite di reddito per l'at-
tribuzione dell'assegno sociale sono gli stessi di quelli previ-
sti per la concessione della pensione a carico dell'Amministra-
zione dell'Interno.
.
I limiti di reddito in parola sono riportati nell'allegato 1.
.
.
3 - AUMENTO DELLA PENSIONE SOCIALE EX ARTICOLO 2 DELLA LEGGE 28
DICEMBRE 1988, N. 541
.
L'aumento sociale di cui all'articolo 2 della legge n. 541/88 do-
vra' continuare ad essere attribuito con le modalita' in atto nei
confronti dei soggetti titolari della pensione sociale ex art. 26
della legge n. 153/69 alla data del 31 dicembre 1995, nonche' nei
confronti dei soggetti ammessi a fruire della pensione sociale
con decorrenza dal 1* gennaio 1996.
.
.
4 - PENSIONI SOCIALI LIQUIDATE SULLA BASE DELLE DISPOSIZIONI
IMPARTITE IN PRECEDENZA
.
Le pensioni sociali gia' liquidate sulla base delle disposizioni
impartite in precedenza nei confronti di soggetti che non abbiano
i requisiti per la concessione dell'assegno sociale restano va-
lidamente attribuite.
.
.
5 - ASSEGNI DI INVALIDITA' E MAGGIORAZIONE SOCIALE DELLE PENSIONI
MINIME
.
Con la nota citata in premessa il Ministero del Lavoro ha altre-
si' precisato che per l'integrazione dell'assegno di invalidita'
a norma dell'articolo 1 della legge 12 giugno 1984, n. 222, e per
l'attribuzione della maggiorazione sociale ai sensi dell'articolo
1 della legge 29 dicembre 1988, n. 544, con effetto dal 1* gen-
naio 1996 occorre fare riferimento all'importo dell'assegno so-
ciale anche per i trattamenti aventi decorrenza anteriore al 1*
gennaio 1996. Cio', per quanto riguarda l'assegno sociale, sia ai
fini della determinazione dei limiti di reddito per il diritto
all'integrazione sia ai fini dell'ammontare dell'integrazione;
per quanto riguarda la maggiorazione sociale, ai fini dell'indi-
viduazione del limite di reddito coniugale per conseguire la mag-
giorazione.
.
Infine, per quanto riguarda la problematica della valutazione
dell'importo a calcolo dell'assegno di invalidita', il Ministero
del Lavoro ha precisato che, anche in considerazione dell'intro-
duzione del nuovo regime di cumulo tra assegno di invalidita' e
redditi da lavoro previsto dall'articolo 1, comma 42, della legge
8 agosto 1995, n. 335, per evidenti ragioni di omogeneita' di
valutazioni ai fini dell'individuazione del reddito del soggetto
beneficiario, a decorrere dall'anno 1995 deve essere escluso dal
computo dei redditi da valutare per l'integrazione degli assegni
di invalidita', aventi decorrenza anche anteriore all'anno 1995,
l'importo a calcolo dell'assegno da integrare.
.
I limiti di reddito per l'integrazione degli assegni di
invalidita e per la maggiorazione sociale delle pensioni minime
sono riportati negli allegati 2, 3 e 4.
.
.
*
* *
.
.
Si fa riserva di successive comunicazioni per quanto riguarda
l'aggiornamento delle procedure automatizzate.
.
.
IL DIRETTORE CENTRALE
PER LE PENSIONI
CORVINO
.
.
.
Allegato 1
.
.
.
.
LIMITI DI REDDITO PER LA CONCESSIONE DELL'ASSEGNO SOCIALE
AGLI INVALIDI CIVILI
.
.
+---------------------------------------------------------+
. . MUTILATI ED INVALIDI .INVALIDI CIVILI TOTALI.
. . CIVILI PARZIALI . E SORDOMUTI .
.DECORRENZA .----------------------+----------------------.
. . . .
. . Reddito personale . Reddito personale .
.-----------+----------------------+----------------------.
. 1.1.1996 . 6.240.000 . 21.103.645 .
. 1.1.1997 . 6.477.250 . 22.310.775 .
+---------------------------------------------------------+
.
.
.
.
.
. Allegato 2
.
.
.
LIMITI DI REDDITO ANNUO CHE ESCLUDONO L'INTEGRAZIONE DEGLI ASSEGNI DI
INVALIDITA' A NORMA DELL'ARTICOLO 1 DELLA LEGGE 12 GIUGNO 1984, N.222
+---------------------------------------------------------------------------+
. ANNO . PENSIONATO SOLO . PENSIONATO CONIUGATO .
.--------+------------------------------+-----------------------------------.
. 1984 . Oltre lire 5.170.500 . Oltre lire 7.755.750 .
. . . .
. 1985 . Oltre lire 5.607.200 . Oltre lire 8.410.800 .
. . . .
. 1986 . Oltre lire 5.898.200 . Oltre lire 8.847.300 .
. . . .
e. 1987 . Oltre lire 6.217.400 . Oltre lire 9.326.100 .
. . . .
. 1988 . Oltre lire 6.545.300 . Oltre lire 9.817.950 .
. . . .
. 1989 . Oltre lire 6.956.400 . Oltre lire 10.434.600 .
. . . .
. 1990 . Oltre lire 7.450.200 . Oltre lire 11.175.300 .
. . . .
. 1991 . Oltre lire 8.022.700 . Oltre lire 12.034.050 .
. . . .
. 1992 . Oltre lire 8.492.400 . Oltre lire 12.738.600 .
. . . .
. 1993 . Oltre lire 8.677.200 . Oltre lire 13.015.800 .
. . . .
. 1994 . Oltre lire 9.007.000 . Oltre lire 13.510.500 .
. . . .
. 1995 . Oltre lire 9.282.000 . Oltre lire 13.923.000 .
. . . .
. 1996 . Oltre lire 12.480.000 . Oltre lire 18.720.000 .
. . . .
. 1997 . Oltre lire 12.954.500 . Oltre lire 19.431.750 .
+---------------------------------------------------------------------------+
.
.
.
.
.
Allegato 3
.
MAGGIORAZIONE SOCIALE DEI TRATTAMENTI MINIMI
.
Legge 29 dicembre 1988, n. 544: articolo 1
.
LIMITI DI REDDITO PER IL DIRITTO ALLA MAGGIORAZIONE
.
PENSIONATI ULTRASESSANTACINQUENNI
.
+----------------------------------------------------------------------------+
. . . . IMPORTO MENSILE .
. ANNO . PENSIONATO SOLO .PENSIONATO CONIUGATO. MAGGIORAZIONE SPETTANTE .
. . . . .
. . ( A ) . ( B ) . ( vedi NOTE ) .
.--------+-----------------+--------------------+----------------------------.
. . . . 80.000 .
. 1996 . 9.623.900 . 15.863.900 . +.A - ( RP + P ). :13 .
. . . . +.B - ( RF + RP + P ). :13 .
.--------+-----------------+--------------------+----------------------------.
. . . . 80.000 .
. 1997 . 9.950.200 . 16.427.450 . +.A - ( RP + P ). :13 .
. . . . +.B - ( RF + RP + P ). :13 .
.----------------------------------------------------------------------------.
. .
e. NOTE .
. .
. (1) La maggiorazione sociale spettante e' quella di importo meno elevato .
. risultante dal calcolo effettuato sulla base del reddito personale .
. e della sommatoria dei redditi del pensionato e del coniuge. .
. .
. (2) = Reddito del pensionato da considerare ai fini della maggio- .
. razione sociale. .
. .
. (3) = Reddito del coniuge del pensionato da considerare ai fini .
. della maggiorazione sociale. .
. .
. (4)
= Importo della pensione spettante nell'anno. . . . . (5) Lire 9.623.900 = somma del trattamento minimo annuo 1996, pari a . . lire 8.583.900, e della maggiorazione sociale per . . 13 mensilita', pari a lire 1.040.000 . . . . Lire 15.863.900 = somma del limite di reddito personale e dell'im- . . porto annuo 1996 dell'assegno sociale, pari a . . lire 6.240.900. . . . . Lire 9.950.200 = somma del trattamento minimo annuo 1997, pari a . . lire 8.910.200, e della maggiorazione sociale per . . 13 mensilita', pari a lire 1.040.000 . . . . Lire 16.427.450 = somma del limite di reddito personale e dell'im- . . porto annuo 1997 dell'assegno sociale, pari a . . lire 6.477.250. . +----------------------------------------------------------------------------+ . . . . . Allegato 4 . MAGGIORAZIONE SOCIALE DEI TRATTAMENTI MINIMI . Legge 29 dicembre 1988, n. 544: articolo 1 . LIMITI DI REDDITO PER IL DIRITTO ALLA MAGGIORAZIONE . PENSIONATI ULTRASESSANTENNI . +----------------------------------------------------------------------------+ . . . . IMPORTO MENSILE . . ANNO . PENSIONATO SOLO .PENSIONATO CONIUGATO. MAGGIORAZIONE SPETTANTE . . . . . . . . ( A ) . ( B ) . ( vedi NOTE ) . .--------+-----------------+--------------------+----------------------------. . . . . 30.000 . . 1996 . 8.973.900 . 15.213.900 . +.A - ( RP + P ). :13 . . . . . +.B - ( RF + RP + P ). :13 . .--------+-----------------+--------------------+----------------------------. . . . . 30.000 . . 1997 . 9.300.200 . 15.777.450 . +.A - ( RP + P ). :13 . . . . . +.B - ( RF + RP + P ). :13 . +----------------------------------------------------------------------------+ +----------------------------------------------------------------------------+ . NOTE . . . . (1) La maggiorazione sociale spettante e' quella di importo meno elevato . . risultante dal calcolo effettuato sulla base del reddito personale e . . della sommatoria dei redditi del pensionato e del coniuge. . . . e. (2) = Reddito del pensionato da considerare ai fini della maggio- . . razione sociale. . . . . (3) = Reddito del coniuge del pensionato da considerare ai fini . . della maggiorazione sociale. . . . . (4)
= Importo della pensione spettante nell'anno. . . . . (5) Lire 8.973.900 = somma del trattamento minimo annuo 1996, pari a . . lire 8.583.900, e della maggiorazione sociale per . . 13 mensilita', pari a lire 390.000. . . . . Lire 15.213.900 = somma del limite di reddito personale e dell'im- . . porto annuo 1996 dell'assegno sociale, pari a . . lire 6.240.000. . . . . Lire 9.300.200 = somma del trattamento minimo annuo 1997, pari a . . lire 8.910.200, e della maggiorazione sociale per . . 13 mensilita', pari a lire 390.000. . . . . Lire 15.777.450 = somma del limite di reddito personale e dell'im- . . porto annuo 1997 dell'assegno sociale, pari a . . lire 6.477.250. . +----------------------------------------------------------------------------+