Home Pensioni Prestazioni legate al reddito Maggiorazioni sociali Legge 544/1988 Norme Circolari Inps CI 1978
Circolare 10701 del 3 maggio 1978
Oggetto:
Applicabilità dell'art. 13 della legge 12 agosto 1962, n. 1338, ai lavoratori agricoli dipendenti.
Com'è noto, l'art. 13 della legge 13 agosto 1962, n. 1338 (1) prevede che in favore dei lavoratori, nei cui confronti si sia verificata un'omissione contributiva non più sanabile per effetto della sopravvenuta prescrizione, può essere chiesta all'Istituto da parte dei datori di lavoro o dei lavoratori stessi — previa esibizione di documenti di data certa che comprovino oggettivamente l'esistenza e la durata del rapporto di lavoro — la costituzione di una rendita vitalizia riversibile in misura pari alla pensione o alla quota di pensione che spetterebbe ai lavoratori in relazione ai con- tributi omessi. Le disposizioni di cui all'articolo in parola non sono state, finora, applicate nei confronti dei lavoratori agricoli dipendenti, fatta eccezione per quei periodi, anteriori al 1° gennaio 1940, durante i quali i lavoratori in questione erano assicurati con modalità analoghe a quelle degli altri lavoratori. Tale orientamento è stato seguito in quanto — dato il particolare sistema di assicurazione dei lavoratori agricoli dipendenti che si realizza attraverso l'iscrizione degli interessati negli elenchi anagrafici — si è ritenuto che, nell'ambito del rapporto di assicurazione dei lavoratori in parola, non esistesse quel nesso di causalità tra omissione contributiva e mancanza di assicurazione al quale l'art. 13 subordina la possibilità di chiedere la costituzione di una rendita vitalizia riversibile. Peraltro, la linea di condotta alla quale si è attenuto l'Istituto è stata contestata sia da parte di datori di lavoro e di lavoratori agricoli, anche assistiti da Enti di patronato, che da parte di alcuni Comitati provinciali, i quali hanno sostenuto l'applicabilità dell'ari. 13 nel settore dell'agricoltura, fondando la propria tesi soprattutto sulla circostanza che nel predetto articolo non è contenuta alcuna espressione intesa ad escludere i lavoratori agricoli dal beneficio previsto dall'articolo stesso. (1) V. « Atti ufficiali », 1962, p(ie. 709. — 927 — Si è, pertanto, ritenuto necessario investire della questione il Consiglio di ammi- nistrazione il quale, con deliberazione n. 23 del 24 febbraio 1978 (v. allegato) ha stabilito che: « in favore dei lavoratori agricoli che non risultino iscritti negli elenchi di categoria, cioè non assicurati, per periodi per i quali comprovino con documenti di data certa di aver prestato attività lavorativa dipendente e per i quali l'iscrizione retroattiva non è più possibile per l'intervenuta prescrizione, si debba applicare l'art. 13 della legge 12 agósto 1962, n. 1338 ». Il criterio che ha ispirato la suddetta deliberazione è quello di tener conto principalmente dello scopo della norma di legge in esame, scopo che consiste nel tornire ai lavoratori un rimedio per risarcirli del danno loro derivante dalla mancata assicurazione per i periodi durante i quali hanno prestato attività lavorativa. Poiché anche i lavoratori agricoli possono trovarsi nella situazione di non essere stati assicurati — cioè di non essere stati iscritti negli elenchi nominativi per le giornate per le quali hanno lavorato in agricoltura e l'iscrizione retroattiva per tali giornate non sia più possibile per l'intervenuta prescrizione — in pratica la loro condizione, sotto il profilo in esame, è analoga a quella dei lavoratori degli altri settori. Di conseguenza, il Consiglio di amministrazione ha ritenuto ingiustificato negare agli appartenenti al settore di lavoro agricolo la possibilità di avvalersi della facoltà prevista dall'ari. 13, anche perché l'articolo in parola usa una dizione generica (« il datore di lavoro »... « il lavoratore dipendente ») per indicare i propri destinatari. Ovviamente, per l'accoglimento delle domande intese ad ottenere ,la costituzione della rendita vitalizia di cui all'alt. 13 in favore dei lavoratori agricoli, è necessario che gli interessati — cosi come prescritto per gli appartenenti agli altri settori di lavoro — forniscano, con documenti di data certa, la prova del rapporto di lavoro e della sua durata. Ciò premesso, si ritiene opportuno richiamare l'attenzione delle Sedi sui termini prescrizionali vigenti nel settore agricolo (art. 2, 3° comma, legge 12 marzo 1968, n. 3341 (21, cioè sul fatto che l'iscrizione retroattiva negli elenchi dei lavoratori agricoli deve essere contenuta entro il termine di 5 anni (anno in corso e quattro anni precedenti). Pertanto, al fine di determinare i periodi per i quali è applicabile l'art. 13 nei confronti dei lavoratori agricoli, si deve tener conto del suddetto termine di prescri- zione quinquennale. Per ciò che conceme, poi, la prova degli elementi essenziali del rapporto di lavoro agricolo, tale prova deve essere fornita, come per ogni altro rapporto di lavoro, con documenti di data certa (3). Dai documenti in parola deve risultare: l'effettiva esistenza del rapporto di lavoro; se l'interessato abbia lavorato come giornaliero di campagna o come salariato fisso; se trattasi di giornaliero di campagna, il numero di giornate e l'aono o gli anni per i quali si è verificata la mancata iscrizione negli elenchi; se trattasi, invece, di salariato fisso l'anno o gli anni per i quali è stata omessa l'iscrizione negli elenchi; se, poi, il lavoratore sia un salariato fisso con contratto inferiore all'anno, il periodo dell'anno per il quale è stata omessa l'iscrizione. (21 V. « Atti ufficiali », 1968, pag. 433. (3) Come è noto, per i periodi precedenti all'annata agraria 1951-1952, in casi invero eccezionali, può essersi verificato che nei confronti dei giornalieri di campagna, a causa del particolare sistema di accreditamento dei contributi vigenti all'epoca per i lavoratori agricoli (art. 14 del R.D. 24 settembre 1940, n. 1949), sja stato accreditato un numero di giornate inferiore a quello spettante m relazione alla qualifica con la quale gli interessati erano iscritti negli elenchi. In tali casi, sempreché la costituzione della rendita vitalizia sia richiesta per giornate risultanti dalla differenza jira quelle relative alla qualifica attribuita negli elenchi e quelle effettivamente accreditate, è ovvio che la prova del rapporto di lavoro è superflua. — 928 — Infine, per i periodi successivi al 1° gennaio 1970, dalla documentazione dovrà risultare, altresì, la provincia in cui si è svolto il rapporto di lavoro e, per i salariati fissi, la qualifica rivestita (comune, qualificato o specializzato). Non è necessario, invece, che venga comprovata la retribuzione percepita dai lavoratori agricoli anche se i periodi per i quali deve costituirsi la rendita vitalizia rientrino nel decennio che viene preso in considerazione per il calcolo della pensione retributiva. Ciò in quanto — come è noto — per i lavoratori di cui trattasi, le misure delle retribuzioni, per i periodi tino al 31 dicembre 1969, sono quelle stabilite dal- 1-art. 28, 3° comma del D.P.R. 27 aprile 1968, n. 488 |4» (L. 2.370 giornaliere, per i salariati fissi, L. 2.670 giornaliere, per i giornalieri di campagna). Dall'anno 1970, poi, le retribuzioni medie giornaliere dei lavoratori agricoli sono quelle fissate per ciascuna provincia con decreto ministeriale, differenziate in relazione alla categoria e qualifica dei lavoratori stessi. Per quanto non diversamente disposto con la presente circolare le Sedi, per la trattazione delle domande di costituzione di rendita vitalizia riversibile di cui all'ari. 13, riguardanti i lavoratori agricoli dipendenti, osserveranno le istruzioni impartite in materia per tutte le altre categorie di lavoratori. Anche per ciò che concerne le operazioni di accreditamento dovranno essere seguite le disposizioni di carattere generale tenendo presente, comunque, che per i lavoratori di cui trattasi sulla scheda 07 (e non sulla scheda 07 agr.t dovrà essere indicato l'anno o gli anni per i quali si costituisce la rendita vitalizia ex art. 13, nonché il numero di giornate (se trattasi di giornaliero di campagna» o il numero di mesi (se trattasi di salariato fisso) compresi nell'anno o negli anni in questione. Se, poi, l'accreditamento si riferisce ad anni successivi al 1969, dovrà essere annotata anche la provincia in cui si è svolto il rapporto di lavoro e, per i salariati fissi, la qualifica rivestita (comune, qualificato o specializzato). Le Sedi dovranno definire in base alle suddette disposizioni sia le domande che verranno presentate in futuro che quelle tuttora in trattazione presso le Sedi stesse, nonché quelle già decise negativamente per le quali sia però, pendente ricorso amministrativo o giudiziario. Riguardo ai ricorsi amministrativi in carico a questa Dirczione generale e non ancora decisi dal competente Comitato, questa Dirczione generale medesima provvederà tempestivamente alla loro restituzione. IL DIRETTORE GENERALE BIONDO (4) V. . Atti ufficiali », 1968, pag. 459. 929 ALLEGATO DELIBERAZIONE N. 23 OGGETTO: Applicabilità dell'ari. 13 della legge 12 agosto 1962, n. 1338, ai lavoratori agricoli dipendenti. IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE (seduta del 24 febbraio 1978). Esaminata la relazione predisposta dagli Uffici; visto l'art. 13 della legge 12 agosto 1962, n. 1338 il cui testo letterale non contiene alcuna espressione intesa ad escludere i lavoratori agricoli dall'applicazione dell'articolo stesso; considerato che la ratio della norma di cui all'ari. 13 è fornire ai lavoratori un rimedio per risarcire il danno loro derivante dalla mancata assicurazione per periodi durante i quali hanno prestato attività lavorativa; tenuto conto che escludendo i lavoratori agricoli dall'applicazione dell'ari. 13 si creerebbe nei loro confronti una ingiustificata disparità di trattamento rispetto alle altre categorie di lavoratori dipendenti; tenuto conto che in sede di decisione dei ricorsi l'art. 13 viene, già, applicato ai lavoratori agricoli dipendenti; tenuto conto del parere espresso dal Comitato speciale del fondo pensioni dei lavoratori dipendenti nella seduta dell'8 febbraio 1978, DELIBERA: che in favore dei lavoratori agricoli che non risultino iscritti negli elenchi di categoria, cioè non assicurati, per periodi per i quali comprovino con documenti di data certa di aver prestato attività lavorativa dipendente e per i quali l'iscrizione retroattiva non è più possibile per l'intervenuta prescrizione, si debba applicare l'art. 13 della legge 12 agosto 1962, n. 1338. Visto visto n Segretario u Presidente f.to CIAMPICACIGLI t-to REGGIO
Circolare 458 del 23 maggio 1978
Oggetto:
Riscatto nell'assicurazione IVS del periodo di corso di laurea in Sacra Teologia ed in altre discipline ecclesiastiche
Le lauree in Sacra Teologia ed in altre discipline ecclesiastiche conseguite presso le Facoltà approvate dalla Santa Sede possono dar luogo al riscatto nell'assicurazione generale obbligatoria I.V.S. [art. 50 della legge 30 aprile 1969, n. 153 11» abrogato e sostituito dall'ari. 2-novies della legge 16 aprile 1974, n. 114 (21). entro i limiti in cui detti titoli accademici ecclesiastici siano riconosciuti in Italia.
Al riguardo, si precisa, tenuto anche conto delle più recenti indicazioni fomite dal Ministero della pubblica istruzione e dalla Sacra congregazione per l'educazione cattolica, che a norma dell'ari. 40 del Concordato tra la Santa Sede e 'l'Italia, sono riconosciute solo le lauree in Sacra teologia.
Tuttavia, l'ordinamento della Repubblica prende in considerazione non soltanto le predette lauree, ma anche quelle in altre discipline ecclesiastiche in quanto la Santa Sede ne ha dichiarato l'equivalenza con la laurea prevista dal Concordato.
Per tutte le lauree suddette, il riconoscimento di cui sopra opera ai soli effetti dell'insegnamento nelle scuole non statali di primo grado, ai sensi dell'ari. 7 del R.D. 6 giugno 1925, n. 1084 (v. allegato n. I», e dell'ammissione agli esami di Stato per il conseguimento dell'abilitazione all'insegnamento nelle scuole dipendenti dall'Autorità ecclesiastica, a mente dell'ari. 31 della legge 19 gennaio 1942. n. 86 (v.allegato n.1).
Il riscatto potrà, pertanto, essere ammesso se ed in quanto i titoli di studio in argomento abbiano prodotto effetti legali nel senso testé precisato. In considerazione di quanto precede, per la definizione di domande di riscatto in trattazione presentate dai possessori dei titoli di cui trattasi nonché di quelle che verranno presentate in futuro, le Sedi si atterranno ai seguenti criteri.
1) Le lauree in Sacra Teologia e nelle altre discipline ecclesiastiche indicate nel-
l'elenco allegato alla presente (v. allegato n. 2), nonché le licenze conseguite posteriormente al 1° gennaio 1933 e dichiarate, con Rescritto della Sacra congregazione per l'Educazione cattolica, come aventi lo stesso valore delle corrispondenti lauree
2) La possibilità del riscatto è subordinata, oltre che alla esistenza delle condizioni di carattere generale stabilite in materia, anche alla circostanza che il possessore del titolo ecclesiastico:
a) svolga o abbia svolto insegnamento (3), in virtù della dichiarazione di equipollenza ai sensi dell'ari. 7 del R.D. 6 giugno 1925, n. 1084, nelle scuole e istituti secondari non statali di primo grado (istituti privati), ovvero;
b) svolga o abbia svolto insegnamento (3) presso scuole dipendenti dall'Autorità ecclesiastica dotate di presa d'atto, riconoscimento legale, pareggiamento e di convenzione (Scuola magistrale di grado preparatorio», a norma dell'ari. 31 della legge 19 gennaio 1942, n. 86, relativamente a quelle i discipline! per le quali sono richieste le lauree in Lettere o in Filosofia e, per i laureati e licenziati in Diritto canonico ed in
« utroque jure », anche nei riguardi delle discipline giuridico-economiche.
L'avvenuto svolgimento dell'attività didattica di cui sopra deve essere debitamente documentato dal richiedente attraverso certificazione della competente scuola o istituto.
Da tale certificazione deve inoltre risultare:
— per coloro che hanno svolto insegnamento nelle scuole di cui alla lettera a), il possesso da pane dell'interessato della dichiarazione di equipollenza di cui sopra; — per coloro che hanno insegnato nelle scuole di cui alla lettera b), la natura di scuola ecclesiastica pareggiata o legalmente riconosciuta, ecc.
Eventuali ulteriori notizie o elementi potranno essere chiesti, se necessario, all'Autorità scolastica.
3) II possesso del titolo di studio deve essere comprovato mediante la presentazione dei documenti di seguito indicati.
Per le lauree:
— titolo di Laurea in originale e vidimato dalle competenti Autorità ecclesiastiche
(Sacra congregazione per l'educazione cattolica, Segreteria di stato di Sua Santità,
Nunziatura apostolica in Italia), e debitamente legalizzato dalla Prefettura di Roma
(Ufficio bollo»;
— certificato rilasciato dalla Sacra congregazione per l'educazione cattolica, attestante
che il candidato ha effettivamente conseguito il titolo di Laurea nell'anno accademico
indicato sul titolo stesso e che la Facoltà o Istituto superiore ecclesiastico da cui
il titolo è stato rilasciato ha l'approvazione della Santa Sede e l'autorizzazione da
parte della medesima a conferire il titolo di Laurea. La dichiarazione dev'essere
regolarmente vidimata e legalizzata come sopra indicato.
Per le licenze:
(conseguite posteriormente" al 1° gennaio 19331 in
tutte le Discipline Ecclesiastiche, rilasciate dalle Facoltà o Istituti superiori
ecclesiastici elencati al n. 1 dell'allegato n. 2 ed in
Scienze religiose:
— oltre ai documenti prescritti per i laureati e cioè il titolo in originale, il
certuicato della Sacra Congregazione per l'educazione cattolica attestante il conseguimento
del titolo stesso in una Facoltà approvata dalla S. Sede e la dichiarazione della
S. Congregazione per l'educazione cattolica circa l'equipollenza del titolo di Licenza
stessa alla corrispondente Laurea ottenuta anteriormente al 1° gennaio 1933. Tale di-
II richiedente in possesso del titolo di Licenza in Scienze religiose deve aggiungere
ai documenti sopra indicati la dichiarazione della S. Congregazione per l'educazione
cattolica, anch'essa vidimata e legalizzala nei termini su esposti, dalla quale risulti
che il titolo ha lo stesso valore della Licenza in Sacra Teologia conseguita posteriormente al 1° gennaio 1933 ed è, penante, equivalente alla corrispondente Laurea
in Sacra Teologia, ottenuta prima di tale data.
In tutte le ipotesi sopra considerate, qualora dal titolo di studi non risulti la
collocazione temporale dei corsi, dovrà essere prodotto anche un attestato integrativo
da cui risulti tale collocazione temporale.
Gli studi di vario grado compiuti presso istituti ecclesiastici (seminari, collegi, ecc.)
che non hanno dato luogo al conferimento di Laurea o di licenza, dichiarata equivalente
alla laurea, non possono essere ammessi a riscatto.
IL DIRETTORE GENERALE
BIONDO
Circolare 468 del 7 settembre 1978
Oggetto: Criteri vari in materia di riscatto nell'assicurazione IVS del periodo di corso legale di laurea (art. 50, legge 30 aprile 1969, n. 153 abrogato e sostituito dall'ari. 2-novies della legge 16 aprile 1974, n. 114).
Nella definizione di singole pratiche in materia di riscatto del periodo di corso legale di laurea nell'assicurazione I.V.S. esaminate da questa Direzione generale a seguito di quesiti rivolti dalle Sedi ovvero di ricorsi proposti dagli interessati al competente Comitato, sono stati adottati criteri, nelle varie fattispecie, che si ritiene opportuno portare a conoscenza delle Sedi, affinché possano adeguarvisi nella soluzione dei casi analoghi in trattazione, nonché di quelli che potranno presentarsi in futuro. Le pratiche già definite in modo difforme, le quali sulla base dei criteri riportati nella presente circolare avrebbero potuto ricevere soluzione in senso più favorevole per gli interessati, potranno essere riprese in esame qualora non siano ancora decorsi i termini per proporre ricorso amministrativo. In pratica, tenuto conto del principio stabilito con delibera consiliare n. 128 del 12 settembre 1975, tale riesame sarà possibile se, alla data della relativa richiesta, non si sia ancora compiuto il termine di prescrizione decennale previsto per l'esperimento dell'azione giudiziaria.
1 ) Studi compiuti all'estero.
Le lauree conseguite all'estero possono essere ammesse a riscatto, ricorrendo tutte le altre condizioni, qualora siano state riconosciute da Università italiana o, comunque, abbiano valore legale in Italia. Il riscatto è ammesso entro i limiti della durata legale del corrispondente corso di laurea in Italia o della durata degli studi effettivamente compiuti all'estero, se inferiore. Per quanto concerne la collocazione temporale dei periodi da ammettere a riscatto, si dovrà in linea di principio seguire lo stesso criterio applicato per le lauree conseguite in Italia, e cioè quello di riferire il riscatto al periodo di frequenza del corso Poiché, però, spesso non risulta agevole acquisire la documentazione atta ad individuare il periodo in argomento, si potrà adottare il criterio o di ammettere a riscatto il periodo immediatamente precedente la data del conseguimento della laurea ovvero di individuare il periodo stesso sulla base di dichiarazione di responsabilità del richiedente. Può verificarsi, inoltre, che pur essendo stati gli studi universitari compiuti all'estero in tutto od in parte, gli interessati siano stati ammessi all'esame di laurea presso Università italiana ovvero all'iscrizione presso Università italiana ad un anno di corso successivo al primo, previo riconoscimento, evidentemente, degli studi già compiuti all'estero. Anche in lali situazioni, i periodi di studio estero potranno essere ammessi a riscatto, sempre nel rispetto del limite della durata del corso legale di laurea italiano e della durata degli studi esteri, con l'osservanza, per quanto concerne la collocazione temporale dei periodi di studio estero, dei criteri più sopra indicati (11.
2) Corsi di studi superiori che non danno luogo al conferimento di laurea
Attraverso l'analisi della documentazione presa in esame e sulla base delle risposte fornite di volta in volta dal Ministero della pubblica istruzione, è stato possibile stabilire che diversi corsi di studi superiori non danno luogo al conferimento di laurea e di conseguenza non possono essere ammessi a riscatto. Si riporta di seguito un'elencazione di lali corsi, ponendo in rilievo che la stessa non esaurisce tutta la casistica che può presentarsi, in quanto è limitata alle fattispecie die sono state prese in esame. Nondimeno lale casistica può costituire un utile punto di riferimento per valutare titoli similari. Corsi di studi superiori che non possono dar luogo a riscatto: corso di studi per assistente sociale; corso per il conseguimento del diploma di abilitazione alla vigilanza nelle Scuole elementari Ipresso Facoltà di magistero); corso di studi presso l'Accademia di belle arti di Venezia e presso l'Accademia di belle arti di Carrara; corso di studi presso il Conservatorio statale di musica « G. Verdi » di Torino; corso di studi che hanno dato luogo al conferimento del diploma in Farmacia, previsto dalla tabella XXVIII annessa al R.D. 30 settembre 1938, n. 1652, (attualmente non più esistente a seguito di modifica degli Statuti universitari); corso biennale di perfezionamento di industrie meccaniche ed elettriche (istituito a norma delle poi soppresse disposizioni dell'ari. 92 del Regolamento approvato con R.D. 5 gennaio 1908, n. 98); corso di studi per il conseguimento del diploma di infermiera professionale; corsi di ostetricia presso Università; corsi che hanno dato. luogo al diploma in educazione tisica; corsi presso la Scuola di amministrazione industriale annessa alla Facoltà di economia e commercio dell'Università di Torino; corsi presso la Scuola superiore per interpreti e t raduttori (Milano, Roma, Napoli, Firenze, Bologna); corso biennale per il conseguimento del diploma in statistica (qualora non sia seguito dal conseguimento della laurea in scienze statistiche); corsi presso la « Scuola per tecnici di Istituti medico-biologici » di Milano.
3) Lauree varie ed altri titoli di studio di grado universitario.
Con particolare riguardo ad alcuni tipi di laurea e di altri titoli di studio si forniscono le seguenti precisazioni: a) le lauree rilasciate dalla Scuola superiore di architettura navale di Trieste possono dare luogo a riscatto in quanto la predetta Scuola è da comprendersi tra le istituzioni universitario previste dal T.U. delle leggi sull'istruzione universitaria approvato con R.D. 31 agosto 1933, n. 1592;
b) presso l'Università di Roma ed il Politecnico di Torino esistono Scuole in Ingegneria aeronautica, cui si accede con la laurea in Ingegneria. Le lauree rilasciate da tali Scuole (in Ingegneria aerospaziale e Ingegneria aeronautica! (2) non possono dar luogo a riscatto, qualora -gli interessati abbiano effettuato il riscatto del corso di laurea in ingegneria in precedenza seguito. Quanto sopra in base al principio dell'inammissibilità del riscatto di una pluralità di periodi di corso di laurea;
c) dell'Università Internazionale degli Studi Sociali Pro Deo in Roma sono riconosciute soltanto le seguenti Facoltà: - Economia e commercio istituita con D.P.R. 5 maggio 1966, n. 436 (Gazzetta ufficiale 25 giugno 1966, n. 155) a decorrere dall'anno accademico 1966/67; - Scienze politiche istituita con D.P.R. 31 maggio 1967, n. 482 (Gazzetta ufficiate 4 luglio 1967, n. 165) a decorrere dall'anno accademico 1967/68 Le lauree nelle discipline predette conseguite rispettivamente dall'anno accademico 1966/67 (Economia e Commercio) e dall'anno accademico 1967/68 (Scienze Politiche) in poi possono, pertanto, dar luogo a riscatto
d} I titoli in discipline Teologiche rilasciate da Facoltà diverse (ad es.: Facoltà Valdese) da quelle indicate nella circolare n. 458 C. e V. del 23 maggio 1978 (3) non possono dar luogo a riscatto in quanto non esistono norme di legge o di regolamento che ne prevedano il riconoscimento;
e) i corsi universitari di specializzazione e di perfezionamento frequentati dopo il conseguimento della laurea non possono essere ammessi a riscatto. Si citano, a titolo di esempio, oltre alle varie branche di specializzazione in medicina, il corso di perfezionamento in Industrie Tessili presso il Politecnico di Torino, il corso per il conseguimento del diploma di Perito Forestale.
4) Lauree conseguite nella sessione estiva di esami dell'ultimo anno di corso
Coloro che hanno conseguito il diploma di laurea nella sessione estiva di esami dell'ultimo anno del periodo di corso legale di laurea (ad esempio: giugno, luglio, ecc. possono riscattare per intero anche l'ultimo anno di corso che termina, com'è noto, il 31 ottobre.
5) Criterio della neutralizzazione previsto dalla circolare n. 259 C. e V. del 10 marzo 1971 (4)
Il criterio della neutralizzazione, previsto dalla circolare in epigrafe per coloro che hanno compiuto in tutto od in parte il corso legale di laurea mentre prestavano servizio militare durante il periodo della seconda guerra mondiale (10 giugno 1940/15 ottobre1946). si applica anche se il periodo di servizio militare non è coperto da contributi figurativi, bensì (la contribuzione effettiva [ad esempio: impiegati richiamati, militari che hanno ottenuto la costituzione della posizione assicurativa in base alla legge 2 aprile 1958. n. 322 151 e art. 52 della legge 30 aprile 1969, n. 153 (6)].
6) Passaggio ad altro corso di laurea con riconoscimento degli studi compiuti presso le Facoltà di provenienza
Non è infrequente il caso di soggetti die sono passati ad altro corso di laurea, ottenendo l'iscrizione ad un anno di corso successivo al primo della nuova Facoltà, ili quanto sono slati loro riconosciuti gli studi compiuti in precedenza. Tale riconoscimento non viene effettuato di norma con riferimento a specifici anni di corso della Facoltà di provenienza, bensì agli studi considerati nel loro complesso. In tali fattispecie, gli anni da ammettere a riscatto saranno rappresentati da quelli di corso della nuova Facoltà, presso la quale è stato conseguito il titolo, nonché dagli anni di corso della Facoltà di provenienza, individuati questi ultimi, secondo la scella degli interessati. Si intende che i! numero complessivo degli anni da ammettere a riscatto è quello corrispondente alla durata del corso che ha dato luogo al conferimento della laurea. Si riporta, a titolo di esempio, il seguente caso.
Un soggetto risulta iscritto al corso di laurea in Economia e Commercio per i quattro anni di corso legale (1963/1964, 1964/1965, 1965/1966, 1966/19671 e come fuori corso nell'anno accademico 1967/1968, senza conseguire il diploma di laurea. Nell'anno accademico 1969/1970 chiede ed ottiene il trasferimento alla facoltà di Scienze Economiche e Bancarie (della durata legale di 4 anni) dove viene ammesso direttamente al 3° anno, frequentando successivamente il 4° anno nell'anno accademico 1970/1971, a conclusione del quale consegue la laurea. Nel caso ipotizzato, l'interessato potrà essere ammesso al riscatto di complessivi quattro anni, di cui due del corso di laurea di Scienze Bancarie (1969/1970 e 1970/1971) e gli altri due da individuarsi, a sua scelta, tra i quattro del precedente corso legale di laurea di Economia e Commercio (1963/1964, 1964/1965, 1965/1966 e 1966/1967». IL DIRETTORE GENERALE BIONDO