Eureka Previdenza

Circolare 60724 del 7 novembre 1967

Cassa integrazione guadagni - Elementi integrabili della retribuzione.

Ai Direttori di Sede

e, per conoscenza,agli Ispettori compartimentali.

Il Comitato speciale per la Cassa integrazione guadagni ha preso in esame la

questione relativa agli elementi, da considerare utili ai fini del calcolo delle

integrazioni salariali, con riferimento alla gratifica natalizia, al premio di

produzione e a tutte le altre indennità o compensi che vengono corrisposti a

titolo vario agli operai dell'industria, in aggiunta alla normale retribuzione.

Il predetto Organo, in tale sede, ha espresso il parere che agli effetti

dell'integrazione salariale debbano ritenersi utili, oltre il salario, tutti gli

elementi ad esso attinenti che abbiano il carattere di continuità e

obbligatorietà della retribuzione.

Fra le voci integrabili sono stati annoverati, come esempio, la, gratifica

natalizia, l'eventuale 14 a mensilità, i premi di produzione, i premi speciali, i

premi di rendimento ecc., mentre da dette voci integrabili è stato escluso ogni

e qualsiasi emolumento collegato a prestazioni o a rischi particolari.

Data l'opportunità di stabilire una comune base di calcolo per la valutazione

delle competenze integrabili non determinate in misura oraria, lo stesso

Organo ha ritenuto che l'ammontare di tali competenze debba essere diviso

per un numero convenzionale di ore, stabilito di 2220 annue, da ridurre

proporzionalmente nei casi di compensi riferiti a periodi inferiori all'anno.

È stato inoltre precisato che, quando i compensi di cui trattasi siano

corrisposti per periodi superiori a quelli di paga, le aziende sono tenute a

chiedere il rimborso delle quote a carico della Cassa integrazione entro il

termine ordinatorio di tre mesi dafla fine del periodo di paga nel quale è

avvenuta la corresponsione relativa.

In caso di cessazione del rapporto di lavoro il termine suddetto può essere

anticipato al primo rendiconto di mod. G.S. 2 presentato dall'azienda dopo

l'avvenuto pagamento dei ratei in questione, secondo le modalità di cui alla

circolare n.1432 G.S., punto 1), del 5 novembre 1965 (1).

I criteri suddetti vanno applicati con riferimento ai periodi autorizzati a far

tempo dalla prima settimana successiva al 1° gennaio 1967, anche per quanto

concerne il calcolo della gratifica natalizia relativa alle autorizzazioni date in

forza delle norme anticongiunturali dovendosi ritenere dalla detta data

superato quanto stabilito al riguardo al punto VI della circolare n. 62841 G.S.

del 16 novembre 1964 (2).

Per quanto concerne la gestione speciale per l'edilizia, la competente

Commissione centrale. considerata la situazione propria di tale settore, ha

ritenuto che ai fini del calcolo delle integrazioni salariali debba essere

computata la percentuale di maggiorazione della paga oraria relativa alla

gratifica natalizia e che, invece, allo stesso fine debbano continuare ad essere

escluse le analoghe maggiorazioni corrisposte per ferie e festività retribuite.

Di conseguenza, a far tempo dalla settimana successiva al 13 giugno 1967,

data della delibera della Commissione centrale, nell'importo delle

integrazioni salariali potrà essere compresa la percentuale relativa alla

gratifica natalizia, la cui aliquota, come è noto, varia da provincia a provincia

ed è riportata nell'allegato E del vigente contratto collettivo nazionale di

lavoro del 25 novembre 1966.

Le richieste di rimborso delle integrazioni salariali, che in forza delle delibere

sopra riportate saranno corrisposte per i periodi pregressi, dovranno essere

presentate entro il termine ordinatorio di tre mesi decorrenti dalla fine del

periodo di paga in corso al momento in cui saranno portate a conoscenza

delle aziende le disposizioni in argomento. La relativa comunicazione dovrà

essere effettuata, ovviamente, con la massima sollecitudine.

IL DIRETTORE GENERALE

MASINI

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(1) V. "Atti ufficiali" novembre 1965, pag. 1050.

(2) V. "Atti ufficiali" novembre 1964, pag. 1300.

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