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Legge 88 del 4 marzo 1987
Provvedimenti a favore dei tubercolotici.
Vigente al: 11-11-2014
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno
approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Art. 1.
1. Il quinto comma dell'articolo 4 della legge 14 dicembre 1970, n.
1088, gia' sostituito dal secondo comma dell'articolo 6 della legge 6 agosto 1975, n. 419, e' sostituito dai seguenti:
"L'assegno di cura o di sostentamento decorre dal giorno successivo alla cessazione del trattamento postsanatoriale, previsto dall'articolo 2 della presente legge, qualora la domanda sia presentata all'Istituto nazionale della previdenza sociale entro novanta giorni dalla data di cessazione del trattamento post-sanatoriale.
Nel caso in cui il richiedente presenti domanda oltre il predetto termine di novanta giorni, l'assegno di cura o di sostentamento decorre dal primo giorno del mese successivo alla presentazione della domanda.
Hanno il diritto di presentare domanda e di essere ammessi al beneficio dell'assegno di cura o di sostentamento anche gli ex assistiti che, avendone i requisiti ed affetti dalle menomazioni fisiche previste, hanno fruito dell'indennita' post-sanatoriale in epoca anteriore alla data di entrata in vigore della presente legge".
Art. 2.
1. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge l'importo di L. 40.000 mensili, di cui ai commi primo e secondo dell'articolo 4 della legge 14 dicembre 1970, n. 1088, come sostituiti dal primo comma dell'articolo 6 della legge 6 agosto 1975, n. 419, e' aumentato a L. 70.000 mensili.
2. A tale importo si applicano le norme che disciplinano la perequazione del trattamento minimo di pensione a carico del Fondo pensioni per i lavoratori dipendenti.
Art. 3.
1. Il quarto comma dell'articolo 4 della legge 4 aprile 1952, n. 218, come sostituito dal primo capoverso della novella dell'articolo 7 della legge 6 agosto 1975, n. 419, e' sostituito dal seguente:
"Per i tubercolotici regolarmente assicurati per l'invalidita', la vecchiaia ed i superstiti, che possono far valere almeno un anno di contribuzione effettiva, sono considerati come periodi di contribuzione effettiva, ai fini del diritto e della misura della pensione, i periodi di degenza in regime sanatoriale, i periodi di trattamento post-sanatoriale, di cura ambulatoriale e domiciliare e di godimento dell'assegno di cura, o di sostentamento, sussidiabili per legge. Il suddetto "accredito figurativo" decorre dal 26 ottobre 1935, giorno di entrata in vigore del regio decreto-legge 4 ottobre 1935, n. 1827, concernente il "Perfezionamento e coordinamento legislativo della previdenza sociale", convertito, con modificazioni, nella legge 6 aprile 1936, n. 1155".
Art. 4.
1. La gestione dell'assicurazione obbligatoria per la tubercolosi trasferira' al Fondo pensioni lavoratori dipendenti, per la copertura degli oneri relativi all'accreditamento della contribuzione figurativa di cui al precedente articolo, per i periodi di prestazioni antitubercolari anteriori al 1 gennaio 1952, una somma determinata secondo i criteri stabiliti al comma ottavo dell'articolo 4 della legge 4 aprile 1952, n. 218, e successive modificazioni e integrazioni. Tale somma sara' maggiorata degli interessi composti, al tasso del 4,50 per cento annuo, calcolati dal primo giorno dell'anno successivo a quello di competenza sino al 31 dicembre dell'anno precedente quello in cui avviene il trasferimento.
2. Per la copertura degli oneri derivanti dall'accreditamento di contributi figurativi per i periodi di prestazioni antitubercolari non erogate dalla gestione dell'assicurazione per la tubercolosi, sara' trasferito dalla medesima gestione al Fondo pensioni lavoratori dipendenti l'importo dei contributi base accreditati e dei corrispondenti contributi a percentuale maggiorato degli interessi composti al tasso del 4,50 per cento annuo, computati secondo i criteri di cui sopra.
Art. 5.
1. L'articolo 5 della legge 14 dicembre 1970, n. 1088, e' sostituito dal seguente:
"I cittadini colpiti da tubercolosi, non assicurati presso l'Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS) oppure non assistiti per difetto assicurativo, il cui reddito sia inferiore al minimo imponibile ai fini dell'IRPEF ai sensi di legge, hanno diritto al miglioramento delle indennita' economiche in precedenza connesse a carico dello Stato e corrisposte loro dai competenti organi del Servizio sanitario nazionale.
L'indennita' di ricovero o di cura ambulatoriale nonche' quella post-sanatoriale sono equiparate e corrisposte con le stesse modalita', con la stessa durata e con la stessa misura di quelle corrisposte dall'INPS agli assistiti in regime assicurativo e cio' a partire dalla data di entrata in vigore della presente legge.
Al termine del godimento del sussidio post-sanatoriale spetta agli assistiti e con le stesse modalita' dell'INPS, accertate dagli organi del Servizio sanitario nazionale, un assegno di cura o di sostentamento. Inoltre ai medesimi cittadini non abbienti di cui al primo comma, che usufruiscono di prestazioni economiche nel corso del mese di dicembre, viene confermato un assegno natalizio di L. 25.000".
Art. 6.
1. I lavoratori, nel corso delle prestazioni antitubercolari erogate dall'INPS, hanno diritto di versare i contributi associativi e per libera scelta alle loro organizzazioni di categoria a carattere nazionale.
2. La trattenuta, autorizzata con delega personale sottoscritta dall'assistito, e' pari allo 0,5 per cento delle indennita' in corso di erogazione.
3. Le modalita' attraverso cui effettuare la trattenuta saranno stabilite dalle organizzazioni interessate e dall'Istituto nazionale della previdenza sociale mediante accordo diretto che dovra' prevedere il rimborso al predetto Istituto delle spese incontrate per l'espletamento del servizio.
Art. 7.
1. L'assegno natalizio di cui alla legge 14 novembre 1963, n. 1540, e successive modifiche, e' corrisposto nel mese di dicembre nella misura pari a trenta giorni del trattamento economico previdenziale piu' favorevole erogato all'avente diritto nel corso di tale mese.
Art. 8.
1. L'indennita' giornaliera spettante ai lavoratori affetti da malattia di natura tubercolare assistiti dall'Istituto nazionale della previdenza sociale e' corrisposta con le modalita' e secondo le procedure previste per le indennita' di malattia e di maternita' di cui al primo comma dell'articolo 1 del decreto-legge 30 dicembre 1979, n. 663, convertito, con modificazioni, nella legge 29 febbraio 1980, n. 33.
Art. 9.
1. All'onere derivante dall'applicazione della presente legge, valutato in lire 32 miliardi per il 1987, si fa fronte quanto a lire 22 miliardi con l'apposito accantonamento di parte corrente per il 1987 e quanto a lire 10 miliardi parzialmente utilizzando l'accantonamento del fondo globale di parte corrente "Norme per il personale tecnico e amministrativo delle universita'".
La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.
Data a Roma, addi' 4 marzo 1987
COSSIGA
CRAXI, Presidente del Consiglio dei
Ministri
Visto, il Guardasigilli: ROGNONI
Legge 74 del 6 marzo 1987
Nuove norme sulla disciplina dei casi di scioglimento di matrimonio.
Vigente al: 30-11-2013
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno
approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Art. 1.
1. All'articolo 3 della legge 1 dicembre 1970, n. 898, la lettera
b) del numero 1 e' sostituita dalla seguente:
"b) a qualsiasi pena detentiva per il delitto di cui all'articolo
564 del codice penale e per uno dei delitti di cui agli articoli 519,
521, 523 e 524 del codice penale, ovvero per induzione, costrizione,
sfruttamento o favoreggiamento della prostituzione".
Art. 2.
1. All'articolo 3 della legge 1 dicembre 1970, n. 898, la lettera
c) del numero 1 e' sostituita dalla seguente:
"c) a qualsiasi pena per omicidio volontario di un figlio ovvero
per tentato omicidio a danno del coniuge o di un figlio".
Art. 3.
1. All'articolo 3, numero 1, lettera d), della legge 1 dicembre
1970, n. 898, sono soppresse le parole: "anche adottivo".
Art. 4.
1. All'articolo 3, numero 2, lettera b), della legge 1 dicembre
1970, n. 898, le parole: "anteriormente all'entrata in vigore della
presente legge da almeno due anni" sono sostituite dalle seguenti:
"almeno due anni prima del 18 dicembre 1970".
Art. 5.
1. Il primo capoverso della lettera b) del numero 2 dell'articolo 3
della legge 1 dicembre 1970, n. 898, e' sostituito dal seguente:
"In tutti i predetti casi, per la proposizione della domanda di
scioglimento o di cessazione degli effetti civili del matrimonio, le
separazioni devono essersi protratte ininterrottamente da almeno tre
anni a far tempo dalla avvenuta comparizione dei coniugi innanzi al
presidente del tribunale nella procedura di separazione personale
anche quando il giudizio contenzioso si sia trasformato in
consensuale. L'eventuale interruzione della separazione deve essere
eccepita dalla parte convenuta".
Art. 6.
1. All'articolo 3 della legge 1 dicembre 1970, n. 898, sono
soppresse le parole costituenti il secondo capoverso della lettera b)
del numero 2:
"Quando vi sia opposizione del coniuge convenuto il termine di cui
sopra e' elevato:
ad anni sette, nel caso di separazione pronunciata per colpa
esclusiva dell'attore;
ad anni sei, nel caso di separazione consensuale omologata in
data anteriore all'entrata in vigore della presente legge o di
separazione di fatto".
Art. 7.
1. All'articolo 3 della legge 1 dicembre 1970, n. 898, e' aggiunta,
in fine, la seguente lettera:
"g) e' passata in giudicato sentenza di rettificazione di
attribuzione di sesso a norma della legge 14 aprile 1982, n. 164".
Art. 8.
1. L'articolo 4 della legge 1 dicembre 1970, n. 898, e' sostituito
dal seguente:
"Art. 4. - 1. La domanda per ottenere lo scioglimento o la
cessazione degli effetti civili del matrimonio si propone al
tribunale del luogo in cui il coniuge convenuto ha residenza o
domicilio oppure, nel caso di irreperibilita' o di residenza
all'estero, al tribunale del luogo di residenza o di domicilio del
ricorrente e, nel caso di residenza all'estero di entrambi i coniugi,
a qualunque tribunale della Repubblica. La domanda congiunta puo'
essere proposta al tribunale del luogo di residenza o di domicilio
dell'uno o dell'altro coniuge.
2. La domanda si propone con ricorso, il quale deve contenere:
a) l'indicazione del giudice;
b) il nome e il cognome, nonche' la residenza o il domicilio del
ricorrente nel comune in cui ha sede il giudice adito, il nome e il
cognome e la residenza o il domicilio o la dimora del coniuge
convenuto;
c) l'oggetto della domanda;
d) l'esposizione dei fatti e degli elementi di diritto sui quali
si fonda la domanda di scioglimento del matrimonio o di cessazione
degli effetti civili dello stesso, con le relative conclusioni;
e) l'indicazione specifica dei mezzi di prova di cui il
ricorrente intende avvalersi.
3. Del ricorso il cancelliere da' comunicazione all'ufficiale
dello stato civile del luogo dove il matrimonio fu trascritto per
l'annotazione in calce all'atto.
4. Nel ricorso deve essere indicata l'esistenza dei figli
legittimi, legittimati od adottati da entrambi i coniugi durante il
matrimonio.
5. Il presidente del tribunale fissa con decreto in calce al
ricorso, nei cinque giorni successivi al deposito in cancelleria, la
data dell'udienza di comparizione dei coniugi innanzi a se' e il
termine per la notificazione del ricorso e del decreto. Nomina un
curatore speciale quando il convenuto e' malato di mente o legalmente
incapace.
6. Tra la data della notificazione del ricorso e del decreto e
quella dell'udienza di comparizione devono intercorrere i termini di
cui all'articolo 163-bis del codice di procedura civile ridotti alla
meta'.
7. I coniugi devono comparire davanti al presidente del tribunale
personalmente, salvo gravi e comprovati motivi.
Il presidente deve sentire i coniugi prima separatamente poi
congiuntamente, tentando di conciliarli. Se i coniugi si conciliano
o, comunque, se il coniuge istante dichiara di non voler proseguire
nella domanda, il presidente fa redigere processo verbale della
conciliazione o della dichiarazione di rinuncia all'azione.
8. Se il coniuge convenuto non compare o se la conciliazione non
riesce, il presidente, sentiti, qualora lo ritenga strettamente
necessario anche in considerazione della loro eta', i figli minori,
da', anche d'ufficio, con ordinanza i provvedimenti temporanei e
urgenti che reputa opportuni nell'interesse dei coniugi e della
prole, nomina il giudice istruttore e fissa l'udienza di comparizione
delle parti dinanzi a questo. L'ordinanza del presidente puo' essere
revocata o modificata dal giudice istruttore a norma dell'articolo
177 del codice di procedura civile. Si applica l'articolo 189 delle
disposizioni di attuazione del codice di procedura civile.
9. Nel caso in cui il processo debba continuare per la
determinazione dell'assegno, il tribunale emette sentenza non
definitiva relativa allo scioglimento o alla cessazione degli effetti
civili del matrimonio. Avverso tale sentenza e' ammesso solo appello
immediato. Appena formatosi il giudicato, si applica la previsione di
cui all'articolo 10.
10. Quando vi sia stata la sentenza non definitiva, il tribunale,
emettendo la sentenza che dispone l'obbligo della somministrazione
dell'assegno, puo' disporre che tale obbligo produca effetti fin dal
momento della domanda.
11. Per la parte relativa ai provvedimenti di natura economica la
sentenza di primo grado e' provvisoriamente esecutiva.
12. L'appello e' deciso in camera di consiglio.
13. La domanda congiunta dei coniugi di scioglimento o di
cessazione degli effetti civili del matrimonio che indichi anche
compiutamente le condizioni inerenti alla prole e ai rapporti
economici, e' proposta con ricorso al tribunale in camera di
consiglio. Il tribunale, sentiti i coniugi, verificata l'esistenza
dei presupposti di legge e valutata la rispondenza delle condizioni
all'interesse dei figli, decide con sentenza. Qualora il tribunale
ravvisi che le condizioni relative ai figli siano in contrasto con
gli interessi degli stessi, si applica la procedura di cui al comma 8
del presente articolo".
Art. 9.
1. Il secondo comma dell'articolo 5 della legge 1 dicembre 1970, n.
898, e' sostituito dai seguenti:
"La donna perde il cognome che aveva aggiunto al proprio a seguito
del matrimonio.
Il tribunale, con la sentenza con cui pronuncia lo scioglimento o
la cessazione degli effetti civili del matrimonio, puo' autorizzare
la donna che ne faccia richiesta a conservare il cognome del marito
aggiunto al proprio quando sussista un interesse suo o dei Figli
meritevole di tutela.
La decisione di cui al comma precedente puo' essere modificata con
successiva sentenza, per motivi di particolare gravita', su istanza
di una delle parti".
Art. 10.
1. Il quarto comma dell'articolo 5 della legge 1 dicembre 1970, n.
898, e' sostituito dai seguenti:
"Con la sentenza che pronuncia lo scioglimento o la cessazione
degli effetti civili del matrimonio, il tribunale, tenuto conto delle
condizioni dei coniugi, delle ragioni della decisione, del contributo
personale ed economico dato da ciascuno alla conduzione familiare ed
alla formazione del patrimonio di ciascuno o di quello comune, del
reddito di entrambi, e valutati tutti i suddetti elementi anche in
rapporto alla durata del matrimonio, dispone l'obbligo per un coniuge
di somministrare periodicamente a favore dell'altro un assegno quando
quest'ultimo non ha mezzi adeguati o comunque non puo' procurarseli
per ragioni oggettive.
La sentenza deve stabilire anche un criterio di adeguamento
automatico dell'assegno, almeno con riferimento agli indici di
svalutazione monetaria. Il tribunale puo', in caso di palese
iniquita', escludere la previsione con motivata decisione.
Su accordo delle parti la corresponsione puo' avvenire in unica
soluzione ove questa sia ritenuta equa dal tribunale. In tal caso non
puo' essere proposta alcuna successiva domanda di contenuto
economico.
I coniugi devono presentare all'udienza di comparizione avanti al
presidente del tribunale la dichiarazione personale dei redditi e
ogni documentazione relativa ai loro redditi e al loro patrimonio
personale e comune. In caso di contestazioni il tribunale dispone
indagini sui redditi, sui patrimoni e sull'effettivo tenore di vita,
valendosi, se del caso, anche della polizia tributaria".
Art. 11
1. L'articolo 6 della legge 1 dicembre 1970 n. 898, e' sostituito
dal seguente:
"Art. 6. - 1. L'obbligo, ai sensi degli articoli 147 e 148 del
codice civile, di mantenere, educare ed istruire i figli nati o
adottati durante il matrimonio di cui sia stato pronunciato lo
scioglimento o la cessazione degli effetti civili, permane anche nel
caso di passaggio a nuove nozze di uno o di entrambi i genitori.
2. Il tribunale che pronuncia lo scioglimento o la cessazione degli
effetti civili del matrimonio dichiara a quale genitore i figli sono
affidati e adotta ogni altro provvedimento relativo alla prole con
esclusivo riferimento all'interesse morale e materiale di essa. Ove
il tribunale lo ritenga utile all'interesse dei minori, anche in
relazione all'eta' degli stessi, puo' essere disposto l'affidamento
congiunto o alternato.
3. In particolare il tribunale stabilisce la misura ed il modo con
cui il genitore non affidatario deve contribuire al mantenimento,
all'istruzione e all'educazione dei figli, nonche' le modalita' di
esercizio dei suoi diritti nei rapporti con essi.
4. Il genitore cui sono affidati i figli, salva diversa
disposizione del tribunale, ha l'esercizio esclusivo della potesta'
su di essi; egli deve attenersi alle condizioni determinate dal
tribunale. Salvo che non sia diversamente stabilito, le decisioni di
maggiore interesse per i figli sono adottate da entrambi i genitori.
Il genitore cui i figli non siano affidati ha il diritto ed il dovere
di vigilare sulla loro istruzione ed educazione e puo' ricorrere al
tribunale quando ritenga che siano state assunte decisioni
pregiudizievoli al loro interesse.
5. Qualora il genitore affidatario non si attenga alle condizioni
dettate, il tribunale valutera' detto comportamento al fine del
cambio di affidamento.
6. L'abitazione nella casa familiare spetta di preferenza al
genitore cui vengono affidati i figli o con il quale i figli
convivono oltre la maggiore eta'. In ogni caso ai fini
dell'assegnazione il giudice dovra' valutare le condizioni economiche
dei coniugi e le ragioni della decisione e favorire il coniuge piu'
debole. L'assegnazione, in quanto trascritta, e' opponibile al terzo
acquirente ai sensi dell'articolo 1599 del codice civile.
7. Il tribunale da' inoltre disposizioni circa l'amministrazione
dei beni dei figli e, nell'ipotesi in cui l'esercizio della potesta'
sia affidato ad entrambi i genitori, circa il concorso degli stessi
al godimento dell'usufrutto legale.
8. In caso di temporanea impossibilita' di affidare il minore ad
uno dei genitori, il tribunale procede all'affidamento familiare di
cui all'articolo 2 della legge 4 maggio 1983, n. 184.
9. Nell'emanare i provvedimenti relativi all'affidamento dei figli
e al contributo per il loro mantenimento, il giudice deve tener conto
dell'accordo fra le parti: i provvedimenti possono essere diversi
rispetto alle domande delle parti o al loro accordo, ed emessi dopo
l'assunzione di mezzi di prova dedotti dalle parti o disposti
d'ufficio dal giudice, ivi compresa, qualora sia strettamente
necessario anche in considerazione della loro eta', l'audizione dei
figli minori.
10. All'attuazione dei provvedimenti relativi all'affidamento della
prole provvede il giudice del merito, e, nel caso previsto dal comma
8, anche d'ufficio. A tal fine copia del provvedimento di affidamento
e' trasmessa, a cura del pubblico ministero, al giudice tutelare.
11. Nel fissare la misura dell'assegno di mantenimento relativo ai
figli il tribunale determina anche un criterio di adeguamento
automatico dello stesso, almeno con riferimento agli indici di
svalutazione monetaria.
12. In presenza di figli minori, ciascuno dei genitori e' obbligato
a comunicare all'altro, entro il termine perentorio di trenta giorni,
l'avvenuto cambiamento di residenza o di domicilio. La mancata
comunicazione obbliga al risarcimento del danno eventualmente
verificatosi a carico del coniuge o dei figli per la difficolta' di
reperire il soggetto".
Art. 12.
1. Il terzo comma dell'articolo 8 della legge 1 dicembre 1970, n.
898, e' sostituito dai seguenti:
"Il coniuge cui spetta la corresponsione periodica dell'assegno,
dopo la costituzione in mora a mezzo raccomandata con avviso di
ricevimento del coniuge obbligato e inadempiente per un periodo di
almeno trenta giorni, puo' notificare il provvedimento in cui e'
stabilita la misura dell'assegno ai terzi tenuti a corrispondere
periodicamente somme di denaro al coniuge obbligato con l'invito a
versargli direttamente le somme dovute, dandone comunicazione al
coniuge inadempiente.
Ove il terzo cui sia stato notificato il provvedimento non adempia,
il coniuge creditore ha azione diretta esecutiva nei suoi confronti
per il pagamento delle somme dovutegli quale assegno di mantenimento
ai sensi degli articoli 5 e 6.
Qualora il credito del coniuge obbligato nei confronti dei suddetti
terzi sia stato gia' pignorato al momento della notificazione,
all'assegnazione e alla ripartizione delle somme fra il coniuge cui
spetta la corresponsione periodica dell'assegno, il creditore
precedente e i creditori intervenuti nell'esecuzione, provvede il
giudice dell'esecuzione.
Lo Stato e gli altri enti indicati nell'articolo 1 del testo unico
delle leggi concernenti il sequestro, il pignoramento e la cessione
degli stipendi, salari e pensioni dei dipendenti delle pubbliche
amministrazioni, approvato con decreto del Presidente della
Repubblica 5 gennaio 1950, n. 180, nonche' gli altri enti datori di
lavoro cui sia stato notificato il provvedimento in cui e' stabilita
la misura dell'assegno e l'invito a pagare direttamente al coniuge
cui spetta la corresponsione periodica, non possono versare a
quest'ultimo oltre la meta' delle somme dovute al coniuge obbligato,
comprensive anche degli assegni e degli emolumenti accessori;
Per assicurare che siano soddisfatte o conservate le ragioni del
creditore in ordine all'adempimento degli obblighi di cui agli
articoli 5 e 6, su richiesta dell'avente diritto, il giudice puo'
disporre il sequestro dei beni del coniuge obbligato a somministrare
l'assegno. Le somme spettanti al coniuge obbligato alla
corresponsione dell'assegno di cui al precedente comma sono soggette
a sequestro e pignoramento fino alla concorrenza della meta' per il
soddisfacimento dell'assegno periodico di cui agli articoli 5 e 6".
Art. 13.
1. L'articolo 9 della legge 1 dicembre 1970, n. 898, e' sostituito
dal seguente:
"Art. 9. - 1. Qualora sopravvengano giustificati motivi dopo la
sentenza che pronuncia lo scioglimento o la cessazione degli effetti
civili del matrimonio, il tribunale, in camera di consiglio e, per i
provvedimenti relativi ai figli, con la partecipazione del pubblico
ministero, puo', su istanza di parte, disporre la revisione delle
disposizioni concernenti l'affidamento dei figli e di quelle relative
alla misura e alle modalita' dei contributi da corrispondere ai sensi
degli articoli 5 e 6.
2. In caso di morte dell'ex coniuge e in assenza di un coniuge
superstite avente i requisiti per la pensione di reversibilita', il
coniuge rispetto al quale e' stata pronunciata sentenza di
scioglimento o di cessazione degli effetti civili del matrimonio ha
diritto, se non passato a nuove nozze e sempre che sia titolare di
assegno ai sensi dell'articolo 5, alla pensione di reversibilita',
sempre che il rapporto da cui trae origine il trattamento
pensionistico sia anteriore alla sentenza.
3. Qualora esista un coniuge superstite avente i requisiti per la
pensione di reversibilita', una quota della pensione e degli altri
assegni a questi spettanti e' attribuita dal tribunale, tenendo conto
della durata del rapporto, al coniuge rispetto al quale e' stata
pronunciata la sentenza di scioglimento o di cessazione degli effetti
civili del matrimonio e che sia titolare dell'assegno di cui allo
articolo 5. Se in tale condizione si trovano piu' persone, il
tribunale provvede a ripartire fra tutti la pensione e gli altri
assegni, nonche' a ripartire tra i restanti le quote attribuite a chi
sia successivamente morto o passato a nuove nozze.
4. Restano fermi, nei limiti stabiliti dalla legislazione vigente,
i diritti spettanti a figli, genitori o collaterali in merito al
trattamento di reversibilita'.
5. Alle domande giudiziali dirette al conseguimento della pensione
di reversibilita' o di parte di essa deve essere allegato un atto
notorio, ai sensi della legge 4 gennaio 1968, n. 15, dal quale
risultino tutti gli aventi diritto. In ogni caso, la sentenza che
accoglie la domanda non pregiudica la tutela, nei confronti dei
beneficiari, degli aventi diritto pretermessi, salva comunque
l'applicabilita' delle sanzioni penali per le dichiarazioni mendaci".
Art. 14.
1. E' abrogato l'articolo 11 della legge 1 dicembre 1970, n. 898.
Art. 15.
1. L'articolo 12 della legge 10 dicembre 1970, n. 898, e'
sostituito dal seguente:
"Art. 12. - 1. Le disposizioni del codice civile in tema di
riconoscimento del figlio naturale si applicano, per quanto di
ragione, anche nel caso di scioglimento o di cessazione degli effetti
civili del matrimonio".
Art. 16.
1. Alla legge 1 dicembre 1970, n. 898, e' aggiunto il seguente
articolo:
"Art. 12-bis. - 1. Il coniuge nei cui confronti sia stata
pronunciata sentenza di scioglimento o di cessazione degli effetti
civili del matrimonio ha diritto, se non passato a nuove nozze e in
quanto sia titolare di assegno ai sensi dell'articolo 5, ad una
percentuale dell'indennita' di fine rapporto percepita dall'altro
coniuge all'atto della cessazione del rapporto di lavoro anche se
l'indennita' viene a maturare dopo la sentenza.
2. Tale percentuale e' pari al quaranta per cento dell'indennita'
totale riferibile agli anni in cui il rapporto di lavoro e' coinciso
con il matrimonio".
Art. 17.
1. Alla legge 1 dicembre 1970, n. 898, e' aggiunto il seguente
articolo:
"Art. 12-ter. - 1. In caso di genitori rispetto ai quali sia stata
pronunciata sentenza di scioglimento o di cessazione degli effetti
civili del matrimonio, la pensione di reversibilita' spettante ad
essi per la morte di un figlio deceduto per fatti di servizio e'
attribuita automaticamente dall'ente erogante in parti uguali a
ciascun genitore.
2. Alla morte di uno dei genitori, la quota parte di pensione si
consolida automaticamente in favore dell'altro.
3. Analogamente si provvede, in presenza della predetta sentenza,
per la pensione di reversibilita' spettante al genitore del dante
causa secondo le disposizioni di cui agli articoli 83 e 87 del
decreto del Presidente della Repubblica 29 dicembre 1973, n. 1092".
Art. 18.
1. Alla, legge 1 dicembre 1970, n. 898, e' aggiunto il seguente
articolo:
"Art. 12-quater. - 1. Per le cause relative ai diritti di
obbligazione di cui alla presente legge e' competente anche il
giudice del luogo in cui deve essere eseguita l'obbligazione dedotta
in giudizio".
Art. 19.
1. Tutti gli atti, i documenti ed i provvedimenti relativi al
procedimento di scioglimento del matrimonio o di cessazione degli
effetti civili del matrimonio nonche' ai procedimenti anche esecutivi
e cautelari diretti ad ottenere la corresponsione o la revisione
degli assegni di cui agli articoli 5 e 6 della legge 1° dicembre
1970, n. 898, sono esenti dall'imposta di bollo, di registro e da
ogni altra tassa. (1) ((2))
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AGGIORNAMENTO (1)
La Corte Costituzionale, con sentenza 2-15 aprile 1992, n. 176 (in
G.U. 1a s.s. 22/4/1992, n. 17) ha dichiarato l'illegittimita'
costituzionale dell'art. 19 "in relazione agli artt. 4 d.P.R. 26
ottobre 1972 n. 635 ("Disciplina delle imposte ipotecarie e
catastali") e 1 Tariffa allegata, nella parte in cui non comprende
nell'esenzione dal tributo anche le iscrizioni di ipoteca effettuate
a garanzia delle obbligazioni assunte dal coniuge nel giudizio di
separazione".
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AGGIORNAMENTO (2)
La Corte Costituzionale, con sentenza 29 aprile - 10 maggio 1999,
n. 154 (in G.U. 1a s.s. 19/05/1999, n. 20) ha dichiarato
l'illegittimita' costituzionale dell'art. 19 "nella parte in cui non
estende l'esenzione in esso prevista a tutti gli atti, i documenti ed
i provvedimenti relativi al procedimento di separazione personale dei
coniugi".
Art. 20.
1. Alla legge 1 dicembre 1970, n. 898, e' aggiunto il seguente
articolo:
"Art. 12-quinquies. - 1. Allo straniero, coniuge di cittadina
italiana, la legge nazionale del quale non disciplina lo scioglimento
o la cessazione degli effetti civili del matrimonio, si applicano le
disposizioni di cui alla presente legge".
Art. 21.
1. Alla legge 1° dicembre 1970, n. 898, e' aggiunto il seguente
articolo:
"Art. 12-sexies. - 1. Al coniuge che si sottrae all'obbligo di
corresponsione dell'assegno dovuto a norma degli articoli 5 e 6 della
presente legge si applicano le pene previste dall'articolo 570 del
codice penale".
Art. 22.
1. Il primo comma dell'articolo 89 del codice civile e' sostituito
dal seguente:
"Non puo' contrarre matrimonio la donna, se non dopo trecento
giorni dallo scioglimento, dall'annullamento o dalla cessazione degli
effetti civili del precedente matrimonio. Sono esclusi dal divieto i
casi in cui lo scioglimento o la cessazione degli effetti civili del
precedente matrimonio siano stati pronunciati in base all'articolo 3,
numero 2, lettere b) ed f), della legge 1 dicembre 1970, n. 898, e
nei casi in cui il matrimonio sia stato dichiarato nullo per
impotenza, anche soltanto a generare, di uno dei coniugi".
Art. 23.
1. Fino all'entrata in vigore del nuovo testo del codice di
procedura civile, ai giudizi di separazione personale dei coniugi si
applicano, in quanto compatibili, le regole di cui all'articolo 4
della legge 1° dicembre 1970, n. 898, come sostituito dall'articolo 8
della presente legge.
2. I giudizi di separazione personale e di scioglimento o di
cessazione degli effetti civili del matrimonio pendenti, in ogni
stato e grado, alla data di entrata in vigore della presente legge
saranno definiti secondo le disposizioni processuali anteriormente
vigenti.
3. L'impugnazione delle sentenze di separazione personale e di
scioglimento o di cessazione degli effetti civili del matrimonio
pubblicate prima dell'entrata in vigore della presente legge resta
regolata dalla legge anteriore.
Art. 24.
1. La presente legge entra in vigore dal giorno successivo alla sua
pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.
La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserita
nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla
osservare come legge dello Stato.
Data a Roma, addi' 6 marzo 1987
COSSIGA
CRAXI, Presidente del Consiglio dei
Ministri
Visto, il Guardasigilli: ROGNONI