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Accesso alla prestazione di disoccupazione NASpI in caso di dimissioni da parte del lavoratore padre che ha fruito del congedo di paternità
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Accesso alle indennità NASpI e Dis-coll. Stato di disoccupazione e limiti di età per l’iscrizione al Centro per l’impiego
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Anticipazione dell'indennità - Incentivo all’autoimprenditorialità
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Beneficiari che espatriano o soggiornano all’estero per la ricerca di un lavoro o per motivi diversi dalla ricerca di un lavoro
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Calcolo e misura
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Comunicazione dei redditi presunti in occasione di nuovo anno
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Condizioni per l'erogazione della prestazione
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Contribuzione figurativa e prestazioni accessorie
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Datori di lavoro tenuti all’obbligo contributivo e misura della contribuzione
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Decadenza dalla prestazione
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Decorrenza della prestazione
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Destinatari
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Detenuti che svolgono attività lavorativa alle dipendenze dell’Istituto penitenziario
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Dichiarazione di immediata disponibilità (DID)
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Domanda di indennità di mobilità o di indennità di disoccupazione NASpI
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Domande di NASpI relative agli insegnanti in mancanza di aggiornamento dati Uniemens
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Durata della prestazione
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Espletamento di cariche pubbliche elettive e non elettive in corso di prestazione
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Eventi di disoccupazione intervenuti prima del 1° maggio 2015
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FAQ ASpI e NASpI
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Indennità di disoccupazione NASpI a favore dei giornalisti
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Indennità di disoccupazione NASpI e riacquisto della capacità lavorativa
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Istruzioni procedurali
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Lavoratori stagionali del turismo e degli stabilimenti termali. Calcolo della durata e dell'importo
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Licenziamento con accettazione dell’offerta di conciliazione e licenziamento disciplinare
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Modalità di calcolo della Nuova prestazione di Assicurazione Sociale per l'Impiego (NASpI) in caso di assenza di retribuzione imponibile nel quadriennio di osservazione, interamente coperto da integrazione salariale sostitutiva della retribuzione
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NASpI e pensione
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Nuova attività lavorativa in corso di prestazione - Compatibilità con altri redditi
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Operai agricoli a tempo indeterminato e NASpI
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Persistenza del diritto alla NASpI al termine della fruizione dell’indennità di mobilità ordinaria o dei trattamenti di disoccupazione speciale per l’edilizia
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Presentazione della domanda
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Presenza di periodi interessati da contratti di solidarietà
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Promozione del lavoro agricolo. Rioccupazione con contratti a temine con datori di lavoro nel settore agricolo da parte di percettori delle indennità di disoccupazione NASpI e DIS-COLL
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Regime fiscale
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Requisiti
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Requisiti - Stato di disoccupazione
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Requisiti - Tredici settimane di contribuzione nei quattro anni precedenti
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Requisiti - Trenta giornate di lavoro effettivo nei dodici mesi precedenti
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Ricorsi
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Rifiuto alle proposte di lavoro o di trasferimento del lavoratore
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Rinvio alle norme dell'ASpI
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Rioccupazione entro gli otto giorni dalla cessazione del rapporto di lavoro
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Servizio civile nazionale e indennità di disoccupazione NASpI
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Svolgimento di più attività lavorative in concomitanza di percezione della NASpI
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Trasformazione della domanda di disoccupazione agricola in domanda di disoccupazione NASpI e viceversa
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Trasformazione delle domande di disoccupazione Aspi/NASpI in DIS-COLL e viceversa
- Dettagli
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Messaggio 292 del 31 ottobre 2001
DIREZIONE CENTRALE PRESTAZIONE
Oggetto:
Pensionati che percepiscono redditi in qualità di soci di società in accomandita semplice e di società in nome collettivo: disciplina in materia di cumulo.
Da parte di alcune strutture periferiche è stata prospettata la situazione di titolari di pensione che percepiscono redditi di lavoro autonomo derivanti dalla qualità di socio accomandante di una società in accomandita semplice ed è stato chiesto se trovi applicazione il divieto di cumulo anche nei confronti dei soci non operanti.
In caso negativo è stato chiesto se sia sufficiente ad escludere la predetta incumulabilità una dichiarazione rilasciata dal pensionato senza alcuna indicazione circa la qualità di socio accomandante o accomandatario.
Al riguardo si rileva che l’articolo 6 del D.P.R. 22.12.1986, n. 917, comma 3, dispone che "i redditi delle società in nome collettivo e in accomandita semplice, da qualsiasi fonte provengano e quale che sia l’oggetto sociale, sono considerati redditi di impresa e sono determinati unitariamente secondo le norme relative a tali redditi".
Con messaggio n. 59 del 12.3.1997 è stato precisato che debbono essere considerati redditi da lavoro autonomo i redditi di impresa connessi ad attività di lavoro nonché le partecipazioni agli utili derivanti da contratti di associazione in partecipazione, nei casi in cui l’apporto è costituito dalla prestazione di lavoro.
Interessata in ordine alla specifica situazione in oggetto, l’Avvocatura Centrale ha espresso l’avviso che ove non consti un’attività di lavoro autonomo del socio, il reddito conseguito da quest’ultimo deve ritenersi reddito di capitale e pertanto non ricompreso nel divieto di cumulo.
Nei casi in cui venga acquisita dichiarazione di responsabilità da parte degli interessati in ordine alla qualità di socio che partecipa con capitale senza espletare attività lavorativa, le Sedi considereranno il reddito conseguito come reddito da capitale e, quindi, cumulabile con la prestazione pensionistica.
IL DIRETTORE CENTRALE
DE STEFANIS