-
Accesso alla prestazione di disoccupazione NASpI in caso di dimissioni da parte del lavoratore padre che ha fruito del congedo di paternità
-
Accesso alle indennità NASpI e Dis-coll. Stato di disoccupazione e limiti di età per l’iscrizione al Centro per l’impiego
-
Anticipazione dell'indennità - Incentivo all’autoimprenditorialità
-
Beneficiari che espatriano o soggiornano all’estero per la ricerca di un lavoro o per motivi diversi dalla ricerca di un lavoro
-
Calcolo e misura
-
Comunicazione dei redditi presunti in occasione di nuovo anno
-
Condizioni per l'erogazione della prestazione
-
Contribuzione figurativa e prestazioni accessorie
-
Datori di lavoro tenuti all’obbligo contributivo e misura della contribuzione
-
Decadenza dalla prestazione
-
Decorrenza della prestazione
-
Destinatari
-
Detenuti che svolgono attività lavorativa alle dipendenze dell’Istituto penitenziario
-
Dichiarazione di immediata disponibilità (DID)
-
Domanda di indennità di mobilità o di indennità di disoccupazione NASpI
-
Domande di NASpI relative agli insegnanti in mancanza di aggiornamento dati Uniemens
-
Durata della prestazione
-
Espletamento di cariche pubbliche elettive e non elettive in corso di prestazione
-
Eventi di disoccupazione intervenuti prima del 1° maggio 2015
-
FAQ ASpI e NASpI
-
Indennità di disoccupazione NASpI a favore dei giornalisti
-
Indennità di disoccupazione NASpI e riacquisto della capacità lavorativa
-
Istruzioni procedurali
-
Lavoratori stagionali del turismo e degli stabilimenti termali. Calcolo della durata e dell'importo
-
Licenziamento con accettazione dell’offerta di conciliazione e licenziamento disciplinare
-
Modalità di calcolo della Nuova prestazione di Assicurazione Sociale per l'Impiego (NASpI) in caso di assenza di retribuzione imponibile nel quadriennio di osservazione, interamente coperto da integrazione salariale sostitutiva della retribuzione
-
NASpI e pensione
-
Nuova attività lavorativa in corso di prestazione - Compatibilità con altri redditi
-
Operai agricoli a tempo indeterminato e NASpI
-
Persistenza del diritto alla NASpI al termine della fruizione dell’indennità di mobilità ordinaria o dei trattamenti di disoccupazione speciale per l’edilizia
-
Presentazione della domanda
-
Presenza di periodi interessati da contratti di solidarietà
-
Promozione del lavoro agricolo. Rioccupazione con contratti a temine con datori di lavoro nel settore agricolo da parte di percettori delle indennità di disoccupazione NASpI e DIS-COLL
-
Regime fiscale
-
Requisiti
-
Requisiti - Stato di disoccupazione
-
Requisiti - Tredici settimane di contribuzione nei quattro anni precedenti
-
Requisiti - Trenta giornate di lavoro effettivo nei dodici mesi precedenti
-
Ricorsi
-
Rifiuto alle proposte di lavoro o di trasferimento del lavoratore
-
Rinvio alle norme dell'ASpI
-
Rioccupazione entro gli otto giorni dalla cessazione del rapporto di lavoro
-
Servizio civile nazionale e indennità di disoccupazione NASpI
-
Svolgimento di più attività lavorative in concomitanza di percezione della NASpI
-
Trasformazione della domanda di disoccupazione agricola in domanda di disoccupazione NASpI e viceversa
-
Trasformazione delle domande di disoccupazione Aspi/NASpI in DIS-COLL e viceversa
- Dettagli
- Visite: 26757
Messaggio 30218 del 29 dicembre 2009
Oggetto:
Totalizzazione ai sensi del decreto legislativo 2 febbraio 2006, n. 42 – Ricongiunzione ai sensi delle leggi 7 febbraio 1979, n. 29 e 5 marzo 1990, n. 45. Chiarimenti.
Da parte di alcune Sedi sono stati chiesti chiarimenti in merito alla compatibilità tra l’esercizio della totalizzazione prevista dal decreto legislativo 2 febbraio 2006, n. 42, e la ricongiunzione dei periodi assicurativi ai sensi delle leggi 7 febbraio 1979, n. 29 e 5 marzo 1990, n. 45, conclusa prima della data di entrata in vigore del decreto legislativo in esame.
In particolare è stato chiesto se sia possibile totalizzare periodi di contribuzione già acquisiti nella gestione di destinazione per effetto della ricongiunzione il cui procedimento si sia concluso, con l’integrale pagamento dell’onere, prima del 3 marzo 2006, data di entrata in vigore del decreto legislativo n. 42 del 2006.
Al riguardo, si chiarisce quanto segue.
La problematica in riferimento è stata oggetto di una richiesta di parere al Ministero del Lavoro, della Salute e delle Politiche Sociali.
Il predetto Dicastero, con nota del 27 ottobre 2009, ha chiarito che “qualora un periodo assicurativo sia stato, alla data del 3 marzo 2006, definitivamente acquisito, attraverso l’integrale pagamento dell’onere da ricongiunzione, nella gestione pensionistica di destinazione, il predetto periodo possa essere successivamente utilizzato ai fini della totalizzazione ex d.lgs. 42/2006”.
Pertanto l’incompatibilità tra la ricongiunzione e la totalizzazione prevista dall’articolo 3, commi 1 e 2, del decreto legislativo in oggetto, deve essere riferita alle sole ipotesi di ricongiunzioni perfezionate successivamente all’entrata in vigore del decreto legislativo in esame.
Ne consegue che la ricongiunzione conclusa prima del 3 marzo 2006 non preclude l’esercizio della facoltà di totalizzazione.
Le competenti Strutture periferiche avranno cura di considerare esercitabile la facoltà di totalizzazione anche da parte di soggetti che abbiano ricongiunto definitivamente dei periodi assicurativi prima dell’entrata in vigore del decreto legislativo n. 42 del 2006.
IL DIRETTORE CENTRALE
G.Uselli