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Decorrenza applicazione surroga
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Flusso procedurale
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Istruzioni contabili
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L'azione di surrogazione nelle prestazioni pensionistiche
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Momento cui riferire il calcolo del valore capitale
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Monitoraggio
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Prescrizione
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Revisione delle tabelle
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Surrogazione nei diritti del superstite il cui coniuge è stato riconosciuto inabile
Messaggio 4111 del 20 ottobre 2017
Oggetto: Prestazioni di invalidità civile e assegno/pensione sociale - maggiorazione sociale e incremento della maggiorazione – arretrati – criterio di competenza
Con messaggio n. 3098/2017, in materia di verifica dei dati reddituali per i titolari di prestazioni di invalidità civile, cecità e sordità, è stato recepito l’orientamento espresso nella sentenza della Corte di Cassazione a Sezioni Unite, n. 12796/2005, in base al quale, per la determinazione del limite reddituale “devono essere considerati anche gli arretrati - purché non esclusi del tutto da specifiche norme di legge (ad esempio, l'art. 3, comma 6, della L. 8 agosto 1995, n. 335, relativa all'assegno sociale) - non nel loro importo complessivo, ma nelle quote maturate per ciascun anno di competenza”.
Pertanto, dalla data di pubblicazione del citato messaggio, nel computo dei redditi in tema di liquidazione delle prestazioni suddette, gli arretrati devono essere calcolati non nel loro importo complessivo, ma sulla base dei ratei maturati in ciascun anno di competenza, come già previsto in materia di assegno sociale (c.d. criterio di competenza).
Con il presente messaggio, sulla scorta della citata sentenza, si forniscono ulteriori chiarimenti relativamente alle maggiorazioni sociali di cui all’articolo 70, della legge 23 dicembre 2000 n. 388, oggetto delle circolari n. 9/2001 e n. 61/2001, e all’incremento delle maggiorazioni di cui all’articolo 38 della legge 448/2001, regolamentato dalle circolari n. 17/2002 e n. 44/2002, entrambi previsti per l’assegno/pensione sociale e per le prestazioni di invalidità civile.
Nella valutazione relativa alla sussistenza dei requisiti reddituali per l’accesso alle suddette prestazioni, in mancanza di specifici riferimenti normativi, si è finora adottato il cosiddetto “criterio di cassa”.
Considerato, tuttavia, che il principio espresso dalla Suprema Corte nella pronuncia succitata ha portata generale (“in ogni caso in cui l’erogazione dei benefici previdenziali o assistenziali sia rapportata ad un limite di reddito, per la determinazione di tale limite devono essere considerati anche gli arretrati [...] non nel loro importo complessivo, ma nelle quote maturate per ciascun anno di competenza”) e che tanto le maggiorazioni quanto gli incrementi di maggiorazione hanno carattere accessorio rispetto all’assegno sociale e alle prestazioni assistenziali di invalidità, è logico e coerente estendere ad essi lo stesso criterio di computo adottato per le prestazioni principali a cui accedono.
Per quanto sopra esposto, acquisito il parere del Coordinamento Generale Legale, si dispone che, dalla data di pubblicazione del presente messaggio, in materia di assegno sociale, pensione sociale e prestazioni assistenziali di invalidità (invalidità civile, cecità e sordità), ai fini del riconoscimento delle maggiorazioni sociali previste dall’art. 70 della legge 23 dicembre 2000 n. 388, nonché dell’incremento delle maggiorazioni stesse previste dall’articolo 38 della legge 448/2001, i redditi - del solo richiedente o cumulati con quelli del coniuge – debbano essere computati imputando ciascuno dei ratei di eventuali arretrati all’anno di competenza degli stessi (c.d. criterio di competenza).
Di conseguenza le strutture territoriali, al fine di dare applicazione alla suddetta disposizione, in fase di acquisizione dei redditi dovranno ripartire manualmente gli importi arretrati per anno di competenza.
Con riferimento al periodo antecedente alla pubblicazione del presente messaggio e con particolare riguardo alle istanze di maggiorazione e incremento respinte in applicazione del criterio di cassa e per le quali, applicando l’orientamento descritto, risulti invece spettante il diritto alla prestazione, in caso di ricorso o domanda di riesame saranno adottati i seguenti provvedimenti:
a. domanda respinta per la quale è pendente istanza di autotutela (domanda di riesame): la Struttura territoriale dovrà accogliere l’istanza;
b. domanda respinta per la quale è pendente ricorso amministrativo al Comitato provinciale: la Struttura territoriale dovrà riconoscere la prestazione in autotutela;
c. domanda respinta per la quale, a seguito di ricorso al Comitato provinciale e di accoglimento dello stesso, sia pendente una sospensiva della delibera di esecuzione presso la Direzione centrale sostegno alla non autosufficienza, invalidità civile e altre prestazioni: quest’ultima trasmetterà alla Struttura territoriale competente formale invito di accogliere l’istanza in autotutela.
Per queste ipotesi e per quelle di cui alle lettere a), b) e c) del messaggio n. 3098/2017, alla fattispecie della domanda respinta è equiparata quella della domanda accolta seguita da una ricostituzione (ad es. per computo di arretrati prima non rilevati) da cui scaturisca un indebito per applicazione del criterio di cassa.
IL DIRETTORE GENERALE
Gabriella Di Michele
Messaggio 3688 del 26 settembre 2017
OGGETTO:
Messaggio Hermes 3499 dell’8/9/2017 – chiarimenti
Con riferimento alle numerose richieste di chiarimenti pervenute dal territorio in ordine all’applicazione delle istruzioni di cui al messaggio Hermes 3499 dell’8 settembre scorso, si precisa che il termine del 30 settembre ha natura decadenziale per la presentazione della domanda di accredito di contribuzione figurativa per lo svolgimento di cariche sindacali ovvero pubbliche elettive.
In merito alla documentazione richiesta a corredo della domanda, si precisa che, sarà cura dell’interessato integrarla anche successivamente producendo la documentazione mancante alla Sede competente.
Il Direttore Generale
Gabriella Di Michele
Messaggio 1806 del 28 aprile 2017
Implementazioni della procedura dell’assegno di natalità di cui all’articolo 1, commi da 125 a 129 della Legge n. 190/2014. Nuove istruzioni.
Premessa
Con il presente messaggio si forniscono istruzioni sulle implementazioni della procedura di gestione dell’assegno di natalità dovute alla presenza di omissioni o difformità nell’attestazione ISEE e relative all’introduzione del modello SR163. Si specificano altresì le istruzioni relative ai pagamenti indebiti della prestazione ed al ripristino di domande decadute. Per quanto non espressamente indicato, si rinvia alle indicazioni contenute nelle Circolari n. 93/2015 e n. 214/2016 e nei Messaggi 4845/2015, 5145/2015, 6015/2015, 4255/2016 e 261/2017.
1.Istruzioni procedurali per omissioni difformità su patrimonio e reddito autodichiarato
Come chiarito con Messaggio n.261/2017, al quale si fa rinvio, la procedura di gestione delle domande intercetta le omissioni o difformità del patrimonio mobiliare rilevate dall’Agenzia delle Entrate nella DSU (dichiarazione sostitutiva unica) ed in tali casi sospende l’istruttoria dandone avviso agli utenti.
Dal 1° gennaio 2017 le omissioni/difformità possono riguardare anche i redditi autodichiarati dal cittadino nel Quadro FC8, sezione II della DSU, nei casi in cui per il componente sia stata barrata la casella per indicare l’esonero dalla presentazione della dichiarazione dei redditi ovvero la situazione di sospensione degli adempimenti tributari.
Anche in tali casi il cittadino può presentare una nuova DSU oppure la documentazione per giustificarsi (CU, UNICO, 730) con le stesse modalità previste dal messaggio n.261/2017.
Nella procedura di gestione dell’assegno di natalità è possibile rinvenire l’informazione sulla presenza di omissioni/difformità, nel riquadro dell’ISEE, all’interno del quale, accanto al campo “ISEE difforme”, viene riportata l’indicazione “SI/ NO”.
Si chiarisce quindi che in caso di omissioni o difformità nell’attestazione ISEE la domanda viene automaticamente sospesa dalla procedura fino a che non viene presentata una nuova DSU o una documentazione giustificativa idonea. In entrambe le ipotesi, l’operatore dovrà gestire la domanda sospesa secondo le indicazioni contenute nel successivo paragrafo 4.
2.Modello Sr163 : nuovi adempimenti e verifiche
Si premette che le domande di assegno di natalità che sono state inviate prive del Modello SR163 si trovano nello stato “Sospesa” con la causale ‘Mancanza allegato SR163’ .
Come anticipato con Messaggio n. 261/2017, infatti, tale modello è divenuto obbligatorio in conformità ai Messaggi n.1652/2016 e 4395/2016 relativi alle nuove modalità di comunicazione del codice IBAN per il pagamento delle prestazioni a sostegno del reddito, ai quali si fa integralmente rinvio per quanto non espressamente dettagliato nel presente messaggio.
Al riguardo, si forniscono alcune disposizioni operative sulla gestione di tale modello SR163:
1.se l’utente dichiara nella domanda di assegno di aver già presentato il modello SR163 (ad esempio per l’erogazione di un’altra prestazione dell’INPS), la procedura attiva le verifiche e, in caso di esito positivo, definisce l’istruttoria della domanda, mentre in caso di esito negativo sospende la domanda di assegno ed invia, in automatico, la richiesta del suddetto modello all’indirizzo di PEC indicato in domanda, oppure con raccomandata;
2.se l’utente dichiara di inviare il modello SR163 contestualmente alla domanda, deve scannerizzare ed allegare, il modello SR163 alla domanda stessa avvalendosi della funzione “allega documento” ;
3.se l’utente, a causa di impedimenti tecnici, dichiara che produrrà il modello SR163 successivamente all’invio della domanda, lo stesso dovrà provvedere ad inviare il modulo scannerizzato avvalendosi dell’apposita funzione “allega documento” oppure con le modalità indicate nel messaggio n. 1652/2016.
Ove l’utente dichiari di inviarlo contestualmente alla domanda (ipotesi indicata al punto 2) o lo abbia allegato in un momento successivo (ipotesi indicata al punto 3) l’operatore dovrà verificare che:
– il documento allegato corrisponda effettivamente ad un modello SR163. Al riguardo si rammenta che il modello SR163 è stato modificato, inserendo il codice fiscale del richiedente la prestazione anche nella seconda pagina, in cui la Banca/Posta appone timbro e firma per la validazione del codice IBAN; occorre verificare l’effettivo utilizzo della nuova versione del modello SR163 ;
– in tale documento sia specificata la modalità di pagamento, già indicata nella domanda di assegno di natalità, i dati di riferimento dell’Agenzia o Filiale dell’Istituto di credito (Banca/Posta) che effettua il pagamento, nonché il codice IBAN riferito al rapporto finanziario del richiedente la prestazione, con data, timbro e firma del funzionario del competente Ufficio postale o della Banca. Si rinvia a quanto previsto nel messaggio n.1652/2016 per le ipotesi di banche on line;
– L’operatore deve altresì controllare la corrispondenza dei seguenti dati tra il modello SR163 e la domanda: modalità di pagamento, codice IBAN e codice fiscale dell’intestatario dell’iban. Si ricorda che in caso di domanda presentata da legale rappresentante di genitore minorenne/incapace il mezzo di pagamento prescelto deve essere intestato al genitore minorenne/incapace. Quindi in tale ipotesi, occorre verificare che il codice fiscale indicato nell’SR163 corrisponda al codice fiscale del genitore incapace indicato in domanda, consultando l’apposito pannello.
Ove non sia corretta la compilazione sopra descritta oppure non vi sia corrispondenza su almeno uno dei dati sopra indicati, l’operatore dovrà gestire la domanda sospesa secondo le istruzioni fornite al successivo paragrafo 4 .
3.Le causali di sospensione
Come anticipato in premessa, è divenuta necessaria l’allegazione del modello SR163 da parte degli utenti e la verifica dello stesso da parte dell’operatore. Pertanto, dal 1° gennaio 2017, si trovano in stato “SOSPESA”:
– le domande presentate prive del modello SR163;
– le domande corredate da tale modello fino a che l’operatore non effettua le verifiche descritte al precedente paragrafo 2 e dà conferma del buon esito dell’istruttoria al termine dei controlli svolti.
Ciò chiarito sul modello sr163, le domande di assegno di natalità possono essere sospese anche per altre causali. In particolare, le domande possono trovarsi nello stato “Sospesa” per i seguenti motivi:
1.Domanda duplicata
2. Isee con omissioni/difformità
3. Istruttoria sr163:
3.1. Verifica del Modello SR163
3.2. Mancanza del Modello SR163
4. Titolarità dell’IBAN non verificata
1. Domanda duplicata. Tale ipotesi di sospensione si verifica quando è presente in procedura più di una domanda per lo stesso minore: in tale ipotesi occorre stabilire quale domanda debba essere accolta, ed operare secondo le indicazioni di cui al successivo paragrafo 4.
2. Isee con omissioni/difformità. Tale causale, come anticipato al paragrafo 1, ricorre quando la procedura di gestione dell’assegno di natalità rinviene l’informazione sulla presenza di omissioni/difformità nell’attestazione ISEE.
3.Istruttoria sr163:
3.1. Verifica del Modello SR163
Questa situazione si verifica quando il richiedente invia il modello contestualmente alla domanda di assegno, oppure è stato allegato in un momento successivo tramite l’apposita funzione di allegazione documenti disponibile nella procedura di invio delle domande oppure con le modalità indicate nel messaggio n.1652/2016. La domanda rimane sospesa fino alle verifiche sopradescritte (paragrafo 2) ed alla definizione dell’istruttoria da parte dell’operatore secondo quanto descritto al successivo paragrafo 4.
3.2. Mancanza del Modello SR163
Questa situazione si verifica quando, al momento dell’istruttoria, il modello non risulta allegato.
La domanda rimane sospesa fino alla produzione di SR163 ed alla validazione dello stesso da parte dell’operatore secondo quanto descritto al successivo paragrafo 4.
4. Titolarità dell’IBAN non verificata.
Tale causale si verifica quando l’utente, in fase di invio della domanda di assegno, ha dichiarato di avere già in pagamento una prestazione con lo stesso Iban indicato in domanda (e pertanto non ha allegato il modello) e tuttavia dai controlli automatici tale circostanza non risulta verificata. La domanda rimane sospesa fino alla produzione del modello SR163 ed alla validazione dello stesso da parte dell’operatore secondo quanto descritto al successivo paragrafo. Si fa presente che la procedura invia una pec o una raccomandata informando l’utente che manca il modello SR163.
In ogni caso, può accadere che una stessa domanda sia sospesa per più causali contemporaneamente.
4.Istruzioni procedurali per la gestione delle sospensioni
In tutte le ipotesi di sospensione l’operatore avrà a disposizione una serie di funzioni all’interno della macro funzione GESTIONE SOSPENSIONI, visualizzabile in fondo alla schermata di ogni singola domanda sospesa.
Una volta premuto il tasto “gestione sospensioni”, l’operatore troverà una check box con accanto indicata la tipologia della sospensione o, ove ve ne sia più di una, un elenco di check box con accanto la tipologia di sospensione:
es.:
– ?SR163
– presenza isee con difformità
Per poter operare quindi dovrà preliminarmente selezionare la check box corrispondente alla sospensione che vuole gestire per prima.
E’ bene precisare sul punto che, considerata la possibilità che una domanda si trovi sospesa anche per più cause contemporaneamente, è possibile la gestione singola delle diverse ipotesi di sospensione. Ciò, al fine di evitare che il superamento di una causa di sospensione determini lo sblocco totale della domanda quando invece l’ulteriore o le ulteriori cause di sospensione non sono state superate.
1. CHECK BOX ?Domanda duplicata.
In questo caso l’operatore avrà a disposizione l’elenco delle domande duplicate, cioè di tutte le domande che si riferiscono allo stesso codice fiscale del minore. L’operatore deve condurre preliminarmente un’istruttoria volta a individuare quale è la domanda da accogliere. Una volta stabilita la domanda che deve essere accolta, dovrà selezionare la domanda o le domande che intende eliminare, in modo da lasciarne in essere solo una: quella da accogliere.
2. CHECK BOX? Isee con omissioni/difformità.
Attraverso questa check box sarà possibile gestire le domande sospese a causa di DSU la cui attestazione ISEE presenta omissioni o difformità.
All’esito della verifica di cui al paragrafo 1, occorre distinguere l’ipotesi in cui vi è una nuova DSU dall’ipotesi in cui l’utente fornisce idonea giustificazione.
Se l’utente presenta una nuova DSU, o ha rettificato la DSU che riportava omissioni/difformità, l’operazione da scegliere è nuova DSU e la procedura cercherà in automatico la nuova DSU e darà inizio all’istruttoria.
Se l’utente presenta una documentazione giustificativa:
– qualora vi sia corrispondenza tra quanto dichiarato dall’utente e la documentazione prodotta, l’operatore dovrà selezionare l’operazione ‘Documentazione giustificativa valida per ISEE prot.(…) e confermarla; in questo modo si porrà fine alla sospensione e, a seconda dei casi, si completerà l’istruttoria della nuova domanda o si riprenderà il pagamento dell’assegno (incluse eventuali mensilità non ancora pagate per via della sospensione);
– qualora invece, non essendovi corrispondenza tra i rapporti finanziari dichiarati e la documentazione prodotta, risultasse confermata l’omissione o la difformità, l’operatore dovrà selezionare l’operazione “Documentazione giustificativa NON valida” per ISEE prot.(…) e confermarla; in automatico la procedura produrrà apposita comunicazione (analoga a quella relativa alla sospensione) con cui l’utente verrà informato della possibilità di presentare nello stesso anno di presentazione della DSU, recante le omissioni difformità, una nuova DSU. La domanda rimarrà sospesa fino a che il richiedente non presenterà una nuova DSU senza omissioni o difformità, oppure produca altra documentazione idonea
3. CHECK BOX ? Sr163: questa funzione consente di gestire le tre causali indicate ai punti 3.1, 3.2 e 4 del paragrafo 3.
3.1 Verifica del Modello SR163
Tale causale di sospensione (causale 3.1. del paragrafo 3) si verifica quando il richiedente invia il modello SR163 contestualmente alla domanda di assegno, oppure lo trasmette in un momento successivo, allegandolo direttamente in procedura o inviandolo con pec/ raccomandata o consegna a mano.
Occorre distinguere: se il modello viene allegato in procedura dall’utente, mediante l’apposita funzione di allegazione documenti, l’operatore dovrà procedere con le verifiche sopra descritte (paragrafo 2. Modello Sr163: nuovi adempimenti e verifiche), ed al termine dovrà selezionare la funzione corrispondente alla situazione riscontrata:
a) ove le verifiche abbiano esito positivo potrà selezionare l’operazione “SR 163 conforme”, dovrà quindi premere il tasto “Conferma” e porrà così fine alla sospensione;
b) nel caso invece in cui la verifica non abbia esito positivo, l’operatore dovrà selezionare l’operazione “SR163 allegato non conforme” o, se il modello risulta incompleto di qualche informazione “SR163 allegato incompleto” e dovrà premere il tasto “Conferma”. In entrambe le ipotesi di esito negativo, la domanda rimarrà sospesa e la procedura invierà in automatico una Pec/raccomandata al richiedente per informarlo della mancata validazione del modello e invitarlo a presentarne uno conforme o completo.
Se invece il modello viene prodotto via pec, raccomandata o a mano e la verifiche hanno esito negativo l’operatore dovrà procedere come sopra specificato al punto b), se invece hanno esito positivo, il modello dovrà essere allegato dall’operatore tramite l’operazione ‘Upload nuovo SR163’ e si dovrà premere il tasto “Conferma”.
3.2 Mancanza del modello SR163
Questa situazione (causale 3.2. del paragrafo 3) si verifica quando il modello SR163 non risulta allegato. La domanda così sospesa rimane in questo stato finché il richiedente non lo alleghi dalla procedura Internet o non lo produca alla struttura territoriale mediante pec o raccomandata o consegna manuale e l’operatore, all’esito delle verifiche di cui al paragrafo 2, non lo abbia validato eseguendo le operazioni sopra descritte al punto 3.1.
4. Titolarità dell’IBAN non verificata
Come sopra anticipato quando l’utente, in fase di invio della domanda di assegno, ha dichiarato di avere già in pagamento una prestazione con lo stesso Iban indicato in domanda. La procedura andrà a verificare se la coppia codice fiscale-iban sia presente e sia validata nel sistema Scup. Se l’esito di tale verifica è positivo la domanda viene avviata al pagamento, viceversa, se l’accoppiamento non è verificato, ed è questa l’ipotesi di sospensione in esame, la domanda rimane in stato Sospesa. Anche in tal caso la procedura invia una comunicazione Pec o raccomandata con l’invito a presentare un modello SR163 con le modalità previste dal messaggio n.1652/2016.
L’operatore, avrà a disposizione le funzioni contenute nella check box SR163 sopra descritte e, una volta verificato il modello SR163 come sopra indicato, dovrà gestire il prosieguo dell’istruttoria come descritto al precedente punto 3.1.
In tutti i casi di esito positivo della verifica sul precitato modulo SR163, al termine delle operazioni, dovranno essere inserite le informazioni relative alle coordinate IBAN nella “White list” presente nell’applicativo “SCUP” (msg. 2365/2016), per la relativa validazione in ossequio alle disposizioni già impartite con messaggio n. 4395/2016.
Come precisato in tale ultimo messaggio é indispensabile provvedere al popolamento della “White List” con il censimento degli IBAN verificati per ottimizzare e accelerare l’istruttoria e definizione delle domande di servizio.
5.Istruzioni per i pagamenti indebiti
Nei casi in cui l’operatore venga a conoscenza d’ufficio o a seguito di segnalazione che sono state erogate mensilità per l’importo doppio rispetto a quello spettante (160 € anziché 80 €) o non dovute per qualche altro motivo, è possibile cancellare il pagamento delle mensilità future fino all’esaurimento del debito. Occorre a tal fine entrare nel tab DATI PAGAMENTO ed utilizzare la funzione SOSPENDI RATE.
Nelle note vanno specificati i motivi di tale cancellazione. Esaurito il debito, in presenza di tutti i requisiti, il pagamento riprenderà regolarmente con la prima mensilità utile.
Esempio : nel mese di febbraio risulta che sono stati pagati per la mensilità di gennaio 160 euro in luogo degli 80 spettanti, occorre pertanto cancellare la rata di febbraio ed il pagamento dell’assegno riprenderà automaticamente dalla mensilità di marzo.
Nei casi in cui risulti che l’assegno corrisposto non era spettante, ad esempio titolo di soggiorno non idoneo, la domanda deve essere annullata e occorre creare l’indebito con l’apposita funzione.
Nei casi in cui, a seguito di decadenza o annullamento della domanda, l’operatore riscontri che sono state erogate mensilità non dovute, non essendo più possibile intervenire sulle mensilità future è necessario creare un indebito che verrà inviato automaticamente alla procedura Gestione Indebiti.
6. Istruzioni per la modifica del codice fiscale.
E’ possibile ripristinare la domanda decaduta a causa della modifica del codice fiscale del richiedente o del minore avvenuta per disposizione dell’Agenzia delle entrate, es. matrimonio, acquisto cittadinanza, utilizzando la funzione RIELABORA. La rielaborazione della domanda comporta infatti la ricerca automatica su ARCA di tutti i codici fiscali che l’Agenzia Entrate ha attribuito nel corso del tempo ad ogni soggetto, c.d. codici fiscali collegati.
7. Istruzioni per il ripristino delle domande decadute per superamento della soglia ISEE.
In caso di istanza di riesame alla Struttura territoriale per la rielaborazione della domanda decaduta a causa del superamento della soglia dell’ISEE (25.000 euro) gli operatori possono ripristinare la domanda decaduta con la funzione “RIELABORA” se riscontrano che il richiedente, a seguito di una nuova DSU o di rettifica della precedente DSU, è tornato in possesso di un ISEE minorenni al di sotto della soglia di legge.
Prima di procedere alla rielaborazione è necessario però che l’operatore, con apposita istruttoria, stabilisca se l’ISEE sotto soglia derivi da una nuova DSU o da una DSU rettificata. In tali ipotesi, all’interno della funzione rielabora, “sezione DSU”, occorre selezionare la tipologia di DSU: “DSU rettificata” o “nuova DSU”, specificando in quest’ultimo caso la data di presentazione della stessa.
Messaggio 3559 del 15 settembre 2017
Oggetto: Disciplina della riduzione del requisito contributivo di accesso alla pensione anticipata di cui all’articolo 1, commi da 199 a 205, della legge 11 dicembre 2016, n. 232. D.P.C.M. 23 maggio 2017 n. 87.
Aggiornamento del sistema UNICARPE - FELPE per la verifica dei requisiti di accesso per i lavoratori iscritti alle gestioni pubbliche e private e dei lavoratori dello spettacolo e sportivi professionisti.
Premessa
Si fa seguito alla circolare n. 99 del 16 giugno 2017 e ai msg. n. 2884 dell’ 11 luglio
2017 e n. 3046 del 21 luglio 2017 per comunicare che sono state rilasciate le procedure
per la verifica dei requisiti per l’accesso alla pensione anticipata per lavoratori precoci.
Con il presente messaggio vengono fornite le relative istruzioni.
1. WEBDOM. Prodotto per la verifica delle condizioni di accesso alla pensione
anticipata con la riduzione del requisito contributivo.
Al punto 5.1 della circolare n. 99/2017 sono state illustrate le modalità di presentazione
della domanda, esclusivamente per via telematica, per il riconoscimento delle condizioni
di accesso al beneficio in oggetto.
Come già precisato nella circolare citata, il prodotto deve essere utilizzato per i
lavoratori di tutte le gestioni: pubbliche, private e dei lavoratori dello spettacolo e
sportivi professionisti.
Per le domande relative alla verifica delle condizioni di accesso al suddetto beneficio
contenenti contribuzione versata ed accreditata nella gestione lavoratori dello spettacolo
e sportivi professionisti saranno fornite successive istruzioni.
Verifica del requisito per l’accesso alla pensione anticipata – lavoratori precoci
Certificazione
Diritto a Pensione
Lavoratori Precoci
Sono previste le seguenti tipologie di richiesta:
Lavoratori Disoccupati
Lavoratori che assistono persone con handicap in situazione di gravità ai
sensi dell’articolo 3, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104
Lavoratori con riconoscimento invalidità civile di grado almeno pari al 74%
Lavoratore dipendente addetto ad una o più delle mansioni difficoltose o
rischiose (c.d. gravose) di cui all’Allegato C della Legge n. 232/2016
Lavoratore dipendente di cui all’articolo 1, commi 1, 2 e 3, del decreto
legislativo 21 aprile 2011, n. 67 (c.d. usuranti).
Le domande vengono impostate per la trattazione in modalità automatica.
Tuttavia sarà possibile chiedere la variazione in manuale nei casi in cui la procedura
Unicarpe non sia in grado di trattare la posizione in modalità automatica inviando
apposita richiesta alla casella Postale Apeeprecoci.Quesiti@inps e indicandone la motivazione.
Le domande dei lavoratori iscritti alla gestione pubblica per le quali risultano attribuite
sul conto maggiorazioni contributive potranno essere lavorate in modalità manuale
senza chiederne lo sblocco.
E’ prevista la possibilità di reiezione direttamente da WebDom, selezionando una delle
seguenti motivazioni:
non si trova nella condizione di: disoccupato a seguito di cessazione del rapporto
di lavoro per licenziamento, anche collettivo, dimissioni per giusta causa,
risoluzione consensuale nell’ambito della procedura di cui all’articolo 7 della legge
15 luglio 1966, n. 604 ed abbia concluso, da almeno tre mesi, di godere della
prestazione per la disoccupazione spettante
non si trova nella condizione di: assistere da almeno sei mesi il coniuge, l’unito
civilmente, un parente di primo grado convivente con handicap in situazione di
gravità ai sensi dell’articolo 3, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104
non si trova nella condizione di: riduzione della capacità lavorativa uguale o
superiore al 74%, accertata dalle competenti commissioni per il riconoscimento
dell’invalidità civile
non si trova nella condizione di: lavoratore dipendente che, al momento della
decorrenza dell’APE sociale, risulti svolgere o aver svolto in Italia, da almeno sei
anni, in via continuativa, una o più delle attività lavorative elencate nell’allegato A
annesso al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 23 maggio 2017, n. 87,
non si trova nella condizione di: lavoratore dipendente che soddisfa le condizioni di cui
all’articolo 1,commi 1, 2 e 3, del decreto legislativo 21 aprile 2011, n. 67
è titolare di un trattamento pensionistico diretto
non matura, entro i termini previsti dalla legge, il requisito contributivo previsto
motivazioni non codificate (testo libero)
E’ possibile inoltre la chiusura con i seguenti codici situazione: duplicata, trasferita.
Eventuali criticità nella chiusura delle domande devono essere segnalate alla casella
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.
In merito alla possibilità di effettuare una nuova valutazione amministrativa per
l’attribuzione del beneficio di una domanda respinta, si avvisa che il riesame delle
domande dei lavoratori precoci è consentito esclusivamente per le respinte errate da
WebDom e per le eventuali duplicate.
A breve, nel caso in cui vi sia la necessità di inserire una nuova domanda per una
certificazione già lavorata in Unicarpe, la sede potrà procedere autonomamente con le
nuove funzionalità previste in WebDom: in tal caso la nuova domanda manterrà le
stesse caratteristiche di quella originaria compresa la data di presentazione e la
documentazione allegata.
2. SISTEMA UNICARPE. Verifica dei requisiti richiesti per l’accesso alla
pensione anticipata per lavoratori precoci
Il sistema UNICARPE è stato implementato per la verifica dei requisiti di accesso al
beneficio in funzione delle condizioni previste per ciascuna tipologia di lavoratore.
Nel menu ‘Certificazione’ è stata aggiunta la voce ‘lavoratori Precoci’ per la trattazione delle
relative domande caricate in procedura WebDom.
2. Prelievo della domanda
La procedura UNICARPE effettua il controllo sulla tipologia di contribuzione presente sul
conto assicurativo e consente di trattare con modalità non automatica casistiche non
gestite dalla procedura, ad esempio contribuzione da lavoro agricolo dipendente con
segnalazioni di errore sul conto.
Nella fase di prelievo della domanda:
viene controllata su Felpe la presenza di una domanda di opzione per il sistema
contributivo oppure la presenza di una certificazione di diritto a pensione già
accolta; in quest’ultimo caso la procedura non consente di proseguire nella
definizione;
vengono bloccate le domande con data presentazione successiva al 30 novembre
dell’anno di verifica dei requisiti, in attesa dell’esito delle operazioni di
monitoraggio.
Si precisa che la gestione delle domande per le quali risulta esercitata la facoltà di
cumulo di cui all’articolo 1, comma 239 della legge 24 dicembre 2012, n. 228 come
modificata dall’articolo 1, commi da 195 a 198 della legge 11 dicembre 2016, n. 232
sarà oggetto di un successivo aggiornamento e rilascio della procedura.
2. Pannello “Conto”
Nella fase di certificazione, ai fini del riconoscimento dello status di lavoratore precoce,
deve essere considerata la contribuzione per prestazione di lavoro effettiva accreditata
anche in altri fondi pensionistici obbligatori diversi da quello in cui verrà liquidata la
pensione anticipata per lavoratori precoci, fermo restando il conseguimento del requisito
contributivo ridotto di cui all’articolo 1, comma 199 della legge 232/2016 nella gestione
in cui deve essere liquidato il trattamento pensionistico.
Per la verifica del requisito contributivo sono utilizzabili tutti i periodi assicurativi
accreditati in una o più delle gestioni sopra citate, fermo restando il possesso di 35 anni
di contribuzione utile per il pensionamento di anzianità laddove previsto nella gestione
interessata.
Ai soli lavoratori che chiedono di accedere al beneficio ai sensi della lettera d), non
possono essere attribuite maggiorazioni di servizio ad eccezione di quella prevista
dall’art. 80 della legge 388/2000 in favore di:
lavoratori sordomuti
invalidi in misura superiore al 74%
iscritti alle prime quattro categorie della tabella A allegata al testo unico delle
norme in materia di pensione di guerra
Per le pensioni calcolate secondo il sistema contributivo a seguito di opzione (art.1, c.
23 della legge 335/1995) è esclusa la maggiorazione del 50% dei periodi di lavoro svolti
prima del compimento dei diciotto anni di età (art. 1, c. 7 della 335/1995).
2. Pannello “Istruttoria”
In base alla tipologia di lavoratore viene richiesta l’acquisizione delle informazioni
istruttorie, alcune delle quali obbligatorie, come di seguito riportate:
Per tutte le tipologie:
Almeno 1 anno di contribuzione effettiva entro il 19° anno di età.
Si precisa che tale verifica deve essere effettuata a cura dell’operatore
Lettera a)
Cessato dal rapporto di lavoro per licenziamento, anche collettivo, dimissioni per
giusta causa, risoluzione consensuale nell’ambito della procedura di cui all’ art. 7
della LEGGE 15 luglio 1966, N.604, SI/NO
Percettore di prestazione sostegno a reddito, SI/NO
Data cessazione prestazione sostegno a reddito
Lettera b)
Che assiste persona in situazione di handicap ai sensi dell’art.3 comma 3 L.104/92,
SI/NO
Data di inizio periodo assistenza/convivenza
Lettera c)
Invalido = > 74%
Data riconoscimento invalidità
Lettera d)
Lavoratore attività gravosa, SI/NO
Elenco attività gravosa
Lavoratore con attività faticosa e pesante, DLgs. N. 67/2011, SI/NO
Elenco attività
Vengono inoltre richieste le informazioni utili all’eventuale proiezione della contribuzione
per i lavoratori:
autorizzati ai versamenti volontari,
percettori di prestazione a sostegno del reddito,
con attività lavorativa in corso.
2. Pannello “Conto Calcolato” (modalità automatica), “Acquisizione Dati”
(modalità manuale)
La procedura, in relazione alle informazioni acquisite sul pannello istruttoria, costruisce
in automatico periodi di contribuzione riferiti a:
trimestri solari il cui pagamento non è ancora scaduto alla data di definizione della
certificazione, per i lavoratori autorizzati alla prosecuzione volontaria, e comunque
non oltre il 31 dicembre dell’anno del monitoraggio
prestazione a sostegno del reddito con pagamento in corso
contribuzione con versamento non ancora definito, in ogni caso non oltre il 31
dicembre dell’anno del monitoraggio.
Per le domande con trattazione automatica:
per i lavoratori in stato di disoccupazione viene verificata la presenza di
contribuzione da attività lavorativa successiva alla data di cessazione della
prestazione a sostegno del reddito. In caso di rioccupazione vengono visualizzati
l’avvertenza “Risulta presente contribuzione da attività lavorativa successiva al termine della
prestazione a sostegno del reddito” e il bottone “Definisci” per la definizione della domanda come
respinta;
per i lavoratori con attività gravosa viene presentata una tabella riepilogativa
della contribuzione riferita all’attività lavorativa svolta nei sette anni precedenti la
data della domanda, ovvero precedenti la data finale dell’attività in corso acquisita
sul pannello istruttoria se successiva. Nella colonna “Attività gravosa” deve essere
riportata per ogni periodo la contribuzione corrispondente all’attività gravosa
utilizzando la funzione di modifica. Attivando il link ‘Tutta’, la contribuzione
presente viene riportata in automatico nella colonna “Attività gravosa” per tutti i
periodi; per l’annullamento o la riduzione di uno dei periodi deve essere utilizzata
la funzione di modifica inserendo il valore 0 o altro valore;
per i lavoratori con attività faticosa e pesante (c.d. usuranti) viene presentata
una tabella relativa sia agli ultimi 10 anni di contribuzione effettiva sia all’intera
vita lavorativa per la ricerca di almeno 7 anni oppure di almeno la metà della vita
lavorativa complessiva di attività faticosa e pesante. Nella colonna “Faticosa e
pesante” deve essere riportato per ogni periodo la contribuzione corrispondente
all’attività faticosa e pesante utilizzando la funzione di modifica. Attivando il link
“Tutta” oppure “Ultimi 10 anni” la contribuzione presente viene riportata in
automatico nella colonna “Faticosa e pesante” per tutti i periodi; per
l’annullamento o la riduzione di uno dei periodi deve essere utilizzata la funzione di
modifica inserendo il valore 0 o altro valore.
Per le domande con trattazione non automatica viene richiesta l’acquisizione:
dell’anzianità contributiva utile alla pensione anticipata per lavoratori precoci
dell’importo mensile dell’indennità; per Gestione Pubblica pari alla retribuzione
dell’ultima ListaPosPa ( ex DMA 2 ) caricata sulla posizione assicurativa
della data di raggiungimento dei 6 anni di attività gravosa ovvero del settimo
anno/ di almeno la metà della vita lavorativa complessiva.
A partire dall’ultimo contributo accreditato sull’estratto conto, anche proiettato, in ogni
caso da data non anteriore al 1° maggio 2017, viene inoltre effettuata la proiezione
della contribuzione per la determinazione della data di scadenza dell’onere. Tale
scadenza coincide con la decorrenza più prossima tra la pensione di vecchiaia e la
pensione anticipata senza beneficio.
2. Pannello " Verifica del Diritto"
La verifica viene effettuata in base alla tipologia di lavoratore per stabilire la data di
raggiungimento del requisito contributivo per l’accesso alla pensione anticipata per
lavoratori precoci.
Nei casi in cui, per la tipologia gravosi/usurante, non risultano raggiunti i sei anni di
attività gravosa, oppure i 7 anni negli ultimi 10/ almeno la metà della vita lavorativa
complessiva di attività faticosa e pesante oppure il requisito contributivo previsto, viene
visualizzato il bottone Definisci” per la definizione della domanda come respinta.
Se per l’accertamento del requisito contributivo sono stati utilizzati periodi di
contribuzione volontaria oppure di contribuzione per i quali non risulta ancora effettuato
il versamento, viene visualizzato il seguente messaggio: “NB. Requisito contributivo
raggiunto con utilizzo di contribuzione volontaria/contribuzione non versata”.
In tale caso sarà cura della sede informare l’interessato della propria situazione
contributiva.
La decorrenza di accesso alla pensione anticipata per lavoratori precoci viene
determinata in relazione:
alla data di presentazione della domanda di verifica dei requisiti
alla data di raggiungimento dei requisiti anagrafico e/o contributivo
alla data di raggiungimento del sesto anno di attività gravosa
alla data dell’ultimo contributo accreditato sul conto, anche proiettato.
Per le domande presentate entro il 30 novembre 2017 e anno monitoraggio 2017, la
data di presentazione della domanda non viene presa in considerazione per il calcolo
della decorrenza, che in ogni caso non può essere anteriore al 1° maggio.
1. Valutazione dei periodi oggetto di pratiche di riscatto, ricongiunzione,
trasferimento in corso, ai fini del riconoscimento delle condizioni per
l’accesso alla pensione anticipata per lavoratori precoci
Nell’ambito delle gestioni dei dipendenti privati, nel caso di accoglimento di domande di
riscatto, ricongiunzione o trasferimento oneroso, aventi ad oggetto periodi che
determinino o concorrano a determinare la maturazione dei requisiti previsti per
l’accesso alla pensione anticipata per lavoratori precoci, la sede territoriale accrediterà i periodi
in questione in via provvisoria, anche se non è ancora avvenuto il pagamento (rateale o in unica soluzione)
dell’onere, esclusivamente ai fini del riconoscimento delle condizioni per l’accesso al beneficio.
A tal fine, la contribuzione in argomento sarà accreditata nel FPLD, utilizzando il codice
“tipo documento 9” e nei Fondi speciali, utilizzando i codici “1S” per i riscatti e “2S” per le
ricongiunzioni.
Le registrazioni contrassegnate dai codici “tipo documento 9” e “1S” o “2S” dovranno essere
effettuate in ARPA ovvero in FSPA, nel rispetto delle caratteristiche richieste per le normali acquisizioni (per
anno solare, indicando il numero delle settimane e le relative retribuzioni, ecc…). I periodi contrassegnati dai
predetti codici saranno prelevati da UNEX e messi a disposizione di UNICARPE esclusivamente ai fini del
riconoscimento delle condizioni per l’accesso al beneficio (non saranno quindi considerati per scopi diversi
quali emissioni di estratti conto, riscatti, versamenti volontari ecc…).
Si richiama l’attenzione delle sedi territoriali sulla necessità di un corretto utilizzo dei
codici citati e sul fatto che i periodi in esame dovranno comunque essere acquisiti sulla
posizione assicurativa degli interessati, ricorrendone le prescritte condizioni, nel rispetto
delle disposizioni vigenti in materia.
Nell’ambito della gestione dipendenti pubblici, l’accoglimento della domanda di riscatto e
ricongiunzione onerosa, seguita dall’accettazione, sia esplicita che tacita e dal
completamento degli adempimenti inerenti alla “gestione esiti”, da parte degli operatori
determina l’accredito dei periodi riconosciuti nella posizione assicurativa dell’iscritto.
Per l’immediata implementazione della posizione assicurativa dell’iscritto, gli operatori di
sede, tenuto conto dell’esiguità dei tempi, avranno cura di richiedere all’interessato la
formale “accettazione” anche nei casi di domanda definita in regime di silenzio assenso, nell’ipotesi in cui
non sia decorso il previsto termine di 90 giorni dalla data di notifica del provvedimento.
L’accettazione del provvedimento andrà acquisita in SIN e gli operatori di sede
dovranno concludere, con ogni urgenza, le successive operazioni relative alla “gestione
esiti” su scrivania virtuale.
Resta inteso che l’accesso al beneficio è comunque condizionato alla verifica, all’atto di
presentazione della domanda di pensione, del perfezionamento dell’anzianità
contributiva richiesta, anche per effetto del regolare versamento dell’onere di riscatto o
di ricongiunzione secondo le vigenti disposizioni di legge e amministrative (in caso di
pagamento rateale, si provvederà quindi a richiedere il pagamento del debito residuo in
unica soluzione o – ove previsto - ad effettuare la trattenuta sull’emolumento
pensionistico delle rate di onere restanti nei limiti e secondo le vigenti disposizioni in materia).
Per la gestione di periodi di riscatti nella Gestione Separata saranno fornite successive
istruzioni
2. Pannello “Calcolo pensione"
Il calcolo dell’importo della pensione viene effettuato sulla base della decorrenza della
pensione e della contribuzione accreditata in estratto nelle gestioni utilizzate.
1. Calcolo onere
Per le posizioni dei lavoratori per i quali risultano accertati i requisiti per l’accesso alla
pensione anticipata per lavoratori precoci con il beneficio, la procedura effettua la
quantificazione dell’onere ottenuta moltiplicando il numero dei mesi compreso tra la
decorrenza della pensione e la scadenza del beneficio per l’importo mensile.
Sul pannello del “Calcolo pensione” viene visualizzata una tabella riepilogativa del
calcolo effettuato.
1. Definizione
L’attivazione del bottone “Definisci” sia in caso di respinta che di accolta, consente per
ciascuna domanda:
la trasmissione dei dati per la memorizzazione su Felpe
la chiusura in automatico su WebDom
la creazione della riga di riferimento su Arca per l’accolta
la stampa, per il solo uso interno, dell’estratto conto sintetico e dell’estratto conto
analitico per l’accolta
la stampa della lettera di comunicazione all’interessato per la respinta, da inoltrare
a cura della sede.
3. FELPE
3. Visualizzazione dati
In Felpe vengono memorizzate le seguenti informazioni:
la tipologia del lavoratore
l’esito della verifica
la decorrenza dell’indennità
la scadenza dell’indennità.
Per tutte le posizioni sarà visualizzato lo stato domanda, che potrà essere:
Certificazione Lavoratori precoci in attesa di graduatoria
Certificazione Lavoratori precoci accolta lettera inviata
Certificazione Lavoratori precoci accolta con differimento della decorrenza per
mancata copertura finanziaria lettera inviata
Certificazione Lavoratori precoci accolta domanda post 15 luglio lettera inviata
Certificazione Lavoratori precoci respinta – non sussistono i requisiti
Certificazione Lavoratori precoci respinta per mancata copertura finanziaria lettera
inviata.
3. Annullamento della “Verifica dei requisiti”
La certificazione può essere annullata nel caso in cui venga successivamente verificata
una delle seguenti situazioni:
il decesso
la mancanza dei requisiti previsti
la titolarità di pensione diretta
nuova valutazione dei requisiti di accesso
4. Comunicazioni predisposte da Felpe e Comunicazione Epistolare
Ai lavoratori interessati saranno inviate a livello centrale le comunicazioni attestanti
l’esito del monitoraggio con l’indicazione della data di raggiungimento del requisito
contributivo con la riduzione.
5. Visualizzazione su portale internet
Il cittadino in possesso di PIN può visualizzare la situazione relativa all’esito della
domanda di verifica con le modalità in uso per le domande di prestazione:
Sito istituzionale --> servizi per l’utente Cittadino -->Fascicolo Previdenziale Cittadino -
-> Prestazioni --> Richieste Presentate.
Anche per i patronati è disponibile la visualizzazione dell’esito relativa alle domande
inviate.
6. Conclusione delle attività
Le attività di gestione delle domande di verifica dei requisiti per l’accesso alla pensione
anticipata con la riduzione del requisito contributivo compresa la sistemazione dei conti
individuali necessaria per l’inserimento in procedura, andranno definite da parte delle
strutture territoriali con la massima priorità e urgenza, al fine di consentire il successivo
invio delle relative comunicazioni ai soggetti interessati.
per il DIRETTORE CENTRALE IL DIRETTORE CENTRALE
PENSIONI ORGANIZZAZIONE E SISTEMI INFORMATIVI
La Monica Damato
Messaggio 4476 del 10 novembre 2017
OGGETTO:
Assegno di natalità di cui all’articolo 1, commi da 125 a 129 della Legge n. 190/2014: avviso del termine ultimo per il rinnovo dell’ISEE 2017 ai fini dell’erogazione delle mensilità riferite all’anno 2017.
Come è noto, a partire dall’anno 2015 l’Istituto gestisce le domande di assegno di natalità in oggetto e provvede al pagamento delle singole mensilità in favore dei soggetti aventi diritto. Le prime istruzioni di dettaglio sono state fornite con circolare Inps n. 93 dell’8 maggio 2015.
Da una verifica nella procedura di gestione delle domande di assegno è risultato che molti utenti, avendo presentato domanda di assegno per gli anni 2015/2016, non hanno ancora provveduto alla presentazione della Dichiarazione Sostitutiva Unica (DSU), utile al rilascio dell’ISEE per l’anno 2017. Ciò ha comportato per questi ultimi la sospensione dell’erogazione dell’assegno per l’anno in corso.
Affinché l’Istituto possa riprendere il pagamento delle predette mensilità, e ferma restando la permanenza dei requisiti di legge, è pertanto necessario che gli utenti che avevano in pagamento l’assegno nel 2016 presentino la Dichiarazione Sostitutiva Unica per l’anno in corso entro e non oltre il prossimo 31 dicembre 2017. Questo adempimento è necessario ai fini dell’ISEE minorenni 2017.
Al riguardo si ricorda che la sussistenza di un ISEE in corso di validità nei singoli anni di concessione del beneficio è un requisito di legge previsto non solo per l’accoglimento delle domande nel primo anno di spettanza della prestazione, ma anche per la prosecuzione del beneficio negli anni successivi al primo. Per tale ragione il requisito dell’ISEE, unitamente agli altri requisiti di legge, viene verificato annualmente sia per la spettanza del diritto sia per la misura dello stesso.
Si ricorda, inoltre, che la mancata presentazione della DSU entro il 31 dicembre 2017 avrà come conseguenza non solo la perdita delle mensilità per l’anno 2017, ma anche la decadenza della domanda di assegno presentata nell’anno 2016 (e in alcuni casi nel 2015).
All’eventuale verificarsi della decadenza, l’utente, che ha presentato domanda nel 2016 ancora in possesso dei requisiti di legge, potrà presentare una nuova domanda di assegno nel 2018, per il periodo residuo, ma senza possibilità di recuperare le mensilità dell’anno 2017 e con attivazione del beneficio dalla data di presentazione della domanda.
A titolo esemplificativo si riportano le seguenti casistiche.
Nascita del figlio avvenuta a maggio 2016. Si ipotizza che l’utente abbia presentato la DSU a giugno 2016 e la domanda di assegno a luglio 2016 (la DSU presentata a giugno è valida se nel nucleo è presente il figlio per il quale è richiesto l’assegno; diversamente, la DSU va nuovamente presentata). L’utente, in presenza di tutti i requisiti di legge, percepisce l’assegno fino a dicembre 2016.
L’utente non ha ancora presentato la DSU per il 2017 e quindi l’Istituto ha sospeso l’erogazione delle mensilità di assegno relative all’anno 2017. Sono prospettabili due casi esemplificativi.
Caso 1 – l’utente presenta la DSU entro il 31 dicembre 2017: la domanda sospesa viene riattivata e quindi riprende l’erogazione dell’assegno dal mese successivo alla presentazione della DSU, con pagamento anche delle mensilità 2017 arretrate. La DSU presentata entro dicembre 2017 ha validità fino al 15 gennaio 2018 e consente l’erogazione dell’assegno per le mensilità dell’anno 2017.
Caso 2 – l’utente non presenta la DSU entro il 31 dicembre 2017: la domanda di assegno presentata a suo tempo nel 2016 decade e le mensilità dell’anno 2017 non possono più essere corrisposte. In questo caso l’utente potrà presentare una nuova domanda nell’anno 2018; tale nuova domanda consentirà, in presenza dei requisiti di legge, il pagamento dell’assegno nell’anno 2018, a decorrere dal mese di presentazione della domanda stessa, ma non consentirà comunque il recupero delle mensilità dell’anno 2017.
Si coglie l’occasione per ribadire che, in generale, le DSU hanno validità fino al 15 gennaio dell’anno successivo a quello in cui sono presentate. Ne discende che, sebbene la domanda di assegno si presenti di regola una sola volta, solitamente nell’anno di nascita o di adozione del figlio, è necessario che il beneficiario dell’assegno rinnovi la DSU, ai fini della verifica annuale dell’ISEE, per ciascun anno di spettanza del beneficio.
Per quanto sopra esposto, tutti gli aventi diritto all’assegno nell’anno 2018, inclusi quelli che presentassero la DSU entro il 31/12/2017, sono invitati a presentare tempestivamente una nuova DSU dal 1° gennaio 2018, in modo da consentire all’Inps la verifica della permanenza dei requisiti di legge e, di conseguenza garantire la puntuale erogazione delle mensilità di assegno a loro spettanti per l’anno 2018.
Il Direttore Generale
Gabriella Di Michele