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Circolare 50 del 7 marzo 1984
Oggetto:
Legge 11 novembre 1983, n. 638. Integrazione al minimo nel caso di concorso di due o più pensioni.
Nella seduta del 17 febbraio 1984 il Consiglio di Amministrazione
dell'Istituto ha preso in esame le problematiche nascenti dalla
interpretazione ed applicazione del comma 3 dell'art. 6 della legge n. 638
dell'11 novembre 1983 (1) che disciplina la materia della integrazione al
minimo nella ipotesi di contemporanea titolarita' di due o piu' pensioni a
carico della assicurazione generale obbligatoria dei lavoratori
dipendenti, delle Gestioni sostitutive, esclusive od esonerative della
medesima, delle Gestioni speciali per i lavoratori autonomi e per i
minatori, dell'E.N.A.S.A.R.C.O.
Il predetto Consesso ha assunto al riguardo la deliberazione n. 41,
che si allega, sulla base del conforme parere espresso in materia dal
Comitato speciale del Fondo Pensioni dei Lavoratori Dipendenti.
A scioglimento, pertanto, della riserva formulata al punto 2 della
circolare n. 60091 A.G.O. e n. 19603 O./244 del 30 dicembre 1983, si
forniscono le seguenti istruzioni per l'applicazione della disposizione in
argomento sulla base dei criteri affermati dal Consiglio di
Amministrazione.
Si sottolinea, in via preliminare, che il comma 3 in esame
espressamente ribadisce il principio generale affermato nel 1 comma dello
stesso articolo 6 secondo cui la integrazione al trattamento minimo non
spetta qualora l'interessato possegga redditi propri, assoggettabili
all'I.R.P.E.F., per un importo superiore a due volte l'ammontare annuo del
trattamento minimo del Fondo Pensioni Lavoratori Dipendenti in vigore al 1
gennaio dell'anno considerato. La norma stabilisce, quindi, che qualora i
predetti limiti di reddito non siano superati, la integrazione totale o
parziale al trattamento minimo, nel caso di concorso di due o piu'
pensioni, spetta una volta sola ed individua la pensione sulla quale, a
seconda delle varie ipotesi considerate, la integrazione stessa deve
essere liquidata.
A quest'ultimo proposito si indicano, di seguito, i criteri fissati
dal Consiglio di Amministrazione per l'attuazione della nuova normativa,
cui le Sedi debbono attenersi per la liquidazione delle pensioni a carico
dell'assicurazione generale obbligatoria, delle gestioni speciali per i
lavoratori autonomi e della gestione speciale per i minatori.
1) La integrazione al minimo deve essere liquidata sulla pensione che
eroga il trattamento minimo di importo piu' elevato, nel caso che gli
importi dei trattamenti minimi spettanti sulle due o piu' pensioni di cui
l'interessato e' titolare siano diversi.
Il criterio che precede deve essere osservato non solo quando le due
pensioni sono a carico di gestioni diverse, ma anche quando sono a carico
della stessa gestione e sono previsti importi diversi di trattamento
minimo.
Cio' puo' verificarsi per le pensioni a carico delle gestioni
speciali per i lavoratori autonomi per le quali sono previsti, come e'
noto, due diversi livelli di trattamento minimo, uno, piu' basso, per i
pensionati di invalidita' che non hanno compiuto l'eta' pensionabile e
uno, piu' alto, per i pensionati di vecchiaia, di riversibilita' e di
invalidita' che hanno compiuto l'eta' pensionabile.
Pertanto, nel caso, ad esempio, di concorso di pensione diretta o di
riversibilita' a carico di una delle Gestioni speciali per i lavoratori
autonomi e di pensione diretta o di riversibilita' a carico
dell'assicurazione generale obbligatoria, la integrazione al trattamento
minimo deve essere liquidata sulla pensione erogata da quest'ultima
assicurazione giacche' la medesima attribuisce importi di trattamento
minimo piu' elevato rispetto a quelli garantiti sulle pensioni a carico
delle Gestioni speciali per i lavoratori autonomi. Ugualmente, nel caso,
ad esempio, di concorso di pensione di invalidita' con il minimo "basso",
ed ai superstiti a carico della stessa gestione speciale per i lavoratori
autonomi, la integrazione deve essere liquidata su quest'ultima pensione,
tenuto conto che su detta pensione spetta un trattamento minimo di importo
piu' elevato;
2) la integrazione al minimo deve essere liquidata sulla pensione
diretta nella ipotesi di concorso di pensione diretta e ai superstiti a
carico della stessa Gestione assicurativa sempreche', per le regioni dette
prima, sulla pensione ai superstiti non competa un trattamento minimo di
importo piu' elevato.
Si sottolinea che il criterio ora indicato si applica unicamente
nella ipotesi che le due pensioni (diretta e ai superstiti) di cui
l'interessato e' contemporaneamente titolare, siano a carico della stessa
Gestione assicurativa e non quando, viceversa, esse siano a carico di
Gestioni diverse (ad es. Obl. e Autonomi, gestioni art. e gestioni Comm. o
CD/CM).
Alla regola secondo cui nel caso di concorso di pensione diretta o ai
superstiti a carico della stessa gestione l'integrazione al minimo spetta
sulla pensione diretta, la norma in esame introduce una eccezione in forza
della quale, nel caso in cui una delle pensioni risulti costituita per
effetto di un numero di settimane di contribuzione obbligatoria effettiva
e figurativa - con esclusione della contribuzione volontaria e di quella
afferente a periodi successivi alla data di decorrenza della pensione -
non inferiore a 781, la integrazione al minimo spetta su tale pensione.
Cio' per il motivo che nella ipotesi in discorso su tale pensione spetta,
come e' noto, in aggiunta al trattamento minimo, la ulteriore
maggiorazione prevista e disciplinata dall'art. 14 quater, 3 comma, della
legge 29 febbraio 1980, n. 33 (2);
3) la integrazione al minimo deve essere liquidata sulla pensione
avente decorrenza piu' remota nel caso che sulle due o piu' pensioni di
cui l'interessato e' titolare spetti lo stesso importo di trattamento
minimo.
Pertanto, nel caso, ad esempio, di titolarita' di pensione per
vecchiaia con decorrensa 1 aprile 1980 a carico della gestione speciale
per i commercianti e di pensione ai superstiti con decorrenza 1 febbraio
1978 a carico della gestione speciale per gli artigiani o per i CD/CM, la
integrazione al trattamento minimo deve essere liquidata su quest'ultima
pensione.
Per effetto della disciplina introdotta dalla norma in esame - che,
come gia' detto, regolamenta in maniera compiuta la materia della
integrazione al trattamento minimo - debbono intendersi implicitamente
abrogate, dalla data di efficacia della nuova normativa (1 ottobre 1983),
le precedenti disposizioni che disciplinavano la materia in parola nella
assicurazione generale obbligatoria e nelle gestioni speciali per i
lavoratori autonomi e per i minatori e che, come e' noto, in piu' parti
erano state dichiarate illegittime dalla Corte Costituzionale.
Dalla predetta data del 1 ottobre 1983, cessano, pertanto, di avere
efficacia le seguenti disposizioni:
- art. 2, 2 comma, lett. a) della legge 12 agosto 1962, n. 1338
- art. 1, 2 comma, della legge 12 agosto 1962, n. 1339
- art. 1, 2 comma, della legge 9 gennaio 1963, n. 9
- art. 19, 2 comma, della legge 22 luglio 1966, n. 613
- art. 23 della legge 30 aprile 1969, n. 153
- art. 2 bis della legge 16 aprile 1974, n. 114, di conversione del
d.l. 2 marzo 1974, n. 30.
Con effetto dal 1 ottobre 1983, quindi, il diritto alla integrazione
al minimo non deve essere piu' stabilito, come in precedenza, in funzione
della contitolarita' di altra pensione, ma unicamente in relazione alla
entita' dei redditi, assoggettabili all'I.R.P.E.F., posseduti
dall'interessato.
Si precisa che la nuova normativa trova applicazione non solo nei
confronti dei futuri richiedenti la pensione, ma anche nei confronti di
coloro che alla data di entrata in vigore della legge n. 638/1983
risultano gia' titolari di una pensione a suo tempo non integrata al
trattamento minimo perche' non ne sussisteva il relativo diritto in base
alla preesistente normativa ora abrogata.
Secondo la precedente disciplina, per esempio, nel caso di concorso
di pensione diretta a carico dell'assicurazione generale obbligatoria di
importo superiore al minimo e di pensione ai superstiti a carico
dell'A.G.O. o di una delle gestioni speciali per i lavoratori autonomi di
importo inferiore al minimo, la integrazione non spettava su quest'ultima
pensione. In base alla nuova disciplina, invece, la integrazione su detta
pensione spetta, in misura totale o parziale, sempreche', naturalmente
l'interessato non possegga redditi propri assoggettabili all'I.R.P.E.F.
per un importo superiore ai limiti indicati nel 1 comma dell'articolo 6
della citata legge n. 638/1983.
Per quanto superfluo, si ricorda che tra i redditi da considerare ai
fini di stabilire se i limiti fissati dalla legge sono stati o meno
superati deve essere compreso anche quello derivante dall'altro o dagli
altri trattamenti di pensione di cui l'interessato e' contemporaneamente
titolare.
E' ovvio che nei casi in questione il diritto alla integrazione puo'
essere riconosciuto dalla data da cui ha effetto la nuova normativa (1
ottobre 1983) e salva, naturalmente, la eventuale prescrizione che dovesse
intervenire.
Si precisa altresi' che la nuova disciplina deve trovare applicazione
anche per le pensioni in essere integrate al trattamento minimo secondo le
preesistenti disposizioni in relazione alle quali - qualora si verifichi
concorso con altra pensione di importo inferiore al minimo - occorrera'
valutare se la integrazione, attribuita secondo la precedente disciplina,
trovi o meno convalida in base alla nuova normativa. Stante la diversita'
dei criteri che debbono essere osservati ai fini di stabilire su quale
pensione la integrazione deve essere liquidata, puo' infatti verificarsi
che, secondo la nuova normativa, la integrazione debba essere concessa su
una pensione diversa da quella sulla quale fu a suo tempo liquidata.
Ed infatti, nel caso, ad esempio, di concorso di pensione Vo Comm, ed
So art., la integrazione al trattamento minimo secondo la precedente
normativa e' stata liquidata sulla pensione diretta, indipendentemente
dalla data di decorrenza dei due trattamenti di pensione. Nella ipotesi
considerata, invece, la integrazione in base alla nuova normativa deve
essere riconosciuta sulla pensione So art. qualora detta pensione abbia
decorrenza piu' remota rispetto alla pensione Vo Comm.
Si ritiene opportuno sottolineare, che qualora si determini la
necessita' di trasferire la integrazione da una pensione ad un'altra, puo'
anche verificarsi che diminuisca il trattamento pensionistico complessivo
spettante all'interessato: cio' e' possibile tutto le volte che l'importo
"a calcolo" della pensione sulla quale la integrazione era stata liquidata
e' piu' basso di quello della pensione sulla quale la integrazione viene
trasferita.
E' il caso, infine, di accennare che proprio a causa della diversita'
degli importi "al calcolo" delle due pensioni, il trasferimento della
integrazione al minimo da una ad un'altra pensione puo' far variare anche
il dato relativo all'importo complessivo del reddito dichiarato
dall'interessato, tenuto conto che per effetto del disposto di cui al 1
comma dell'articolo 6 del provvedimento in esame "l'importo della pensione
da integrare al trattamento minimo" non concorre alla formazione dei
redditi mentre vi concorre l'importo dell'altra pensione.
Con successiva circolare saranno indicati i criteri operativi per
quanto riguarda la concreta applicazione della normativa in parola alle
pensioni gia' integrate al minimo in base alla preesistente disciplina.
Si sottolinea tuttavia fin da ora che, a norma di quanto stabilito
nella seconda parte del punto 3 della delibera consiliare n. 41 del 17
febbraio 1984, qualora, all'atto della entrata in vigore della normativa
introdotta dall'art. 6 della legge n. 638/1983, un soggetto sia titolare
di due pensioni di importo a calcolo inferiore al minimo, l'eventuale
trasferimento della integrazione da una pensione ad un'altra sulla base
dei criteri enunciati dal 3 comma del citato art. 6 potra' essere disposto
solo se l'interessato non supera i limiti di reddito, Nel caso che i
predetti limiti siano invece superati, non potra' trovare applicazione il
disposto di cui al ricordato 3 comma dell'art. 6 in quanto dovra'
procedersi alla "cristallizzazione" dell'importo erogato alla data di
cessazione del diritto alla integrazione (30 settembre 1983) che dovra'
percio' essere mantenuta ferma, nell'importo in atto a tale data, sulla
pensione sulla quale era stata liquidata in base alla preesistente
normativa.
Al punto 3 della deliberazione consiliare citata il Consiglio di
Amministrazione ha, infine, previsto e disciplinato la ipotesi di titolare
di pensione "cristallizzata" ai sensi del comma 7 dell'art. 6 della legge
n. 638/1983 il quale liquidi con decorrenza successiva altra pensione che
preveda un trattamento minimo piu' elevato. In proposito il Consiglio ha
stabilito che anche in tale ipotesi non puo' applicarsi il comma 3
dell'art. 6 citato - secondo cui, come detto in precedenza, la
integrazione deve essere liquidata sulla pensione che eroga il trattamento
minimo di importo piu' elevato - in quanto, risultando superati i limiti
di reddito, l'interessato non ha titolo ad ottenere la integrazione al
minimo sulla pensione liquidata con decorrenza successiva a quella
"cristallizzata". Nella ipotesi in argomento la integrazione al minimo
continuera' percio' ad essere corrisposta, nell'importo cristallizzato,
sulla pensione in atto.
IL DIRETTORE GENERALE
FASSARI
(1) V. "Atti ufficiali" 1983, pag. 2961.
(2) V. "Atti ufficiali" 1980, pag. 284.
ALLEGATO
Deliberazione n. 41 del Consiglio di Amministrazione (seduta del 17
febbraio 1984): Articolo 6, 3 comma, della legge 11 novembre 1983, n. 638.
Integrazione al trattamento minimo nel caso di concorso di due o piu'
pensioni.
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