Eureka Previdenza

Circolare 147 del 15 luglio 1996

Oggetto: Prestazioni economiche di malattia e di maternita'.
         Questioni varie.
Sommario:
 1)      giornate    da includere nel periodo massimo   indennizzabile
         annuo spettante ai lavoratori agricoli a tempo   determinato;
 2)      atti interruttivi della prescrizione;
 3)      computo del 1  giorno di malattia documentato;
 4)      comunicazioni    preventive  dell'assenza durante le fasce di
         reperibilita'    ai   fini della    sanzione  ex art.5, legge
         n.638/83;
 5)      diritto alle prestazioni  in presenza di particolari benefici
         contributivi;
 6)      irrilevanza   autorizzazioni   ad   astensioni anticipate dal
         lavoro concesse alle lavoratrici autonome.
1) LAVORATORI AGRICOLI A TEMPO DETERMINATO. LIMITE TEMPORALE
   ANNUO DEL DIRITTO ALL'INDENNITA' DI MALATTIA.
     Come  e' noto, ai fini del raggiungimento del periodo massimo
indennizzabile   (annuo e per evento) previsto nella materia delle
prestazioni   economiche   di   malattia   sono computate anche le
giornate per le quali, per vari motivi    (carenza,   festivita' e
sanzioni), non si e' fatto    luogo    alla   corresponsione della
prestazione.
     Il principio, stante il rinvio, quanto  ai criteri erogativi,
alle disposizioni concernenti    i   lavoratori    dell'industria,
operato, per la categoria dei lavoratori agricoli,    dall'art. 1,
3  comma, della legge 8.8.1972,    n. 457,    era   stato ritenuto
applicabile ai lavoratori agricoli a tempo determinato   pure dopo
l'emanazione   dell'art. 5,   comma 6,    del D.L.    n. 463/1983,
convertito nella legge n. 638/1983     (v. circ. n. 134420 AGO/157
del 16.7.1984).
     Secondo   il piu'  recente orientamento giurisprudenziale, da
ritenersi ormai   consolidato (1), la   formulazione dell'art.  5,
comma 6, del D.L. n. 463 citato  -  il  quale, a differenza che in
altre norme (2) , attribuisce ai   lavoratori  in esame il diritto
all'indennita' di malattia non "per un periodo"  bensi'    "per un
numero di giornate"  - va   interpretata nel senso che ai predetti
lavoratori agricoli va assicurata    l'indennita' di malattia "per
un numero di giornate corrispondente  a quelle di iscrizione negli
elenchi dell'anno precedente".
     A modifica delle istruzioni   impartite si dispone, pertanto,
che il periodo massimo di malattia     indennizzabile spettante ai
lavoratori agricoli a tempo determinato    sia conteggiato tenendo
conto del numero effettivo   netto di indennita'    giornaliere da
corrispondere.
     Cio' comporta sul piano    concreto che le giornate -  per le
quali si   conferma,   ad   ogni   buon   conto, che non e' dovuta
l'indennita'- di carenza e di festivita'    cadenti   nei  singoli
periodi  di malattia non vanno valutate nel massimo annuo   di cui
trattasi (e' ovvio che eventuali giornate   festive   comprese nel
periodo di "carenza"    vanno   calcolate   una   sola volta);  di
conseguenza, un lavoratore   ammalato   nel corso dell'anno per un
numero di giornate superiore a quello di  iscrizione negli elenchi
dell'anno precedente avra' diritto    all'indennita'   di malattia
fino al raggiungimento di un numero effettivo    di  giornate   di
indennita'   pari   a quelle   di  lavoro risultanti negli elenchi
anagrafici (3), nei limiti    ovviamente   del massimo complessivo
indennizzabile annuo di 180 giornate.
     Restano invece computabili nel periodo   massimo in questione
eventuali giornate di malattia non indennizzate    a    seguito di
infrazioni commesse dal lavoratore    (es. ritardato invio   della
certificazione, assenza a visita di  controllo, ecc.),  in quanto,
diversamente, verrebbe a vanificarsi, come evidente,     l'effetto
della sanzione applicata.
     La procedura di calcolo   della  indennita' di malattia   per
l'applicazione di tali disposizioni   sara' adeguata entro il mese
di agosto p.v.
     Le presenti disposizioni sono    applicabili,   su  richiesta
degli interessati, anche ai casi definiti    per i quali   non sia
ancora decorso il termine di prescrizione    annuale vigente nella
materia ovvero non sia intervenuta decadenza    o sentenza passata
in giudicato.
2) PRESTAZIONI ECONOMICHE DI MALATTIA E DI MATERNITA'. ATTI
   INTERRUTTIVI DELLA PRESCRIZIONE.
     Ai sensi dell'art. 2944 c.c.   il decorso della prescrizione
e' interrotto, tra l'altro, dal    "riconoscimento del diritto da
parte di colui contro il quale il    diritto stesso   puo' essere
fatto valere". Agli effetti in questione non e'    indispensabile
che il riconoscimento    del   diritto sia operato esplicitamente,
potendo anche risultare implicito.
     Cio'  posto, per quanto attiene alla materia di cui trattasi,
si precisa   innanzitutto   che in   linea  di massima la semplice
richiesta, da parte dell'Istituto, di    documentazione  o notizie
all'assicurato   che    ha   chiesto   la prestazione economica di
malattia   o   di   maternita'   non   si configura come implicito
riconoscimento del relativo diritto,    essendo    detta richiesta
fatta, generalmente, per meri fini istruttori,    finalizzati cioe'
proprio all'accertamento dell'esistenza di un     diritto e/o alla
sua estensione, altrimenti indeterminate.
     Perche' possa   riconoscersi   l'effetto   interruttivo della
prescrizione,   e'    necessario   quindi che l'atto dell'Istituto
implichi necessariamente, in maniera    non equivoca, l'ammissione
dell'esistenza del diritto, ovvero sia       incompatibile con una
volonta' contraria, nel senso che lo   stesso   (atto) non sarebbe
stato compiuto    ove  non   si   fosse  gia' accertato il diritto
vantato. Tali possono configurarsi, ad    esempio, la liquidazione
di acconti    ed   eventuali comunicazioni di   accoglimento della
richiesta.
     Ad   evitare    comunque     possibilita'   di equivoci sulla
attribuzione di effetti interruttivi all'atto   di   richiesta  di
documenti, e' opportuno inserire nelle richieste   stesse avanzate
dall'Istituto nei confronti degli assicurati (e    negli eventuali
relativi solleciti), ove   occorra,   una   esplicita salvaguardia
della prescrizione estintiva,   come segue: "La presente richiesta
non implica il riconoscimento del    diritto alla prestazione, che
questa Sede si riserva di accertare,    e quindi non interrompe la
prescrizione di un anno vigente nella   materia.   Il   lavoratore
dovra' percio' attivarsi in tal senso,   se ne ha ancora interesse,
prima del compimento dell'anno suddetto".
     Considerazioni in parte diverse   si    pongono relativamente
all'interruzione della prescrizione ad opera     dell'interessato.
     Allo scopo, poiche'  la prescrizione   del diritto si produce
per  effetto   dell'inerzia    del   titolare  del diritto stesso,
prolungata per il periodo di tempo previsto, si   conferma  che e'
da considerare utile qualsiasi atto scritto relativo alla  pratica
(ovviamente se   avanzato   nei  confronti dell'Istituto prima del
compimento  della   prescrizione   stessa),    da  cui  risulti la
volonta',  anche   implicita,    dell'interessato di far valere il
proprio diritto alla specifica   prestazione.  Si chiarisce che in
tale ambito rientrano, ad esempio, i solleciti,   le  istanze,  la
presentazione   di  documentazione   attestante   l'esistenza  del
diritto alla prestazione richiesta   (lav.  agricoli:   iscrizione
d'urgenza o mod.   ind.  mal.4 (4); lav.   autonomi:   copia   dei
bollettini di versamento).
3) DECORRENZA DELL'INDENNITA' DI MALATTIA.
     Secondo i    criteri  in atto, il quarto giorno di malattia, da
cui spetta il    corrispondente trattamento economico previdenziale,
viene    computato  di massima dalla data di rilascio della relativa
certificazione.
     L'Istituto    ammette,    peraltro,   la   possibilita'      di
riconoscere,    ai     fini    erogativi, la sussistenza dello stato
morboso   anche   per   il giorno immediatamente precedente a quello
del  rilascio  della certificazione,  purche'   sulla stessa risulti
compilata la voce "dichiara di essere ammalato dal....".
     Il    criterio,    valido    anche   per  la  certificazione di
continuazione   e   ricaduta   della   malattia,   e'   da collegare
unicamente,     come   piu'   volte   esplicitato,   alla   facolta',
confermata da ultimo   con D.P.R.     28.9.1990, n. 314, art. 20, di
effettuare la visita medica, richiesta   dopo   le ore 10, il giorno
immediatamente successivo.
     In    relazione    a    quanto    precede   si chiarisce che la
particolare regola non va applicata quando    la data riportata alla
predetta voce retroagisce      di  oltre  un  giorno  dalla  data di
rilascio, essendo, nell'ipotesi, da escludere     che la data stessa
possa   assumere  il    significato   di   indicazione della data di
chiamata del medico.
     La medesima preclusione opera, parimenti, quando,    se pure la
data apposta    sulla  certificazione   risulti anteriore di un solo
giorno rispetto a quella di redazione,     emerga (ad es. in sede di
giustificazione per assenza a visita di    controllo) che trattavasi
di visita ambulatoriale.
     Nelle    situazioni   sopra rappresentate le giornate anteriori
alla data del rilascio, non    valutabili sulla base di quanto sopra
precisato, sono da considerare     come "non documentate" (e percio'
non indennizzabili).    Di    conseguenza,    la    decorrenza della
validita'    del    certificato,   e    percio'    della    malattia
indennizzabile,    sara'  da conteggiare dalla data del rilascio del
certificato stesso.
     Tanto vale, oltre    che,    ovviamente,   per i certificati di
inizio,    anche    nel   caso di certificati di continuazione della
malattia o ad    altra conseguenziale, relativamente ai quali, per i
motivi sopra      descritti, la continuita' tra i rispettivi periodi
della certificazione    risulti   interrotta.   In   tal caso, fermo
restando il non riconoscimento,    ai   fini dell'indennizzabilita',
delle giornate come sopra individuate,    il periodo     di malattia
potra' invece essere ritenuto unico agli    altri  effetti (carenza,
computo del 20  giorno) quando l'eventuale    interruzione tra i due
periodi coincida con una giornata festiva   (o   sabato e domenica),
salvo che non risulti altrimenti che trattasi   di   episodi morbosi
a se' stanti (v.circ. n. 4377 AGO del 6.8.1981).
4) COMUNICAZIONE PREVENTIVA DELLE ASSENZE DURANTE LE FASCE ORARIE DI REPERIBILITA'.
     E' stato segnalato che talvolta    i   lavoratori  adducono a
giustificazione dell'assenza a visita   di   controllo il fatto di
avere preventivamente   dato    notizia,    specificando o meno  i
relativi    motivi,    all'Istituto    e   al   datore   di lavoro
dell'allontanamento    dal   proprio domicilio durante le fasce di
reperibilita'.
     In tali situazioni si     invita   a voler rappresentare agli
interessati che l'assenza a    visita     di controllo puo' essere
considerata giustificata solo se ricorrono     le   condizioni  di
imprescindibilita' e di indifferibilita'   ordinariamente previste
(v. deliberazione del Consiglio di     Amministrazione n.99/1984).
     Allo   scopo e' pertanto opportuno suggerire al lavoratore di
non trascurare,  nella circostanza, di acquisire la documentazione
probatoria atta a   giustificare   l'assenza qualora una visita di
controllo venga comunque effettuata    nella  giornata perche' gia'
disposta o richiesta dal datore di lavoro.
     In tale   ottica    vanno   recepite  le comunicazioni di cui
trattasi.
5) DIRITTO ALLE PRESTAZIONI IN PRESENZA DI PARTICOLARI BENEFICI
   CONTRIBUTIVI.
     Si    conferma,    sul  piano  generale,  che  la  previsione
legislativa     di    benefici    contributivi         consistenti
nell'abbattimento   o   nella   riduzione delle relative aliquote,
ovvero nella applicazione di particolari   regimi contributivi (ad
esempio, casi di contratti di formazione e lavoro o  di assunzioni
agevolate con pagamento del contributo per     apprendisti)    non
comporta l'esclusione dal diritto alle prestazioni   economiche di
malattia e di maternita', sempreche'   l'esclusione stessa non sia
sancita da esplicita disposizione o sia  connessa alla qualifica o
al settore di    inquadramento    dei   lavoratori interessati (ad
esempio, impiegati dell'industria, per la malattia).
     In materia di contratti di formazione    e lavoro, si ricorda
altresi' (5)   che  la   Corte   Costituzionale,   con sentenza n.
149/1993, ha affermato che il verificarsi, nel corso  degli stessi
di fatti -tra cui la   malattia,  v la gravidanza ed il puerperio-
oggettivamente impeditivi  della formazione professionale, ne deve
consentire la   proroga   per   un   periodo   pari a quello della
sospensione, ai fini del completamento della  formazione prevista.
6) AUTORIZZAZIONI ALL'ASTENSIONE ANTICIPATA DAL LAVORO A FAVORE
DELLE LAVORATRICI AUTONOME.
     Si e' rilevato   che,   da   parte  di alcuni Ispettorati del
Lavoro,   vengono   autorizzate   astensioni anticipate dal lavoro
anche per le varie categorie di   lavoratrici   autonome    aventi
titolo    ad    indennita'   economiche   di   maternita' a carico
dell'Istituto.
     Si precisa che   per   le suddette lavoratrici non e' prevista
dalla legge n. 546/87,    istitutiva    dell'indennita' a beneficio
delle stesse, alcuna    astensione   obbligatoria dal lavoro, ma e'
indicato soltanto un periodo     indennizzabile, compreso tra i due
mesi precedenti la data presunta    del   parto   e   i   tre  mesi
successivi alla data effettiva dello stesso.
     I provvedimenti     autorizzativi  di cui trattasi non possono,
pertanto, dar luogo ad alcun indennizzo  da   parte   dell'Istituto.
                                   IL DIRETTORE GENERALE
                                          TRIZZINO
NOTE
(1) V.    sentenze    Corte   di Cassazione 23.6.1992, n. 7670;
    15.10.1992, n. 11324; 12.1.1993, n. 236.
(2) v. ad.es. il comma 1 del   medesimo articolo 5, relativo ai
    lavoratori a tempo determinato di settori diversi da quello
    agricolo.
(3) Es: lavoratore iscritto per  60 gg. nell'anno precedente.
    1  malattia:
    dall'1.1.1995 al 15.2.1995 = gg.46
    gg. indennizzati =36 (al netto   di quelli -n.10- di carenza
    e di festivita')
    residuo giornate indennizzabili = 24 (60-36);
    2  malattia:
    dall'1.5.1995 al 15.6.1995 = gg.46
    L'evento potra'   essere    indennizzato   fino al 31 maggio
    (infatti nel mese di   maggio,   tolta   la  carenza   e  le
    festivita',   l'ultimo    dei   24    giorni   di  effettiva
    indennizzabilita' scade appunto in tale giorno).
(4) A seguito del trasferimento    all'Istituto  dei compiti gia'
    svolti dallo SCAU (legge 23.12.94,    n.724,  art.19), si fa
    comunque riserva di istruzioni in merito alla documentazione
    di cui trattasi.
(5) V. anche circolare n. 1 del 3 gennaio 1994.

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