Decreto del Presidente della Repubblica 797 del 30 maggio 1955
Testo unico delle norme concernenti gli assegni familiari.
Vigente al: 1-12-2013
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visto l'art. 87, comma quinto, della Costituzione;
Visto l'art. 5 della legge 22 aprile 1953, n. 391, che ha dato
facolta' di emanare norme intese a coordinare le vigenti norme sugli
assegni familiari in conformita' dei principi e dei criteri direttivi
cui esse si informano, nonche' a raccoglierle in un unico testo;
Udito il parere del Consiglio di Stato;
Sentito il Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta del Ministro Segretario di Stato per il lavoro e la
previdenza sociale, di concerto con i Ministri per la grazia e
giustizia e per il tesoro;
Decreta:
E' approvato il testo unico delle norme concernenti gli assegni
familiari, allegato al presente decreto e vistato dal Ministro
proponente.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserto
nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo
osservare.
Dato a Roma, addi' 30 maggio 1955
GRONCHI
SCELBA - VIGORELLI -
GAVA - DE PIETRO
Visto, il Guardasigilli: MORO
Registrato alla Corte dei conti, addi' 27 agosto 1955
Atti del Governo, registro n. 92, foglio n. 110. - CARLOMAGNO
TITOLO I
Disciplina generale delle prestazioni e dei contributi
CAPO I. - Delle prestazioni
TESTO UNICO
DELLE NORME SUGLI ASSEGNI FAMILIARI
Art. 1.
(Art. 1 R.D.L. 17 giugno 1937, n. 1048 - Artt. 1 e 2 R.D. 21 luglio
1937, n. 1239 - Art. 3 L. 6 agosto 1940, n. 1278 - Art. 12
D.Leg.C.P.S. 16 settembre 1946, n. 479).
Gli assegni familiari previsti dal presente testo unico spettano,
per i figli, il coniuge, i genitori e le altre persone a carico
indicate nei successivi articoli 3 e 8, ai capi-famiglia che prestino
lavoro retribuito alle dipendenze di altri nel territorio della
Repubblica, qualunque ne sia l'eta', il sesso e la nazionalita'.
Sono compresi fra i prestatori di lavoro indicati al precedente
comma i soci di societa' e di enti in genere cooperativi, anche di
fatto, che prestino la loro attivita' per conto delle societa' e
degli enti stessi.
((Ai cittadini di nazionalita' straniera che prestano lavoro
retribuito alle dipendenze di altri sul territorio della Repubblica,
gli assegni familiari per le persone a carico che risiedono fuori del
territorio della Repubblica spettano se dallo Stato di cui sono
cittadini e riservato un trattamento di reciprocita' nei confronti
dei cittadini italiani.
Restano salve le particolari disposizioni previste in materia dalle
convenzioni internazionali stipulate tra l'Italia e gli altri Stati.
Agli effetti della corresponsione degli assegni familiari ai sensi
del terzo comma del presente articolo il Ministro del lavoro e della
previdenza sociale, sentito il Ministero degli affari esteri, accerta
gli Stati nei quali vige il trattamento di reciprocita')).
Art. 2.
(Art. 1 R.D.L. 17 giugno 1937, n. 1048 - Art. 1 R.D. 21 luglio 1937,
n. 1239 - Art. 1 R.D. 21 ottobre 1941, n.
1277 - Art. 4 L. 15 febbraio 1952, n. 80).
Gli assegni familiari non spettano:
a) al coniuge del datore di lavoro;
b) ai parenti ed agli affini non oltre il terzo grado del datore
di lavoro che siano con lui conviventi;
c) ((LETTERA ABROGATA DALLA L. 31 DICEMBRE 1971, N. 1403));
d) ai lavoratori a domicilio;
e) LETTERA ABROGATA DALLA L. 14 LUGLIO 1967, N. 585.
f) agli artigiani e agli altri lavoratori indipendenti che
assumono per proprio conto l'incarico di condurre a termine
determinati lavori nell'interesse dei loro clienti.
Art. 3.
(Art. 28 R.D.L. 17 giugno 1937, n. 1048).
Ai fini della corresponsione degli assegni familiari previsti per i
figli, si considerano come capi-famiglia:
a) il padre;
b) la madre vedova, o nubile con prole non riconosciuta dal
padre, o separata o abbandonata dal marito e con a carico i figli, o
che abbia il marito invalido permanentemente al lavoro o disoccupato
e non usufruente di indennita' di disoccupazione, o in servizio
militare sempreche' non rivesta il grado di ufficiale o
sottufficiale, o detenuto in attesa di giudizio o per espiazione di
pena o assente perche' colpito da provvedimenti di polizia. (28)
Si considerano altresi' capi-famiglia:
a) i prestatori di lavoro che abbiano a carico fratelli o sorelle
o nipoti, per la morte o l'abbandono o l'invalidita' permanente al
lavoro del loro padre, sempreche' la madre non fruisca di assegni
familiari; ((33c))
b) i prestatori di lavoro cui siano stati regolarmente affidati
minori dagli organi competenti ai sensi di legge.
Sono equiparati ai figli legittimi o legittimati i figli adottivi e
gli affiliati, quelli naturali legalmente riconosciuti, nonche'
quelli nati da precedente matrimonio dell'altro coniuge e, per i casi
di cui al secondo comma, i fratelli o sorelle o nipoti e i minori
regolarmente affidati dagli organi competenti ai sensi di legge.
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AGGIORNAMENTO (28)
La Corte Costituzionale con sentenza 2 - 7 luglio 1980, n. 105 (in
G.U. 1a s.s. 16/07/1980, n. 194) ha dichiarato "l'illegittimita'
costituzionale dell'art. 3, comma primo, del d.P.R. 30 maggio 1955,
n. 797, t.u. delle leggi sugli assegni familiari, nella parte in cui
non dispone che gli assegni familiari, spettanti per i figli a
carico, possano essere corrisposti in alternativa alla donna
lavoratrice alle stesse condizioni e con gli stessi limiti previsti
per il lavoratore;
dichiara l'illegittimita' costituzionale dell'art. 6 del predetto
d.P.R. 1955 n. 797 nella parte in cui non dispone che gli assegni
familiari spettanti per il coniuge a carico possano essere
corrisposti alla moglie lavoratrice alle stesse condizioni previste
per il marito lavoratore".
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AGGIORNAMENTO (33c)
La Corte Costituzionale con sentenza 31 gennaio-2 febbraio 1990 n.
42 (in G.U. 1a s.s. 7/02/1990, n. 6) ha dichiarato l'illegittimita'
costituzionale del secondo comma, lettera a) del presente articolo,
nella parte in cui, ai fini dell'attribuzione degli assegni
familiari,
non prevede anche l'ipotesi dello stato di disoccupazione del padre
senza indennita'.
Art. 4.
(Artt. 10 e 11 D.Leg.C.P.S. 16 settembre 1946, n. 479 - Art. 6
L. 15 febbraio 1952, n. 80 - Art. 15 L. 19 gennaio 1955, n. 25).
Gli assegni familiari sono corrisposti per ciascun figlio a carico
di eta' inferiore a 18 anni compiuti.
Gli assegni sono corrisposti fino al ventunesimo anno qualora il
figlio a carico frequenti una scuola media o professionale e per
tutta la durata del corso legale, ma non oltre il ventiseiesimo anno
di eta', qualora frequenti l'universita' od altro tipo di scuola
superiore legalmente riconosciuta alla quale si accede con il diploma
di scuola media di secondo grado.
Gli assegni sono corrisposti, inoltre, fino al ventunesimo anno di
eta', per i figli a carico che siano occupati come apprendisti.
((Per i figli e le persone equiparate a carico che, a causa di
infermita' o difetto fisico o mentale, si trovino nell'assoluta e
permanente impossibilita' di svolgere qualsiasi attivita' lavorativa,
gli assegni sono corrisposti senza alcun limite di eta')).
Art. 5.
(Art. 2 R.D. 21 luglio 1937, n. 1239).
I figli e le persone equiparate sono a carico del capofamiglia
quando questi provveda abitualmente al loro mantenimento.
Si presume che i figli e le persone equiparate siano a carico del
capo-famiglia quando convivono con esso.
((In mancanza di convivenza, la prova della vivenza a carico puo'
essere fornita anche con atto notorio)).
Art. 6.
(Art. 12 D.Leg.C.P.S. 16 settembre 1946, n. 479
Art. 1 L. 27 gennaio 1949, n. 15).
Ai fini della corresponsione degli assegni familiari previsti per
il coniuge si considerano come capi famiglia:
a) il marito nei confronti della moglie purche' essa non abbia,
per redditi di qualsiasi natura, proventi superiori nel complesso a
lire 21.000 mensili. Non sono considerate ai fini predetti le
pensioni di guerra sia dirette che indirette; (20)
b) la moglie nei confronti del marito a carico invalido
permanentemente al lavoro ai sensi dell'art. 19. ((28))
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AGGIORNAMENTO (10)
La L. 12 agosto 1962, n. 1338 ha disposto (con l'art. 26, comma 2)
che le presenti modifiche abbiano effetto con decorrenza dal 1 luglio
1962.
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AGGIORNAMENTO (18)
Il D.P.R. 27 aprile 1968, n. 488 ha disposto (con l'art. 36) che le
presenti modifiche hanno effetto dal 1 maggio 1968.
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AGGIORNAMENTO (20)
La L. 30 aprile 1969, n. 153 ha disposto (con l'art. 43) che le
presenti modifiche hanno effetto dal 1 gennaio 1969.
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AGGIORNAMENTO (28)
La Corte Costituzionale con sentenza 2 - 7 luglio 1980, n. 105 (in
G.U. 1a s.s. 16/07/1980, n. 194) ha dichiarato "l'illegittimita'
costituzionale dell'art. 3, comma primo, del d.P.R. 30 maggio 1955,
n. 797, t.u. delle leggi sugli assegni familiari, nella parte in cui
non dispone che gli assegni familiari, spettanti per i figli a
carico, possano essere corrisposti in alternativa alla donna
lavoratrice alle stesse condizioni e con gli stessi limiti previsti
per il lavoratore;
dichiara l'illegittimita' costituzionale dell'art. 6 del predetto
d.P.R. 1955 n. 797 nella parte in cui non dispone che gli assegni
familiari spettanti per il coniuge a carico possano essere
corrisposti alla moglie lavoratrice alle stesse condizioni previste
per il marito lavoratore".
Art. 7.
(Art. 9 D.Leg.C.P.S. 16 settembre 1946, n. 479
Art. 3 L. 15 febbraio 1952, n. 80).
Gli assegni familiari previsti per i genitori, compresi quelli
naturali, sono corrisposti qualora si verifichino le condizioni
seguenti:
a) i genitori abbiano superato l'eta' di 60 anni per gli uomini e
di 55 per le donne, ovvero siano riconosciuti invalidi
permanentemente ai lavoro ai sensi dell'art. 19;
((b) i genitori non abbiano, per redditi di qualsiasi natura,
proventi superiori nel complesso a lire 21.000 mensili nel caso di un
solo genitore e a lire 32.000 mensili nel caso di due genitori. Non
sono considerate ai fini predetti le pensioni di guerra sia dirette
che indirette)); ((20))
c) il lavoratore concorra al mantenimento dei genitori in maniera
continuativa e in misura sufficiente;
d) per uno dei genitori non sussista un trattamento di famiglia
in dipendenza dell'occupazione del coniuge.
Se piu' figli concorrono al mantenimento dei genitori gli assegni
familiari spettano ad uno solo dei figli e, in caso di disaccordo fra
essi, al maggiore di eta'.
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AGGIORNAMENTO (10)
La L. 12 agosto 1962, n. 1338 ha disposto (con l'art. 26, comma 2)
che le presenti modifiche abbiano effetto con decorrenza dal 1 luglio
1962.
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AGGIORNAMENTO (18)
Il D.P.R. 27 aprile 1968, n. 488 ha disposto (con l'art. 36) che le
presenti modifiche hanno effetto dal 1 maggio 1968.
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AGGIORNAMENTO (20)
La L. 30 aprile 1969, n. 153 ha disposto (con l'art. 43) che le
presenti modifiche hanno effetto dal 1 gennaio 1969.
Art. 8.
(Art. 5 C.C. 25 luglio 1940 - Art. 8 D.Leg.Lgt.
9 novembre 1944, L. 307).
Gli assegni familiari previsti per i genitori spettano anche:
a) per il patrigno, la matrigna, gli adottanti, gli affilianti e
la persona alla quale i lavoratore fu regolarmente affidato dagli
organi competenti ai sensi di legge;
b) per gli altri ascendenti in linea diretta quando si
verifichino le condizioni indicate per i genitori e purche' il
lavoratore percepisca, gli assegni per il genitore da essi
discendente, ovvero il genitore stesso sia morto. ((32))
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AGGIORNAMENTO (32)
La Corte Costituzionale con sentenza 4 - 19 dicembre 1984, n. 291
(in G.U. 1a s.s. 27/12/1984, n. 354) ha dichiarato "l'illegittimita'
costituzionale dell'art. 8, lett. b, del d.P.R. 30 maggio 1955, n.
797, nella parte in cui ai fini dell'attribuzione degli assegni
familiari non assimila all'ipotesi di morte del genitore l'abbandono
da parte di questi".
Art. 9.
(Art. 4 L. 22 aprile 1953, n. 391).
((I limiti di reddito previsti negli articoli 6 e 7 per la
corresponsione degli assegni familiari nei confronti del coniuge e
dei genitori sono elevati, nel caso di redditi derivanti
esclusivamente da trattamento di pensione, a lire 30.000 mensili per
il coniuge e per un solo genitore e a lire 54.000 mensili per i due
genitori)). ((20))
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AGGIORNAMENTO (6)
La L. 25 gennaio 1959, n. 26 ha disposto (con l'art. 2) che la
presente modifica decorre dal dal 1 gennaio 1958.
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AGGIORNAMENTO (10)
La L. 12 agosto 1962, n. 1338 ha disposto (con l'art. 26, comma 2)
che le presenti modifiche abbiano effetto con decorrenza dal 1 luglio
1962.
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AGGIORNAMENTO (18)
Il D.P.R. 27 aprile 1968, n. 488 ha disposto (con l'art. 36) che le
presenti modifiche hanno effetto dal 1 maggio 1968.
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AGGIORNAMENTO (20)
La L. 30 aprile 1969, n. 153 ha disposto (con l'art. 43) che le
presenti modifiche hanno effetto dal 1 gennaio 1969.
Art. 10.
(Art. 2 R.D. 21 luglio 1937, n. 1239 - Art. 13 D.Leg.C.P.S.
16 settembre 1946, n. 479).
Qualora le persone per le quali e prevista la corresponsione degli
assegni siano ricoverate in istituti di cura o di assistenza,
l'assegno spetta se il richiedente gli assegni familiari corrisponda
una retta di importo non inferiore all'ammontare degli assegni
stessi.
Art. 11.
(Art. 33, 2°, 3° e 4° comma R.D. 21 luglio 1937, n. 1239 - Artt. 8,
10, 12 C.C. 22 luglio 1938 - Art. 10 C.C. 23 novembre 1939 - Art. 9
C.C. 28 novembre 1939 - Art. 9 C.C. 18 dicembre 1939 - Art. 7 C.C.
12 marzo 1940 - Art. 8 C.C. 12 marzo 1940 - Art. 15 C.C. 25 luglio
1940 - Art. 43 D.Leg.Lgt. 23 novembre 1944, n. 369).
Il diritto agli assegni familiari decorre dal primo giorno del
periodo di paga in corso alla data in cui si verificano le condizioni
prescritte e cessa alla fine del periodo di paga in corso alla data
in cui le condizioni stesse vengono a mancare.
Qualora al lavoratore spettino assegni giornalieri il diritto agli
assegni decorre e ha termine rispettivamente dal giorno in cui si
verificano o vengono a mancare le condizioni prescritte.
Art. 12.
(Art. 15 R.D.L. 17 giugno 1937, n. 1048).
Gli assegni sono dovuti qualunque sia il numero delle giornate
prestate nei periodi fissati per la loro corresponsione.
Per determinare, quando occorra, la frazione degli assegni dovuti
in relazione al numero delle giornate di lavoro prestate nel periodo
fissato per la loro corresponsione, il rapporto fra l'assegno base
settimanale e quello giornaliero e' di 1: 6. Per determinare
l'ammontare degli assegni da corrispondersi a quindicina o a mese, il
rapporto fra l'assegno base settimanale e quello quindicinale e
mensile e' di 1 x 2, 1 x 4, rispettivamente, piu' nel primo caso un
assegno giornaliero e due nel secondo.
Con proporzione analoga si procedera' quando l'assegno base sia
giornaliero, quindicinale o mensile.
((Restano salve le disposizioni stabilite per le singole
categorie)).
Art. 13.
(Art. 8 R.D.L. 17 giugno 1937, n. 1048).
Gli assegni familiari sono dovuti anche per il periodo di prova,
per quello di preavviso, anche se il datore di lavoro si sia avvalso
della facolta' di sostituire ad esso la relativa indennita', e per il
periodo di ferie.
Art. 14.
(Art. 9 R.D.L. 17 giugno 1937, n. 1048 - Art. 9 R.D.
21 luglio 1937, n. 1239).
Ai lavoratori che risultino alle dipendenze di un datore di lavoro
per un periodo di tempo non inferiore ad una settimana, gli assegni
familiari continuano ad essere corrisposti, subordinatamente alle
condizioni e ai limiti stabiliti negli articoli 15, 16 e 17:
1) in caso di infortunio sul lavoro o di malattia professionale;
2) in caso di assenza dal lavoro per malattia;
3) in caso di assenza obbligatoria dal lavoro a causa di
gravidanza o puerperio.
Nei casi predetti, qualora ricorra piu' di una delle condizioni
previste per la corresponsione degli assegni, si tiene conto di
quella piu' favorevole al lavoratore.
Qualora, l'assenza dal lavoro perduri per oltre una settimana,
l'Istituto nazionale della previdenza sociale puo' provvedere alla
corresponsione degli assegni direttamente o a mezzo degli enti che
provvedono al pagamento delle indennita' previste per i casi
predetti.
Art. 15.
(Art. 10 R.D. 21 luglio 1937, n. 1239).
In caso di infortunio sul lavoro o di malattia professionale,
indennizzabili ai norma delle vigenti disposizioni sulle
assicurazioni obbligatorie contro gli infortuni sul lavoro e le
malattie professionali, gli assegni familiari sono dovuti durante il
periodo della inabilita' temporanea compresi i periodi di carenza
previsti per la relativa indennita' e, in ogni caso, fino a tre mesi
al massimo.
Per le persone non comprese nelle assicurazioni predette
l'infortunio e' considerato come malattia.
Art. 16.
(Art. 11 R.D. 21 luglio 1937, n. 1239).
In caso di assenza dal lavoro per malattia, gli assegni familiari
sono dovuti per tutto il periodo in cui e' corrisposto per legge o
per contratto collettivo di lavoro il sussidio di malattia o la
retribuzione.
Per i lavoratori che non abbiano diritto agli assegni a norma del
comma precedente per motivi estranei al riconoscimento della
infermita', l'assegno e' dovuto per tre mesi al massimo.
I lavoratori ricoverati a carico dell'Istituto nazionale della
previdenza sociale ai sensi dell'art. 66 del regio decreto-legge 4
ottobre 1935, n. 1827, convertito nella legge 6 aprile 1936, n. 1155,
hanno diritto fino al massimo di tre mesi al trattamento piu'
favorevole tra quello previsto dall'art. 2 della legge 28 febbraio
1953, n. 86, e quello risultante dalla corresponsione degli assegni
familiari.
Ove la malattia interrompa il rapporto di lavoro, gli assegni sono
corrisposti per la durata di essa fino al massimo di tre mesi.
Art. 17.
(Art. 12 R.D. 21 luglio 1937, n. 1239).
In caso di assenza dal lavoro per gravidanza o puerperio gli
assegni familiari sono dovuti per tutto il periodo di astensione dal
lavoro obbligatoria o facoltativa, precedente o successiva al parto,
di cui alla legge 26 agosto 1950, n. 860, modificata con la legge 23
maggio 1951, n. 391.
In caso di malattia prodotta dallo stato di gravidanza o di
puerperio e' fatto il trattamento previsto per le malattie comuni.
Lo stesso trattamento e' fatto per le lavoratrici capo-famiglia
alle quali non si applicano le disposizioni delle leggi citate.
Art. 18.
(Art. 9, n. 4, R.D.L., 17 giugno 1937, n. 1048).
In caso di richiamo alle armi, gli assegni familiari spettano,
salvo quanto stabilito da particolari disposizioni di legge, per
tutto il periodo durante il quale per legge o per contratto
collettivo di lavoro sussiste l'obbligo del pagamento della
retribuzione o di parte di essa.
Art. 19.
(Art. 19 R.D. 21 luglio 1937, n. 1239 - Art. 14 D.Leg.C.P.S.
16 settembre 1946, n. 479).
Ai fini della corresponsione degli assegni familiari, si intende
per invalido permanentemente al lavoro il lavoratore pensionato per
invalidita' o vecchiaia o che comunque sia invalido permanentemente
in base ai criteri stabiliti per l'assicurazione obbligatoria per
l'invalidita' e la vecchiaia.
Ai soli effetti delle disposizioni contenute nell'art. 3 sono
equiparati agli invalidi permanentemente al lavoro coloro che hanno
superato il 60° anno di eta' e non abbiano un reddito superiore ai
limiti indicati negli articoli 7, lettera b) e 9.
Art. 20.
(Art. 7 R.D.L. 17 giugno 1937, n. 1048 - Art. 8 R.D.
21 luglio 1937, n. 1239).
Il lavoratore che esplica, la sua attivita' presso aziende diverse
ha diritto agli assegni familiari solo per l'attivita' principale.
Si intende per attivita' principale quella che impegna per il
maggior tempo le prestazioni del lavoratore o costituisce la fonte
principale di guadagno.
Il lavoratore deve indicare al datore di lavoro, presso cui presta
attivita' secondaria, l'azienda presso cui esplica l'attivita'
principale per la quale gli vengono corrisposti gli assegni.
Art. 21.
(Art. 7 R.D. 21 luglio 1937, n. 1239).
In seno alla stessa famiglia non e' concesso, per ciascuna persona
a carico, che un assegno, anche se i membri di essa prestino la loro
opera in aziende facenti capo a differenti gestioni.
((COMMA ABROGATO DAL D.P.R. 5 NOVEMBRE 1968, N. 1115)).
Art. 22.
(Art. 6 R.D.L. 17 giugno 1937, n. 1048).
Gli assegni familiari non possono essere sequestrati, pignorati o
ceduti se non per causa di alimenti a favore di coloro per i quali
gli assegni sono corrisposti.
Art. 23.
(Art. 10 R.D.L. 17 giugno 1937, n. 1043 - Art. 15 R.D.
21 luglio 1937, n. 1239).
((Il diritto agli assegni familiari si prescrive nel termine di
cinque anni.
Tale termine decorre dal primo giorno del mese successivo a quello
nel quale e' compreso il periodo di lavoro cui l'assegno si
riferisce.
La prescrizione e' interrotta nel caso di richiesta scritta
all'Istituto nazionale della previdenza sociale o all'ispettorato del
lavoro. La prescrizione e' interrotta altresi' dalla intimazione
dell'ispettorato del lavoro)).
Art. 24.
(Art. 18 R.D. 21 luglio 1937, n. 1239).
In caso di indebita percezione di assegni da parte dei lavoratori,
le somme che questi devono restituire sono trattenute sull'importo
degli assegni da corrispondersi ad essi ulteriormente o su ogni altro
credito derivante dal rapporto di lavoro.
Art. 25.
(Art. 5 R.D.L. 17 giugno 1937, n. 1048).
Gli assegni familiari non possono essere considerati ai fini del
calcolo dei minimi di retribuzione previsti dai contratti collettivi
di lavoro, ne' per il computo delle indennita' di licenziamento, ne'
agli effetti delle assicurazioni sociali.
CAPO II. - Dei contributi
Art. 26.
(Art. 11 R.D.L. 17 giugno 1937, n. 1048 - Art. 16, 2° e 3° comma,
R.D. 21 luglio 1937, n. 1239 - Art. 3 L. 6 agosto 1940, n. 1278).
Al pagamento degli assegni familiari si provvede con il contributo
a carico dei datori di lavoro.
((Il contributo non e' dovuto per i lavoratori cui non spettano Gli
assegni a norma dell'articolo 2.))
Art. 27.
(Art. 13 R.D.L. 17 giugno 1937, n. 1048 - Art. 1 D.Lgt.
1 agosto 1945, n. 692).
(Determinazione del reddito da lavoro dipendente ai fini
contributivi)
1. Costituiscono redditi di lavoro dipendente ai fini contributivi
quelli di cui all'articolo 46, comma 1, del testo unico delle imposte
sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22
dicembre 1986, n. 917, maturati nel periodo di riferimento.
2. Per il calcolo dei contributi di previdenza e assistenza sociale
si applicano le disposizioni contenute nell'articolo 48 del testo
unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente
della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, salvo quanto specificato
nei seguenti commi.
3. Le somme e i valori di cui al comma 1 dell'articolo 48 del testo
unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente
della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, si intendono al lordo di
qualsiasi contributo e trattenuta, ivi comprese quelle di cui al
comma 2, lettera h), dello stesso articolo 48.
4. Sono esclusi dalla base imponibile:
a) le somme corrisposte a titolo di trattamento di fine rapporto;
b) le somme corrisposte in occasione della cessazione del rapporto
di lavoro al fine di incentivare l'esodo dei lavoratori, nonche'
quelle la cui erogazione trae origine dalla predetta cessazione,
fatta salva l'imponibilita' dell'indennita' sostitutiva del
preavviso;
c) i proventi e le indennita' conseguite, anche in forma
assicurativa, a titolo di risarcimento danni;
d) le somme poste a carico di gestioni assistenziali e
previdenziali obbligatorie per legge; le somme e le provvidenze
erogate da casse, fondi e gestioni di cui al successivo punto f) e
quelle erogate dalle Casse edili di cui al comma 4; i proventi
derivanti da polizze assicurative; i compensi erogati per conto di
terzi non aventi attinenza con la prestazione lavorativa;
e) LETTERA ABROGATA DALLA L. 24 DICEMBRE 2007, N. 247
f) i contributi e le somme a carico del datore di lavoro, versate o
accantonate, sotto qualsiasi forma, a finanziamento delle forme
pensionistiche complementari di cui al decreto legislativo 21 aprile
1993, n. 124, e successive modificazioni e integrazioni, e a casse,
fondi, gestioni previste da contratti collettivi o da accordi o da
regolamenti aziendali, al fine di erogare prestazioni integrative
previdenziali o assistenziali a favore del lavoratore e suoi
familiari nel corso del rapporto o dopo la sua cessazione. I
contributi e le somme predetti, diverse dalle quote di accantonamento
al TFR, sono assoggettati al contributo di solidarieta' del 10 per
cento di cui all'articolo 9-bis del decreto-legge 29 marzo 1991, n.
103, convertito, con modificazioni, dalla legge 1 giugno 1991, n.
166, e al citato decreto legislativo n. 124 del 1993, e successive
modificazioni e integrazioni, a carico del datore di lavoro e
devoluto alle gestioni pensionistiche di legge cui sono iscritti i
lavoratori. Resta fermo l'assoggettamento a contribuzione ordinaria
nel regime obbligatorio di appartenenza delle quote ed elementi
retributivi a carico del lavoratore destinati al finanziamento delle
forme pensionistiche complementari e alle casse, fondi e gestioni
predetti. Resta fermo, altresi', il contributo di solidarieta' a
carico del lavoratore nella misura del 2 per cento di cui
all'articolo 1, comma 5, lettera b), del decreto legislativo 14
dicembre 1995, n. 579;
g) i trattamenti di famiglia di cui all'articolo 3, comma 3,
lettera d), del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con
decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917.
((g-bis) i redditi da lavoro dipendente derivanti dall'esercizio
di piani di stock option)).
5. L'elencazione degli elementi esclusi dalla base imponibile e'
tassativa.
6. Le somme versate alle casse edili per ferie, gratifica natalizia
e riposi annui sono soggette a contribuzione di previdenza e
assistenza per il loro intero ammontare. Le somme a carico del datore
di lavoro e del lavoratore versate alle predette casse ad altro
titolo sono soggette a contribuzione di previdenza e assistenza nella
misura pari al 15 per cento del loro ammontare.
7. Per la determinazione della base imponibile ai fini del calcolo
delle contribuzioni dovute per i soci di cooperative di lavoro si
applicano le norme del presente articolo.
8. Sono confermate le disposizioni in materia di retribuzione
imponibile di cui all'articolo 1 del decreto-legge 9 ottobre 1989, n.
338, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 dicembre 1989, n.
389, e successive modificazioni e integrazioni, nonche' ogni altra
disposizione in materia di retribuzione minima o massima imponibile,
quelle in materia di retribuzioni convenzionali previste per determi-
nate categorie di lavoratori e quelle in materia di retribuzioni
imponibili non rientranti tra i redditi di cui all'articolo 46 del
testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del
Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917.
9. Le gratificazioni annuali e periodiche, i conguagli di
retribuzione spettanti a seguito di norma di legge o di contratto
aventi effetto retroattivo e i premi di produzione sono in ogni caso
assoggettati a contribuzione nel mese di corresponsione.
10. La retribuzione imponibile, e' presa a riferimento per il
calcolo delle prestazioni a carico delle gestioni di previdenza e di
assistenza sociale interessate.
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AGGIORNAMENTO (33a)
La L. 30 aprile 1969, n. 153, come modificata dal D.L. 1 marzo
1985, n. 44, convertito con modificazioni dalla L. 26 aprile 1985, n.
155, ha disposto (con l'art. 12) che le modifiche apportate vanno
interpretate nel senso che "sono esclusi dalla base imponibile dei
contributi di previdenza e di assistenza sociale i contributi versati
al Fondo nazionale di previdenza per gli impiegati delle imprese di
spedizione e delle agenzie marittime".
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AGGIORNAMENTO (33c)
La L. 30 aprile 1969, n. 153, come modificata dal D.L. 30 maggio
1988, n. 173, convertito con modificazioni dalla L. 26 luglio 1988,
n. 291, ha disposto (con l'art. 12) che "La disposizione recata nel
secondo comma, numero 3), del testo sostitutivo di cui all'articolo
12 della legge 30 aprile 1969, n. 153, va interpretata nel senso che
dalla retribuzione imponibile sono escluse anche le somme corrisposte
in occasione della cessazione del rapporto di lavoro, al fine di
incentivare l'esodo dei lavoratori".
Art. 28.
(Art. 2 D.Lgt. 1 agosto 1945, n. 692).
((La L. 30 aprile 1969, n. 153 ha disposto (con l'art. 12) che il
presente articolo e' sostituito dall'attuale art. 27 del D.P.R. 30
maggio 1955, n. 797)).
Art. 29.
(Art. 3 D.Lgt. 1 agosto 1945, n. 692).
Se la retribuzione consiste in tutto o la parte nel vitto e
alloggio o in altre prestazioni in natura il valore di esse e'
determinato in ragione dei pezzi locali, con decreto del Ministro per
il lavoro e la previdenza sociale, sentito il Comitato speciale per
gli assegni familiari.
Art. 30.
(Art. 4 D.Lgt. 1 agosto 1945, n. 692).
Nei lavori retribuiti a cottimo o a provvigione si intende per
retribuzione il guadagno di cottimo o l'importo della provvigione
depurati dalle spese fatte a proprio carico dal lavoratore, anche se
determinate in misura forfetttaria.
Art. 31.
(Art. 35 R.D. 21 luglio 1937, n. 1239).
Il conteggio del contributo deve essere fatto dal datore di lavoro
in base alla retribuzione corrisposta quale risulta dai libri paga o
da documenti equipollenti.
Art. 32.
(Art. 17 R.D. 21 luglio 1937, n. 1239).
Il contributo per gli assegni familiari si prescrive col decorso di
due anni dal giorno in cui doveva essere versato. ((22))
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AGGIORNAMENTO (22)
Il D.L. 2 marzo 1974, n. 30, convertito con modificazioni dalla L.
16 aprile 1974, n. 114, ha disposto (con l'art. 16-bis, comma 2) che
"Il termine di prescrizione di cui agli articoli 32 e 44 del testo
unico delle norme sugli assegni familiari approvato con decreto del
Presidente della Repubblica 30 maggio 1955, n. 797, e' elevato a
cinque anni".
CAPO III. - Delle misure degli assegni e dei contributi.
Art. 33.
(Art. 5 R.D. 21 luglio 1937, n. 1239 - Artt. 3 e 4 L. 6 agosto 1940,
n. 1278 - Art. 6 D.Leg.C.P.S. 16 settembre 1946, n. 479 - Art. 1
D.Leg.C.P.S. 17 dicembre 1947, n. 1586 - Art. 1 L. 27 marzo 1952,
n. 348).
((La misura degli assegni familiari da corrispondersi ai lavoratori
e del contributo dovuto dal datore di lavoro e' fissata nelle tabelle
di seguito indicate annesse al presente testo unico:
1) Tabella A, per le aziende esercenti attivita' di natura
industriale, i consorzi di bonifica, le lavorazioni condotte in
economia di natura industriale e le operazioni di carico e di scarico
dei porti; per le aziende esercenti attivita' di natura agricola e i
consorzi di miglioramento fondiario della stessa natura; per le
aziende esercenti attivita' di natura commerciale e i professionisti
e artisti; per le aziende esercenti attivita' artigiane ai sensi
della legge 25 luglio 1956, n. 860, e per le aziende concessionarie
speciali per la coltivazione del tabacco nei confronti dei lavoratori
addetti alla lavorazione della foglia secca allo stato sciolto nei
magazzini generali, nonche' di quelli assunti specificatamente per la
essiccazione della foglia verde presso detti magazzini;
2) Tabella B, per le aziende esercenti attivita' di credito; per
le aziende esercenti attivita' di assicurazione e per le aziende
esercenti servizi tributari appaltati;
3) Tabella C, per i giornalisti professionisti aventi rapporto di
impiego con imprese editoriali.
Alle societa' e agli enti cooperativi e consorziali in genere si
applicano le tabelle suddette secondo l'attivita' da essi esercitata.
Le aziende municipalizzate provvedono all'applicazione delle
norme sugli assegni familiari nei riguardi dei propri dipendenti ai
sensi delle disposizioni del presente testo unico.
L'appartenenza dei lavoratori alle diverse categorie e'
determinata sulla base della appartenenza a ciascuna di esse dei
datori di lavoro presso cui sono occupati)).
Art. 34.
(Art. 4 L. 6 agosto 1940, n. 1278).
((Con decreto del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale
sara' stabilito quale delle tabelle indicate nell'articolo 33 si
debba applicare, agli effetti del presente testo unico, nei confronti
dei datori di lavoro che non rientrino tra le categorie elencate
dall'articolo citato, ne' tra gli enti contemplati dagli articoli 79
a 81.
Il decreto di cui al comma precedente obbliga i datori di lavoro e
i lavoratori dipendenti all'osservanza delle disposizioni relative
agli assegni familiari applicabili per le categorie delle
corrispondenti tabelle)).
Art. 35.
(Art. 5 L. 6 agosto 1940, n. 1278 - Art. 5 D.Leg.C.P.S.
16 settembre 1946, n. 479).
Per particolari categorie di lavoratori per le quali sia ritenuto
opportuno, i contributi e gli assegni possono essere riferiti
rispettivamente ad apposite tabelle di salari medi e di periodi di
occupazione media mensile, stabilite con decreto del Ministro per il
lavoro e la previdenza sociale, sentito il Comitato speciale per gli
assegni familiari e le associazioni professionali interessate.
I salari medi stabiliti a norma del comma precedente non possono
essere inferiori alla misura minima fissata periodicamente con
decreto del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale.
CAPO IV. - Delle modalita' per l'erogazione degli assegni e la riscossione dei contributi
Art. 36.
(Art. 29 R.D. 21 luglio 1937, n. 1239).
L'erogazione degli assegni familiari e la riscossione dei
contributi sono regolate dalle disposizioni particolari previste
dagli articoli seguenti.
I contributi possono essere riscossi anche con le forme e con la
procedura privilegiata stabilite per, la riscossione delle imposte
dirette.
Art. 37.
(Artt. 30, 1° e 4° comma, 36 e 55 R.D. 21 luglio 1937, n. 1239
Art. 1 D.P.R. 23 marzo 1948, n. 671).
((Salvo quanto disposto per l'agricoltura negli articoli da 66 a 69,
gli assegni familiari sono corrisposti agli aventi diritto a cura del
datore di lavoro alla fine di ogni periodo di pagamento della
retribuzione)).
Il Comitato speciale per gli assegni familiari potra', in relazione
a contingenze particolari e alle disponibilita' della gestione,
stabilire sistemi diversi per la corresponsione degli assegni.
Art. 38.
(Artt. 31 e 33 R.D. 21 luglio 1937, n. 1239).
Per ottenere gli assegni familiari, gli aventi diritto sono tenuti
a presentare al proprio datore di lavoro un documento del Comune di
origine o di residenza, comprovante la propria situazione di
famiglia.
Tale documento deve essere redatto dai Comuni su apposito modulo
con tagliando, approvato con decreto del Ministro per il lavoro e la
previdenza sociale di concerto con il Ministro per l'interno e
fornito dall'Istituto nazionale della previdenza sociale.
Esso deve contenere il nome delle persone a carico e la data di
nascita di ciascuna, e' valido fino al massimo di un anno dal suo
rilascio e deve essere rinnovato ad ogni variazione della situazione
di famiglia.
Il tagliando deve essere conservato dal lavoratore e puo' per il
periodo della validita' del documento, essere esibito in sostituzione
di esso per fare la richiesta degli assegni ad altri datori di lavoro
e servire di base per provvedere alle registrazioni prescritte.
Il lavoratore deve denunciare al proprio datore di lavoro, che ne
dara' comunicazione alla sede provinciale dell'Istituto nazionale
della previdenza sociale, ogni variazione del proprio stato di
famiglia, sia per quanto riguarda i figli o persone equiparate a
carico che per la sua qualita' di capo-famiglia, e ogni circostanza
che possa influire sul diritto agli assegni.
Gli aventi diritto debbono inoltre presentare al datore di lavoro
tutti gli altri documenti che possano essere richiesti per provare il
diritto agli assegni.
Art. 39.
(Art. 32 R.D. 21 luglio 1937, n. 1239).
((ARTICOLO ABROGATO DAL D.L. 25 GIUGNO 2008, N. 112, CONVERTITO,
CON MODIFICAZIONI, DALLA L. 6 AGOSTO 2008, N. 133))
Art. 40.
(Art. 26 R.D. 21 luglio 1937, n. 1239).
I datori di lavoro ed i lavoratori devono fornire all'Istituto
nazionale della previdenza sociale tutte le notizie i documenti che
sono loro richiesti per l'applicazione delle disposizioni sugli
assegni familiari.
Art. 41.
(Art. 34 R.D. 21 luglio 1937, n. 1239).
((ARTICOLO ABROGATO DAL D.L. 25 GIUGNO 2008, N. 112, CONVERTITO,
CON MODIFICAZIONI, DALLA L. 6 AGOSTO 2008, N. 133))
Art. 42.
(Art. 37 R.D. 21 luglio 1937, n. 1239 - Art. 15 D.Leg.C.P.S.
16 settembre 1946, n. 479).
Entro 10 giorni dalla fine di ciascun mese il datore di lavoro deve
comunicare alla sede provinciale dell'Istituto nazionale della
previdenza sociale, in apposito modulo stabilito dall'Istituto
stesso, l'ammontare dei contributi dovuti, il numero e l'ammontare
degli assegni corrisposti nei periodi di paga scaduti nel corso del
mese precedente distintamente per quanto si riferisce agli operai e
agli impiegati, gli estremi dei versamenti e dei rimborsi di cui
all'articolo seguente e tutte le indicazioni necessarie per
assicurare il pagamento dei contributi e la corresponsione degli
assegni.
Art. 43.
(Art. 38 R.D. 21 luglio 1937, n. 1239).
Se l'ammontare dei contributi dovuti risulti superiore
all'ammontare degli assegni corrisposti, il datore di lavoro
provvedera', entro lo stesso termine di cui all'articolo precedente,
a versare l'eccedenza all'Istituto nazionale della previdenza
sociale.
La ricevuta di versamento costituisce la prova liberatoria
dell'obbligo del datore di lavoro.
Se invece l'ammontare degli assegni corrisposti risulti superiore
all'ammontare dei contributi dovuti, l'Istituto predetto provvedera'
a rimborsare l'eccedenza al datore di lavoro.
Art. 44.
(Art. 15 D.Leg.C.P.S. 16 settembre 1946, n. 479).
Il diritto dei datori di lavoro al rimborso degli assegni familiari
e della eccedenza a loro favore fra contributi ed assegni, si
prescrive nel termine di due anni dalla scadenza del periodo di paga
cui gli assegni si riferiscono. ((22))
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AGGIORNAMENTO (22)
Il D.L. 2 marzo 1974, n. 30, convertito con modificazioni dalla L.
16 aprile 1974, n. 114, ha disposto (con l'art. 16-bis, comma 2) che
"Il termine di prescrizione di cui agli articoli 32 e 44 del testo
unico delle norme sugli assegni familiari approvato con decreto del
Presidente della Repubblica 30 maggio 1955, n. 797, e' elevato a
cinque anni".
Art. 45.
(Art. 39 R.D. 21 luglio 1937, n. 1239).
Fermo restando l'obbligo della corresponsione degli assegni ad ogni
periodo di paga, l'Istituto nazionale della previdenza sociale puo'
consentire, per particolari casi, che le denuncie di cui all'art. 42
vengano trasmesse, anziche' nel termine da esso prescritto, ad
intervalli di tempo piu' lunghi, purche' non superiori ad un mese.
In casi eccezionali questo termine puo' essere elevato a tre mesi
previo conforme parere del Comitato speciale per gli assegni
familiari.
Art. 46.
(Art. 40 R.D. 21 luglio 1937, n. 1239).
Ai datori di lavoro l'Istituto nazionale della previdenza sociale
puo' fare, dietro adeguate garanzie, anticipazioni in relazione alla
eccedenza media dell'importo degli assegni da erogare sui contributi
da versare e al periodo di tempo occorrente per le operazioni di
rimborso.
Art. 47.
(Art. 41 R.D. 21 luglio 1937, n. 1239 Art. 8 C.C. 25 luglio 1940).
Nei casi previsti agli articoli 4, terzo e quarto comma, 7 e 8 la
corresponsione degli assegni familiari deve essere autorizzata da
parte dell'Istituto nazionale della previdenza sociale.
TITOLO II
Della Cassa unica per gli assegni familiari
Art. 48.
(Art. 22 R.D.L. 17 giugno 1937, n. 1048 - Artt. 1 e 2
L. 6 agosto 1940, n. 1278).
Alla corresponsione degli assegni familiari provvede la Cassa unica
per gli assegni familiari ai lavoratori.
((La Cassa ha una sola gestione con contabilita' unica delle
prestazioni e dei contributi. Essa e' amministrato dall'istituto
nazionale della previdenza sociale che vi provvede con l'osservanza
delle norme stabilite per il suo funzionamento)).
L'Istituto nazionale della previdenza sociale potra' avvalersi, per
la riscossione dei contributi e la erogazione degli assegni, di altri
istituti od enti aventi scopi previdenziali ed assistenziali.
Art. 49.
(Art. 6 L. 6 agosto 1940, n. 1278).
L'esercizio finanziario della Cassa unica ha inizio col primo
gennaio e termina, col 31 dicembre di ogni anno.
((COMMA ABROGATO DALLA L. 17 OTTOBRE 1961, N. 1038)).
Art. 50.
(Art. 7 L. 6 agosto 1940, n. 1278).
((Al bilancio di ciascun esercizio della gestione fanno carico: gli
oneri e le spese speciali di essa; la quota parte delle spese
generali dell'Istituto nazionale della previdenza sociale, da
determinarsi annualmente dal Consiglio di amministrazione
dell'Istituto, su conforme parere del Comitato speciale per gli
assegni familiari, sulla base dei costi effettivi della gestione, ivi
compresa la contribuzione dovuta per il funzionamento
dell'Ispettorato del lavoro a norma dell'articolo 12 del decreto del
Presidente della Repubblica 19 marzo 1955, n. 520; un contributo,
determinato con decreto del Ministro per il lavoro e la previdenza
sociale, di concerto con il Ministro per il tesoro,sentito il
Comitato speciale per gli assegni familiari, da versarsi al Fondo per
l'addestramento professionale dei lavoratori, di cui all'articolo 62
della legge 29 aprile 1949, n. 264, per essere destinato all'Istituto
nazionale per l'addestramento e il perfezionamento dei lavoratori
dell'industria (INAPLI), all'Ente nazionale per l'addestramento dei
lavoratori del commercio (ENALC), all'Istituto nazionale per
l'istruzione e l'addestramento nel settore artigiano (INIASA), ad
Enti giuridicamente riconosciuti che, senza scopi di lucro,
perseguano a norma di statuto finalita' di formazione professionale
dei lavoratori, nonche' ad Enti a carattere nazionale, anche se non
giuridicamente riconosciuti, che perseguano, senza scopo di lucro,
le medesime finalita' e abbiano l'idoneita' tecnica e organizzativa
necessaria. Tale idoneita' e' accertata dall'Ispettorato del
lavoro)).
Sulle attivita' nette di ciascun esercizio della gestione, una
quota percentuale, da determinarsi con decreto del Ministro per il
lavoro e la previdenza sociale, di concerto con il Ministro per il
tesoro, previo parere del Comitato predetto, e destinata a un fondo
di riserva per far fronte ad eventuali passivita' della gestione
negli esercizi futuri.
((COMMA ABROGATO DALLA L. 12 FEBBRAIO 1967, N. 36)).
I fondi disponibili della gestione possono essere investiti
dall'Istituto nei modi d'impiego autorizzati e su di essi l'Istituto
accreditera' alla gestione stessa per ogni esercizio un interesse in
misura pari al reddito dei suoi investimenti.
Art. 51.
(Art. 8 L. 6 agosto 1940, n. 1278).
((ARTICOLO ABROGATO DALLA L. 12 FEBBRAIO 1967, N. 36))
Art. 52.
(Art. 9 L. 6 agosto 1940, n. 1278).
((ARTICOLO ABROGATO DALLA L. 17 OTTOBRE 1961, N. 1038))
Art. 53.
((ARTICOLO ABROGATO DALLA L. 12 FEBBRAIO 1967, N. 36))
Art. 54.
(Art. 11 L. 6 agosto 1940, n. 1278 - Artt. 1 e 2 D.Leg.Lgt.
8 febbraio 1946, n. 54).
((Sovraintende alla Cassa unica il Comitato speciale per gli assegni
familiari, presieduto dal presidente dell'Istituto nazionale della
previdenza sociale, e in sua vece dalla persona, designata a
sostituirlo secondo le norme di legge che regolano la rappresentanza
dell'Istituto stesso, e composto dai seguenti membri:
a) il direttore generale della previdenza e della assistenza
sociale e il direttore generale dei rapporti di lavoro del Ministero
del lavoro e della previdenza sociale;
b) un rappresentante del Ministero del tesoro;
c) tre rappresentanti dei datori di lavoro e quattro
rappresentanti dei lavoratori dell'industria; due rappresentanti dei
datori di lavoro e tre rappresentanti dei lavoratori del commercio e
delle professioni e arti; due rappresentanti dei datori di lavoro e
tre rappresentanti dei lavoratori dell'agricoltura; due
rappresentanti dei datori di lavoro e tre rappresentanti dei
lavoratori dell'artigianato; un rappresentante dei datori di lavoro e
un rappresentante dei lavoratori rispettivamente della foglia del
tabacco, del credito, dell'assicurazione, dei servizi tributari
appaltati; due rappresentanti delle cooperative. La nomina dei
predetti rappresentanti e' fatta dal Ministro per il lavoro e la
previdenza sociale, sentite le organizzazioni sindacali nazionali;
d) un rappresentante del Ministero dell'industria e del
commercio, un rappresentante del Ministero della marina mercantile,
un rappresentante del Ministero dell'agricoltura e delle foreste o un
rappresentante del Ministro delle partecipazioni statali.
Per i membri indicati alle lettere a), b), d) e per ciascuna
delle rappresentanze delle categorie indicate alla lettera e) puo'
essere nominato un membro supplente.
Il Ministro per il lavoro e la previdenza sociale puo' nominare
esperti che abbiano particolare competenza nella materia; non hanno
diritto di voto. Altresi' non hanno diritto di voto i membri del
Comitato di cui alle lettere a), b) e d) del presente articolo quando
siano poste all'ordine del giorno del Comitato predetto le materie di
cui al n. 3) del successivo articolo 55.
Il Comitato e' costituito con decreto del Ministro per il lavoro
e la previdenza sociale e dura in carica tre anni.
I membri nominati in sostituzione di coloro che hanno cessato
dall'ufficio prima della ordinaria scadenza triennale durano in
carica, fino al termine di scadenza dei membri che furono chiamati a
sostituire.
Il Comitato puo' costituire Commissioni particolari per l'esame
dei ricorsi concernenti l'applicazione dei contributi e delle
prestazioni e per lo studio delle altre questioni che riterra'
opportuno.
Alle riunioni del Comitato interviene con voto consultivo il
direttore generale dell'Istituto nazionale della previdenza sociale o
in sua vece uno dei vice direttori generali da lui designato, e
possono essere chiamati dal presidente a parteciparvi, per l'esame di
questioni particolari, i rappresentanti delle associazioni nazionali
di categoria dei datori di lavoro e dei lavoratori e delle
Amministrazioni centrali interessate alle questioni stesse)).
Art. 55.
(Art. 19 R.D.L. 17 giugno 1937, n. 1048).
Spetta al Comitato speciale per gli assegni familiari:
1) fare proposte sulle questioni generali relative agli assegni
familiari e ad altre provvidenze per la tutela dell'istituto
familiare;
2) dare parere sulle questioni che possono sorgere nella
applicazione delle norme sugli assegni familiari;
((3) fare proposte per la determinazione dei contributi e degli
assegni));
4) esaminare i risultati annuali di gestione;
5) decidere sui ricorsi riguardanti contributi e assegni.
Art. 56.
(Art. 12 L. 6 agosto 1940, n. 1278).
Le funzioni di cui agli articoli 2403 e seguenti del Codice civile,
in quanto applicabili, sono esercitate da un Collegio di sindaci
presieduto dal Presidente dei sindaci dell'Istituto nazionale della
previdenza sociale e composto di altri quattro membri nominati con
decreto del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale su
designazione delle Amministrazioni e delle Associazioni sindacali
nazionali interessate, in rappresentanza uno del Ministero del lavoro
e della previdenza, sociale, uno del Ministero del tesoro, uno dei
datori di lavoro e uno dei lavoratori.
I sindaci intervengono alle riunioni del Comitato speciale per gli
assegni familiari ((...)).
Art. 57.
(Art. 16 D.Leg.C.P.S. 16 settembre 1946, n. 479).
Il termine per ricorrere al Comitato speciale per gli assegni
familiari contro i provvedimenti dell'Istituto nazionale della
previdenza sociale e' fissato in 120 giorni.
Art. 58.
(Art. 20 R.D.L. 17 giugno 1937, n. 1048 - Art. 20 R.D.
21 luglio 1937, n. 1239).
Contro le decisioni del Comitato, di cui al n. 5 dell'art. 55, e'
dato ricorso, entro il termine di 30 giorni dalla comunicazione, al
Ministero del lavoro e della previdenza sociale.
Spetta all'interessato l'azione avanti all'Autorita' giudiziaria,
da proporsi entro trenta giorni dalla comunicazione delle decisioni
del Ministero.
Le comunicazioni all'interessato delle decisioni del Comitato o del
Ministero sono fatte con lettera raccomandata.
I termini per il ricorso al Ministero o per l'azione avanti
all'Autorita' giudiziaria decorrono dalla data di consegna della
lettera all'ufficio postale. ((11))
Per la decisione dei ricorsi in materia di corresponsione di
assegni familiari si osservano le disposizioni di cui al Titolo V del
regio decreto-legge 4 ottobre 1935, n. 1827, convertito nella legge 6
aprile 1936, n. 1155.
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AGGIORNAMENTO (11)
La Corte Costituzionale con sentenza 24 gennaio-1 febbraio 1964, n.
2 (in G.U. 1a s.s. 08/02/1964, n. 34) ha dichiarato "l'illegittimita'
costituzionale dell'art. 58, comma quarto, del T.U. delle leggi sugli
assegni familiari, approvato con D.P.R. 30 maggio 1955, n. 797".
TITOLO III
((Norme particolari))
((Capo I: per l'industria, l'artigianato, il commercio e le professioni e arti e la lavorazione della foglia del tabacco)).
Art. 59.
(Art. 30, comma 2° e 3°, R.D. 21 luglio 1937, n. 1239).
((Entro ciascun periodo di pagamento della retribuzione gli assegni
base corrispondenti spettano per intero, qualunque sia il numero
delle giornate di lavoro prestate, qualora permanga la continuita'
del rapporto di lavoro ed il lavoratore abbia compiuto nel mese
almeno 104 ore lavorative se operaio e 130 se impiegato.
Qualora la durata del lavoro compiuto nel mese risulti inferiore ai
limiti suddetti, spettano tanti assegni giornalieri quante sono le
giornate di lavoro effettivamente prestate)).
Art. 60.
(Art. 42 R.D. 21 luglio 1937, n. 1239).
Coloro che conducono lavori in economia di natura industriale sono
considerati datori di lavoro a tutti gli effetti del presente testo
unico.
Non sono compresi fra i lavori predetti quelli eseguiti per i
bisogni domestici,
Art. 61.
(Art. 44 R.D. 21 luglio 1937, n. 1239).
Le compagnie portuali provvedono all'applicazione delle
disposizioni del presente testo unico, nei riguardi dei propri
iscritti adibiti alle operazioni di imbarco, sbarco, trasbordo,
deposito e movimento in genere delle merci nei porti, salvo il
diritto di rivalsa della relativa quota di contributi nei confronti
delle persone od enti nel cui interesse le operazioni medesime sono
compiute.
Art. 62.
(Art. 43 R.D. 21 luglio 1937, n. 1239).
Per gli equipaggi arruolati con partecipazione agli utili o al
prodotto, la retribuzione e' determinata sulla base dei salari
convenzionali previsti dall'art. 72 del regolamento per
l'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le
malattie professionali approvato con regio decreto 25 gennaio 1937,
n. 200.
Art. 63.
(Art. 2, 2° e 3° comma, L. 27 marzo 1952, n. 348).
Fermo restando l'obbligo della corresponsione degli assegni ad ogni
periodo di paga, le aziende che lavorano esclusivamente tabacco di
produzione propria e che non sono obbligate alla tenuta dei libri
paga devono presentare alle sedi dell'istituto nazionale della
previdenza sociale, entro i primi dieci giorni di ciascun mese, le
denuncie di cui all'art. 42 del presente testo unico in base ai
periodi di paga scaduti nel mese precedente, nonche' un elenco
nominativo dei prestatori di lavoro addetti alle lavorazioni con la
indicazione, per ciascun nominativo, delle giornate di lavoro
effettivamente prestate nei periodi di paga anzidetti.
Copia di detto elenco nominativo deve pure essere trasmessa al
Servizio per gli elenchi nominativi dei lavoratori e per i contributi
unificati in agricoltura.
Art. 64.
(Art. 1 D.Leg.C.P.S. 17 dicembre 1947, n. 1586).
((ARTICOLO ABROGATO DALLA L. 17 OTTOBRE 1961, N. 1038))
((Capo II: per l'agricoltura)).
Art. 65.
(L. 21 marzo 1953, n. 220 Tab. B).
((Per l'agricoltura)) gli assegni familiari vengono corrisposti:
1) per gli impiegati, per i salariati fissi e assimilati e per i
compartecipanti collettivi in ragione di 26 giornate per ciascun
mese;
2) per gli obbligati o braccianti fissi in ragione del numero
annuo delle giornate di lavoro ad essi contrattualmente assegnate;
3) per gli avventizi o giornalieri di campagna e per i
compartecipanti individuali in ragione del numero delle giornate di
occupazione accertate per ciascun lavoratore, o allo stesso
attribuite in base alla sua appartenenza ad una delle quattro
sottocategorie dei permanenti, abituali, occasionali ed eccezionali,
di cui alle lettere e), d), e), f), dell'art. 3 del decreto
legislativo luogotenenziale 9 aprile 1946, n. 212, secondo le
deliberazioni adottate dalla Commissione provinciale prevista
dall'art. 5 del regio decreto 24 settembre 1940, n. 1949.
Art. 66.
(Art. 2 D.Leg.C.P.S. 13 giugno 1947, n. 670).
Ai lavoratori dell'agricoltura per i quali si applicano le norme
sui contributi unificati di cui al regio decreto-legge 28 novembre
1938, n. 2138, convertito nella legge 2 giugno 1939, n. 739, e
successive modificazioni e integrazioni, gli assegni familiari sono
annualmente erogati dall'Istituto nazionale della previdenza sociale:
a) per i salariati fissi, obbligati e categorie assimilabili in
quattro rate trimestrali uguali;
b) per gli avventizi e giornalieri di campagna nei primi tre
trimestri in ragione di un quarto delle giornate attribuite nell'anno
precedente e nell'ultimo trimestre nell'ammontare corrispondente alla
differenza tra gli assegni familiari liquidati a titolo di acconti
nei precedenti trimestri e quelli spettanti in base al numero di
giornate attribuite per l'anno.
Art. 67.
((Agli impiegati e dirigenti di aziende agricole, al personale che
risulti occupato in attivita' agrarie ed in lavorazioni connesse,
complementari od accessorie per le quali non si applichi la procedura
stabilita per il versamento dei contributi dai provvedimenti di
attuazione del regio decreto-legge 28 novembre 1938, n. 2138, nonche'
al personale dipendente da datori di lavoro tenuti ad applicare la
tabella A per effetto del decreto emanato a norma degli articoli 34 e
81 del presente testo unico, gli assegni familiari sono corrisposti
secondo le norme di cui agli articoli seguenti)).
Art. 68.
(Art. 46 R.D. 21 luglio 1937, n. 1239).
Il datore di lavoro deve comunicare alla sede provinciale
dell'Istituto nazionale della previdenza sociale, entro i primi dieci
giorni di ciascun mese, in apposito modulo stabilito dall'Istituto
stesso, le generalita' dei lavoratori occupati nel mese precedente,
la loro qualifica, il numero delle persone a carico risultanti dai
documenti e dalle denuncie di cui agli articoli 38 e 39, le giornate
di lavoro prestate da quelli non aventi qualifica di impiegati, la
retribuzione corrisposta agli impiegati, gli estremi dei versamenti
di cui all'articolo seguente e tutte le indicazioni necessarie per
assicurare il pagamento dei contributi e la corresponsione degli
assegni.
Alle denuncie devono unirsi i documenti comprovanti il diritto agli
assegni ove non siano gia' stati trasmessi all'Istituto da precedenti
datori di lavoro.
Art. 69.
(Art. 48 R.D. 21 luglio 1937, n. 1239).
Sulla base delle denuncie e dei documenti inviatigli, l'Istituto
nazionale della previdenza sociale provvede all'accertamento, per
ciascun lavoratore, dell'esistenza dei requisiti per' la
corresponsione degli assegni familiari, alla determinazione della
somma dovuta per tale titolo in rapporto alla qualifica
professionale, al numero delle persone a carico ed al periodo di
occupazione, e provvede al relativo pagamento direttamente o a mezzo
degli enti della cui collaborazione intende avvalersi a norma
dell'art. 48.
Art. 70.
(Art. 47 R.D. 21 luglio 1937, n. 1239).
Il datore di lavoro deve provvedere al pagamento della somma dovuta
per contributi entro i primi dieci giorni del mese successivo a
quello cui i contributi si riferiscono.
La ricevuta di versamento e' prova liberatoria per il datore di
lavoro.
((Capo III: per il credito, l'assicurazione e i servizi tributari appaltati)).
Norme derivanti da contratti collettivi mantenute in vigore dall'art. 43 del D.Leg.Lgt. 23 novembre 1944, n. 369.
Art. 71.
(Art. 2 C.C. 22 luglio 1938).
Sono esclusi dall'applicazione delle norme sugli assegni familiari:
1) per le imprese ed agenzie di assicurazione:
- i produttori per i quali non sussista un rapporto di lavoro
dipendente;
2) per gli esattori o ricevitori delle imposte dirette:
- gli ufficiali esattoriali ed i messi notificatori in quanto
esercitino con carattere di assoluta prevalenza altra professione;
3) per gli appaltatori delle imposte di consumo e tasse affini:
- gli impiegati non assunti direttamente dall'appaltatore e
messi a sua disposizione dal Comune appaltante;
4) per le Casse rurali ed agrarie ed enti ausiliari e gli agenti
di credito:
a) il personale che rivesta la qualita' di socio dell'azienda
in quanto a tale qualifica corrisponda una effettiva condizione di
datore di lavoro;
b) quello che non dedichi all'azienda la propria attivita', con
carattere di assoluta prevalenza;
c) quello che non sia sottoposto ad un orario di lavoro a
carattere continuativo e giornaliero ed abbia altro impiego a
carattere continuativo presso altre aziende ed enti o qualsiasi altra
occupazione dalla quale ritragga i mezzi principali per l'esistenza.
Art. 72.
(Art. 5 C.C. 22 luglio 1938).
Gli assegni familiari sono dovuti per tutto il periodo in cui dura
il rapporto di lavoro.
In caso di morte del lavoratore, gli assegni sono dovuti per tutto
il mese in cui e' avvenuto il decesso indipendentemente dalla sua
data.
Art. 73.
(Art. 20 C.C, 22 luglio 1938).
Il contributo delle aziende e' dovuto per tutto il periodo per il
quale perdura il rapporto di lavoro a norma dell'art. 72. Per i
periodi durante i quali la azienda non debba corrispondere o debba
corrispondere solo in parte gli emolumenti, il contributo dovuto e'
calcolato sull'ammontare della retribuzione intera, come se fosse
corrisposta al lavoratore.
Art. 74.
(Art. 19 C.C. 22 luglio 1938).
((ARTICOLO ABROGATO DAL D.P.R. 30 GIUGNO 1965, N. 1124, COME
MODIFICATO DALLA L. 30 APRILE 1969, N. 153))
Art. 75.
(Artt. 24 e 25 C.C. 22 luglio 1938).
La denuncia di cui all'art. 42 e il versamento di cui all'art. 43
sono effettuati entro i primi dieci giorni successivi alla fine di
ogni trimestre solare.
((Capo IV: per i giornalisti professionisti aventi rapporto di impiego con imprese editoriali)).
Art. 76.
(Art. 1 L. 20 dicembre 1951, n. 1564).
La gestione degli assegni familiari per giornalisti professionisti
aventi rapporto d'impiego con imprese editoriali e' affidata
all'Istituto nazionale di previdenza dei giornalisti italiani, il
quale vi provvede con l'applicazione delle norme previste per gli
impiegati ((...)) dell'industria della Cassa unica per gli
assegni familiari contenute nel presente testo unico.
Art. 77.
(Art. 8 D.Leg.Lgt. 1 agosto 1945, n. 720).
Sovraintende alla gestione un Comitato speciale presieduto dal
Presidente dell'Istituto di previdenza dei giornalisti italiani, e
composto:
1) da un rappresentante del Ministero del lavoro e della
previdenza sociale;
2) da un rappresentante della Presidenza del Consiglio - servizi
spettacolo, informazioni e proprieta' intellettuale;
3) da un rappresentante dei giornalisti;
4) da un rappresentante delle imprese editoriali.
Il Comitato e' costituito con decreto del Ministro per il lavoro e
la previdenza sociale, sentite, per i rappresentanti di cui ai nn. 3
e 4, le organizzazioni sindacali interessate a carattere nazionale.
Art. 78.
(Art 8 D.Leg.Lgt. 1 agosto 1945, n. 720).
Le funzioni di controllo sulla gestione sono esercitate dal
Collegio dei revisori dei conti dell'Istituto di previdenza dei
giornalisti.
CAPO V. - Amministrazioni dello Stato ed enti pubblici
Art. 79.
(Art. 2 R.D.L. 17 giugno 1937, n. 1048 - Art. 13
L. 6 agosto 1940 n. 1278).
Le disposizioni del presente testo unico non si applicano:
a) al personale di ruolo, compreso quello salariato comunque
denominato, delle Amministrazioni dello Stato, anche se con
ordinamento autonomo;
b) al personale non di ruolo, compreso quello salariato, delle
Amministrazioni dello Stato, anche se con ordinamento autonomo, al
quale sia assicurato per legge, regolamento o atto amministrativo un
trattamento di famiglia;
c) al personale delle Province, dei Comuni, delle Istituzioni
pubbliche di beneficenza e degli altri enti pubblici, vincolato da
rapporto di impiego, di ruolo e non di ruolo, compreso quello
salariato, il cui trattamento di famiglia sia disciplinato per legge,
regolamento o atto amministrativo o che non abbia diritto a tale
trattamento per effetto delle limitazioni e condizioni previste dai
rispettivi ordinamenti.
Art. 80.
(Art. 14 L. 6 agosto 1940, n. 1278).
Ai sensi dell'articolo precedente s'intende per trattamento di
famiglia, nei limiti e condizioni previste dai rispettivi
ordinamenti, la corresponsione di una aggiunta per i carichi di
famiglia alla retribuzione normale, distinta dalla retribuzione
stessa.
Per il personale non di ruolo dello Stato e degli enti pubblici
tale aggiunta puo' consistere in una quota di retribuzione
corrisposta in dipendenza di carichi di famiglia o comunque a titolo
di caroviveri in misura superiore a quella stabilita per i non
coniugati.
Art. 81.
(Art. 16 L. 6 agosto 1940, n. 1278).
((Per assicurare la corresponsione degli assegni familiari al
personale delle Amministrazioni dello Stato e' degli altri enti
pubblici non escluso dall'applicazione delle disposizioni relative,
agli assegni stessi a norma dell'articolo 79 del presente testo
unico, con decreto del Ministro per il lavoro e la previdenza
sociale, di concerto col Ministro per il tesoro e coi Ministri
interessati, sara' stabilito quale delle tabelle previste nel
precedente articolo 33 debba essere applicata al personale predetto,
avuto riguardo alle affinita' che esso presenta con le categorie ivi
indicate)).
TITOLO IV
Penalita'
Art. 82.
(Art. 24 R.D.L. 17 giugno 1937, n. 1048 - Art. 17 D.Leg.C.P.S. 16
settembre 1946, n. 479 - Art. 7 D.Leg.C.P.S. 21 ottobre 1947, n.
1250).
Il datore di lavoro che non provvede al pagamento dei contributi
entro il termine stabilito o vi provvede in misura inferiore a quella
dovuta, e' tenuto al pagamento dei contributi o delle parti di
contributo non versate, nonche' al versamento di una somma aggiuntiva
pari a quella dovuta, ed e' punito con l'ammenda da L. 1000 a L.
10.000.
Il datore di lavoro che non provvede, se tenutovi, alla
corresponsione degli assegni e' punito con una ammenda da L. 1000 a
L. 10.000.
Il datore di lavoro e in genere coloro che sono preposti al lavoro,
ove si rifiutino di prestarsi alle indagini dei funzionari ed agenti
incaricati della sorveglianza o di fornire loro i dati o documenti
necessari ai fini della applicazione delle disposizioni sugli assegni
familiari o li diano scientemente errati od incompleti, sono puniti
con una ammenda da L. 1.000 a L. 10.000.
Chiunque fa dichiarazioni false o compie altri fatti fraudolenti al
fine di procurare a se' o ad altri la corresponsione di assegni
familiari, ((e' punito, salvo che il fatto costituisca reato, con la
sanzione amministrativa pecuniaria da lire ottocentomila a quattro
milioni ottocentomila)). (28a)
---------------
AGGIORNAMENTO (28a)
La L. 25 giugno 1999, n. 205 ha disposto (con l'art. 7, comma 1,
lettera d), numero 22)) che la riforma della disciplina sanzionatoria
e' ispirata al principio e criterio direttivo di "trasformare in
illeciti amministrativi, prevedendo sanzioni amministrative
pecuniarie non inferiori a lire duecentomila e non superiori a lire
cinque milioni, i reati previsti" dall'articolo 82 del testo unico
approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 1955,
n. 797.
Art. 83.
(Art. 25 R.D. 21 luglio 1937, n. 1239).
Sempreche' non abbia avuto applicazione la disposizione del 1°
comma dell'art. 82, il datore di lavoro, nei casi di tardivo
pagamento dei contributi, e' tenuto al contemporaneo pagamento degli
interessi di mora, nella misura stabilita per l'interesse legale in
materia civile.
Tali interessi decorrono, indipendentemente da ogni domanda
giudiziale, dal giorno successivo a quello della scadenza del termine
previsto nel presente testo unico per la presentazione della denuncia
all'Istituto nazionale della previdenza sociale.
Gli interessi di mora non sono dovuti quando sui contributi vengano
percepiti i diritti preveduti, per tardivo pagamento dalla legge
relativa alla riscossione delle imposte dirette.
Art. 84.
(Art. 27 R.D. 21 luglio 1937, n. 1239).
Contro i morosi al pagamento dei contributi l'Istituto nazionale
della previdenza sociale puo' emettere ingiunzione di pagamento
comprensiva della quota dovuta, degli interessi di mora e delle
eventuali spese.
L'ingiunzione sara' resa esecutiva dal pretore del capoluogo della
provincia ove e' la sede dell'azienda, osservate per il procedimento
le norme stabilite dal regio decreto 14 aprile 1910, n. 639, che
approva il testo unica delle disposizioni relative alla, riscossione
delle entrate patrimoniali dello Stato.
L'ingiunzione costituisce titolo valido per l'iscrizione della
ipoteca sugli immobili del datore di lavoro moroso, dopo la scadenza
del termine per l'opposizione.
Art. 85.
(Art. 18 D.Leg.C.P.S. 16 settembre 1946, n. 479).
Salvo che i fatti costituiscano reato piu' grave, i datori di
lavoro o coloro che li rappresentano sono puniti con l'ammenda da L.
500 a L. 5000 per le contravvenzioni alle disposizioni di cui agli
articoli 39, 40, 41, 42, 68 e 75 del presente testo unico.
Ogni lavoratore, per le infrazioni alle disposizioni di cui agli
articoli 20 comma terzo, 38 comma quinto e 40 del presente testo
unico, e' punito con l'ammenda da L. 200 a L. 2000.
Art. 86.
(Art. 25 R.D.L. 17 giugno 1937, n. 1048).
Nelle contravvenzioni al presente testo unico, il contravventore,
prima dell'apertura, del dibattimento del giudizio di primo grado,
puo' presentare domanda di oblazione all'Istituto nazionale della
previdenza sociale, il quale, previo parere del Comitato speciale per
gli assegni familiari, determina la somma da pagarsi entro i limiti,
minimo e massimo, dell'ammenda stabilita.
Nel caso in cui la contravvenzione riguardi contributi non pagati,
l'Istituto puo' anche, previo parere del Comitato predetto, ridurre
la somma aggiuntiva dovuta a norma del primo comma dell'art. 82.
TITOLO V
Disposizioni finali
Art. 87.
(Art. 23 R.D.L. 17 giugno 1937, n. 1048).
Si osservano per gli assegni familiari, sempre che siano
applicabili, le disposizioni del regio decreto-legge 4 ottobre 1935,
n. 1827, convertito nella legge 6 aprile 1936, n. 1155, sul
perfezionamento e coordinamento legislativo della previdenza sociale,
comprese quelle sui benefici, i privilegi e le esenzioni fiscali.
Art. 88.
(Art. 26 R.D.L. 17 giugno 1937, n. 1048).
La vigilanza per l'applicazione del presente testo unico e'
esercitata dal Ministero del lavoro e della previdenza sociale a
mezzo dell'Ispettorato del lavoro.
Visto: Il Ministro per il lavoro e la previdenza sociale
VIGORELLI
TABELLA A
Assegni familiari e relativo contributo per l'industria
(D.P.R. 29 luglio 1948, n. 1136 - L. 31 marzo 1954, n. 117).
(Comprensivi degli assegni di caropane e del relativo contributo
stabiliti dal decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato
6 maggio 1947, n. 563, e successive modificazioni).
A) Assegni settimanali
(Ragguagliabili a giornata, a quindicina o a mese, secondo il
rapporto di 1: 6, di 1 x 2, di 1 x 4 rispettivamente, piu' nel
secondo caso un assegno giornaliero e due nel terzo).
=====================================================================
| Per | Per | Per ciascun
Aventi diritto |ciascun figlio| il coniuge | ascendente
---------------------------------------------------------------------
| | |
Dirigenti, impiegati ed | | |
operai. . . . . . . . | L.((3.420)) | L.((3.420)) | L. 435
| | |
(12)(22)(24)((27))
B) Contributo
(A carico del datore di lavoro)
Misura: 28,50% sulla retribuzione lorda.
Addizionale provvisoria 1,50%. (25)(26)
C) Ammontare della retribuzione assoggettabile a contributo
- limite minimo: L. 400 giornaliere;
- limite massimo: per gli uomini L. 900 giornaliere;
per le donne L. 750 giornaliere.
Visto: Il Ministro per il lavoro e la previdenza sociale
VIGORELLI
-----------------
AGGIORNAMENTO (12)
La L. 23 giugno 1964, n. 433 ha disposto (con l'art. 1, comma 1)
che le presenti modifiche decorrono dal 10 ottobre 1964; (con l'art.
1, comma 2) che tali misure modificate "sono elevate con effetto dal
1 aprile 1965, rispettivamente a lire 1.320, lire 960 e lire 540
settimanali".
---------------
AGGIORNAMENTO (22)
Il D.L. 2 marzo 1974, n. 30, convertito con modificazioni dalla L.
16 aprile 1974, n. 114 ha disposto (con l'art. 14, comma 1) che la
presente modifica decorre dal periodo di paga in corso alla data del
1 gennaio 1974; (con l'art. 14, comma 2) che "Gli importi di cui al
precedente comma e quelli per gli altri familiari a carico, nonche'
le maggiorazioni della pensione, sostitutive degli assegni familiari,
sono aumentati del 10 per cento nei confronti di coloro che sono
assoggettati a ritenuta alla fonte"; (con l'art. 20) che "A decorrere
dal periodo di paga in corso al 1 gennaio 1974, l'aliquota del
contributo dovuto alla Cassa unica per gli assegni familiari dai
datori di lavoro di cui alle tabelle A), B) e C) allegate al testo
unico delle norme sugli assegni familiari, approvato con decreto del
Presidente della Repubblica 30 maggio 1955, n. 797 e' fissata nelle
seguenti misure della retribuzione lorda calcolata ai sensi dell'art.
12 della legge 30 aprile 1969 n. 153:
1) 5,15 per cento a carico dei datori di lavoro artigiani e
commercianti iscritti nei relativi elenchi nominativi per
l'assicurazione di malattia di cui, rispettivamente, alle leggi 29
dicembre 1956, n. 1533, e 27 novembre 1960, n. 1397, e successive
modificazioni ed integrazioni;
2) 5,15 per cento a carico dei datori di lavoro titolari di
imprese agricole, salvo quelli indicati nel successivo punto 3);
3) 3,50 per cento a carico dei datori di lavoro titolari di
imprese agricole iscritti negli elenchi nominativi per
l'assicurazione di malattia dei coltivatori diretti, mezzadri e
coloni di cui alla legge 22 novembre 1954, n. 1136, e successive
modifiche e integrazioni. Tale aliquota si applica altresi' alle
cooperative agricole e loro consorzi iscritti nei registri prefettizi
o nello schedario generale - sezione agricola - ai sensi del decreto
legislativo del Capo provvisorio dello Stato 14 dicembre 1947, n.
1577, ivi compresi quelli che provvedono alla trasformazione dei
prodotti agricoli e zootecnici dei propri soci. La stessa aliquota si
applica inoltre alle imprese di pesca di cui all'articolo 11 della
legge 14 luglio 1965, n. 963, munite del permesso della pesca
costiera locale o ravvicinata di cui all'articolo 9 del decreto del
Presidente della Repubblica 2 ottobre 1968, n. 1639, nonche' ai
pescatori di cui alla legge 13 marzo 1958, n. 250;
4) 5 per cento per le rimanenti cooperative e loro consorzi,
qualunque sia l'attivita' esercitata, allorche' le stesse risultino
iscritte nei registri prefettizi o nello schedario generale delle
cooperative ai sensi del decreto legislativo del Capo provvisorio
dello Stato 14 dicembre 1947, n. 1577, e successive modifiche ed
integrazioni;
5) 7,50 per cento a carico di tutti gli altri datori di lavoro".
---------------
AGGIORNAMENTO (24)
Il D.L. 2 marzo 1974, n. 30, convertito con modificazioni dalla L.
16 aprile 1974, n. 114, come modificato dalla L. 26 maggio 1975, n.
161 ha disposto (con l'art. 14, comma 1) che le presenti modifiche
abbiano efficacia a decorrere dal periodo di paga in corso alla data
del 1 febbraio 1975.
---------------
AGGIORNAMENTO (25)
La L. 3 giugno 1975, n. 160 ha disposto (con l'art. 11) la modifica
delle aliquote contributive di cui ai numeri da 1) a 5) dell'articolo
20 del D.L. 2 marzo 1974, n. 30, convertito con modificazioni dalla
L. 16 aprile 1974, n. 114 (che modifica il D.P.R 30 maggio 1955, n.
797) con decorrenza dal periodo di paga in corso alla data del 1
giugno 1975 e nei termini che seguono:
1) dal 5,15 per cento al 4,45 per cento;
2) dal 5,15 per cento al 4,45 per cento;
3) dal 3,50 per cento al 3,05 per cento;
4) dal 5 per cento al 4,30 per cento;
5) dal 7,50 per cento al 6,50 per cento.
---------------
AGGIORNAMENTO (26)
La L. 21 dicembre 1978, n. 845 ha disposto (con l'art. 25, comma 3)
la modifica delle aliquote contributive di cui ai numeri da 1) a 5)
dell'articolo 20 del D.L. 2 marzo 1974, n. 30, convertito con
modificazioni dalla L. 16 aprile 1974, n. 114 (che modifica il D.P.R
30 maggio 1955, n. 797) con decorrenza dal periodo di paga in corso
al 1 gennaio 1979 e nei termini che seguono:
1) dal 4,45 al 4,15 per cento;
2) dal 4,45 al 4,15 per cento;
3) dal 3,05 al 2,75 per cento;
4) dal 4,30 al 4 per cento;
5) dal 6,50 al 6,20 per cento.
---------------
AGGIORNAMENTO (27)
Il D.L. 2 marzo 1974, n. 30, convertito con modificazioni dalla L.
16 aprile 1974, n. 114, come modificato dalla L. 26 maggio 1975, n.
161, a sua volta modificata dal D.L. 14 luglio 1980, n. 314,
convertito con modificazioni dalla L. 8 agosto 1980, n. 440, ha
disposto (con l'art. 14, comma 1) che le presenti modifiche hanno
effetto a decorrere dal periodo di paga in corso alla data del 1
luglio 1980 e che a decorrere dal periodo di paga in corso alla data
del 1 ottobre 1980, le misure degli assegni familiari in questione
sono cosi' modificate:
Tabella A:
per ciascun figlio . . . . . . . . . . . . . L. 4.560 settimanali
per il coniuge . . . . . . . . . . . . . . . L. 4.560 settimanali
TABELLA B
Assegni familiari e relativo contributo per l'agricoltura
(D.P.R. 29 luglio 1948, n. 1136 - L. 21 marzo 1953, n. 220 -
L. 27 dicembre 1953, n. 944 - L. 31 marzo 1954, n. 117).
(Per i dirigenti e gli impiegati gli assegni e il contributo sono
comprensivi degli assegni di caropane e del relativo contributo
stabiliti dal decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato
6 maggio 1947, n. 563 e successive modificazioni).
A) Assegni giornalieri
=====================================================================
| Per | Per | Per ciascun
Aventi diritto |ciascun figlio| il coniuge | ascendente
---------------------------------------------------------------------
| | |
Dirigenti e impiegati . | L. 146 | L. 93 | L. 55
Qperai. . . . . . . . . | " 60 | " 50 | " 40
| | |
B) Contributo
(A carico del datore di lavoro)
per gli operai: L. 97,60 per giornata di lavoro;
per i dirigenti e impiegati: 31,25% sulla retribuzione lorda.
C) Ammontare della retribuzione dei dirigenti e impiegati
assoggettabile a contributo
- limite minimo: L. 400 giornaliere;
- limite massimo: per le retribuzioni riferite a
mese . . . . . . . . . . . . L. 18.750
per le retribuzioni riferite a
quindicina o a quattordicina . " 9.375
per le retribuzioni riferite a
settimana. . . . . . . . . . . " 4.687
per le retribuzioni riferite a
giornata . . . . . . . . . . . " 750(3)(22)(24)
(25)(26)((27))
Visto: Il Ministro per il lavoro e la previdenza sociale
VIGORELLI
---------------
AGGIORNAMENTO (3)
La L. 25 novembre 1957, n. 1176 ha disposto (con l'art. 1) che "A
decorrere dal 1 ottobre 1956 gli assegni familiari per il settore
dell'agricoltura, previsti dalla tabella B allegata al testo unico
delle norme sugli assegni familiari, approvato con decreto del
Presidente della Repubblica 30 maggio 1955, n. 797, sono aumentati di
lire 30 per ciascun figlio, lire 15 per il coniuge e lire 10 per
ciascun ascendente nei confronti dei lavoratori non aventi qualifica
impiegatizia, e di lire 21 per ciascun figlio e lire 23 per il
coniuge nei confronti dei lavoratori aventi qualifica impiegatizia".
---------------
AGGIORNAMENTO (22)
Il D.L. 2 marzo 1974, n. 30, convertito con modificazioni dalla L.
16 aprile 1974, n. 114 ha disposto (con l'art. 14, comma 1) a
decorrere dal periodo di paga in corso alla data del 1 gennaio 1974,
le misure degli assegni familiari sono cosi' modificate: tabella B):
per ciascun figlio lire 8060 mensili; per il coniuge lire 8.060
mensili. Ha, altresi', disposto (con l'art. 14, comma 2) che "Gli
importi di cui al precedente comma e quelli per gli altri familiari a
carico, nonche' le maggiorazioni della pensione, sostitutive degli
assegni familiari, sono aumentati del 10 per cento nei confronti di
coloro che sono assoggettati a ritenuta alla fonte"; (con l'art. 20)
che "A decorrere dal periodo di paga in corso al 1 gennaio 1974,
l'aliquota del contributo dovuto alla Cassa unica per gli assegni
familiari dai datori di lavoro di cui alle tabelle A), B) e C)
allegate al testo unico delle norme sugli assegni familiari,
approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 1955,
n. 797 e' fissata nelle seguenti misure della retribuzione lorda
calcolata ai sensi dell'art. 12 della legge 30 aprile 1969 n. 153:
1) 5,15 per cento a carico dei datori di lavoro artigiani e
commercianti iscritti nei relativi elenchi nominativi per
l'assicurazione di malattia di cui, rispettivamente, alle leggi 29
dicembre 1956, n. 1533, e 27 novembre 1960, n. 1397, e successive
modificazioni ed integrazioni;
2) 5,15 per cento a carico dei datori di lavoro titolari di
imprese agricole, salvo quelli indicati nel successivo punto 3);
3) 3,50 per cento a carico dei datori di lavoro titolari di
imprese agricole iscritti negli elenchi nominativi per
l'assicurazione di malattia dei coltivatori diretti, mezzadri e
coloni di cui alla legge 22 novembre 1954, n. 1136, e successive
modifiche e integrazioni. Tale aliquota si applica altresi' alle
cooperative agricole e loro consorzi iscritti nei registri prefettizi
o nello schedario generale - sezione agricola - ai sensi del decreto
legislativo del Capo provvisorio dello Stato 14 dicembre 1947, n.
1577, ivi compresi quelli che provvedono alla trasformazione dei
prodotti agricoli e zootecnici dei propri soci. La stessa aliquota si
applica inoltre alle imprese di pesca di cui all'articolo 11 della
legge 14 luglio 1965, n. 963, munite del permesso della pesca
costiera locale o ravvicinata di cui all'articolo 9 del decreto del
Presidente della Repubblica 2 ottobre 1968, n. 1639, nonche' ai
pescatori di cui alla legge 13 marzo 1958, n. 250;
4) 5 per cento per le rimanenti cooperative e loro consorzi,
qualunque sia l'attivita' esercitata, allorche' le stesse risultino
iscritte nei registri prefettizi o nello schedario generale delle
cooperative ai sensi del decreto legislativo del Capo provvisorio
dello Stato 14 dicembre 1947, n. 1577, e successive modifiche ed
integrazioni;
5) 7,50 per cento a carico di tutti gli altri datori di lavoro".
--------------
AGGIORNAMENTO (24)
Il D.L. 2 marzo 1974, n. 30, convertito con modificazioni dalla L.
16 aprile 1974, n. 114, come modificato dalla L. 26 maggio 1975, n.
161 ha disposto (con l'art. 14, comma 1) che a decorrere dal periodo
di paga in corso alla data del 1 febbraio 1975, le misure degli
assegni familiari sono cosi' modificate:
Tabella B:
Per ciascun figlio .... L. 9.880 mensili
Per il coniuge ........ "9.880"
---------------
AGGIORNAMENTO (25)
La L. 3 giugno 1975, n. 160 ha disposto (con l'art. 11) la modifica
delle aliquote contributive di cui ai numeri da 1) a 5) dell'articolo
20 del D.L. 2 marzo 1974, n. 30, convertito con modificazioni dalla
L. 16 aprile 1974, n. 114 (che modifica il D.P.R 30 maggio 1955, n.
797) con decorrenza dal periodo di paga in corso alla data del 1
giugno 1975 e nei termini che seguono:
1) dal 5,15 per cento al 4,45 per cento;
2) dal 5,15 per cento al 4,45 per cento;
3) dal 3,50 per cento al 3,05 per cento;
4) dal 5 per cento al 4,30 per cento;
5) dal 7,50 per cento al 6,50 per cento.
---------------
AGGIORNAMENTO (26)
La L. 21 dicembre 1978, n. 845 ha disposto (con l'art. 25, comma 3)
la modifica delle aliquote contributive di cui ai numeri da 1) a 5)
dell'articolo 20 del D.L. 2 marzo 1974, n. 30, convertito con
modificazioni dalla L. 16 aprile 1974, n. 114 (che modifica il D.P.R
30 maggio 1955, n. 797) con decorrenza dal periodo di paga in corso
al 1 gennaio 1979 e nei termini che seguono:
1) dal 4,45 al 4,15 per cento;
2) dal 4,45 al 4,15 per cento;
3) dal 3,05 al 2,75 per cento;
4) dal 4,30 al 4 per cento;
5) dal 6,50 al 6,20 per cento.
---------------
AGGIORNAMENTO (27)
Il D.L. 2 marzo 1974, n. 30, convertito con modificazioni dalla L.
16 aprile 1974, n. 114, come modificato dalla L. 26 maggio 1975, n.
161, a sua volta modificata dal D.L. 14 luglio 1980, n. 314,
convertito con modificazioni dalla L. 8 agosto 1980, n. 440, ha
disposto (con l'art. 14, comma 1) che a decorrere dal periodo di paga
in corso alla data del 1 luglio 1980, le misure degli assegni
familiari sono cosi' modificate:
Tabella B
per ciascun figlio. . . . . . . . . . . . . L. 14.820 mensili
per il coniuge. . . . . . . . . . . . . . . L. 14.820 mensili;
a decorrere dal periodo di paga in corso alla data del 1 ottobre
1980, le misure precedenti sono cosi' modificate:
Tabella B:
per ciascun figlio. . . . . . . . . . . . . . . L. 19.760 mensili
per il coniuge. . . . . . . . . . . . . . . . . L. 19.760 mensili
TABELLA C
Assegni familiari e relativo contributo
per il commercio e le professioni ed arti
(L. 22 aprile 1953, n. 391 - L. 31 marzo 1954, n. 117 -
D.P.R. 16 ottobre 1954, n. 1318).
Comprensivi degli assegni di caropane e del relativo contributo
stabiliti dal decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato
6 maggio 1947, n. 563, e successive modificazioni).
A) Assegni mensili
(Ragguagliabili a giornata o a quindicina, secondo il rapporto di 1:
26 e di 1: 2 rispettivamente, ed a settimana moltiplicando
l'assegno giornaliero per sei, fermo restando, qualora il rapporto
di lavoro sia di durata inferiore al mese, che non si puo'
superare. In ogni caso e proporzionalmente, l'importo dell'assegno
mensile, quindicinale e settimanale).
=====================================================================
| Per | Per | Per ciascun
Aventi diritto |ciascun figlio| il coniuge | ascendente
---------------------------------------------------------------------
| | |
Dirigenti, impiegati ed | | |
operai. . . . . . . . | L. ((14.820))| L.((14.820)) | L. 1.430
| | |
(22)(24)((27))
B) Contributo
(A carico del datore di lavoro)
Misura: 21% sulla retribuzione lorda. (25)(26)
C) Ammontare della retribuzione assoggettabile a contributo
- limite minimo: - limite minimo: L. 400 giornaliere;
- limite massimo: per le retribuzioni riferite a
mese . . . . . . . . . . . . . L. 22.500
per le retribuzioni riferite a
quindicina o a quattordicina . " 11.250
per le retribuzioni riferite a
settimana. . . . . . . . . . . " 5.625
per le retribuzioni riferite a
giornata . . . . . . . . . . . " 900 (15)
Visto: Il Ministro per il lavoro e la previdenza sociale
VIGORELLI
---------------
AGGIORNAMENTO (15)
La L. 11 maggio 1966, n. 309 ha disposto (con l'art. 1) che "A
decorrere dal 1 gennaio 1965 le misure degli assegni familiari dei
giornalisti professionisti, aventi rapporto d'impiego con aziende
editoriali, indicate nella tabella C) allegata al testo unico delle
norme sugli assegni familiari, approvato con decreto del Presidente
della Repubblica 30 maggio 1955, n. 797, e modificato con la legge 17
ottobre 1961, n. 1038, sono cosi' stabilite:
per ciascun figlio lire 6.500 mensili;
per il coniuge lire 4.654 mensili;
per ciascun ascendente lire 2.678 mensili".
Ha, altresi', disposto, (con l'art. 2) che "Con decorrenza dal 1
gennaio 1965 l'aliquota del contributo per gli assegni familiari ai
giornalisti professionisti prevista dalla tabella C) di cui al
precedente articolo 1, e' elevata al 15,60 per cento".
---------------
AGGIORNAMENTO (22)
Il D.L. 2 marzo 1974, n. 30, convertito con modificazioni dalla L.
16 aprile 1974, n. 114 ha disposto (con l'art. 14, comma 1) che la
presente modifica decorre dal periodo di paga in corso alla data del
1 gennaio 1974; (con l'art. 14, comma 2) che "Gli importi di cui al
precedente comma e quelli per gli altri familiari a carico, nonche'
le maggiorazioni della pensione, sostitutive degli assegni familiari,
sono aumentati del 10 per cento nei confronti di coloro che sono
assoggettati a ritenuta alla fonte"; (con l'art. 20) che "A decorrere
dal periodo di paga in corso al 1 gennaio 1974, l'aliquota del
contributo dovuto alla Cassa unica per gli assegni familiari dai
datori di lavoro di cui alle tabelle A), B) e C) allegate al testo
unico delle norme sugli assegni familiari, approvato con decreto del
Presidente della Repubblica 30 maggio 1955, n. 797 e' fissata nelle
seguenti misure della retribuzione lorda calcolata ai sensi dell'art.
12 della legge 30 aprile 1969 n. 153:
1) 5,15 per cento a carico dei datori di lavoro artigiani e
commercianti iscritti nei relativi elenchi nominativi per
l'assicurazione di malattia di cui, rispettivamente, alle leggi 29
dicembre 1956, n. 1533, e 27 novembre 1960, n. 1397, e successive
modificazioni ed integrazioni;
2) 5,15 per cento a carico dei datori di lavoro titolari di
imprese agricole, salvo quelli indicati nel successivo punto 3);
3) 3,50 per cento a carico dei datori di lavoro titolari di
imprese agricole iscritti negli elenchi nominativi per
l'assicurazione di malattia dei coltivatori diretti, mezzadri e
coloni di cui alla legge 22 novembre 1954, n. 1136, e successive
modifiche e integrazioni. Tale aliquota si applica altresi' alle
cooperative agricole e loro consorzi iscritti nei registri prefettizi
o nello schedario generale - sezione agricola - ai sensi del decreto
legislativo del Capo provvisorio dello Stato 14 dicembre 1947, n.
1577, ivi compresi quelli che provvedono alla trasformazione dei
prodotti agricoli e zootecnici dei propri soci. La stessa aliquota si
applica inoltre alle imprese di pesca di cui all'articolo 11 della
legge 14 luglio 1965, n. 963, munite del permesso della pesca
costiera locale o ravvicinata di cui all'articolo 9 del decreto del
Presidente della Repubblica 2 ottobre 1968, n. 1639, nonche' ai
pescatori di cui alla legge 13 marzo 1958, n. 250;
4) 5 per cento per le rimanenti cooperative e loro consorzi,
qualunque sia l'attivita' esercitata, allorche' le stesse risultino
iscritte nei registri prefettizi o nello schedario generale delle
cooperative ai sensi del decreto legislativo del Capo provvisorio
dello Stato 14 dicembre 1947, n. 1577, e successive modifiche ed
integrazioni;
5) 7,50 per cento a carico di tutti gli altri datori di lavoro".
---------------
AGGIORNAMENTO (24)
Il D.L. 2 marzo 1974, n. 30, convertito con modificazioni dalla L.
16 aprile 1974, n. 114, come modificato dalla L. 26 maggio 1975, n.
161 ha disposto (con l'art. 14, comma 1) che le presenti modifiche
hanno efficacia a decorrere dal periodo di paga in corso alla data
del 1 febbraio 1975.
---------------
AGGIORNAMENTO (25)
La L. 3 giugno 1975, n. 160 ha disposto (con l'art. 11) la modifica
delle aliquote contributive di cui ai numeri da 1) a 5) dell'articolo
20 del D.L. 2 marzo 1974, n. 30, convertito con modificazioni dalla
L. 16 aprile 1974, n. 114 (che modifica il D.P.R 30 maggio 1955, n.
797) con decorrenza dal periodo di paga in corso alla data del 1
giugno 1975 e nei termini che seguono:
1) dal 5,15 per cento al 4,45 per cento;
2) dal 5,15 per cento al 4,45 per cento;
3) dal 3,50 per cento al 3,05 per cento;
4) dal 5 per cento al 4,30 per cento;
5) dal 7,50 per cento al 6,50 per cento.
---------------
AGGIORNAMENTO (26)
La L. 21 dicembre 1978, n. 845 ha disposto (con l'art. 25, comma 3)
la modifica delle aliquote contributive di cui ai numeri da 1) a 5)
dell'articolo 20 del D.L. 2 marzo 1974, n. 30, convertito con
modificazioni dalla L. 16 aprile 1974, n. 114 (che modifica il D.P.R
30 maggio 1955, n. 797) con decorrenza dal periodo di paga in corso
al 1 gennaio 1979 e nei termini che seguono:
1) dal 4,45 al 4,15 per cento;
2) dal 4,45 al 4,15 per cento;
3) dal 3,05 al 2,75 per cento;
4) dal 4,30 al 4 per cento;
5) dal 6,50 al 6,20 per cento.
---------------
AGGIORNAMENTO (27)
Il D.L. 2 marzo 1974, n. 30, convertito con modificazioni dalla L.
16 aprile 1974, n. 114, come modificato dalla L. 26 maggio 1975, n.
161, a sua volta modificata dal D.L. 14 luglio 1980, n. 314,
convertito con modificazioni dalla L. 8 agosto 1980, n. 440, ha
disposto (con l'art. 14, comma 1) che le presenti modifiche hanno
effetto a decorrere dal periodo di paga in corso alla data del 1
luglio 1980 e che a decorrere dal periodo di paga in corso alla data
del 1 ottobre 1980, le misure degli assegni familiari in questione
sono cosi' modificate:
Tabella C:
per ciascun figlio. . . . . . . . . . . . . . . L. 19.760 mensili
per il coniuge. . . . . . . . . . . . . . . . . L. 19.760 mensili
((TABELLA D
ASSEGNI FAMILIARI E RELATIVO CONTRIBUTO
PER IL CREDITO
(Comprensivi degli assegni di caropane e del relativo contri buto
stabilito dal decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato
6 maggio 1947, n. 563, e successive modificazioni.
1. - Istituti di credito di diritto pubblico (Banco di Sicilia,
Banco di Napoli, Banca Nazionale del Lavoro, Istituto di San Paolo di
Torino, Monte dei Paschi di Siena);
2. - Banche di Interesse nazionale (Banca commerciale italiana,
Credito italiano, Banco di Roma);
3. - Banche di province; Banche popolari; Agenti di credito;
Banchieri privati; Istituti finanziari; Casse rurali, agrarie, enti
ausiliari; Agenti di cambio; Commissionari di Borsa e cambiavalute;
Casse di risparmio; Monti di credito su pegno di 1ª e 2ª categoria;
Federazioni regionali delle Casse di risparmio; Enti equiparati;
Esattoriale, tesorerie e ricevitorie gestite da Casse di risparmio e
Monti di credito su pegno.
A) ASSEGNI MENSILI
(Ragguagliabili a giornata secondo il rapporto di 1: 26)
Per Per
ciascun Per il ciascun
AVENTI DIRITTO figlio coniuge ascendente
Dirigenti,impiegati e operai L. 6.500 L. 6.500 L. 6.500
B) CONTRIBUTO
(A carico del datore di lavoro)
Misura: 46 per cento della retribuzione assoggettabile a contributo:
limite minimo: L. 500 giornaliere
limite massimo: per le retribuzioni riferite
a mese.................. L. 18.750
per le retribuzioni riferite
a quattordicina o a
quindicina.............. " 9.375
per le retribuzioni riferite
a settimana............. " 4.687
per le retribuzioni riferite
a giornata.............. " 750
Visto, il Ministro per il lavoro e la previdenza sociale
SULLO))((7))
----------------
AGGIORNAMENTO (7)
La 18 ottobre 1960, n. 1226 ha disposto (con l'art. 1) che "Con
effetto dal 1 luglio 1959 le misure degli assegni familiari e del
relativo contributo per il settore del credito della Cassa unica per
gli assegni familiari, previste dalla tabella D di cui al testo unico
30 maggio 1955, n. 797, delle norme sugli assegni familiari,
modificate con legge 16 maggio 1956, n. 504, sono sostituite da
quelle stabilite nella tabella allegata alla presente legge"; (con
l'art. 2) che "A decorrere dal 1 luglio 1960, l'aliquota di
contributo prevista dalla tabella allegata alla presente legge e'
elevata al 55,75 per cento".
((TABELLA E
Assegni familiari e relativo contributo per l'assicurazione
(Comprensivi degli assegni di caropane e del relativo contributo
stabiliti dal decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato
6 maggio 1947, n. 563, e successive modificazioni).
IMPRESE ASSICURATRICI
AGENTI E SUB-AGENTI DI ASSICURAZIONE
A) Assegni mensili
(ragguagliabili a giornata secondo il rapporto di 1: 26)
=====================================================================
| Per ciascun | Per | Per ciascun
AVENTI DIRITTO | figlio | il coniuge | ascendente
---------------------------------------------------------------------
Dirigenti, impiegati ed| L. 3.900 | L. 2.990 | L. 1.716
operai
B) Contributo
(a carico del datore di lavoro)
Misura: 16,50 per cento sulla retribuzione lorda.
C) Ammontare della retribuzione
assoggettabile a contributo
Limite minimo: lire 400 giornaliere.
Limite massimo:
per le retribuzioni riferite a mese . . . . . . . . . . . L. 18.750
per le retribuzioni riferite a quindicina o a quattordicina. L. 9.375
per le retribuzioni riferite a settimana . . . . . . . . . L. 4.687
per le retribuzioni riferite a giornata. . . . . . . . . . . L. 750))
((5))
----------------
AGGIORNAMENTO (5)
La L. 14 febbraio 1958, n. 139 ha disposto (con l'art. 1) che "Con
effetto dal 1 giugno 1957 le misure degli assegni familiari e dei
relativi contributi per il settore dell'assicurazione della Cassa
unica per gli assegni familiari, previste dalla tabella E di cui al
testo unico 30 maggio 1955, n. 797, delle norme sugli assegni
familiari, modificate con legge 16 maggio 1956, n. 504, sono
sostituite da quelle stabilite dalla tabella allegata alla presente
legge"; (con l'art. 2, comma 1)che "A decorrere dal 1 aprile 1958
l'aliquota di contributo prevista dalla tabella allegata alla
presente legge e' elevata al 21,40 per cento".
TABELLA F
Assegni familiari e relativo contributo
per i servizi tributari appaltati
(D.P.R. 19 febbraio 1948, n. 225 L. 7 luglio 1948, n. 1093 -
D.P.R. 29 luglio 1948, n. 1136 - D.P.R. 12 maggio 1953,
n. 563 - L. 31 marzo 1954, n. 117).
(Comprensivi degli assegni di caropane e del relativo contributo
stabiliti dal decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato
6 maggio 1947, n. 563, e successive modificazioni).
A) Assegni mensili
(Ragguagliabili a giornata secondo il rapporto di 1: 26).
=====================================================================
| Per | Per | Per ciascun
Aventi diritto |ciascun figlio| il coniuge | ascendente
---------------------------------------------------------------------
| | |
Dirigenti e impiegati . | L. 1.053 | L. 1.066 | L. 936
Operai. . . . . . . . . | " 884 | " 884 | " 832
| | |
B) Contributo
(A carico del datore di lavoro)
Misura: 15,50% sulla retribuzione lorda.
C) Ammontare della retribuzione assoggettabile a contributo
- limite minimo: L. 400 giornaliere;
- limite massimo: per le retribuzioni riferite a
mese . . . . . . . . . . . . . L. 18.750
per le retribuzioni riferite a
quindicina o a quattordicina . " 9.375
per le retribuzioni riferite a
settimana. . . . . . . . . . . " 4.687
per le retribuzioni riferite a
giornata . . . . . . . . . . . " 750
Visto:
Il Ministro per il lavoro e la previdenza sociale
VIGORELLI
TABELLA G
Assegni familiari e relativo contributo per l'artigianato
(L. 22 aprile 1953, n. 391 - L. 31 marzo 1954, n. 117).
(Comprensivi degli assegni di caropane e del relativo contributo
stabiliti dal decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato
6 maggio 1947, n. 563, e successive modificazioni).
A) Assegni settimanali
(Ragguagliabili a giornata, a quindicina o a mese, secondo il
rapporto di 1: 6, di 1 x 2, di 1 x 4 rispettivamente, piu' nel
secondo caso un assegno giornaliero e due nel terzo).
=====================================================================
| Per | Per | Per ciascun
Aventi diritto |ciascun figlio| il coniuge | ascendente
---------------------------------------------------------------------
| | |
Dirigenti e impiegati . | L. 918 | L. 600 | L. 330
Operai. . . . . . . . . | " 720 | " 510 | " 330
| | |
B) Contributo
(A carico del datore di lavoro)
Misura: 13% sulla retribuzione lorda.
C) Ammontare della retribuzione assoggettabile a contributo
- limite minimo: L. 400 giornaliere;
- limite massimo: " 900 giornaliere.
Visto:
Il Ministro per il lavoro e la previdenza sociale
VIGORELLI
((TABELLA H.
ASSEGNI FAMILIARI E RELATIVO CONTRIBUTO
PER LA LAVORAZIONE DELLA FOGLIA DI TABACCO
(Comprensivi degli assegni di caropane e del relativo contributo
stabiliti dal decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato
6 maggio 1947, n. 563, e successive modificazioni).
A) ASSEGNI SETTIMANALI
(Ragguagliabili a giornata, a quindicina o a mese, secondo il
rapporto di 1: 6, di 1 x 2, di 1 x 4 rispettivamente, piu', nel
secondo caso, un assegno giornaliero e due nel terzo).
Aventi diritto: Dirigenti, Impiegati ed operai, per ciascun figlio
L. 1068, per il coniuge L. 762, per ciascun ascendente L. 330.
B) CONTRIBUTO
(A carico del datore di lavoro)
Misura: 22,95 per cento sulla retribuzione lorda.
Addizionale temporanea: 1,55 per cento.
C) AMMONTARE DELLA RETRIBUZIONE ASSOGGETTABILE A CONTRIBUTO
Limite minimo, lire 500 giornaliere.
Limite massimo, lire 750 giornaliere.))((8))
Visto: Il Ministro per il lavoro e la previdenza sociale
VIGORELLI
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AGGIORNAMENTO (4)
La L. 23 dicembre 1957, n. 1348 ha disposto (con l'art. 1) che "Con
effetto dal periodo di paga in corso alla data del 1 ottobre 1956, le
misure degli assegni e dei relativi contributi per il settore della
lavorazione della foglia di tabacco della Cassa unica per gli assegni
familiari, previste dalla tabella H di cui ai testo unico 30 maggio
1955, n. 797, delle norme sugli assegni familiari, modificate con
legge 27 novembre 1956, n. 1418, sono sostituite da quelle stabilite
dalla tabella allegata alla presente legge".
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AGGIORNAMENTO (8)
La L. 6 dicembre 1960, n. 1575 ha disposto (con l'art. 1) che "Con
effetto dal periodo di paga in corso alla data del 1 ottobre 1958, le
misure degli assegni familiari e dei relativi contributi per il
settore della lavorazione della foglia di tabacco della Cassa unica
per gli assegni familiari, previste dalla tabella H) di cui al testo
unico 30 maggio 1955, n. 797, delle norme sugli assegni familiari,
modificate con la legge 23 dicembre 1957, n. 1348, sono sostituite da
quelle stabilite dalla tabella allegata alla presente legge".
TABELLA I
Assegni familiari e relativo contributo per i giornalisti
professionisti aventi rapporto d'impiego con aziende editoriali
(L. 22 aprile 1953, n. 391 - L. 31 marzo 1954, n. 117).
(Comprensivi degli assegni di caropane e del relativo contributo
stabiliti dal decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato
6 maggio 1947, n. 563, e successive modificazioni).
A) Assegni mensili
(Ragguagliabili a giornata secondo il rapporto di 1: 26).
=====================================================================
Per ciascun figlio | Per il coniuge | Per ciascun ascendente
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| |
L. 3.978 | L. 2.600 | L. 1.430
| |
B) Contributo
(A carico del datore di lavoro)
Misura: 21% sulla retribuzione lorda.
C) Ammontare della retribuzione assoggettabile a contributo
- limite minimo: L. 400 giornaliere;
- limite massimo: " 23.400 mensili.
Visto: Il Ministro per il lavoro e la previdenza sociale
VIGORELLI