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Accesso alla prestazione di disoccupazione NASpI in caso di dimissioni da parte del lavoratore padre che ha fruito del congedo di paternità
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Accesso alle indennità NASpI e Dis-coll. Stato di disoccupazione e limiti di età per l’iscrizione al Centro per l’impiego
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Anticipazione dell'indennità - Incentivo all’autoimprenditorialità
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Beneficiari che espatriano o soggiornano all’estero per la ricerca di un lavoro o per motivi diversi dalla ricerca di un lavoro
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Calcolo e misura
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Comunicazione dei redditi presunti in occasione di nuovo anno
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Condizioni per l'erogazione della prestazione
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Contribuzione figurativa e prestazioni accessorie
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Datori di lavoro tenuti all’obbligo contributivo e misura della contribuzione
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Decadenza dalla prestazione
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Decorrenza della prestazione
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Destinatari
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Detenuti che svolgono attività lavorativa alle dipendenze dell’Istituto penitenziario
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Dichiarazione di immediata disponibilità (DID)
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Domanda di indennità di mobilità o di indennità di disoccupazione NASpI
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Domande di NASpI relative agli insegnanti in mancanza di aggiornamento dati Uniemens
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Durata della prestazione
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Espletamento di cariche pubbliche elettive e non elettive in corso di prestazione
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Eventi di disoccupazione intervenuti prima del 1° maggio 2015
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FAQ ASpI e NASpI
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Indennità di disoccupazione NASpI a favore dei giornalisti
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Indennità di disoccupazione NASpI e riacquisto della capacità lavorativa
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Istruzioni procedurali
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Lavoratori stagionali del turismo e degli stabilimenti termali. Calcolo della durata e dell'importo
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Licenziamento con accettazione dell’offerta di conciliazione e licenziamento disciplinare
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Modalità di calcolo della Nuova prestazione di Assicurazione Sociale per l'Impiego (NASpI) in caso di assenza di retribuzione imponibile nel quadriennio di osservazione, interamente coperto da integrazione salariale sostitutiva della retribuzione
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NASpI e pensione
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Nuova attività lavorativa in corso di prestazione - Compatibilità con altri redditi
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Operai agricoli a tempo indeterminato e NASpI
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Persistenza del diritto alla NASpI al termine della fruizione dell’indennità di mobilità ordinaria o dei trattamenti di disoccupazione speciale per l’edilizia
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Presentazione della domanda
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Presenza di periodi interessati da contratti di solidarietà
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Promozione del lavoro agricolo. Rioccupazione con contratti a temine con datori di lavoro nel settore agricolo da parte di percettori delle indennità di disoccupazione NASpI e DIS-COLL
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Regime fiscale
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Requisiti
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Requisiti - Stato di disoccupazione
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Requisiti - Tredici settimane di contribuzione nei quattro anni precedenti
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Requisiti - Trenta giornate di lavoro effettivo nei dodici mesi precedenti
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Ricorsi
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Rifiuto alle proposte di lavoro o di trasferimento del lavoratore
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Rinvio alle norme dell'ASpI
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Rioccupazione entro gli otto giorni dalla cessazione del rapporto di lavoro
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Servizio civile nazionale e indennità di disoccupazione NASpI
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Svolgimento di più attività lavorative in concomitanza di percezione della NASpI
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Trasformazione della domanda di disoccupazione agricola in domanda di disoccupazione NASpI e viceversa
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Trasformazione delle domande di disoccupazione Aspi/NASpI in DIS-COLL e viceversa
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Messaggio 8097 del 22 marzo 2010
Oggetto: Oggetto: decreto interministeriale n. 48295 attuativo dell’art.1, comma 6, D.L. n. 78/2009, conv. con mod. dalla legge n. 102/2009. Incremento dell’indennità di integrazione salariale in favore dei lavoratori con contratto di solidarietà difensiva, stipulato ex art. 1, comma 1, della legge n. 863/1984. Nuove modalità di conguaglio degli importi. Istruzioni contabili. Variazioni al piano dei conti.
Premessa
Con il comma 6, dell’art. 1, il D.L. 78/09, conv. con mod. in L. 102/09, viene incrementato – in via sperimentale per i soli anni 2009 e 2010 – l'ammontare del trattamento di integrazione salariale in favore dei lavoratori coinvolti da contratti di solidarietà difensiva stipulati in base all’art. 1, comma 1, della legge n. 863/1984. L’indennità è elevata all’80%; si ricorda che per tali fattispecie non è prevista l’applicazione dei massimali applicabili alle altre integrazioni salariali.
La disposizione in questione si applica ai soli contratti di solidarietà difensiva stipulati in base all’art. 1, comma 1, della legge n. 863/1984 e non trova applicazione ai restanti contratti di solidarietà difensivi ex art. 5, commi 5, 7 e 8, della legge n. 236/1993.
Con decreto n. 48295 (v. all.1) del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze sono state stabilite le modalità di attuazione della norma.
1. CIGS a seguito di contratti di solidarietà
Come noto – v. circ. n. 9 del 08.01.1986 - l’importo erogato a titolo di prestazione per contratto di solidarietà non è soggetto al tetto massimo CIGS.
La misura dell’integrazione da corrispondere era pari al 60% della retribuzione persa, da decurtare della percentuale di riduzione (5,84%) prevista dall’art. 26 della L. n. 41 del 28/2/1986.
In seguito all’emanazione del D.I. 48295, attuativo della disposizione di cui all’art. 1, c. 6, D.L. 78/09, a decorrere dal 1° luglio 2009 e fino al 31 dicembre 2010, la misura dell’integrazione da corrispondere è pari all’80% della retribuzione persa, salva sempre l’applicazione della suddetta riduzione del 5,84%.
Gli oneri derivanti dall’applicazione di tale norma, pari al 20% della retribuzione persa a seguito della riduzione di orario, sono stati fissati entro un limite di spesa massimo di 40 milioni di euro per l’anno 2009 e 80 milioni di euro per il 2010.
Nell’ipotesi di insufficienza delle risorse finanziarie stanziate, ai fini dell’accesso al beneficio dell’incremento, questo Istituto terrà conto dell’ordine cronologico di stipula degli accordi di solidarietà, la cui data è riportata nei decreti ministeriali di autorizzazione al trattamento di integrazione salariale.
2. Modalità di esposizione sul flusso UniEmens.
I datori di lavoro ai fini dell’esposizione dell’ importo dell’integrazione posta a conguaglio nella misura del 60% della retribuzione persa (da decurtare della percentuale di riduzione 5,84%, ai sensi dell’art. 26 della L. n. 41 del 28/2/1986) continueranno ad attenersi alle modalità già in uso.
Pertanto, all’interno dell’elemento <DatiRetributivi> di <DenunciaIndividuale> nell’ elemento <CIGSACredAltre> <CausaleCongCIGS>esporranno il previsto codice G603 e nell’elemento <ImportoCongCIGS> l’importo posto a conguaglio.
Nell’elemento <OreCongCIGS> valideranno l’elemento <NumAutorizzCIGS> inserendo il numero di autorizzazione e l’elemento <NumOreCIGS> con il numero delle ore conguagliate nel mese.
Per esporre la maggiorazione del 20% relativa ai periodi di paga correnti riferiti all’anno 2010 valorizzeranno nello stesso elemento di <DenunciaIndividuale> <CausaleCongCIGS>il codice G705 e nell’Elemento <ImportoCongCIGS> l’importo posto a conguaglio.
Per il conguaglio della sola maggiorazione del 20% relativa a periodi di paga arretrati dell’anno 2010 valorizzeranno nello stesso elemento di <DenunciaIndividuale> <CausaleCongCIGS> il codice G704 e nell’Elemento <ImportoCongCIGS> l’importo posto a conguaglio.
Per il conguaglio della sola maggiorazione del 20% relativa ai periodi di paga arretrati, per il periodo compreso dal 1 luglio fino al 31 dicembre 2009, valorizzeranno nell’elemento <CausaleCongCIGS>il codice G703 e nell’Elemento <ImportoCongCIGS> l’importo posto a conguaglio.
Infine, nell’elemento <CIGSDatiStat> elemento <CausaleStatCIGS> andrà esposto il previsto codice GF00; nell’elemento <NumOreStatCIGS> il numero delle ore di CIGS percepita, espresso in centesimi (Esempio: 1 ora = valore 100; 1 ora e 30 minuti = valore 150) e nell’elemento <ImponibileStatCIGS> deve essere indicato l’imponibile sul quale è stata calcolata la prestazione.
Si fa riserva di fornire con successivo messaggio le modalità cui dovranno attenersi le Sedi per la definizione di eventuali note di rettifica emesse nelle ipotesi in cui le aziende abbiano posto a conguaglio l’integrazione anticipata al lavoratore nella nuova misura dell’80%, utilizzando il solo codice G603.
3. Istruzioni contabili
Gli oneri derivanti dalla maggiorazione in questione devono essere rilevati ai seguenti conti di nuova istituzione (cfr. all.2):
GAU 30/144 - peri i periodi di paga riferiti all’anno 2009 (codice “G703”);
GAU 30/145 - peri i periodi di paga riferiti all’anno 2010 (codici “G704” e “G705”).
L'esigenza di una evidenza contabile separata della maggiorazione di che trattasi, secondo le modalità sopra indicate, deriva dal fatto che per i relativi oneri e' stata prevista, come rappresentato al precedente punto 1., apposita copertura finanziaria a carico dello Stato entro precisi limiti di spesa distintamente per l’anno 2009 e per l’anno 2010.
Infine, si fa presente che, per assicurare la concordanza tra le risultanze contabili e le somme derivanti dalle ripartizioni delle denunce di cui al punto 2., i citati conti GAU 30/144 e GAU 30/145 devono essere movimentati, con il codice documento “95”, esclusivamente dalla procedura automatizzata di ripartizione delle denunce stesse.
Il presente messaggio deve essere pubblicato sul sito Internet dell'Istituto.
IL DIRETTORE GENERALE
NORI