Eureka Previdenza

Decreto interministeriale 78459 del 17 gennaio 2014

Fondo intersettoriale di solidarieta' per il sostegno del reddito, dell'occupazione e della riconversione e riqualificazione professionale del personale dipendente dalle imprese assicuratrici e delle societa' di assistenza. (Decreto n. 78459). (14A02995)

(GU n.88 del 15-4-2014)

IL MINISTRO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI di concerto con IL MINISTRO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE Visto l'art. 3 della legge 28 giugno 2012, n. 92, volto ad assicurare, ai lavoratori dei settori non coperti dalla normativa in materia d'integrazione salariale, una tutela in costanza di rapporto di lavoro nei casi di riduzione o sospensione dell'attivita' lavorativa per le cause previste dalla normativa in materia di integrazione salariale ordinaria o straordinaria; Visto l'art. 1, comma 251, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, che modifica l'art. 3 della legge 28 giugno 2012, n. 92; Visto l'art. 7, comma 5, lettera c), del decreto-legge n. 76 del 28 giugno 2013, convertito in legge 9 agosto 2013, n. 99, che modifica ulteriormente l'art. 3 della legge 28 giugno 2012, n. 92; Visto l'art. 1, comma 185, della legge 27 dicembre 2013, n. 147; Visti, in particolare, i commi da 4 a 13 del citato art. 3 della legge 28 giugno 2012, n. 92, che prevedono, per i settori non coperti dalla normativa in materia d'integrazione salariale, che si costituiscano, previa stipula di accordi collettivi e contratti collettivi, anche intersettoriali, da parte delle organizzazioni sindacali e imprenditoriali comparativamente piu' rappresentative a livello nazionale, fondi di solidarieta' bilaterali con la finalita' di assicurare ai lavoratori una tutela in costanza di rapporto di lavoro nei casi di riduzione o sospensione dell'attivita' lavorativa per le cause previste dalla normativa in materia di integrazione salariale ordinaria o straordinaria; Visti, in particolare, i commi da 20 a 41 dell'art. 3 della legge 28 giugno 2012, n. 92, che disciplinano il funzionamento dei Fondi di cui ai commi 4, 14 e 19 del medesimo articolo; Visto, in particolare, il comma 42 del citato art. 3, della medesima legge 28 giugno 2012, n. 92, come modificato dall'art. 7, comma 5, lettera c), punto 5, del decreto-legge n. 76 del 28 giugno 2013, convertito in legge 9 agosto 2013, n. 99, nella parte in cui prevede che la disciplina dei fondi di solidarieta' istituiti ai sensi dell'art. 2, comma 28, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, e' adeguata alle norme della legge 28 giugno 2012, n. 92 e successive modifiche e integrazioni con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sulla base di accordi e contratti collettivi, da stipulare tra le organizzazioni comparativamente piu' rappresentative a livello nazionale; Visto, in particolare, il comma 43 del citato art. 3, della legge 28 giugno 2012, n. 92, che prevede che l'entrata in vigore dei decreti di cui al menzionato comma 42 determinino l'abrogazione del decreto ministeriale recante il regolamento del Fondo; Visto l'art. 3 della legge 14 gennaio 1994, n. 20; Visto il decreto n. 33 del 21 gennaio 2011, del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, adottato ai sensi del predetto art. 2, comma 28, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, recante l'istituzione del Fondo di solidarieta' per il sostegno del reddito, dell'occupazione e della riconversione e riqualificazione professionale del personale dipendente dalle imprese assicuratrici; Visto l'accordo sindacale nazionale stipulato in data 20 maggio 2013 tra ANIA, AISA e FIBA/CISL, FISAC/CGIL, FNA, UILCA e SNFIA con cui in attuazione delle disposizioni di legge sopra richiamate, e' stato convenuto di adeguare e modificare il regolamento istitutivo del Fondo di solidarieta' per il sostegno del reddito, dell'occupazione e della riconversione e riqualificazione professionale del personale dipendente dalle imprese assicuratrici alle disposizioni di cui all'art. 3 della legge 28 giugno 2012, n. 92; Ritenuto, pertanto, di adeguare la disciplina di cui al decreto n. 33 del 21 gennaio 2011 con quanto convenuto nell'accordo citato del 20 maggio 2013 in applicazione delle disposizioni di cui all'art. 3 della legge 28 giugno 2012, n. 92; Decreta:

Art. 1

Denominazione del Fondo 1. Il Fondo di solidarieta' per il sostegno del reddito, dell'occupazione e della riconversione e riqualificazione professionale del personale dipendente dalle imprese assicuratrici, istituito presso l'INPS con decreto interministeriale n. 33 del 21 gennaio 2011, assume la denominazione di Fondo Intersettoriale di solidarieta' per il sostegno del reddito, dell'occupazione e della riconversione e riqualificazione professionale del personale dipendente dalle imprese assicuratrici e delle societa' di assistenza.

                               Art. 2 
 
               Natura giuridica e obblighi di bilancio 
 
  1. Il  Fondo  non  ha  personalita'  giuridica  e  costituisce  una
gestione  dell'INPS  e  gode  di  autonoma  gestione  finanziaria   e
patrimoniale. 
  2. Il Fondo  ha  obbligo  di  presentare  il  bilancio  tecnico  di
previsione a otto anni basato sullo scenario macroeconomico  coerente
con il piu' recente documento di economia e finanza e  relativa  nota
di  aggiornamento,  fermo  restando  l'obbligo  di  aggiornamento  in
corrispondenza della presentazione del bilancio  preventivo  annuale,
al fine di garantire l'equilibrio dei saldi di bilancio. 
  3. Sulla base del bilancio  di  previsione  di  cui  al  precedente
comma, il comitato amministratore di cui all'art. 4, ha  facolta'  di
proporre modifiche in relazione all'importo delle prestazioni o  alla
misura  dell'aliquota  di  contribuzione  da  adottarsi  secondo   le
modalita' di cui all'art. 3, comma 29, della legge 28 giugno 2012, n.
92 e successive modifiche e integrazioni. 
  4. In caso di necessita' di  assicurare  il  pareggio  di  bilancio
ovvero di far fronte a prestazioni gia' deliberate o  da  deliberare,
ovvero  in  caso  di  inadempienza  del  comitato  amministratore  in
relazione all'attivita' di cui  al  precedente  comma  3,  l'aliquota
contributiva puo' essere modificata con le modalita' di cui  all'art.
3, comma 30 della legge 28 giugno 2012, n. 92 e successive  modifiche
e integrazioni. 
  5. Ai sensi dell'art. 3, comma 9, della legge 28  giugno  2012,  n.
92, gli oneri di amministrazione derivanti  all'INPS  dall'assunzione
della gestione, determinati nella misura e secondo i criteri previsti
dal regolamento di contabilita' del predetto Istituto, sono a  carico
del  Fondo  e  vengono  finanziati  nell'ambito  della  contribuzione
dovuta. Per gli assegni straordinari, gli oneri di  gestione  sono  a
carico delle singole aziende esodanti, le quali provvedono a versarli
all'Istituto distintamente. 
                               Art. 3 
 
            Finalita' e ambito di applicazione del Fondo 
 
  1. Il Fondo ha lo scopo di attuare,  nei  confronti  del  personale
dipendente non dirigente delle  imprese  di  assicurazione,  comunque
denominate e regolarmente costituite, di assicurazione assistenza,  a
prescindere dal numero dei  dipendenti,  gli  interventi  di  seguito
indicati,   nell'ambito   e   in   connessione   con   processi    di
ristrutturazione  e/o  di  situazioni  di  crisi,  e/o  di  rilevante
riorganizzazione  aziendale  o  di  riduzione  o  trasformazione   di
attivita' o di  lavoro,  eventualmente  anche  in  concorso  con  gli
appositi strumenti di sostegno previsti dalla legislazione vigente: 
  a) tutela in costanza di rapporto di lavoro nei casi di riduzione o
sospensione temporanea dell'attivita' lavorativa per  cause  previste
dalla normativa in materia  di  integrazione  salariale  ordinaria  o
straordinaria; 
  b) assegni straordinari per il sostegno  al  reddito,  riconosciuti
nel quadro dei processi di agevolazione all'esodo, a  lavoratori  che
raggiungano  i  requisiti  previsti  per  l'accesso  al   trattamento
pensionistico anticipato o di vecchiaia nei successivi  cinque  anni,
fermo quanto previsto dal successivo art. 6; 
  c)  contributo  al  finanziamento   di   programmi   formativi   di
riconversione o riqualificazione professionale, anche in concorso con
gli appositi Fondi nazionali o dell'Unione europea. 
  2. Il Fondo attua gli interventi di cui al primo  comma  anche  nei
confronti del personale  dipendente,  non  dirigente,  delle  aziende
controllate da imprese di cui al primo comma  e  svolgenti  attivita'
intrinsecamente strumentali  ovvero  connesse  con  le  attivita'  di
assicurazione o di riassicurazione o di assicurazione  assistenza,  a
decorrere dal loro inquadramento previdenziale nel  medesimo  settore
di attivita' della societa' capogruppo. 
  3. Il Fondo puo' attuare gli interventi di cui al primo comma anche
nei  confronti  del  personale  dipendente  da  enti  di  settore   o
associazioni di categoria dei settori  di  cui  al  primo  comma  del
presente articolo. 
  4. La possibilita' di cui al comma 3 e' subordinata ad  un'espressa
richiesta  congiunta,  di  impresa  e  organizzazioni  sindacali,  di
ammissione al Fondo e al parere  favorevole  da  parte  del  comitato
amministratore, ai sensi e per gli effetti  del  successivo  art.  5,
comma 1, lettera e). 
  5. In caso di ammissione al Fondo, il comitato si attivera'  presso
l'INPS per disciplinare le modalita' di finanziamento del Fondo. 
                               Art. 4 
 
                      Amministrazione del Fondo 
 
  1. Il Fondo e' gestito da un comitato  amministratore  composto  da
cinque esperti designati  dall'ANIA  e  dall'AISA  e  cinque  esperti
designati  dalle  organizzazioni   sindacali   stipulanti   l'accordo
sindacale nazionale del 20  maggio  2013  nominati  con  decreto  del
Ministro del lavoro e delle politiche sociali. 
  2. Il comitato amministratore e' nominato con decreto del  Ministro
del lavoro e delle politiche sociali. 
  3.  Il  comitato  amministratore  si  compone   altresi'   di   due
funzionari,  con   qualifica   di   dirigente,   in   rappresentanza,
rispettivamente, del Ministero del lavoro e delle politiche sociali e
del Ministero dell'economia e delle finanze. 
  4. La partecipazione al comitato e' gratuita e non da' diritto, per
i componenti dello stesso, ad alcun compenso, indennita'  o  rimborso
spese. 
  5. Per la validita' delle sedute e' necessaria la presenza di  otto
componenti del comitato. 
  6. Le deliberazioni vengono assunte  a  maggioranza  dei  presenti,
salvo che per i punti c), d) ed e) dell'art. 5 del  presente  decreto
per i quali occorrera' la maggioranza dei presenti piu' uno. In  caso
di parita' nelle votazioni, prevale il voto del presidente. 
  7. Il presidente del comitato e' eletto, in base ad  un  regime  di
alternanza tra ANIA, AISA e organizzazioni  sindacali,  dal  comitato
stesso tra i propri membri  e  dura  in  carica  secondo  i  seguenti
criteri temporali: quattro anni per l'ANIA/AISA e quattro anni per le
organizzazioni   sindacali.   Il   primo   mandato   spettera'   alle
organizzazioni datoriali ed avra' una durata di sei anni. 
  8. I componenti del comitato durano in carica quattro  anni  e,  in
ogni  caso,  fino  al  giorno  d'insediamento  del  nuovo   comitato.
Nell'ipotesi  in  cui,  durante   il   mandato,   venga   a   cessare
dall'incarico,  per  qualunque  causa,  uno  o  piu'  componenti  del
comitato stesso,  si  provvedera'  alla  loro  sostituzione,  per  il
periodo residuo, con altro componente designato, secondo le modalita'
di cui ai commi da 1 a 5 del presente articolo. 
  9. Partecipa alle riunioni del comitato amministratore del Fondo il
collegio  sindacale  dell'INPS,   nonche'   il   direttore   generale
dell'Istituto o un suo delegato, con voto consultivo. 
  10. Al fine di garantire la continuita' dell'azione  amministrativa
e gestionale del Fondo nella fase  transitoria  di  adeguamento  alla
disciplina di cui alla legge 28 giugno  2012,  n.  92,  e  successive
modifiche ed integrazioni, i componenti del  comitato  amministratore
previsto dall'art. 3 del decreto del  Ministro  del  lavoro  e  delle
politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e  delle
finanze  del  21  gennaio  2011,  n.  33,  in  carica  alla  data  di
pubblicazione   in   Gazzetta   Ufficiale   del   presente   decreto,
continueranno a svolgere  i  rispettivi  incarichi  fino  alla  prima
costituzione del comitato amministratore di cui al presente articolo. 
                               Art. 5 
 
            Compiti del comitato amministratore del Fondo 
 
  1. Il comitato amministratore del Fondo deve: 
  a) predisporre, sulla base dei criteri stabiliti dal  consiglio  di
indirizzo e vigilanza dell'INPS, i bilanci  annuali  della  gestione,
preventivo e consuntivo, corredati da una relazione, e deliberare sui
bilanci tecnici relativi alla gestione stessa; 
  b) deliberare gli interventi ed i trattamenti in  conformita'  alle
regole di precedenza e turnazione fra le aziende, di cui all'art.  10
e compiere ogni altro atto richiesto per la gestione  degli  istituti
previsti; 
  c)  fare  proposte  in  materia   di   contributi,   interventi   e
trattamenti, anche ai fini di cui all'art. 3,  commi  6  e  29  della
legge 28 giugno 2012, n.  92,  fermo  restando  quanto  previsto  dal
successivo comma 30 del medesimo art. 3, al  fine  di  assicurare  il
pareggio di bilancio; 
  d) vigilare sull'affluenza  dei  contributi,  sull'ammissione  agli
interventi   e    sull'erogazione    delle    prestazioni,    nonche'
sull'andamento della gestione, studiando e proponendo i provvedimenti
necessari per il miglior funzionamento del Fondo,  nel  rispetto  del
criterio di massima economicita', formulando proposte in merito  agli
oneri di funzionamento del Fondo medesimo; 
  e) deliberare in ordine all'ammissione alle prestazioni  del  Fondo
dei soggetti di cui al comma 3 dell'art. 3 del presente decreto; 
  f) decidere, in unica istanza, sui ricorsi in materia di contributi
e prestazioni; 
  g) deliberare le revoche degli assegni straordinari nei casi di non
cumulabilita' di cui al successivo art. 11; 
  h) assolvere ad ogni altro compito che sia  ad  esso  demandato  da
leggi o regolamenti. 
                               Art. 6 
 
                             Prestazioni 
 
  1. Il Fondo provvede, nell'ambito dei processi di cui  all'art.  3,
comma 1 e nei confronti dei soggetti aderenti al Fondo: 
    a) in via ordinaria: 
  1)  a  contribuire  al  finanziamento  di  programmi  formativi  di
riconversione e/o riqualificazione professionale, anche  in  concorso
con gli appositi Fondi nazionali e/o comunitari; 
  2)  al  finanziamento  di  specifici  trattamenti  a   favore   dei
lavoratori dipendenti dai soggetti di cui  all'art.  3  del  presente
decreto aderenti al Fondo, interessati da  riduzione  dell'orario  di
lavoro o da sospensione temporanea dell'attivita' lavorativa anche in
concorso con  gli  appositi  strumenti  di  sostegno  previsti  dalla
legislazione vigente ed al versamento della contribuzione correlata; 
    b) in via straordinaria all'erogazione  di  assegni  straordinari
per il sostegno al reddito, in forma rateale, ed al versamento  della
contribuzione correlata, riconosciuti ai lavoratori ammessi a fruirne
per un periodo massimo di cinque  anni  fino  al  raggiungimento  dei
requisiti  previsti  per  l'accesso  al   trattamento   pensionistico
anticipato o di vecchiaia. 
  2.  Qualora  intervengano  modifiche  normative  e/o   disposizioni
attuative  che  innalzino  i  requisiti  di  accesso  al  trattamento
pensionistico,  per  i  soggetti  che  stiano  gia'   fruendo   delle
prestazioni del Fondo, l'erogazione  dell'assegno  ed  il  versamento
della contribuzione ad esso correlata  verranno  prorogati  oltre  il
suddetto limite  di  sessanta  mesi  e  fino  al  raggiungimento  dei
requisiti  previsti  per  l'accesso  al   trattamento   pensionistico
anticipato o di vecchiaia. 
  3. L'assegno straordinario  e'  pari  all'importo  del  trattamento
pensionistico INPS (anticipato o di vecchiaia)  che  gli  interessati
percepirebbero alla  data  di  cessazione  del  rapporto  di  lavoro,
compresa  la  quota  di   pensione   calcolata   sulla   base   della
contribuzione mancante per il diritto  alla  pensione  stessa;  detto
assegno assorbe, nei casi in cui sia dovuto fino  a  concorrenza,  il
preavviso o la relativa indennita' sostitutiva. 
  4. Il lavoratore puo' optare per l'erogazione in  unica  soluzione.
In tale caso, l'assegno  straordinario  una  tantum  e'  pari  ad  un
importo corrispondente al 65% dell'importo di cui sopra, attualizzato
al  tasso  ufficiale  BCE  di  riferimento  alla  data  di  esercizio
dell'opzione, dedotta la contribuzione correlata, che, pertanto,  non
viene versata. 
  5.  Ai  fini  dell'applicazione  dei  criteri  di  cui   ai   commi
precedenti, si tiene conto della complessiva anzianita'  contributiva
rilevabile da apposita certificazione prodotta dai lavoratori. 
  6. Il Fondo versa, altresi', la contribuzione correlata di  cui  al
precedente comma 1 lettera a)  punto  2  e  lettera  b)  dovuta  alla
competente gestione assicurativa obbligatoria. 
                               Art. 7 
 
                            Finanziamento 
 
  1. Per le prestazioni di cui all'art. 6, comma  1,  lettera  a)  e'
dovuto al Fondo: 
  a) un contributo ordinario dello 0,30%,  ripartito  tra  datore  di
lavoro e lavoratore nella misura, rispettivamente, di due terzi ed un
terzo, calcolato sulla retribuzione imponibile ai fini  previdenziali
di tutti i lavoratori dipendenti con contratto a tempo indeterminato; 
  b) un contributo addizionale, a carico del  datore  di  lavoro,  in
caso di fruizione delle prestazioni  di  cui  all'art.  6,  comma  1,
lettera a), punto 2 nella misura non  inferiore  all'1,50%  calcolato
sulle  retribuzioni  imponibili  ai  fini  previdenziali  perse   dai
lavoratori interessati dalle prestazioni. 
  2. Eventuali variazioni della misura del contributo ordinario  sono
ripartite tra datore di lavoro e lavoratore in ragione  degli  stessi
criteri di ripartizione di cui al comma 1, lettera a). 
  3. Per la prestazione straordinaria di cui  all'art.  6,  comma  1,
lettera b) e' dovuto da parte del  datore  di  lavoro  un  contributo
straordinario,  relativo  ai  soli   lavoratori   interessati   dalla
corresponsione degli assegni medesimi, in  misura  corrispondente  al
fabbisogno di copertura degli assegni straordinari erogabili e  della
contribuzione correlata. 
  4. Ai  contributi  di  finanziamento  del  Fondo  si  applicano  le
disposizioni previste dall'art. 3, comma 25, della legge n.  92/2012,
compreso l'art. 3, comma 9, della legge n. 335/1995. 
                              Art. 8 
 
                      Accesso alle prestazioni 
 
  1. L'accesso alle prestazioni di cui all'art. 6, comma  1,  lettera
a), punti 1) e 2) e art. 6,  comma  1,  lettera  b),  e'  subordinato
all'espletamento  delle  procedure  legislative,  ove   previste,   e
contrattuali di confronto  sindacale  previste  dalla  contrattazione
collettiva,  secondo  quanto  stabilito  dall'art.   9   dell'accordo
sindacale nazionale stipulato in data 20 maggio 2013. 
  2. L'accesso  alle  prestazioni  di  cui  all'art.  6  e'  altresi'
subordinato alla condizione che le suddette  procedure  sindacali  di
cui al precedente comma si  concludano  con  accordo  aziendale  che,
anche in relazione alle esigenze tecnico produttive ed  organizzative
aziendali, individui, per i casi di accesso alle prestazioni  di  cui
all'art. 6,  comma  1,  lettera  a),  punto  2)  e  lettera  b),  una
pluralita' di  strumenti  secondo  quanto  indicato  dalle  normative
vigenti in materia di processi che modificano le condizioni di lavoro
del  personale,  ovvero  determinano   la   riduzione   dei   livelli
occupazionali. Qualora non si raggiunga  l'accordo  aziendale  rimane
fermo quanto previsto dalla contrattazione collettiva in  materia  di
procedura di confronto sindacale, secondo quanto stabilito  dall'art.
9 dell'accordo sindacale nazionale stipulato in data 20 maggio 2013. 
  3.  Nei  processi  che  determinano  la   riduzione   dei   livelli
occupazionali, con l'espletamento delle procedure di cui al comma  1,
del presente articolo, per l'accesso alla prestazione di cui all'art.
6, comma 1 lettera b), si puo' accedere anche alle prestazioni di cui
all'art. 6, comma 1, lettera a), punti 1 e 2. 
                               Art. 9 
 
       Lavoratori destinatari delle prestazioni straordinarie 
 
  1.  Le  prestazioni  straordinarie  del  Fondo  sono   rivolte   ai
lavoratori   coinvolti   in   processi    di    ristrutturazione    o
riorganizzazione che  si  trovino  nelle  condizioni  di  maturare  i
requisiti minimi per la fruizione  del  trattamento  pensionistico  a
carico dell'AGO (anticipato o di vecchiaia) entro un periodo  massimo
di cinque anni, il cui rapporto di lavoro si risolva ai  sensi  delle
seguenti lettere a) o b).  L'accordo  aziendale  di  cui  all'art.  8
dovra' prevedere due fasi: 
  a) una prima fase, la cui durata e' non superiore a  12  mesi,  che
preveda la risoluzione consensuale dei rapporti di lavoro; 
  b)  una  seconda  fase  -  qualora  al  termine  della  prima  fase
permangano  esuberi  -  che  prevede  una  verifica  complessiva  dei
risultati della prima fase medesima ed individui  regole,  modalita',
tempi e  strumenti  effettivamente  idonei  al  raggiungimento  degli
obiettivi di cui all'accordo sopra indicato. In mancanza  di  accordo
l'azienda potra' assumere le iniziative del caso. 
                               Art. 10 
 
                 Criteri di precedenza e turnazioni 
                    per le prestazioni ordinarie 
 
  1. L'accesso dei  soggetti  di  cui  all'art.  3  alle  prestazioni
ordinarie di cui all'art. 6, comma  1,  lettera  a),  punti  1  e  2,
subordinato  alla  sottoscrizione  dell'accordo  sindacale   di   cui
all'art.  8,  avviene  nel  rispetto   dei   compiti   del   comitato
amministratore previsti  dall'art.  5,  nonche'  secondo  criteri  di
precedenza  e  turnazione  e  nel  rispetto   del   principio   della
proporzionalita' delle erogazioni rispetto ai contributi versati. 
  2. Le domande di accesso  alle  prestazioni  di  cui  al  comma  1,
formulate nel rispetto delle procedure e dei criteri individuati agli
articoli 6 e 8, sono prese in esame dal  comitato  amministratore  su
base  trimestrale,  deliberando  gli  interventi   secondo   l'ordine
cronologico di presentazione  delle  domande  e  tenuto  conto  delle
disponibilita' del Fondo. Dette  domande,  fermi  restando  i  limiti
previsti dal successivo art. 11,  comma  7,  non  possono  riguardare
interventi di volta in volta superiori ai dodici mesi. 
  3. Nei casi di ricorso alle prestazioni di cui all'art. 6, comma 1,
lettera  a),  punto  1,  l'intervento  e'  determinato,  per  ciascun
trimestre di riferimento, in misura non superiore  all'ammontare  dei
contributi  ordinari  dovuti  da  ciascuna  impresa   nel   trimestre
precedente, tenuto conto degli oneri di gestione e amministrazione. 
  4. Nei casi di ricorso alle prestazioni di cui all'art. 6, comma 1,
lettera a), punto 2,  ovvero  nei  casi  di  ricorso  congiunto  alle
prestazioni di cui all'art. 6, comma 1, lettera  a),  punti  1  e  2,
l'intervento e' determinato, per ciascun trimestre di riferimento, in
misura non superiore a 1,4 volte l'ammontare dei contributi  ordinari
versati dall'impresa richiedente  nel  trimestre  precedente,  tenuto
conto degli oneri di gestione e amministrazione. 
  5. Nei casi in cui la misura dell'intervento  ordinario,  ai  sensi
dell'art. 11, risulti superiore ai limiti individuati  ai  precedenti
commi 3 e 4 la differenza di erogazione resta a carico del datore  di
lavoro. 
  6. Nuove richieste di accesso alle prestazioni di cui  all'art.  6,
comma 1, lettera a), punti 1 e 2, da parte  dello  stesso  datore  di
lavoro,   possono   essere   prese    in    esame    subordinatamente
all'accoglimento delle eventuali richieste di altri datori di  lavoro
aventi titolo di precedenza. 
  7. Le imprese di cui all'art. 3 ammesse alle prestazioni  ordinarie
di cui all'art. 6, comma 1, lettera a), punti 1 e 2,  e  che  abbiano
conseguito gli  obiettivi  prefissati  con  l'intervento  del  Fondo,
possono essere chiamate a provvedere,  prima  di  poter  accedere  ad
ulteriori forme  di  intervento,  al  rimborso,  totale  o  parziale,
dell'importo delle prestazioni fruite tramite finanziamenti  ottenuti
dagli appositi  Fondi  nazionali  o  comunitari,  mediante  un  piano
modulato di restituzione. 
                               Art. 11 
 
                    Prestazioni: criteri e misure 
 
  1. Nei casi di cui all'art. 6, comma 1,  lettera  a)  punto  1,  il
contributo al finanziamento delle ore destinate alla realizzazione di
programmi   formativi    di    riconversione    o    riqualificazione
professionale,  e'  pari  alla  corrispondente   retribuzione   lorda
percepita dagli interessati, ridotto  dall'eventuale  concorso  degli
appositi Fondi nazionali e/o comunitari. 
  2. La paga oraria  di  cui  al  precedente  comma  1  del  presente
articolo e' quella individuata secondo le disposizioni di cui ai CCNL
applicati. 
  3. Nei casi di riduzione dell'orario di  lavoro  o  di  sospensione
temporanea dell'attivita' lavorativa di  cui  all'art.  6,  comma  1,
lettera a), punto 2, il Fondo  eroga  ai  lavoratori  interessati  un
assegno ordinario per il sostegno del reddito, ridotto dell'eventuale
concorso  degli  appositi  strumenti  di  sostegno   previsti   dalla
legislazione vigente, secondo criteri e  modalita'  in  atto  per  la
cassa integrazione guadagni per l'industria, in quanto compatibili. 
  4. Nel caso di sospensione temporanea dell'attivita' di lavoro  con
ricorso all'ASpI, l'intervento del Fondo  -  ai  sensi  dell'art.  3,
comma 17, della legge n. 92 del 28 giugno  2012  -  e'  pari  al  30%
dell'importo dell'indennita' stessa. 
  5. L'erogazione del predetto assegno e' subordinata alla condizione
che il  lavoratore  destinatario  durante  il  periodo  di  riduzione
dell'orario o di sospensione temporanea del lavoro non  svolga  alcun
tipo di attivita' lavorativa  in  favore  di  soggetti  terzi.  Resta
comunque fermo quanto previsto dalle normative  vigenti  in  tema  di
diritti e doveri del personale. 
  6. L'importo dell'assegno ordinario e'  pari  alla  prestazione  di
integrazione salariale, con  i  relativi  massimali,  ridotta  di  un
importo pari ai contributi  previsti  dall'art.  26  della  legge  28
febbraio 1986, n. 41. Tale riduzione rimane nella disponibilita'  del
Fondo. 
  7. Le prestazioni ordinarie di cui all'art. 6, comma 1, lettera  a)
punto  2,  conseguenti  a  riduzioni  dell'orario  di  lavoro   o   a
sospensioni  temporanee  dell'attivita'  lavorativa,  possono  essere
erogate per un  periodo  complessivamente  non  superiore  ai  limiti
stabiliti dalla normativa vigente. 
  8. Nei casi di cui all'art. 6, comma 1, lettera b), il Fondo  eroga
un assegno straordinario di sostegno al  reddito  il  cui  valore  e'
pari: 
    a)  per  i  lavoratori  che  possono   conseguire   la   pensione
anticipata, alla somma dei seguenti importi: 
  1)  l'importo  netto  del   trattamento   pensionistico   spettante
nell'assicurazione generale obbligatoria alla data di cessazione  del
rapporto di lavoro, compresa la quota  di  pensione  calcolata  sulla
base della  contribuzione  mancante  per  il  diritto  alla  pensione
anticipata; 
  2) l'importo delle ritenute di legge sull'assegno straordinario; 
    b) per  i  lavoratori  che  possono  conseguire  la  pensione  di
vecchiaia  prima  di  quella  anticipata,  alla  somma  dei  seguenti
importi: 
  1)  l'importo  netto  del   trattamento   pensionistico   spettante
nell'assicurazione generale obbligatoria alla data di cessazione  del
rapporto di lavoro, compresa la quota  di  pensione  calcolata  sulla
base della contribuzione mancante per il  diritto  alla  pensione  di
vecchiaia; 
  2) l'importo delle ritenute di legge sull'assegno straordinario. 
  9. Per i lavoratori destinatari dell'assegno straordinario in forma
rateale,  la  prosecuzione  della   contribuzione   alla   previdenza
integrativa ed il riconoscimento di forme di  copertura  assicurativa
sanitaria, ove esistente, saranno convenute a livello aziendale. 
  10. Nei casi di cui al comma 8, il versamento  della  contribuzione
correlata e' effettuato per il periodo compreso tra la cessazione del
rapporto di lavoro e la maturazione dei  requisiti  minimi  richiesti
per l'accesso al trattamento pensionistico anticipato o di vecchiaia;
l'assegno straordinario, esclusa pertanto la  predetta  contribuzione
correlata, e' corrisposto sino  alla  fine  del  mese  antecedente  a
quello previsto per la decorrenza della pensione. 
  11. La contribuzione correlata per i periodi  di  erogazione  delle
prestazioni a favore  dei  lavoratori  interessati  da  riduzione  di
orario o da sospensione temporanea dell'attivita' di cui all'art.  6,
comma 1,  lettera  a),  punto  2,  e  per  i  periodi  di  erogazione
dell'assegno straordinario di sostegno al reddito di cui all'art.  6,
comma 1, lettera b), compresi  tra  la  cessazione  del  rapporto  di
lavoro e la maturazione dei requisiti minimi di eta'  e/o  anzianita'
contributiva richiesti per  l'accesso  al  trattamento  pensionistico
anticipato o di vecchiaia, e' versata a carico del fondo ed e'  utile
per il conseguimento del diritto alla pensione, ivi  compresa  quella
anticipata, e per la determinazione della sua misura. 
  12. La contribuzione correlata nei casi di riduzione dell'orario  o
di sospensione temporanea dell'attivita' lavorativa,  nonche'  per  i
periodi di erogazione dell'assegno straordinario per il  sostegno  al
reddito, e' calcolata sulla base  di  quanto  previsto  dall'art.  40
della legge n. 183 del 2010. 
  13.  Le  somme  occorrenti  alla  copertura   della   contribuzione
correlata  nei  casi  di  riduzione  dell'orario  di  lavoro   o   di
sospensione  temporanea  dell'attivita'  lavorativa,  nonche'  per  i
periodi di  erogazione  dell'assegno  straordinario  di  sostegno  al
reddito, sono calcolate sulla base dell'aliquota di finanziamento del
Fondo pensioni lavoratori dipendenti vigenti e versate a  carico  del
Fondo per ciascun trimestre entro il trimestre successivo. 
  14. Il suddetto assegno straordinario e la contribuzione  correlata
sono corrisposti  previa  rinuncia  esplicita  al  preavviso  e  alla
relativa indennita' sostitutiva. 
  15. Nei casi in cui l'importo della indennita' di mancato preavviso
sia superiore  all'importo  complessivo  degli  assegni  straordinari
spettanti, il datore di lavoro corrisponde al lavoratore, sempre  che
abbia formalmente effettuato la rinuncia al  preavviso,  in  aggiunta
agli assegni suindicati, una indennita' una tantum, di  importo  pari
alla differenza tra i trattamenti sopra indicati. 
  16. In mancanza di detta rinuncia il lavoratore decade da  entrambi
i benefici. 
                               Art. 12 
 
            Cumulabilita' della prestazione straordinaria 
 
  1.  Gli  assegni  straordinari  di   sostegno   al   reddito   sono
incompatibili  con  i  redditi  da  lavoro  dipendente  o   autonomo,
eventualmente acquisiti durante il periodo di fruizione degli assegni
medesimi, derivanti da attivita'  lavorativa  prestata  a  favore  di
altri soggetti operanti nel settore assicurativo  e  finanziario  che
svolgono attivita' in concorrenza con il datore di lavoro presso  cui
prestava  servizio  l'interessato  o  derivanti  da   attivita'   con
contratti di collaborazione e  di  consulenza  in  favore  di  questo
ultimo. 
  2. Contestualmente all'acquisizione dei redditi di cui al comma  1,
e' sospesa la corresponsione degli assegni straordinari  di  sostegno
al reddito, nonche' il versamento dei contributi correlati. 
  3. Gli assegni straordinari di sostegno al reddito sono  cumulabili
entro   il   limite   massimo   dell'ultima   retribuzione   mensile,
ragguagliata ad anno, percepita dall'interessato, secondo il criterio
comune richiamato dall'art. 11 con i redditi  da  lavoro  dipendente,
eventualmente acquisiti durante il periodo di fruizione degli assegni
medesimi, derivanti da attivita'  lavorativa  prestata  a  favore  di
soggetti diversi da quelli di cui al comma 1. 
  4. Qualora il cumulo tra redditi da lavoro dipendente  e  l'assegno
straordinario dovesse superare il predetto limite, si  procedera'  ad
una corrispondente riduzione dell'assegno medesimo. 
  5. I predetti assegni sono  cumulabili  con  i  redditi  da  lavoro
autonomo, derivanti  da  attivita'  prestata  a  favore  di  soggetti
diversi da quelli di cui al comma 1,  compresi  quelli  derivanti  da
rapporti avviati, su autorizzazione del datore di lavoro, in costanza
di lavoro,  nell'importo  determinato  in  tali  casi  dall'INPS  nel
rispetto delle norme vigenti. 
  6. La  base  retributiva  imponibile,  considerata  ai  fini  della
contribuzione correlata nei casi di cui sopra, e' ridotta  in  misura
pari all'importo dei redditi da lavoro dipendente, con corrispondente
riduzione dei versamenti contributivi. 
  7.  E'  fatto  obbligo  al  lavoratore  che  percepisce   l'assegno
straordinario  di  sostegno  al  reddito,  nell'atto  dell'anticipata
risoluzione del rapporto di lavoro e durante il periodo di erogazione
dell'assegno medesimo, di dare tempestiva comunicazione all'ex datore
di lavoro e al Fondo, dell'instaurazione di  successivi  rapporti  di
lavoro dipendenti o autonomi, con  specifica  indicazione  del  nuovo
datore di lavoro, ai fini della revoca totale o parziale dell'assegno
stesso e della contribuzione correlata. 
  8. In caso di inadempimento dell'obbligo previsto dal comma  7,  il
lavoratore decade dal diritto alla prestazione, con ripetizione delle
somme indebitamente percepite, oltre gli interessi e la rivalutazione
capitale, nonche' la cancellazione della contribuzione correlata. 
                               Art. 13 
 
                        Contributi sindacali 
 
  1.  I  lavoratori  che  fruiscono  dell'assegno  straordinario   di
sostegno al reddito hanno facolta' di versare i contributi  sindacali
a favore delle organizzazioni Sindacali di appartenenza stipulanti  i
contratti collettivi vigenti di cui al presente decreto in  forza  di
apposita clausola inserita nel documento di rinuncia del preavviso di
cui all'art. 11. 
                               Art. 14 
 
                            Norme finali 
 
  1.  Per  quanto  non  espressamente  previsto,  si   applicano   le
disposizioni di cui all'art. 3 della legge 28 giugno 2012,  n.  92  e
successive modifiche ed integrazioni. 
  Il presente  decreto  e'  trasmesso  agli  organi  di  controllo  e
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. 
    Roma, 17 gennaio 2014 
 
                                             Il Ministro del lavoro   
                                            e delle politiche sociali 
                                                  Giovannini          
Il Ministro dell'economia 
     e delle finanze 
       Saccomanni 

Registrato alla Corte dei conti il 26 marzo 2014 
Ufficio di controllo sugli atti del MIUR, MIBAC, Min. salute  e  Min.
lavoro, foglio n. 752 
 
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