Eureka Previdenza

Circolare 229 del 21 novembre 1996

Oggetto: Art. 9, comma 9, della legge n. 223/1991
SOMMARIO:  Possibilita' di   cumulare   l'indennita' di mobilita'
           con il reddito da lavoro subordinato od autonomo per i
           lavoratori   destinatari   della   mobilita'  lunga di
           vecchiaia.
     L'art. 9,  comma 9,  della legge n. 223/1991  stabilisce
che i lavoratori   destinatari   della   mobilita'  lunga per
pensione di vecchiaia  ai sensi dell'art. 7,  comma 6,  della
stessa legge, qualora svolgano attivita' di lavoro
subordinato  od  autonomo  possono  cumulare  l'indennita' di
mobilita' in misura sufficiente a garantire  la percezione di
un  reddito  complessivo  pari  alla  retribuzione  spettante
all'atto della risoluzione del rapporto di lavoro.  La stessa
norma stabilisce altresi' che l'importo di tale  retribuzione
deve   essere   rivalutato   sulla    base   della variazione
dell'indice del costo della vita calcolato dall'ISTAT ai fini
della   scala    mobile   delle  retribuzioni  dei lavoratori
dell'industria.
     Al  riguardo,  tenuto  conto  dei  criteri  recentemente
definiti  con il  Ministero  del lavoro  e  della  previdenza
sociale, si forniscono di seguito le necessarie precisazioni.
     Il raffronto della retribuzione spettante all'atto della
risoluzione del rapporto di lavoro  con quella   percepita in
conseguenza  dello svolgimento  di  un'attivita'   di  lavoro
subordinato (a tempo indeterminato, determinato  o  parziale)
va effettuato  sulla  base dei dati rilevabili dalle relative
buste-paga.
     L'importo   da   erogare   mensilmente   - con riserva di
conguagli successivi - a titolo di indennita'  di mobilita' e'
quello risultante  dalla differenza  tra la  retribuzione  del
precedente  rapporto   di   lavoro   presa   a   base  per  la
liquidazione dell'indennita' stessa  e quella riportata  sulla
prima  busta-paga  del  nuovo  rapporto.  La  prima  di   tali
retribuzioni  deve  essere  pero'  rivalutata,  dal  mese   di
collocamento in mobilita'  a quello  di rioccupazione,   sulla
base degli indici ISTAT  e  secondo  le istruzioni   contenute
nell'allegato alla presente circolare. Tali indici  riguardano
il periodo agosto 1991/agosto 1996.  Per  i  mesi   successivi
verranno   effettuate   apposite  comunicazioni   da parte del
Coordinamento Generale Statistico-attuariale.
     Naturalmente,  se la  nuova  retribuzione risultera'  pari
o superiore alla vecchia   retribuzione rivalutata,  non verra'
corrisposta alcuna somma,  mentre  se   la differenza tra dette
retribuzioni  risultera'  uguale  o  superiore  all'importo del
trattamento  di   mobilita'  in  atto   continuera'  ad  essere
erogato tale importo.
     All'inizio  di ciascun  anno solare le SAP,  tenendo conto
delle retribuzioni riportate   sulle  buste-paga presentate dal
lavoratore  per i mesi  di  rioccupazione dell'anno precedente,
ricalcoleranno  l'importo   del   trattamento   di    mobilita'
spettante  per tale anno  e,   se necessario,  effettueranno  i
conguagli.   Le   somme  eventualmente corrisposte  in eccedenza
verranno  portate  in  detrazione    dagli  importi  mensili  da
erogare a  titolo   di indennita' ovvero, se del caso,  a titolo
di pensione;   se  il  conguaglio risultera' invece a favore del
lavoratore  il  relativo  importo   verra' corrisposto  in unica
soluzione.
     Qualora    la   nuova  attivita'  di  lavoro  sia  a  tempo
determinato   deve   essere   anche   predisposto  il ripristino
automatico della corresponsione  per   intero del trattamento di
mobilita' alla data di scadenza del rapporto.
     Per  quanto   riguarda   la    determinazione  dell'importo
mensile dell'indennita' di  mobilita'  spettante   ai lavoratori
destinatari della norma in parola   che  svolgano   un'attivita'
di lavoro autonomo,  il reddito annuo conseguito   deve   essere
diviso per dodici e  il  quoziente  ottenuto  va raffrontato con
la retribuzione mensile spettante  al  lavoratore  all'atto  del
collocamento in mobilita', cioe'  quella  in  base  alla quale e'
stata  liquidata  la  relativa  indennita'.    Se     l'attivita'
autonoma inizia in corso d'anno,   il  reddito  complessivo deve
essere  invece  diviso  per il   numero   dei   giorni  compresi
nell'arco temporale di  svolgimento  dell'attivita'  stessa.  Il
relativo  quoziente  deve essere  moltiplicato per  30   ed   il
risultato ottenuto  va  raffrontato  con la retribuzione mensile
spettante al momento del licenziamento.
     L'importo  da  erogare  mensilmente   -  con    riserva  di
conguagli successivi - a  titolo   di indennita' di mobilita' e'
quello risultante  dalla  differenza   tra l'ultima retribuzione
mensile percepita  dall'interessato  e  il reddito mensile, come
sopra determinato, ricavato dal lavoro autonomo.
      La predetta retribuzione   deve  essere  pero' rivalutata,
fino  al mese  di  inizio   dell'attivita'   autonoma,  in  modo
analogo  a quello  gia'  indicato   per  la rioccupazione presso
altro datore di lavoro.
     Per   la    corresponsione    dell'indennita'     spettante
nell'anno di  avvio  dell'attivita' autonoma   e' indispensabile
che il lavoratore dichiari  il    reddito    che    presume   di
conseguire    in   tale   anno,   mentre per gli anni successivi
l'erogazione  della   prestazione  in parola avra' luogo  -  con
riserva di conguagli successivi   -    sulla  base  del  reddito
indicato  nell'ultima   dichiarazione    annuale    dei  redditi
presentata dall'interessato.
     Entro  i   30   giorni  successivi alla data di scadenza del
termine annuale  per la  presentazione   della  dichiarazione dei
redditi,     l'interessato     deve   documentare   il    reddito
effettivamente   conseguito   nell'anno precedente in conseguenza
dello    svolgimento   dell'attivita' autonoma, presentando copia
della dichiarazione stessa.
     Sulla  base    della    documentazione  pervenuta   le  Sedi
determineranno     l 'importo   del   trattamento   di  mobilita'
spettante  per l'anno   precedente    ed   opereranno i  relativi
conguagli,  procedendo   in   modo  analogo a quello indicato per
l'attivita' di lavoro dipendente.
     Con effetto dal primo gennaio    di   ciascun anno successivo
a quello   di    inizio   della   nuova    attivita'   di   lavoro
subordinato     od     autonomo,     le  SAP  dovranno  nuovamente
rivalutare   l'ultima    retribuzione    del   precedente rapporto
sulla base   della   variazione  dell'indice ISTAT di cui sopra. A
tal fine  dovra'  tenersi  conto  della  relativa variazione media
dell'anno  precedente   riportata   nell'unito  allegato  o  nelle
successive     comunicazioni     del    Coordinamento     Generale
Statistico-attuariale.
     L'importo     della  retribuzione  rivalutata  dovra'  essere
preso    a   base per determinare,  con i criteri  di  cui  sopra,
l'importo    dell'indennita'    di    mobilita'  eventualmente  da
corrispondere   per   l'anno   in corso,  con riserva di conguagli
successivi.
     Cosi',    ad   esempio,  nel  caso di un lavoratore collocato
in  mobilita'   in   data   10.4.1992   e   rioccupatosi  in  data
20.10.1994,   l'importo   della  retribuzione   che ha dato  luogo
alla liquidazione  iniziale  del  trattamento  di  mobilita'  deve
essere  rivalutato,   dal   mese di aprile 1992 al mese di ottobre
1994,  ai  fini    della   determinazione    dell'indennita'    da
corrispondere dalla data   di   rioccupazione   (differenza tra il
predetto  importo   cosi'  rivalutato     e   quello  del  reddito
derivante   dalla  nuova   occupazione);  il medesimo importo gia'
rivalutato  deve  essere    ancora   rivalutato    all'1.1.1995  e
all'1.1.1996,   ai    fini  della  determinazione  dell'indennita'
da  corrispondere rispettivamente per gli anni 1995 e 1996.
     Si sottolinea che, per   non   incorrere  nella decadenza dal
diritto   all'indennita'  di    mobilita',  anche   i   lavoratori
destinatari   della    disposizione    in   oggetto  sono tenuti a
comunicare,  nei  tempi     e     nelle   forme  previste  per  la
generalita'   dei  lavoratori   in mobilita',  la  data  di inizio
della nuova attivita' di lavoro subordinato od autonomo.
     L'istanza  con   la   quale l'interessato dichiara di volersi
avvalere del cumulo  previsto  dalla   disposizione  di  legge  in
oggetto   deve   essere   presentata   alla   Sede  che  eroga  il
trattamento    di   mobilita'    e  deve  essere  corredata  della
necessaria   documentazione    ( busta-paga,  iscrizione Camera di
commercio,   partita  IVA,   dichiarazione  di  reddito  presunto,
ecc.).
     Per cio'  che  concerne   l'utilizzazione   della  procedura
automatizzata   di  gestione   delle  domande di mobilita'  per i
casi    in    argomento,  la  corresponsione      dell'indennita'
nell'intera    misura   deve     essere    sospesa con decorrenza
dall'inizio dell'attivita' stessa.
     Per    la    liquidazione    della   quota di indennita' di
mobilita', che  -  in   considerazione  del limitatissimo numero
di casi segnalati  -  va  calcolata  manualmente,   nel rispetto
delle  regole    sopra   specificate,   si  deve  utilizzare  la
procedura dei  "Pagamenti Vari"   (pgm 4422) creando un'apposita
collezione    sulla   quale riportare mensilmente i pagamenti da
effettuare.     Per  ogni  singola   posizione,  oltre  ai  dati
anagrafici  e  di  residenza    del   lavoratore,   deve  essere
acquisito il numero della   domanda  di mobilita' originaria, la
categoria "I. MOB.",  l'importo   da  corrispondere,  il periodo
cui si riferisce il pagamento  e,    come  causale dello stesso,
la  specifica  "INT. ART. 9 L. 223/91".    La   collezione  deve
essere  elaborata   utilizzando   le   funzioni   proprie  della
procedura in argomento.
       Si aggiunge,  per  completezza,  che il piu' volte citato
art. 9, comma 9,   stabilisce   che,    per   la  determinazione
della retribuzione  pensionabile,    i  lavoratori  in questione
hanno   la     facolta'    di   richiedere   l'accredito   della
contribuzione   figurativa     prevista    per  l'indennita'  di
mobilita'  in  luogo  della   contribuzione  effettiva  relativa
alla nuova attivita' lavorativa.
     A tale riguardo si fa riserva di successive istruzioni.
                             IL DIRETTORE GENERALE
                                   TRIZZINO
                                                      Allegato
   NUMERI  INDICI  DEL  COSTO  DELLA  VITA  VALEVOLI  AI  FINI
   DELL'APPLICAZIONE DELLA SCALA MOBILE DELLE RETRIBUZIONI NEI
   SETTORI  DELL'INDUSTRIA,  COMMERCIO,  AGRICOLTURA  E  ALTRI
   SETTORI INTERESSATI (*)
           Indici mensili: base Agosto-Ottobre 1982=100
               1991     1992     1993     1994     1995     1996
Media anno
precedente             192,40   201,43   210,02   218,98   233,06
Gennaio                198,24   204,83   215,38   225,87   239,59
Febbraio               198,70   205,34   215,75   227,41   240,19
Marzo                  199,38   206,20   216,01   229,39   241,23
Aprile                 200,65   208,14   216,70   231,41   243,94
Maggio                 201,15   208,94   217,27   232,66   243,98
Giugno                 201,34   209,61   217,95   233,36   244,11
Luglio                 202,40   211,36   219,77   234,67   244,59
Agosto        194,06   201,77   211,64   219,45   234,59   244,75
Settembre     194,54   202,33   211,70   220,13   235,12
Ottobre       196,01   203,34   213,36   221,79   236,63
Novembre      196,76   203,76   214,42   222,95   237,47
Dicembre      197,49   204,14   214,70   224,58   238,14
(*) La tabella e' stata opportunamente elaborata per tenere conto,
a partire dal febbraio 1992,  della esclusione,  dal calcolo degli
indici, della voce "tabacchi".
                     ISTRUZIONI ED ESEMPI
     Per ciascuna retribuzione da rivalutare si dovranno
preliminarmente individuare la data iniziale e quella finale
del periodo per il quale essa deve essere rivalutata.
     Si procedera' poi ad individuare nella tabella degli
indici del costo della vita i valori corrispondenti ai mesi
nei quali si collocano, rispettivamente, le due date in
questione.
     Si calcolera' il rapporto tra l'indice del mese finale e
quello del mese iniziale, arrotondando il risultato alla
quarta cifra decimale. L'arrotondamento sara' effettuato per
eccesso se il quinto decimale e' maggiore o uguale a 5, per
difetto negli altri casi (ad esempio, un rapporto pari a
2,14514 sara' arrotondato a 2,1451, mentre un rapporto pari a
2,14515 sara' arrotondato a 2,1452).
     La retribuzione rivalutata sara' pari al prodotto tra
l'importo della retribuzione e il coefficiente di
rivalutazione cosi' determinato.
     Si riportano qui di seguito due diverse esemplificazioni
di calcolo.
                        Esempio n. 1
     Retribuzione di œ 1.000.000 da rivalutare dal mese di
dicembre 1991 al mese di settembre 1994.
L'indice corrispondente alla data iniziale (dicembre 1991) e'
pari a: 197,49.
L'indice corrispondente alla data finale (settembre 1994) e'
pari a: 220,13.
Il rapporto tra i due indici, opportunamente arrotondato con
le avvertenze dianzi indicate, e' pari a:
                   220,13 : 197,49 = 1,1146
La retribuzione rivalutata sara quindi pari a:
              œ 1.000.000 x 1,1146 = œ 1.114.600
                        Esempio n. 2
     Retribuzione di œ 1.000.000 da rivalutare dal  mese di
maggio 1995 al mese di agosto 1996.
L'indice corrispondente alla data iniziale (maggio 1995) e'
pari a: 232,66.
L'indice corrispondente alla data finale (agosto 1996) e'
pari a: 244,75.
Il rapporto tra i due indici, opportunamente arrotondato con
le avvertenze dianzi indicate, e' pari a:
                  244,75 : 232,66 = 1,0520
La retribuzione rivalutata sara' quindi pari a:
              œ 1.000.000 x 1,0520 = œ 1.052.000
 
      Il Direttore Generale     
      Cioffi

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