Home Pensioni Argomenti di carattere generale Indebiti su pensioni e TFR/TFS Il sistema normativo degli indebiti Norme Circolari Inps CI 1987 Circolare 99 del 17 aprile 1987
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Circolare 99 del 17 aprile 1987
Oggetto:
Artt. 12 e 22 della legge 30 aprile 1969, n. 153. Valutazione dell'indennità sostitutiva del preavviso.
A mente dei criteri stabiliti dal Consiglio di Amministrazione con
deliberazione n. 63 del 4 maggio 1973 (1) e diramati con circ. 365 C. e V.
- n. 53517 Prs. - n. 15451 O. del 19 agosto 1974 (2), i contributi dovuti
sulla indennita' sostitutiva del preavviso ai sensi dell'art. 12 della
legge 30 aprile 1969, n. 153 (3) sono frazionati per i singoli periodi cui
il preavviso si riferisce e sono parificati, a tutti gli effetti, a quelli
versati in costanza di rapporto di lavoro.
L'attuazione di tale principio - fondato, come e' noto, sulla
presunzione della persistenza del rapporto di lavoro oltre la data della
effettiva cessazione della prestazione lavorativa - ha comportato, quali
riflessi ai fini pensionistici, il differimento della decorrenza della
pensione di anzianita' ed il divieto di cumulo della pensione con la
retribuzione in corrispondenza dei periodi di riferimento della indennita'
stessa.
Si e' peraltro consolidato in questi ultimi anni un diverso
orientamento giurisprudenziale in occasione di numerosi giudizi vertenti
sulla valutazione ed i conseguenti riflessi dell'indennita' sostitutiva del
preavviso in relazione alla pensione di anzianita'.
Le sentenze della Corte di Cassazione (4) affermano che la
corresponsione dell'indennita' sostitutiva del preavviso, avente natura
risarcitoria e non retributiva, non puo' comportare la prosecuzione del
rapporto di lavoro oltre la cessazione definitiva della prestazione
lavorativa e che, quindi, non ha rilievo preclusivo ai fini del
perfezionamento delle condizioni per il diritto alla pensione di
anzianita'.
Il Supremo Collegio argomenta, infatti, che il periodo per il quale sia
stata erogata l'indennita' di mancato preavviso non può essere equiparato
ad un periodo di attivita' lavorativa retribuita ne' tale equiparazione -
e, quindi, la persistenza giuridica del rapporto di lavoro - può essere
fondata sulla considerazione che l'emolumento in parola sia assoggettato a
contribuzione e che il valore dei contributi assicurativi conseguentemente
versati sia scaglionato lungo tutto l'arco del periodo di mancato
preavviso, trattandosi, nella specie, di una finzione contabile mediante la
quale un periodo astrattamente configurabile ai solo fini della
determinazione della misura della indennità in argomento viene assimilato
ad un periodo di lavoro effettivamente prestato e quindi coperto di
contribuzione.
Identificata, in tal modo, la natura risarcitoria dell'indennita'
sostitutiva del preavviso e ritenuto, quindi, che la ripartizione
nell'intero periodo abbia unicamente valore contabile, la Corte medesima
conclude per la inammissibilita' di una parificazione del periodo di
preavviso, sostituito dalla relativa indennita', alla persistenza
dell'attivita' lavorativa come causa preclusiva del diritto alla pensione
di anzianita'.
In conformita' al principio emerso in sede giurisprudenziale ed ai fini
della corretta applicazione dello stesso si forniscono le seguenti
istruzioni.
1) MODALITA' DI ACCREDITAMENTO DEI CONTRIBUTI.
Per quanto concerne la valutazione dell'indennita' sostitutiva del
preavviso ai fini contributivi, dalla Corte di Cassazione non viene posto
in discussione il principio della frazionabilita' della indennita' medesima
(5): restano, conseguentemente, confermati i criteri stabiliti, sul punto
specifico, con la richiamata delibera consiliare n. 63 del 4 maggio 1973 e
le disposizioni applicative contenute nella citata circolare n. 365 C. e V.
- n. 53517 Prs. - n. 15451 O. del 19 agosto 1974, p. 1 e p.3, cpv. 1 e 2 .
2) PENSIONE DI ANZIANITA'.
Come avanti precisato, in caso di corresponsione dell'indennita'
sostitutiva del preavviso, la risoluzione del rapporto di lavoro deve
intendersi verificata in coincidenza con la cessazione della effettiva
prestazione lavorativa. Risultando, in tal modo, soddisfatta la condizione
della mancata prestazione di attivita' lavorativa alle dipendenze di terzi
richiesta dall'art. 22, 1 comma, lett. c) per l'acquisizione del diritto
alla pensione di anzianita', la decorrenza della prestazione stessa,
qualora sussistano tutte le altre condizioni di legge, deve essere fissata
al primo giorno del mese successivo a quello di presentazione della
relativa domanda anche se ricadente nel periodo al quale si riferisce
l'indennita' sostitutiva del preavviso.
La contribuzione versata sull'indennita' in argomento per periodi
successivi alla decorrenza della pensione da' luogo alla liquidazione di un
supplemento a norma dell'art. 7 della legge 23 aprile 1981, n. 155 (6).
3) TRATTENUTA AI PENSIONATI AL LAVORO.
Dal presupposto che il rapporto di lavoro deve intendersi risolto con
la effettiva cessazione dell'attivita' lavorativa discende che il divieto
di cumulo della pensione con la retribuzione, sinora operante nei confronti
dei lavoratori titolari di pensione, per il periodo corrispondente a quello
cui la indennita' medesima si riferisce, non ha piu' ragione di essere.
le Sedi si asterranno, pertanto, dalla effettuazione della trattenuta
sulle pensioni prevista dalle vigenti disposizioni a carico dei lavoratori
che prestino attivita' lavorativa alle dipendenze di terzi.
Inoltre dovra' essere comunicato, con le consuete modalita', ai datori
di lavoro che, in caso di licenziamento di lavoratori gia' pensionati, non
dovranno piu' essere effettuate, in occasione della corresponsione
dell'indennnita' sostitutiva del preavviso, le trattenute per il periodo
cui l'indennita' stessa si riferisce.
Con le istruzioni di cui ai punti 2) e 3) devono intendersi modificate
quelle contenute ai punti 8) e 9) della circolare n. 365 C. e V. - n.53517
Prs. - n. 15451 O. del 19 agosto 1974 sopra richiamata.
4) DECORRENZA DEL TRATTAMENTO DI PENSIONAMENTO ANTICIPATO AI SENSI
DELL'ART. 16 DELLA LEGGE 23 APRILE 1981, N. 155.
Com'e' noto, la decorrenza del trattamento di prepensionamento previsto
dall'art. 16 della legge 23 aprile 1981, n. 155 e' fissata al primo giorno
del mese successivo a quello della risoluzione del rapporto di lavoro.
In linea con le previgenti disposizioni era stato, a tal proposito,
precisato con circolare n. 53580 AGO - n. 560 R.C.V.- n. 8370 O. - n. 240
B. del 26 maggio 1981, p. 3) (7), che la cessazione dal servizio, in caso
di corresponsione della indennita' sostitutiva del preavviso, dovesse
considerarsi intervenuta in corrispondenza della data terminale del periodo
di preavviso.
Il nuovo criterio interpretativo comporta la modifica delle istruzioni
anzidette nel senso che, ai fini della decorrenza del trattamento di
pensionamento anticipato, la risoluzione del rapporto di lavoro deve
intendersi verificata alla data in cui ha termine la effettiva prestazione
lavorativa.
IL DIRETTORE GENERALE
FASSARI
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(1) V."Atti ufficiali" 1973, pag. 1207.
(2) V."Atti ufficiali" 1974, pag. 1994.
(3) V."Atti ufficiali" 1969, pag. 446.
(4) Sez. Lav. 24 gennaio 1981, n. 553; Sez. Lav. maggio 1982, n.
2942;Sez. Lav. 6 gennaio 1982, n. 33; Sez. Lav. 5 ottobre 1984, n. 4974;
Sez. Lav. 11 luglio 1985, n. 2743.
(5) V. sentenza n. 33/1981, pag. 11 e sentenza n. 2743/1985, pag. 11.
(6) V."Atti ufficiali" 1981, pag. 794.