Home Pensioni Argomenti di carattere generale Indebiti su pensioni e TFR/TFS Il sistema normativo degli indebiti Norme Messaggi ME 2011 Messaggio 16870 del 30 agosto 2011
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Messaggio 16870 del 30 agosto 2011
Oggetto: Proroga indennizzi per la cessazione dell'attività commerciale. Articolo 35, comma 3, della legge 4 Novembre 2010, n. 183.
Con il Decreto Legislativo 28 Marzo 1996, n. 207, è stato introdotto l'istituto dell'indennizzo per la cessazione dell'attività commerciale, il quale stabilisce che (articolo 3, comma 4) "salvo quanto disposto dall'articolo 4, l'indennizzo spetta dal primo giorno del mese successivo a quello di presentazione della domanda fino a tutto il mese in cui il beneficiario compie il 65° anno di età, se uomo, ovvero il 60° anno di età, se donna".
Con la Circolare n. 111 del 25 Maggio 1996 sono stati comunicati requisiti e condizioni per la concessione dell'indennizzo stesso.
Il momento di scadenza dell’indennizzo, stabilito dal decreto sopra citato, è stato successivamente prorogato dall'articolo 19Ter della legge 28 Gennaio 2009, n. 2, fino al momento della prima decorrenza utile per la pensione di vecchiaia, e ciò in quanto il legislatore, come sottolineato al punto 3 della Circolare n. 50 del 3 Aprile 2009, "nel modificare il termine ultimo dell'erogazione dell'indennizzo a seguito dell'introduzione delle finestre di accesso per la pensione di vecchiaia, vuole offrire un sostegno economico ai soggetti destinatari della prestazione che non si sovrapponga o si sostituisca alla tutela offerta dal sistema previdenziale".
Infine, con l’articolo 35, comma 3, delle legge 4 Novembre 2010, n. 183, è stato previsto che "gli indennizzi concessi ai sensi dell'articolo 1, comma 272, della legge 30 Dicembre 2004, n. 311, in pagamento alla data del 31 Dicembre 2008, sono prorogati fino alla data di decorrenza per la pensione di vecchiaia, purché i titolari dell'indennizzo stesso siano in possesso, nel mese di compimento dell'età pensionabile, anche del requisito contributivo minimo richiesto per conseguire la pensione di vecchiaia".
Dal combinato disposto della normativa sopra citata ne consegue che la proroga del godimento dell'indennizzo per la cessazione dell'attività commerciale fino al momento della prima decorrenza utile per la pensione di vecchiaia può e deve essere concessa esclusivamente ai soggetti che, in possesso dei requisiti di assicurazione e contribuzione richiesti per la pensione di vecchiaia, rimarrebbero, in assenza della proroga stessa, senza indennizzo e senza pensione, e quindi senza la tutela voluta e sancita dal legislatore, secondo quanto già reso noto al punto 3 della Circolare n. 50 del 3 Aprile 2009.
Non dovrà, pertanto, essere concessa alcuna proroga rispetto alla scadenza naturale dei 65 e 60 anni, ai soggetti già titolari di pensione erogata dall'INPS o da altro ente pensionistico, o che diventino titolari di pensione prima della scadenza dell'indennizzo secondo le età previste inizialmente dal legislatore (65 e 60 anni), e neanche ai soggetti che, nel mese di compimento dell'età pensionabile, non siano in possesso anche del requisito contributivo minimo richiesto per conseguire la pensione di vecchiaia.
Si ricorda che decorrere dal 1° gennaio 2011, i destinatari della nuova disciplina introdotta dalla legge n. 30 luglio 2010, n. 122, conseguono il diritto alla decorrenza del trattamento pensionistico di anzianità e vecchiaia secondo quanto segue:
a) coloro i quali conseguono il diritto alla pensione a carico delle forme di previdenza dei lavoratori dipendenti, escludendo i periodi in gestione speciale: trascorsi dodici mesi dalla data di maturazione dei previsti requisiti anagrafici e contributivi;
b) coloro i quali conseguono il diritto alla pensione a carico delle gestioni per gli artigiani, i commercianti e i coltivatori diretti nonché della gestione separata: trascorsi diciotto mesi dalla data di maturazione dei previsti requisiti anagrafici e contributivi.
Di conseguenza, l’ aspetto innovativo rispetto all’indennizzo erogato in passato riguarda la data di scadenza che può essere posticipata al massimo di diciotto mesi dal compimento dell’età pensionabile: ciò premesso le procedure di ricostituzione e di prima liquidazione delle pensioni sono state aggiornate per consentire la suddetta variazione.
IL DIRETTORE GENERALE
Nori