Eureka Previdenza

Circolare 5 del 7 gennaio 1985

Oggetto: Legge 2 maggio 1983, n. 181. Ricostituzione nell' assicurazione
         italiana delle posizioni assicurative trasferite all' Istituto
         Nazionale di assicurazione sociale libico. Variazione al piano dei
         conti.
     Facendo  seguito  alla  circolare  del 2 agosto 1983, n. 3104 CI - n. 631
RCV (1),  si  forniscono  ulteriori  indicazioni  per  l'  applicazione  delle
disposizioni  della legge in oggetto in ordine alle questioni per le quali era
stata fatta riserva di successive istruzioni.
1 - CALCOLO DELLA RISERVA MATEMATICA RELATIVA ALLE PENSIONI O QUOTE DI
    PENSIONE CORRISPONDENTI ALLE CONTRIBUZIONI TRASFERITE ALL' INAS LIBICO.
     Al fine di dirimere eventuali dubbi sorti al riguardo, si premette che le
contribuzioni IVS rese efficaci dall' art. 1 della legge sono quelle versate a
questo  Istituto  sino  a  quando lo stesso ha operato nel territorio libico e
cioe' sino al 30 giugno 1957. Le contribuzioni versate  dopo  tale  data  all'
INAS  libico non rientrano, pertanto, nel campo di applicazione della norma in
argomento.
     Per  il  calcolo  della  riserva matematica da chiedere allo Stato per la
copertura degli oneri pensionistici derivanti dalle contribuzioni a suo  tempo
trasferite  all'  INAS  libico  ed  ora  rese efficaci dalla legge, le Sedi si
atterranno ai seguenti criteri:
       -  i  soggetti  titolari  delle  contribuzioni  a  suo tempo trasferite
saranno in concreto individuati in occasione della trattazione di pratiche  di
vario  genere  (pensioni,  domande  di autorizzazione ai versamenti volontari,
trasferimenti di posizioni, ricongiunzione, istanze varie, ecc. ); va  da  se'
che  le  Sedi  per  individuare i soggetti medesimi potranno avvalersi di ogni
altro mezzo a disposizione, o, comunque, ritenuto idoneo allo scopo;
       -  identificati,  come  sopra detto, i soggetti titolari delle predette
contribuzioni, le  Sedi  cureranno  l'  acquisizione  dei  dati  personali  ed
assicurativi  occorrenti  per  il  calcolo della riserva matematica; tali dati
sono quelli che occorrono per l' espletamento delle operazioni di costituzione
di  rendita  vitalizia ai sensi dell' art. 13 della legge n. 1338/1962 e delle
altre operazioni di riscatto il cui onere e' basato sulla stessa tecnica;
       -  il  calcolo  della  riserva  matematica  sara' riferito alla data di
entrata in vigore della legge n. 181/1983 (2) e cioe' al 31  maggio  1983.  Di
conseguenza,  gli  elementi  di  calcolo  (norme  per  la determinazione della
pensione, condizioni assicurative, eta' ,  tabelle,  ecc.)  vanno  determinati
avendo riguardo alla data predetta;
       - il calcolo della riserva matematica sara' eseguito secondo  le  norme
ed  i  criteri  vigenti  per  l'  applicazione  dell'  art.  13 della legge n.
1338/1962,  capitalizzando  la  quota  annua  di  pensione  corrispondente  ai
contributi  IVS  trasferiti  all'  INAS libico e resi efficaci nell' AGO dall'
art. 1 della legge; tale quota di pensione sara' , pertanto, quella  calcolata
esclusivamente su tali contributi nei casi di soggetti sprovvisti di
altre   contribuzioni,   mentre,  per  i  soggetti  che  vantano  anche  altre
contribuzioni, tale quota sara' ricavata, come di consueto, per differenza tra
la  pensione  annua  corrispondente  al  coacervo  dei  contributi (contributi
trasferiti  all'  INAS  piu'  contributi  diversi)   e   la   pensione   annua
corrispondente  ai  soli  contributi  diversi;  per  i soggetti pensionati con
decorrenza anteriore alla data di entrata in  vigore  della  legge,  la  quota
annua  di pensione e' quella derivante dall' aumento della pensione stessa per
effetto del computo dei contributi in argomento (in caso di pensione integrata
al minimo, si assumera' l' incremento della pensione quale risulta dal calcolo
dei contributi, prescindendo dalla circostanza se la  pensione,  includendo  i
contributi  di  cui  alla  legge  in esame, superi o resti inferiore al citato
trattamento minimo);
       -  ottenuto l' importo della riserva matematica lo stesso sara' ridotto
del cinquanta per cento.
     Al  termine di ciascun esercizio, entro i termini fissati annualmente con
la circolare delle chiusure contabili, le Sedi provvederanno a  trasmettere  a
questa  Direzione  Generale  -  Servizio  Bilanci - un prospetto riepilogativo
(v. all. n. 1) dei dati relativi alle posizioni assicurative costituite  nell'
anno, occorrente per la richiesta delle somme poste dalla legge a carico dello
Stato.
2 - RIMBORSO DELLE SOMME VERSATE DAGLI INTERESSATI TITOLARI DI PENSIONE CON
    DECORRENZA ANTERIORE ALL' ENTRATA IN VIGORE DELLA LEGGE N. 181/1983.
     Con riferimento alla riserva espressa nella citata circolare (punto n. 4,
ultimo periodo), si comunica che nei  confronti  di  coloro  i  quali  avevano
esercitato  in  proprio  il  riscatto  di  periodi  coperti  di  contribuzioni
trasferite all' INAS libico, che riacquistano efficacia in forza  della  legge
in  argomento,  potra'  farsi  luogo  al  rimborso  delle  somme versate dagli
interessati, anche se i periodi riscattati sono stati utilizzati  in  pensione
con decorrenza anteriore all' entrata in vigore della legge medesima.
     Tale  rimborso,  peraltro,  sara'  ammissibile  solo  per  la  parte  che
risultera' disponibile sulla base dei criteri di seguito indicati:
       a) lo Stato si assumera'  ,  come  previsto  dalla  legge  n.  181,  il
pagamento  della  riserva  matematica  ridotta del 50 per cento, relativa alla
pensione o quota di pensione derivante dai  periodi  contributivi  contemplati
dalla  legge anzidetta, con riferimento per quel che concerne il calcolo, alla
data di entrata in vigore di quest' ultima (v. art. 5);
       b)  l'  INPS - a fronte della riserva matematica originaria a suo tempo
calcolata mediante i noti coefficienti che, tenendo conto della  durata  media
di  vita,  presuppongono  il  godimento  di  una quota di pensione vitalizia -
effettuera' il conteggio della riserva matematica sulla base dei  coefficienti
che  terranno  conto  di  una durata temporanea della rendita vitalizia (dalla
data di presentazione della originaria domanda  di  riscatto  da  parte  dell'
interessato  alla data di decorrenza della pensione fissata dall' art. 5 della
legge n. 181 - 31 maggio 1983). La differenza, se  esiste,  rappresentando  la
quota   di   riserva   matematica   non  utilizzata,  verra'  rimborsata  all'
interessato.
     I  coefficienti  di  rendita  temporanea  -  necessario  al calcolo della
riserva con la quale determinare per  differenza  la  somma  da  rimborsare  -
saranno  indicati  da  questa  Direzione Generale - Ruolo Professionale - Ramo
attuariale, al quale le Sedi indirizzeranno le singole richieste allegando
fotocopia  del  Mod.  R.v.r.  4/bis  mediante  il quale e' stato effettuato il
calcolo del valore di riscatto originario.
     La somma da rimborsare risultera' , pertanto, dalle seguenti operazioni:
       P X C = rm
       R M - rm = somma da rimborsare
in cui:
       P = quota annua di pensione a suo tempo presa a base per il calcolo
           della riserva matematica originaria;
       C = coefficiente di rendita temporanea (indicato dal Ramo Attuariale);
       RM = riserva matematica calcolata a suo tempo (ridotta del 50% se in
            origine venne applicata tale riduzione);
       rm = riserva matematica riferita a rendita temporanea (ridotta del 50%
            se tale riduzione e' stata applicata su RM).
     Qualora  siano  state  effettuate  operazioni  di riscatto inerenti ad un
periodo di cui solo una parte e' coperta da contributi interessati dalla legge
in  esame,  (per  cui  non  si  realizza  una coincidenza completa tra periodo
ammesso a riscatto e periodo coperto da contributi trasferiti all'  INAS),  le
somme  versate  a  titolo  di  riscatto  relative  ai  periodi  privi  di tali
contributi non saranno ammesse a rimborso dovendo il riscatto  effettuato  per
tali periodi restare in essere.
     In questi casi, si rendera' , pertanto, necessario  scorporare  dal  dato
complessivo  originario  (riserva  matematica  relativa  all'  intero  periodo
riscattato), l' importo della riserva  matematica  inerente  ai  soli  periodi
coperti da contributi trasferiti all' INAS.
     Nei casi di cui trattasi, la  determinazione  della  somma  eventualmente
rimborsabile   sara'   effettuata   da   questa  Direzione  Generale  -  Ruolo
Professionale - Ramo Attuariale, cui  le  Sedi  invieranno  copia  del  citato
Modello  R.v.r.  4/bis  corredato  della  copia  della posizione assicurativa,
evidenziando i periodi ammessi a  riscatto  ed  il  corrispondente  numero  di
settimane,  per  i  quali  si verifica coincidenza con i contributi trasferiti
all' INAS.
     La  individuazione  dei  soggetti interessati al rimborso, trattandosi di
soggetti gia' pensionati al momento  di  entrata  in  vigore  della  legge  n.
181/1983, verra' effettuata sulla base delle richieste degli interessati o con
qualsiasi altro mezzo possibile.
     In  occasione  dell'  espletamento  delle  pratiche  di  rimborso, verra'
conteggiata anche la riserva matematica ridotta del 50 per cento da  accollare
allo  Stato,  il  cui  importo  dovra'  essere  segnalato a fine anno a questa
Direzione  Generale,  unitamente  agli  altri  elementi,  come   disposto   al
precedente punto n. 1.
     Nell' effettuare il calcolo della riserva matematica  da  accollare  allo
Stato,  la quota differenziale di pensione da capitalizzare sara' determinata,
con riferimento al 31 maggio 1983, sulla base della differenza tra la pensione
annua  corrispondente  al  coacervo dei contributi (contributi trasferiti all'
INAS ed altri contributi) e la pensione annua corrispondente ai soli altri
contributi  (da detto calcolo verranno, pertanto, stralciate le contribuzioni,
coincidenti con i periodi contributivi  trasferiti  all'  INAS,  derivanti  da
operazioni di riscatto le cui somme sono rimborsabili agli interessati secondo
quanto detto in precedenza).
3 - POSIZIONI TRASFERIBILI MA NON TRASFERITE PER QUALSIASI MOTIVO ALL' INAS
    LIBICO.
     Per  le  posizioni  trasferibili,  ma per qualsiasi motivo non trasferite
all' Ente libico, ferma restando la loro piena efficacia  nell'  assicurazione
IVS,  le  Sedi  non effettueranno gli adempimenti per il calcolo della riserva
matematica di cui al precedente punto n.  1,  non  contemplando  la  legge  l'
accollo allo Stato del relativo onere.
4 - RICONGIUNZIONE DEI PERIODI ASSICURATIVI PRESSO ALTRE GESTIONI DELLE
    CONTRIBUZIONI TRASFERITE O TRASFERIBILI ALL' INAS LIBICO RESE EFFICACI
    NELL' ASSICURAZIONE IVS AI SENSI DELL' ART. 1 DELLA LEGGE N. 181/1983.
     Agli  effetti  della ricongiunzione ai sensi della legge 7 febbraio 1979,
n.  29  (3),  presso  altre  gestioni  previdenziali  delle  contribuzioni  in
epigrafe, le Sedi valuteranno tali contribuzioni sulla base di comuni criteri.
     Per la determinazione dei  relativi  importi  ed  interessi  si  fara'  ,
pertanto, uso degli appositi prontuari.
     Si intende che, per l'  accollo  allo  Stato  dei  corrispondenti  oneri,
dovranno  essere  espletati  gli  adempimenti  per  il  calcolo  della riserva
matematica di cui prima si e' detto.
5 - ISTRUZIONI CONTABILI.
     Ogni qualvolta si verifichino casi di rimborso,  contemplati  dall'  art.
4  della  legge   n. 181/1983, le Sedi, dopo averne quantificato l' ammontare,
liquideranno agli interessati, come di  consueto,  le  somme  spettanti.  Tali
somme dovranno essere addebitate al conto FPR 34/04 di nuova istituzione (vedi
allegato n. 2).
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(1) V. "Atti ufficiali" 1983, pag. 2370.
(2) V. "Atti ufficiali" 1983, pag. 1149.
(3) V. "Atti ufficiali" 1979, pag. 340.
Allegati V. supporto cartaceo.
                                           IL DIRETTORE GENERALE
                                                 FASSARI
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Circolare 105 dell'11 maggio 1985

Oggetto: Art.7, comma 13, della legge 11 novembre 1983, n.638. Nuove disposizioni in materia di versamenti volontari ad integrazione dei lavoratori agricoli dipendenti.  

     L'  art.  7,  comma 13, del D.L. 12 settembre 1983, n,463 (1), convertito con modificazioni nella legge 11 novembre 1983,  n.638  (2),  dispone  che  "i lavoratori  agricoli  che  non  raggiungono nell' anno il numero minimo di 270 contributi obbligatori giornalieri, possono  effettuare  versamenti  volontari per  l'  assicurazione  obbligatoria  per  l'  invalidita',  la vecchiaia ed i superstiti ad integrazione di quelli effettivi e figurativi fino a concorrenza del predetto numero".     

La norma sostituisce il primo comma dell' art. 4 del D.P.R.  31  dicembre 1971, n. 1432 (3), rispetto al quale introduce le seguenti innovazioni:     

1)  La  possibilita'  di   effettuare   i   versamenti   integrativi   e' espressamente limitata ai soli fini dell' assicurazione per l' invalidita', la vecchiaia e i superstiti. Pertanto, non  sono  piu'  consentiti  i  versamenti integrativi  per  l'  assicurazione  contro  la  tubercolosi. Si e' operato in materia un allineamento con la disposizione di cui all' art.  4  del  D.L.  29 luglio  1981,  n.402 (4), convertito nella legge 26 settembre 1981, n.537 (5), la quale aveva gia' soppresso la facolta' di proseguire volontariamente  nella predetta assicurazione Tbc.     

2) I limiti per l' integrazione, gia' fissati in 104 giornate  annue  per gli  uomini  e  70  per  le donne, sono elevati a 270 giornate annue per tutti indistintamente i lavoratori interessati. Con cio' si  e'  inteso  adeguare  i vecchi limiti al nuovo minimo di contribuzione annua che il 7 comma del citato art.7 della legge n.638 prescrive per il conseguimento del diritto a  pensione da  parte dei lavoratori agricoli. Inoltre c' e' da sottolineare che metre per la verifica dei vecchi limiti si faceva riferimento, ai fini del calcolo delle giornate  da  ammettere ad integrazione, alla sola contribuzione obbligatoria, ora  nel  computo  del  parametro  di  270  giornate  annue  sono   presi   in considerazione,  agli  stessi  fini,  sia  i contributi obbligatori che quelli figurativi.     

La  norma  in  esame  ha  vigore  dal  1  gennaio  1984  e  trova  quindi applicazione per i versamenti volontari ad  integrazione  relativi  agli  anni solari dal 1984 in poi.     

Restano tuttora in vigore le disposizioni dettate dai commi 2, 3 e 4  del richiamato  art.4  del  DPR  n.  1432/1971  per  quanto concerne i termini, l' importo  e  le  modalita'  di  pagamento  dei  contributi  integrativi  e   la valutazione dei contributi stessi ai fini pensionistici.

1 - Condizioni per l' ammissione ai versamenti integrativi    

La  facolta'  di  effettuare i versamenti volontari ad integrazione spetta sia  agli  operai   agricoli   a   tempo   determinato   e   loro   equiparati (compartecipanti,   piccoli   coloni)   sia   agli  operai  agricoli  a  tempo indeterminato, a condizione che nell'  anno  per  il  quale  e'  richiesta  l' integrazione  risultino  iscritti  nei  relativi  elenchi  di  categoria e non raggiungano  complessivamente  270  giornate  di  contribuzione  effettiva   e figurativa, ivi compresa quella versata od accreditata con le norme comuni.     

Per l'  accertamento  dell'  esistenza  di  questa  ultima  condizione  i contributi  versati  o  accreditati  a  settimana devono essere trasformati in contributi giornalieri applicando le seguenti equivalenze:

     - 1 settimana di contribuzione figurativa agricola accreditata per eventi diversi dalla ds. agr. e dalla integrazione salariale agricola  e'  pari  a  6 giornate;

     - 1 settimana di contribuzione obbligatoria o figurativa accreditata  con le norme comuni e' pari a 5,19 giornate;

     Nei confronti dei lavoratori iscritti negli elenchi  nominativi  per  una frazione  di  anno  l'  autorizzazione puo' essere concessa solo se, dopo aver rapportato proporzionalmente all' intero anno  il  numero  delle  giornate  di contribuzione  obbligatoria e figurativa comprese nel periodo cui si riferisce l' iscrizione stessa (6), risulta che gli interessati sono  al  di  sotto  del limite di 270 giornate annue.     

L' esistenza della suddetta condizione e'  verificata  quando  il  numero delle giornate di contribuzione obbligatoria e figurativa comprese nel periodo di  iscrizione  parziale  risulta  inferiore  al  prodotto  che   si   ottiene moltiplicando  il numero dei giorni di calendario coperti dall' iscrizione per il coefficiente 0,739. Lo stesso  prodotto  costituisce  ovviamente  anche  il limite  fino  a  concorrenza  del quale possono essere effettuati i versamenti integrativi.     

Si  precisa  che anche i lavoratori che si sono avvalsi della facolta' di effettuare i versamenti integrativi previsti dall' art. 8 della legge 12 marzo 1968,  n.334  (7), (si ricorda che le giornate di integrazione di cui trattasi sono riportate negli elenchi nominativi di categoria) possono  richiedere,  ai sensi  del  13  comma  dell'  art.7  in  esame, l' autorizzazione ad integrare ulteriormente le predette 51 giornate fino a concorrenza  del  limite  di  270 all' anno.     

Ovviamente, mentre le giornate di integrazione  versate  ai  sensi  dell' art.8  della  legge  n.334  sono  da  considerare  utili  per  tutte  le forme assicurative, quelle versate a norma dell'  art.7  della  legge  n.  638  sono soltanto per l' assicurazione I.V.S.

2 - Nuovo modulo di domanda d' autorizzazione ai versamenti     

Per   la   richiesta   di   autorizzazione  ai  versamenti  volontari  ad integrazione i lavoratori interessati devono avvalersi  del  nuovo  mod.  0,10 integr.  (cfr. allegato 1) che le Sedi sono autorizzate a riprodurre per mezzo di duplicatore.     

Si  rammenta  che le domande di autorizzazione ad effettuare i versamenti volontari presentate dai lavoratori agricoli debbono essere  sempre  esaminate sulla  base  della posizione assicurativa dei richiedenti e quindi considerate come intese ad ottenere la  prosecuzione  ovvero  l'  integrazione  volontaria dell'  assicurazione  generale obbligatoria - o entrambe le autorizzazioni - a seconda della situazione di iscrizione negli elenchi e dei requisiti  che  gli interessati  possono  in effetti far valere prescindendo dall' aspetto formale della domanda (8).     

Per  tale motivo e' della massima importanza che le Sedi procedano, anche sulla base delle indicazioni fornite dagli  interessati  con  le  risposte  al questionario  inserito  nel  mod.  0.10 integr., ad una diligente ricognizione della posizione assicurativa dei richiedenti l' autorizzazione.     

In  particolare,  ai  fini  di  una corretta istruttoria delle domande di integrazione, e' indispensabile  verificare  se  per  l'  anno  oggetto  della domanda  siano  state  liquidate  ai  lavoratori prestazioni previdenziali che danno  luogo  all'  accreditamento  d'  ufficio  dei   contributi   figurativi (disoccupazione,   integrazione  salariale,  tbc)  come  pure  procedere  agli accreditamenti degli altri periodi da  riconoscere  figurativamente  (servizio militare,  malattia,  gravidanza  e  puerperio,  ecc.) eventualmente segnalati dagli interessati nel modulo di domanda.

3 - Termini per la presentazione della domanda     

Come precisato in premessa, resta tuttora in vigore la norma di cui  all' art.  4,  2  comma, del D.P.R. n.1432/1971, la quale dispone che la domanda di autorizzazione deve essere presentata entro i 12  mesi  successivi  alla  data dell' ultimo giorno di pubblicazione degli elenchi.     

Occorre tener presente, peraltro, che negli elenchi degli operai agricoli a  tempo indeterminato sono riportati soltanto i nominativi dei lavoratori, la durata del rapporto di lavoro e i  dati  identificativi  delle  aziende  senza alcuna  indicazione  dei  dati  occupazionali  e  retributivi.  Di tali dati i lavoratori in questione hanno cognizione soltanto attraverso la certificazione annuale  che  il  Servizio per i Contributi Agricoli Unificati, ai sensi dell' art. 4 del decreto interministeriale 2 giugno 1982 (9), e' tenuto ad  inviare, entro  il  31  maggio  dell'  anno  successivo  a  quello  di  riferimento, ai lavoratori medesimi e agli Enti previdenziali.     

Per  gli  operai  agricoli  a  tempo indeterminato il termine dei 12 mesi previsto dal citato art.4 del D.P.R.  1432  deve  farsi,  pertanto,  decorrere dalla  data  di  invio  della  predetta  certificazione annuale da parte degli Uffici C.A.U.      E'  da  tener  presente,  tuttavia,  che ai lavoratori di cui trattasi e' consentito presentare la domanda di integrazione anche prima  di  ricevere  la certificazione   annuale,   allegando  alla  domanda  medesima  il  mod.  Acc. 1/OTI-sost. di cui alla circolare n.19002 R.C.V. - n.53594 AGO n. 11405  O/132 del 9 luglio 1983 (10).

4 - Determinazione dell' importo del contributo integrativo giornaliero     

Anche  per  quanto  riguarda  l' importo del contributo integrativo resta ferma la disposizione di cui all' art.4, 3 comma, del  D.P.R.  n.1432/1971  la quale  stabilisce  che  detto importo e' pari a quello del contributo agricolo obbligatorio  vigente  nell'  anno  cui  si  riferiscono   i   versamenti   ad integrazione.     

Per gli operai agricoli  a  tempo  determinato,  i  compartecipanti  e  i piccoli  coloni, l' importo del contributo integrativo giornaliero continuera' ad essere determinato dagli Uffici della Direzione Generale in relazione  alle diverse  retribuzioni medie giornaliere vigenti nelle singole province e sara' portato a conoscenza delle Sedi mediante  le  consuete  tabelle  annuali  (per l' anno 1984 c.f.r. allegato 2).     

Per gli operai a tempo  indeterminato  nei  cui  confronti  l'  art.  14, penultimo  comma,  della legge 26 febbraio 1982, n.54 (11), ha stabilito che i contributi e le prestazioni previdenziali  sono  calcolati  sulla  base  delle retribuzioni  effettivamente  percepite, l' importo del contributo integrativo giornaliero  sara'  ,  invece,  determinato  direttamente   dalle   Sedi   che rileveranno  le  retribuzioni  in  questione  dalle certificazioni annuali del Servizio C.A.U. o dagli eventuali modd. ACC 1/OTI-Sost allegati  alle  domande di integrazione.     

Ai fini del calcolo del contributo occorre:     

-   determinare   l'   ammontare  della  retribuzione  in  misura  intera complessivamente percepita dal lavoratore nell' anno (dal computo deve essere, quindi, esclusa la retribuzione in misura ridotta);     

- dividere l' ammontare predetto per il numero delle giornate  retribuite in misura intera nell' anno;     

- applicare alla retribuzione  media  giornaliera  cosi'  determinata  l' aliquota  I.V.S. vigente nel settore agricolo (per l' anno 1984 detta aliquota e' pari al 13,31%).

5 - Modalita' e termini per il versamento dei contributi     

Circa  le  modalita'  e  i  termini  per  il  versamento  dei  contributi integrativi  nulla  e'  mutato rispetto alla disciplina dettata dall' art.4, 4 comma, del  D.P.R.  n.1432/1971,  per  cui  si  fa  rinvio  alle  disposizioni impartite  in materia al punto 34 della gia' citata circolare del 16 settembre 1972.     

C'  e' solo da tener presente che, essendo venuta meno la possibilita' di effettuare i versamenti integrativi nell' assicurazione Tbc, la stampigliatura da apporre nello spazio del bollettino di c/c postale riservato lla causale di versamento e' cosi' modificata nella parte relativa  alla  ripartizione  degli importi ai conti di competenza:     

a)                           

b) FPR 22/77 L. .......                  FPR 22/30 L. ....... FPT 22/77 L. .......                  FPT 22/30 L. ....... FPR 22/85 L. .......                  FPR 22/15 L. ........ (12)

6 - Modalita' di accreditamento dei contributi     

In  attesa  che sia istituita una procedura che consenta di memorizzare i dati  relativi  ai  versamenti  integrativi  nell'  archivio   magnetico   dei lavoratori  agricoli,  i  versamenti  stessi  dovranno  continuare  ad  essere accreditati sulla scheda 07 con le modalita' previste al punto 34  della  piu' volte citata circolare del 16 settembre 1972.     

E' da tener presente, peraltro, che  per  gli  operai  agricoli  a  tempo indeterminato,  a  fianco  del  numero delle giornate di integrazione versate, dovra' essere registrato sulla scheda 07 l' importo,  contraddistinto  con  la sigla "retr.giorn.", della retribuzione media giornaliera effettiva sulla base della  quale  e'  stato  calcolato  l'  importo  del  contributo   integrativo giornaliero.     

La registrazione di detto importo, che sara' rilevato dall' apposita voce inserita  nella  parte  del  mod.  0.10  integr. riservata all' INPS, si rende necessaria in quanto l' importo stesso potrebbe assumere rilievo ai fini della determinazione della retribuzione pensionabile.

7 - Motivazioni dei provvedimenti di reiezione delle domande di integrazione     

Nella  loro attuale formulazione i testi di cui ai punti 14 e 15 del mod. 0.17 non sono piu' utilizzabili per  motivare  i  provvedimenti  di  reiezione delle domande di integrazione decise sulla base della nuova normativa.      In attesa che il predetto mod. 0.17 sia  modificato  in  occasione  della prossima ristampa, le Sedi continueranno ad utilizzare le scorte dei modelli a loro disposizione, riportando la motivazione del  provvedimento  di  reiezione nelle righe in bianco del punto 17.     

La motivazione da dare al  provvedimento  sara'  ,  a  seconda  del  caso ricorrente, una delle seguenti:     

- la S.V. puo' gia' far valere 270 giornate di contribuzione effettiva  e figurativa negli anni .../.../.../.../...      - la domanda di integrazione volontaria non e' stata presentata entro  un anno dalla data di pubblicazione (.....) degli elenchi nominativi degli operai agricoli a tempo determinato e dei compartecipanti e piccoli  coloni  relativi agli anni (.../.../.../.../...) ai quali si riferisce la domanda stessa;     

- la domanda di integrazione volontaria non e' stata presentata entro  un anno  dalla  data  di rinvio da parte del Servizio C.A.U. della certificazione attestante i dati occupazionali e retributivi degli operai  agricoli  a  tempo indeterminato  relativi  agli anni (.../.../.../.../...) ai quali si riferisce la domanda stessa.                                             

IL DIRETTORE GENERALE                                                      FASSARI ----------  

(1) V. "Atti ufficiali" 1983, pag. 2537.  (2) V. "Atti ufficiali" 1983, pag. 2961.  (3) V. "Atti ufficiali" 1972, pag. 972.  (4) V. "Atti ufficiali" 1981, pag. 1572.  (5) V. "Atti ufficiali" 1981, pag. 2133.  (6)  Poiche' le prestazioni per disoccupazione agricola (indennita' ordinaria e/o trattamento speciale)  sono  riferite  indistintamente  all'  intero  anno solare,  il  numero  delle  relative  giornate  di contribuzione figurativa da computare per la frazione di anno cui si riferisce l' iscrizione negli elenchi va   determinato  rapportando  proporzionalmente  alla  frazione  predetta  le giornate di disoccupazione agricola indennizzate per l' intero anno. A tale fine  si  moltiplica  il  numero delle giornate di indennita' ordinaria e/o di trattamento speciale  per  il  numero  dei  giorni  compreso  nel  periodo  di iscrizione e si divide il prodotto per 365.  (7) V. "Atti ufficiali" 1968, pag. 433.  (8)  Sull'  argomento  si  fa  comunque rinvio a quanto piu' dettagliatamente precisato al punto 34 della circ. n.88 D.S.E.A.D. - n.317 C. e V. - n.19668 O. - n.197 Rg/190 del 16 settembre 1972 (V. "Atti ufficiali" 1972, pag. 2180).  (9) V. "Atti ufficiali" 1982, pag. 1883. (10) V. "Atti ufficiali" 1983, pag. 1961. (11) V. "Atti ufficiali" 1982, pag. 730. (12) I conti della colonna a) sono riservati ai contributi di competenza dell' anno nel corso del quale e' effettuato il versamento, i conti della colonna b) ai  contributi  di  competenza  degli anni precedenti a quello del versamento, ipotesi che, di regola, e' quella ricorrente.      La  ripartizione  degli  importi  ai conti di competenza va effettuata in base alla tabella di cui all' allegato 2, nella quale sono  riportate  sia  le aliquote  percentuali  di  ripartizione  (che  devono  essere  necessariamente utilizzate per i versamenti degli operai a tempo indeterminato) sia  le  quote del  contributo integrativo giornaliero degli operai a tempo determinato e dei compartecipanti e piccoli coloni, gia' determinate ai fini  dell'  imputazione ai singoli conti (per questi ultimi lavoratori, in pratica, sara' sufficiente, per  la  ripartizione  del  versamento  complessivo,  moltiplicare  la   quota giornaliera  imputabile  a  ciascun conto per il numero delle giornate ammesse all' integrazione). v. supporto cartaceo.

Circolare 82 del 10 aprile 1985

Oggetto:

Legge 12 giugno 1984 n. 222. "Revisione della disciplina dell'invalidità pensionabile". Istruzioni operative.


I ASSEGNO DI INVALIDITA' E PENSIONE DI INABILITA'.
1. Presentazione della domanda.
Per la richiesta dell'assegno di invalidita' e della pensione di
inabilita', sia ordinari che privilegiati, in attesa della ristampa del
modulo di domanda ristrutturato, dovra' continuare ad essere utilizzato il
modulo Io1 corredato dell'intercalare di modello Io1/bis nel testo aggior-
nato (allegato 1) che sostituisce quello allegato alla circolare n. 53608
AGO - n. 9880 O. - n. 4018 SA. - n. 941 EAD - n. 303 S.L./167 del 19 luglio
1984 (1).
Al riguardo si fa presente che dal testo del suddetto intercalare e'
stata stralciata la domanda di assegno mensile per l'assistenza personale e
continuativa ai pensionati di inabilita', per la presentazione della quale
e' stato predisposto apposito modulo contraddistinto dalla sigla ASS/1
(allegato 2).
E' stata, inoltre, semplificata la sezione B del Quadro 2, destinata a
contenere le notizie relative all'attivita' lavorativa svolta alle dipen-
denze di terzi, prevedendo che le stesse vengano fornite direttamente
dall'interessato e non piu' dal datore di lavoro. Il testo del modello e'
stato altresi' integrato con l'aggiunta del Quadro 3 per la richiesta di
una serie di informazioni atte ad agevolare l'istruttoria della Sede per
l'individuazione di eventuali cause ostative alla concessione della pen-
sione di inabilita', sia ordinaria che privilegiata, e all'assegno di
invalidita' privilegiato.
Oltre che dal suddetto intercalare e dalla consueta documentazione la
domanda dovra' essere corredata del mod. RED. 2, relativo al richiedente e
- in caso di richiesta di assegno di invalidita' - all'eventuale coniuge
non legalmente separato.
----------------
(1) V. "Atti ufficiali" 1984, pag. 2349.
Al riguardo si precisa che la mancata presentazione del Mod. RED. 2
unitamente alla domanda di prestazione non dovra' costituire motivo per la
sospensione dell'istruttoria, in quanto alla richiesta dello stesso potra'
provvedersi dopo il riconoscimento dello stato di invalidita' o di inabi-
lita'.
Alle domande di pensione di inabilita', gli interessati, qualora
intendano richiedere anche l'assegno di accompagnamento dovranno allegare
il citato modello ASS./1 che le Sedi riprodurranno per il momento a dupli-
catore, analogamente a quanto dovra' essere operato per il nuovo modello
IO1/bis.
I suddetti modelli andranno distribuiti, in congruo numero, anche ai
locali Enti di Patronato.
2. ISTRUTTORIA
L'individuazione nella "capacita' di lavoro" del nuovo rischio tute-
lato, con la esclusione di valutazioni di carattere socio-economiche nella
formulazione del giudizio medico legale, comporta la necessita' di acqui-
sire tutte le notizie e informazioni sulla vita lavorativa dell'interessa-
to, utili per l'indagine che il sanitario e' tenuto ad espletare sia sulle
condizioni psico-fisiche del richiedente, sia sulla possibilita' di conti-
nuare a svolgere attivita' confacenti alle proprie attitudini.
In relazione a cio' si fa presente che per le domande di assegno di
invalidita' e di pensione di inabilita' dovra' procedersi sistematicamente,
prima dell'invio delle pratiche al gabinetto diagnostico, alla consulta-
zione degli archivi contributivi automatizzati e all'inserimento nel
fascicolo di domanda delle risultanze di tale consultazione.
Nell'istruire le domande di pensione di inabilita' ordinaria e privi-
legiata, nonche' quelle di assegno di invalidita' privilegiato, occorrera'
esaminare, sulla base delle risposte fornite dall'interessato al Quadro 3
del modello Io1/bis se sia stata liquidata una rendita INAIL.
In caso positivo dovra' essere richiesta la prevista certificazione,
ove non prodotta.
Per le domande di assegno di invalidita' e di pensione di inabilita'
privilegiati occorrera' altresi' accertare se l'interessato sia titolare
anche di un trattamento a carattere continutativo di natura previdenziale o
assistenziale a carico dello Stato o di altri Enti pubblici.
Sulla rilevanza o meno delle suddette prestazioni - ai sensi della
presente legge - si dovra' infatti pronunciare il medico, in sede di
accertamento dello stato invalidante o inabilitante del richiedente.
3. FORMULAZIONE DEL GIUDIZIO MEDICO LEGALE.
In attesa che venga data attuazione al disposto dell'art. 13 della
legge in esame e siano, pertanto, giuridicamente definiti i nuovi livelli
differenziati di funzioni e di responsabilita' nell'ambito del ruolo
sanitario, il medico che ha effettuato la visita formulera' sul modello SS4
la proposta di giudizio conclusivo che, ove la domanda sia intesa ad
ottenere la pensione di inabilita' ed in subordine l'assegno di invalidi-
ta', dovra' riguardare, in caso di ritenuta insussistenza dello stato
inabilitante, anche l'esistenza o meno dello stato invalidante.
Il giudizio conclusivo sara' espresso, sempre in via provvisoria, con
le modalita' di cui al messaggio TP n. 06537 del 2 aprile 1985.
Il Dirigente del Reparto assumera' il provedimento di decisione sulla
prestazione.
Atteso, peraltro, che indipendentemente dall'attuazione del citato
art. 13, la decisione del Dirigente del Reparto dovra' essere assunta sulla
sola base del giudizio tecnico espresso dal sanitario, non essendo piu'
valutabili gli elementi di carattere socio-economico, la competenza deci-
sionale del Dirigente stesso non potra' piu' sostanziarsi nella possibili-
ta' di modificare direttamente tale giudizio, ma dovra' configurarsi come
una facolta' di richiedere, ove ne ravvisi l'opportunita', un riesame da
parte dell'Ufficio Sanitario della Sede o, in casi particolari, da parte
dell'Ufficio Sanitario della Sede Regionale.
In relazione a cio' si e' provveduto a modificare - come da allegato
n. 3 - le parti V e VI del modello SS4 TP, relative, rispettivamente, al
giudizio conclusivo del medico e alla decisione del Dirigente del Reparto.
In attesa della completa ristrutturazione della relazione medico
legale, le Sedi provvederanno a riprodurre il testo dell'allegato n. 3 a
duplicatore e ad utilizzarlo come intercalare dell'attuale modello SS4 TP.
4. DEFINIZIONE.
4.1. Assegno ordinario e privilegiato di invalidita'.
In caso di non riconoscimento dello stato invalidante la domanda
andra' respinta per mancata riduzione della capacita' di lavoro al di sotto
dei limiti di legge.
Le domande di assegno privilegiato di invalidita' dovranno essere
respinte anche in caso di accertata sussistenza di uno stato invalidante,
qualora nei confronti dell'interessato sia stato riconosciuto il diritto a
rendita INAIL, o ad altro trattamento previdenziale o assistenziale a
carico dello Stato o di altro Ente pubblico per lo stesso evento per cui e'
stato richiesto l'assegno di invalidita'.
Per le domande accoglibili si procedera' al completamento
dell'istruttoria e alla liquidazione sulla base delle istruzioni impartite
con circolare n. 973 EAD, del 20 novembre 1984 (2).
Al riguardo, si ritiene utile fornire le seguenti precisazioni. La
valutazione dei redditi, per l'accertamento del diritto all'integrazione
dell'assegno di invalidita', andra' effettuata tenendo presente che il
riferimento alla pensione sociale rileva solo ai fini della determinazione
del limite di reddito e non anche ai fini della individuazione dei redditi
computabili che sono gli stessi previsti dall'art. 6 della legge n.
638/1983 (3), ai quali - ai sensi di quanto previsto dalla circolare n.
53616 AGO del 3 dicembre 1984 - debbono, peraltro, aggiungersi anche i
trattamenti di fine rapporto comunque denominati, nonche' l'importo
dell'assegno da integrare.
----------------
(2) V. "Atti ufficiali" 1984, pag. 3508.
(3) V. "Atti ufficiali" 1983, pag. 2961.
Il criterio interpretativo di includere l'assegno tra i redditi
valutabili ai fini della determinazione della integrabilita' dell'assegno
stesso comporta che alla individuazione del reddito complessivo, da segna-
lare per la liquidazione, si potra' pervenire solo dopo aver determinato
l'importo a calcolo dell'assegno ed averne sommato l'ammontare annuo al
reddito dichiarato dall'interessato e dall'eventuale coniuge.
Attesa, peraltro, la non definitivita' di tale criterio, per il quale
si e' in attesa di risposta ad apposito quesito, le Sedi per il momento
dovranno procedere alla liquidazione dei soli assegni, il cui diritto o la
cui esclusione dall'integrazione non possa in alcun modo essere influenzato
- stante l'entita' dei redditi dichiarati - dalla valutazione dell'assegno.
In particolare, si fa presente che sono liquidabili, oltre gli assegni
non integrabili, in quanto relativi a soggetti che posseggono redditi
propri o cumulati con quelli del coniuge di ammontare superiore ai limiti
previsti, anche quelli sicuramente integrabili, in quanto relativi a sog-
getti che, se non coniugati, abbiano dichiarato reddito "zero" e, se
coniugati, redditi propri o cumulati per un importo non superiore a L.
3.000.000.
Successive istruzioni saranno impartite in proposito non appena verra'
fornita risposta al quesito proposto.
I trattamenti di fine rapporto comunque denominati e l'importo della
pensione da integrare continueranno invece ad essere esclusi dalla valuta-
zione in sede di accertamento del diritto all'integrazione al trattamento
minimo delle pensioni di inabilita', atteso il rinvio alla normativa
vigente contenuto all'art. 2 della presente legge in materia d'integrazione
al minimo di tali pensioni.
Qualora dall'esame dei dati reddituali esposti sul modello RED. 2
risulti che l'interessato - ancorche' riconosciuto invalido - abbia, per
l'anno di decorrenza dell'assegno, redditi da lavoro per un ammontare
superiore ai limiti previsti dall'art. 8 della citata legge 638/1983,
andra' disposta la revisione per l'anno successivo dovendosi considerare
gia' realizzata la condizione per la revisione stessa prevista dal 1 comma
dell'art. 9 della legge in esame.
A tal fine dovra' essere acquisita nel campo 11/02 del PANNELLO AV1
(campo 36 del mod. IVS 74/TP) la data di scadenza della revisione: mese di
gennaio dell'anno successivo a quello cui si riferisce la situazione
reddituale.
4.2 Pensione ordinaria e privilegiata di inabilita'
In caso di non riconoscimento dello stato inabilitante la domanda
andra' respinta con la motivazione che le infermita' riscontrate non
comportano un'assoluta e permanente impossibilita' di svolgere qualsiasi
attivita' lavorativa.
Le domande di pensione privilegiata di inabilita' dovranno essere
respinte - anche in caso di accertata sussistenza di uno stato inabilitante
- qualora nei confronti dell'interessato sia stato riconosciuto il diritto
a rendita I.N.A.I.L. o ad altro trattamento previdenziale o assistenziale a
carico dello Stato o di altro Ente pubblico, per lo stesso evento per cui
e' stata richiesta la pensione di inabilita'.
Ove, in subordine alla pensione di inabilita', l'interessato abbia
richiesto l'assegno di invalidita' e non sia stato neanche riconosciuto lo
stato invalidante, dovra' farsi luogo ad una doppia reiezione: una per
insussistenza dello stato inabilitante ed una per insussistenza dello stato
invalidante.
Qualora invece sia stato dichiarato accoglibile l'assegno di invali-
dita', sulla reiezione della domanda di pensione di inabilita' andra'
inserita un'avvertenza del seguente tenore: "Si fa presente che e' in corso
di definizione la domanda di assegno di invalidita', nel quale andra'
inserita la documentazione occorrente per la liquidazione sia della pre-
stazione principale sia degli eventuali trattamenti di famiglia, nonche'
fotocopia della documentazione sanitaria strettamente indispensabile,
previa annotazione degli estremi della pratica nella quale e' contenuta la
certificazione originale. La domanda di pensione di inabilita' andra'
quindi archiviata tra le respinte, mentre la domanda di assegno di invali-
dita' verra' presa in carico nella procedura EAD 75, con un nuovo numero di
domanda.
Al completamento dell'istruttoria e alla liquidazione dell'assegno di
invalidita' si procedera' in base a quanto gia' illustrato al precedente
punto 4.1.
Per le domande di pensione di inabilita' accoglibili, anche ben inteso
sotto il profilo contributivo, occorrera' innanzitutto verificare che non
esista alcuna delle cause ostative al riconoscimento del diritto a pensione
previste al comma 2 dell'art. 2 della legge in esame.
In relazione a cio' si e' provveduto - come gia' innanzi specificato -
ad integrare il testo del modello Io1/bis in modo da consentire l'acquisi-
zione all'atto della domanda di una serie di informazioni sulla cui traccia
sara' possibile svolgere gli accertamenti necessari per la individuazione
di eventuali cause ostative direttamente rilevabili, ed e' stato predispo-
sto un apposito modulo contraddistinto dalla sigla Inab/int. (allegato 4)
con il quale potranno essere richieste quelle notizie e certificazioni che
non risulteranno ne' agli atti della Sede, ne' acquisite tra la documenta-
zione gia' presentata dall'interessato.
Cio' posto, le Sedi dovranno operare come di seguito illustrato in
relazione a ciascuna delle possibili cause ostative.
a) Iscrizione negli elenchi anagrafici degli operai agricoli.
Come e' noto l'iscrizione negli elenchi avviene per ciascun anno nel
corso dell'anno successivo a quello cui si riferisce l'attivita' lavorati-
va, in base alle giornate effettivamente prestate, che sono, generalmente,
imputabili all'intero anno.
Cio' posto, nei confronti dei lavoratori agricoli, per i quali non
risulti dai dati di archivio la cessazione della attivita' lavorativa,
occorrera' necessariamente avvalersi di una dichiarazione di responsa-
bilita' dell'interessato stesso, con la quale attesti la data dalla quale
non ha piu' titolo all'iscrizione per avvenuta cessazione dall'attivita'.
Delle pensioni liquidate sulla base della dichiarazione di responsa-
bilita' dell'interessato si dovra' tenere apposita evidenza al fine di
poter operare un riscontro con i dati d'archivio allorche' si renderanno
disponibili.
Inoltre, gli estremi delle suddette pensioni dovranno essere segnalati
al settore addetto alla liquidazione delle prestazioni di disoccupazione
agricola cui, con apposita circolare in via di predisposizione, verranno
impartite istruzioni sugli adempimenti da espletare a seguito della segna-
lazione stessa.
b) Iscrizione negli elenchi dei lavoratori autonomi
Per gli iscritti ad una delle gestioni speciali dei lavoratori auto-
nomi, ove l'avvenuta concellazione non risulti agli atti, andra' richiesta
all'interessato una certificazione rilasciata, a seconda dei casi, o dallo
S.C.A.U. o dalle Commissioni provinciali competenti, attestante la data di
cancellazione.
c) Iscrizione ad albi professionali
Qualora dalla dichiarazione resa al Quadro 3 del modello Io1/bis
risulti che l'interessato sia iscritto ad un albo professionale dovra'
essere richiesta allo stesso una certificazione dell'Ordine professionale,
al cui albo abbia dichiarato di essere iscritto, attestante la data di
cancellazione.
In tutti i casi in cui l'interessato non possa ottenere con solleci-
tudine la certificazione richiesta, potra' provvisoriamente presentare, per
evitare la reiezione della domanda di pensione, un'attestazione dell'avve-
nuta presentazione della domanda di cancellazione, proveniente dallo stesso
soggetto tenuto al rilascio della certificazione definitiva.
d) Trattamenti a carico dell'assicurazione obbligatoria per la
disoccupazione
Qualora risulti o dalla dichiarazione resa dall'interessato sul
modello Io1/bis o, comunque, dagli atti in possesso della Sede - attraverso
i necessari collegamenti con il settore DS - che il richiedente, all'atto
della presentazione della domanda di pensione, percepiva un trattamento di
disoccupazione, occorrera':
- disporre la sospensione dei pagamenti se ancora in corso;
- determinare le somme corrisposte per DS ed eventuali assegni fami-
liari e relative maggiorazioni a far tempo dalla decorrenza della pensione;
- disporre il recupero di tali somme in sede di liquidazione della
pensione.
Dell'avvenuto recupero delle somme corrisposte a titolo di disoccupa-
zione dovra' essere data notizia all'interessato.
In relazione a quanto sopra illustrato si ritiene di sottolineare
come, pur prevedendo la norma - ai fini della concessione della pensione -
una rinuncia dell'interessato alla prestazione di disoccupazione, la
sospensione d'ufficio dei pagamenti eventualmente in corso ed il recupero
tante, derivano direttamente dai principi generali, che disciplina l'ero-
gazione dei trattamenti di disoccupazione, contenuti nel Regio decreto 7
dicembre 1924, n. 2270. In base a tali principi i trattamenti di disoccu-
pazione non possono essere concessi a chi abbia perduto ogni capacita'
lavorativa.
Ne consegue che, in presenza di una siffatta causa ostativa, non puo'
essere richiesta la rinuncia ad una prestazione di cui sia stata accertata
l'illegittimita' e che non puo' quindi, che essere revocata e recuperata
d'ufficio.
e) Trattamenti sostitutivi o integrativi della retribuzione
Nei confronti del richiedente la pensione occorrera' accertare - anche
attraverso i necessari collegamenti con i settori CIG e/o CISOA, e malattia
per i casi di pagamento diretto delle suddette prestazioni - se sia in
corso di erogazione un trattamento di integrazione salariale, o di inden-
nita' di malattia, ovvero se l'interessato versi in uno stato di aspetta-
tiva per malattia retribuita dal datore di lavoro. Ricorrendo una di tali
ipotesi dovra' essere acquisita:
- una dichiarazione di rinuncia dell'interessato al trattamento in
atto percepito, qualora tale trattamento sia erogato direttamente
dall'Istituto;
- una dichiarazione del datore di lavoro attestante la data dalla
quale l'interessato ha rinunciato alla erogazione del trattamento sostitu-
tivo o integrativo, ovvero alla retribuzione spettantegli per il periodo
previsto di aspettativa negli altri casi.
Per i trattamenti erogati direttamente dall'Istituto, pervenuta la
dichiarazione dell'interessato, sara' disposta la sospensione del pagamen-
to, delle integrazioni salariali e la liquidazione della pensione con
decorrenza dal 1 giorno del mese successivo a quello da cui ha effetto la
rinuncia.
Nel caso di pagamento delle integrazioni salariali da parte del datore
di lavoro questi dovra' dichiarare di aver sospeso le integrazioni sala-
riali a decorrere dal primo giorno del mese successivo a quello della
presentazione della rinuncia e dallo stesso giorno sara' fissata la decor-
renza della pensione.
Le domande di pensione sospese in attesa della documentazione relativa
alla cessazione delle cause ostative alla liquidazione, dovranno essere
poste in evidenza procedendo, poi, alla reiezione delle stesse, qualora
entro il termine di 60 giorni gli interessati non abbiano fatto pervenire
nessuna documentazione, neanche di carattere interlocutorio.
Per i casi in cui all'atto della liquidazione risulti che nelle more
della decisione della domanda sia stato percepito un trattamento sostitu-
tivo o integrativo della retribuzione, la pensione verra' liquidata con
decorrenza dal primo giorno del mese successivo a quello dal quale e'
cessata la corresponsione di tale trattamento.
Prima di procedere alla liquidazione della pensione ordinaria di
inabilita', nel caso che il richiedente sia titolare di rendita INAIL,
andra' rilevato dal modello SS4 TP se tale rendita debba essere o meno
valutata ai fini della determinazione della maggiorazione di cui al comma 3
dell'art. 2.
II PENSIONE AI SUPERSTITI
1. PENSIONE DI REVERSIBILITA'.
Per la definizione delle domande di pensione di reversibilita' pre-
sentate da superstiti di titolare di pensione di inabilita' - sia ordinaria
che privilegiata - trovano piena applicazione le disposizioni vigenti in
materia di pernsioni di reversibilita' nell'A.G.O. e nelle Gestioni Spe-
ciali dei lavoratori autonomi.
Si fa riserva di istruzioni per la definizione delle domande di
pensione presentate da superstiti di assicurato il quale, dopo aver
presentato domanda di pensione di inabilita', sia deceduto nel corso del
mese di perfezionamento del relativo diritto.
In attesa della definizione della questione, attualmente all'esame di
questa Direzione Generale, in favore dei richiedenti potra' comunque farsi
luogo alla liquidazione della pensione indiretta quali superstiti di
assicurato.
2. PENSIONE PRIVILEGIATA INDIRETTA PER INABILITA'.
Le disposizioni contenute al 2 comma dell'art. 6 introducono un
principio di particolare favore nei confronti dei superstiti di assicurato
deceduto per causa di servizio, prevedendo, solo nei loro confronti, la
liquidazione della pensione indiretta per inabilita'. In relazione a cio',
la sussistenza dei requisiti contributivi ordinari non puo' far venire
meno, contrariamente a quanto previsto per le domande di assegno privile-
giato di invalidita' e di pensione privilegiata di inabilita', l'esigenza
di accertare se il decesso sia riconducibile a finalita' di servizio.
Ricorrendo tale circostanza, infatti, alla determinazione della
pensione che sarebbe spettata al dante causa dovra' farsi luogo attenendosi
ai criteri stabiliti al punto 2 - 5 della circolare n. 53616 A.G.O. del 3
dicembre 1984 relativi al calcolo della pensione ordinaria di inabilita'.
Nei confronti dei richiedenti, oltre alla certificazione comprovante
il rapporto di causalita' tra finalita' di servizio e decesso, dovra'
essere richiesta una dichiarazione attestante se nei confronti degli stessi
sia stato riconosciuto, a seguito della morte del dante causa, il diritto a
rendita I.N.A.I.L. o ad altro trattamento previdenziale o assistenziale a
carico dello Stato o di altro Ente pubblico, e, in caso positivo, dovra'
essere acquisita la relativa documentazione.
Qualora non venga riconosciuto il nesso di causalita' tra finalita' di
servizio e morte del dante causa, ovvero i superstiti risultino titolari di
rendita o trattamento preclusivi al riconoscimento del diritto alla pen-
sione privilegiata indiretta per inabilita', la domanda verra' respinta,
qualora non risultino perfezionati i normali requisiti assicurativi e
contributivi per la pensione indiretta. Si dara' invece luogo alla liqui-
dazione di quest'ultima in presenza dei prescritti requisiti.
Si fa presente che la reiezione della domanda di pensione privilegiata
indiretta per inabilita' dovra' essere notificata anche nel caso in cui si
proceda alla liquidazione della pensione indiretta, stante la facolta' di
ricorso dell'interessato.
III ASSEGNO PER L'ASSISTENZA PERSONALE E CONTINUATIVA AI PENSIONATI DI
INABILITA'.
I richiedenti la pensione di inabilita', sia ordinaria che privile-
giata, che si trovino nelle condizioni previste dall'art. 5 della legge in
esame, potranno presentare la relativa domanda utilizzando l'apposito
modulo ASS/1.
Qualora la domanda di assegno non sia presentata contestualmente alla
domanda di pensione di inabilita' dovra' essere allegata a quest'ultima, se
in corso d'istruttoria, per consentire al sanitario di pronunciarsi su
entrambe le prestazioni richieste.
Le domande di assegno istruite contemporaneamente alla domanda di
pensione di inabilita' (sia presentate contestualmente, sia nel corso
dell'istruttoria della pensione) verranno, per il momento, prese in carico
nella procedura EAD 75 solo nell'ipotesi in cui venga concessa la pensione
di inabilita' e respinto l'assegno.
Il caricamento all'atto della reiezione dell'assegno, nella procedura
EAD 75 verra' effettuato come ricostituzione della pensione liquidata, per
mantenere il collegamento fra le due prestazioni, e l'individuazione
dell'assegno dovra' essere effettuata apponendo il codice ASP al campo 36.
Sempre come ricostituzione e con l'individuazione mediante codice ASP
al campo 36 andranno prese in carico le domande di assegno presentate da
soggetti gia' titolari di pensione di inabilita'.
Si rammenta che la domanda di assegno andra' respinta, oltre che per
insussistenza dei previsti requisiti sanitari, anche nel caso in cui
l'interessato sia titolare di assegno a titolo di assistenza personale e
continuativa erogato dall'I.N.A.I.L..
In caso di ricovero dell'interessato in un Istituto di cura o di
assistenza con onere a carico della Pubblica Amministrazione l'assegno
verra' accolto ma ne restera' sospeso il pagamento.
Della circostanza che l'assegno potra' essere corrisposto alla fine
del periodo di ricovero ovvero in caso di trasferimento presso una casa di
cura privata la cui retta di degenza non sia a carico della Pubblica
Amministrazione dovra' essere data comunicazione all'interessato.
La reiezione dell'assegno andra' notificata utilizzando il modello EAD
50/TP, stante anche la facolta' di ricorso in via amministrativa e giudi-
ziaria riconosciuta all'interessato.
Qualora l'interessato, avente titolo all'assegno, abbia dichiarato di
fruire di una prestazione a carattere continuativo (diversa da quella
erogata dall'I.N.A.I.L.) a titolo di assistenza personale, dovra' essere
acquisita una certificazione rilasciata dall'Ente erogatore attestante
decorrenza e importo mensile della prestazione stessa, e posto, quindi in
pagamento l'assegno ridotto in misura corrispondente all'importo dell'as-
segno fruito.
Si richiama, ad ogni buon fine, l'attenzione delle Sedi sulla circo-
stanza che in caso di presentazione della domanda di assegno in un momento
successivo alla presentazione della domanda di pensione di inabilita',
anche in caso di contestuale definizione di entrambe le prestazioni, la
decorrenza dell'assegno andra' fissata in relazione alla data di presenta-
zione della specifica domanda e non gia' in relazione alla data di presen-
tazione della specifica domanda di pensione di inabilita'.
IV CONTENZIOSO
Nel fare riserva di successive istruzioni in materia, si fa comunque
presente che i ricorsi presentati dalgi assicurati avverso i provvedimenti
di reiezione per motivi sanitari delle domande di assegno di invalidita' e
pensione di inabilita', sia ordinari che privilegiati, di assegno mensile
per l'assistenza personale e continuativa ai pensionati di inabilita',
continueranno per il momento ad essere istruiti utilizzando gli attuali
formulari della serie Io48/SAN.
Sara' naturalmente cura delle Sedi apportare, all'atto della compila-
zione dei redetti moduli, i necessari adattamneti per quanto riguarda, ad
esempio i vari tipi di prestazione, ovvero i riferimenti alla capacita' di
guadagno.
* * *
Con apposita circolare in corso di predisposizione verranno fornite le
istruzioni operative per la gestione delle prestazioni erogate ai sensi
della nuova normativa.
IL DIRETTORE GENERALE
FASSARI
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N.B.: La presente circolare - nelle more della composizione e della
stampa tipografiche - e' stata diramata in fotocopia per consentirne
l'immediata conoscenza ed applicazione.
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ALLEGATO 1
SI RINVIA SU SUPPORTO CARTACEO
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ALLEGATO 2
SI RINVIA SU SUPPORTO CARTACEO
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ALLEGATO 3
SI RINVIA SU SUPPORTO CARTACEO
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ALLEGATO 4
SI RINVIA SU SUPPORTO CARTACEO
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Circolare 52 del 28 febbraio 1985

Oggetto: D.M. 8 gennaio 1985. Schema di convenzione INPS - UU. SS. LL. in
         materia di controlli sullo stato di malattia dei lavoratori.
         Adempimenti sanitari.
     Con  decreto  8 gennaio 1985, pubblicato sulla G. U. n. 33 del 7 febbraio
1985, il Ministro della Sanita', di concerto con  il  Ministro  del  Lavoro  e
della  Previdenza  Sociale  ha  apportato modifiche all' art. 4 dello schema -
tipo delle convenzioni di  cui  al  decreto  ministeriale  25  febbraio  1984,
emanato  ai  sensi dell' art. 5 comma 9 del decreto - legge 12 settembre 1983,
n. 463, convertito nella legge 11 novembre 1983, n. 638 (1)  (il  nuovo  testo
dell' art. 4 e' riportato in allegato).
     A decorrere dalla predetta data del 7 febbraio 1985 il testo dell' art. 4
delle  convenzioni  gia'  sottoscritte  secondo  il citato schema - tipo deve,
pertanto, intendersi adeguato alla nuova formulazione.
     Quanto  sopra,  dovra',  ad  ogni  buon  conto, essere rappresentato alle
UU.SS.LL. che hanno gia' aderito alla convenzione in parola.
     Le  modifiche  e  le  integrazioni introdotte con il provvedimento di cui
trattasi concernono essenzialmente: la riduzione dell' orario delle  fasce  di
reperibilita'   ;  l'  obbligo  del  medico  di  controllo  di  dare  adeguata
motivazione ove modifichi la prognosi del medico curante; la possibilita'  per
l'  assicurato  di  non  accettare  l'  esito  della  visita di controllo e l'
attribuzione della competenza al capo del servizio medico - legale della U. S.
L. ad emettere in tal caso il giudizio definitivo.
     L' ampiezza delle fasce di reperibilita' del lavoratore e' stata  ridotta
da  6  a 4 ore complessive, essendo previsto nel decreto che le visite mediche
domiciliari (e, ovviamente, i controlli preliminari) possono essere effettuati
dalle ore 10 alle ore 12 e dalle ore 17 alle ore 19 di tutti i giorni compresi
i domenicali o festivi.
     In  ordine  all' obbligo del medico di motivare adeguatamente la modifica
della  prognosi,  atteso  che  tale  modifica  non  puo'  che  discendere   da
valutazioni  di  ordine sanitario, si ritiene che la motivazione debba trovare
la sua giusta sede in  quella  parte  del  referto  dedicato  alla  "relazione
medica"  che,  coperta  dal segreto d' ufficio, e' prevista - come noto - solo
nella copia per la U. S. L. e per l' INPS.
     Per quanto concerne il caso del lavoratore che non accetti l' esito della
visita di controllo, questa Direzione, con circolare n. 134421 A.G.O. 10876 O.
117  G.L.S.M.M.  ,  949  EAD, dell' 8 agosto 1984 (2) aveva gia' previsto tale
eventualita' disponendo che il medico di controllo ne annotasse la circostanza
sul referto.
     Quanto sopra premesso, nel confermare la suddetta disposizione anche alla
luce  di  quanto previsto dal comma 7 del nuovo art. 4, si pone il problema di
conoscere dalle UU. SS. LL. il termine entro il quale puo'  essere  emesso  il
giudizio  del Capo del Servizio medico - legale, giudizio che, per esigenze di
certezza - del lavoratore, dell'  azienda  e  dell'  INPS  -  dovrebbe  essere
definito con assoluta tempestivita'.
     Ove si realizzi tale condizione, e' auspicabile che la trasmissione  all'
INPS  di  tutta  la  documentazione concernente i singoli controlli avvenga in
unica soluzione.
     Qualora,  invece, siano prevedibili ritardi nella definizione dei casi de
quo da parte delle  UU.  SS.  LL.  ,  si  ravvisa  opportuna  l'  acquisizione
immediata  del referto - da trasmettere, ovviamente, anche al datore di lavoro
richiedente il controllo -  allo  scopo  di  evitare,  nelle  more,  eventuali
liquidazioni  eccedenti  la  data  stabilita  per  la  ripresa  del  lavoro in
occasione della visita di controllo.
     Degli  elementi  sopra  evidenziati,  quali emergono dalla modifica dell'
art. 4 del  citato  decreto  ministeriale,  e'  opportuno  sia  data  adeguata
pubblicizzazione,  anche  d'  intesa  con  le  competenti  autorita' sanitarie
locali.
     La  gestione  della  certificazione  sanitaria  e  il  concreto avvio dei
relativi adempimenti da parte delle Sedi, comportano implicazioni di carattere
sanitario, oltre che amministrativo: si reputa quindi opportuno fornire con l'
occasione le seguenti indicazioni, con particolare riferimento ai compiti  dei
medici  dipendenti,  anche  in  vista  degli  adempimenti in tema di controlli
sanitari che l' Istituto deve effettuare mediante i  medici  delle  istituende
"liste speciali", per la cui regolamentazione si e' in attesa dell' emanazione
dell' apposito decreto ministeriale di cui al comma 13 del citato art. 5.
     Nell' ambito delle funzioni istituzionali dei medici dipendenti e' venuta
ad aggiungersi, alla originaria attivita' ,  quella  altrettanto  delicata  di
vigilare  affinche'  le  prestazioni  economiche  di malattia vengano erogate,
sotto il profilo sanitario, nel  rispetto  delle  vigenti  norme  e  cioe'  in
presenza di un' accertata incapacita' lavorativa derivante da malattia.
     A tale scopo l' opera del sanitario, in  base  a  valutazioni  di  ordine
medico - legale, deve rivolgersi in tre distinte e concomitanti direzioni:
     a) individuare, anche attraverso un  esame  di  congruita'  tra  giudizio
diagnostico  e  giudizio  prognostico,  i  casi  di  malattia  da sottoporre a
controllo, ai fini della successiva segnalazione al competente Servizio per l'
accertamento;
     b) disporre, nei casi di dubbia competenza tra l' INPS  e  l'  INAIL,  le
indagini  diagnostiche  suppletive  necessarie per l' esatta attribuzione e la
tempestiva definizione della pratica;
     c)  enucleare,  ai  fini  dei  successivi  accertamenti  necessari per la
eventuale instaurazione dell' azione di surrogazione, i casi  in  cui  possono
sussistere  responsabilita'  di terzi nella determinazione dell' evento che ha
causato l'  incapacita'  lavorativa,  e  quindi  l'  impegno  economico  dell'
Istituto.
     Gli indirizzi di cui sopra dovranno  ovviamente  essere  tenuti  presente
anche  nei  casi  in  cui  la  ricezione e l' esame della certificazione siano
svolti  attraverso  le  UU.SS.LL.  ai  sensi  dell'  art.  3  lett.  B)  della
convenzione di cui al citato D. M. 25 febbraio 1984.
     Nei casi di specie, considerato che la responsabilita' gestionale  ricade
sempre  sull'  Istituto,  e'  necessario  che  da  parte dei medici dipendenti
vengano assicurate le opportune verifiche, ai fini dell'  eventuale  opera  di
coordinamento affinche' l' attivita' svolta in materia dalle UU.SS.LL. risulti
in linea con le esigenze dell' INPS.
     Eventuali  richieste  di  chiarimenti  sotto  l'  aspetto medico - legale
possono essere rivolte a questa Direzione Generale "Gruppo di lavoro  per  gli
adempimenti sanitari per la Malattia e la Maternita' " (G.L.S.M.M.).
                                        IL DIRETTORE GENERALE
                                                FASSARI
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(1) V. "Atti ufficiali" 1983, pag. 2961.
(2) V. "Atti ufficiali" 1984, pag. 2659.
Allegato: v. archivio cartaceo.

Circolare 4396 del 10 aprile 1985

Oggetto:
Legge 12 giugno 1984 n. 222. "Revisione della disciplina dell'invalidità pensionabile". Istruzioni operative.

I ASSEGNO DI INVALIDITA' E PENSIONE DI INABILITA'.
1. Presentazione della domanda.
Per la richiesta dell'assegno di invalidita' e della pensione di
inabilita', sia ordinari che privilegiati, in attesa della ristampa del
modulo di domanda ristrutturato, dovra' continuare ad essere utilizzato il
modulo Io1 corredato dell'intercalare di modello Io1/bis nel testo aggior-
nato (allegato 1) che sostituisce quello allegato alla circolare n. 53608
AGO - n. 9880 O. - n. 4018 SA. - n. 941 EAD - n. 303 S.L./167 del 19 luglio
1984 (1).
Al riguardo si fa presente che dal testo del suddetto intercalare e'
stata stralciata la domanda di assegno mensile per l'assistenza personale e
continuativa ai pensionati di inabilita', per la presentazione della quale
e' stato predisposto apposito modulo contraddistinto dalla sigla ASS/1
(allegato 2).
E' stata, inoltre, semplificata la sezione B del Quadro 2, destinata a
contenere le notizie relative all'attivita' lavorativa svolta alle dipen-
denze di terzi, prevedendo che le stesse vengano fornite direttamente
dall'interessato e non piu' dal datore di lavoro. Il testo del modello e'
stato altresi' integrato con l'aggiunta del Quadro 3 per la richiesta di
una serie di informazioni atte ad agevolare l'istruttoria della Sede per
l'individuazione di eventuali cause ostative alla concessione della pen-
sione di inabilita', sia ordinaria che privilegiata, e all'assegno di
invalidita' privilegiato.
Oltre che dal suddetto intercalare e dalla consueta documentazione la
domanda dovra' essere corredata del mod. RED. 2, relativo al richiedente e
- in caso di richiesta di assegno di invalidita' - all'eventuale coniuge
non legalmente separato.
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(1) V. "Atti ufficiali" 1984, pag. 2349.
Al riguardo si precisa che la mancata presentazione del Mod. RED. 2
unitamente alla domanda di prestazione non dovra' costituire motivo per la
sospensione dell'istruttoria, in quanto alla richiesta dello stesso potra'
provvedersi dopo il riconoscimento dello stato di invalidita' o di inabi-
lita'.
Alle domande di pensione di inabilita', gli interessati, qualora
intendano richiedere anche l'assegno di accompagnamento dovranno allegare
il citato modello ASS./1 che le Sedi riprodurranno per il momento a dupli-
catore, analogamente a quanto dovra' essere operato per il nuovo modello
IO1/bis.
I suddetti modelli andranno distribuiti, in congruo numero, anche ai
locali Enti di Patronato.
2. ISTRUTTORIA
L'individuazione nella "capacita' di lavoro" del nuovo rischio tute-
lato, con la esclusione di valutazioni di carattere socio-economiche nella
formulazione del giudizio medico legale, comporta la necessita' di acqui-
sire tutte le notizie e informazioni sulla vita lavorativa dell'interessa-
to, utili per l'indagine che il sanitario e' tenuto ad espletare sia sulle
condizioni psico-fisiche del richiedente, sia sulla possibilita' di conti-
nuare a svolgere attivita' confacenti alle proprie attitudini.
In relazione a cio' si fa presente che per le domande di assegno di
invalidita' e di pensione di inabilita' dovra' procedersi sistematicamente,
prima dell'invio delle pratiche al gabinetto diagnostico, alla consulta-
zione degli archivi contributivi automatizzati e all'inserimento nel
fascicolo di domanda delle risultanze di tale consultazione.
Nell'istruire le domande di pensione di inabilita' ordinaria e privi-
legiata, nonche' quelle di assegno di invalidita' privilegiato, occorrera'
esaminare, sulla base delle risposte fornite dall'interessato al Quadro 3
del modello Io1/bis se sia stata liquidata una rendita INAIL.
In caso positivo dovra' essere richiesta la prevista certificazione,
ove non prodotta.
Per le domande di assegno di invalidita' e di pensione di inabilita'
privilegiati occorrera' altresi' accertare se l'interessato sia titolare
anche di un trattamento a carattere continutativo di natura previdenziale o
assistenziale a carico dello Stato o di altri Enti pubblici.
Sulla rilevanza o meno delle suddette prestazioni - ai sensi della
presente legge - si dovra' infatti pronunciare il medico, in sede di
accertamento dello stato invalidante o inabilitante del richiedente.
3. FORMULAZIONE DEL GIUDIZIO MEDICO LEGALE.
In attesa che venga data attuazione al disposto dell'art. 13 della
legge in esame e siano, pertanto, giuridicamente definiti i nuovi livelli
differenziati di funzioni e di responsabilita' nell'ambito del ruolo
sanitario, il medico che ha effettuato la visita formulera' sul modello SS4
la proposta di giudizio conclusivo che, ove la domanda sia intesa ad
ottenere la pensione di inabilita' ed in subordine l'assegno di invalidi-
ta', dovra' riguardare, in caso di ritenuta insussistenza dello stato
inabilitante, anche l'esistenza o meno dello stato invalidante.
Il giudizio conclusivo sara' espresso, sempre in via provvisoria, con
le modalita' di cui al messaggio TP n. 06537 del 2 aprile 1985.
Il Dirigente del Reparto assumera' il provedimento di decisione sulla
prestazione.
Atteso, peraltro, che indipendentemente dall'attuazione del citato
art. 13, la decisione del Dirigente del Reparto dovra' essere assunta sulla
sola base del giudizio tecnico espresso dal sanitario, non essendo piu'
valutabili gli elementi di carattere socio-economico, la competenza deci-
sionale del Dirigente stesso non potra' piu' sostanziarsi nella possibili-
ta' di modificare direttamente tale giudizio, ma dovra' configurarsi come
una facolta' di richiedere, ove ne ravvisi l'opportunita', un riesame da
parte dell'Ufficio Sanitario della Sede o, in casi particolari, da parte
dell'Ufficio Sanitario della Sede Regionale.
In relazione a cio' si e' provveduto a modificare - come da allegato
n. 3 - le parti V e VI del modello SS4 TP, relative, rispettivamente, al
giudizio conclusivo del medico e alla decisione del Dirigente del Reparto.
In attesa della completa ristrutturazione della relazione medico
legale, le Sedi provvederanno a riprodurre il testo dell'allegato n. 3 a
duplicatore e ad utilizzarlo come intercalare dell'attuale modello SS4 TP.
4. DEFINIZIONE.
4.1. Assegno ordinario e privilegiato di invalidita'.
In caso di non riconoscimento dello stato invalidante la domanda
andra' respinta per mancata riduzione della capacita' di lavoro al di sotto
dei limiti di legge.
Le domande di assegno privilegiato di invalidita' dovranno essere
respinte anche in caso di accertata sussistenza di uno stato invalidante,
qualora nei confronti dell'interessato sia stato riconosciuto il diritto a
rendita INAIL, o ad altro trattamento previdenziale o assistenziale a
carico dello Stato o di altro Ente pubblico per lo stesso evento per cui e'
stato richiesto l'assegno di invalidita'.
Per le domande accoglibili si procedera' al completamento
dell'istruttoria e alla liquidazione sulla base delle istruzioni impartite
con circolare n. 973 EAD, del 20 novembre 1984 (2).
Al riguardo, si ritiene utile fornire le seguenti precisazioni. La
valutazione dei redditi, per l'accertamento del diritto all'integrazione
dell'assegno di invalidita', andra' effettuata tenendo presente che il
riferimento alla pensione sociale rileva solo ai fini della determinazione
del limite di reddito e non anche ai fini della individuazione dei redditi
computabili che sono gli stessi previsti dall'art. 6 della legge n.
638/1983 (3), ai quali - ai sensi di quanto previsto dalla circolare n.
53616 AGO del 3 dicembre 1984 - debbono, peraltro, aggiungersi anche i
trattamenti di fine rapporto comunque denominati, nonche' l'importo
dell'assegno da integrare.
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(2) V. "Atti ufficiali" 1984, pag. 3508.
(3) V. "Atti ufficiali" 1983, pag. 2961.
Il criterio interpretativo di includere l'assegno tra i redditi
valutabili ai fini della determinazione della integrabilita' dell'assegno
stesso comporta che alla individuazione del reddito complessivo, da segna-
lare per la liquidazione, si potra' pervenire solo dopo aver determinato
l'importo a calcolo dell'assegno ed averne sommato l'ammontare annuo al
reddito dichiarato dall'interessato e dall'eventuale coniuge.
Attesa, peraltro, la non definitivita' di tale criterio, per il quale
si e' in attesa di risposta ad apposito quesito, le Sedi per il momento
dovranno procedere alla liquidazione dei soli assegni, il cui diritto o la
cui esclusione dall'integrazione non possa in alcun modo essere influenzato
- stante l'entita' dei redditi dichiarati - dalla valutazione dell'assegno.
In particolare, si fa presente che sono liquidabili, oltre gli assegni
non integrabili, in quanto relativi a soggetti che posseggono redditi
propri o cumulati con quelli del coniuge di ammontare superiore ai limiti
previsti, anche quelli sicuramente integrabili, in quanto relativi a sog-
getti che, se non coniugati, abbiano dichiarato reddito "zero" e, se
coniugati, redditi propri o cumulati per un importo non superiore a L.
3.000.000.
Successive istruzioni saranno impartite in proposito non appena verra'
fornita risposta al quesito proposto.
I trattamenti di fine rapporto comunque denominati e l'importo della
pensione da integrare continueranno invece ad essere esclusi dalla valuta-
zione in sede di accertamento del diritto all'integrazione al trattamento
minimo delle pensioni di inabilita', atteso il rinvio alla normativa
vigente contenuto all'art. 2 della presente legge in materia d'integrazione
al minimo di tali pensioni.
Qualora dall'esame dei dati reddituali esposti sul modello RED. 2
risulti che l'interessato - ancorche' riconosciuto invalido - abbia, per
l'anno di decorrenza dell'assegno, redditi da lavoro per un ammontare
superiore ai limiti previsti dall'art. 8 della citata legge 638/1983,
andra' disposta la revisione per l'anno successivo dovendosi considerare
gia' realizzata la condizione per la revisione stessa prevista dal 1 comma
dell'art. 9 della legge in esame.
A tal fine dovra' essere acquisita nel campo 11/02 del PANNELLO AV1
(campo 36 del mod. IVS 74/TP) la data di scadenza della revisione: mese di
gennaio dell'anno successivo a quello cui si riferisce la situazione
reddituale.
4.2 Pensione ordinaria e privilegiata di inabilita'
In caso di non riconoscimento dello stato inabilitante la domanda
andra' respinta con la motivazione che le infermita' riscontrate non
comportano un'assoluta e permanente impossibilita' di svolgere qualsiasi
attivita' lavorativa.
Le domande di pensione privilegiata di inabilita' dovranno essere
respinte - anche in caso di accertata sussistenza di uno stato inabilitante
- qualora nei confronti dell'interessato sia stato riconosciuto il diritto
a rendita I.N.A.I.L. o ad altro trattamento previdenziale o assistenziale a
carico dello Stato o di altro Ente pubblico, per lo stesso evento per cui
e' stata richiesta la pensione di inabilita'.
Ove, in subordine alla pensione di inabilita', l'interessato abbia
richiesto l'assegno di invalidita' e non sia stato neanche riconosciuto lo
stato invalidante, dovra' farsi luogo ad una doppia reiezione: una per
insussistenza dello stato inabilitante ed una per insussistenza dello stato
invalidante.
Qualora invece sia stato dichiarato accoglibile l'assegno di invali-
dita', sulla reiezione della domanda di pensione di inabilita' andra'
inserita un'avvertenza del seguente tenore: "Si fa presente che e' in corso
di definizione la domanda di assegno di invalidita', nel quale andra'
inserita la documentazione occorrente per la liquidazione sia della pre-
stazione principale sia degli eventuali trattamenti di famiglia, nonche'
fotocopia della documentazione sanitaria strettamente indispensabile,
previa annotazione degli estremi della pratica nella quale e' contenuta la
certificazione originale. La domanda di pensione di inabilita' andra'
quindi archiviata tra le respinte, mentre la domanda di assegno di invali-
dita' verra' presa in carico nella procedura EAD 75, con un nuovo numero di
domanda.
Al completamento dell'istruttoria e alla liquidazione dell'assegno di
invalidita' si procedera' in base a quanto gia' illustrato al precedente
punto 4.1.
Per le domande di pensione di inabilita' accoglibili, anche ben inteso
sotto il profilo contributivo, occorrera' innanzitutto verificare che non
esista alcuna delle cause ostative al riconoscimento del diritto a pensione
previste al comma 2 dell'art. 2 della legge in esame.
In relazione a cio' si e' provveduto - come gia' innanzi specificato -
ad integrare il testo del modello Io1/bis in modo da consentire l'acquisi-
zione all'atto della domanda di una serie di informazioni sulla cui traccia
sara' possibile svolgere gli accertamenti necessari per la individuazione
di eventuali cause ostative direttamente rilevabili, ed e' stato predispo-
sto un apposito modulo contraddistinto dalla sigla Inab/int. (allegato 4)
con il quale potranno essere richieste quelle notizie e certificazioni che
non risulteranno ne' agli atti della Sede, ne' acquisite tra la documenta-
zione gia' presentata dall'interessato.
Cio' posto, le Sedi dovranno operare come di seguito illustrato in
relazione a ciascuna delle possibili cause ostative.
a) Iscrizione negli elenchi anagrafici degli operai agricoli.
Come e' noto l'iscrizione negli elenchi avviene per ciascun anno nel
corso dell'anno successivo a quello cui si riferisce l'attivita' lavorati-
va, in base alle giornate effettivamente prestate, che sono, generalmente,
imputabili all'intero anno.
Cio' posto, nei confronti dei lavoratori agricoli, per i quali non
risulti dai dati di archivio la cessazione della attivita' lavorativa,
occorrera' necessariamente avvalersi di una dichiarazione di responsa-
bilita' dell'interessato stesso, con la quale attesti la data dalla quale
non ha piu' titolo all'iscrizione per avvenuta cessazione dall'attivita'.
Delle pensioni liquidate sulla base della dichiarazione di responsa-
bilita' dell'interessato si dovra' tenere apposita evidenza al fine di
poter operare un riscontro con i dati d'archivio allorche' si renderanno
disponibili.
Inoltre, gli estremi delle suddette pensioni dovranno essere segnalati
al settore addetto alla liquidazione delle prestazioni di disoccupazione
agricola cui, con apposita circolare in via di predisposizione, verranno
impartite istruzioni sugli adempimenti da espletare a seguito della segna-
lazione stessa.
b) Iscrizione negli elenchi dei lavoratori autonomi
Per gli iscritti ad una delle gestioni speciali dei lavoratori auto-
nomi, ove l'avvenuta concellazione non risulti agli atti, andra' richiesta
all'interessato una certificazione rilasciata, a seconda dei casi, o dallo
S.C.A.U. o dalle Commissioni provinciali competenti, attestante la data di
cancellazione.
c) Iscrizione ad albi professionali
Qualora dalla dichiarazione resa al Quadro 3 del modello Io1/bis
risulti che l'interessato sia iscritto ad un albo professionale dovra'
essere richiesta allo stesso una certificazione dell'Ordine professionale,
al cui albo abbia dichiarato di essere iscritto, attestante la data di
cancellazione.
In tutti i casi in cui l'interessato non possa ottenere con solleci-
tudine la certificazione richiesta, potra' provvisoriamente presentare, per
evitare la reiezione della domanda di pensione, un'attestazione dell'avve-
nuta presentazione della domanda di cancellazione, proveniente dallo stesso
soggetto tenuto al rilascio della certificazione definitiva.
d) Trattamenti a carico dell'assicurazione obbligatoria per la disoccupazione
Qualora risulti o dalla dichiarazione resa dall'interessato sul
modello Io1/bis o, comunque, dagli atti in possesso della Sede - attraverso
i necessari collegamenti con il settore DS - che il richiedente, all'atto
della presentazione della domanda di pensione, percepiva un trattamento di
disoccupazione, occorrera':
- disporre la sospensione dei pagamenti se ancora in corso;
- determinare le somme corrisposte per DS ed eventuali assegni fami-
liari e relative maggiorazioni a far tempo dalla decorrenza della pensione;
- disporre il recupero di tali somme in sede di liquidazione della
pensione.
Dell'avvenuto recupero delle somme corrisposte a titolo di disoccupa-
zione dovra' essere data notizia all'interessato.
In relazione a quanto sopra illustrato si ritiene di sottolineare
come, pur prevedendo la norma - ai fini della concessione della pensione -
una rinuncia dell'interessato alla prestazione di disoccupazione, la
sospensione d'ufficio dei pagamenti eventualmente in corso ed il recupero
tante, derivano direttamente dai principi generali, che disciplina l'ero-
gazione dei trattamenti di disoccupazione, contenuti nel Regio decreto 7
dicembre 1924, n. 2270. In base a tali principi i trattamenti di disoccu-
pazione non possono essere concessi a chi abbia perduto ogni capacita'
lavorativa.
Ne consegue che, in presenza di una siffatta causa ostativa, non puo'
essere richiesta la rinuncia ad una prestazione di cui sia stata accertata
l'illegittimita' e che non puo' quindi, che essere revocata e recuperata
d'ufficio.
e) Trattamenti sostitutivi o integrativi della retribuzione
Nei confronti del richiedente la pensione occorrera' accertare - anche
attraverso i necessari collegamenti con i settori CIG e/o CISOA, e malattia
per i casi di pagamento diretto delle suddette prestazioni - se sia in
corso di erogazione un trattamento di integrazione salariale, o di inden-
nita' di malattia, ovvero se l'interessato versi in uno stato di aspetta-
tiva per malattia retribuita dal datore di lavoro. Ricorrendo una di tali
ipotesi dovra' essere acquisita:
- una dichiarazione di rinuncia dell'interessato al trattamento in
atto percepito, qualora tale trattamento sia erogato direttamente
dall'Istituto;
- una dichiarazione del datore di lavoro attestante la data dalla
quale l'interessato ha rinunciato alla erogazione del trattamento sostitu-
tivo o integrativo, ovvero alla retribuzione spettantegli per il periodo
previsto di aspettativa negli altri casi.
Per i trattamenti erogati direttamente dall'Istituto, pervenuta la
dichiarazione dell'interessato, sara' disposta la sospensione del pagamen-
to, delle integrazioni salariali e la liquidazione della pensione con
decorrenza dal 1 giorno del mese successivo a quello da cui ha effetto la
rinuncia.
Nel caso di pagamento delle integrazioni salariali da parte del datore
di lavoro questi dovra' dichiarare di aver sospeso le integrazioni sala-
riali a decorrere dal primo giorno del mese successivo a quello della
presentazione della rinuncia e dallo stesso giorno sara' fissata la decor-
renza della pensione.
Le domande di pensione sospese in attesa della documentazione relativa
alla cessazione delle cause ostative alla liquidazione, dovranno essere
poste in evidenza procedendo, poi, alla reiezione delle stesse, qualora
entro il termine di 60 giorni gli interessati non abbiano fatto pervenire
nessuna documentazione, neanche di carattere interlocutorio.
Per i casi in cui all'atto della liquidazione risulti che nelle more
della decisione della domanda sia stato percepito un trattamento sostitu-
tivo o integrativo della retribuzione, la pensione verra' liquidata con
decorrenza dal primo giorno del mese successivo a quello dal quale e'
cessata la corresponsione di tale trattamento.
Prima di procedere alla liquidazione della pensione ordinaria di
inabilita', nel caso che il richiedente sia titolare di rendita INAIL,
andra' rilevato dal modello SS4 TP se tale rendita debba essere o meno
valutata ai fini della determinazione della maggiorazione di cui al comma 3
dell'art. 2.
II PENSIONE AI SUPERSTITI
1. PENSIONE DI REVERSIBILITA'.
Per la definizione delle domande di pensione di reversibilita' pre-
sentate da superstiti di titolare di pensione di inabilita' - sia ordinaria
che privilegiata - trovano piena applicazione le disposizioni vigenti in
materia di pernsioni di reversibilita' nell'A.G.O. e nelle Gestioni Spe-
ciali dei lavoratori autonomi.
Si fa riserva di istruzioni per la definizione delle domande di
pensione presentate da superstiti di assicurato il quale, dopo aver
presentato domanda di pensione di inabilita', sia deceduto nel corso del
mese di perfezionamento del relativo diritto.
In attesa della definizione della questione, attualmente all'esame di
questa Direzione Generale, in favore dei richiedenti potra' comunque farsi
luogo alla liquidazione della pensione indiretta quali superstiti di
assicurato.
2. PENSIONE PRIVILEGIATA INDIRETTA PER INABILITA'.
Le disposizioni contenute al 2 comma dell'art. 6 introducono un
principio di particolare favore nei confronti dei superstiti di assicurato
deceduto per causa di servizio, prevedendo, solo nei loro confronti, la
liquidazione della pensione indiretta per inabilita'. In relazione a cio',
la sussistenza dei requisiti contributivi ordinari non puo' far venire
meno, contrariamente a quanto previsto per le domande di assegno privile-
giato di invalidita' e di pensione privilegiata di inabilita', l'esigenza
di accertare se il decesso sia riconducibile a finalita' di servizio.
Ricorrendo tale circostanza, infatti, alla determinazione della
pensione che sarebbe spettata al dante causa dovra' farsi luogo attenendosi
ai criteri stabiliti al punto 2 - 5 della circolare n. 53616 A.G.O. del 3
dicembre 1984 relativi al calcolo della pensione ordinaria di inabilita'.
Nei confronti dei richiedenti, oltre alla certificazione comprovante
il rapporto di causalita' tra finalita' di servizio e decesso, dovra'
essere richiesta una dichiarazione attestante se nei confronti degli stessi
sia stato riconosciuto, a seguito della morte del dante causa, il diritto a
rendita I.N.A.I.L. o ad altro trattamento previdenziale o assistenziale a
carico dello Stato o di altro Ente pubblico, e, in caso positivo, dovra'
essere acquisita la relativa documentazione.
Qualora non venga riconosciuto il nesso di causalita' tra finalita' di
servizio e morte del dante causa, ovvero i superstiti risultino titolari di
rendita o trattamento preclusivi al riconoscimento del diritto alla pen-
sione privilegiata indiretta per inabilita', la domanda verra' respinta,
qualora non risultino perfezionati i normali requisiti assicurativi e
contributivi per la pensione indiretta. Si dara' invece luogo alla liqui-
dazione di quest'ultima in presenza dei prescritti requisiti.
Si fa presente che la reiezione della domanda di pensione privilegiata
indiretta per inabilita' dovra' essere notificata anche nel caso in cui si
proceda alla liquidazione della pensione indiretta, stante la facolta' di
ricorso dell'interessato.
III ASSEGNO PER L'ASSISTENZA PERSONALE E CONTINUATIVA AI PENSIONATI DI
INABILITA'.
I richiedenti la pensione di inabilita', sia ordinaria che privile-
giata, che si trovino nelle condizioni previste dall'art. 5 della legge in
esame, potranno presentare la relativa domanda utilizzando l'apposito
modulo ASS/1.
Qualora la domanda di assegno non sia presentata contestualmente alla
domanda di pensione di inabilita' dovra' essere allegata a quest'ultima, se
in corso d'istruttoria, per consentire al sanitario di pronunciarsi su
entrambe le prestazioni richieste.
Le domande di assegno istruite contemporaneamente alla domanda di
pensione di inabilita' (sia presentate contestualmente, sia nel corso
dell'istruttoria della pensione) verranno, per il momento, prese in carico
nella procedura EAD 75 solo nell'ipotesi in cui venga concessa la pensione
di inabilita' e respinto l'assegno.
Il caricamento all'atto della reiezione dell'assegno, nella procedura
EAD 75 verra' effettuato come ricostituzione della pensione liquidata, per
mantenere il collegamento fra le due prestazioni, e l'individuazione
dell'assegno dovra' essere effettuata apponendo il codice ASP al campo 36.
Sempre come ricostituzione e con l'individuazione mediante codice ASP
al campo 36 andranno prese in carico le domande di assegno presentate da
soggetti gia' titolari di pensione di inabilita'.
Si rammenta che la domanda di assegno andra' respinta, oltre che per
insussistenza dei previsti requisiti sanitari, anche nel caso in cui
l'interessato sia titolare di assegno a titolo di assistenza personale e
continuativa erogato dall'I.N.A.I.L..
In caso di ricovero dell'interessato in un Istituto di cura o di
assistenza con onere a carico della Pubblica Amministrazione l'assegno
verra' accolto ma ne restera' sospeso il pagamento.
Della circostanza che l'assegno potra' essere corrisposto alla fine
del periodo di ricovero ovvero in caso di trasferimento presso una casa di
cura privata la cui retta di degenza non sia a carico della Pubblica
Amministrazione dovra' essere data comunicazione all'interessato.
La reiezione dell'assegno andra' notificata utilizzando il modello EAD
50/TP, stante anche la facolta' di ricorso in via amministrativa e giudi-
ziaria riconosciuta all'interessato.
Qualora l'interessato, avente titolo all'assegno, abbia dichiarato di
fruire di una prestazione a carattere continuativo (diversa da quella
erogata dall'I.N.A.I.L.) a titolo di assistenza personale, dovra' essere
acquisita una certificazione rilasciata dall'Ente erogatore attestante
decorrenza e importo mensile della prestazione stessa, e posto, quindi in
pagamento l'assegno ridotto in misura corrispondente all'importo dell'as-
segno fruito.
Si richiama, ad ogni buon fine, l'attenzione delle Sedi sulla circo-
stanza che in caso di presentazione della domanda di assegno in un momento
successivo alla presentazione della domanda di pensione di inabilita',
anche in caso di contestuale definizione di entrambe le prestazioni, la
decorrenza dell'assegno andra' fissata in relazione alla data di presenta-
zione della specifica domanda e non gia' in relazione alla data di presen-
tazione della specifica domanda di pensione di inabilita'.
IV CONTENZIOSO
Nel fare riserva di successive istruzioni in materia, si fa comunque
presente che i ricorsi presentati dalgi assicurati avverso i provvedimenti
di reiezione per motivi sanitari delle domande di assegno di invalidita' e
pensione di inabilita', sia ordinari che privilegiati, di assegno mensile
per l'assistenza personale e continuativa ai pensionati di inabilita',
continueranno per il momento ad essere istruiti utilizzando gli attuali
formulari della serie Io48/SAN.
Sara' naturalmente cura delle Sedi apportare, all'atto della compila-
zione dei redetti moduli, i necessari adattamneti per quanto riguarda, ad
esempio i vari tipi di prestazione, ovvero i riferimenti alla capacita' di
guadagno.
* * *
Con apposita circolare in corso di predisposizione verranno fornite le
istruzioni operative per la gestione delle prestazioni erogate ai sensi
della nuova normativa.
IL DIRETTORE GENERALE
FASSARI
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N.B.: La presente circolare - nelle more della composizione e della
stampa tipografiche - e' stata diramata in fotocopia per consentirne
l'immediata conoscenza ed applicazione.
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ALLEGATO 1
SI RINVIA SU SUPPORTO CARTACEO
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ALLEGATO 2
SI RINVIA SU SUPPORTO CARTACEO
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ALLEGATO 3
SI RINVIA SU SUPPORTO CARTACEO
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ALLEGATO 4
SI RINVIA SU SUPPORTO CARTACEO
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