Decadenza dall'azione giudiziaria
Effetti della decadenza
(circ.95/2014)
Il decorso dei termini previsti dall’articolo 47 del D.P.R. 639/1970 senza che sia stata attivata l’azione giudiziaria produce effetti sostanziali sulla posizione giuridica del soggetto che ne subisce gli effetti (Cassazione SS.UU. n. 23736/2006).
Tali effetti devono essere valutati diversamente a seconda che siano riferiti a un provvedimento di diniego (art. 47, comma 2) o a un provvedimento di riconoscimento parziale (art. 47, comma 6)
Decorso il termine di decadenza previsto dall'art. 47, comma 2, non è ammissibile un ricorso/istanza di riesame avverso il provvedimento di diniego della prestazione.
E’ ammissibile una nuova domanda della prestazione, stante il principio dell’indisponibilità del diritto previdenziale (Corte Costituzionale n. 246/1992). In tal caso la decorrenza della prestazione è determinata in considerazione della nuova domanda, senza corresponsione di ratei pregressi.
La decadenza si estende ai ratei pregressi anche nel caso in cui la nuova domanda sia finalizzata a conseguire la pensione di vecchiaia e in favore dei superstiti. In tal senso devono intendersi modificate le istruzioni fornite con la circolare n. 244/1991.
In applicazione dell'art. 47, comma 6, decorso il termine triennale dal provvedimento di prima liquidazione, deve essere considerato inammissibile il ricorso/istanza di riesame finalizzato a ottenere la riliquidazione della prestazione riconosciuta solo in parte.
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