Home Pensioni Argomenti di carattere generale Decorrenza delle pensioni a carico delle Gestioni speciali dei lavoratori autonomi Norme Circolari Inps CI 1984 Circolare 60 del 13 marzo 1984
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Circolare 60 del 13 marzo 1984
Oggetto:
Art. 9 bis della legge 11 novembre 1983 n. 638. Pensionati residenti all'estero.
La legge 11 novembre 1983, n. 638 (1) di conversione del D.L. 12
settembre 1983, n. 463 stabilisce all'art. 9 bis che le disposizioni
contenute negli articoli 6 e 8 della legge medesima non si applicano ai
lavoratori dipendenti o autononi e ai pensionati residenti all'estero.
Tale norma, introdotta in sede di conversione del citato decreto n.
463/1983, comporta che, per i titolari nonche'i richiedenti pensioni
integrate al trattamento minimo e di inalidita' residenti all'estero non
debba procedersi ad alcun accertamento in ordine alla situazione
reddituale, essendo la stessa ininfluente ai fini del godimento delle
suddette prestazioni.
Peraltro, al fine di essere esonerati dalle restrizioni introdotte
dagli articolo 6 e 8 della legge di cui trattasi gli interessati hanno
l'onere di provare la loro condizione di residenti all'estero.
A tale riguardo, si precisa che la condizione stessa deve intendersi
verifica quando il pensionato abbia stabilito la propria dimora abituale
fuori del territori nazionale.
Si e' ritenuto infatti che l'equiparazione alla "residenza" della
"dimora abituale" sia il criterio piu' conforme allo spirito della norma in
oggetto, tesa ad agevolare i lavoratori "migranti" in quanto evita, da un
lato, di dare rilevanza, ai fini che interessano, ad una mera occasionale
residenza di fatto, svincolata da qualsivoglia requisito di stabilita' e
consente, dall'altro, di non circoscriverne il campo di applicazione ai
soli pensionati che possano far valere una residenza anagraficamente
riconosciuta, attesa la perculiarita' di tale riconoscimento, difficilmente
accordato in numerosi stati esteri ai cittadini stranieri, ancorche'
stabilmente residenti.
Cio' posto, i pensionati e i richiedenti la pensione che intendano
ottenere i benefici stabiliti dlal'art. 9 bis, saranno tenuti a comprovare
la propria condizione di residente all'estero mediante una attestazione di
quella del consolato o una dichiarazione di responsabilita' sostitutiva di
atto notorio rilasciata ai sensi dell'art. 4 della legge 4 gennaio 1968, n.
15 (redatta secondo il fac-simile allegato) dall'autorita' consolare
italiana dello Stato presso cui risiedono.
Si avverte in proposito, che nei casi in cui alle Sedi dovessero
pervenire dichiarazioni di responsabilita' in ordine alla residenza
all'estero del pensionato, rese in Italia ai sensi della legge suddetta,
dovra' essere richiesto di volta in volta alle autorita' consolari italiane
del luogo di residenza di confermare la veridicita' di quanto dichiarato
dagli interessati.
Va, peraltro, precisato che, non essendo, com'e' noto, l'Istituto a
conoscenza dell'eventuale trasferimento all'estero di pensionati che
continuano a riscuotere la pensione in Italia - o tramite persona delegata
o con accredito in conto corrente - le Sedi potranno procedere
all'applicazione dell'art. 9 bis e conseguentemente alla richiesta della
suddetta documentazione, solo su segnalazione dell'interessato. Occorre a
riguardo considerare che, proprio a causa della suddetta impossibilita' di
individuazione, anche nei confronti dei tali pensionati si e' proceduto
all'invio dei Mod. RED. 1 predisposti per l'applicazione degli artt. 6 e 8
della legge in argomento; la circostanza della residenza all'estero
potrebbe, pertanto, venire in luce proprio in occasione della restituzione
dei suddetti modelli. In tal caso e, comunque, in presenza di qualsiasi
tipo di segnalazione attestante la residenza del pensionato fuori del
territorio nazionale, le Sedi sospenderanno l'assunzione dei provvedimenti
scaturenti dall'applicazione degli articoli 6 e 8.
Nel contempo all'interessato dovra' essere fatto pervenire il testo
della dichiarazione di cui all'allegato, unitamente ad una lettera tipo,
con la quale, oltre a far presente che il riconoscimento della condizione
di residente all'estero e' subordinata alla restituzione della
dichiarazione stessa debitamente sottoscritta e autenticata, andra'
altresi' precisato che, ove la suddetta dichiarazione non dovesse essere
restituita entro il termine di 90 giorni, la Sede provvedera' senz'altro
alla sospensione della pensione di invalidita' ovvero alla revoca del
trattamento minimo.
Per i casi in cui le sedi dovessero venire a conoscenza della residenza
all'estero di pensionati nei cui confronti sia stato gia' sospeso il
pagamento della pensione di invalidita' ocongelato il tratamento minimo,
nella lettera di cui sopra dovra' essere fatto presente che il ripristino
della prestazione avverra' all'atto della ricezione della dichiarazione
attestante formalmente la situazione di residenza all'estero.
Per quanto riguarda invece i pensionati che riscuotono la pensione
all'estero peril tramite del Servizio Ragioneria, nei cui confronti e'
stato disposto di non procedere all'invio dei modelli Red. 1, verra'
valutata l'occasione piu' opportuna per richiedere la dichiarazioen di
responsabilita' di cui all'allegato, atteso che per talipensionati, anche
indifetto di un supporto formale, la condizione di residente abituale in
uno Stato estero puo' considerarsi, almeno in via provvisoria,
sufficientemente comprovata dallacircostanza che il pensionato stessoin
tale Stato riscuote regolarmente la pensione.
Si fa altresi' presente che per le domande in corso di istruttoria e
per quelle di futura presentazioen le Sedi, per poter dare attuazioen al
disposto dell'art. 9 bis, dovranno richiedere a quegli assicurati che
indichino una residenza all'estero, in luogo del modello Red. 2, la
dichiarazione allegata.
Si richiama, infine, l'attenzioen delle Sedi sull'opportunita' che
anche a livellolocale vengano assunte iniziative idonee a far conoscere
attraverso i consueti mezzi di comunicazione, sia la portata dei benefici
concessi dall'art. 9 bis ai pensionati residenti all'estero, sia le
modlaita' con cui la condizione di residente all'estero dovra' essere
attestata.
A tal fine si e' gia' provveduot da parte di questa Sede Centrale a
sensibilizzare in tal senso le direzioni degli Enti di Patronato che
operano all'estero ed a richiedere altresi', tramite il Ministero per gli
Affari Esteri, la massimo collaborazione dei consolati.
IL DIRETTORE GENERALE
FASSARI
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(1) V. "Atti ufficiali" 1983, pag. 2961.
ALLEGATO 1 MODELLO DI DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DELL'ATTO DI NOTORIETA'
(art. 4 della legge 4 gennaio 1968, n. 15).
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