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Accesso alla prestazione di disoccupazione NASpI in caso di dimissioni da parte del lavoratore padre che ha fruito del congedo di paternità
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Accesso alle indennità NASpI e Dis-coll. Stato di disoccupazione e limiti di età per l’iscrizione al Centro per l’impiego
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Anticipazione dell'indennità - Incentivo all’autoimprenditorialità
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Beneficiari che espatriano o soggiornano all’estero per la ricerca di un lavoro o per motivi diversi dalla ricerca di un lavoro
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Calcolo e misura
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Comunicazione dei redditi presunti in occasione di nuovo anno
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Condizioni per l'erogazione della prestazione
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Contribuzione figurativa e prestazioni accessorie
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Datori di lavoro tenuti all’obbligo contributivo e misura della contribuzione
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Decadenza dalla prestazione
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Decorrenza della prestazione
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Destinatari
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Detenuti che svolgono attività lavorativa alle dipendenze dell’Istituto penitenziario
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Dichiarazione di immediata disponibilità (DID)
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Domanda di indennità di mobilità o di indennità di disoccupazione NASpI
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Domande di NASpI relative agli insegnanti in mancanza di aggiornamento dati Uniemens
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Durata della prestazione
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Espletamento di cariche pubbliche elettive e non elettive in corso di prestazione
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Eventi di disoccupazione intervenuti prima del 1° maggio 2015
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FAQ ASpI e NASpI
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Indennità di disoccupazione NASpI a favore dei giornalisti
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Indennità di disoccupazione NASpI e riacquisto della capacità lavorativa
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Istruzioni procedurali
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Lavoratori stagionali del turismo e degli stabilimenti termali. Calcolo della durata e dell'importo
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Licenziamento con accettazione dell’offerta di conciliazione e licenziamento disciplinare
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Modalità di calcolo della Nuova prestazione di Assicurazione Sociale per l'Impiego (NASpI) in caso di assenza di retribuzione imponibile nel quadriennio di osservazione, interamente coperto da integrazione salariale sostitutiva della retribuzione
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NASpI e pensione
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Nuova attività lavorativa in corso di prestazione - Compatibilità con altri redditi
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Operai agricoli a tempo indeterminato e NASpI
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Persistenza del diritto alla NASpI al termine della fruizione dell’indennità di mobilità ordinaria o dei trattamenti di disoccupazione speciale per l’edilizia
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Presentazione della domanda
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Presenza di periodi interessati da contratti di solidarietà
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Promozione del lavoro agricolo. Rioccupazione con contratti a temine con datori di lavoro nel settore agricolo da parte di percettori delle indennità di disoccupazione NASpI e DIS-COLL
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Regime fiscale
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Requisiti
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Requisiti - Stato di disoccupazione
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Requisiti - Tredici settimane di contribuzione nei quattro anni precedenti
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Requisiti - Trenta giornate di lavoro effettivo nei dodici mesi precedenti
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Ricorsi
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Rifiuto alle proposte di lavoro o di trasferimento del lavoratore
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Rinvio alle norme dell'ASpI
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Rioccupazione entro gli otto giorni dalla cessazione del rapporto di lavoro
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Servizio civile nazionale e indennità di disoccupazione NASpI
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Svolgimento di più attività lavorative in concomitanza di percezione della NASpI
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Trasformazione della domanda di disoccupazione agricola in domanda di disoccupazione NASpI e viceversa
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Trasformazione delle domande di disoccupazione Aspi/NASpI in DIS-COLL e viceversa
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Messaggio 286 del 9 dicembre 2002
Oggetto:
Articolo 14 della legge 12 giugno 1984, n.222. Surrogazione. Chiarimenti.
Oggetto: Articolo 14 della legge 12 giugno 1984, n. 222. Surrogazione. Chiarimenti.
Da parte di una Sede è stato chiesto se debba o meno surrogarsi nei diritti del superstite verso la compagnia assicuratrice del terzo responsabile, dovendo liquidare la pensione di reversibilità ad una vedova il cui coniuge è stato riconosciuto inabile.
Al riguardo si osserva che l'articolo 14 della legge 222 del 12 giugno 1984 ha "codificato" in modo specifico l'istituto della surrogazione consentendo di intervenire o di agire in via diretta per il recupero delle prestazioni erogate o, in capitalizzazione, da erogare nelle diverse ipotesi di accertata inabilità o invalidità dell'assicurato.
Tenuto conto anche del parere dell'Avvocatura Centrale, la predetta norma deve intendersi riferita esclusivamente alle prestazioni previste dalla legge medesima, nel senso che l'Istituto è legittimato a recuperare, dai terzi responsabili e/o dalle loro compagnie di assicurazione, gli importi dovuti in caso di riconoscimento di pensione di inabilità o di assegno ordinario di invalidità, allorché l'evento posto a base delle accertate patologie dipenda da fatto imputabile a responsabilità di terzi.
La corretta interpretazione di detta norma è nel senso di ritenere che la dizione "prestazioni previste" debba intendersi come "prestazioni introdotte dalla legge medesima", per le quali sono state anche predisposte le tabelle contenenti i coefficienti di capitalizzazione, approvate con decreto del 20.3.1987 del Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale pubblicate nel supplemento alla G.U. n. 154 del 4.7.1987(v. circolare n. 10 del 16 gennaio 1998).
In relazione a quanto sopra delineato nella fattispecie in esame non si deve esercitare il diritto di surroga ex articolo 14 della citata legge n. 222/1984 per la pensione ai superstiti.
Tuttavia, esclusa per l'I.N.P.S. la possibilità di agire ex art. 1916 c.c. per ottenere il ristoro, in via surrogatoria, del danno economico subito per l'anticipata prestazione liquidata a favore del coniuge superstite - riferendosi la norma esclusivamente alle indennità liquidate a favore dell'assicurato e non alle prestazioni pensionistiche, peraltro, liquidate a favore di un terzo soggetto -rimane integra per l'Istituto, ricorrendone i presupposti di fatto, la possibilità di ottenere, dai civilmente responsabili, il rimborso dei ratei corrisposti a titolo di pensione di inabilità tra la data di presentazione della domanda e quella del decesso dell'assicurato, ai sensi dell'art. 14 della legge n. 222/1984.
Rientra, peraltro, nella previsione dell'articolo 14, l'azione di surrogazione volta al recupero della pensione privilegiata di inabilità disciplinata dall'articolo 6, trattandosi di una prestazione introdotta e prevista dalla legge 222/1984, in merito alla quale sono state predisposte le tabelle approvate con il citato decreto del 20.3.1987.
IL DIRETTORE CENTRALE
De Stefanis