Eureka Previdenza

Circolare 287 del 18 dicembre 1992

Oggetto: Indennita' di malattia durante i periodi di cure
         idrotermali. D.M. 12 agosto 1992.
     Con decreto  12.8.1992  (pubblicato  sulla  G.U.  n.193  del
18.8.1992,  all.1),  attuativo  del  disposto  di cui all'art.16,
comma 4, della legge n.412 del 30 dicembre  1991  -in  ordine  al
quale  sono  state gia' impartite le prime istruzioni applicative
con circolare n. 140 del 16.5.1992- oltre  all'elencazione  delle
patologie  che possono trovare reale beneficio dalle cure termali
(tassativamente elencate nell'allegato al decreto  stesso),  sono
stati piu' dettagliatamente precisati i criteri e le modalita' di
ammissione dei lavoratori subordinati  a  fruire  delle  cure  in
questione  al  di  fuori delle ferie e dei congedi ordinari; tale
ultima  fattispecie  e'  stata  come  e'  noto   equiparata,   in
determinate   condizioni,   dalla   Corte  Costituzionale  (sent.
n.559/1987) alla malattia, con conseguente obbligo per l'Istituto
di  corrispondere  ai  soggetti  assicurati  per  tale  evento il
relativo trattamento previdenziale.
     Per  quanto  concerne  in  particolare la problematica della
fruibilita' delle cure stesse al di  fuori  di  periodi  feriali,
dette  disposizioni  (art.2,  c.1,  del  D.M. citato in premessa)
stabiliscono che lo specialista USL debba  esprimersi  in  ordine
alla  "maggiore efficacia ed utilita' terapeutica o riabilitativa
della cura termale se non differita sino alle ferie e ai  congedi
ordinari".
     Tale esplicito riferimento all'istituto delle  ferie  o  dei
congedi  ordinari,  va interpretato, nell'ambito degli obiettivi,
sottolineati dallo stesso  decreto,  di  razionalizzazione  e  di
contenimento  della  spesa  pubblica,  a  base della citata norma
della legge n.412/1991, e nelle linee di rigorosita'  evidenziate
dalla  citata  Corte, quale ulteriore parametro di valutazione ai
fini della ammissione alle cure in questione e della  conseguente
concedibilita'  delle  prestazioni economiche di cui trattasi. In
base  alla  suddetta   impostazione,   condivisa   dal   Comitato
amministratore   della   gestione   prestazioni   temporanee   ai
lavoratori dipendenti, l'intervento erogativo dell'Istituto   -da
valutarsi, quindi, anche in rapporto alla disponibilita', o meno,
nei singoli casi concreti, di periodi  di  ferie  (o  di  congedo
ordinario) utili per l'esecuzione della cura- e' da ritenersi non
dovuto per  le  fattispecie  in  cui  il  lavoratore  risulti  in
condizioni   di   utilizzare,  nell'ambito  della  contrattazione
collettiva, nel periodo previsto per la  cura,  ferie  o  congedi
ordinari.
     Cio'  implica,  sul  piano  operativo,  la   necessita'   di
acquisire,  unitamente  alla  documentazione  prevista  (motivata
prescrizione dello specialista e autorizzazione/impegnativa USL),
dichiarazione  del  datore  di  lavoro che il lavoratore non puo'
essere collocato in ferie nel periodo indicato  per  l'esecuzione
della  cura, perche non consentito dal contratto o per mancanza o
insufficienza di residui giorni di ferie.  Allo  scopo  e'  stato
predisposto  l'unito  modello (all.2) da compilarsi in due copie,
contenente  anche  le  avvertenze  per   il   lavoratore   e   la
dichiarazione dello stesso.
     Per quanto concerne in particolare i rapporti tra periodi di
cure  idrotermali  e  ferie  collettive  (quelle,  cioe', che non
possono essere spostate ad altra data), la relativa  problematica
sara'  risolta  nel  senso  di  non  procedere  ad  erogazioni di
indennita'  quando  la  cura  possa  essere  fruita   interamente
nell'ambito  di  un periodo di ferie ovvero a distanza di meno di
15 giorni dalle stesse (1).
     Non  potranno  pertanto  essere indennizzati periodi di cure
idrotermali ai lavoratori  che,  dalla  dichiarazione  aziendale,
risultino poter effettuare le cure durante i periodi feriali.
          Tutto cio' premesso, si  impartiscono,  a  scioglimento
della  riserva  formulata  con la citata circolare n.140/1992, le
seguenti  istruzioni,  che  assorbono,  salvo  diverso  esplicito
rinvio, quelle emanate in precedenza.
A) Generalita' e condizioni
     In adeguamento al disposto  di  cui  al  D.M.  12.8.1992  in
argomento (art.2, commi 1 e 3), il riconoscimento del trattamento
previdenziale di malattia avverra' se lo specialista USL  -previa
presentazione,  da  parte del lavoratore interessato, alla USL di
residenza della relativa proposta del  medico  di  base  entro  5
giorni dalla data di redazione- riconosca con "motivato giudizio"
la maggiore efficacia ed  utilita'  terapeutica  o  riabilitativa
della  cura  "se  non  differita  sino  alle  ferie  e ai congedi
ordinari"; quanto precede con riferimento sia  alla  specificita'
e/o  alla  gravita'  della  malattia  riscontrata  o  allo  stato
evolutivo della stessa sia alle modalita'  di  effettuazione  del
trattamento  termale  sia  all'eventuale  programma terapeutico o
riabilitativo in cui questo e' inserito e sulla base,  di  norma,
di accertamenti strumentali o di laboratorio. Lo specialista deve
anche fissare un termine, non superiore ai trenta giorni previsti
dalle  precedenti  disposizioni,  entro  cui  l'interessato  deve
iniziare la cura.
     Tenuto  conto  delle  disposizioni  vigenti  e  dei  criteri
interpretativi sopra esposti, devono pertanto essere esclusi  dal
riconoscimento   dell'indennita'   di  malattia  posta  a  carico
dell'INPS:
1)  le cure per le quali non sia attestata dallo specialista USL,
    ovviamente della branca, la sussistenza dei  requisiti  sopra
    indicati  -esistenza  della  malattia,  riconoscimento  della
    maggiore efficacia terapeutica o riabilitativa della cura  se
    non  differita  fino  alle  ferie- (art.2, c.1, D.M.12 agosto
    1992);
2)  le  cure  non  riconosciute dalla USL di residenza attraverso
    l'emissione  dell'autorizzazione/impegnativa,  su  cui   deve
    essere   attestata,   anche   mediante   stampigliatura,   la
    sussistenza dei requisiti  stabiliti  dall'art.16,  comma  5,
    della  legge  30  dicembre 1991,n.412. Sono pertanto escluse,
    ovviamente, anche le cure meramente preventive (art.2, c.1  e
    4, D.M.);
3)  le prestazioni termali prescritte per patologie non  elencate
    nell'allegato  al  decreto ministeriale in esame (art.1, c.1,
    D.M.);   sono   escluse   anche    quelle    transitoriamente
    autorizzabili  dalle  USL  con  oneri  a carico della finanza
    pubblica ancorche non elencate  nell'allegato  suddetto  (es.
    affezioni  renali),  in  quanto le stesse sono fruibili, come
    esplicitamente sancito (art.4, c.1, D.M.),  solo  utilizzando
    periodi feriali;
4)  le cure iniziate oltre la data    fissata  dallo  specialista
    -max. 30 giorni dalla relativa redazione- (art.2, c.1, D.M.);
5)  le fattispecie in cui la proposta del curante risulti presen-
    tata alla USL oltre i 5 giorni previsti (art.2, c. 3, D.M.);
6)  i casi di omesso o ritardato invio, ai previsti  destinatari,
    della  documentazione  richiesta  -vds.  par.C-  (art.2, c.4,
    D.M.);
7)  i  periodi  di  cure  termali  fruite presso stabilimenti non
    convenzionati con il Servizio Sanitario Nazionale,  anche  se
    effettuate  per  una  delle  affezioni  elencate  nel decreto
    (art.2, c.5, D.M.);
8)  le  cure  effettuate  in periodi nei quali i datori di lavoro
    abbiano  attestato  la  possibilita',   nei   confronti   del
    lavoratore  interessato,  di  fruire  di  ferie  o di congedi
    ordinari (art.2, c.1, D.M);
9)  i periodi di cura eccedenti i quindici giorni per anno solare
    (art.13, c.4, legge n.638/1983);
10) le cure effettuate senza l'osservanza di un periodo di inter-
    vallo di almeno quindici giorni con i congedi ordinari  o  le
    ferie (art.13, c.5, legge n.638/1983);
11) le cure elioterapiche, climatiche, psammoterapiche e similari
    (art.13, c.6, legge n.638/1983);
12) i  periodi  di  cura  comunque   retribuiti   (art.6,   legge
    n.138/1943);
13) le cure autorizzate dall'INPS nei propri  Stabilimenti  o  in
    strutture convenzionate ai fini della prevenzione degli stati
    di invalidita' pensionabile (legge n.8/1990, confermata dalla
    legge 30.12.1991, n.412);
14) le cure concesse dai medici  dell'INAIL  (artt.5  e  6  legge
    n.138/1943);
15) le cure parzialmente o non continuativamente eseguite,  fatti
    salvi,  per  i  giorni  relativi, i motivi di forza maggiore,
    compresa la chiusura dello stabilimento (vds. par. D);
                                                           2
B) Documentazione (art.2, c.4, D.M. 12.8.1992)
     All'Istituto   dovra'   essere   trasmessa  la  copia  della
autorizzazione/impegnativa rilasciata dalla USL di residenza  (su
cui,  come  accennato,  a  cura  della  stessa  USL  viene, se ne
ricorrono  i  presupposti,  stampigliato   espresso   riferimento
all'art.16,   comma   5,   della  legge  30.12.1991,  n.412,  che
disciplina, appunto, la concessione delle cure in  periodi  extra
feriali);  tale  documentazione  non  e' peraltro sufficiente per
l'erogazione dell'indennita', essendo necessario accludere  anche
copia  della  motivata  prescrizione  dello specialista, che deve
esprimersi, secondo quanto    sopra  precisato,  in  ordine  alla
maggiore  efficacia ed utilita' terapeutica o riabilitativa della
cura se non differita sino alle  ferie  o  ai  congedi  ordinari.
Copia   della  suddetta  autorizzazione/impegnativa  deve  essere
parallelamente inviata anche al datore di lavoro.
     All'Istituto  dovra'  pure  essere  inviata  una  copia  del
modello allegato 2, contenente (parte  B)  la  dichiarazione  del
datore  di  lavoro  attestante  l'impossibilita'  di collocare in
ferie il lavoratore nel periodo di esecuzione della cura.
     Ancorche  non  previsto  espressamente,  e'  poi da ritenere
implicito che, all'atto dell'invio della  documentazione  di  cui
sopra,  il  lavoratore debba comunicare all'INPS anche il periodo
prescelto,  il  recapito  temporaneo  (quello  abituale   risulta
dall'impegnativa)   e   la   denominazione   dello  stabilimento;
sufficiente allo scopo e' comunque il modello allegato  2  (parte
A).  Analoghe informazioni devono essere ovviamente fornite anche
al datore di lavoro, che peraltro ne viene a conoscenza con ancor
maggiore  tempestivita',  all'atto della compilazione della parte
B, a lui riservata, dell'allegato 2.
     Al  termine  della  cura  viene  poi  compilata e consegnata
all'assistito,    a    cura    dello    Stabilimento     termale,
l'autorizzazione/impegnativa    piu'    volte   menzionata,   con
l'attestazione, in apposito riquadro, del periodo di  svolgimento
delle cure, il che fa fede della regolare esecuzione delle stesse
nel periodo certificato. Per i  lavoratori  interessati,  a  cura
dello  Stabilimento  stesso,  deve  essere  pure  rilasciata  una
dichiarazione, con la specifica delle  prestazioni  erogate,  dei
giorni  di  loro  effettuazione  nonche  di  quelli  di eventuale
sospensione della cura per inattivita' della struttura.
     Tutta  la  documentazione  suddetta  va ugualmente trasmessa
all'INPS e al datore di lavoro.
C) Termini (art.2, c.4, D.M.)
     Trovano  conferma  gli  indirizzi gia' assunti dall'Istituto
(del. C. di A. n.15/1991  -vds.circ.n.85/1991)  secondo  i  quali
l'assimilazione,  nei  casi  previsti  ,  dell'assenza  per  cure
termali a quella per malattia comune implica che, ai  fini  della
percezione  della  relativa  indennita',  incomba  sul lavoratore
l'onere di trasmettere  all'INPS  (e  al  datore  di  lavoro)  la
documentazione  necessaria, entro i termini stabiliti per l'invio
della normale certificazione (due  giorni),  termini  che  devono
intendersi   decorrenti,   non   dalla  data  di  rilascio  della
prescritta autorizzazione/impegnativa, ma da quella di  effettivo
inizio  delle  cure,  in quanto quest'ultimo potrebbe, al momento
del rilascio dell'autorizzazione suddetta, non essere esattamente
determinato.  Alla  documentazione suddetta dovra' essere accluso
anche il modello allegato 2, compilato nelle parti di interesse.
     L'ulteriore documentazione descritta al paragrafo precedente
deve essere inviata dall'interessato dopo  l'effettuazione  della
cura.
D) Criteri e modalita' di erogazione
     Sono confermate integralmente  le  istruzioni  gia'  fornite
sull'argomento  con  circolare n. 85 del 27.3.1991, parte I, par.
2, per cio' che si riferisce a:
-  giornate indennizzabili;
-  casi  e  giornate   indennizzabili   nonostante   l'incompleta
   effettuazione del ciclo di cura autorizzato;
-  registrazione del numero di cure indennizzate, ai  fini  della
   valutazione  degli  oneri  sostenuti  annualmente al titolo in
   argomento;
-  tipo di controlli effettuabili durante i periodi di cura (vds.
   anche par. E);
-  sanzioni  applicabili  in  caso  di  precedenti  o  successive
   assenze a visita di controllo;
-  notifica  tempestiva  agli interessati della inesistenza delle
   condizioni per il riconoscimento dell'indennita';
-  modalita' di erogazione dell'indennita'.
E) Controlli
     Nessuna valutazione circa la prescrizione dello  specialista
dovra'   essere   operata   dall'Istituto,  che  si  limitera'  a
verificare, ad ogni buon conto,  che  la  affezione  rientri  tra
quelle dell'allegato al decreto.
     Il decreto (art. 3) ha  inoltre  previsto  l'introduzione  a
cura  degli  stabilimenti,  entro  180  giorni,  di  sistemi  che
consentano la rilevazione nominativa dei  soggetti  ammessi  alle
cure in questione, l'identificazione personale dei lavoratori con
modalita' che permettano, anche a posteriori, la  verifica  della
loro partecipazione ad ogni seduta.
     In tale quadro e' stata anche formalizzata  la  possibilita'
-per  la  quale erano gia' state fornite istruzioni con la citata
circolare n. 85/1991- che l'INPS operi  diretti  controlli  sulla
reale  esecuzione  delle  cure,  ovviamente per i soggetti aventi
titolo all'indennita' di malattia.
F) Decorrenza
     Le  istruzioni  che  precedono  devono  essere osservate per
tutte  le  cure  idrotermali  iniziate  dal  18.8.1992,  data  di
pubblicazione  del  decreto  ministeriale  in  oggetto,  ai  fini
dell'erogazione, ai lavoratori appartenenti  a  categorie  aventi
                                                           3
diritto  all'indennita'  di  malattia, delle relative prestazioni
economiche durante i periodi di cure di cui trattasi.
     I   particolari   criteri   sopra   esposti  in  materia  di
disponibilita' di ferie, secondo  l'attestazione  del  datore  di
lavoro,  durante  il  periodo di cure termali, andranno applicati
dalla data di emanazione della presente circolare, fermo restando
in  ogni caso che l'eventuale, sia pure temporanea, imputazione a
ferie di cure gia' eseguite e' da  intendersi  quale  circostanza
preclusiva del diritto all'indennita' di malattia.
G) Informazione
     Le disposizioni per poter fruire di indennita'  di  malattia
durante  le  cure  idrotermali,  con particolare rilievo circa la
necessita'  di  attestazione  del  datore  di  lavoro  della  non
fruibilita'  di  ferie  nel  relativo  periodo,  dovranno  essere
portate a conoscenza delle categorie interessate con i mezzi piu'
opportuni,  con  la  precisazione  che sara' disponibile apposito
modello con le istruzioni del caso.
     Il  modulo  allegato  2  sara' riprodotto a stampa a livello
regionale  (utilizzando   all'uopo   i   fondi   a   disposizione
sull'apposito  capitolo),  nel  quantitativo  necessario, curando
anche la distribuzione alle USL -in ordine  alla  quale  dovranno
essere assunti opportuni contatti con il competente Assessorato a
cura delle Sedi  regionali-  per  la  consegna  agli  interessati
all'atto delle richieste di autorizzazioni di competenza.
                                    IL DIRETTORE GENERALE
                                         f.to BILLIA
----------------------
(1) Si indicano, per maggiore chiarezza, alcuni esempi:
-  cure da iniziare e terminare  all'interno  di  un  periodo  di
   ferie   collettive:   non   e'  erogabile  alcuna  prestazione
   economica;
-  cure da iniziare prima delle ferie collettive:
   a) se alla data di inizio delle ferie il ciclo di cura risulta
      completato   da   oltre   15   giorni   potra'   procedersi
      all'indennizzo;
   b) se  la  cura  e' ultimata all'interno del periodo di ferie,
      ovvero prima dell'inizio  di  queste,  ma  da  meno  di  15
      giorni,  non potra' essere erogata indennita' (per mancanza
      dell'intervallo minimo di 15 gg. tra ferie e cure termali);
-  cure  da iniziare prima dell'ultimo giorno di ferie collettive
   -ovvero entro il 15  giorno da tale data- : nessuna indennita'
   e' erogabile (vds. sopra es. b);
-  cure che possono essere iniziate oltre il quindicesimo  giorno
   dalla  fine  delle ferie collettive: l'indennita' e' erogabile
   (il lavoratore ha facolta' di dar corso alle cure in qualsiasi
   momento,  nell'ambito  del  periodo  massimo  prescritto dallo
   specialista), sempreche, ovviamente, dopo le ferie collettive,
                                                           4
   non residui altro periodo feriale di durata sufficiente per le
   cure.
Allegato n 1
llegato,   consultabile   sulla  G.U.  n.193  del  18.8.1992,  viene
ortato nel solo testo a stampa.
legato n  2
     INDENNITA' DI MALATTIA DURANTE LE CURE TERMALI
GO              AVVERTENZE PER IL LAVORATORE
  (VALGONO SOLO PER I LAVORATORI APPARTENENTI A CATEGORIE
       AVENTI DIRITTO ALL'INDENNITA' DI MALATTIA)
 aver  diritto all'indennita' di malattia a carico dell'INPS durante
eriodo di effettuazione di cure idrotermali e' necessario:
 presentare alla  USL  di  residenza  la  richiesta  del  medico  di
 famiglia, entro 5 giorni dal rilascio;
 essere  visitato  dal medico specialista USL per una delle malattie
 previste dalla legge, il quale  giudichi la cura termale:
 a) necessaria ai fini terapeutici o riabilitativi,
 b) piu' utile e efficace se non  rinviata  fino  alle  ferie  o  ai
 congedi ordinari,
 c) da effettuarsi entro un massimo di 30 giorni;
 richiedere  alla  USL  l'autorizzazione-impegnativa   sulla   quale
 compaia  l'indicazione che e' stata rilasciata ai sensi della legge
 30.12.1991, n. 412;
 comunicare al datore di lavoro il periodo prescelto  per  le  cure,
 compilando  (in  due  copie)  la  parte  A) riportata sul retro del
 presente modulo;
 farsi  rilasciare  dal  datore  di  lavoro,  in   due   copie,   la
 dichiarazione (parte B) sul retro del presente modulo), che durante
 il periodo suddetto, ai sensi della contrattazione collettiva,  non
 possono  essere  usufruite ferie o congedi ordinari, in quanto sono
 gia' state programmate ferie collettive in altro periodo ovvero non
 residua  nell'anno  un numero di giorni di ferie sufficiente per il
 completamento del ciclo di cure.
 IN  CASO  CONTRARIO LE CURE TERMALI DEVONO ESSERE SVOLTE DURANTE LE
 FERIE;
 inviare all'INPS,  entro  due  giorni  dall'inizio  delle  cure  da
 effettuare  al di fuori dei periodi di ferie, la prescrizione dello
 specialista, copia della autorizzazione-impegnativa della USL e una
 copia  del  presente  modulo compilato sul retro sia dal lavoratore
 che dal datore di lavoro;
 inviare al datore di lavoro, sempre entro due giorni,  copia  della
 documentazione  in  possesso e la seconda copia del presente modulo
 debitamente compilato sul retro;
 effettuare le cure prescritte  senza  interruzioni  (salvo  per  le
 giornate  di  chiusura  dello  stabilimento termale e per quelle di
 documentata forza maggiore);
 inviare all'INPS (in originale) e al datore di lavoro  (in  copia),
 al termine delle cure, l'autorizzazione-impegnativa compilata dallo
 stabilimento termale.
                                       (Da compilare in due copie)
) RISERVATO AL LAVORATORE
sottoscritto ................................. nato a ..............
......... residente a ........................ via .................
..... CAP ......... codice fiscale .................................
endente dell'azienda ....................  .........................
hiara che in caso di autorizzazione a fruire di cure termali  al  di
ri   delle   ferie  si  rechera',  per  il  trattamento,  presso  lo
bilimento termale di ...............................................
  periodo dal ......... al ......... , con temporaneo recapito nella
uente localita': .................... via ................... n ....
 ......... presso ..................................................
a ...............     Firma del lavoratore .........................
) RISERVATO ALL'AZIENDA
sottoscritta Ditta .................................................
e/Stabilimento  di .................... via .................. n ...
ricola INPS ....................... dichiara che il lavoratore sopra
icato, qualifica di ....................,
                                          puo'
ante il periodo dallo stesso indicato (1) -----------, ai sensi
                                          non puo' (2)
la  contrattazione collettiva, usufruire di congedi ordinari o ferie
uali.
a ..............  Timbro e firma della Ditta .......................
_________________
 Cancellare l'ipotesi che non ricorre
 V. avvertenze sul retro, punto 5

Circolare 220 dell'11 settembre 1992

OGGETTO: Prestazioni economiche di malattia e maternita'. Lavoratori
         agricoli a tempo determinato.
    Come e' noto, l'art. 5, comma 6, del D.L. 12 settembre 1983, n.
463, convertito nella legge 11 novembre 1983, n. 638, prevede la
concessione dell'indennita' di malattia, entro determinati limiti
annui, ai "lavoratori agricoli a tempo determinato iscritti o aventi
diritto all'iscrizione negli elenchi" anagrafici "a condizione che
risultino iscritti nei predetti elenchi nell'anno precedente per
almeno 51 giornate".
    I criteri impartiti con circolare n. 134420 AGO/157 del
16.7.1984 prevedevano che fosse considerata utile, ai fini del
raggiungimento del suddetto numero minimo di giornate necessarie per
il diritto alle prestazioni di malattia e di maternita', la sola
attivita' lavorativa svolta a tempo determinato, nel settore
agricolo.
    Al riguardo si fa ora presente che la questione e' stata di
recente piu' volte esaminata dalla Corte di Cassazione, Sez. lav.
(vds. sentenze nn. 3568, 9500, 10530, 11275/1990 e n. 11551/1991).
In tali sentenze e' stato manifestato l'orientamento - diverso dalla
impostazione assunta dall'Istituto - che il diritto all'indennita'
di malattia debba essere riconosciuto anche in favore del lavoratore
agricolo a tempo determinato il quale, nell'anno precedente la
richiesta di prestazione, sia stato iscritto, per almeno 51
giornate, negli elenchi nominativi quale lavoratore agricolo a tempo
indeterminato, non distinguendo, l'art. 5, 6  comma, della legge n.
638/1983 citata, quanto all'attivita' lavorativa prestata nel
settore nell'anno anteriore a quello di insorgenza dell'evento
morboso, fra attivita' svolta quale lavoratore a tempo determinato o
indeterminato.
    Dovendosi quindi ritenere ormai fugate, secondo quanto espresso
dalla Corte, le incertezze interpretative all'epoca emerse, si
dispone che, ai fini dell'erogazione delle prestazioni economiche di
malattia e di maternita', il relativo diritto debba essere
riconosciuto anche in favore del lavoratore a tempo determinato che
nell'anno precedente la richiesta della prestazione  possa comunque
far valere almeno 51 giornate di effettivo lavoro agricolo
subordinato, sia con attivita' a tempo determinato che
indeterminato.
    Qualora l'interessato abbia diritto all'indennita' per entrambe
le attivita' lavorative suddette - ovviamente per l'attivita' a
tempo indeterminato dovrebbe trattarsi della c. d. protezione
assicurativa - sara' erogata la prestazione in concreto piu'
favorevole.
    Resta confermata l'ininfluenza, ai fini in questione, delle
giornate di lavoro svolto dagli stessi lavoratori in settore
extra-agricolo.
    Le presenti disposizioni sono da intendersi applicabili ai casi
di malattia e di maternita' non ancora definiti alla data della
presente circolare nonche', su richiesta degli interessati, agli
eventi definiti, comprovati da adeguata certificazione, per i quali
non siano decorsi i termini di prescrizione annuale vigenti nella
materia ovvero non siano intervenute sentenze passate in giudicato.
                                  IL DIRETTORE GENERALE
                                       F.to  BILLIA

Circolare 34 del 5 febbraio 1992

Oggetto:

Art. 5 della legge 26 ottobre 1957, n. 1047 : modalità di accreditamento dei contributi obbligatori IVS dei CD/CM per il periodo 1957/61 e suoi riflessi sull'accreditamento dei contributi figurativi per servizio militare.

     In  base  ai  quesiti  da  piu'  parti  pervenuti si e'
rilevato che le Sedi non sempre seguono gli  stessi  criteri
nella  definizione  delle  richieste  di  accreditamento dei
contributi  figurativi  per  periodi  di  servizio  militare
prestato durante gli anni dal 1957 al 1961 da assicurati che
per gli  anni  medesimi  risultano  iscritti  negli  elenchi
nominativi dei coltivatori diretti, mezzadri e coloni.
     Allo scopo  di  assicurare  in  materia  la  necessaria
uniformita'  di indirizzo si forniscono le seguenti precisa-
zioni.
     Si rammenta, innanzitutto, che per gli anni dal 1957 al
1961 l'accreditamento  dei  contributi  per  l'assicurazione
obbligatoria  I.V.S.  dei  coltivatori  diretti,  mezzadri e
coloni e' disciplinato dall'art. 5 della  legge  26  ottobre
1957, n. 1047 (1), istitutiva dell'assicurazione predetta.
     Il comma 1 di detto articolo dispone che: "i contributi
accertati  e  riscossi  complessivamente  per ciascun nucleo
familiare in base alle disposizioni di cui al secondo  comma
dell'art.  3  sono  accreditati  agli appartenenti al nucleo
stesso attribuendo le giornate lavorative  per  le  quali  i
suddetti contributi sono stati versati", secondo particolari
criteri di ripartizione stabiliti dal medesimo comma 1.
     Il comma 5 dello stesso  articolo stabilisce  poi  che:
"gli  accreditamenti  dei  contributi  previsti nel presente
articolo sono effettuati, a norma dell'art. 3 della presente
legge,  sulla famiglia quale risulta alla data del 31 dicem-
bre dell'anno cui si riferiscono".
    In  particolare  dall'applicazione delle predette dispo-
sizioni e' derivato che:
-  i  soggetti  presenti  nel  nucleo  familiare come unita'
attive alla data del 31 dicembre conseguivano il titolo  per
l'iscrizione  negli  elenchi e per il conseguente accredita-
mento dei contributi per l'intero anno, anche  nei  casi  in
cui avessero iniziato l'attivita' nel corso dell'anno;
- i soggetti non presenti nel nucleo familiare  come  unita'
attive   alla  data  del  31  dicembre  non  avevano  titolo
all'iscrizione negli elenchi e quindi all'accreditamento dei
contributi per l'intero anno, anche nei casi in cui avessero
svolto l'attivita' per una parte dell'anno.
     Cio'  premesso, nell'ipotesi di soggetti iscritti negli
elenchi  nominativi  dei  coltivatori  diretti,  mezzadri  e
coloni  in  uno degli anni compresi nel periodo 1957/61, che
risultino essere stati in servizio militare ovvero  occupati
in  altra  attivita'  lavorativa al 31 dicembre dello stesso
anno, le Sedi sono tenute,  in  relazione  al  disposto  del
richiamato  comma  5  dell'art.  5  della  legge  n. 1047, a
segnalare i singoli casi ai  competenti  Uffici  provinciali
dello  SCAU  per  la  cancellazione  degli interessati dagli
elenchi.
     La   cancellazione  predetta,  facendo  venir  meno  la
copertura  assicurativa,   consente   l'accreditamento   dei
contributi  figurativi  per  il periodo di servizio militare
svolto nell'anno considerato.
    Di contro, nell'ipotesi di soggetto presente come unita'
attiva nel nucleo  familiare  alla  data  del  31  dicembre,
l'accreditamento  dei  contributi  obbligatori  per l'intero
anno, conseguente all'applicazione del citato art.  5  della
legge   n.  1047,  rende  impossibile  l'accreditamento  dei
contributi  figurativi  per  l'eventuale  servizio  militare
prestato  nel  periodo  iniziale dell'anno medesimo. Cio' in
base al principio secondo il quale l'accreditamento  figura-
tivo  e' consentito solo per i periodi scoperti di assicura-
zione.
     Tale  preclusione  non deve essere considerata peraltro
assoluta, nel senso che essa opera solo nell'ipotesi in  cui
l'iscrizione abbia comportato un' attribuzione di almeno 156
giornate, che costituiscono l'anno pieno  di  contribuzione,
mentre,  in  caso  di  attribuzione di un numero di giornate
inferiore, i contributi figurativi possono  essere  accredi-
tati  fino a concorrenza del predetto limite di 156 giornate
annue.
     Per  una  maggiore  comprensione  si fa l'esempio di un
assicurato che risulta iscritto negli elenchi CD/CM per  gli
anni  1959,  1960  e 1961 per 156 giornate all'anno e che ha
prestato servizio militare  dal  1   settembre  1959  al  28
febbraio 1961.
     Le Sedi dovranno chiedere ai competenti Uffici  provin-
ciali  dello  SCAU  la  cancellazione  del  lavoratore dagli
elenchi per gli anni 1959 e 1960, in quanto alla data del 31
dicembre  degli  anni  predetti  egli non risultava presente
come unita' attiva nel nucleo familiare.
     A  cancellazione  avvenuta, potra' essere accreditato a
favore dell'interessato il servizio militare per il  periodo
dal  1   settembre  al  31 dicembre 1959 e per l'intero anno
1960, per cui rimarra' scoperto di contribuzione il  periodo
dal 1  gennaio al 31 agosto 1959.
     Non potra', invece, essere accreditato  il  periodo  di
servizio  militare  per  il periodo 1  gennaio - 28 febbraio
1961, in quanto il periodo stesso e'  coperto  di  assicura-
zione  obbligatoria  con  l'iscrizione  negli elenchi per un
numero di 156 giornate annue.
     Peraltro,  nell'ipotesi in cui l'iscrizione per il 1961
risultasse effettuata, ad esempio,  per  150  giornate,  po-
tranno  essere  accreditate  2  settimane  di  contribuzione
figurativa per il servizio militare prestato nel periodo dal
1   gennaio  al  28 febbraio 1961. Infatti, essendo ciascuna
settimana pari  a  3  giornate,  le  6  giornate  risultanti
dall'accredito  figurativo sono sufficienti a far conseguire
all'interessato le 156  giornate  necessarie  per  la  piena
copertura dell'anno.
     Invece nell'ipotesi di iscrizione   per  129  giornate,
potranno  essere  accreditate tutte le 9 settimane di durata
del servizio militare, in quanto corrispondendo  esse  a  27
giornate,  verrebbe  complessivamente  raggiunto  il  limite
annuo di 156 giornate.
     A maggior ragione, ovviamente, l'intero accredito delle
9  settimane  di  contribuzione  figurativa  potra'   essere
effettuato  nei  casi  di  iscrizione  negli  elenchi per un
numero di giornate inferiori alle 129 (ad esempio  70  gior-
nate),  in  quanto in tal caso non verrebbe mai raggiunto il
limite delle 156 giornate annue.
     Si  fa  presente che in presenza di domande di riscatto
presentate ai sensi dell' art. 11 della legge 2 agosto 1990,
n.  233  (2),  l'accreditamento del servizio militare effet-
tuato, con i criteri suindicati, per  l'anno  per  il  quale
risultano  attribuite  meno di 156 giornate di contribuzione
obbligatoria ha riflessi, ovviamente, anche  sul  numero  di
giornate  da  ammettere  a  riscatto.  Detto  numero dovra',
infatti,  essere  determinato  in  relazione  al  numero  di
giornate  di lavoro e di contribuzione figurativa per servi-
zio militare complessivamente accreditate all' interessato.
     Pertanto,   nei   primi  due  esempi  sopra  riportati,
all'interessato non potra' essere concessa  la  facolta'  di
riscatto,  in  quanto  con  l'accreditamento  dei contributi
figurativi  egli  ha  gia'  conseguito  la  piena  copertura
contributiva dell'anno.
     Nel terzo esempio  (iscrizione  negli  elenchi  per  70
giornate),  tenuto  conto  che  con l'accreditamento delle 9
settimane di contribuzione figurativa  -  pari  come  si  e'
detto  a  27 giornate - l'assicurato ha raggiunto complessi-
vamente  97  contributi  giornalieri  nell'anno,   dovranno,
invece,  essere  ammesse  a  riscatto le residue 59 giornate
necessarie a conseguire l'anno pieno di contribuzione.
                          IL DIRETTORE GENERALE
                              F.to BILLIA
(1) V. "Atti Ufficiali" 1957, pag. 1829
(2) V. "Atti Ufficiali" 1990, pag. 877

Circolare 135 del 19 maggio 1992

Oggetto:
CD/CM occupati in altra attività lavorativa alla data del 31 dicembre degli anni dal 1957 al 1961. Chiarimenti per l'applicazione della circolare n.  34 del 5 febbraio 1992.

Con circolare n. 34 del 5 febbraio 1992, nel richiamare
l'attenzione  delle Sedi sul contenuto dell'art. 5, comma 5,
della legge 26 ottobre 1957, n.  1047  (1),  in  virtu'  del
quale  l'accreditamento  annuale  dei  contributi  I.V.S.  a
favore dei coltivatori diretti, mezzadri  e  coloni  per  il
periodo  1957/61  doveva  essere effettuato sulla base della
composizione del nucleo familiare risultante alla  data  del
31  dicembre,  e' stato precisato che, nell'ipotesi di assi-
curati che figurano iscritti negli  elenchi  nominativi  dei
CD/CM  in uno degli anni compresi nel periodo in questione e
che risultino  essere  stati  in  servizio  militare  ovvero
occupati  in altra attivita' lavorativa al 31 dicembre dello
stesso anno, le situazioni predette devono essere segnalate,
in  applicazione  della  norma  citata, ai competenti Uffici
provinciali dello SCAU per gli  eventuali  provvedimenti  di
cancellazione dagli elenchi.
     A seguito delle predette direttive la  Direzione  Gene-
rale dello SCAU ha diramato la circolare n. 33 del 1  aprile
1992, che si allega in copia, con la quale  ha  chiarito  ai
propri   Uffici  provinciali  che  la  semplice  indicazione
dell'esistenza di altra attivita' lavorativa alla  data  del
31  dicembre  non puo' essere considerata come motivo suffi-
ciente  per  procedere  alla  cancellazione  dagli   elenchi
"potendo ammettersi che l'interessato, oltre alla abituale e
manuale coltivazione dei terreni, si sia dedicato  contempo-
raneamente ad altra attivita' di lavoro".
     Pertanto, conclude la circolare dello SCAU,  la  circo-
stanza suddetta puo' essere presa in considerazione, ai fini
della cancellazione dagli elenchi  dei  CD/CM,  soltanto  se
accompagnata  da  altri  elementi di fatto che provino l'in-
sussistenza dell'attivita' di coltivatore diretto,  mezzadro
o  colono,  come  ad  esempio  nel caso di un iscritto negli
elenchi CD/CM la cui seconda occupazione risulti  svolta  in
una  localita'  talmente  distante  da  quella  dell'azienda
agricola da far ritenere inverosimile  una  contemporaneita'
di attivita'.
     Al riguardo si osserva che, in effetti, lo  svolgimento
di  un'altra  attivita'  lavorativa  non puo' oggettivamente
considerarsi    preclusiva  dell'attivita'  di   coltivatore
diretto,  colono o mezzadro, attivita' per la quale la legge
1047 prescrive,  ai  fini  della  tutela  previdenziale,  il
semplice requisito dell'abitualita'.
     Pertanto le Sedi, in linea con quanto  precisato  nella
circolare  dello SCAU e a modifica della direttiva preceden-
temente impartita, dovranno d'ora in poi limitarsi a  segna-
lare agli Uffici dell'Ente predetto i soli casi in cui, come
nell'esempio fatto, risulti fondatamente dimostrato, in base
ad  ulteriori  circostanze  di  fatto, che lo svolgimento di
un'altra attivita' lavorativa abbia   impedito  all'interes-
sato  di  essere  presente  come  unita'  attiva  nel nucleo
familiare alla data del 31 dicembre.
                                      IL DIRETTORE GENERALE
                                           F.to BILLIA
(1) V. "Atti ufficiali" 1957, pag. 877
                                                  Allegato
SERVIZIO CONTRIBUTI AGRICOLI UNIFICATI
DIREZIONE GENERALE
SERVIZIO A.C.L.A.A.
Circolare n. 33
                                    Roma, li 1  aprile 1992
                                    AI SERVIZI CENTRALI
                                    SEDE
                                    AGLI UFFICI PROVINCIALI
                                    LORO SEDI
Oggetto: Accertamento coltivatori diretti nel quinquennio
         1957/1961.
     Con messaggio n. 40889 del 5 febbraio 1992, avente  per
oggetto  "Art.  5  della  legge 26 ottobre 1957, n. 1047" la
Direzione Generale dell'INPS ha  impartito  istruzioni  alle
proprie  Sedi periferiche in merito alle modalita' di accre-
ditamento dei contributi obbligatori i.v.s. dei  coltivatori
diretti e dei mezzadri e coloni per il periodo 1957/1961.
     Con il predetto messaggio e'  stato  peraltro  disposto
che,  nell'ipotesi  di soggetti iscritti negli elenchi nomi-
nativi dei coltivatori diretti e dei mezzadri  e  coloni  in
uno  degli  anni compresi nel periodo 1957/1961, "che risul-
tino essere stati in servizio militare  ovvero  occupati  in
altra  attivita'  lavorativa  al  31  dicembre  dello stesso
anno", le  Sedi  comunichino  tali  situazioni  agli  Uffici
provinciali  dello S.C.A.U. perche' siano adottati provvedi-
menti di cancellazione dagli elenchi.
     Si  sottolinea  al riguardo che non sussistono partico-
lari problemi per coloro che debbono essere cancellati dagli
elenchi   in   questione  qualora  dagli  atti  in  possesso
dell'INPS  i  medesimi  risultino  aver  prestato   servizio
militare  alla  data  del 31 dicembre, data alla quale vanno
riferiti gli accreditamenti dei  contributi  secondo  quanto
dispone  l'art.  5, comma 6, della legge 26 ottobre 1957, n.
1047.
     Nel  caso  invece  di segnalazioni riguardanti soggetti
iscritti negli elenchi 1957/1961, che risultino essere stati
occupati in altra attivita' lavorativa al 31 dicembre di uno
o piu' dei predetti anni, non sembra che possa  disporsi  il
provvedimento  di  cancellazione  sulla base di una semplice
indicazione circa la esistenza del rapporto di  lavoro  alla
data del 31 dicembre.
     A tale riguardo si ritiene opportuno  sottolineare  che
gli  elenchi  i.v.  1957/1961, atteso il lungo periodo ormai
trascorso, hanno il carattere della definitivita' e pertanto
e' da ritenere esclusa, in linea di massima, la possibilita'
di regolarizzazioni anche in tema di  cancellazioni  a  meno
che    non    risulti   provato   il   mancato   svolgimento
dell'attivita' diretto coltivatrice.
     La  circostanza che un coltivatore diretto abbia atteso
nello stesso tempo ad altra occupazione di lavoro non e'  di
per se' motivo di preclusione della tutela previdenziale dei
lavoratori autonomi potendo  ammettersi  che  l'interessato,
oltre  alla  abituale e manuale coltivazione dei terreni, si
sia  dedicato  contemporaneamente  ad  altra  attivita'   di
lavoro.
     Oltretutto  negli  anni  dal  1957  al  1962  la  legge
1047/1957,  ai  fini  del  riconoscimento della qualifica di
coltivatore diretto, richiedeva la presenza del solo  requi-
sito   soggettivo   della  continuita'  (abitualita')  della
prestazione di lavoro ma non  prevedeva  che,  nel  caso  di
duplice  attivita', si dovesse far ricorso al criterio della
prevalenza, criterio  che  e'  stato  recepito  dalla  legge
9/1963 a decorrere dal 1963.
     Gli Uffici pertanto, in presenza di  siffatte  segnala-
zioni  dell'INPS,  daranno corso ai provvedimenti di cancel-
lazione nelle sole ipotesi in cui risulti provata la  insus-
sistenza   dell'attivita'   diretto  coltivatrice;  potrebbe
essere ad es. il caso  di  un  iscritto  negli  elenchi  dei
coltivatori  diretti,  la  cui seconda occupazione di lavoro
sia stata svolta in una localita' molto distante  da  quella
dell'azienda agricola tale comunque da ritenere inverosimile
una contemporaneita' di attivita'.
                                   IL DIRETTORE GENERALE
                                   (Dr. Giuseppe Borgia)

Circolare 259 del 9 novembre 1992

Oggetto:
Riscatto nell'assicurazione I.V.S. del periodo di corso di laurea in Sacra Teologia ed in altre discipline ecclesiastiche.

Con circolare n. 458 C. e V./116 del 23 maggio 1978,
sono state date istruzioni in materia di riscatto dei
periodi di corso legale di laurea in teologia e nelle altre
discipline ecclesiastiche riportate nell'allegato 2 alla
circolare stessa, in applicazione dell'art. 50 della legge
30 aprile 1969, n. 153, sostituito dall'art. 2 novies della
successiva legge 16 aprile 1974, n. 114.
E' stato allora disposto in particolare che i titoli
accademici conseguiti nelle discipline anzidette, in quanto
riconosciuti idonei - analogamente ai diplomi di laurea
rilasciati dalle Universita' italiane - a conseguire l'abi-
litazione all'insegnamento nelle scuole non statali di primo
grado dichiarate equipollenti e nelle scuole dipendenti
dalle Autorita' ecclesiastiche, avrebbero potuto consentire
il riscatto al verificarsi della circostanza che l'insegna-
mento stesso fosse stato effettivamente svolto dai richie-
denti, come indicato al punto 2 della citata circolare n.
458/1978.
Il problema e' stato ulteriormente approfondito su
istanza della "Congregatio de institutione catholica" e,
alla luce dell'Accordo di revisione del Concordato Latera-
nense del 18.2.1984 - secondo cui i titoli accademici in
teologia e nelle altre discipline ecclesiastiche conferiti
dalle Facolta' approvate dalla Santa Sede sono riconosciuti
dallo Stato italiano - si puo' ritenere, ora, non piu'
necessario condizionare il riscatto in parola alla circo-
stanza di fatto dell'avvenuto insegnamento.
Si dispone pertanto che, nei casi di specie come del
resto per la generalita' degli assicurati, la facolta' di
riscatto del periodo di corso legale di laurea ex art. 2
novies della legge n. 114/1974 vada riconosciuta a coloro
che siano in possesso di idoneo titolo accademico alle
condizioni di carattere generale previste in materia ma
senza piu' richiedere la documentazione di cui al punto due
della richiamata circolare n. 458/1978.
IL DIRETTORE GENERALE
F.to BILLIA

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