-
Decorrenza applicazione surroga
-
Flusso procedurale
-
Istruzioni contabili
-
L'azione di surrogazione nelle prestazioni pensionistiche
-
Momento cui riferire il calcolo del valore capitale
-
Monitoraggio
-
Prescrizione
-
Revisione delle tabelle
-
Surrogazione nei diritti del superstite il cui coniuge è stato riconosciuto inabile
- Dettagli
- Visite: 27414
Messaggio 23190 del 6 dicembre 2011
Oggetto: Accredito figurativo del servizio militare in caso di iscritto al Fondo Pensioni Lavoratori Dipendenti e alle gestioni speciali dei lavoratori autonomi – richiesta di ricostituzione della pensione – scioglimento della riserva contenuta nel messaggio 1526 del 21/01/2011.
Testo
Come rilevato nel messaggio n.1526 del 21/01/2011, stanno pervenendo numerose domande di trasferimento degli accrediti figurativi per servizio militare dal FPLD alla gestione dei lavoratori autonomi e conseguente ricostituzione di pensioni liquidate, anche con vecchie decorrenze, sulla base di contribuzione mista (da lavoro dipendente ed autonomo).
Ciò, nel presupposto che la variazione della gestione in cui riconoscere la contribuzione figurativa in esame possa comportare l’erogazione di un trattamento più favorevole e che, in sede di prima liquidazione della prestazione pensionistica, non si sia tenuto conto delle disposizioni di cui alla circolare n. 222 del 21 luglio 1969.
Il punto 14 della Circolare n.222/1969 stabilisce che se il richiedente risulta iscritto, oltre che alle gestioni speciali dei CD/CM, degli artigiani e degli esercenti attività commerciali, anche all’assicurazione generale obbligatoria, i contributi figurativi per servizio militare debbono essere accreditati in quest'ultima assicurazione, facendo esclusivo riferimento ai contributi versati in tale assicurazione.
La medesima circolare, con espresso richiamo al punto 42, nota 2, delle Istruzioni di servizio n.10, conferma però che "... qualora in sede di liquidazione della pensione dovesse risultare che l'interessato, pur con i contributi figurativi, non raggiunge il diritto nell'assicurazione generale obbligatoria e che l'accredito dei contributi nell'assicurazione artigiani, anziché in quella comune, comporta un concreto divario nell'ammontare della pensione, potrà essere effettuata la variazione dell'accredito dall'una all'altra gestione assicurativa...".
A scioglimento della riserva contenuta nel citato messaggio n.1526 e conformemente al parere espresso dal Coordinamento Generale Legale dell’INPS con nota prot. 0007 del 28/07/11 10271, si dispone che, nelle summenzionate fattispecie, possano essere accolte le istanze dei pensionati tese ad ottenere, ora per allora, il citato trasferimento contributivo e la conseguente ricostituzione della pensione.
Il Direttore Generale
Nori