Eureka Previdenza

Messaggio 4592 del 14 marzo 2012

Oggetto: Legge 12 novembre 2011, n.183 (Legge di stabilità 2012) – Decreto-legge 29 dicembre 2011, n.216, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 febbraio 2012, n.14 (Proroga di termini previsti da disposizioni legislative) - Effetti sugli ammortizzatori sociali ordinari e in deroga per l’anno 2012 -Chiarimenti.

Premessa

La legge 12 novembre 2011, n. 183, “Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (Legge di stabilità 2012)”, ha disposto la proroga ed il rifinanziamento anche per l’anno 2012 delle misure in deroga di sostegno al reddito e degli interventi anticrisi.

In particolare, l’articolo 33, commi da 20 a 26, prevede, in attesa della riforma degli ammortizzatori sociali, il rifinanziamento per l’anno 2012, per un periodo massimo di 12 mesi, di tutte le tipologie di ammortizzatori in deroga: cassa integrazione guadagni, mobilità e disoccupazione speciale, anche con riferimento a settori produttivi e ad aree regionali, sia nel caso di prima concessione che di proroga di misure già in essere.

Con le stesse disposizioni sono state prorogate, altresì, le misure sperimentali anticrisi (cfr. paragrafo successivo su “proroghe delle disposizioni anticrisi”) già disposte per gli anni 2009, 2010 e 2011.

Peraltro l’intesa Stato, Regioni e Province Autonome del 20 aprile 2011, sancita dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province Autonome di Trento e Bolzano, ha confermato, anche per l’anno 2012, l’importanza degli ammortizzatori sociali in deroga e delle politiche attive, in considerazione del permanere dell’eccezionalità del contesto economico.

Nel contempo, la stessa Intesa ha definito le nuove modalità di finanziamento dell’intervento a sostegno del reddito degli ammortizzatori per le quote delle politiche passive, stabilendole nella misura del 60% a carico dello Stato e del 40% a carico delle Regioni.

Ulteriori proroghe sono state disposte con l’articolo 6, commi 1 e 2, del decreto legge 29 dicembre 2011, n.216, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 febbraio 2012, n. 14, “Proroga di termini previsti da disposizioni legislative”.

Di seguito si illustrano sinteticamente le disposizioni di interesse.


Legge di stabilità 12 novembre 2011, n. 183

Finanziamento (art.33, commi 20 e 26)

L’art.33, comma 20, dispone che per l’anno 2012 il Fondo sociale per l’occupazione e la formazione per la gestione degli ammortizzatori sociali in deroga sia incrementato di 1.000 milioni di euro.
Gli oneri derivanti dai commi da 21 a 25 sono posti a carico del succitato Fondo, così come rifinanziato dal comma 20 della Legge di stabilità.

Trattamenti in deroga di cassa integrazione guadagni, di mobilità e di disoccupazione speciale: concessioni e proroghe (art.33, comma 21)

In attuazione dell’Intesa Stato Regioni e Province Autonome del 20 aprile 2011, di cui in premessa, il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il MEF, può disporre, per l’anno 2012, sulla base di specifici accordi governativi, per periodi non superiori a 12 mesi, e nei limiti delle risorse di cui al precedente punto, la concessione in deroga anche senza soluzione di continuità, di trattamenti di cassa integrazione guadagni, di mobilità e di disoccupazione speciale, anche con riferimento a settori produttivi e ad aree regionali.

Inoltre, nei limiti delle risorse finanziarie destinate alla concessione in deroga alla normativa vigente, sempre sulla base di specifici accordi governativi e per periodi non superiori a dodici mesi è, altresì, prevista la proroga delle concessioni ai trattamenti già disposti ex art. 1, comma 30, legge 13 dicembre 2010, n. 220.

Sono state altresì confermate le riduzioni dei suddetti trattamenti relativamente alle proroghe, il cui ammontare viene ridotto del 10% nel caso di prima proroga, del 30% nel caso di seconda proroga e del 40% nel caso di proroghe successive. I trattamenti di sostegno al reddito, nel caso di proroghe successive alla seconda, possono essere erogati esclusivamente nel caso di frequenza - da parte dei lavoratori coinvolti - di specifici programmi di reimpiego, anche miranti alla riqualificazione professionale, organizzati dalla Regione.

Bimestralmente il Ministero del lavoro e delle politiche sociali invia al Ministero dell’economia e delle finanze una relazione sull’andamento degli impegni delle risorse destinate agli ammortizzatori in deroga.

Criteri di accesso ai trattamenti di sostegno al reddito – anticipazioni - incentivo al datore di lavoro e ai lavoratori per autoimprenditorialità (art. 33, comma 22)


Ø Criteri di accesso


Al fine di garantire criteri di accesso omogenei, è stata confermata l’applicazione:


· per la CIG in deroga, del requisito previsto dall’ art. 8, comma 3, del decreto legge 21 marzo 1988, n. 86, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 maggio 1988, n. 160, secondo cui “l’ammissione del lavoratore ai trattamenti di integrazione salariale straordinaria è subordinata al conseguimento di un’anzianità lavorativa presso l’impresa di almeno 90 giorni alla data della richiesta del trattamento”;


· per l’indennità di mobilità in deroga, del requisito relativo “all’anzianità aziendale di almeno 12 mesi, di cui almeno sei di lavoro effettivamente prestato, ivi compresi i periodi di sospensione del lavoro derivanti da ferie, festività e infortuni”, previsto dall’art. 16, comma 1, della legge 23 luglio 1991, n. 223. Ai fini del calcolo di tale requisito, per i lavoratori che abbiano conseguito, in regime di monocommittenza, un reddito superiore a 5.000 euro complessivamente riferito a dette mensilità, sono computabili anche eventuali mensilità accreditate dalla medesima impresa presso la Gestione separata con esclusione dei soggetti individuati ai sensi dell’art.1, comma 212, della legge 23 dicembre 1996, n.662.

In merito al requisito soggettivo dell’anzianità aziendale nell’ipotesi di successione di appalti, si rinvia alla recente circolare INPS n. 30/2012.


Ø Anticipazione del trattamento di CIG in deroga in attesa del provvedimento di autorizzazione


Anche per l’anno 2012, l’INPS è autorizzato ad anticipare, in caso di richiesta di pagamento diretto e in attesa dell’emanazione dei provvedimenti di autorizzazione, i trattamenti di CIG in deroga alla normativa vigente, come previsto dall’art. 7 ter, comma 3, del decreto legge 10 febbraio 2009, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 aprile 2009, n. 33. Si rammentano, a tale proposito gli altri requisiti, oltre al pagamento diretto necessari all’erogazione della prestazione: accordo preventivo delle parti sociali ed elenco dei beneficiari.

Queste modalità e la durata massima previste dalla circolare n. 75/2009, punto 2.1, si applicano anche alle anticipazioni corrisposte nel 2012.


Ø Incentivo per i datori di lavoro che assumono lavoratori destinatari di ammortizzatori sociali in deroga ed incentivo al reimpiego in forma autonoma o in cooperativa per i lavoratori destinatari di trattamento di sostegno al reddito (misura anticrisi)

Ø Si conferma anche per l’anno 2012, l’incentivo, pari all'indennità spettante al lavoratore, nel limite di spesa autorizzato e con esclusione di quanto dovuto a titolo di contribuzione figurativa, per il numero di mensilità di trattamento di sostegno al reddito non erogate, a favore dei datori di lavoro le cui imprese non siano interessate da trattamenti di interventi di CIGS che, senza esservi tenuti, assumano lavoratori destinatari di ammortizzatori sociali in deroga, licenziati o sospesi da imprese non rientranti nella disciplina della CIGS, a seguito della cessazione, parziale o totale dell’attività o per intervento di procedura concorsuale (comma 7, art. 7 ter del decreto legge 10 febbraio 2009, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 aprile 2009, n. 33). Tale incentivo è erogato attraverso il conguaglio con le somme dovute dai datori di lavoro a titolo di contributi previdenziali e assistenziali, fermo restando quanto previsto dall'articolo 8, comma 4-bis, della citata legge n. 223 del 1991. In materia sono state impartite istruzioni operative con circolare n. 5/2010 e messaggio 13 aprile 2010, n.10025.


Ø Dal combinato disposto dell’articolo 7–ter, comma 7, decreto legge 10 febbraio 2009, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 aprile 2009, n. 33, e dell’articolo 1, comma 7, del decreto legge 1 luglio 2009 n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2009, n. 102, ed in virtù dell’articolo 33, comma 22, della legge 12 novembre 2011, n.183, anche l’incentivo al lavoratore, beneficiario di ammortizzatore sociale in deroga, è prorogato per tutto il 2012, per intraprendere una attività autonoma, avviare una auto o micro impresa, o per associarsi in cooperativa; è stato anche confermato l’incentivo al lavoratore, beneficiario di CIGO o CIGS, per intraprendere un’attività di lavoro autonomo, per avviare un’attività auto imprenditoriale o una micro impresa o per associarsi in cooperativa, pari al numero di mensilità deliberate e non ancora percepite (art.1 del decreto-legge 1° luglio 2009, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2009, n. 102) .


Sia nel caso che il lavoratore sia beneficiario di CIGO, di CIGS o di CIG in deroga, successivamente all'ammissione all’incentivo e prima dell'erogazione del medesimo, deve dimettersi dall'impresa di appartenenza.

In materia si richiamano le istruzioni operative dei messaggi: 23 marzo 2010, n. 8123; 20 settembre 2010, n. 23542; 4 luglio 2011, n. 13888.

Proroghe delle altre disposizioni anti-crisi (art. 33, commi 23 e 25)

La legge di stabilità prevede anche la proroga, per l’anno 2012, delle disposizioni cosiddette anti-crisi, disciplinate:


Ø A) dall’articolo 19 del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, e successive modificazioni, in riferimento ai seguenti commi:

Ø comma 7: è stata prorogata la facoltà ai fondi interprofessionali per la formazione continua, (legge 23 dicembre 2000, n. 388, articolo 118,) ed ai fondi del settore della somministrazione, (decreto-legislativo 10 settembre 2003, n. 276, articolo 12) di destinare interventi, anche in deroga alle disposizioni vigenti, per misure temporanee ed eccezionali anche di sostegno al reddito a tutela dei lavoratori a rischio di perdita del posto di lavoro, compresi apprendisti e lavoratori con contratto a progetto;

Ø comma 11: è riaffermata la possibilità di usufruire della CIGS e della mobilità per le imprese esercenti attività commerciali con più di cinquanta dipendenti, per le agenzie di viaggio e turismo, compresi gli operatori turistici, con più di cinquanta dipendenti, nonché le imprese di vigilanza con più di quindici dipendenti.


Nella formulazione originaria dell’articolo 19, il finanziamento, a carico del Fondo per l’occupazione, è stato fissato in 45 milioni di euro.

Da ultimo, con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali 13 marzo 2012, n. 64781, sono stati assegnati i 45 milioni di euro per la concessione dei suddetti trattamenti così ripartiti: 15 milioni di euro per i trattamenti straordinari di integrazione salariale e 30 milioni di euro per la mobilità;


Ø comma 12: è rifinanziata con 15 milioni di euro, la misura destinata agli addetti alle prestazioni di lavoro temporaneo occupati con contratto di lavoro a tempo indeterminato nelle imprese di fornitura del lavoro portuale temporaneo ed agenzie promosse dalle autorità portuali o autorità marittime (di cui all'articolo 17, commi 2 e 5, della legge 28 gennaio 1994, n. 84), ed ai lavoratori delle società derivate dalla trasformazione delle compagnie portuali (ai sensi dell'articolo 21, comma 1, lettera b, della medesima legge);

Ø comma 13: è rinnovata anche la possibilità di iscrizione alle liste di mobilità dei lavoratori licenziati per giustificato motivo oggettivo, causa riduzione di personale o cessazione di attività, da aziende con meno di 15 dipendenti e, quindi, non tenute a seguire le procedure di mobilità, ai soli fini dei benefici contributivi in caso di assunzione dalle liste medesime.


Nella formulazione originaria dell’ articolo 19, il finanziamento, a carico del Fondo per l’occupazione, è stato fissato in 45 milioni di euro;


Ø comma 14: sono prorogate, nel limite di 40 milioni di euro per l’anno 2012, le agevolazioni previste dall’art. 5, commi 5 e 8 del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, per le imprese non rientranti nell’ambito ordinario di applicazione della disciplina dei contratti di solidarietà;

Ø comma 15: sono state rifinanziate anche le proroghe a ventiquattro mesi della CIGS nel caso di cessazione dell'attività dell'intera azienda, di un settore di attività, di uno o più stabilimenti o parte di essi, di cui all’art. 1, comma 1, decreto-legge 5 ottobre 2004, n. 249, convertito con modificazioni, dalla legge 3 dicembre 2004, n.291.

B) dall’articolo 1 del decreto-legge 1° luglio 2009, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2009, n. 102, in riferimento ai seguenti commi:

Ø comma 1: è stata rifinanziata, nel limite di 30 milioni di euro, la formazione dei lavoratori percettori di trattamenti di sostegno al reddito che, in costanza di rapporto di lavoro possono essere utilizzati dall’impresa di appartenenza, in progetti di formazione e riqualificazione in azienda che possono comprendere anche attività produttiva connessa all’apprendimento. Le modalità saranno definite con Decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali di concerto con il Ministro dell’economia e della finanze;

Ø comma 6: è stato rifinanziato con 80 milioni di euro, l’incremento dell’ammontare del trattamento di integrazione salariale per i contratti di solidarietà difensivi (art. 1 del decreto-legge 30 ottobre 1984, n.726, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 dicembre 1984, n. 863) nella misura del 20 % del trattamento perso a seguito della riduzione dell’orario di lavoro.

Il comma 25, dell’ art. 33, della Legge di stabilità, inoltre, proroga per l’anno 2012, gli specifici interventi a carattere sperimentale di cui all’articolo 2, commi 131, 132, 134 e 151 della legge 23 dicembre 2009, n. 191, e successive proroghe (Legge finanziaria per il 2010):


Ø comma 131: computo dei periodi svolti nel biennio precedente in via esclusiva, sotto forma di collaborazione coordinata e continuativa, anche a progetto, nella misura massima di tredici settimane, ai fini del perfezionamento dei requisiti previdenziali per la fruizione dell’indennità di disoccupazione non agricola con requisiti normali, di cui all'articolo 19, primo comma, del regio decreto-legge 14 aprile 1939, n. 636, convertito dalla legge 6 luglio 1939, n. 1272;

Ø comma 132: riconoscimento della contribuzione figurativa integrativa, fino alla data di maturazione del diritto al pensionamento a favore dei lavoratori beneficiari di qualsiasi trattamento di sostegno al reddito non connesso a sospensioni dal lavoro (ai sensi della legislazione vigente in materia di ammortizzatori sociali) che abbiano almeno 35 anni di anzianità contributiva, a condizione che accettino un’offerta di lavoro che preveda l’inquadramento in un livello retributivo inferiore di almeno il 20% a quello corrispondente alla mansione di provenienza;

Ø comma 134: riduzione contributiva di cui alla legge 23 luglio 1991, n. 223, articolo 8, comma 2, e articolo 25, comma 9, a favore dei datori di lavoro che assumono i beneficiari dell’ indennità di disoccupazione non agricola con requisiti normali che abbiano almeno 50 anni di età. La durata della riduzione contributiva è prolungata per chi assuma lavoratori in mobilità, o che beneficiano dell'indennità di disoccupazione non agricola con requisiti normali, a condizione che abbiano almeno 35 anni di anzianità contributiva, fino alla data di maturazione del diritto al pensionamento;

Ø comma 151: erogazione, da parte dell’INPS, dell’incentivo (disposto in via sperimentale per gli anni 2010 e 2011), a favore dei datori di lavoro che non abbiano effettuato, nei dodici mesi precedenti, riduzione di personale avente la stessa qualifica dei lavoratori da assumere e le cui aziende non siano interessate da trattamenti di CIGS, i quali assumano a tempo pieno e indeterminato, senza esservi tenuti, lavoratori destinatari dell'indennità di disoccupazione involontaria e del trattamento speciale di disoccupazione, per i lavoratori licenziati da imprese edili ed affini di cui all’art.9 della legge 6 agosto 1975 n.427. L’incentivo è pari all’indennità spettante al lavoratore, nel limite di spesa autorizzato ed escludendo quanto dovuto per contributi figurativi, per il numero di mensilità di trattamento di sostegno al reddito non erogate.


Le modalità degli interventi a carattere sperimentale di cui sopra, saranno definite con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, nel limite di importi definiti con lo stesso decreto, anche a seguito del monitoraggio degli effetti conseguenti dalla sperimentazione degli interventi per l’anno 2011 e comunque non superiori a quelli stabiliti per l’anno 2010.

Decreto legge 29 dicembre 2011, n.216, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 febbraio 2012, n.14


a) L’art. 6, comma 1, del provvedimento legislativo indicato in rubrica, proroga al 31 dicembre 2012 le disposizioni dell’art 19 del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2:


Ø comma 1, lettera c): nel limite di spesa di 12 milioni di euro, per l’anno 2012, la possibilità, già disposta per il triennio 2009-2011, di concessione dell’indennità di disoccupazione con requisiti normali agli apprendisti sospesi o licenziati;

Ø comma 1-ter: la disposizione che prevede l’equiparazione della misura dell’indennità ordinaria di disoccupazione (pari all’80% della retribuzione), di cui fruiscono i lavoratori sospesi e gli apprendisti sospesi o licenziati (ai sensi dell’art. 19, comma 1, lettere a), b) e c), del decreto legge n. 185/2008), al trattamento di sostegno al reddito riconosciuto ai lavoratori beneficiari di ammortizzatori sociali in deroga, di cui all’art. 19, comma 8, del citato decreto;

Ø comma 2: nel limite di spesa di 13 milioni di euro, per l’anno 2012, la possibilità di liquidare, in favore dei collaboratori coordinati e continuativi, una somma in un’unica soluzione (c.d. prestazione “una tantum”), in presenza dei requisiti previsti dalla stessa norma.


b) L’art. 6, comma 2, proroga al 31 dicembre 2012, i termini di cui all’articolo 70, commi 1, secondo periodo, e 1-bis, del decreto legislativo 10 settembre 2003, n.276, e successive modificazioni.

La suddetta norma ha una duplice portata, da una parte amplia l’ambito soggettivo di applicabilità del “lavoro accessorio”, che potrà quindi essere reso, in qualsiasi settore produttivo, da percettori di prestazioni integrative del salario o sostegno al reddito; dall’altra consente di cumulare le prestazioni integrative del salario e le altre prestazioni di sostegno del reddito con i redditi derivanti da lavori accessori entro il limite di 3.000 euro per anno solare (punto 2.4 della circolare n.75 del 2009 e punto 5 della circolare n.67 del 14 aprile 2011).

Il direttore centrale

Luca Sabatini

Messaggio 15823 del 2 ottobre 2012

Oggetto: Prestazioni a sostegno del reddito in regime comunitario: riepilogo disposizioni operative.
Come noto, il 1° maggio 2010 sono entrati in vigore i nuovi regolamenti comunitari in materia di sicurezza sociale, pubblicati sulla Gazzetta ufficiale dell’Unione europea L 284 del 30 ottobre 2009, ed in particolare:

· il regolamento (CE) n. 987/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 settembre 2009, che stabilisce le modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 883/2004 relativo al coordinamento dei sistemi di sicurezza sociale;

· il regolamento (CE) n. 988/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 settembre 2009, che modifica il regolamento (CE) n. 883/2004 relativo al coordinamento dei sistemi di sicurezza sociale.

Con riferimento alle prestazioni a sostegno del reddito sono state emanate le seguenti circolari e messaggi:

1) Circolare n. 82 del 1° luglio 2010. Regolamento (CE) n. 883 del 29 aprile 2004, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale dell’Unione europea L 200 del 7 giugno 2004, come modificato dal regolamento (CE) n.988 del 16 settembre 2009, e regolamento di applicazione (CE) n.987 del 16 settembre 2009, pubblicati sulla Gazzetta Ufficiale dell’Unione europea L 284 del 30 ottobre 2009, relativi al coordinamento dei sistemi nazionali di sicurezza sociale - disposizioni di carattere generale.

2) Circolare n. 84 del 1° luglio 2010. Regolamento (CE) n. 883 del 29 aprile 2004, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale dell’Unione europea L 200 del 7 giugno 2004, come modificato dal regolamento (CE) n. 988 del 16 settembre 2009, e regolamento di applicazione (CE) n.987 del 16 settembre 2009, pubblicati sulla Gazzetta Ufficiale dell’Unione europea L 284 del 30 ottobre 2009, relativi al coordinamento dei sistemi nazionali di sicurezza sociale - disposizioni in materia di recupero di prestazioni indebitamente erogate e di contributi ed in materia di diritti delle istituzioni degli Stati membri nei confronti di terzi responsabili.

3) Circolare n. 85 del 1° luglio 2010. Regolamento (CE) n. 883 del 29 aprile 2004, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale dell’Unione europea L 200 del 7 giugno 2004, come modificato dal regolamento (CE) n. 988 del 16 settembre 2009, e regolamento di applicazione (CE) n. 987 del 16 settembre 2009, pubblicati sulla Gazzetta Ufficiale dell’Unione europea L 284 del 30 ottobre 2009, relativi al coordinamento dei sistemi nazionali di sicurezza sociale - disposizioni in materia di prestazioni di disoccupazione.

4) Circolare n. 86 del 2 luglio 2010. Regolamento (CE) n. 883 del 29 aprile 2004, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale dell’Unione europea L 200 del 7 giugno 2004, come modificato dal regolamento (CE) n. 988 del 16 settembre 2009, e regolamento di applicazione (CE) n. 987 del 16 settembre 2009, pubblicati sulla Gazzetta Ufficiale dell’Unione europea L 284 del 30 ottobre 2009, relativi al coordinamento dei sistemi nazionali di sicurezza sociale - disposizioni in materia di prestazioni familiari.

5) Circolare n. 87 del 2 luglio 2010. Regolamento (CE) n. 883 del 29 aprile 2004, pubblicato sulla Gazzetta ufficiale dell’Unione europea L 200 del 7 giugno 2004, come modificato dal regolamento (CE) n. 988 del 16 settembre 2009, e regolamento di applicazione (CE) n. 987 del 16 settembre 2009, pubblicati sulla Gazzetta ufficiale dell’Unione europea L 284 del 30 ottobre 2009, relativi al coordinamento dei sistemi nazionali di sicurezza sociale - disposizioni in materia di prestazioni di malattia e maternità.

6) Circolare n. 132 del 20 ottobre 2010. Nuovi regolamenti comunitari: prestazioni di disoccupazione e formulari U1, U2 e U3.

7) Circolare n. 136 del 28 ottobre 2010. Regolamentazione comunitaria: circolare n. 85 del 1° luglio 2010; disposizioni in materia di prestazioni di disoccupazione. Chiarimenti sul diritto dei lavoratori frontalieri all’indennità di disoccupazione agricola.

8) Circolare n. 51 del 15 marzo 2011. Regolamentazione comunitaria: regolamento (UE) n. 1231 del 24 novembre 2010

9) Circolare n. 161 del 22 dicembre 2011. Regolamentazione comunitaria: nuovi regolamenti comunitari e Paper SED della serie S (prestazioni di malattia e maternità), U (prestazioni di disoccupazione), F (prestazioni familiari) e H (orizzontali), sostitutivi dei formulari della serie E100, E300 ed E400.

10) Circolare n. 104 del 06 agosto 2012. Coordinamento delle norme previste dai Regolamenti Comunitari con la normativa nazionale sugli assegni al nucleo familiare.

11) Messaggio n. 28706 del 16/11/2010. Nuovi regolamenti comunitari e prestazioni di disoccupazione: chiarimenti in materia di pagamento diretto delle prestazioni da parte dell’istituzione competente ai disoccupati che si recano in un altro Stato membro; calcolo delle prestazioni.

12) Messaggio n. 14726 del 15/07/2011. Nuovi regolamenti comunitari e prestazioni di disoccupazione: chiarimenti in materia di lavoratori frontalieri, lavoratori diversi dai frontalieri e lavoratori stagionali; articolo 65 del regolamento (CE) n. 883/2004 e disoccupati che risiedono in uno Stato membro diverso da quello competente.

13) Messaggio n. 12856 del 01 agosto 2012. Regolamenti comunitari: rispetto dei tempi di risposta alle segnalazioni pervenute dal centro SOLVIT Italia.

14) Messaggio n. 13142 del 06 agosto 2012. Applicazione, dal 1° aprile 2012, alla Confederazione Svizzera del regolamento (CE) n. 883 del 29 aprile 2004, come modificato dal regolamento (CE) n. 988 del 16 settembre 2009, e del regolamento di applicazione (CE) n. 987 del 16 settembre 2009, relativi al coordinamento dei sistemi nazionali di sicurezza sociale. Precisazioni sull’applicazione delle disposizioni comunitarie in materia di disoccupazione nei rapporti con la Svizzera.

Come evidenziato dalle citate circolari, in base alle nuove disposizioni gli scambi di dati tra istituzioni comunitarie non avverranno in futuro attraverso l’invio di formulari cartacei bensì per via telematica con il sistema europeo EESSI (Electronic exchange social security information o Scambio elettronico di informazioni in materia di sicurezza sociale), attraverso la compilazione automatizzata di specifici documenti elettronici strutturati (Structured Electronic Documents o SEDs) trasmessi utilizzando la rete europea protetta denominata sTESTA. Per consentire un passaggio graduale dallo scambio di informazioni per via cartacea allo scambio di informazioni per via telematica che possa soddisfare le esigenze organizzative delle istituzioni degli Stati membri, è stato previsto un periodo transitorio di due anni, 1° maggio 2010 – 30 aprile 2012, di recente prorogato al 30 aprile 2014 con Decisione della Commissione amministrativa n. E3 del 19 ottobre 2011, nel corso del quale i formulari cartacei di collegamento della serie E attualmente in uso vengono sostituiti dai cosiddetti “Paper SEDs”, formulari destinati ad un utilizzo temporaneo che costituiscono la versione cartacea dei futuri SED.

A seguito delle numerose richieste di chiarimento pervenute da alcune Sedi al riguardo, si invitano gli operatori a fare riferimento alla circ. n. 161 del 22 dicembre 2011 con la quale vengono pubblicati, in formato compilabile, i Paper SED della serie S, U e F in materia rispettivamente di prestazioni di malattia e maternità, disoccupazione e prestazioni familiari, sostitutivi dei formulari della serie E100, E300 ed E400, e i Paper SED della serie H, comuni a tutti i settori della sicurezza sociale ed alla consultazione delle cosiddette “Tabelle di correlazione” (in inglese e italiano), predisposte dai competenti organismi comunitari con l’indicazione per ogni Paper SED della funzione, delle norme di riferimento e dell’eventuale formulario della serie E corrispondente.

Tali formulari sono disponibili, alla voce PAPER SED e TABELLE DI CORRELAZIONE, nella CARTELLA UE - raggiungibile dall’indirizzo http://ftp.web.inps/Direzione_Generale/CI/UE/ - che è stata arricchita con documentazione di notevole rilevanza concernente l’applicazione dei nuovi regolamenti comunitari, suddivisa nelle seguenti nove sottocartelle:


· REGOLAMENTI COMUNITARI
· NUOVI REGOLAMENTI COMUNITARI
· DECISIONI VECCHI REGOLAMENTI
· DECISIONI NUOVI REGOLAMENTI
· PAPER SED
· DOCUMENTI PORTATILI
· TABELLE CORRELAZIONE
· GUIDE PRATICHE
· PACCHETTI FORMATIVI


Il Direttore centrale

Luca Sabatini

Messaggio 709 del 12 gennaio 2012

OGGETTO:     Gestione Separata – operazione PoseidOne – chiarimenti in ordine all’obbligo contributivo dei professionisti con Cassa.

Nel mese di giugno u.s. questo Istituto ha inviato, nell’ambito delle operazioni di verifica delle posizioni contributive, denominata PoseidOne, le lettere di invito al pagamento dei contributi dovuti alla Gestione separata di cui all’art. 2, comma 26 della legge n. 335/1995, relative ai soggetti che hanno dichiarato redditi da arti e professioni nel quadro RE del modello Unico PF anno 2006, periodo di imposta 2005.

I redditi interessati dall’operazione sono stati quelli provenienti da attività denunciate con codici ateco 47111 (studi legali), 7420E –74.20F74.20.2 (studi di architettura, ingegneria e ingegneria integrata), 74.12.A (commercialisti), 74.12.B (Ragionieri), 85.14.2 (attività professionali paramediche).

Successivamente all’invio delle comunicazioni ai contribuenti, alla luce anche delle disposizioni relative all’art. 18, comma 11 e 12, del decreto legge 6 luglio 2011 n. 98 convertito con modificazioni dalla legge n.111 del 15 luglio 2011, sono pervenute numerose richieste di chiarimenti in merito alla legittimità dell’imposizione contributiva INPS in capo al professionista che iscritto al proprio albo di categoria si trova a versare il solo contributo integrativo alla propria Cassa.

A seguito degli approfondimenti intervenuti in sede ministeriale, si forniscono le seguenti precisazioni.

Con circolare n. 99 del 22 luglio 2011 questo Istituto ha precisato l’obbligo contributivo dei soggetti pensionati che svolgono e percepiscono redditi derivanti dallo svolgimento di attività libero professionale. A tali soggetti infatti, non sottoposti ad obbligo contributivo pressola Gestioneseparata, saranno restituiti i contributi pagati con espressa riserva di ripetizione. Per i soggetti che hanno presentato richiesta di annullamento dell’accertamento, la sede provvederà ad annullare il provvedimento con motivazione: <altro > Legge 111/2011 art. 18 comma 11.

Il comma 12 dell’art. 18 del decreto 98/2011, nell’introdurre una norma di interpretazione autentica dell’art. 2 comma 26 della Legge 335/95, ha delimitato gli ambiti di competenza della Gestione separata e delle altre forme assicurative private e privatizzate, di cui ai decreti legislativi 509/1994 e 103/96, confermando la possibilità che la separazione di competenza possa venire meno nei casi in cui le singole casse professionali abbiano, all’interno delle proprie norme istitutive, ipotesi di esclusione dall’obbligo assicurativo o di opzione di iscrizione.

Qualora dunque le disposizioni statutarie delle singole Casse prevedano l’iscrizione facoltativa la mancata iscrizione del soggetto interessato non è, da sola, elemento sufficiente ad incardinare obbligo contributivo alla gestione separata; poiché infatti l’obbligo è strettamente legato alla volontà del contribuente stesso e alle disposizioni che regolamentano le modalità di iscrizione delle casse stesse, il contribuente potrà esplicitare anche ora per allora la sua scelta, chiedendo alla Cassa di categoria di poter versare la contribuzione omessa.

In presenza però di regimi previdenziali che escludano la possibilità di iscrizione alla cassa per alcune tipologie di professionisti, rimane confermato l’obbligo contributivo alla gestione Separata.  

Pertanto nel caso in cui il professionista, che ha ricevuto l’accertamento, espliciti la sua volontà al pagamento della contribuzione alla propria Cassa di appartenenza, la sede provvederà all’annullamento dell’accertamento con motivazione <Obbligato presso altra Cassa Professionale: - scelta della cassa interessata > previa acquisizione della documentazione, quale:

-         Copia della ricevuta di pagamento in caso di versamento del contributo.

-         Copia del provvedimento della Cassa di autorizzazione al pagamento dei contributi dovuti per l’anno di riferimento dell’accertamento stesso

-         Copia della delibera di riscatto

Diversamente, se il regime di riferimento prevede l’esclusione dall’obbligo assicurativo[1], l’accertamento non potrà essere annullato.

Si comunica infine che questa Direzione Centrale sta predisponendo i dati da inviare alle Casse Nazionali (Forense, Commercialisti, Ragionieri, Ingegneri ed architetti e ENPAPI) relativi ai soggetti il cui accertamento è stato annullato per contributo dovuto alla propria cassa di appartenenza. Si invitano pertanto le sedi ad aggiornare con urgenza le posizioni in sospeso.
      Il Direttore Generale     
      Nori     

[1] Ad esempio INARCASSA (art. 7, co 5 dello Statuto), che esclude dall’obbligo d’iscrizione e di pagamento del contributo soggettivo gli ingegneri e gli architetti iscritti a forme di previdenza obbligatorie in dipendenza di un rapporto di lavoro subordinato o, comunque, di altra attività esercitata, anche se iscritti all’Albo ed in possesso di partita IVA.

Messaggio 13142 del 6 agosto 2012

Oggetto: Applicazione, dal 1° aprile 2012, alla Confederazione Svizzera del regolamento (CE) n. 883 del 29 aprile 2004, come modificato dal regolamento (CE) n. 988 del 16 settembre 2009, e del regolamento di applicazione (CE) n. 987 del 16 settembre 2009, relativi al coordinamento dei sistemi nazionali di sicurezza sociale. Precisazioni sull’applicazione delle disposizioni comunitarie in materia di disoccupazione nei rapporti con la Svizzera.
Premessa  
Come noto, il 1° maggio 2010 sono entrati in vigore il regolamento (CE) n. 883 del 29 aprile 2004, come modificato dal regolamento (CE) n. 988 del 16 settembre 2009, e il regolamento di applicazione (CE) n. 987 del 16 settembre 2009, relativi al coordinamento dei sistemi nazionali di sicurezza sociale.   
In materia di disoccupazione l’Istituto ha pubblicato i seguenti messaggi e circolari applicative, a cui si rimanda integralmente:  
1) Circolare n. 82 del 1° luglio 2010. Regolamento (CE) n. 883 del 29 aprile 2004, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale dell’Unione europea L 200 del 7 giugno 2004, come modificato dal regolamento (CE) n. 988 del 16 settembre 2009, e regolamento di applicazione (CE) n.987 del 16 settembre 2009, pubblicati sulla Gazzetta Ufficiale dell’Unione europea L 284 del 30 ottobre 2009, relativi al coordinamento dei sistemi nazionali di sicurezza sociale - disposizioni di carattere generale.   
2) Circolare n. 85 del 1° luglio 2010. Regolamento (CE) n. 883 del 29 aprile 2004, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale dell’Unione europea L 200 del 7 giugno 2004, come modificato dal regolamento (CE) n. 988 del 16 settembre 2009, e regolamento di applicazione (CE) n. 987 del 16 settembre 2009, pubblicati sulla Gazzetta Ufficiale dell’Unione europea L 284 del 30 ottobre 2009, relativi al coordinamento dei sistemi nazionali di sicurezza sociale - disposizioni in materia di prestazioni di disoccupazione.
 3) Circolare n. 100 del 23 luglio 2010. Regolamentazione comunitaria: nuovi regolamenti e pacchetti formativi.  
4) Circolare n. 132 del 20 ottobre 2010. Nuovi regolamenti comunitari: prestazioni di disoccupazione e formulari U1, U2 e U3.  
5) Circolare n. 136 del 28 ottobre 2010. Regolamentazione comunitaria: circolare n. 85 del 1° luglio 2010; disposizioni in materia di prestazioni di disoccupazione. Chiarimenti sul diritto dei lavoratori frontalieri all’indennità di disoccupazione agricola.  
6) Circolare n. 51 del 15 marzo 2011. Regolamentazione comunitaria: regolamento (UE) n. 1231 del 24 novembre 2010.  
7) Circolare n. 161 del 22 dicembre 2011. Regolamentazione comunitaria: nuovi regolamenti comunitari e Paper SED della serie S (prestazioni di malattia e maternità), U (prestazioni di disoccupazione), F (prestazioni familiari) e H (orizzontali), sostitutivi dei formulari della serie E100, E300 ed E400.  
8) Messaggio n. 28706 del 16/11/2010 . Nuovi regolamenti comunitari e prestazioni di disoccupazione: chiarimenti in materia di pagamento diretto delle prestazioni da parte dell’istituzione competente ai disoccupati che si recano in un altro Stato membro; calcolo delle prestazioni.  
9) Messaggio n. 14726 del 15/07/2011. Nuovi regolamenti comunitari e prestazioni di disoccupazione: chiarimenti in materia di lavoratori frontalieri, lavoratori diversi dai frontalieri e lavoratori stagionali; articolo 65 del regolamento (CE) n. 883/2004 e disoccupati che risiedono in uno Stato membro diverso da quello competente.  
Come evidenziato con la circolare n. 82 del 1° luglio 2010, la nuova normativa comunitaria di sicurezza sociale si applica, a decorrere dal 1° maggio 2010, solo ai 27 Stati membri dell’Unione europea.  
Peraltro, le disposizioni contenute nei regolamenti CEE nn. 1408/71 e 574/72, continuavano a trovare applicazione nei rapporti con i seguenti Stati :  
i tre Paesi che hanno aderito all’Accordo sullo Spazio Economico Europeo (Accordo SEE): Islanda, Liechtenstein e Norvegia (vedi
in particolare le circolari n. 47 del 12 febbraio 1994 e n. 166 del 12 giugno 1995);  la Svizzera, alla quale la normativa comunitaria di sicurezza sociale era stata estesa, a decorrere dal 1° giugno 2002, in base all’Accordo stipulato tra la Confederazione elvetica e gli Stati dell’ Unione europea (vedi in particolare le circolari n. 118 del 25 giugno 2002, n. 78 del 14 aprile 2003, n. 138 del 28 novembre 2006, n. 35 del 7 febbraio 2007 e il messaggio n. 14167 del 23 giugno 2009).
Ai sensi della Decisione n.1/2012, adottata il 31 marzo 2012 dal Comitato misto sulla libera circolazione delle persone, istituito ai sensi dell’Accordo tra la CE e i suoi Stati membri, da un lato, e la Confederazione Svizzera dall’altro, a decorrere dal 1° aprile 2012, i nuovi regolamenti comunitari si applicano anche alla Svizzera, alla quale, pertanto, si estendono le disposizioni pubblicate nelle circolari indicate in premessa, ad eccezione della circolare n. 51 del 15 marzo 2011 di applicazione del regolamento (UE) n. 1231 del 24 novembre 2010.  
Le nuove disposizioni in materia di disoccupazione sono contenute nel capitolo 6 del regolamento di base (CE) n. 883/2004 (articoli da 61 a 65), nel titolo III (articoli da 54 a 57) e, relativamente ai rimborsi delle prestazioni, nel titolo IV (articolo 70) del regolamento di applicazione (CE) n. 987/2009.  
Tanto premesso, in attesa della pubblicazione della circolare, che, con riferimento all’applicazione della nuova regolamentazione comunitaria alla Svizzera, riporterà precisazioni in materia di prestazioni a sostegno del reddito, con il presente messaggio si forniscono le prime indicazioni, in particolare, in materia di erogazione delle prestazioni di disoccupazione e di rimborsi.  
1) Disoccupati che si recano in un altro Stato membro (articolo 64 del regolamento n. 883/2004), pagamento diretto delle prestazioni da parte dell’istituzione competente.  
In caso di esportabilità del diritto alla prestazione di disoccupazione, ai sensi dell’articolo 64 del regolamento 883/2004, diversamente da quanto previsto dalla precedente regolamentazione comunitaria, il pagamento viene effettuato direttamente dall’Istituzione competente.  
Pertanto, le sedi non dovranno più erogare, anche per conto delle Istituzioni svizzere, prestazioni di disoccupazione aventi decorrenza dal 1° aprile 2012.  
Per le persone rimaste disoccupate in Italia, che siano titolari di prestazione di disoccupazione e che si rechino in Svizzera in cerca di lavoro, le sedi dovranno rilasciare il documento portatile U2 e sospendere il pagamento della prestazione fino a quando l’ufficio del lavoro svizzero non avrà comunicato, con il PAPER SED U009, l’avvenuta Iscrizione presso detto ufficio.  
Le Sedi sono invitate a porre particolare attenzione a quanto sopra al fine di evitare pagamenti non dovuti, in quanto in caso di prestazioni erogate ai sensi dell’articolo 64 del regolamento n. 883/2004 non è previsto alcun rimborso da parte dell’Istituzione competente.  
2) Erogazione delle prestazioni e rimborsi  
Si evidenzia (vedi circolare n. 85 del 1° luglio 2010, Parte II, punti 3 e 5) che l’unica forma di rimborso disciplinata dai nuovi regolamenti riguarda esclusivamente le prestazioni erogate, ai sensi dell’articolo 65 del citato regolamento 883/2004, in favore dei disoccupati che risiedono in uno Stato membro diverso da quello competente (lavoratori frontalieri e diversi dai frontalieri).  
Si ribadisce, inoltre, come già precisato dalla circolare n. 85 del 1° luglio 2010, Parte II, a cui si rinvia integralmente, che il lavoratore frontaliero in disoccupazione completa e la persona disoccupata diversa dal lavoratore frontaliero che rientra nello Stato di residenza, nonché il lavoratore stagionale (vedi messaggio n. 14726 del 15/07/2011), beneficiano delle prestazioni di disoccupazione secondo la legislazione dello Stato membro nel cui territorio risiedono, come se fossero stati soggetti a tale legislazione durante l’ultima occupazione.  
Tali prestazioni sono corrisposte dall’Istituzione dello Stato di residenza; tuttavia, l’Istituzione competente dello Stato membro di ultima occupazione è tenuta a rimborsare l’intero importo delle prestazioni erogate durante i primi tre mesi, nei limiti, peraltro, dell’importo erogabile dallo Stato membro competente.  
Il periodo del rimborso può essere prolungato a cinque mesi se ricorrono le condizioni illustrate dalla suindicata circolare.  
Tuttavia, esclusivamente per il lavoratore diverso dal frontaliero che rientra in Italia, le Sedi dovranno preliminarmente accertare che la persona disoccupata non abbia maturato il diritto a prestazioni di disoccupazione ai sensi dell’articolo 64 del regolamento n. 883/2004, a carico dell’Istituzione dello Stato alla cui legislazione era stata assoggettata da ultimo.  
In tale ipotesi, le prestazioni a carico dell’Istituto sono sospese per il periodo nel corso del quale spettano le prestazioni stesse a carico dell’Istituzione competente (articolo 65, paragrafo 5, lettera b), del regolamento di base). L’erogazione decorre, quindi, dalla scadenza di tale periodo per l’eventuale durata residua.  
Per quanto riguarda le richieste di rimborso, si rammenta che, per l’Italia, sono effettuate tramite la Direzione Regionale INPS del Lazio, secondo le disposizioni impartite al punto 5 della circolare n. 36 del 18 febbraio 1999 ed al punto 5, Parte II, della circolare n. 85 del 1° luglio 2010.  
Le Sedi, per lo scambio documentale con la Direzione Regionale Lazio, dovranno utilizzare i PAPER SED della serie U, allegati alla citata circolare 161 del 22 dicembre 2011, debitamente compilati e firmati. Si precisa che lo scambio riguarda esclusivamente i PAPER SED da U020 a U023 e la relativa trasmissione deve essere effettuata nel rigoroso rispetto dei termini previsti.  
In particolare, le richieste devono essere inoltrate entro la scadenza del semestre nel corso del quale è avvenuto l’ultimo pagamento delle prestazioni di cui si chiede il rimborso e, comunque, entro il 31 luglio ( per le prestazioni il cui ultimo pagamento è stato effettuato tra il 1° gennaio e il 30 giugno) ovvero entro il 31 gennaio (per le prestazioni il cui pagamento è stato effettuato tra il 1° luglio e il 31 dicembre).  
Il Direttore generale  
Nori 

Messaggio 21166 del 21 dicembre 2012

OGGETTO:     

personale iscritto al Fondo Volo successivamente al 31 dicembre 1995 e privo di anzianità contributiva: incremento aliquota contributiva pensionistica.
Decorrenza e modalità di regolarizzazione.
      

L’articolo 1, c. 769, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 ha previsto l’aumento di 0,30 punti percentuali dell’aliquota contributiva dovuta dal lavoratore per il finanziamento dell’assicurazione generale obbligatoria e delle forme sostitutive ed esclusive della medesima.

In conseguenza di detto incremento, per espressa previsione legislativa, la misura massima della contribuzione pensionistica complessivamente dovuta (datore di lavoro e lavoratore) non può comunque superare il 33 per cento.

In relazione a tale ultima previsione, l’Istituto - nel disciplinare la materia - aveva ritenuto di escludere dalla sfera di operatività della norma l’intera platea degli iscritti al Fondo volo. Ciò in quanto, nel citato Fondo, per tutte le categorie di lavoratori, il carico contributivo pensionistico complessivo era superiore al 33%, alla data di entrata in vigore della norma.

In considerazione delle perplessità sollevate dal Comitato di vigilanza del Fondo, con particolare riguardo all’operatività della disposizione con riferimento al personale iscritto al Fondo successivamente alla data del 31 dicembre 1995 e privo di anzianità contributiva, si è ritenuto di interessare il Ministero del Lavoro. Il citato Dicastero, “tenuto conto del diverso ambito operativo, o meglio della diversa finalità delle disposizioni recate dall'art. 1, commi 5 e 7, del D.Lgs. 24 aprile 1997, n. 164”, si è pronunciato in merito all’applicabilità della norma di cui trattasi.

Secondo gli orientamenti ministeriali, “la prima di dette disposizioni attiene all'aliquota contributiva di finanziamento per gli iscritti di cui trattasi prevedendone l'allineamento a quelle in vigore nel Fondo pensioni lavoratori dipendenti dell'assicurazione generale obbligatoria, la seconda - di natura peraltro strutturale - predispone, invece, la provvista funzionale alla copertura degli oneri connessi all'anticipo al pensionamento ai sensi dell'art. 3, comma 11, dello stesso decreto legislativo n. 164 del 1997. Detta differenziazione comporta ontologicamente il necessario raccordo tra l’art. 1, comma 5, del citato D.Lgs n. 164 del 1997 e l'art. 1, comma 769, della legge n. 296 del 2006”.

La materia è stata oggetto di ulteriori e ripetute riflessioni che hanno riguardato sia il merito della disposizione sia le conseguenze della sua applicazione. Avuto riguardo a tale ultimo profilo, lo stesso Comitato – con delibera del 17 maggio 2010 - ha richiesto all’Istituto di effettuare ulteriori approfondimenti prima di emanare le istruzioni operative finalizzate a richiedere alle aziende il versamento della maggiore contribuzione a carico del personale interessato.

Stante l’arco temporale trascorso, appare adesso improcrastinabile la regolamentazione della materia.

Conseguentemente, a partire dal periodo di paga “gennaio 2008”, le aziende che occupano personale iscritto al Fondo Volo successivamente al 31 dicembre 1995 e privo di anzianità contributiva, dovranno incrementare l’aliquota pensionistica complessivamente dovuta della percentuale dello 0,30%, a esclusivo carico del lavoratore.

Aggiornamento procedure e modalità di regolarizzazione.

La procedura di calcolo delle denunce contributive aziendali, a partire dal periodo di paga “dicembre 2012”, sarà adeguata al fine di recepire quanto precede e, di conseguenza, incrementerà l’aliquota pensionistica della percentuale dello 0,30%, a esclusivo carico del lavoratore.

Ai fini del versamento delle somme arretrate, riferite ai periodi di paga da “gennaio 2008 a novembre 2012”, i datori di lavoro - in corrispondenza dell’elemento <AltrePartiteADebito> <CausaleADebito> del flusso Uniemens – esporranno

la causale “M233” avente il significato di “Arretrati incremento contributo iscritti al Fondo Volo successivamente al 31/12/1995”, nell’elemento <SommaADebito>, l’importo della contribuzione da versare e, nell’elemento <Retribuzione>, l’imponibile riferito ai periodi - complessivamente oggetto di sistemazione - cui la contribuzione si riferisce.

Le operazioni di regolarizzazione potranno essere effettuate, senza oneri aggiuntivi, entro il giorno 16 del terzo mese successivo alla emanazione del presente messaggio, ai sensi della delibera n. 5 del Consiglio di Amministrazione dell’Istituto del 26.03.1993, approvata con D.M. 7.10.1993.

 
      Il Direttore Generale     
      Nori

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