Home Prestazioni a sostegno del reddito Domande dei soggetti irreperibili e senza fissa dimora Norme Circolari Inps CI 2024
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Prestazioni a sostegno del reddito a carattere assistenziale
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Prestazioni previdenziali soggette a condizionalità: NASpI e DIS-COLL
Circolare 69 del 29 maggio 2024
Oggetto
Facoltà di riscatto dei periodi non coperti da contribuzione ai sensi dell’articolo 1, commi da 126 a 130, della legge 30 dicembre 2023, n. 213. Modalità applicative. Istruzioni contabili. Variazioni al piano dei conti
INDICE
1. Premessa
2. Riscatto dei periodi non coperti da contribuzione ai sensi dell’articolo 1, commi da 126 a 130, della legge 30 dicembre 2023, n. 213
2.1 Soggetti beneficiari
2.2 Durata del periodo riscattato e ulteriori requisiti richiesti per l’esercizio della facoltà di riscatto
2.3 Efficacia del periodo riscattato ai fini pensionistici
2.4 Determinazione dell’onere di riscatto
2.5 Presentazione della domanda di riscatto
2.6 Modalità di versamento dell’onere
3. Istruzioni contabili
Nella Gazzetta Ufficiale n. 303 del 30 dicembre 2023 - Supplemento Ordinario n. 40/L - è stata pubblicata la legge 30 dicembre 2023, n. 213 (di seguito, anche legge di Bilancio 2024), recante “Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2024 e bilancio pluriennale per il triennio 2024-2026”.
L’articolo 1, commi da 126 a 130, della legge di Bilancio 2024 introduce nuovamente nell’ordinamento, per il biennio 2024-2025, l’istituto del riscatto di periodi non coperti da contribuzione. Tale disciplina, infatti, riprende quasi integralmente la disciplina di cui all’articolo 20, commi da 1 a 5, del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26, che aveva già previsto il riscatto per il triennio 2019-2021 (cfr. la circolare n. 106 del 25 luglio 2019).
Pertanto, con la presente circolare, su conforme parere del Ministero del Lavoro e delle politiche sociali, si forniscono indicazioni in merito al contenuto e alla portata applicativa dei citati commi da 126 a 130 dell’articolo 1 della legge di Bilancio 2024.
2. Riscatto dei periodi non coperti da contribuzione ai sensi dell’articolo 1, commi da 126 a 130, della legge 30 dicembre 2023, n. 213
La facoltà di riscatto di cui all’articolo 1, commi da 126 a 130, della legge di Bilancio 2024 è riconosciuta in favore degli iscritti all’Assicurazione generale obbligatoria (AGO) per l’invalidità, la vecchiaia e i superstiti (IVS) dei lavoratori dipendenti e alle forme sostitutive ed esclusive della medesima, nonché alle gestioni speciali dei lavoratori autonomi e alla Gestione separata di cui all’articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335, privi di anzianità contributiva al 31 dicembre 1995 e non già titolari di pensione.
Condizione per l’esercizio della facoltà di riscatto in argomento è, quindi, l’iscrizione dell’interessato in uno dei regimi previdenziali richiamati dalla norma stessa. Tale condizione si intende verificata in presenza di almeno un contributo obbligatorio nella gestione pensionistica in cui è esercitata la facoltà di riscatto, versato in epoca precedente alla data di presentazione della domanda medesima.
È richiesto, inoltre, che l’interessato non sia titolare di anzianità contributiva al 31 dicembre 1995. Possono, quindi, beneficiare del riscatto in argomento i soli lavoratori privi di anzianità contributiva alla predetta data, iscritti a forme pensionistiche obbligatorie a partire dal 1° gennaio 1996. A tale fine, si avrà riguardo a qualsiasi tipologia di contribuzione (obbligatoria, figurativa, da riscatto) accreditata anteriormente alla predetta data del 1° gennaio 1996 in qualsiasi gestione pensionistica obbligatoria (comprese le Casse per i liberi professionisti) o acquisita nel regime previdenziale dell’Unione europea o nei singoli regimi previdenziali dei vari Stati membri o dei Paesi convenzionati con l’Italia in materia di sicurezza sociale. Ai sensi del comma 127 dell’articolo 1 in esame, l’eventuale acquisizione di anzianità assicurativa anteriore al 1° gennaio 1996 determina l’annullamento d’ufficio del riscatto già effettuato, con restituzione dell’onere al soggetto che lo ha versato senza riconoscimento di maggiorazioni a titolo di interessi.
Ulteriore condizione per l’accesso alla facoltà di riscatto in esame è la non titolarità, in capo al beneficiario, di un trattamento pensionistico diretto, in qualsiasi Gestione pensionistica obbligatoria.
La liquidazione della pensione è, quindi, da considerarsi preclusiva all’esercizio della facoltà di riscatto in argomento. Inoltre, considerato che la disposizione normativa preclude espressamente l’esercizio della facoltà di riscatto al soggetto pensionato, la decorrenza della pensione, da liquidarsi anche con l’apporto dei periodi assicurativi riscattati ancorché non determinanti per il conseguimento del diritto alla pensione stessa, non può essere anteriore alla data di presentazione della domanda di riscatto.
Nel caso di istanza presentata in qualità di superstite, per incrementare la posizione assicurativa del dante causa e quindi ottenere la liquidazione della pensione indiretta, le condizioni prescritte per l’accesso al riscatto in esame devono essere verificate in relazione alla situazione del dante causa[1].
2.2 Durata del periodo riscattato e ulteriori requisiti richiesti per l’esercizio della facoltà di riscatto
Il periodo non coperto da contribuzione può essere ammesso a riscatto nella misura massima di cinque anni, anche non continuativi. Il periodo deve collocarsi in epoca successiva al 31 dicembre 1995 e precedente al 1° gennaio 2024, data di entrata in vigore della legge n. 213/2023.
Il limite massimo dei cinque anni è determinato senza tenere conto degli eventuali periodi chiesti a riscatto ai sensi dell’articolo 20, commi da 1 a 5, del decreto-legge n. 4/2019, in quanto l’articolo 1, commi da 126 a 130, della legge n. 213/2023 non effettua nessun esplicito rinvio alla precedente normativa e non àncora il presente riscatto a quelli eventualmente già effettuati in precedenza.
Pertanto, coloro che non abbiano aderito alla precedente facoltà di riscatto, di cui all’articolo 20, commi da 1 a 5, del decreto-legge n. 4/2019, possono avvalersi della presente facoltà nei limiti dei cinque anni, mentre coloro che abbiano già effettuato il riscatto dei periodi contributivi in base ai citati commi da 1 a 5 dell’articolo 20 del decreto-legge n. 4/2019 possono presentare un’ulteriore domanda di riscatto, nella misura massima di cinque anni, al ricorrere dei prescritti requisiti.
Il periodo oggetto di riscatto deve essere compreso tra l’anno del primo e quello dell’ultimo contributo accreditato (obbligatorio, figurativo, da riscatto) nelle forme assicurative richiamate dalla disposizione in esame.
Ne consegue che il periodo oggetto di riscatto, o parte di esso, può essere anche anteriore alla data del primo contributo, o successivo a quella dell’ultimo, purché riferito al medesimo anno del contributo iniziale o finale e sempreché sia compreso nell’intervallo temporale dal 1° gennaio 1996 al 31 dicembre 2023.
Per individuare il primo e l’ultimo contributo di cui sopra si devono prendere a riferimento le sole Gestioni previdenziali indicate nella norma, ossia l’AGO e le forme sostitutive ed esclusive della medesima, nonché le Gestioni speciali dei lavoratori autonomi e la Gestione separata di cui all’articolo 2, comma 26, della legge n. 335/1995. Sono escluse, pertanto, le Casse per i liberi professionisti, gli ordinamenti previdenziali di Stati esteri o i Fondi di previdenza dell’Unione europea
Non è richiesto che il primo e l’ultimo contributo, da prendere a riferimento per la collocazione del periodo da riscattare, siano versati o accreditati nella medesima Gestione in cui si intenda esercitare la facoltà di riscatto. Pertanto, qualora l’interessato, all'atto della presentazione della domanda, risulti titolare di posizione assicurativa in più regimi previdenziali, come sopra individuati, la facoltà di riscatto può essere esercitata in uno qualsiasi di essi, sempreché risultino soddisfatti gli ulteriori requisiti di legge[2].
Il periodo da ammettere a riscatto, come anticipato, non deve essere coperto da contribuzione obbligatoria, figurativa, volontaria o da riscatto, non solo presso il Fondo cui è presentata la domanda stessa, ma anche in qualsiasi forma di previdenza obbligatoria (comprese le Casse per i liberi professionisti e il regime previdenziale dell’Unione europea o i singoli regimi previdenziali dei vari Stati membri o dei Paesi convenzionati).
Sono riscattabili soltanto i periodi non soggetti a obbligo contributivo. Ne consegue che la facoltà di riscatto non può essere esercitata per recuperare periodi di svolgimento di attività lavorativa con obbligo di versamento contributivo. Tale preclusione opera necessariamente anche nei casi in cui l’obbligo contributivo si sia già prescritto. Pertanto, per recuperare periodi di lavoro con obbligo contributivo possono essere attivati gli istituti già previsti dalla vigente normativa nelle singole Gestioni previdenziali, quali la regolarizzazione contributiva o, nei casi in cui sia intervenuta la prescrizione dei contributi, la costituzione di rendita vitalizia ai sensi dell’articolo 13 della legge 12 agosto 1962, n. 1338.
Infine, i periodi oggetto di riscatto sono parificati a periodi di lavoro.
2.3 Efficacia del periodo riscattato ai fini pensionistici
L’anzianità contributiva acquisita per effetto del riscatto di cui all’articolo 1, commi da 126 a 130, della legge di Bilancio 2024 è utile ai fini del conseguimento del diritto a pensione e per la determinazione della relativa misura.
2.4 Determinazione dell’onere di riscatto
In considerazione delle condizioni richieste per l’esercizio della facoltà di riscatto in esame i periodi oggetto di riscatto saranno necessariamente valutati secondo il “sistema contributivo”.
L’onere relativo è, quindi, determinato con il meccanismo del calcolo a “percentuale” previsto dall’articolo 2, comma 5, del decreto legislativo 30 aprile 1997, n. 184, applicando l’aliquota contributiva di finanziamento in vigore alla data di presentazione della domanda nella Gestione pensionistica ove opera il riscatto. La base di calcolo dell’onere è costituita dalla retribuzione assoggettata a contribuzione nei dodici mesi meno remoti rispetto alla data della domanda ed è rapportata al periodo oggetto di riscatto. Tale retribuzione è attribuita temporalmente e proporzionalmente ai periodi riscattati. La rivalutazione del montante individuale dei contributi disciplinato dalla legge n. 335/1995 ha effetto dalla data della domanda di riscatto.
Per quanto non espressamente specificato, si rinvia alle disposizioni di carattere generale dettate in materia di determinazione degli oneri di riscatto di periodi da valutare con il sistema contributivo ai sensi del citato articolo 2, comma 5, del decreto legislativo n. 184/1997.
2.5 Presentazione della domanda di riscatto
La presentazione della domanda di riscatto è limitata al biennio 2024–2025. Pertanto, può essere presentata dalla data di entrata in vigore della legge n. 213/2023 (1° gennaio 2024) e fino al 31 dicembre 2025 (termine ultimo per l’esercizio della facoltà di riscatto).
Ai sensi del comma 128 dell’articolo 1 della legge di Bilancio 2024, la domanda può essere presentata dal diretto interessato o dai suoi superstiti o, entro il secondo grado, dai suoi parenti e affini. A differenza di quanto previsto dal comma 3 dell’articolo 20 del decreto-legge n. 4/2019, il citato comma 128 non prevede che l’onere versato sia detraibile dall’imposta lorda nella misura del 50 per cento.
Ne consegue che per le domande di riscatto in esame presentate dal 1° gennaio 2024 al 31 dicembre 2025 il contributo versato è fiscalmente deducibile dal reddito complessivo.
Per i lavoratori del settore privato, la domanda di riscatto può essere presentata anche dal datore di lavoro dell’assicurato, che, ai sensi del comma 129 dell’articolo 1 in commento, può sostenere il relativo onere destinando, a tale fine, i premi di produzione spettanti al lavoratore. In tale caso, l'onere versato è deducibile dal reddito di impresa e da lavoro autonomo e, ai fini della determinazione dei redditi da lavoro dipendente, rientra nell’ipotesi di cui all’articolo 51, comma 2, lettera a), del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917. Ai fini dell’applicazione del citato comma 129 rileva la natura giuridica privata del rapporto di lavoro oltre allo status di lavoratore in attività. La domanda di riscatto può essere presentata dal datore di lavoro nel corso del rapporto lavorativo.
Nei casi in cui la domanda sia presentata dal parente o affine o dal datore di lavoro, in fase di presentazione della stessa è necessario che sia acquisito il consenso del soggetto interessato. Senza tale consenso, la relativa domanda è irricevibile.
La domanda deve essere presentata, esclusivamente in via telematica, attraverso uno dei seguenti canali:
web, tramite i servizi online dedicati, accessibili dal cittadino munito di SPID (Sistema Pubblico di Identità Digitale) almeno di Livello 2, CNS (Carta Nazionale dei Servizi), CIE (Carta di identità elettronica) 3.0, PIN dispositivo rilasciato dall’Istituto solo per i residenti all’estero non in possesso di un documento di riconoscimento italiano e, pertanto, impossibilitati a richiedere le credenziali SPID o di eIDAS (electronic IDentification Authentication and Signature) dal sito istituzionale dell’Istituto www.inps.it attraverso il seguente percorso: “Pensione e Previdenza” > “Ricongiunzioni e riscatti” > Area tematica “Portale dei servizi per la gestione della posizione assicurativa” > “Riscatti”;
Contact center multicanale, chiamando da telefono fisso il numero verde gratuito 803 164 o da telefono cellulare il numero 06 164164, a pagamento in base al piano tariffario del gestore telefonico;
Istituti di Patronato e intermediari dell’Istituto, attraverso i servizi telematici offerti dagli stessi.
Nel caso di presentazione della domanda da parte del datore di lavoro, le domande devono essere presentate utilizzando l’apposito modulo “AP135” disponibile online.
2.6 Modalità di versamento dell’onere
L’onere di riscatto, determinato come precisato al precedente paragrafo 2.4, può essere versato in unica soluzione o in un massimo di 120 rate mensili, ciascuna di importo non inferiore a 30 euro, senza applicazione di interessi per la rateizzazione.
Alla data del saldo dell’onere si provvede all’accredito del periodo riscattato e si produrranno i relativi effetti di legge. In caso di interruzione del versamento dell’onere viene comunque riconosciuto l’accredito di un periodo contributivo di durata corrispondente all’importo versato.
La rateizzazione dell’onere non può essere concessa nei casi in cui i contributi da riscatto debbano essere utilizzati per la immediata liquidazione di una pensione diretta o indiretta o nel caso in cui gli stessi siano determinanti per l’accoglimento di una domanda di autorizzazione ai versamenti volontari; qualora ciò avvenga nel corso della dilazione già concessa, la somma ancora dovuta deve essere versata in unica soluzione.
Per quanto riguarda gli aspetti non espressamente disciplinati dalla legge (termini di versamento dell’onere, modalità di accettazione, modalità e gestione dei ritardi nei pagamenti) si rinvia alla normativa di settore, che disciplina la generalità dei riscatti in ciascuna Gestione previdenziale. Nell’ambito della Gestione pubblica, nel caso in cui la facoltà di riscatto in argomento sia esercitata dal superstite, dal datore di lavoro o da parenti o affini entro il secondo grado, le modalità di versamento dell’onere, da effettuarsi con il modello F24, sono riportate nel relativo provvedimento.
Anche nell’ipotesi in cui la domanda sia stata presentata da un soggetto diverso dal diretto interessato, resta esclusa la possibilità di richiedere la restituzione dell’onere regolarmente versato (salva l’ipotesi di annullamento per acquisizione di anzianità assicurativa anteriore al 1° gennaio 1996, descritta al precedente paragrafo 2.1).
Per la rilevazione contabile delle entrate contributive da riscatto dei periodi non coperti da contribuzione si confermano i conti già istituiti con la circolare n. 36 del 5 marzo 2019 e ridenominati con la circolare n. 106/2019, ai sensi dell’articolo 20, commi da 1 a 5, del decreto-legge n. 4/2019, per i quali viene adeguata la denominazione con il riferimento alla legge di Bilancio 2024.
Si riportano in allegato le variazioni apportate al piano dei conti (Allegato n. 1).
Il Direttore Generale
Valeria Vittimberga
[1] A titolo esemplificativo, si chiarisce quanto segue:
- la titolarità di pensione diretta preclude all’interessato di chiedere il riscatto in esame sulla propria posizione assicurativa, ma non preclude allo stesso di chiedere il riscatto in qualità di superstite per incrementare la posizione del de cuius al fine di ottenere la liquidazione della pensione indiretta;
- la titolarità di pensione ai superstiti - sia essa indiretta o di reversibilità - preclude all’interessato di chiedere il riscatto sulla posizione del de cuius, ma non gli preclude di chiederla sulla propria posizione laddove non sia già titolare anche di pensione diretta;
- nel caso in cui l’istanza di riscatto sia presentata in qualità di superstite per incrementare la posizione assicurativa del de cuius e ottenere la liquidazione della pensione indiretta, le condizioni prescritte per l’accesso al riscatto in esame devono essere verificate in relazione alla situazione del de cuius.
[2] A titolo esemplificativo si illustra il seguente caso: soggetto con prima iscrizione nella Gestione separata per i parasubordinati per il periodo da 09/1998 al 31/12/2000 e con successiva iscrizione nel Fondo pensioni lavoratori dipendenti (FPLD) a partire dal 01/03/2012 fino alla data odierna in via continuativa. L’interessato potrà quindi riscattare, nel limite massimo di cinque anni, il periodo scoperto di contribuzione compreso tra 01/01/1998 e 31/08/1998 e 01/01/2001 e 29/02/2012 e potrà esercitare la facoltà di riscatto sia nella Gestione separata che nel FPLD.
Circolare 59 del 3 maggio 2024
Oggetto
Articolo 1, comma 138, della legge 30 dicembre 2023, n. 213. Pensione anticipata c.d. opzione donna. Modifiche all’articolo 16, comma 1-bis, del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26
INDICE
1. Premessa
2. Requisiti e condizioni per l’accesso alla pensione anticipata c.d. opzione donna
3. Decorrenza del trattamento pensionistico e domanda di pensione
Nel Supplemento Ordinario n. 40/L della Gazzetta Ufficiale n. 303 del 30 dicembre 2023, è stata pubblicata la legge 30 dicembre 2023, n. 213, recante “Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2024 e bilancio pluriennale per il triennio 2024-2026” (di seguito, legge di Bilancio 2024).
L’articolo 1, comma 138, della citata legge prevede che: “All’articolo 16 del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 1-bis:
1) all’alinea, le parole «31 dicembre 2022» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2023» e la parola: «sessanta» è sostituita dalla seguente: «sessantuno»;
2) alla lettera c), la parola «sessanta» è sostituita dalla seguente: «sessantuno»;
b) al comma 3, le parole: «28 febbraio 2023» sono sostituite dalle seguenti: «28 febbraio 2024»”.
Con la presente circolare, condivisa con il Ministero del Lavoro e delle politiche sociali, si forniscono istruzioni applicative relative alla disposizione in esame.
Per quanto non diversamente previsto, si fa rinvio alle istruzioni diramate con la circolare n. 25 del 6 marzo 2023.
2. Requisiti e condizioni per l’accesso alla pensione anticipata c.d. opzione donna
L’articolo 1, comma 138, della legge di Bilancio 2024 estende il diritto alla pensione anticipata c.d. opzione donna, di cui all’articolo 16, comma 1-bis, del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26, alle lavoratrici che maturano i prescritti requisiti entro il 31 dicembre 2023.
In particolare, possono accedere alla pensione anticipata c.d. opzione donna le lavoratrici che, entro il 31 dicembre 2023, abbiano maturato un’anzianità contributiva pari o superiore a 35 anni e un’età anagrafica di almeno 61 anni e che, alla data della domanda, si trovino in una delle condizioni indicate nella medesima norma.
In merito, si rammenta che, ai fini del perfezionamento del requisito contributivo, sono utili anche i periodi assicurativi maturati all’estero in Paesi ai quali si applica la regolamentazione dell’Unione europea in materia di sicurezza sociale (Stati dell’UE, Svizzera e Paesi SEE) e in Paesi legati all’Italia da convenzioni bilaterali di sicurezza sociale, rispettando il minimale di contribuzione per l’accesso alla totalizzazione internazionale previsto dalla normativa comunitaria (52 settimane) o dalle singole convenzioni bilaterali. Possono essere totalizzati, inoltre, anche i periodi maturati nel Regno Unito sia antecedentemente che successivamente alla data del 31 dicembre 2020 (cfr. la circolare n. 53 del 6 aprile 2021).
Il requisito anagrafico di 61 anni è ridotto di un anno per ogni figlio nel limite massimo di due anni.
Per le lavoratrici di cui alla lettera c) del comma 1-bis del citato articolo 16 (cfr. la successiva lettera c) del presente paragrafo), la riduzione massima di due anni del requisito anagrafico si applica anche in assenza di figli.
Al requisito anagrafico richiesto per l’accesso al pensionamento in esame non si applicano gli adeguamenti alla speranza di vita di cui all’articolo 12 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122.
La pensione anticipata c.d. opzione donna è liquidata secondo le regole di calcolo del sistema contributivo previste dal decreto legislativo 30 aprile 1997, n. 180.
Le lavoratrici, in possesso dei prescritti requisiti anagrafico e contributivo, possono accedere alla pensione anticipata c.d. opzione donna ove si trovino in una delle seguenti condizioni:
a) assistono, alla data di presentazione della domanda di pensione e da almeno sei mesi, il coniuge o la parte dell’unione civile o un parente di primo grado convivente con handicap in situazione di gravità ai sensi dell’articolo 3, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104, o un parente o un affine di secondo grado convivente qualora i genitori, il coniuge o l’unito civilmente della persona con handicap in situazione di gravità abbiano compiuto i settanta anni di età oppure siano anch’essi affetti da patologie invalidanti oppure siano deceduti o mancanti (cfr. il paragrafo 2.1 della circolare n. 25 del 2023);
b) hanno una riduzione della capacità lavorativa, accertata dalle competenti Commissioni per il riconoscimento dell’invalidità civile, superiore o uguale al 74 per cento;
c) sono lavoratrici dipendenti o licenziate da imprese per le quali è attivo un tavolo di confronto per la gestione della crisi aziendale presso la struttura per la crisi d’impresa di cui all’articolo 1, comma 852, della legge 27 dicembre 2006, n. 296.
Le condizioni sopra specificate, anche con riferimento al personale appartenente al comparto scuola o a quello dell’Alta formazione artistica, musicale e coreutica (AFAM), devono sussistere alla data di presentazione della domanda di pensione e non devono essere oggetto di ulteriore verifica alla prima decorrenza utile del trattamento pensionistico, fermo restando quanto precisato al successivo paragrafo 3.
Con riferimento alla condizione di cui alla precedente lettera c) si evidenzia che, per le lavoratrici che perfezionano i requisiti richiesti nel corso dell’anno 2023, il tavolo di confronto per la gestione della crisi aziendale deve risultare attivo al 1° gennaio 2024, data di entrata in vigore della norma, o risultare attivato in data successiva.
Al riguardo, si rammenta che:
per le lavoratrici dipendenti è necessario che il tavolo di confronto per la gestione della crisi aziendale risulti attivo al momento della presentazione della domanda di pensione;
per le lavoratrici licenziate occorre che il licenziamento sia stato intimato nel periodo compreso tra la data di apertura e di chiusura del tavolo e che le stesse non abbiano ripreso attività di lavoro dipendente a tempo indeterminato successivamente al licenziamento.
Ai fini dell’accertamento della sussistenza della condizione di cui alla lettera c) in commento, le Strutture territoriali dell’Istituto devono consultare i dati relativi alle imprese di riferimento, con particolare riguardo alle date di apertura e di chiusura dei relativi tavoli di confronto, sul sito web del Ministero delle Imprese e del Made in Italy, nella sezione “Crisi d’impresa”.
3. Decorrenza del trattamento pensionistico e domanda di pensione
Come precisato nella circolare n. 25 del 2023, alla pensione anticipata c.d. opzione donna si applicano le disposizioni in materia di decorrenza previste dall’articolo 12, comma 2, del decreto-legge n. 78 del 2010 (c.d. finestra mobile).
Pertanto, le lavoratrici dipendenti e autonome, al perfezionamento dei requisiti anagrafico e contributivo richiesti dalla norma, conseguono la pensione decorsi:
a) dodici mesi dalla data di maturazione dei previsti requisiti, nel caso in cui il trattamento pensionistico sia liquidato a carico delle forme di previdenza dei lavoratori dipendenti;
b) diciotto mesi dalla data di maturazione dei previsti requisiti, nel caso in cui il trattamento sia liquidato a carico delle Gestioni previdenziali dei lavoratori autonomi.
La decorrenza del trattamento pensionistico non può essere, comunque, anteriore al 1° febbraio 2024, per le lavoratrici dipendenti e autonome la cui pensione è liquidata a carico dell’Assicurazione generale obbligatoria (AGO) e delle forme sostitutive della medesima, e al 2 gennaio 2024, per le lavoratrici dipendenti la cui pensione è liquidata a carico delle forme esclusive della medesima.
Con riferimento alla decorrenza del trattamento pensionistico per le lavoratrici del comparto scuola e AFAM trovano applicazione le disposizioni di cui all’articolo 59, comma 9, della legge 27 dicembre 1997, n. 449. Pertanto, al ricorrere dei prescritti requisiti e condizioni, le lavoratrici a tempo indeterminato possono conseguire il trattamento pensionistico rispettivamente a decorrere dal 1° settembre 2024 e dal 1° novembre 2024.
Il trattamento pensionistico in esame può essere conseguito anche successivamente alla prima decorrenza utile, fermo restando la maturazione dei requisiti anagrafico e contributivo entro il 31 dicembre 2023 e la sussistenza delle condizioni richieste alla data di presentazione della domanda.
Le domande di pensione sono state aggiornate e devono essere presentate con le consuete modalità (cfr. il messaggio n. 454 del 1° febbraio 2024 e il paragrafo 4 della circolare n. 25 del 2023).
Il Direttore Generale
Valeria Vittimberga
Circolare 3 del 3 gennaio 2024
Oggetto
Indennità antitubercolari. Importi da corrispondere per l’anno 2024
Gli importi della misura fissa delle indennità antitubercolari sono correlati per legge (art. 4 della legge 6 agosto 1975, n. 419, e art. 2, comma 2, della legge 4 marzo 1987, n. 88) alla dinamica del trattamento minimo delle pensioni a carico del Fondo pensioni lavoratori dipendenti.
Pertanto, per effetto di quanto determinato dal decreto del Ministro dell’Economia e delle finanze, di concerto con il Ministro del Lavoro e delle politiche sociali, del 20 novembre 2023, circa la perequazione delle pensioni per l’anno 2023 (in via provvisoria) e il valore definitivo per l’anno 2022 (determinato in via provvisoria in misura pari al 7,3% dal decreto del Ministro dell’Economia e delle finanze, di concerto con il Ministro del Lavoro e delle politiche sociali, del 10 novembre 2022), le percentuali di variazione sono pari rispettivamente a 5,4% dal 1° gennaio 2024 e a 8,1% dal 1° gennaio 2023.
Conseguentemente, gli importi risultano pari a quanto di seguito riportato.
1° gennaio 2023 |
1° gennaio 2024 |
|
Indennità giornaliera spettante agli assistiti in qualità di assicurati |
€ 14,87 |
€ 15,67 |
Indennità giornaliera spettante agli assistiti in qualità di familiari di assicurato, nonché ai pensionati o titolari di rendita e ai loro familiari ammessi a fruire delle prestazioni antitubercolari ai sensi dell’articolo 1 della legge n. 419/1975 |
€ 7,44 |
€ 7,84 |
Indennità post-sanatoriale spettante agli assistiti in qualità di assicurati (giornaliera) |
€ 24,78 |
€ 26,12 |
Indennità post-sanatoriale spettante agli assistiti in qualità di familiari di assicurato, nonché ai pensionati o titolari di rendita e ai loro familiari ammessi a fruire delle prestazioni antitubercolari ai sensi dell’articolo 1 della legge n. 419/1975 (giornaliera) |
€ 12,39 |
€ 13,06 |
Assegno di cura o di sostentamento (mensile) |
€ 99,98 |
€ 105,38 |
La procedura automatizzata di liquidazione delle prestazioni antitubercolari è stata adeguata, con riferimento al 2023 e al 2024, con i nuovi importi.
Si rammenta che l’aggiornamento di cui trattasi sarà operato a decorrere dal 1° gennaio 2024 anche sulle indennità giornaliere, spettanti agli assicurati contro la tubercolosi in misura pari all’indennità di malattia per i primi 180 giorni di assistenza, ai sensi dell’articolo 1, primo comma, della legge 14 dicembre 1970, n. 1088. In ogni caso, se l’indennità di malattia da corrispondere dovesse risultare inferiore all’indennità giornaliera prevista nella misura fissa di 15,67 euro, dovrà essere erogata quest’ultima.
Il Direttore Generale
Vincenzo Caridi
Circolare 46 del 13 marzo 2024
Oggetto
Articolo 1, comma 125, lettere a), b) n. 1, 2 e 3 e c), della legge 30 dicembre 2023, n. 213, recante “Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2024 e bilancio pluriennale per il triennio 2024-2026”. Modifiche alla disciplina della pensione di vecchiaia e della pensione anticipata di cui all’articolo 24 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214
INDICE
1. Premessa
2. Modifiche alla disciplina della pensione di vecchiaia. Articolo 24, comma 7, del decreto-legge n. 201 del 2011
3. Modifiche alla disciplina della pensione anticipata. Articolo 24, comma 11, del decreto-legge n. 201 del 2011
3.1 Modifiche al requisito di importo soglia
3.2 Applicazione degli adeguamenti alla speranza di vita al requisito contributivo
3.3 Importo massimo della pensione da porre in pagamento
3.4 Decorrenza del trattamento pensionistico
3.5 Disciplina applicabile ai soggetti che al 31 dicembre 2023 hanno perfezionato i requisiti vigenti alla predetta data
Nel Supplemento Ordinario n. 40/L della Gazzetta Ufficiale n. 303 del 30 dicembre 2023 è stata pubblicata la legge 30 dicembre 2023, n. 213, recante “Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2024 e bilancio pluriennale per il triennio 2024-2026”.
L’articolo 1, comma 125, della citata legge dispone che: “All’articolo 24 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 7, le parole: «a 1,5 volte l’importo», ovunque ricorrono, sono sostituite dalle seguenti: «all’importo»;
b) al comma 11:
1) al primo periodo, le parole: «a 2,8 volte» sono sostituite dalle seguenti: «a 3,0 volte, ridotto a 2,8 volte per le donne con un figlio e a 2,6 volte per le donne con due o più figli,»;
2) l’ultimo periodo è sostituito dal seguente: «Il predetto importo soglia mensile non può in ogni caso essere inferiore, per un dato anno, rispettivamente a 3,0 volte, a 2,8 volte e a 2,6 volte l’importo mensile dell’assegno sociale stabilito per il medesimo anno»;
3) sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi: «Il trattamento di pensione anticipata di cui al presente comma è riconosciuto per un valore lordo mensile massimo non superiore a cinque volte il trattamento minimo previsto a legislazione vigente, per le mensilità di anticipo del pensionamento rispetto al momento in cui tale diritto maturerebbe a seguito del raggiungimento dei requisiti di accesso al sistema pensionistico ai sensi del comma 6. Il trattamento di pensione anticipata di cui al presente comma decorre trascorsi tre mesi dalla data di maturazione dei requisiti previsti»;
c) al comma 12, alinea, le parole: «al requisito contributivo di cui al comma 10» sono sostituite dalle seguenti: «ai requisiti contributivi di cui ai commi 10 e 11»”.
Di conseguenza, i commi 7, 11 e 12 dell’articolo 24 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, sono così modificati:
“7. Il diritto alla pensione di vecchiaia di cui al comma 6 è conseguito in presenza di un'anzianità contributiva minima pari a 20 anni, a condizione che l'importo della pensione risulti essere non inferiore, per i lavoratori con riferimento ai quali il primo accredito contributivo decorre successivamente al 1° gennaio 1996, all'importodell'assegno sociale di cui all'articolo 3, comma 6, della legge 8 agosto 1995, n. 335. Il predetto importo soglia pari, per l'anno 2012, all'importodell'assegno sociale di cui all'articolo 3, comma 6, della legge 8 agosto 1995, n. 335, è annualmente rivalutato sulla base della variazione media quinquennale del prodotto interno lordo (PIL) nominale, appositamente calcolata dall'Istituto nazionale di statistica (ISTAT), con riferimento al quinquennio precedente l'anno da rivalutare. In occasione di eventuali revisioni della serie storica del PIL operate dall'ISTAT, i tassi di variazione da considerare sono quelli relativi alla serie preesistente anche per l'anno in cui si verifica la revisione e quelli relativi alla nuova serie per gli anni successivi. Il predetto importo soglia non può in ogni caso essere inferiore, per un dato anno, all'importomensile dell'assegno sociale stabilito per il medesimo anno. Si prescinde dal predetto requisito di importo minimo se in possesso di un'età anagrafica pari a settant’anni, ferma restando un'anzianità contributiva minima effettiva di cinque anni. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 2 del decreto-legge 28 settembre 2001, n. 355, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 novembre 2001, n. 417, all'articolo 1, comma 23 della legge 8 agosto 1995, n. 335, le parole “, ivi comprese quelle relative ai requisiti di accesso alla prestazione di cui al comma 19,” sono soppresse.
[…]
11. Fermo restando quanto previsto dal comma 10, per i lavoratori con riferimento ai quali il primo accredito contributivo decorre successivamente al 1° gennaio 1996 il diritto alla pensione anticipata, previa risoluzione del rapporto di lavoro, può essere conseguito, altresì, al compimento del requisito anagrafico di sessantatré anni, a condizione che risultino versati e accreditati in favore dell'assicurato almeno venti anni di contribuzione effettiva e che l'ammontare mensile della prima rata di pensione risulti essere non inferiore ad un importo soglia mensile, annualmente rivalutato sulla base della variazione media quinquennale del prodotto interno lordo (PIL) nominale, appositamente calcolata dall'Istituto nazionale di statistica (ISTAT), con riferimento al quinquennio precedente l'anno da rivalutare, pari per l'anno 2012 a 3,0 volte, ridotto a 2,8 volte per le donne con un figlio e a 2,6 volte per le donne con due o più figli, l'importo mensile dell'assegno sociale di cui all'articolo 3, commi 6 e 7 della legge 8 agosto 1995, n. 335, e successive modificazioni e integrazioni. In occasione di eventuali revisioni della serie storica del PIL operate dall'ISTAT i tassi di variazione da considerare sono quelli relativi alla serie preesistente anche per l'anno in cui si verifica la revisione e quelli relativi alla nuova serie per gli anni successivi. Il predetto importo soglia mensile non può in ogni caso essere inferiore, per un dato anno, rispettivamente a 3,0 volte, a 2,8 volte e a 2,6 volte l’importo mensile dell’assegno sociale stabilito per il medesimo anno. Il trattamento di pensione anticipata di cui al presente comma è riconosciuto per un valore lordo mensile massimo non superiore a cinque volte il trattamento minimo previsto a legislazione vigente, per le mensilità di anticipo del pensionamento rispetto al momento in cui tale diritto maturerebbe a seguito del raggiungimento dei requisiti di accesso al sistema pensionistico ai sensi del comma 6. Il trattamento di pensione anticipata di cui al presente comma decorre trascorsi tre mesi dalla data di maturazione dei requisiti previsti.
12. A tutti i requisiti anagrafici previsti dal presente decreto per l'accesso attraverso le diverse modalità ivi stabilite al pensionamento, nonché ai requisiti contributivi di cui ai commi 10 e 11, trovano applicazione gli adeguamenti alla speranza di vita di cui all'articolo 12 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, e successive modificazioni e integrazioni; al citato articolo sono conseguentemente apportate le seguenti modifiche:
a. al comma 12-bis dopo le parole “e all' articolo 3, comma 6, della legge 8 agosto 1995, n. 335, e successive modificazioni,” aggiungere le seguenti: “e il requisito contributivo ai fini del conseguimento del diritto all'accesso al pensionamento indipendentemente dall'età anagrafica”;
b. al comma 12-ter alla lettera a) le parole “i requisiti di età” sono sostituite dalle seguenti: “i requisiti di età e di anzianità contributiva”;
c. al comma 12-quater, al primo periodo, è soppressa, alla fine, la parola “anagrafici”.
Con la presente circolare, condivisa con il Ministero del Lavoro e delle politiche sociali, si forniscono istruzioni per l’applicazione delle modifiche normative apportate dalla norma in esame.
2.Modifiche alla disciplina della pensione di vecchiaia. Articolo 24, comma 7, del decreto-legge n. 201 del 2011
A seguito dell’entrata in vigore dell’articolo 1, comma 125, lettera a), della legge n. 213 del 2023, dal 1° gennaio 2024, per i lavoratori con riferimento ai quali il primo accredito contributivo decorre dal 1° gennaio 1996, il requisito di importo soglia di cui all’articolo 24, comma 7, del decreto-legge n. 201 del 2011 per l’accesso alla pensione di vecchiaia è pari all’importo dell’assegno sociale (il valore provvisorio, per l’anno 2024, è pari a 534,41 euro).
Resta fermo che i lavoratori che entro il 31 dicembre 2023 abbiano perfezionato i requisiti previsti dalla disciplina vigente a tale data - ivi incluso il requisito di importo soglia pari a 1,5 volte l’importo dell’assegno sociale - conseguono il diritto alla pensione di vecchiaia in base alla predetta disciplina.
Il trattamento pensionistico maturato sulla base dei requisiti vigenti dal 1° gennaio 2024 non può avere decorrenza anteriore al 2 gennaio 2024, se liquidato a carico della Gestione esclusiva dell’Assicurazione generale obbligatoria (AGO), o al 1° febbraio 2024, se liquidato a carico dell’AGO, delle forme sostitutive della medesima, della Gestione separata di cui all’articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335, nonché in regime di cumulo ai sensi della legge 24 dicembre 2012, n. 228, e del decreto legislativo 30 aprile 1997, n. 184.
3. Modifiche alla disciplina della pensione anticipata. Articolo 24, comma 11, del decreto-legge n. 201 del 2011
3.1 Modifiche al requisito di importo soglia
Per effetto dell’articolo 1, comma 125, lettera b), della legge n. 213 del 2023,dal 1° gennaio 2024 il requisito di importo soglia per l’accesso alla pensione anticipata di cui all’articolo 24, comma 11, del decreto-legge n. 201 del 2011, è pari a 3 volte l'importo mensile dell'assegno sociale di cui all'articolo 3, commi 6 e 7, della legge n. 335 del 1995.
L’importo soglia di 3 volte l’assegno sociale è ridotto a 2,8 volte per le donne con un figlio e a 2,6 volte per le donne con due o più figli.
Sulla base del valore provvisorio dell’assegno sociale (AS) per l’anno 2024 (pari a 534,41 euro), si riportano di seguito i valori dell’importo soglia:
Importo soglia |
Valore |
3 volte AS |
1.603,23 euro |
2,8 volte AS |
1.496,35 euro |
2,6 volte AS |
1.389,46 euro |
Si precisa che nei confronti delle lavoratrici madri continua a trovare applicazione l’articolo 1, comma 40, lettera c), della legge n. 335 del 1995, anche ai fini del raggiungimento del suindicato importo soglia.
3.2 Applicazione degli adeguamenti alla speranza di vita al requisito contributivo
Per effetto dell’articolo 1, comma 125, lettera c), della legge n. 213 del 2023,dal 1° gennaio 2024, il requisito di 20 anni di contribuzione effettiva di cui all’articolo 24, comma 11, del decreto-legge n. 201 del 2011, deve essere adeguato alla speranza di vita ai sensi dell'articolo 12 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122. Al riguardo si fa presente che il decreto direttoriale del Ministero dell’Economia e delle finanze, di concerto con il Ministero del Lavoro e delle politiche sociali, del 18 luglio 2023, ha previsto che, per il biennio 2025/2026, i requisiti pensionistici non sono incrementati.
3.3 Importo massimo della pensione da porre in pagamento
L’articolo 1, comma 125, lettera b), numero 3), della legge n. 213 del 2023, prevede che la pensione anticipata di cui all’articolo 24, comma 11, del decreto-legge n. 201 del 2011, è riconosciuta per un valore lordo mensile massimo non superiore a cinque volte il trattamento minimo previsto a legislazione vigente, per le mensilità di anticipo del pensionamento rispetto al momento in cui tale diritto maturerebbe a seguito del raggiungimento dei requisiti di accesso al sistema pensionistico ai sensi dell’articolo 24, comma 6, del decreto-legge n. 201 del 2011.
Pertanto, fino alla maturazione dei requisiti per la pensione di vecchiaia, l’importo della pensione anticipata di cui all’articolo 24, comma 11, del decreto-legge n. 201 del 2011, da porre in pagamento non può, in ogni caso, superare l'importo massimo mensile corrispondente a cinque volte il trattamento minimo stabilito per ciascun anno (2.993,05 euro, in base al valore provvisorio del trattamento minimo previsto per l’anno 2024).
Laddove al momento della liquidazione della pensione anticipata di cui all’articolo 24, comma 11, del decreto-legge n. 201 del 2011, risulti un importo mensile lordo inferiore a cinque volte il trattamento minimo e, successivamente, per effetto della ricostituzione della pensione, l’importo mensile lordo superi di cinque volte il trattamento minimo stabilito per ciascun anno a legislazione vigente, si porrà in pagamento l’importo mensile lordo pari al tetto massimo erogabile.
Al raggiungimento del requisito anagrafico previsto per la pensione di vecchiaia di cui all’articolo 24, comma 6, del decreto-legge n. 201 del 2011, è posto in pagamento l’intero importo della pensione perequato nel tempo. Ciò si applica anche nelle ipotesi in cui la gestione previdenziale a carico della quale è stata liquidata la pensione anticipata di cui all’articolo 24, comma 11, del decreto-legge n. 201 del 2011, prevede età pensionabili diverse rispetto a quella indicata all’articolo 24, comma 6, del medesimo decreto-legge n. 201 del 2011.
Si chiarisce che, ai fini del pagamento della pensione in misura intera, il requisito anagrafico da prendere a riferimento è quello richiesto - alla data di decorrenza effettiva della pensione anticipata - per l’accesso alla pensione di vecchiaia di cui all’articolo 24, comma 6, del decreto-legge n. 201 del 2011. Per i bienni 2023/2024 e 2025/2026, tale requisito è pari a 67 anni (cfr., da ultimo, il decreto direttoriale del Ministero dell’Economia e delle finanze, di concerto con il Ministero del Lavoro e delle politiche sociali, del 18 luglio 2023).
Si precisa che la previsione di un importo massimo della pensione da porre in pagamento, stabilito dall’articolo 1, comma 125, lettera b), numero 3), della legge n. 213 del 2023, trova applicazione con riferimento alle pensioni aventi decorrenza dal 2 gennaio 2024, se liquidate a carico della Gestione esclusiva dell’AGO, o dal 1° febbraio 2024, se liquidate a carico dell’AGO, delle forme sostitutive della medesima, della Gestione separata di cui all’articolo 2, comma 26, della legge n. 335 del 1995, nonché in regime di cumulo ai sensi del decreto legislativo n. 184 del 1997, anche nei confronti dei soggetti di cui al successivo paragrafo 3.5.
3.4 Decorrenza del trattamento pensionistico
In applicazione dell’articolo 1, comma 125, lettera b), numero 3), della legge n. 213 del 2023, dal 1° gennaio 2024 il diritto alla prima decorrenza utile della pensione anticipata di cui all’articolo 24, comma 11, del decreto-legge n. 201 del 2011, si consegue trascorsi tre mesi dalla maturazione dei requisiti (c.d. finestra).
Il trattamento pensionistico maturato sulla base dei requisiti vigenti dal 1° gennaio 2024 non può avere decorrenza anteriore al 2 aprile 2024, se liquidato a carico della Gestione esclusiva dell’AGO, o al 1° maggio 2024, se liquidato a carico dell’AGO, delle forme sostitutive della medesima, della Gestione separata di cui all’articolo 2, comma 26, della legge n. 335 del 1995, nonché in regime di cumulo ai sensi del decreto legislativo n. 184 del 1997.
Per il personale del comparto Scuola e AFAM continuano a trovare applicazione le disposizioni di cui all’articolo 59, comma 9, della legge 27 dicembre 1997, n. 449.
3.5 Disciplina applicabile ai soggetti che al 31 dicembre 2023 hanno perfezionato i requisiti vigenti alla predetta data
Le disposizioni in materia di requisiti di accesso e di regime delle decorrenze della pensione anticipata di cui all’articolo 24, comma 11, del decreto-legge n. 201 del 2011, vigenti al 31 dicembre 2023, continuano a trovare applicazione nei confronti dei soggetti che entro la predetta data hanno maturato i prescritti requisiti, ivi incluso il requisito di importo soglia pari a 2,8 volte l’importo dell’assegno sociale.
Si precisa che, con riferimento ai soggetti di cui al presente paragrafo, la previsione dell’importo massimo da porre in pagamento si applica alle pensioni con decorrenza dal 2 gennaio 2024, se liquidate a carico della Gestione esclusiva dell’AGO, o dal 1° febbraio 2024, se liquidate a carico dell’AGO, delle forme sostitutive della medesima, della Gestione separata di cui all’articolo 2, comma 26, della legge n. 335 del 1995, nonché in regime di cumulo ai sensi del decreto legislativo n. 184 del 1997 (cfr. il paragrafo 3.3 della presente circolare).
Il Direttore Generale
Vincenzo Caridi
Circolare 35 del 20 febbraio 2024
Oggetto
Articolo 1, commi 136 e 137, della legge 30 dicembre 2023, n. 213 (legge di Bilancio 2024). Posticipo del termine di scadenza della sperimentazione e modifiche alle disposizioni in materia di APE sociale di cui all’articolo 1, commi da 179 a 186, della legge 11 dicembre 2016, n. 232, e successive modificazioni
1. Proroga dell’APE sociale al 31 dicembre 2024 con innalzamento del requisito anagrafico per l’accesso al beneficio (articolo 1, comma 136, primo periodo)
2. Regime di incumulabilità con i redditi di lavoro (articolo 1, comma 137)
3. Termini per il monitoraggio (articolo 1, comma 136, secondo periodo)
4. Finanziamento della misura. Incrementi dell’autorizzazione di spesa (articolo 1, comma 136, terzo periodo)
Premessa
Nel Supplemento Ordinario n. 40/L della Gazzetta Ufficiale n. 303 del 30 dicembre 2023 è stata pubblicata la legge 30 dicembre 2023, n. 213, recante “Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2024 e bilancio pluriennale per il triennio 2024-2026” (di seguito, anche legge di Bilancio 2024).
In particolare, l’articolo 1, comma 136, della legge di Bilancio 2024, ha previsto che:
“Le disposizioni di cui all’articolo 1, commi da 179 a 186, della legge 11 dicembre 2016, n. 232, si applicano fino al 31 dicembre 2024 per i soggetti che si trovano in una delle condizioni di cui alle lettere da a) a d) del menzionato comma 179 al compimento dei 63 anni e 5 mesi.
Le disposizioni di cui al secondo e al terzo periodo del comma 165 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2017, n. 205, si applicano anche con riferimento ai soggetti che si trovano nelle condizioni ivi indicate nell'anno 2024.
L’autorizzazione di spesa di cui al comma 186 dell’articolo 1 della legge 11 dicembre 2016, n. 232, è incrementata di 85 milioni di euro per l’anno 2024, di 168 milioni di euro per l’anno 2025, di 127 milioni di euro per l’anno 2026, di 67 milioni di euro per l’anno 2027 e di 24 milioni di euro per l’anno 2028”.
Il successivo comma 137ha stabilito che: “Il beneficio di cui al comma 136 non è cumulabile con i redditi di lavoro dipendente o autonomo, ad eccezione di quelli derivanti da lavoro autonomo occasionale, nel limite di 5.000 euro lordi annui”.
Tanto premesso, con la presente circolare, condivisa con il Ministero del Lavoro e delle politiche sociali, si forniscono istruzioni per l’applicazione delle modifiche normative apportate dalla norma in esame.
Per quanto non modificato dalle sopra richiamate disposizioni della legge di Bilancio 2024 si fa rinvio, ove compatibili, alle istruzioni fornite con le circolari n. 100 del 16 giugno 2017, n. 34 del 23 febbraio 2018, n. 62 del 25 maggio 2022, nonché ai messaggi pubblicati in materia.
1. Proroga dell’APE sociale al 31 dicembre 2024 con innalzamento del requisito anagrafico per l’accesso al beneficio (articolo 1, comma 136, primo periodo)
L’articolo 1, comma 136, della legge n. 213 del 2023 stabilisce che le disposizioni in materia di APE sociale continuano ad applicarsi ai soggetti che si trovano nelle condizioni di cui alle lettere da a) a d) dell’articolo 1, comma 179, della legge 11 dicembre 2016, n. 232, fino al 31 dicembre 2024, in presenza del requisito anagrafico di 63 anni e 5 mesi.
Ne consegue che, con riferimento alle domande di verifica delle condizioni di accesso al beneficio presentate dal 1° gennaio 2024, è necessario accertare, tra gli altri requisiti, che i soggetti di cui all’articolo 1, comma 179, lettere a), b), c) e d), della legge n. 232 del 2016, e successive modificazioni, siano in possesso, al momento della domanda, o comunque la perfezionino entro il 31 dicembre 2024, di un’età anagrafica pari ad almeno 63 anni e 5 mesi.
Si precisa che le nuove disposizioni trovano applicazione anche nei confronti di coloro che hanno perfezionato i requisiti per l’accesso al beneficio negli anni precedenti e che non hanno presentato la relativa domanda di verifica, nonché ai soggetti decaduti dal beneficio (ad esempio, per superamento dei limiti reddituali annuali) che ripresentano domanda nell’anno 2024.
L’articolo 1, comma 136, della legge di Bilancio 2024 non ha introdotto modifiche rispetto al requisito contributivo e alle condizioni per l’accesso al beneficio in oggetto. Per tali aspetti, rimangono pertanto ferme le disposizioni di cui all’articolo 1, commi da 179 a 186, della legge n. 232 del 2016, come modificate, da ultimo, dall’articolo 1, commi 288 e 289, della legge 29 dicembre 2022, n. 197.
In particolare, continuano ad applicarsi le disposizioni di cui all’articolo 1, comma 92, della legge 30 dicembre 2021, n. 234, in merito alle professioni cosiddette gravose cui fare riferimento ai fini del riconoscimento dell’APE sociale ai sensi della lettera d) dell’articolo 1, comma 179, della legge n. 232 del 2016, nonché alle categorie di lavoratori gravosi che beneficiano del requisito contributivo ridotto a 32 anni.
Analogamente a quanto indicato al paragrafo 2 della circolare n. 15 del 1° febbraio 2019 e ribadito al paragrafo 1 della circolare n. 62 del 2022, i soggetti in possesso del provvedimento di certificazione, possono presentare domanda di accesso all’APE sociale anche successivamente al nuovo termine di scadenza della sperimentazione (31 dicembre 2024).
2. Regime di incumulabilità con i redditi di lavoro (articolo 1, comma 137)
Come anticipato in premessa, il comma 137 dell’articolo 1 della legge di Bilancio 2024 ha introdotto un nuovo regime di incumulabilità con i redditi di lavoro per i soggetti il cui accesso al beneficio è certificato nel 2024, ai sensi della norma in esame. Per coloro, invece, che hanno ricevuto la certificazione per l’accesso al beneficio in anni precedenti, continua a trovare applicazione il regime di incumulabilità previsto dall’articolo 1, comma 183, della legge n. 232 del 2016, secondo cui: “L'indennità è compatibile con la percezione dei redditi da lavoro dipendente o parasubordinato nel limite di 8.000 euro annui e dei redditi derivanti da attività di lavoro autonomo nel limite di 4.800 euro annui”(cfr. il paragrafo 4 della circolare n. 100 del 2017).
In base alle nuove disposizioni, il titolare di APE sociale, il cui accesso al beneficio viene certificato nel 2024, decade dall’indennità ove:
- svolga attività di lavoro dipendente o autonomo;
- svolga lavoro autonomo occasionale da cui derivino redditi superiori al limite di 5.000 euro lordi annui.
Si specifica, al riguardo, che il lavoratore autonomo occasionale, ai sensi dell’articolo 2222 del codice civile, è colui il quale si obbliga a compiere verso un corrispettivo un’opera o un servizio, con lavoro prevalentemente proprio, senza vincolo di subordinazione e senza alcun coordinamento con il committente; l’esercizio dell’attività, peraltro, deve essere del tutto occasionale, senza i requisiti dell’abitualità e della professionalità (cfr. la circolare n. 9 del 22 gennaio 2004).
Ai fini della decadenza, rilevano esclusivamente le attività di lavoro dipendente e autonomo svolte dalla decorrenza del beneficio fino alla data di compimento dell’età per la pensione di vecchiaia di cui all’articolo 24, comma 6, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214.
Agli stessi fini, per la verifica del superamento del limite reddituale previsto per il lavoro autonomo occasionale, rileva il reddito annuo derivante dallo svolgimento di lavoro autonomo occasionale percepito nel periodo di godimento dell’APE sociale, compreso, pertanto, quello riconducibile all’attività svolta nei mesi dell’anno precedenti la decorrenza dell’indennità e/o successivi al compimento dell’età richiesta per la pensione di vecchiaia.
L’indennità percepita nel corso dell’anno in cui risulta lo svolgimento di attività di lavoro dipendente o autonomo o - nelle ipotesi di lavoro autonomo occasionale - in cui risulta superato il limite reddituale di 5.000 euro annui lordi, diviene indebita e la Struttura territoriale INPS deve procedere al relativo recupero.
Ai fini dell’applicazione del regime di incumulabilità in parola, la nozione di lavoro è quella risultante dalla normativa fiscale di cui agli articoli 49 e seguenti del D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917 (TUIR).
I limiti reddituali sono considerati al lordo delle imposte e dei contributi previdenziali e assistenziali dovuti dal lavoratore.
I percettori di APE sociale sono tenuti a comunicare all’INPS la ripresa di attività di lavoro dipendente o autonomo, nonché l’avvenuto superamento del limite reddituale di 5.000 euro lordi annui previsto per il lavoro autonomo occasionale, entro 5 giorni dal verificarsi dell’evento.
Decorso tale termine, con il recupero dell’indebito, sarà dovuta la corresponsione degli interessi legali, come chiarito al paragrafo 9 della circolare n. 100 del 2017.
In ogni caso, l’Istituto verificherà l’eventuale ripresa di attività lavorativa dipendente e autonoma e il superamento dei limiti reddituali previsti per il lavoro autonomo occasionale tramite la consultazione delle banche dati disponibili e attraverso la fornitura dei dati reddituali rilevati da parte dell’Agenzia delle Entrate.
3. Termini per il monitoraggio (articolo 1, comma 136, secondo periodo)
Il comma 136 – secondo periodo - dell’articolo 1 della legge di Bilancio 2024, stabilisce che: “Le disposizioni di cui al secondo e al terzo periodo del comma 165 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2017, n. 205, si applicano anche con riferimento ai soggetti che si trovano nelle condizioni ivi indicate nell'anno 2024”.
In virtù del richiamo al comma 165 dell’articolo 1 della legge 27 dicembre 2017, n. 205, i soggetti interessati all’APE sociale potranno presentare domanda di riconoscimento delle condizioni di accesso all’APE sociale entro i termini di scadenza del 31 marzo 2024, 15 luglio 2024 e, comunque, non oltre il 30 novembre 2024.
I modelli di domanda, da utilizzare per la verifica delle condizioni e per l’accesso al beneficio ai sensi della legge di Bilancio 2024, sono reperibili sul sito www.inps.it, nella sezione relativa ai servizi on line.
Le domande presentate oltre i termini di scadenza e comunque entro il 30 novembre 2024, saranno prese in considerazione esclusivamente se, all'esito del monitoraggio delle domande presentate entro i termini suindicati, residueranno le necessarie risorse finanziarie, come integrate dall’articolo 1, comma 136, terzo periodo, della legge di Bilancio 2024 (cfr. il successivo paragrafo 4).
I termini entro i quali l’Istituto deve comunicare ai richiedenti l’esito dell’istruttoria delle domande di verifica sono i seguenti:
- 30 giugno 2024, per le domande di verifica delle condizioni presentate entro il 31 marzo 2024;
- 15 ottobre 2024,per le domande di verifica delle condizioni presentate entro il 15 luglio 2024;
- 31 dicembre 2024, per le domande di verifica delle condizioni presentate oltre il 15 luglio 2024, ma entro il 30 novembre del medesimo anno.
Per quanto concerne il monitoraggio, le domande di verifica saranno valutate, come di consueto, in base ai criteri di priorità illustrati al paragrafo 5.4 della circolare n. 100 del 2017.
L’APE sociale, in presenza di tutti i requisiti, decorre dal primo giorno del mese successivo alla domanda di trattamento, previa cessazione dell’attività di lavoro dipendente, autonomo e parasubordinato, svolta in Italia o all’estero.
Per tutti i soggetti indicati nel presente paragrafo, la decorrenza del trattamento non potrà essere, comunque, anteriore al 1° febbraio 2024.
Si ribadisce in proposito che, al fine di non perdere ratei di trattamento, i soggetti che al momento della domanda di verifica delle condizioni di accesso al beneficio in argomento siano già in possesso di tutti i requisiti e delle condizioni previste, devono presentare contestualmente anche la domanda di APE sociale.
4. Finanziamento della misura. Incrementi dell’autorizzazione di spesa (articolo 1, comma 136, terzo periodo)
Al fine di garantire la concessione della misura, l’articolo 1, comma 136, terzo periodo, della legge n. 213 del 2023, ha previsto che l’autorizzazione di spesa di cui al comma 186 dell’articolo 1 della legge n. 232 del 2016, è incrementata di 85 milioni di euro per l’anno 2024, di 168 milioni di euro per l’anno 2025, di 127 milioni di euro per l’anno 2026, di 67 milioni di euro per l’anno 2027 e di 24 milioni di euro per l’anno 2028.
Il Direttore Generale
Vincenzo Caridi