Maggiorazione sociale legge 448/2001 - Milione
Requisiti reddituali
(circ.17/2002) (legge 127/2007)
Pensionato non coniugato ovvero effettivamente e legalmente separato
Nel caso di pensionato non coniugato, ovvero legalmente ed effettivamente separato (vale anche la separazione in via provvisoria circ.185/2000), l’incremento della maggiorazione sociale spetta in misura tale da non comportare il superamento di un importo annuo pari all'importo annuo del trattamento minimo più l'importo annuo della maggiorazione sociale.
Pensionato coniugato, non effettivamente e legalmente separato
Nel caso di pensionato coniugato, non effettivamente e legalmente separato, l’incremento della maggiorazione sociale spetta in misura tale da non comportare il superamento di un importo annuo pari al limite personale più l'importo annuo dell'Assegno sociale.
Con effetto dal 1° gennaio 2008, l'incremento delle pensioni in favore di soggetti disagiati di cui all'art. 38, commi da 1 a 5, della legge 28 dicembre 2001, n. 448, e' concesso secondo i criteri ivi stabiliti, tenuto conto anche di quanto previsto dall'articolo 39, commi 4, 5 e 8, della legge 27 dicembre 2002, n. 289, fino a garantire un reddito proprio pari a 580 euro al mese per tredici mensilita' e, con effetto dalla medesima data, l'importo di cui al comma 5, lettere a) e b), del medesimo articolo 38 e' rideterminato in 7.540 euro. Per gli anni successivi al 2008 il limite di reddito annuo di 7.540 euro e' aumentato in misura pari all'incremento dell'importo del trattamento minimo delle pensioni a carico del Fondo pensioni lavoratori dipendenti, rispetto all'anno precedente. Con effetto dalla medesima data di cui al presente comma sono conseguentemente incrementati i limiti reddituali e gli importi di cui all'articolo 38, comma 9, della citata legge 27 dicembre 2002, n. 289.
Redditi influenti (vedi rilevanza 24)
Per la maggiorazione di cui all’articolo 38 rilevano, indipendentemente dalla prestazione sulla quale venga attribuita:
- i redditi tassati alla fonte;
- i redditi esenti;
- i redditi assoggettabili IRPEF, sia a tassazione corrente che a tassazione separata.
I redditi da considerare sono gli stessi sia per il titolare che per il coniuge.
Devono essere considerati i redditi conseguiti nell’anno per il quale si richiede l’aumento della maggiorazione.
Redditi ininfluenti
Dai redditi del titolare e del coniuge sono esclusi:
- il reddito della casa di abitazione, come espressamente previsto dal comma 6 dell’articolo in esame;
- il reddito delle pensioni di guerra;
- l’indennizzo previsto dalla legge 25 febbraio 1992 in favore dei soggetti danneggiati da complicanze di tipo irreversibile a causa di vaccinazioni obbligatorie, trasfusioni e somministrazioni di emoderivati (v. circolare n. 203 del 6 dicembre 2000 );
- l’importo delle indennità di accompagnamento;
- l’importo aggiuntivo di lire 300.000 previsto dal comma 7 dell’articolo 70 della legge 23 dicembre 2000, n. 388 (finanziaria 2001) circolare 9/2001;
- i trattamenti di famiglia;
- eventuali sussidi economici, erogati da Enti pubblici, che non abbiano carattere di continuità (msg. 362/2000)
- In deroga al principio di cassa, non deve essere preso in considerazione quanto eventualmente corrisposto al pensionato nell’anno considerato a titolo di arretrati della maggiorazione sociale stessa.
- Indennità prevista per i ciechi parziali dall'articolo 3 della legge 21 novembre 1988, n.508, e dell'indennità di comunicazione prevista per i sordi prelinguali dall'articolo 4 della stessa legge (v. messaggio n.14878 del 27 agosto 1993);
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