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Circolare 85 del 29 marzo 1995
Oggetto:
Artigiani ed esercenti attivita' commerciali: - Contribuzione per l'anno 1995. - Imputazione dei pagamenti. - Utilizzabilita' ai fini pensionistici dei contributi mensili IVS relativi all'anno 1995.Testo dell'oggetto.
SOMMARIO
1) Misura dei contributi dovuti per l'anno 1995.
2) Imputazione dei versamenti insufficienti per la
copertura completa del periodo.
3) Particolarita' dell'emissione 1995.
4) Utilizzabilita' ai fini pensionistici dei contributi
mensili IVS relativi all'anno 1995.
1) CONTRIBUZIONE IVS SUL MINIMALE DI REDDITO.
Per l'anno 1995, il reddito minimo annuo da prendere in
considerazione ai fini del calcolo del contributo IVS dovuto
dagli artigiani e dagli esercenti attivita' commerciali e'
pari a L. 19.868.056. Tale valore e' stato ottenuto - sulla
base delle disposizioni contenute nell'art. 1, comma 3,
della legge 2 agosto 1990, n. 233 (1) - moltiplicando per
312 il minimale giornaliero di retribuzione da utilizzare
per il calcolo dei contributi in favore degli operai dei
settori artigianato e commercio in vigore al 1 gennaio 1995
(L. 59.513) ed aggiungendo al prodotto l'importo di L.
1.300.000, cosi' come disposto dall'art. 6 della legge 31
dicembre 1991, n. 415 (2).
La contribuzione IVS dovuta sul minimale sopraindicato
deve essere calcolata in base alle aliquote percentuali del
15% e del 12%.
In particolare, per i soggetti con qualifica di tito-
lare, il contributo IVS sara' pari al 15%. Sulla base della
stessa aliquota deve essere determinato il contributo dovuto
per i coadiuvanti e coadiutori di eta' superiore ai 21 anni.
Per i coadiuvanti e i coadiutori di eta' non superiore
ai 21 anni, l'aliquota contributiva e' ridotta al 12%. La
riduzione e' applicabile fino a tutto il mese in cui il
soggetto interessato compie i 21 anni.
In conseguenza di quanto sopra, il contributo minimo e'
pari a L. 2.980.208 annue per i titolari e per i collabo-
ratori di eta' superiore ai 21 anni. Per i collaboratori di
eta' non superiore ai 21 anni, il contributo e' ridotto a L.
2.384.167 annue.
Per i periodi inferiori all'anno solare, i contributi
sono rapportati a mese. Pertanto, gli importi contributivi
minimi mensili sono pari rispettivamente a L. 248.350,70 e a
L. 198.680,56.
I redditi ed i relativi contributi minimi devono essere
riferiti ad ogni singolo soggetto operante nell'impresa.
2) CONTRIBUTI IVS SUL REDDITO ECCEDENTE IL MINIMALE
Il contributo e' dovuto sulla totalita' dei redditi
d'impresa prodotti nel 1994, per la quota eccedente il
predetto minimale di L. 19.868.056 annue.
Per l'anno 1995 il contributo e' pari:
1) al 15% del reddito compreso fra L. 19.868.056 e L.
57.578.000;
2) al 16% del reddito eccedente L. 57.578.000 e fino al
massimale di L. 95.963.333 (v. successivo punto 3).
Per i collaboratori di eta' non superiore ai 21 anni,
le aliquote di cui sopra sono ridotte rispettivamente al 12%
e al 13%.
L'aumento dell'aliquota di un punto percentuale per i
redditi superiori a L. 57.578.000 annue e' stato disposto
dall'art.3 ter della legge 14 novembre 1992, n. 438.
Il pagamento del contributo in argomento deve essere
effettuato con le consuete modalita' ed alle note scadenze,
utilizzando i primi due bollettini a fondo giallo contenuti
nel blocchetto attualmente in corso di trasmissione agli
interessati. Il contributo stesso - denominato contributo a
conguaglio - sommato al contributo sul minimale di reddito
di cui al precedente punto 1) deve essere considerato come
acconto delle somme dovute sulla totalita' dei redditi
d'impresa prodotti nel 1995 (si veda in proposito il se-
guente punto 5).
3) REDDITO IMPONIBILE MASSIMO.
Il comma 4 dell'art.1 della citata legge n. 233/1990
stabilisce che, in presenza di un reddito d'impresa supe-
riore al limite di retribuzione annua pensionabile cui si
applica la percentuale massima di commisurazione della
pensione prevista per l'assicurazione generale obbligatoria
IVS dei lavoratori dipendenti (2%), la quota di reddito
eccedente tale limite - per il 1995 L. 57.578.000 - viene
presa in considerazione, ai fini del versamento dei contri-
buti previdenziali, fino a concorrenza di un importo pari a
2/3 del limite stesso.
Per l'anno 1995, pertanto, il massimale di reddito
annuo entro il quale sono dovuti i contributi IVS e' pari a
L. 95.963.333 (L. 57.578.000 piu' L. 38.385.333).
Le aliquote contributive sono quelle indicate nel
precedente punto 2). In conseguenza, il contributo massimo
e' pari a L. 14.778.353,28 annue per i titolari e per i
collaboratori di eta' superiore ai 21 anni (15% di L.
57.578.000 piu' 16% di L. 38.385.333); per i collaboratori
di eta' inferiore ai 21 anni, il contributo e' ridotto a L.
11.899.453,29 annue (12% di L. 57.578.000 piu' 13% di L.
38.385.333).
Per i periodi di assicurazione inferiori all'anno, il
massimale deve essere rapportato a mese. Gli importi con-
tributivi massimi sono pertanto di L. 1.231.529,44 mensili
per i soggetti tenuti al versamento secondo le aliquote del
15% e del 16% e di L. 991.621,11 mensili per quelli ai
quali si applicano le aliquote ridotte del 12% e del 13%.
Si ricorda che quelli sopraindicati sono limiti indi-
viduali, da riferire ad ogni singolo soggetto operante
nell'impresa e non massimali globali, da riferire all'im-
presa stessa.
4) TERMINI PER IL PAGAMENTO
Ai sensi dell'art. 2 della legge n. 233/1990 citata, i
contributi sul reddito minimo debbono essere versati in
quattro rate alle scadenze del 20 aprile, 20 luglio, 20
ottobre 1994 e 20 gennaio 1995; i contributi sulla parte di
reddito eccedente il suddetto minimale ed entro il massimale
indicato al punto 3) debbono essere versati in due rate
uguali entro le scadenze del 20 luglio e del 20 ottobre
1995.
5) CONTRIBUZIONE A SALDO
La legge n. 438/92 citata ha stabilito che, dall'anno
1993, il contributo IVS dovuto da artigiani e commercianti:
1) e' calcolato sulla totalita' dei redditi d'impresa
denunciati ai fini IRPEF (e non piu' soltanto su quello
derivante dall'attivita' che da' titolo all'iscrizione
alla gestione di appartenenza);
2) e' rapportato ai redditi d'impresa prodotti nello stesso
anno al quale il contributo si riferisce (quindi - per
l'anno 1995 - ai redditi 1995, da denunciare al fisco nel
1996).
In conseguenza di quanto sopra, qualora la somma dei
contributi sul minimale e di quelli a conguaglio versati
alle scadenze indicate al precedente punto 4) sia inferiore
a quanto dovuto sulla totalita' dei redditi d'impresa
realizzati nel 1995, e' dovuto un ulteriore contributo a
saldo, per il versamento del quale deve essere utilizzato
l'ultimo bollettino a banda gialla. Il pagamento di
quest'ultimo contributo deve essere effettuato entro il
termine per il versamento delle imposte sui redditi relativi
all'anno 1995 (presumibilmente, entro il 31 maggio 1996: si
veda in proposito l'art 46 del D.L. 23 febbraio 1995, n. 41,
che ha modificato il comma 3 dell'art. 3 bis del D.L. 19
settembre 1992, n. 384, convertito, con modificazioni, dalla
legge 14 novembre 1992, n. 438).
Il rinvio ricettizio contenuto nell'art. 3 bis della
legge n. 438/92 alle norme fiscali ("...il contributo ... e'
rapportato alla totalita' dei redditi d'impresa...") con-
sente la determinazione dei suddetti redditi che vanno
individuati in quelli "d'impresa" propriamente detti (capo
VI del Testo unico delle imposte sui redditi - DPR 22
dicembre 1986, n. 917 - artt. 51 / 80) ed in quelli come
tali considerati ai sensi e per gli effetti delle varie
disposizioni contenute negli artt. 5 e 6 del citato Testo
unico.
6) IMPRESE CON COLLABORATORI
Si ricorda che, nel caso in cui il titolare si avvalga
anche dell'attivita' di familiari collaboratori, i contri-
buti vanno determinati nella seguente maniera:
a) Imprese familiari legalmente costituite: sia i contributi
per il titolare, sia quelli per i collaboratori debbono
essere calcolati sulla quota di reddito denunciata da
ciascuno ai fini fiscali. Il titolare deve calcolare il
contributo sulla quota di reddito denunciato ai fini fisca-
li; i contributi per i collaboratori debbono essere versati
sul reddito denunciato da ciascuno di essi ai fini fiscali.
b) Aziende non costituite in imprese familiari: il titolare
puo' attribuire a ciascun collaboratore una quota del
reddito denunciato ai fini fiscali . In ogni caso, il totale
dei redditi attribuiti ai collaboratori non puo' superare il
49% del reddito globale dell'impresa; i contributi per i
collaboratori debbono essere calcolati sul reddito attri-
buito a ciascuno di essi dal titolare.
7) CONTRIBUZIONE PER LE PRESTAZIONI DI MATERNITA' E PER
L'ENAOLI
I contributi in epigrafe restano fissati, per ciascun
soggetto iscritto alla gestione di appartenenza, nella
misura mensile di L. 1.578 (maternita') e di L. 45,40 (Ena-
oli).
Nei bollettini in corso di emissione, i contributi in
questione sono stati aggiunti agli importi dovuti per
contribuzione IVS dovuta sul minimale di reddito.
8) CONTRIBUTI PER L'ASSISTENZA SANITARIA
Ai sensi dell'art. 14 della legge 30 dicembre 1991, n.
413 (3), a decorrere dal 1993 (redditi 1992), i contributi
dovuti al Servizio sanitario nazionale sono riscossi diret-
tamente dall'Amministrazione finanziaria dello Stato, sulla
base delle disposizioni vigenti in materia di imposte sul
reddito.
9) CONTRIBUTI A SALDO PER L'ANNO 1995
Ai sensi dell'art. 46 del D.L.n. 41/1995 citato, i
soggetti iscritti alle gestioni dei contributi e delle
prestazioni previdenziali degli artigiani e dei commercianti
devono indicare nella dichiarazione dei redditi dell'anno
1995 anche l'importo del saldo relativo ai contributi dovuti
per l'anno stesso. Allo scopo, il termine stabilito
dall'art 3 bis della legge 14 novembre 1992, n. 438 - un
mese dalla scadenza del termine per la presentazione della
dichiarazione dei redditi ai fini IRPEF - e' stato antici-
pato ed e' stato fatto coincidere con quello fissato per il
pagamento delle imposte. Il saldo 1995 dovra' pertanto
essere pagato entro quest'ultimo termine (presumibilmente,
entro il 31 maggio prossimo).
Considerato che sui bollettini inviati agli interessati
lo scorso anno e' stata indicata - sulla base delle
disposizioni allora vigenti - una diversa scadenza, le Sedi
avranno cura di far conoscere la notizia all'utenza con i
mezzi ritenuti piu' opportuni ed efficaci.
10) EMISSIONE 1995
L'emissione 1995 e' stata realizzata tenendo conto
delle domande di condono di cui alla legge 17 marzo 1993, n.
63 e successive modificazioni ed integrazioni, acquisite
entro il 2 marzo 1995 (si vedano, in proposito, i messaggi
n. 20942 del 16 febbraio 1995, n. 22200 del 23 febbraio
1995 e n. 22611 del 24 febbraio 1995).
In conseguenza, nei bollettini di cui trattasi non sono
stati inseriti gli importi relativi ad anni pregressi per i
quali, in base alle vigenti disposizioni di carattere
generale, i contribuenti avrebbero dovuto pagare le sanzioni
civili.
In relazione a quanto sopra, saranno messi a disposi-
zione delle SAP i dati riguardanti le partite contributive
pregresse non comprese nei bollettini. Le SAP verificheranno
la posizione degli interessati e, qualora la domanda di
condono non comprenda tutti i periodi arretrati,
predisporra' e consegnera' agli interessati i bollettini
necessari per il pagamento delle competenze pregresse non
inserite nella domanda di condono.
Nella realizzazione dell'emissione in corso non e'
stato, invece, tenuto conto delle domande di condono pre-
sentate ai sensi dell'art. 18 della legge 23 dicembre 1994,
n. 724, per le quali e' previsto il termine di scadenza del
31 marzo 1995.
Ovviamente, a favore di coloro che, pur avendo presen-
tato domanda di condono, hanno ricevuto i bollettini di
emissione 1995 con l'addebito dei contributi pregressi
gravati da sanzioni civili, dovra' provvedersi, a richiesta
degli interessati, al rilascio del duplicato dei bollettini
stessi con importo ricalcolato. Dal debito dovranno essere
detratti i contributi compresi nella domanda di condono e le
relative somme accessorie
Le domande di condono presentate ai sensi della legge
n. 724 dovranno essere tenute in apposita evidenza, in
attesa del rilascio della relativa procedura di acquisi-
zione.
11) IMPUTAZIONE DEI PAGAMENTI
Per l'imputazione dei versamenti effettuati da arti-
giani e commercianti sono stati nel passato seguiti criteri
non sempre uniformi. Cio' e' avvenuto soprattutto in
dipendenza delle frequenti interferenze determinate dalle
leggi che hanno disciplinato i vari condoni succedutisi nel
tempo.
Premesso quanto sopra e considerato in particolare che
- il contributo dovuto, indipendentemente dalla periodicita'
di versamento, ha natura mensile;
- la ripartizione in quattro rate trimestrali della contri-
buzione fissa - e dei relativi oneri accessori - afferente
i periodi pregressi e' prevista dalla legge (art. 12 della
legge 23 aprile 1981, n. 155);
- sia la predeterminazione delle somme di cui sopra, sia
l'imputazione (all'atto ell'emissione dei bollettini) a
contributi dell'anno, contributi pregressi ed oneri acces-
sori della contribuzione stessa vengono effettuate
dall'Istituto e cioe' del creditore;
si dispone che le situazioni non ancora definite alla data
di emanazione della presente circolare siano risolte secondo
i seguenti criteri:
1) i versamenti dei contributi fissi o sul minimale relativi
all'anno di emissione, effettuati con ogni singolo bollet-
tino, devono essere attribuiti all'anno stesso,in ragione di
un quarto, a partire dal mese di inizio dell'obbligo assi-
curativo (coincidente, trattandosi dell'anno di emissione,
di norma con il mese di gennaio);
2) i versamenti per contributi fissi o sul minimale relativi
a periodi anteriori a quello corrispondente all'anno di
emissione, effettuati con ogni singolo bollettino, vanno
imputati alla contribuzione ed ai relativi oneri accessori
indicati per i singoli anni nel bollettino stesso in ragione
di un quarto di ogni somma indicata nel frontespizio per
ciascun anno;
3) nel caso di ritardo dei versamenti - sia nell'ipotesi di
emissione comprendente solo la contribuzione relativa
all'anno di competenza, sia in quella di emissione compren-
dente anche contribuzione pregressa - l'imputazione sara'
effettuata secondo i principi sopra indicati. Ovviamente,
saranno addebitati gli oneri accessori derivanti dal ritar-
dato versamento;
4) i versamenti dei contributi a percentuale e di quelli sul
reddito superiore al minimale vanno attribuiti a contributi
per l'anno indicato sul bollettino;
5) il criterio di imputazione di cui al punto 1) trovera'
comunque applicazione per i versamenti effettuati dal 3
aprile 1991, atteso che, sulla base delle disposizioni
impartite in occasione del condono previsto dal D.L. 29
marzo 1991, n. 103, entrato in vigore dal 2 aprile 1991 e
convertito in legge 1 giugno 1991, n. 166, tutti i versa-
menti parziali eseguiti prima della citata data sono stati
imputati preliminarmente a contributi e, solo se eccedenti,
ad altri titoli;
6) nelle ipotesi di condoni parziali, - non essendosi
verificata la preventiva imputazione,ad opera dell'Istituto,
degli importi dovuti - nel caso di adempimento parziale (ad
esempio, pagamento di un numero di rate inferiore a quello
previsto), la somma versata deve essere proporzionalmente
attribuita, a partire dal periodo contributivo piu' remoto
oggetto di condono, ai singoli contributi dovuti ed alla
relative sanzioni ridotte.
I criteri sopra descritti saranno tenuti presenti nella
predisposizione deLle procedure automatizzate.
12) UTILIZZABILITA' AI FINI PENSIONISTICI DEL CONTRIBUTO IVS
Con circolari n. 274 del 21 dicembre 1990 (4) e 94 del
24 marzo 1992 (5), e' stato precisato che i contributi sul
minimale e quelli sul reddito eccedente costituiscono un
contributo unico, anche se il relativo versamento, per
espressa disposizione di legge, viene effettuato con moda-
lita' e in tempi diversi. Nel calcolo del contributo mensile
dovuto per il 1995 debbono pertanto essere compresi i
contributi a saldo di cui al precedente punto 5). Conside-
rato peraltro che il versamento di questi ultimi contributi
verra' effettuato nel 1996 ed allo scopo di evitare che la
liquidazione delle pensioni da calcolare anche sulla base
della contribuzione 1995 subisca in ogni caso un notevole
differimento, si dispone quanto segue.
a) Contributi non determinanti
Qualora i contributi relativi all'anno 1995 non siano
determinanti ai fini del diritto a pensione, si procedera'
alla liquidazione provvisoria del trattamento senza tener
conto di tali contributi. Dopo il versamento del saldo di
cui al precedente punto 5, la pensione dovra' essere liqui-
data in via definitiva. L'operazione puo' essere anticipata
rispetto al versamento dei contributi, qualora venga pre-
sentata - dopo la fine dell'anno 1995 - una dichiarazione di
responsabilita' dalla quale risulti che per l'anno 1995 non
sono dovuti contributi a saldo.Si richiamano in proposito,
per analogia, le istruzioni contenute nel punto 6 della
circolare n. 274/1990 e nel punto 1.4 della circolare n.
94/1992 citate.
b) Contributi determinanti
Qualora i contributi relativi all'anno 1995 siano
determinanti ai fini del diritto alla prestazione richiesta,
si dovra' procedere
- alla liquidazione provvisoria del trattamento sulla base
dei presupposti indicati nella citata circolare n. 94/1992
(versamento dei contributi sul minimale, eventualmente
integrati da quelli sul reddito d'impresa eccedente tale
minimale, maturato nel 1994); nel comunicare all'interessato
il carattere provvisorio della liquidazione, dovra' essere
fatto presente che nel caso in cui, in relazione all'ammon-
tare dei redditi 1995, sia dovuta una contribuzione a
saldo,la continuazione dell'erogazione del trattamento
pensionistico sara' subordinata al pagamento del contributo
residuo;
- alla liquidazione del trattamento in via definitiva, dopo
il versamento dei contributi a saldo. L'operazione puo'
essere anticipata rispetto al versamento, qualora venga
presentata la dichiarazione di responsabilita' di cui alla
precedente lett. a).
Delle pensioni liquidate in via provvisoria con i
criteri di cui al presente punto dovra' essere tenuta
particolare evidenza.
o
o o
Il contenuto della presente circolare deve essere
portato a conoscenza delle Associazioni di categoria e dei
consulenti del lavoro, utilizzando i consueti canali di
informazione.
IL DIRETTORE GENERALE
TRIZZINO
-----------
(1) V. "Atti ufficiali" 1990, pag. 1829
(2) V. "Atti ufficiali" 1991, pag. 3595
(3) V. "Atti ufficiali" 1991, pag. 3486
(4) V. "Atti ufficiali" 1990, pag. 3321
(5) V. "Atti ufficiali" 1992, pag. 1191