Home Pensioni Prestazioni legate al reddito Maggiorazioni sociali Legge 544/1988 Norme Decreti DE 2011
Decreto 33 del 21 gennaio 2011
Regolamento recante istituzione del Fondo di solidarieta' per il sostegno del reddito, dell'occupazione e della riconversione e riqualificazione professionale del personale dipendente dalle imprese assicuratrici. (11G0071)
Vigente al: 17-3-2015
IL MINISTRO DEL LAVORO
E DELLE POLITICHE SOCIALI
di concerto con
IL MINISTRO DELL'ECONOMIA
E DELLE FINANZE
Vista la legge 23 agosto 1988, n. 400, ed, in particolare, l'articolo 17, comma 3;
Visto l'articolo 3 della legge 14 gennaio 1994, n. 20;
Visto l'articolo 2, comma 28, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, nella parte in cui prevede che, in attesa di un'organica riforma del sistema degli ammortizzatori sociali, vengano definite, in via sperimentale, con uno o piu' decreti, misure di politiche attive di sostegno del reddito e dell'occupazione nell'ambito dei processi di ristrutturazione aziendale e per fronteggiare situazioni di crisi, per le categorie e settori di impresa sprovvisti di detto sistema;
Visto il decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, del 27 novembre 1997, n. 477, con cui e' stato emanato un regolamento-quadro, propedeutico all'adozione di specifici regolamenti settoriali per la materia;
Visto il contratto collettivo nazionale del 17 settembre 2007 sottoscritto da ANIA e FIBA CISL, FISAC CGIL, F.N.A., SNFIA e UILCA, nonche' il contratto collettivo nazionale del 19 settembre 2007 sottoscritto da ANIA e FISAI con cui, in attuazione delle disposizioni di legge e regolamentari sopra richiamate, e' stato convenuto di istituire presso l'Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS) un «Fondo per il sostegno del reddito e dell'occupazione del personale delle imprese assicuratrici»;
Visto l'accordo sindacale nazionale sottoscritto in data 9 ottobre 2009 da ANIA e FIBA CISL, FISAC CGIL, F.N.A., SNFIA e UILCA;
Visto l'accordo sindacale nazionale sottoscritto in data 11 dicembre 2009 da ANIA e FISAI;
Sentite nelle riunioni del 14 e 21 dicembre 2009 le organizzazioni individuate, al fine dell'adozione del presente regolamento, nelle parti firmatarie del contratto collettivo nazionale del 17 settembre 2007 e del contratto collettivo nazionale del 19 settembre 2007;
Sentito il parere del Consiglio di Stato, espresso nell'adunanza del 26 agosto 2010;
Acquisito il parere delle competenti commissioni parlamentari;
Data comunicazione al Presidente del Consiglio dei Ministri con nota del 7 dicembre 2010;
Adotta
il seguente regolamento
recante istituzione del Fondo di solidarieta' per il sostegno del reddito, dell'occupazione e della riconversione e riqualificazione professionale del personale dipendente dalle imprese assicuratrici.
Art. 1
Costituzione del Fondo
1. E' istituito presso l'Inps il «Fondo di solidarieta' per il sostegno del reddito, dell'occupazione e della riconversione e riqualificazione professionale del personale delle imprese assicuratrici».
2. Il Fondo gode di autonoma gestione finanziaria e patrimoniale, ai sensi dell'articolo 3, comma 1, del decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, del 27 novembre 1997, n. 477.
Art. 2
Finalita' del Fondo
1. Il Fondo ha lo scopo di attuare, nei confronti dei lavoratori delle imprese cui si applica il contratto collettivo di settore, interventi che, nell'ambito e in connessione con processi di ristrutturazione e/o di situazioni di crisi ai sensi dell'articolo 2, comma 28, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, o di rilevante riorganizzazione aziendale o di riduzione o trasformazione di attivita' o di lavoro:
a) favoriscano il mutamento e il rinnovamento delle professionalita';
b) realizzino politiche attive di sostegno del reddito e dell'occupazione.
Art. 3
Amministrazione del Fondo
1. Il Fondo e' gestito da un «Comitato amministratore» composto da cinque esperti designati dall'ANIA e cinque esperti designati dalle Organizzazioni Sindacali stipulanti il contratto collettivo nazionale di lavoro e firmatarie del presente accordo nominati con decreto del Ministero del lavoro e delle politiche sociali. Il Comitato amministratore si compone altresi' di due rappresentanti con qualifica non inferiore a dirigente, rispettivamente del Ministero del lavoro e delle politiche sociali e del Ministero dell'economia e delle finanze.
2. Per la validita' delle sedute e' necessaria la presenza di otto componenti del Comitato. Le deliberazioni vengono assunte a maggioranza dei presenti, salvo che per le lettere c), d) ed e) del comma 1 dell'articolo 4 del presente decreto per i quali occorrera' la maggioranza semplice dei presenti piu' uno.
3. Il Presidente del Comitato e' eletto dal Comitato stesso tra i propri membri e dura in carica due anni.
4. I componenti del Comitato durano in carica due anni e ciascuno dei componenti non puo' essere designato per piu' di due volte consecutive. Nel caso in cui durante il mandato venga a cessare dall'incarico, per qualunque causa, uno o piu' componenti del Comitato stesso, si provvedera' alla loro sostituzione, per il periodo residuo, con altro componente designato secondo le modalita' di cui al comma 1.
5. Partecipa alle riunioni del Comitato amministratore il collegio sindacale dell'INPS, nonche' il direttore generale dell'Istituto o un suo delegato, con parere consultivo.
6. Ai componenti del Comitato di cui al presente articolo non e' corrisposto alcun emolumento, indennita' o rimborso spese.
Art. 4
Compiti del Comitato Amministratore del Fondo
1. Il Comitato amministratore:
a) predispone, sulla base dei criteri stabiliti dal consiglio di indirizzo e vigilanza dell'INPS, i bilanci annuali della gestione, preventivo e consuntivo, corredati da una relazione, e deliberare sui bilanci tecnici relativi alla gestione stessa;
b) delibera gli interventi in conformita' alle regole di precedenza e turnazione fra le aziende, di cui all'articolo 9;
c) delibera, sentite le parti firmatarie dell'accordo, la misura del contributo addizionale di cui all'articolo 6, comma 1, lettera b), nonche' la misura, espressa in termini percentuali, del contributo straordinario di cui al comma 3 dello stesso articolo;
d) delibera le sospensioni ai sensi dell'articolo 6, comma 4;
e) vigila sulla affluenza dei contributi, sulla erogazione delle prestazioni nonche' sull'andamento della gestione, studiando e proponendo i provvedimenti necessari per il miglior funzionamento del Fondo, nel rispetto del criterio di massima economicita', formulando proposte in merito agli oneri di funzionamento del Fondo medesimo;
f) decide, in unica istanza, sui ricorsi in materia di contributi e prestazioni;
g) delibera le revoche degli assegni straordinari nei casi di non cumulabilita' di cui all'articolo 11;
h) assolve ogni altro compito che sia ad esso demandato da leggi o regolamenti;
Art. 5
Prestazioni
1. Il Fondo provvede, nell'ambito dei processi di cui all'articolo 2 in via ordinaria:
a) a contribuire al finanziamento di programmi formativi di riconversione o riqualificazione professionale, anche in concorso con gli appositi Fondi nazionali o comunitari;
b) al finanziamento di specifici trattamenti a favore dei lavoratori interessati da riduzione dell'orario di lavoro o da sospensione temporanea dell'attivita' lavorativa anche in concorso con gli appositi strumenti di sostegno previsti dalla legislazione vigente.
2. Il Fondo provvede, in via straordinaria, all'erogazione di assegni straordinari per il sostegno al reddito, in forma rateale, ed al versamento della contribuzione correlata di cui all'articolo 2, comma 28, della legge n. 662 del 1996, riconosciuti ai lavoratori ammessi a fruirne per un periodo massimo di 60 mesi fino alla maturazione dei requisiti per la pensione INPS, i piu' prossimi tra anzianita' e vecchiaia. Detto assegno sara' altresi' erogato nel periodo intercorrente tra la suddetta maturazione e la data di decorrenza dell'erogazione della pensione INPS, escluso per quest'ultimo periodo il versamento della contribuzione correlata.
3. Qualora intervengano modifiche normative che innalzino i requisiti di accesso al trattamento pensionistico, per i soggetti che stiano fruendo delle prestazioni del Fondo, l'erogazione dell'assegno ed il versamento del contributo ad esso correlato vengono prorogati oltre il limite di sessanta mesi di cui al comma 2 e fino alla maturazione dei predetti requisiti di accesso. Detto assegno sara' pari all'importo del trattamento pensionistico I.N.P.S. di anzianita' o di vecchiaia che gli interessati percepirebbero con la maggiorazione dell'anzianita' contributiva mancante per il diritto alla pensione stessa; detto assegno assorbira', nei casi in cui sia dovuto fino a concorrenza, il preavviso o la relativa indennita' sostitutiva.
4. Il lavoratore puo' optare per l'erogazione in unica soluzione. In tale caso l'assegno straordinario una tantum e' pari ad un importo corrispondente al 65% dell'importo complessivo di cui sopra attualizzato sulla base del tasso di riferimento (ex tasso ufficiale di sconto) vigente alla data di esercizio dell'opzione. In tal caso la contribuzione correlata di cui sopra non verra' versata.
5. Agli interventi di cui ai commi precedenti sono ammessi, nell'ambito di un periodo di 10 anni dalla data di entrata in vigore del presente regolamento, i soggetti di cui all'articolo 2.
6. Ai fini dell'applicazione dei criteri di cui ai commi da 1 a 4, si dovra' tener conto della complessiva anzianita' contributiva rilevabile da apposita certificazione prodotta dai lavoratori.
7. Il Fondo versa, altresi', la contribuzione di cui al comma 2 dovuta alla competente gestione assicurativa obbligatoria.
Art. 6
Finanziamento
1. Per le prestazioni di cui all'articolo 5, comma 1, sono dovuti al Fondo:
a) un contributo ordinario dello 0,50%, di cui lo 0,375% a carico del datore di lavoro e lo 0,125% a carico del lavoratore, calcolato sulla retribuzione imponibile ai fini previdenziali di tutti i lavoratori dipendenti con contratto a tempo indeterminato; per il primo anno di operativita' del Fondo l'onere sara' a totale carico del datore di lavoro;
b) un contributo addizionale, a carico del datore di lavoro, in caso di fruizione delle prestazioni di cui all'articolo 5, comma 1, lettera b), nella misura non superiore all'1,50%, calcolato sulla retribuzione imponibile di cui alla lettera a), con l'applicazione di un coefficiente correttivo pari al rapporto tra le retribuzioni parzialmente o totalmente perdute dai dipendenti che fruiscono delle prestazioni, e le retribuzioni che restano in carico al datore di lavoro.
2. Eventuali variazioni della misura del contributo ordinario dello 0,50% sono ripartite tra datore di lavoro e lavoratori in ragione degli stessi criteri di ripartizione di cui al comma 1, lettera a).
3. Per la prestazione straordinaria di cui all'articolo 5, commi 2, 3 e 4, e' dovuto, da parte del datore di lavoro, un contributo straordinario, determinato in termini percentuali dal Comitato amministratore ai sensi dell'articolo 4, lettera c), relativo ai soli lavoratori interessati dalla corresponsione degli assegni medesimi, in misura corrispondente al fabbisogno di copertura degli assegni straordinari erogabili e della contribuzione correlata.
4. L'obbligo del versamento al Fondo del contributo ordinario dello 0,50% e' sospeso, su deliberazione del Comitato amministratore, ai sensi dell'articolo 4, comma 1, lettera d), in relazione al conseguimento di dotazioni finanziarie atte a garantire, a regime, l'erogazione di prestazioni corrispondenti al fabbisogno del settore.
5. Il Comitato amministratore del Fondo provvede, dopo sei mesi dalla data di istituzione del Fondo stesso, a valutare il fabbisogno di cui al comma 4.
6. I successivi accertamenti in materia, ai fini delle decisioni conseguenti, verranno effettuati, sempre a cura del Comitato amministratore del Fondo, con cadenza annuale.
7. Le disponibilita' che, all'atto della cessazione della gestione liquidatoria del Fondo, risultino non utilizzate o impegnate a copertura di oneri derivanti dalla concessione delle prestazioni previste dal regolamento, sono devolute alle forme di previdenza in essere, a tale momento, presso il singolo datore di lavoro, in conto contribuzione ordinaria. Le quote di disponibilita' non utilizzate, riferite ad aziende presso le quali non risultino in essere forme di previdenza di cui sopra, sono devolute alla gestione previdenziale obbligatoria di appartenenza, con separata evidenza contabile.
8. Ai predetti fini l'importo delle disponibilita' di pertinenza di ciascun datore di lavoro, e' determinato in misura proporzionalmente corrispondente a quanto complessivamente versato dallo stesso, a titolo di contributo ordinario ai sensi del comma 1, lettera a), del presente articolo, al netto di quanto utilizzato per le prestazioni ordinarie erogate dal Fondo.
9. Alle operazioni di liquidazione del Fondo provvede il Comitato Amministratore, che resta in carica per il tempo necessario allo svolgimento delle operazioni, che devono comunque essere portate a termine non oltre un anno dalla data di cessazione della gestione del Fondo.
10. Qualora la gestione di liquidazione non risulti chiusa nel termine di cui al comma 9, la stessa e' assunta dal Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato - Ispettorato generale di finanza. Il Comitato amministratore cessa dalle sue funzioni il trentesimo giorno successivo alla data di assunzione della gestione da parte del medesimo Ispettorato generale. Entro tale data il Comitato amministratore consegna all'Ispettorato generale di finanza, sulla base di appositi inventari, le attivita' esistenti, i libri contabili, i bilanci e gli altri documenti del Fondo, nonche' il rendiconto relativo al periodo successivo all'ultimo bilancio approvato.
Art. 7
Accesso alle prestazioni
1. L'accesso alle prestazioni di cui all'articolo 5 e' subordinato:
a) per le prestazioni di cui all'articolo 5, comma 1, lettera a), all'espletamento delle procedure contrattuali previste dall'articolo 15 del vigente CCNL;
b) per le prestazioni di cui all'articolo 5, comma 1, lettera b), all'espletamento delle procedure contrattuali previste dall'articolo 15 del vigente CCNL nonche' di quelle legislative, laddove espressamente previste;
c) per le prestazioni di cui all'articolo 5, comma 2, all'espletamento delle procedure contrattuali di cui all'articolo 16 del vigente CCNL.
2. L'accesso alle prestazioni di cui all'articolo 5 e' altresi' subordinato alla condizione che le suddette procedure sindacali di cui al comma 1 si concludano con accordo aziendale che, anche in relazione alle esigenze tecnico-produttive ed organizzativo-aziendali, individui, per i casi di cui alle lettere b) e c) del comma 1, una pluralita' di strumenti secondo quanto indicato dalle normative vigenti in materia di processi che modificano le condizioni di lavoro del personale, ovvero determinano la riduzione dei livelli occupazionali. Qualora non si raggiunga l'accordo aziendale rimane fermo quanto previsto agli articoli 15 e 16 del vigente CCNL.
3. Nei processi che determinano la riduzione dei livelli occupazionali, ferme le procedure di cui al comma 1, lettera c), si puo' accedere anche alle prestazioni di cui all'articolo 5, comma 1, lettere a) e b).
Art. 8
Lavoratori destinatari delle prestazioni straordinarie
1. Le prestazioni straordinarie del Fondo sono rivolte ai lavoratori coinvolti in processi di ristrutturazione o riorganizzazione che si trovino nelle condizioni di maturare i requisiti minimi per la fruizione del trattamento pensionistico a carico dell'AGO, i piu' prossimi tra anzianita' e vecchiaia entro un periodo massimo di cinque anni, il cui rapporto di lavoro si risolva ai sensi delle seguenti lettere a) o b). L'accordo aziendale di cui all'articolo 7, comma 2, dovra' prevedere due fasi:
a) una prima fase, la cui durata e' non superiore a 12 mesi, che preveda la risoluzione consensuale dei rapporti di lavoro;
b) una seconda fase, qualora al termine della prima fase permangano esuberi, che preveda una verifica complessiva dei risultati della prima fase medesima ed individui regole, modalita', tempi e strumenti effettivamente idonei al raggiungimento degli obiettivi di cui all'accordo sopra indicato. In mancanza di accordo l'azienda sara' libera di assumere le iniziative del caso.
Art. 9
Criteri di precedenza e turnazioni per le prestazioni ordinarie
1. L'accesso dei soggetti di cui all'articolo 2 alle prestazioni ordinarie di cui all'articolo 5, comma 1, lettere a) e b), subordinato alla sottoscrizione dell'accordo sindacale di cui all'articolo 7 comma 2, avviene secondo criteri di precedenza e turnazione e nel rispetto del principio della proporzionalita' delle erogazioni.
2. Le domande di accesso alle prestazioni di cui al comma 1, formulate nel rispetto delle procedure e dei criteri individuati all'articolo 7, sono prese in esame dal Comitato Amministratore su base trimestrale, deliberando gli interventi secondo l'ordine cronologico di presentazione delle domande e tenuto conto delle disponibilita' del Fondo. Dette domande non possono riguardare interventi superiori a 12 mesi.
3. Nei casi di ricorso alle prestazioni di cui all'articolo 5, comma 1, lettera a), l'intervento e' determinato, per ciascun trimestre di riferimento, in misura non superiore all'ammontare dei contributi ordinari versati nello stesso periodo di riferimento, tenuto conto degli oneri di gestione e amministrazione.
4. Nei casi di ricorso alle prestazioni di cui all'articolo 5, comma 1, lettera b), ovvero nei casi di ricorso congiunto alle prestazioni di cui all'articolo 5, comma 1, lettere a) e b), l'intervento e' determinato, per ciascun trimestre di riferimento, in misura non superiore a 2 volte l'ammontare dei contributi ordinari versati nello stesso periodo di riferimento, tenuto conto degli oneri di gestione e amministrazione.
5. Nei casi in cui la misura dell'intervento ordinario ai sensi dell'articolo 10 risulti superiore ai limiti individuati ai commi 3 e 4, la differenza di erogazione resta a carico del datore di lavoro.
6. Nuove richieste di accesso alle prestazioni di cui all'articolo 5, comma 1, lettere a) e b), da parte dello stesso datore di lavoro, possono essere prese in considerazione subordinatamente all'accoglimento delle eventuali richieste di altri datori di lavoro, aventi titolo di precedenza.
7. Le imprese di cui all'articolo 2, ammesse alle prestazioni ordinarie di cui all'articolo 5, comma 1, lettere a) e b), e che abbiano conseguito gli obiettivi prefissati con l'intervento del Fondo, possono essere chiamati a provvedere, prima di poter riaccedere ad ulteriori forme di intervento, al rimborso, totale o parziale, delle prestazioni fruite tramite finanziamenti ottenuti dagli appositi Fondi nazionali o comunitari, mediante un piano modulato di restituzione.
Art. 10
Prestazioni: criteri e misure
1. Nei casi di cui all'articolo 5, comma 1, lettera a), il contributo al finanziamento delle ore destinate alla realizzazione di programmi formativi di riconversione o riqualificazione professionale, e' pari alla corrispondente retribuzione lorda percepita dagli interessati, ridotto dell'eventuale concorso degli appositi Fondi nazionali e/o comunitari.
2. Nei casi di riduzione dell'orario di lavoro o di sospensione temporanea dell'attivita' lavorativa di cui all'articolo 5, comma 1, lettera b), superiori a 37 ore annue pro capite, il Fondo, per le ore eccedenti tale limite, eroga ai lavoratori interessati un assegno ordinario per il sostegno del reddito, ridotto dell'eventuale concorso degli appositi strumenti di sostegno previsti dalla legislazione vigente, secondo criteri e modalita' in atto per la cassa integrazione guadagni per l'industria, in quanto compatibili.
3. L'erogazione del predetto assegno e' subordinata alla condizione che il lavoratore destinatario durante il periodo di riduzione dell'orario o di sospensione temporanea del lavoro non svolga alcun tipo di attivita' lavorativa in favore di soggetti terzi. Resta comunque fermo quanto previsto dalle normative vigenti in tema di diritti e doveri del personale.
4. Nei casi di sospensione temporanea dell'attivita' di lavoro, l'assegno ordinario e' calcolato nella misura del 60% della retribuzione lorda mensile che sarebbe spettata al lavoratore per le giornate non lavorate, con un «massimale» pari ad un importo di euro 886,31 lordi mensili, se la retribuzione lorda mensile dell'interessato e' inferiore o pari ad euro 1.917,48; euro 1.065,26 lordi mensili, se la retribuzione lorda mensile dell'interessato e' superiore ad euro 1.917,48. I suddetti importi, ivi ricomprendendo quelli relativi alla retribuzione mensile di riferimento, si intendono riferiti all'anno 2009 e saranno adeguati, con effetto dal 1° gennaio di ciascuno degli anni successivi, nella stessa misura della cassa integrazione guadagni.
5. Nei casi di riduzione dell'orario di lavoro, l'assegno ordinario e' calcolato nella misura del 60% della retribuzione lorda mensile che sarebbe spettata al lavoratore per le ore non lavorate, con un «massimale» pari ad un importo corrispondente alla paga oraria, per ogni ora di riduzione, calcolata sulla base del massimale dell'assegno ordinario che sarebbe spettato nelle ipotesi di sospensione temporanea dell'attivita' di lavoro.
6. Per l'accesso alle prestazioni ordinarie di cui all'articolo 5, comma 1, lettera b), le riduzioni dell'orario di lavoro o le sospensioni temporanee dell'attivita' lavorativa non possono essere superiori complessivamente a diciotto mesi pro capite nell'arco di vigenza del Fondo, di cui non piu' di sei mesi nell'arco del primo triennio, di ulteriori sei mesi nell'arco del secondo triennio, e ulteriori sei mesi nel periodo residuo.
7. La paga oraria di cui al comma 1 del presente articolo e' quella individuata secondo le disposizioni di cui al comma 2 dell'articolo 110 del CCNL.
8. Per i lavoratori a tempo parziale l'importo dell'assegno ordinario viene determinato proporzionando lo stesso alla minore durata della prestazione lavorativa.
9. Nei casi di cui all'articolo 5, comma 2, il Fondo eroga un assegno straordinario di sostegno al reddito il cui valore e' pari:
a) per i lavoratori che possono conseguire la pensione di anzianita' prima di quella di vecchiaia, alla somma dei seguenti importi:
1) l'importo netto del trattamento pensionistico spettante nell'assicurazione generale obbligatoria con la maggiorazione dell'anzianita' contributiva mancante per il diritto alla pensione di anzianita';
2) l'importo delle ritenute di legge sull'assegno straordinario;
b) per i lavoratori che possono conseguire la pensione di vecchiaia prima di quella di anzianita', alla somma dei seguenti importi:
1) l'importo netto del trattamento pensionistico spettante nell'assicurazione generale obbligatoria con la maggiorazione dell'anzianita' contributiva mancante per il diritto alla pensione di vecchiaia;
2) l'importo delle ritenute di legge sull'assegno straordinario.
10. Per i lavoratori destinatari dell'assegno straordinario in forma rateale, la prosecuzione della contribuzione alla previdenza integrativa ed il riconoscimento di forme di copertura assicurativa sanitaria, ove esistente, saranno oggetto di accordo a livello aziendale.
11. Nei casi di cui al comma 9, il versamento della contribuzione correlata e' effettuato per il periodo compreso tra la cessazione del rapporto di lavoro e la maturazione dei requisiti minimi richiesti per il diritto a pensione di anzianita' o vecchiaia; l'assegno straordinario, esclusa pertanto la predetta contribuzione correlata, e' corrisposto sino alla fine del mese antecedente a quello previsto per la decorrenza della pensione.
12. La contribuzione correlata per i periodi di erogazione delle prestazioni a favore dei lavoratori interessati da riduzione di orario o da sospensione temporanea dell'attivita' di cui all'articolo 5, comma 1, lettera b), e per i periodi di erogazione dell'assegno straordinario di sostegno del reddito di cui all'articolo 5, comma 2), compresi tra la cessazione del rapporto di lavoro e la maturazione dei requisiti minimi di eta' e/o anzianita' contributiva richiesti per la maturazione del diritto a pensione di anzianita' o vecchiaia, e' versata a carico del Fondo ed e' utile per il conseguimento del diritto alla pensione, ivi compresa quella di anzianita', e per la determinazione della sua misura.
13. La contribuzione correlata nei casi di riduzione dell'orario o di sospensione temporanea dell'attivita' lavorativa, nonche' per i periodi di erogazione dell'assegno straordinario per il sostegno al reddito, e' calcolata sulla base della retribuzione di cui al comma 7.
14. Le somme occorrenti alla copertura della contribuzione correlata nei casi di riduzione dell'orario di lavoro o di sospensione temporanea dell'attivita' lavorativa, nonche' per i periodi di erogazione dell'assegno straordinario di sostegno del reddito, sono calcolate sulla base dell'aliquota di finanziamento del Fondo pensioni lavoratori dipendenti tempo per tempo vigente e versate a carico del Fondo per ciascun trimestre entro il trimestre successivo.
15. Il suddetto assegno straordinario e la contribuzione correlata sono corrisposti previa rinuncia esplicita al preavviso ed alla relativa indennita' sostitutiva.
16. Nei casi in cui l'importo della indennita' di mancato preavviso sia superiore all'importo complessivo degli assegni straordinari spettanti, il datore di lavoro corrispondera' al lavoratore, sempreche' abbia formalmente effettuato la rinuncia al preavviso, in aggiunta agli assegni suindicati una indennita' una tantum, di importo pari alla differenza tra i trattamenti sopra indicati.
17. In mancanza di detta rinuncia, il lavoratore decade da entrambi i benefici.
Art. 11
Cumulabilita' della prestazione straordinaria
1. Gli assegni straordinari di sostegno al reddito sono incompatibili con i redditi da lavoro dipendente o autonomo, eventualmente acquisiti durante il periodo di fruizione degli assegni medesimi, derivanti da attivita' lavorativa prestata a favore di altri soggetti operanti nel settore assicurativo e finanziario che svolgono attivita' in concorrenza con il datore di lavoro presso cui prestava servizio l'interessato o derivanti da attivita' con contratti di collaborazione e di consulenza in favore di quest'ultimo.
2. Contestualmente all'acquisizione dei redditi di cui al comma 1, cessano di essere corrisposti gli assegni straordinari di sostegno al reddito, nonche' il versamento dei contributi correlati.
3. Gli assegni straordinari di sostegno al reddito sono cumulabili entro il limite massimo dell'ultima retribuzione mensile, ragguagliata ad anno, percepita dall'interessato, secondo il criterio comune richiamato all'articolo 10, con i redditi da lavoro dipendente, eventualmente acquisiti durante il periodo di fruizione degli assegni medesimi, derivanti da attivita' lavorativa prestata a favore di soggetti diversi da quelli di cui al comma 1.
4. Qualora il cumulo tra detti redditi e l'assegno straordinario dovesse superare il predetto limite, si procedera' ad una corrispondente riduzione dell'assegno medesimo.
5. I predetti assegni sono cumulabili con i redditi da lavoro autonomo, derivanti da attivita' prestata a favore di soggetti diversi da quelli di cui al comma 1, compresi quelli derivanti da rapporti avviati, su autorizzazione del datore di lavoro, in costanza di lavoro, nell'importo determinato in tali casi dall'INPS nel rispetto delle norme vigenti.
6. La base retributiva imponibile, considerata ai fini della contribuzione correlata nei casi di cui sopra, e' ridotta in misura pari all'importo dei redditi da lavoro dipendente, con corrispondente riduzione dei versamenti contributivi.
7. In caso di redditi derivanti da lavoro autonomo, la base retributiva imponibile, considerata ai fini della contribuzione correlata nelle ipotesi di cui sopra, e' determinata secondo i criteri stabiliti dall'INPS in modo tale da non creare disparita'.
8. E' fatto obbligo al lavoratore che percepisce l'assegno straordinario di sostegno al reddito, all'atto dell'anticipata risoluzione del rapporto di lavoro e durante il periodo di erogazione dell'assegno medesimo, di dare tempestiva comunicazione all'ex datore di lavoro e al Fondo, dell'instaurazione di successivi rapporti di lavoro dipendenti o autonomi, con specifica indicazione del nuovo datore di lavoro, ai fini della revoca totale o parziale dell'assegno stesso e della contribuzione correlata.
9. In caso di inadempimento dell'obbligo previsto dal comma 8, il lavoratore decade dal diritto alla prestazione, con ripetizione delle somme indebitamente percepite, oltre gli interessi e la rivalutazione capitale, nonche' la cancellazione della contribuzione correlata di cui all'articolo 2, comma 28, della legge n. 662 del 1996.
Art. 12
Contributi sindacali
1. Il diritto dei lavoratori che fruiscono dell'assegno straordinario di sostegno al reddito a proseguire il versamento dei contributi sindacali a favore della Organizzazione Sindacale di appartenenza stipulante il vigente contratto collettivo nazionale di lavoro, con cui e' stata convenuta l'istituzione del Fondo, e' salvaguardato all'atto della risoluzione del rapporto di lavoro con la sottoscrizione di apposita clausola inserita nel documento di rinuncia al preavviso di cui all'articolo 10.
Art. 13
Scadenza
1. Il Fondo, disciplinato dal presente regolamento, scade trascorsi dieci anni dalla data di entrata in vigore del presente decreto ed e' liquidato secondo la procedura prevista dall'articolo 6, commi 7, 8, 9 e 10. Il Fondo potra' essere eventualmente rinnovato alla sua scadenza, con i criteri e per il periodo che le Parti concorderanno.
Art. 14
Norme finali
1. Per quanto non espressamente previsto dal presente regolamento, si applicano le disposizioni del regolamento-quadro di cui al decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, del 27 novembre 1997, n. 477.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e farlo osservare.
Roma, 21 gennaio 2011
Il Ministro del lavoro
e delle politiche sociali
Sacconi
Il Ministro dell'economia
e delle finanze
Tremonti
Visto, il Guardasigilli: Alfano
Registrato alla Corte dei conti l'11 marzo 2011
Ufficio di controllo preventivo sui Ministeri dei servizi alla persona e dei beni culturali, registro n. 3, foglio n. 75
Decreto Legge 70 del 13 maggio 2011
Semestre Europeo - Prime disposizioni urgenti per l'economia. (11G0113)
Vigente al: 10-10-2014
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione;
Ritenuta la straordinaria necessita' ed urgenza di emanare disposizioni finalizzate alla promozione dello sviluppo economico e della competitivita' del Paese, anche mediante l'adozione di misure volte alla semplificazione dei procedimenti amministrativi concernenti, in particolare, la disciplina dei contratti pubblici, dell'attivita' edilizia e di quella fiscale, nonche' ad introdurre misure per il rilancio dell'economia nelle aree del Mezzogiorno del Paese, introducendo anche efficaci strumenti per promuovere sinergie tra le istituzioni di ricerca e le imprese, anche al fine di garantire il rispetto degli impegni assunti in sede europea indispensabili, nell'attuale quadro di finanza pubblica, per il conseguimento dei connessi obiettivi di stabilita' e crescita;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 5 maggio 2011;
Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e del Ministro dell'economia e delle finanze;
Emana
il seguente decreto-legge:
Art. 1
Credito di imposta per la ricerca scientifica
1. E' istituito, sperimentalmente per gli anni 2011 e 2012, un credito di imposta a favore delle imprese che finanziano progetti di ricerca, in Universita' ovvero enti pubblici di ricerca. Universita' ovvero enti pubblici di ricerca possono sviluppare i progetti cosi' finanziati anche in associazione, in consorzio, in joint venture ecc. con altre qualificate strutture di ricerca, anche private, di equivalente livello scientifico. Altre strutture finanziabili via credito di imposta possono essere individuate con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze ((, previo parere delle competenti Commissioni parlamentari. Il parere deve essere espresso entro quindici giorni dalla data di trasmissione. Decorso inutilmente il termine senza che le Commissioni abbiano espresso il parere di rispettiva competenza, il decreto puo' essere adottato)).
2. Il credito di imposta compete in tre quote annuali a decorrere da ciascuno degli anni 2011 e 2012 per l'importo percentuale che eccede la media degli investimenti in ricerca effettuati nel triennio 2008-2010. Resta fermo che l'importo degli investimenti in progetti di ricerca di cui al comma 1 e' integralmente deducibile dall'imponibile delle imprese.
3. Operativamente:
a) per Universita' ed enti pubblici di ricerca si intendono:
1) le Universita', statali e non statali, e gli Istituti Universitari, statali e non statali, legalmente riconosciuti;
2) gli enti pubblici di ricerca di cui all'articolo 6 del Contratto collettivo quadro per la definizione dei comparti di contrattazione per il quadriennio 2006-2009, nonche' l'ASI-Agenzia Spaziale Italiana ((e gli istituti di ricovero e cura a carattere scientifico));
3) gli organismi di ricerca cosi' come definiti ((dalla lettera d) del paragrafo 2.2 della comunicazione della Commissione n. 2006/C 323/01, recante disciplina comunitaria in materia di aiuti di Stato a favore di ricerca, sviluppo e innovazione, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea n. C 323 del 30 dicembre 2006));
b) il credito di imposta:
1) spetta per gli investimenti realizzati a decorrere dal periodo di imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2010 e fino alla chiusura del periodo di imposta in corso al 31 dicembre 2012;
2) compete nella misura del 90 per cento della spesa incrementale di investimento se lo stesso e' commissionato ai soggetti di cui alla lettera a);
3) deve essere indicato nella relativa dichiarazione dei redditi e non concorre alla formazione del reddito ne' della base imponibile dell'imposta regionale sulle attivita' produttive;
4) non rileva ai fini del rapporto di cui agli articoli 61 e 109, comma 5, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni;
5) e' utilizzabile esclusivamente in compensazione ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, e successive modificazioni, con esclusione delle fattispecie di cui al comma 2, lettere e), f), g), h-ter) e h-quater) del medesimo articolo;
6) non e' soggetto al limite annuale di cui all'articolo 1, comma 53, della legge 24 dicembre 2007, n. 244.
4. Le disposizioni applicative del presente articolo sono adottate con provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate. Le disposizioni del presente articolo assorbono il credito di imposta per la ricerca e lo sviluppo di cui al comma 25 dell'articolo 1 della legge 13 dicembre 2010, n. 220, che e' conseguentemente ((abrogato)).
5. Per l'attuazione del presente articolo e' autorizzata la spesa di 55 milioni di euro per l'anno 2011, di 180,8 milioni di euro per l'anno 2012, di 157,2 milioni di euro per l'anno 2013 e di 91 milioni di euro per l'anno 2014. Ai sensi dell'articolo 17, comma 12, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, il Ministro dell'economia e delle finanze provvede al monitoraggio degli oneri di cui al presente articolo. Nel caso si verifichino o siano in procinto di verificarsi scostamenti rispetto alle previsioni, il Ministro dell'economia e delle finanze, con proprio decreto, provvede alla riduzione lineare, fino alla concorrenza dello scostamento finanziario riscontrato, delle dotazioni finanziarie, iscritte a legislazione vigente, nell'ambito delle spese rimodulabili di cui all'articolo 21, comma 5, lettera b), della citata legge n. 196 del 2009, delle missioni di spesa di ciascun Ministero. Dalle predette riduzioni sono esclusi il Fondo per il finanziamento ordinario delle universita', nonche' le risorse destinate alla ricerca e al finanziamento del cinque per mille dell'imposta sul reddito delle persone fisiche, nonche' il fondo di cui alla legge 30 aprile 1985, n. 163, e le risorse destinate alla manutenzione ed alla conservazione dei beni culturali. Il Ministro dell'economia e delle finanze riferisce senza ritardo alle Camere con apposita relazione in merito alle cause degli scostamenti e all'adozione delle misure di cui al precedente periodo.
Art. 2
Credito d'imposta per nuovo lavoro stabile nel Mezzogiorno
1. In funzione e nella prospettiva di una sistematica definizione a livello europeo della fiscalita' di vantaggio per le regioni del Mezzogiorno, fiscalita' che deve essere relativa a lavoro, ricerca e imprese, coerentemente con la decisione assunta nel "Patto Euro plus" del 24-25 marzo 2011 dove si prevedono strumenti specifici ai fini della promozione della produttivita' nelle regioni in ritardo di sviluppo, viene, per cominciare, introdotto un credito d'imposta per ogni lavoratore assunto nel Mezzogiorno a tempo indeterminato. L'assunzione deve essere operata nei ventiquattro mesi successivi alla data di entrata in vigore del presente decreto. In attesa di una estensione coerente con il citato "Patto Euro plus", il funzionamento del credito di imposta si basa sui requisiti oggi previsti dalla Commissione Europea e specificati nei successivi commi. (8)
2. Nel rispetto delle disposizioni di cui al Regolamento (CE) n. 800/2008 della Commissione, del 6 agosto 2008, che dichiara alcune categorie di aiuti compatibili con il mercato comune in applicazione degli articoli 87 e 88 del Trattato CE, ai sensi dell'articolo 40 del predetto Regolamento, ai datori di lavoro che, nei ventiquattro mesi successivi alla data di entrata in vigore del presente decreto aumentano il numero di lavoratori dipendenti a tempo indeterminato assumendo lavoratori definiti dalla CommissioneEuropea "svantaggiati"ai sensi del numero 18 dell'articolo 2 del predetto Regolamento, nelle regioni del Mezzogiorno (Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Puglia, Molise, Sardegna e Sicilia) e' concesso per ogni nuovo lavoratore assunto un credito d'imposta nella misura del 50% dei costi salariali di cui al numero 15 del citato articolo 2 sostenuti nei dodici mesi successivi all'assunzione. Quando l'aumento del numero dei lavoratori dipendenti a tempo indeterminato riguardi lavoratori definiti dalla Commissione Europea "molto svantaggiati" ai sensi del numero 19 dell'articolo 2 del predetto Regolamento, il credito d'imposta e' concesso nella misura del 50% dei costi salariali sostenuti nei ventiquattro mesi successivi all'assunzione. Ai sensi dei numeri 18 e 19 dell'articolo 2 del citato Regolamento, per lavoratori svantaggiati si intendono lavoratori privi di impiego regolarmente retribuito da almeno sei mesi, ovvero privi di un diploma di scuola media superiore o professionale, ovvero che abbiano superato i 50 anni di eta', ovvero che vivano soli con una o piu' persone a carico, ovvero occupati in professioni o settori con elevato tasso di disparita' uomo-donna - ivi definito - ovvero membri di una minoranza nazionale con caratteristiche ivi definite; per lavoratori molto svantaggiati, si intendono i lavoratori privi di lavoro da almeno 24 mesi. (8)
3. Il credito di imposta e' calcolato sulla base della differenza tra il numero dei lavoratori con contratto a tempo indeterminato rilevato in ciascun mese e il numero dei lavoratori con contratto a tempo indeterminato mediamente occupati nei dodici mesi precedenti alla data di assunzione. Per le assunzioni di dipendenti con contratto di lavoro a tempo parziale, il credito d'imposta spetta in misura proporzionale alle ore prestate rispetto a quelle del contratto nazionale. (8)
4. L'incremento della base occupazionale va considerato al netto delle diminuzioni occupazionali verificatesi in societa' controllate o collegate ai sensi dell'articolo 2359 del codice civile o facenti capo, anche per interposta persona, allo stesso soggetto.
5. Per i soggetti che assumono la qualifica di datori di lavoro a decorrere dal mese successivo a quello dell'entrata in vigore del presente decreto, ogni lavoratore assunto con contratto a tempo indeterminato costituisce incremento della base occupazionale. I lavoratori assunti con contratto di lavoro a tempo parziale si assumono nella base occupazionale in misura proporzionale alle ore prestate rispetto a quelle del contratto nazionale.
6. Il credito d'imposta va indicato nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo d'imposta per il quale e' concesso ed e' utilizzabile esclusivamente in compensazione ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, e successive modificazioni, ((entro il 15 maggio 2015)). Esso non concorre alla formazione del reddito e del valore della produzione ai fini dell'imposta regionale sulle attivita' produttive e non rileva ai fini del rapporto di cui agli articoli 61 e 109, comma 5, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917. (8)
7. Il diritto a fruire del credito d'imposta decade:
a) se il numero complessivo dei dipendenti a tempo indeterminato e' inferiore o pari a quello rilevato mediamente nei dodici mesi precedenti alla data di assunzione; (8)
b) se i posti di lavoro creati non sono conservati per un periodo minimo di tre anni, ovvero di due anni nel caso delle piccole e medie imprese;
c) nei casi in cui vengano definitivamente accertate violazioni non formali, sia alla normativa fiscale che a quella contributiva in materia di lavoro dipendente per le quali siano state irrogate sanzioni di importo non inferiore a euro 5.000, oppure violazioni alla normativa sulla salute e sulla sicurezza dei lavoratori previste dalle vigenti disposizioni, nonche' nei casi in cui siano emanati provvedimenti definitivi della magistratura contro il datore di lavoro per condotta antisindacale.
7-bis. Nei casi di cui alle lettere b) e c) del comma 7, i datori di lavoro sono tenuti alla restituzione del credito d'imposta di cui hanno gia' usufruito. Nel caso ricorra la fattispecie di cui alla lettera c) del comma 7, e' dovuta la restituzione del credito maturato e usufruito dal momento in cui e' stata commessa la violazione. Il credito d'imposta regolato dal presente articolo, di cui abbia gia' usufruito il datore di lavoro che sia sottoposto a una procedura concorsuale, e' considerato credito prededucibile. Dalla data del definitivo accertamento delle violazioni di cui alla lettera c) del comma 7 decorrono i termini per procedere al recupero delle minori somme versate o del maggiore credito riportato, comprensivi degli interessi calcolati al tasso legale, e per l'applicazione delle relative sanzioni.
8. Con decreto di natura non regolamentare del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, con il Ministro per i rapporti con le regioni e per la coesione territoriale e con il Ministro della gioventu', previa intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome, e tenendo conto dei notevoli ritardi maturati, in assoluto e rispetto al precedente ciclo di programmazione, nell'impegno e nella spesa dei fondi strutturali comunitari, sono stabiliti i limiti di finanziamento garantiti da ciascuna delle Regioni di cui al comma 1 nonche' le disposizioni di attuazione dei commi precedenti anche al fine di garantire il rispetto delle condizioni che consentono l'utilizzo dei suddetti fondi strutturali comunitari per il cofinanziamento del presente credito d'imposta.
8-bis. All'attuazione del presente articolo si provvede nel limite massimo delle risorse come individuate ai sensi del comma 9; con provvedimento dell'Agenzia delle entrate sono dettati termini e modalita' di fruizione del credito di imposta al fine del rispetto del previsto limite di spesa. (8)
9. Le risorse necessarie all'attuazione del presente articolo sono individuate, previo consenso della Commissione Europea, nell'utilizzo congiunto delle risorse nazionali e comunitarie del Fondo Sociale Europeo e del Fondo Europeo di Sviluppo Regionale destinate al finanziamento dei programmi operativi, regionali e nazionali nei limiti stabiliti con il decreto di cui al comma 8. Le citate risorse nazionali e comunitarie per ciascuno degli anni 2011, 2012 e 2013 sono versate all'entrata del bilancio dello Stato e successivamente riassegnate per le suddette finalita' di spesa, ad apposito programma dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze. A tal fine, le Amministrazioni titolari dei relativi programmi comunicano al Fondo di rotazione di cui all'articolo 5 della legge 16 aprile 1987, n. 183, gli importi, comunitari e nazionali, riconosciuti a titolo di credito di imposta dalla UE, da versare all'entrata del bilancio dello Stato. PERIODO SOPPRESSO DAL D.L. 9 FEBBRAIO 2012, N. 5, CONVERTITO CON MODIFICAZIONI DALLA L. 4 APRILE 2012, N. 35. PERIODO SOPPRESSO DAL D.L. 9 FEBBRAIO 2012, N. 5, CONVERTITO CON MODIFICAZIONI DALLA L. 4 APRILE 2012, N. 35. PERIODO SOPPRESSO DAL D.L. 9 FEBBRAIO 2012, N. 5, CONVERTITO CON MODIFICAZIONI DALLA L. 4 APRILE 2012, N. 35. Nelle more della conclusione della procedura finalizzata all'individuazione e riassegnazione delle risorse, la regolazione contabile delle compensazioni esercitate ai sensi del comma 6 avviene utilizzando i fondi disponibili sulla contabilita' speciale 1778 'Agenzia delle entrate - Fondi di bilancio' senza incidere sul saldo giornaliero di tesoreria." (8)
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AGGIORNAMENTO (8)
Il D.L. 9 febbraio 2012, n. 5, convertito con modificazioni dalla L. 4 aprile 2012, n. 35, ha disposto (con l'art. 59, comma 2) che le modifiche introdotte al presente articolo hanno effetto dal 14 maggio 2011, data di entrata in vigore del decreto-legge 13 maggio 2011, n. 70, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 2011, n. 106.
Art. 2-bis
(((Credito d'imposta per gli investimenti nel Mezzogiorno)
1. In coerenza con la decisione assunta nel "Patto Europlus" del 24-25 marzo 2011 e con il Piano per il Sud approvato dal Consiglio dei Ministri il 26 novembre 2010, che si prefigge in particolare l'obiettivo di concentrare nello strumento del credito d'imposta gli interventi rivolti ad aiutare le imprese a superare le strozzature alla loro crescita, il credito d'imposta per gli investimenti nelle aree sottoutilizzate, di cui all'articolo 1, commi da 271 a 279, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, e successive modificazioni, e' rifinanziato con fondi strutturali europei.
2. Il Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro per i rapporti con le regioni e per la coesione territoriale e previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, stabilisce, con proprio decreto di natura non regolamentare, i limiti di finanziamento per ciascuna regione interessata, la durata dell'agevolazione nonche' le disposizioni di attuazione necessarie a garantire la coerenza dello strumento con le priorita' e le procedure dei fondi strutturali europei, in particolare quelle previste dal regolamento (CE) n. 1083/2006 del Consiglio, dell'11 luglio 2006, e con la cornice programmatica definita con il Quadro strategico nazionale 2007-2013. I crediti d'imposta possono essere fruiti entro i limiti delle disponibilita' previste dal decreto di cui al presente comma. I soggetti interessati hanno diritto al credito d'imposta fino all'esaurimento delle risorse finanziarie. L'Agenzia delle entrate, con proprio provvedimento, individua le modalita' per l'attuazione della presente clausola.
3. Tenuto conto dei notevoli ritardi nel loro impegno e nella loro spesa, le risorse necessarie all'attuazione del presente articolo sono individuate, previo consenso della Commissione europea, nell'utilizzo congiunto delle risorse del Fondo europeo di sviluppo regionale (FESR) e del cofinanziamento nazionale destinate ai territori delle regioni Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sicilia e Sardegna.
4. Le citate risorse nazionali e dell'Unione europea, per ciascuno degli anni in cui il credito d'imposta e' reso operativo con il decreto di cui al comma 2, sono versate all'entrata del bilancio dello Stato e successivamente riassegnate, per le suddette finalita' di spesa, ad apposito programma dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze. A tale fine, le amministrazioni titolari dei relativi programmi comunicano al Fondo di rotazione di cui all'articolo 5 della legge 16 aprile 1987, n. 183, gli importi, dell'Unione europea e nazionali, riconosciuti a titolo di credito d'imposta dall'Unione europea, da versare all'entrata del bilancio dello Stato. Ai sensi dell'articolo 17, comma 12, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, il Ministro dell'economia e delle finanze provvede al monitoraggio degli oneri di cui al presente articolo.
5. Entro il 31 gennaio di ciascun anno il Ministro dell'economia e delle finanze riferisce alle Camere, con apposita relazione, sullo stato di attuazione del presente articolo)).
Art. 3
Reti d'impresa, "Zone a burocrazia zero", Distretti turistici, nautica da diporto
1. COMMA SOPPRESSO DALLA L. 12 LUGLIO 2011, N. 106.
2. COMMA SOPPRESSO DALLA L. 12 LUGLIO 2011, N. 106.
3. COMMA SOPPRESSO DALLA L. 12 LUGLIO 2011, N. 106.
4. Possono essere istituiti ((...)), ((con decreto del Ministro dei beni e delle attivita' culturali e del turismo)), su richiesta delle imprese del settore che operano ((nei territori interessati)), previa intesa con le Regioni interessate, i Distretti turistici con gli obiettivi di riqualificare e rilanciare l'offerta turistica a livello nazionale e internazionale, di accrescere lo sviluppo delle aree e dei settori del Distretto, di migliorare l'efficienza nell'organizzazione e nella produzione dei servizi, di assicurare garanzie e certezze giuridiche alle imprese che vi operano con particolare riferimento alle opportunita' di investimento, di accesso al credito, di semplificazione e celerita' nei rapporti con le pubbliche amministrazioni.
5. Nei territori di cui al comma 4, la delimitazione dei Distretti e' effettuata , ((entro il 31 dicembre 2015, dalle Regioni d'intesa con il Ministero dei beni e delle attivita' culturali e del turismo)) e con i Comuni interessati, previa conferenza di servizi, che e' obbligatoriamente indetta se richiesta da imprese del settore turistico che operano nei medesimi territori. ((PERIODO SOPPRESSO DAL D.L. 31 MAGGIO 2014, N. 83, CONVERTITO CON MODIFICAZIONI DALLA L. 29 LUGLIO 2014, N. 106)). Il relativo procedimento si intende concluso favorevolmente per gli interessati se l'amministrazione competente non comunica all'interessato, nel termine di novanta giorni dall'avvio del procedimento, il provvedimento di diniego.(15)
((5-bis. Nell'ambito dei distretti, come individuati ai sensi dei commi 4 e 5, possono essere realizzati progetti pilota, concordati con i Ministeri competenti in materia di semplificazione amministrativa e fiscalita', anche al fine di aumentare l'attrattivita', favorire gli investimenti e creare aree favorevoli agli investimenti (AFAI) mediante azioni per la riqualificazione delle aree del distretto, per la realizzazione di opere infrastrutturali, per l'aggiornamento professionale del personale, per la promozione delle nuove tecnologie)).
6. Nei Distretti turistici si applicano le seguenti disposizioni:
a) alle imprese dei Distretti, costituite in rete ai sensi dell'articolo 3, comma 4-ter e seguenti, del decreto-legge 10 febbraio 2009, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 aprile 2009, n. 33, e successive modificazioni, si applicano le disposizioni agevolative in materia amministrativa, finanziaria, per la ricerca e lo sviluppo di cui all'articolo 1, comma 368, lettere b), c) e d) della legge 23 dicembre 2005, n. 266, e successive modificazioni, previa autorizzazione rilasciata con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze di concerto con il Ministero dello sviluppo economico, da adottare entro sei mesi dalla relativa richiesta. Alle medesime imprese, ancorche' non costituite in rete, si applicano comunque, su richiesta, le disposizioni agevolative in materia fiscale di cui all'articolo 1, comma 368, lettera a), della citata legge n. 266 del 2005;
((b) i distretti costituiscono 'zone a burocrazia zero' ai sensi dell'articolo 37-bis del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221; restano esclusi dalle misure di semplificazione le autorizzazioni e gli altri atti di assenso comunque denominati prescritti dal codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42));
c) nei Distretti sono attivati sportelli unici di coordinamento delle attivita' delle Agenzie fiscali e dell'INPS. Presso tali sportelli le imprese del distretto intrattengono rapporti per la risoluzione di qualunque questione di competenza propria di tali enti e possono presentare richieste e istanze, anche rivolte a qualsiasi altra amministrazione statale, nonche' ricevere i provvedimenti conclusivi dei relativi procedimenti. Con decreto interdirigenziale dei predetti enti, nonche' con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri di natura non regolamentare, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, sono emanate, in coordinamento con la disciplina vigente in materia di Sportello unico per le attivita' produttive e di comunicazione unica, le disposizioni applicative occorrenti ad assicurare la funzionalita' degli sportelli unici, rispettivamente, per le questioni di competenza dei predetti enti, nonche' di competenza delle amministrazioni statali. Per le attivita' di ispezione e controllo di competenza delle Agenzie fiscali e dell'INPS gli sportelli unici assicurano controlli unitari, nonche' una pianificazione e l'esercizio di tali attivita' in modo tale da influire il meno possibile sull'ordinaria attivita' propria delle imprese dei Distretti. Dall'attuazione delle disposizioni di cui ai periodi precedenti non devono derivare nuovi o maggiori oneri. Le amministrazioni provvedono agli adempimenti ivi previsti con l'utilizzo delle risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili in base alla legislazione vigente.
7. Per semplificare gli adempimenti amministrativi relativi alla navigazione da diporto per scopi commerciali ed alla realizzazione di pontili galleggianti a carattere stagionale, al Codice della nautica da diporto di cui decreto legislativo 18 luglio 2005, n. 171, i commi 1 e 2 dell'articolo 1 sono sostituiti dai seguenti:
"1. Le disposizioni del presente codice si applicano alla navigazione da diporto, anche se esercitata per fini commerciali mediante le unita' da diporto di cui all'articolo 3 del presente codice, ivi comprese le navi di cui all'articolo 3 della legge 8 luglio 2003, n. 172.
2. Ai fini del presente codice si intende per navigazione da diporto quella effettuata in acque marittime ed interne a scopi sportivi o ricreativi e senza fine di lucro, nonche' quella esercitata a scopi commerciali, anche mediante le navi di cui all'articolo 3 della legge 8 luglio 2003, n. 172, ferma restando la disciplina ivi prevista.''.
8. Per incentivare la realizzazione di porti e approdi turistici e razionalizzare il procedimento di rilascio delle relative concessioni demaniali marittime:
a) all'articolo 5, della legge 28 gennaio 1994, n. 84, dopo il comma 2, e' inserito il seguente:
"2-bis. Nel caso di strutture o ambiti idonei, allo stato sottoutilizzati o non diversamente utilizzabili per funzioni portuali di preminente interesse pubblico, nella predisposizione del piano regolatore portuale, deve essere valutata, con priorita', la possibile finalizzazione delle predette strutture ed ambiti ad approdi turistici come definiti dall'articolo 2 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 2 dicembre 1997, n. 509.";
b) ferma restando la disciplina relativa all'attribuzione di beni a regioni ed enti locali in base alla legge 5 maggio 2009, n. 42, nonche' alle rispettive norme di attuazione, al procedimento di revisione del quadro normativo in materia di rilascio delle concessioni demaniali marittime per le strutture portuali di cui all'articolo 2, comma 1, lettere a) e b), del decreto del Presidente della Repubblica 2 dicembre 1997, n. 509, si applicano i criteri e le modalita' di affidamento appositamente definiti nell'ambito dell'intesa raggiunta ai sensi dell'articolo 1, comma 18, del decreto legge 30 dicembre 2009, n. 194, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2010, n. 25, in sede di conferenza Stato - Regioni.
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AGGIORNAMENTO (15)
La L. 24 dicembre 2012, n. 228, ha disposto (con l'art. 1, comma 388) che e' fissato al 30 giugno 2013 il termine di scadenza dei termini e dei regimi giuridici di cui al comma 5 del presente articolo.
Art. 4
Costruzione delle opere pubbliche
1. Per ridurre i tempi di costruzione delle opere pubbliche, soprattutto se di interesse strategico, per semplificare le procedure di affidamento dei relativi contratti pubblici, per garantire un piu' efficace sistema di controllo e infine per ridurre il contenzioso, sono apportate alla disciplina vigente, in particolare, le modificazioni che seguono:
a) estensione del campo di applicazione della finanza di progetto, anche con riferimento al cosiddetto "leasing in costruendo";
b) limite alla possibilita' di iscrivere "riserve";
c) introduzione di un tetto di spesa per le "varianti";
d) introduzione di un tetto di spesa per le opere cosiddette "compensative";
e) contenimento della spesa per compensazione,in caso di variazione del prezzo dei singoli materiali di costruzione;
f) riduzione della spesa per gli accordi bonari;
g) istituzione nelle Prefetture di un elenco di fornitori e prestatori di servizi non soggetti a rischio di inquinamento mafioso;
h) disincentivo per le liti "temerarie";
i) individuazione, accertamento e prova dei requisiti di partecipazione alle gare mediante collegamento telematico alla Banca dati nazionale dei contratti pubblici;
l) estensione del criterio di autocertificazione per la dimostrazione dei requisiti richiesti per l'esecuzione dei lavori pubblici;
m) controlli essenzialmente "ex post" sul possesso dei requisiti di partecipazione alle gare da parte delle stazioni appaltanti;
n) tipizzazione delle cause di esclusione dalle gare, cause che possono essere solo quelle previste dal codice dei contratti pubblici e dal relativo regolamento di esecuzione e attuazione, con irrilevanza delle clausole addizionali eventualmente previste dalle stazioni appaltanti nella documentazione di gara;
o) obbligo di scorrimento della graduatoria, in caso di risoluzione del contratto;
p) razionalizzazione e semplificazione del procedimento per la realizzazione di infrastrutture strategiche di preminente interesse nazionale ("Legge obiettivo");
q) innalzamento dei limiti di importo per l'affidamento degli appalti di lavori mediante procedura negoziata;
r) innalzamento dei limiti di importo per l'accesso alla procedura semplificata ristretta per gli appalti di lavori. Inoltre, e' elevata da cinquanta a settanta anni la soglia per la presunzione di interesse culturale degli immobili pubblici.
2. Conseguentemente, al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163 sono, tra l'altro, apportate le seguenti modificazioni:
a) all'articolo 27, comma 1, le parole: "dall'applicazione del presente codice" sono sostituite dalle seguenti: "dall'ambito di applicazione oggettiva del presente codice";
b) all'articolo 38:
1) al comma 1:
1.1) alla lettera b), le parole: «il socio» sono sostituite dalle seguenti: «i soci» e dopo le parole: "gli amministratori muniti di poteri di rappresentanza o il direttore tecnico" sono inserite le seguenti: "o il socio unico persona fisica, ovvero il socio di maggioranza in caso di societa' con meno di quattro soci," ;
1.2) alla lettera c), le parole: «del socio» sono sostituite dalle seguenti: «dei soci»; dopo le parole: "degli amministratori muniti di poteri di rappresentanza o del direttore tecnico" sono inserite le seguenti: "o del socio unico persona fisica, ovvero del socio di maggioranza in caso di societa' con meno di quattro soci,"; le parole: "cessati dalla carica nel triennio" sono sostituite dalle seguenti: "cessati dalla carica nell'anno"; le parole "di aver adottato atti o misure di completa dissociazione" sono sostituite dalle seguenti: "che vi sia stata completa ed effettiva dissociazione"; le parole: «resta salva in ogni caso l'applicazione dell'articolo 178 del codice penale e dell'articolo 445, comma 2, del codice di procedura penale» sono sostituite dalle seguenti: «l'esclusione e il divieto in ogni caso non operano quando il reato e' stato depenalizzato ovvero quando e' intervenuta la riabilitazione ovvero quando il reato e' stato dichiarato estinto dopo la condanna ovvero in caso di revoca della condanna medesima»;
1.3) alla lettera d) dopo le parole: "19 marzo 1990, n. 55;" sono aggiunte le seguenti: "l'esclusione ha durata di un anno decorrente dall'accertamento definitivo della violazione e va comunque disposta se la violazione non e' stata rimossa;";
1.4) NUMERO SOPPRESSO DALLA L. 12 LUGLIO 2011, N.106;
1.5) alla lettera g) dopo la parola: "violazioni" e' inserita la seguente: "gravi";
1.6) la lettera h) e' sostituita dalla seguente:
«h) nei cui confronti, ai sensi del comma 1-ter, risulta l'iscrizione nel casellario informatico di cui all'articolo 7, comma 10, per aver presentato falsa dichiarazione o falsa documentazione in merito a requisiti e condizioni rilevanti per la partecipazione a procedure di gara e per l'affidamento dei subappalti.»;
1.7) NUMERO SOPPRESSO DALLA L. 12 LUGLIO 2011, N.106;
1.8) la lettera m-bis) e' sostituita dalla seguente:
"m-bis) nei cui confronti, ai sensi dell'articolo 40, comma 9-quater, risulta l'iscrizione nel casellario informatico di cui all'articolo 7, comma 10, per aver presentato falsa dichiarazione o falsa documentazione ai fini del rilascio dell'attestazione SOA.";
1.9) alla lettera m-ter), sono soppresse le parole: ", anche in assenza nei loro confronti di un procedimento per l'applicazione di una misura di prevenzione o di una causa ostativa ivi previste," e le parole: "nei tre anni antecedenti" sono sostituite dalle seguenti: "nell'anno antecedente";
2) al comma 1-bis, le parole: "I casi di esclusione previsti" sono sostituite dalle seguenti: "Le cause di esclusione previste" e dopo le parole: "affidate ad un custode o amministratore giudiziario" sono inserite le seguenti: ", limitatamente a quelle riferite al periodo precedente al predetto affidamento,";
3) dopo il comma 1-bis e' inserito il seguente:
"1-ter. In caso di presentazione di falsa dichiarazione o falsa documentazione, nelle procedure di gara e negli affidamenti di subappalto, la stazione appaltante ne da' segnalazione all'Autorita' che, se ritiene che siano state rese con dolo o colpa grave in considerazione della rilevanza o della gravita' dei fatti oggetto della falsa dichiarazione o della presentazione di falsa documentazione, dispone l'iscrizione nel casellario informatico ai fini dell'esclusione dalle procedure di gara e dagli affidamenti di subappalto ai sensi del comma 1, lettera h), per un periodo di un anno, decorso il quale l'iscrizione e' cancellata e perde comunque efficacia.";
4) il comma 2 e' sostituito dal seguente:
"2. Il candidato o il concorrente attesta il possesso dei requisiti mediante dichiarazione sostitutiva in conformita' alle previsioni del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, in cui indica tutte le condanne penali riportate, ivi comprese quelle per le quali abbia beneficiato della non menzione. Ai fini del comma 1, lettera c), il concorrente non e' tenuto ad indicare nella dichiarazione le condanne per reati depenalizzati ovvero dichiarati estinti dopo la condanna stessa, ne' le condanne revocate, ne' quelle per le quali e' intervenuta la riabilitazione. PERIODO SOPPRESSO DALLA L. 12 LUGLIO 2011, N. 106. Ai fini del comma 1, lettera g), si intendono gravi le violazioni che comportano un omesso pagamento di imposte e tasse per un importo superiore all'importo di cui all'articolo 48 bis, commi 1 e 2-bis, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602. Ai fini del comma 1, lettera i), si intendono gravi le violazioni ostative al rilascio del documento unico di regolarita' contributiva di cui all'articolo 2, comma 2, del decreto-legge 25 settembre 2002, n. 210, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 novembre 2002, n. 266; i soggetti di cui all'articolo 47, comma 1, dimostrano, ai sensi dell'articolo 47, comma 2, il possesso degli stessi requisiti prescritti per il rilascio del documento unico di regolarita' contributiva. Ai fini del comma 1, lettera m-quater), il concorrente allega, alternativamente: a) la dichiarazione di non trovarsi in alcuna situazione di controllo di cui all'articolo 2359 del codice civile rispetto ad alcun soggetto, e di aver formulato l'offerta autonomamente; b) la dichiarazione di non essere a conoscenza della partecipazione alla medesima procedura di soggetti che si trovano, rispetto al concorrente, in una delle situazioni di controllo di cui all'articolo 2359 del codice civile, e di aver formulato l'offerta autonomamente; c) la dichiarazione di essere a conoscenza della partecipazione alla medesima procedura di soggetti che si trovano, rispetto al concorrente, in situazione di controllo di cui all'articolo 2359 del codice civile, e di aver formulato l'offerta autonomamente. Nelle ipotesi di cui alle lettere a), b) e c), la stazione appaltante esclude i concorrenti per i quali accerta che le relative offerte sono imputabili ad un unico centro decisionale, sulla base di univoci elementi. La verifica e l'eventuale esclusione sono disposte dopo l'apertura delle buste contenenti l'offerta economica.";
c) all'articolo 40, sono apportate le seguenti modifiche:
1) al comma 3, lettera a), e' aggiunto, in fine, il seguente periodo: "I soggetti accreditati sono tenuti a inserire la certificazione di cui alla presente lettera relativa alle imprese esecutrici di lavori pubblici nell'elenco ufficiale istituito presso l'organismo nazionale italiano di accreditamento di cui all'articolo 4, comma 2, della legge 23 luglio 2009, n. 99;";
1-bis) al comma 4, lettera e), dopo le parole: "attivita' di qualificazione" sono aggiunte le seguenti: ", ferma restando l'inderogabilita' dei minimi tariffari";
2) dopo il comma 9-ter, e' aggiunto il seguente:
"9-quater. In caso di presentazione di falsa dichiarazione o falsa documentazione, ai fini della qualificazione, le SOA ne danno segnalazione all'Autorita' che, se ritiene che siano state rese con dolo o colpa grave in considerazione della rilevanza o della gravita' dei fatti oggetto della falsa dichiarazione o della presentazione di falsa documentazione, dispone l'iscrizione nel casellario informatico ai fini dell'esclusione dalle procedure di gara e dagli affidamenti di subappalto ai sensi dell'articolo 38, comma 1, lettera m-bis), per un periodo di un anno, decorso il quale l'iscrizione e' cancellata e perde comunque efficacia.";
c-bis) all'articolo 42, dopo il comma 3 e' inserito il seguente:
"3-bis. Le stazioni appaltanti provvedono a inserire nella Banca dati nazionale dei contratti pubblici prevista dall'articolo 62-bis del codice dell'amministrazione digitale, di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, secondo il modello predisposto e pubblicato dall'Autorita' nel sito informatico presso l'Osservatorio, previo parere del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, la certificazione attestante le prestazioni di cui al comma 1, lettera a), del presente articolo rese dai fornitori e dai prestatori di servizi, entro trenta giorni dall'avvenuto rilascio; in caso di inadempimento si applica quanto previsto dall'articolo 6, comma 11";
d) all'articolo 46 sono apportate le seguenti modificazioni:
1) la rubrica e' sostituita dalla seguente: "Documenti e informazioni complementari - Tassativita' delle cause di esclusione";
2) dopo il comma 1 e' inserito il seguente:
"1-bis. La stazione appaltante esclude i candidati o i concorrenti in caso di mancato adempimento alle prescrizioni previste dal presente codice e dal regolamento e da altre disposizioni di legge vigenti, nonche' nei casi di incertezza assoluta sul contenuto o sulla provenienza dell'offerta, per difetto di sottoscrizione o di altri elementi essenziali ovvero in caso di non integrita' del plico contenente l'offerta o la domanda di partecipazione o altre irregolarita' relative alla chiusura dei plichi, tali da far ritenere, secondo le circostanze concrete, che sia stato violato il principio di segretezza delle offerte; i bandi e le lettere di invito non possono contenere ulteriori prescrizioni a pena di esclusione. Dette prescrizioni sono comunque nulle";
e) all'articolo 48, comma 1, dopo il primo periodo, e' inserito il seguente: "Le stazioni appaltanti, in sede di controllo, verificano il possesso del requisito di qualificazione per eseguire lavori attraverso il casellario informatico di cui all'articolo 7, comma 10, ovvero attraverso il sito del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti per i contratti affidati a contraente generale; per i fornitori e per i prestatori di servizi la verifica del possesso del requisito di cui all'articolo 42, comma 1, lettera a), del presente codice e' effettuata tramite la Banca dati nazionale dei contratti pubblici prevista dall'articolo 62-bis del codice dell'amministrazione digitale, di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82";
e-bis) all'articolo 49, comma 2, lettera c), sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: ", nonche' il possesso dei requisiti tecnici e delle risorse oggetto di avvalimento";
e-ter) all'articolo 55, comma 6, secondo periodo, dopo le parole: "Alle procedure ristrette," sono inserite le seguenti: "per l'affidamento di lavori,";
f) all'articolo 56, comma 1, lettera a), l'ultimo periodo e' soppresso;
g) all'articolo 57, comma 2, lettera a), l'ultimo periodo e' soppresso;
g-bis) all'articolo 62, comma 1, dopo le parole: "Nelle procedure ristrette relative a" sono inserite le seguenti: "servizi o forniture, ovvero a";
h) all'articolo 64, dopo il comma 4 e' inserito il seguente:
"4-bis. I bandi sono predisposti dalle stazioni appaltanti sulla base di modelli (bandi - tipo) approvati dall'Autorita', previo parere del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e sentite le categorie professionali interessate, con l'indicazione delle cause tassative di esclusione di cui all'articolo 46, comma 1-bis. Le stazioni appaltanti nella delibera a contrarre motivano espressamente in ordine alle deroghe al bando - tipo.";
i) all'articolo 74, dopo il comma 2 e' inserito il seguente:
"2-bis. Le stazioni appaltanti richiedono, di norma, l'utilizzo di moduli di dichiarazione sostitutiva dei requisiti di partecipazione di ordine generale e, per i contratti relativi a servizi e forniture o per i contratti relativi a lavori di importo pari o inferiore a 150.000 euro, dei requisiti di partecipazione economico-finanziari e tecnico-organizzativi. I moduli sono predisposti dalle stazioni appaltanti sulla base dei modelli standard definiti con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, acquisito l'avviso dell'Autorita'.".
i-bis) all'articolo 81, dopo il comma 3 e' aggiunto il seguente:
"3-bis. L'offerta migliore e' altresi' determinata al netto delle spese relative al costo del personale, valutato sulla base dei minimi salariali definiti dalla contrattazione collettiva nazionale di settore tra le organizzazioni sindacali dei lavoratori e le organizzazioni dei datori di lavoro comparativamente piu' rappresentative sul piano nazionale, e delle misure di adempimento delle disposizioni in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro";
i-ter) all'articolo 87, comma 2, la lettera g) e' abrogata;
l) all'articolo 122:
1) il comma 7 e' sostituito dal seguente:
"7. I lavori di importo complessivo inferiore a un milione di euro possono essere affidati dalle stazioni appaltanti, a cura del responsabile del procedimento, nel rispetto dei principi di non discriminazione, parita' di trattamento, proporzionalita' e trasparenza, e secondo la procedura prevista dall'articolo 57, comma 6; l'invito e' rivolto, per lavori di importo pari o superiore a 500.000 euro, ad almeno dieci soggetti e, per lavori di importo inferiore a 500.000 euro, ad almeno cinque soggetti se sussistono aspiranti idonei in tali numeri. I lavori affidati ai sensi del presente comma, relativi alla categoria prevalente, sono affidabili a terzi mediante subappalto o subcontratto nel limite del 20 per cento dell'importo della medesima categoria; per le categorie specialistiche di cui all'articolo 37, comma 11, restano ferme le disposizioni ivi previste. L'avviso sui risultati della procedura di affidamento, conforme all'allegato IX A, punto quinto (avviso relativo agli appalti aggiudicati), contiene l'indicazione dei soggetti invitati ed e' trasmesso per la pubblicazione, secondo le modalita' di cui ai commi 3 e 5 del presente articolo, entro dieci giorni dalla data dell'aggiudicazione definitiva; non si applica l'articolo 65, comma 1";
2) il comma 7-bis e' abrogato;
m) all'articolo 123, comma 1, le parole: "1 milione" sono sostituite dalle seguenti: " un milione e cinquecentomila";
m-bis) all'articolo 125, comma 11, primo e secondo periodo, le parole: "ventimila euro" sono sostituite dalle seguenti: "quarantamila euro";
n) all'articolo 132, comma 3, sono aggiunte, infine, le seguenti parole: "al netto del 50 per cento dei ribassi d'asta conseguiti"; ((6))
o) all'articolo 133, i commi 4 e 5 sono sostituiti dai seguenti:
"4. In deroga a quanto previsto dal comma 2, qualora il prezzo di singoli materiali da costruzione, per effetto di circostanze eccezionali, subisca variazioni in aumento o in diminuzione, superiori al 10 per cento rispetto al prezzo rilevato dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti nell'anno di presentazione dell'offerta con il decreto di cui al comma 6, si fa luogo a compensazioni, in aumento o in diminuzione, per la meta' della percentuale eccedente il 10 per cento e nel limite delle risorse di cui al comma 7.
5. La compensazione e' determinata applicando la meta' della percentuale di variazione che eccede il 10 per cento al prezzo dei singoli materiali da costruzione impiegati nelle lavorazioni contabilizzate nell'anno solare precedente al decreto di cui al comma 6 nelle quantita' accertate dal direttore dei lavori.";
p) all'articolo 140, sono apportate le seguenti modificazioni:
1) nella rubrica le parole: "per grave inadempimento dell'esecutore" sono soppresse;
2) al comma 1, primo periodo, le parole: "prevedono nel bando di gara che" sono soppresse e le parole: "per grave inadempimento del medesimo" sono sostituite dalle seguenti: "ai sensi degli articoli 135 e 136";
q) all'articolo 153, sono apportate le seguenti modifiche:
1) al comma 9 le parole "asseverato da una banca" sono sostituite dalle seguenti: "asseverato da un istituto di credito o da societa' di servizi costituite dall'istituto di credito stesso ed iscritte nell'elenco generale degli intermediari finanziari, ai sensi dell'articolo 106 del decreto legislativo 1 settembre 1993, n. 385, o da una societa' di revisione ai sensi dell'articolo 1 della legge 23 novembre 1939, n. 1966";
2) i commi 19 e 20, sono sostituiti dai seguenti:
"19. Gli operatori economici possono presentare alle amministrazioni aggiudicatrici proposte relative alla realizzazione in concessione di lavori pubblici o di lavori di pubblica utilita' non presenti nella programmazione triennale di cui all'articolo 128 ovvero negli strumenti di programmazione approvati dall'amministrazione aggiudicatrice sulla base della normativa vigente. La proposta contiene un progetto preliminare, una bozza di convenzione, il piano economico-finanziario asseverato da uno dei soggetti di cui al comma 9, primo periodo, e la specificazione delle caratteristiche del servizio e della gestione. Il piano economico-finanziario comprende l'importo delle spese sostenute per la predisposizione della proposta, comprensivo anche dei diritti sulle opere dell'ingegno di cui all'articolo 2578 del codice civile. La proposta e' corredata dalle autodichiarazioni relative al possesso dei requisiti di cui al comma 20, dalla cauzione di cui all'articolo 75, e dall'impegno a prestare una cauzione nella misura dell'importo di cui al comma 9, terzo periodo, nel caso di indizione di gara. L'amministrazione aggiudicatrice valuta, entro tre mesi, il pubblico interesse della proposta. A tal fine l'amministrazione aggiudicatrice puo' invitare il proponente ad apportare al progetto preliminare le modifiche necessarie per la sua approvazione. Se il proponente non apporta le modifiche richieste, la proposta non puo' essere valutata di pubblico interesse. Il progetto preliminare, eventualmente modificato, e' inserito nella programmazione triennale di cui all'articolo 128 ovvero negli strumenti di programmazione approvati dall'amministrazione aggiudicatrice sulla base della normativa vigente ed e' posto in approvazione con le modalita' indicate all'articolo 97; il proponente e' tenuto ad apportare le eventuali ulteriori modifiche chieste in sede di approvazione del progetto; in difetto, il progetto si intende non approvato. Il progetto preliminare approvato e' posto a base di gara per l'affidamento di una concessione, alla quale e' invitato il proponente, che assume la denominazione di promotore. Nel bando l'amministrazione aggiudicatrice puo' chiedere ai concorrenti, compreso il promotore, la presentazione di eventuali varianti al progetto. Nel bando e' specificato che il promotore puo' esercitare il diritto di prelazione. I concorrenti, compreso il promotore, devono essere in possesso dei requisiti di cui al comma 8, e presentare un'offerta contenente una bozza di convenzione, il piano economico-finanziario asseverato da uno dei soggetti di cui al comma 9, primo periodo, la specificazione delle caratteristiche del servizio e della gestione, nonche' le eventuali varianti al progetto preliminare; si applicano i commi 4, 5, 6, 7 e 13. Se il promotore non risulta aggiudicatario, puo' esercitare, entro quindici giorni dalla comunicazione dell'aggiudicazione definitiva, il diritto di prelazione e divenire aggiudicatario se dichiara di impegnarsi ad adempiere alle obbligazioni contrattuali alle medesime condizioni offerte dall'aggiudicatario. Se il promotore non risulta aggiudicatario e non esercita la prelazione ha diritto al pagamento, a carico dell'aggiudicatario, dell'importo delle spese per la predisposizione della proposta nei limiti indicati nel comma 9. Se il promotore esercita la prelazione, l'originario aggiudicatario ha diritto al pagamento, a carico del promotore, dell'importo delle spese per la predisposizione dell'offerta nei limiti cui al comma 9.
19-bis. La proposta di cui al comma 19, primo periodo, puo' riguardare, in alternativa alla concessione, la locazione finanziaria di cui all'articolo 160-bis.
20. Possono presentare le proposte di cui al comma 19, primo periodo, i soggetti in possesso dei requisiti di cui al comma 8, nonche' i soggetti dotati di idonei requisiti tecnici, organizzativi, finanziari e gestionali, specificati dal regolamento, nonche' i soggetti di cui agli articoli 34 e 90, comma 2, lettera b), eventualmente associati o consorziati con enti finanziatori e con gestori di servizi. La realizzazione di lavori pubblici o di pubblica utilita' rientra tra i settori ammessi di cui all'articolo 1, comma 1, lettera c-bis), del decreto legislativo 17 maggio 1999, n. 153. Le Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura, nell'ambito degli scopi di utilita' sociale e di promozione dello sviluppo economico dalle stesse perseguiti, possono aggregarsi alla presentazione di proposte di realizzazione di lavori pubblici di cui al comma 1, ferma restando la loro autonomia decisionale.";
r) all'articolo 165, sono apportate le seguenti modificazioni:
1) al comma 2, le parole "dell'avviso" sono sostituite dalle seguenti: "della lista";
2) al comma 3, il primo periodo e' sostituito dal seguente: "Il progetto preliminare delle infrastrutture, oltre a quanto previsto nell'allegato tecnico di cui all'allegato XXI deve evidenziare, con apposito adeguato elaborato cartografico, le aree impegnate, le relative eventuali fasce di rispetto e le occorrenti misure di salvaguardia; deve inoltre indicare ed evidenziare anche le caratteristiche prestazionali, le specifiche funzionali e i limiti di spesa dell'infrastruttura da realizzare, ivi compreso il limite di spesa, comunque non superiore al due per cento dell'intero costo dell'opera, per le eventuali opere e misure compensative dell'impatto territoriale e sociale strettamente correlate alla funzionalita' dell'opera. Nella percentuale indicata devono rientrare anche gli oneri di mitigazione di impatto ambientale individuati nell'ambito della procedura di VIA, fatte salve le eventuali ulteriori misure da adottare nel rispetto di specifici obblighi comunitari.";
2-bis) il comma 4 e' sostituito dal seguente:
"4. I soggetti aggiudicatori rimettono il progetto preliminare al Ministero e, ove competenti, al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, al Ministero dello sviluppo economico e al Ministero per i beni e le attivita' culturali, nonche' alle regioni o province autonome competenti per territorio. Il medesimo progetto e' altresi' rimesso agli enti gestori delle interferenze e a ciascuna delle amministrazioni interessate dal progetto rappresentate nel CIPE e a tutte le ulteriori amministrazioni competenti a rilasciare permessi e autorizzazioni di ogni genere e tipo, nonche', nei casi previsti, al Consiglio superiore dei lavori pubblici o ad altra commissione consultiva competente. Le valutazioni delle amministrazioni interessate e degli enti gestori delle interferenze, riguardanti eventuali proposte e richieste, sono acquisite dal Ministero a mezzo di apposita conferenza di servizi, convocata non prima di trenta giorni dal ricevimento del progetto da parte dei soggetti interessati e conclusa non oltre sessanta giorni dalla data del predetto ricevimento. La conferenza di servizi ha finalita' istruttoria e ad essa non si applicano le disposizioni degli articoli 14 e seguenti della legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni, in materia di conferenza di servizi. Nei sessanta giorni successivi alla conclusione della conferenza di servizi il Ministero valuta le proposte e le richieste pervenute in sede di conferenza di servizi da parte delle pubbliche amministrazioni competenti e dei gestori di opere interferenti, ivi incluso, nei casi previsti, il parere del Consiglio superiore dei lavori pubblici o di altra commissione consultiva competente, e formula la propria proposta al CIPE che, nei trenta giorni successivi, approva il progetto preliminare";
2-ter) al comma 5, il primo periodo e' soppresso;
3) dopo il comma 5 e' inserito il seguente:
"5-bis. Il soggetto aggiudicatore provvede alla pubblicazione del bando di gara non oltre novanta giorni dalla pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana della delibera CIPE di approvazione del progetto preliminare, ove questo sia posto a base di gara. In caso di mancato adempimento il CIPE, su proposta del Ministero, puo' disporre la revoca del finanziamento a carico dello Stato.";
4) dopo il comma 7 e' aggiunto il seguente:
"7-bis. Per le infrastrutture il vincolo preordinato all'esproprio ha durata di sette anni, decorrenti dalla data in cui diventa efficace la delibera del CIPE che approva il progetto preliminare dell'opera. Entro tale termine, puo' essere approvato il progetto definitivo che comporta la dichiarazione di pubblica utilita' dell'opera. In caso di mancata approvazione del progetto definitivo nel predetto termine, il vincolo preordinato all'esproprio decade e trova applicazione la disciplina dettata dall'articolo 9 del testo unico in materia edilizia approvato con decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380. Ove sia necessario reiterare il vincolo preordinato all'esproprio, la proposta e' formulata al CIPE da parte del Ministero, su istanza del soggetto aggiudicatore. La reiterazione del vincolo e' disposta con deliberazione motivata del CIPE secondo quanto previsto dal comma 5, terzo e quarto periodo. La disposizione del presente comma deroga alle disposizioni dell'articolo 9, commi 2, 3 e 4, del decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 2001, n. 327.";
s) all'articolo 166 sono apportate le seguenti modificazioni:
1) al comma 3, il terzo periodo e' soppresso;
1-bis) il comma 4 e' sostituito dal seguente:
"4. Nei quarantacinque giorni successivi il Ministero valuta la compatibilita' delle proposte e richieste pervenute entro il termine di cui al comma 3 da parte delle pubbliche amministrazioni competenti e dei gestori di opere interferenti con le indicazioni vincolanti contenute nel progetto preliminare approvato e formula la propria proposta al CIPE che, nei trenta giorni successivi, approva, con eventuali integrazioni o modificazioni, il progetto definitivo, anche ai fini delle dichiarazioni di pubblica utilita'";
2) dopo il comma 4 e' aggiunto il seguente:
"4-bis. Il decreto di esproprio puo' essere emanato entro il termine di sette anni, decorrente dalla data in cui diventa efficace la delibera del CIPE che approva il progetto definitivo dell'opera, salvo che nella medesima deliberazione non sia previsto un termine diverso. Il CIPE puo' disporre la proroga dei termini previsti dal presente comma per casi di forza maggiore o per altre giustificate ragioni. La proroga puo' essere disposta prima della scadenza del termine e per un periodo di tempo che non supera i due anni. La disposizione del presente comma deroga alle disposizioni dell'articolo 13, commi 4 e 5, del decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 2001 n. 327.";
3) dopo il comma 5 sono inseriti i seguenti:
"5-bis. Il soggetto aggiudicatore provvede alla pubblicazione del bando di gara non oltre novanta giorni dalla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della delibera del CIPE di approvazione del progetto definitivo, ove questo sia posto a base di gara. In caso di mancato adempimento, il CIPE, su proposta del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, puo' disporre la revoca del finanziamento a carico dello Stato.
5-ter. La procedura prevista dal presente articolo puo' trovare applicazione anche con riguardo a piu' progetti definitivi parziali dell'opera, a condizione che tali progetti siano riferiti a lotti idonei a costituire parte funzionale, fattibile e fruibile dell'intera opera e siano dotati di copertura finanziaria; resta in ogni caso ferma la validita' della valutazione di impatto ambientale effettuata con riguardo al progetto preliminare relativo all'intera opera";
t) all'articolo 167, sono apportate le seguenti modifiche:
01) al comma 5, primo periodo, le parole: "nei tempi previsti dall'articolo 166." sono sostituite dalle seguenti: "nei tempi previsti dagli articoli 165 e 166, comma 5. La conferenza di servizi si svolge sul progetto definitivo con le modalita' previste dall'articolo 165, comma 4.";
1) dopo il comma 7 e' aggiunto il seguente:
"7-bis. Le varianti di cui ai commi 6 e 7 devono essere strettamente correlate alla funzionalita' dell'opera e non possono comportare incrementi del costo rispetto al progetto preliminare.";
2) al comma 10, le parole: "novanta giorni" sono sostituite dalle seguenti: "sessanta giorni";
u) all'articolo 168, sono apportate le seguenti modificazioni:
01) nella rubrica, la parola: "definitivo" e' sostituita dalla seguente: "preliminare";
02) al comma 1, primo periodo, le parole: "di cui all'articolo 166" sono sostituite dalle seguenti: "di cui all'articolo 165";
1) al comma 2, secondo periodo, le parole: "del progetto definitivo" sono sostituite dalle seguenti: "del progetto preliminare" e il quarto periodo e' sostituito dal seguente: "In ogni caso, ciascun soggetto partecipante alla conferenza deve comunicare le proprie eventuali proposte motivate di prescrizioni o di varianti alla soluzione localizzativa alla base del progetto preliminare presentato, entro il termine perentorio di sessanta giorni dalla data di ricezione del progetto preliminare";
2) al comma 3, al secondo periodo, le parole: "il progetto definitivo" sono sostituite dalle seguenti: "il progetto preliminare" e le parole: "sessanta giorni" sono sostituite dalle seguenti: "quarantacinque giorni"; al terzo periodo, le parole: "il progetto definitivo" sono sostituite dalle seguenti: "il progetto preliminare";
3) al comma 4, primo periodo, le parole: "novantesimo giorno" sono sostituite dalle seguenti: "sessantesimo giorno" e le parole: "ricezione del progetto definitivo" sono sostituite dalle seguenti: "ricezione del progetto preliminare";
3-bis) al comma 5, secondo periodo, le parole: "con la localizzazione" e le parole: "individuati nel progetto preliminare laddove gia' approvato" sono soppresse;
4) al comma 6, primo periodo, le parole: "progetto definitivo" sono sostituite dalle seguenti: "progetto preliminare" e le parole: "novanta giorni" sono sostituite dalle seguenti: "sessanta giorni";
v) all'articolo 169, comma 3, primo periodo, dopo le parole: "la attribuzione di nuovi finanziamenti a carico dei fondi" sono inserite le seguenti: "ovvero l'utilizzo di una quota superiore al cinquanta per cento dei ribassi d'asta conseguiti"; ((6))
z) all'articolo 170, comma 3, le parole: "novanta giorni" sono sostituite dalle seguenti: "sessanta giorni";
aa) all'articolo 176, comma 20, primo periodo, le parole: "comma 5" sono sostituite dalle seguenti: "comma 2";
bb) all'articolo 187, comma 1, lettera a), e' aggiunto, in fine, il seguente periodo: "I soggetti accreditati sono tenuti a inserire la predetta certificazione nell'elenco ufficiale di cui all'articolo 40, comma 3, lettera a);";
cc) all'articolo 189:
1) al comma 3 e' aggiunto, in fine, il seguente periodo: "I certificati indicano le lavorazioni eseguite direttamente dal contraente generale nonche' quelle eseguite mediante affidamento a soggetti terzi ovvero eseguite da imprese controllate o interamente possedute; le suddette lavorazioni, risultanti dai certificati, possono essere utilizzate ai fini della qualificazione SOA nelle corrispondenti categorie";
2) al comma 4, lettera b), primo periodo, le parole: "di direttori tecnici con qualifica di dipendenti o dirigenti," sono sostituite dalle seguenti: "di almeno un direttore tecnico con qualifica di dipendente o dirigente, nonche'";
dd) all'articolo 204, comma 1, le parole " cinquecentomila euro" sono sostituite dalle seguenti: "un milione di euro" ed e' aggiunto, in fine, il seguente periodo: "Si applica l'articolo 122, comma 7, secondo e terzo periodo";
ee) all'articolo 206, comma 1, dopo le parole: "38;" sono aggiunte le parole "46, comma 1-bis;" e dopo le parole "nell'invito a presentare offerte; 87; 88;" sono aggiunte le seguenti: "95; 96;";
ff) all'articolo 219:
1) ai commi 6 e 7, dopo le parole: "del comma 6" sono inserite le seguenti: "dell'articolo 30 della direttiva 2004/17/CE";
2) al comma 10, dopo le parole: "di cui al comma 6" sono inserite le seguenti: "dell'articolo 30";
gg) all'articolo 240:
01) al comma 1 e' aggiunto, in fine, il seguente periodo: "Le disposizioni del presente articolo non si applicano ai contratti di cui alla parte II, titolo III, capo IV, affidati a contraente generale";
1) al comma 5, dopo le parole: "responsabile del procedimento" sono inserite le seguenti: "entro trenta giorni dalla comunicazione di cui al comma 3";
2) al comma 6, le parole: "al ricevimento" sono sostituite dalle seguenti: "entro trenta giorni dal ricevimento" e le parole: "da detto ricevimento", sono sostituite dalle seguenti: "dalla costituzione della commissione";
3) al comma 10, e' aggiunto, in fine, il seguente periodo: "Il compenso per la commissione non puo' comunque superare l'importo di 65 mila euro, da rivalutarsi ogni tre anni con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti.";
4) al comma 14, secondo periodo, dopo le parole: "della commissione" la parola "e'" e' sostituita dalle seguenti: "puo' essere";
hh) all'articolo 240-bis:
1) al comma 1 e' aggiunto, in fine, il seguente periodo: "L'importo complessivo delle riserve non puo' in ogni caso essere superiore al venti per cento dell'importo contrattuale.";
2) dopo il comma 1, e' inserito il seguente:
"1-bis. Non possono essere oggetto di riserva gli aspetti progettuali che, ai sensi dell'articolo 112 e del regolamento, sono stati oggetto di verifica.";
ii) nella parte IV, dopo l'articolo 246 e' aggiunto il seguente:
"Art. 246-bis Responsabilita' per lite temeraria:
1. Nei giudizi in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture, il giudice, fermo quanto previsto dall'articolo 26 del codice del processo amministrativo approvato con decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104, condanna d'ufficio la parte soccombente al pagamento di una sanzione pecuniaria in misura non inferiore al doppio e non superiore al quintuplo del contributo unificato dovuto per il ricorso introduttivo del giudizio quando la decisione e' fondata su ragioni manifeste od orientamenti giurisprudenziali consolidati. Al gettito delle sanzioni previste dal presente comma si applica l'articolo 15 delle norme di attuazione del codice del processo amministrativo approvato con il citato decreto legislativo n. 104 del 2010.";
ll) all'articolo 253 sono apportate le seguenti modificazioni:
1) al comma 9-bis, primo e secondo periodo, le parole: "31 dicembre 2010" sono sostituite dalle seguenti: "31 dicembre 2013", e, al terzo periodo, dopo la parola: "anche" sono aggiunte le seguenti: "alle imprese di cui all'articolo 40, comma 8, per la dimostrazione dei requisiti di ordine tecnico-organizzativo, nonche'";
1-bis) al comma 15, le parole: "tre anni" sono sostituite dalle seguenti: "cinque anni";
2) al comma 15-bis le parole: "31 dicembre 2010" sono sostituite dalle seguenti: "31 dicembre 2013";
3) dopo il comma 20 e' inserito il seguente:
"20-bis. Le stazioni appaltanti possono applicare fino al 31 dicembre 2013 le disposizioni di cui agli articoli 122, comma 9, e 124, comma 8, per i contratti di importo inferiore alle soglie di cui all'articolo 28.";
4) al comma 21 il secondo periodo e' sostituito dai seguenti: "La verifica e' conclusa entro il 31 dicembre 2011. In sede di attuazione del predetto decreto non si applicano le sanzioni di cui all'articolo 6, comma 11, e all'articolo 40, comma 4, lettera g).".
mm) all'allegato XXI, allegato tecnico di cui all'articolo 164,
1) all'articolo 16, comma 4, lettera d), le parole: "al 10 per cento" sono sostituite dalle seguenti: "all' 8 per cento";
2) all'articolo 28, comma 2, lett. a), dopo le parole "per lavori di importo" sono inserite le seguenti: "pari o";
3) all'articolo 29, comma 1, lett. a), dopo le parole: "di lavori di importo" sono inserite le seguenti: "pari o".
nn) all'allegato XXII, nel Quadro C: esecuzione dei lavori:
1) le parole: "responsabile della condotta dei lavori" sono sostituite dalle seguenti: "responsabile di progetto o responsabile di cantiere";
2) prima delle parole: "Dichiarazione sull'esecuzione dei lavori" e' inserita la seguente tabella:
"Indicazione delle lavorazioni eseguite ai sensi dell'articolo 189, comma 3, ultimo periodo.
------------------------------------------------------------- | Impresa | Codice | Categoria | Importo | Importo | | | fiscale | | in cifre | in lettere| ------------------------------------------------------------- | | | | | | | | | | | | ------------------------------------------------------------- | | | | | | | | | | | | ------------------------------------------------------------- | | | | | | | | | | | | -------------------------------------------------------------"
2-bis. Le disposizioni di cui alla lettera ee) del comma 2 del presente articolo, limitatamente all'applicazione ai settori speciali degli articoli 95 e 96 del codice di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, non si applicano alle societa' operanti nei predetti settori le cui procedure in materia siano disciplinate da appositi protocolli di intesa stipulati con amministrazioni pubbliche prima della data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.
3. Le disposizioni di cui al comma 2, lettere b), d), e-bis), i-bis), i-ter), l), dd) e ll), numero 1-bis), si applicano alle procedure i cui bandi o avvisi con i quali si indice una gara sono pubblicati successivamente alla data di entrata in vigore del presente decreto-legge, nonche', in caso di contratti senza pubblicazione di bandi o avvisi, alle procedure in cui, alla data di entrata in vigore del presente decreto-legge, non sono ancora stati inviati gli inviti a presentare le offerte.
3-bis. La disposizione di cui al comma 2, lettera e), relativa ai fornitori e ai prestatori di servizi, si applica alle procedure i cui bandi o avvisi con i quali si indice una gara sono pubblicati successivamente al trentesimo giorno dalla pubblicazione del modello di cui all'articolo 42, comma 3-bis, del codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture, di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, introdotto dal comma 2 del presente articolo, da parte dell'Autorita' per la vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture, nonche', in caso di contratti senza pubblicazione di bandi o avvisi, alle procedure i cui inviti a presentare le offerte sono inviati successivamente al trentesimo giorno dalla pubblicazione del predetto modello da parte della medesima Autorita'.
4. Le disposizioni di cui al comma 2, lettera m), si applicano a decorrere dalla pubblicazione dell'avviso per la formazione dell'elenco annuale per l'anno 2012.
5. Le disposizioni di cui al comma 2, lettera o), si applicano a partire dal decreto ministeriale di cui all'articolo 133, comma 6, del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, di rilevazione delle variazioni percentuali per l'anno 2011, da adottarsi entro il 31 marzo 2012, ed ai lavori eseguiti e contabilizzati a decorrere dal 1° gennaio 2011. Restano ferme la precedente disciplina per il calcolo delle variazioni percentuali riferite agli anni precedenti al 2011 e le rilevazioni effettuate con i precedenti decreti ministeriali ai sensi del predetto articolo 133, comma 6, del decreto legislativo n. 163 del 2006.
6. Le disposizioni di cui al comma 2, lettera q), numero 2), non si applicano alle procedure gia' avviate alla data di entrata in vigore del presente decreto-legge, per le quali continuano ad applicarsi le disposizioni di cui all'articolo 153, commi 19 e 20, del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, nella formulazione previgente.
7. Le disposizioni di cui al comma 2, lettera r), numero 2), non si applicano ai progetti preliminari gia' approvati alla data di entrata in vigore del presente decreto-legge.
8. Le disposizioni di cui al comma 2, lettere r), numero 3) e s), numero 3), si applicano con riferimento alle delibere CIPE pubblicate successivamente alla data di entrata in vigore del presente decreto-legge.
9. In relazione al comma 2, lettera r), numero 4) i termini di cui al comma 7-bis dell'articolo 165 del decreto legislativo 12 aprile 2006 n. 163, si applicano anche ai progetti preliminari gia' approvati dal CIPE alla data di entrata in vigore del presente decreto-legge.
10. Le disposizioni di cui al comma 2, lettere s), numero 1), t), numero 2), e z), si applicano ai progetti definitivi non ancora ((pervenuti al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti)) alla data di entrata in vigore del presente decreto-legge.
((10-bis. Le disposizioni di cui al comma 2, lettera r), numeri 2-bis) e 2-ter), lettera s), numeri 1) e 1-bis), lettera t), numero 01), e lettera u), si applicano alle opere i cui progetti preliminari sono pervenuti al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti successivamente alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto. Alle opere i cui progetti preliminari sono pervenuti al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti fino alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto continuano ad applicarsi le disposizioni degli articoli da 165 a 168 del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, nel testo vigente prima della medesima data.))
11. In relazione al comma 2, lettera s), numero 2) i termini di cui al comma 4-bis dell'articolo 166 del decreto legislativo 12 aprile 2006 n. 163, si applicano anche ai progetti definitivi gia' approvati dal CIPE alla data di entrata in vigore del presente decreto-legge.
12. Le disposizioni di cui al comma 2, lettera gg), numeri 1) e 2), si applicano ai procedimenti di accordo bonario avviati successivamente alla data di entrata in vigore del presente decreto-legge. Le disposizioni di cui al comma 2, lettera gg), numero 3) si applicano alle commissioni costituite successivamente alla data di entrata in vigore del presente decreto legge. Le disposizioni di cui al comma 2, lettera hh), si applicano ai contratti i cui bandi o avvisi con i quali si indice una gara sono pubblicati successivamente alla data di entrata in vigore del presente decreto-legge, nonche', in caso di contratti senza pubblicazione di bandi o avvisi, ai contratti per i quali, alla data di entrata in vigore del presente decreto-legge, non sono ancora stati inviati gli inviti a presentare le offerte.
13. Per l'efficacia dei controlli antimafia nei subappalti e subcontratti successivi ai contratti pubblici aventi ad oggetto lavori, servizi e forniture, presso ogni prefettura e' istituito l'elenco di fornitori e prestatori di servizi non soggetti a rischio di inquinamento mafioso, ai quali possono rivolgersi gli esecutori dei lavori, servizi e forniture. La prefettura effettua verifiche periodiche circa la perdurante insussistenza dei suddetti rischi e, in caso di esito negativo, dispone la cancellazione dell'impresa dall'elenco. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta dei Ministri per la pubblica amministrazione e l'innovazione, per la semplificazione normativa, dell'interno, della giustizia, delle infrastrutture e dei trasporti e dello sviluppo economico, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto-legge, sono definite le modalita' per l'istituzione e l'aggiornamento, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, dell'elenco di cui al primo periodo, nonche' per l'attivita' di verifica. Le stazioni appaltanti di cui all'articolo 3, comma 33, del codice di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, acquisiscono d'ufficio, anche per via telematica, a titolo gratuito ai sensi dell'articolo 43, comma 5, del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, la prescritta documentazione circa la sussistenza delle cause di decadenza, sospensione o divieto previste dall'articolo 10 della legge 31 maggio 1965, n. 575, e successive modificazioni.
14. Fatta salva la disciplina di cui all'art. 165, comma 3, del decreto legislativo 12 aprile 2006 n. 163, per il triennio 2011 - 2013 non possono essere approvati progetti preliminari o definitivi che prevedano oneri superiori al due per cento dell'intero costo dell'opera per le eventuali opere e misure compensative dell'impatto territoriale e sociale strettamente correlate alla funzionalita' dell'opera. Nella predetta percentuale devono rientrare anche gli oneri di mitigazione di impatto ambientale individuati nell'ambito della procedura di VIA, fatte salve le eventuali ulteriori misure da adottare nel rispetto di specifici obblighi comunitari.
14-bis. Per i contratti di forniture e servizi fino a 20.000 euro stipulati con la pubblica amministrazione e con le societa' in house, i soggetti contraenti possono produrre una dichiarazione sostitutiva ai sensi dell'articolo 46, comma 1, lettera p), del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, in luogo del documento di regolarita' contributiva. Le amministrazioni procedenti sono tenute ad effettuare controlli periodici sulla veridicita' delle dichiarazioni sostitutive, ai sensi dell'articolo 71 del medesimo testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 445 del 2000.
15. Al decreto del Presidente della Repubblica 5 ottobre 2010, n. 207 sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all'articolo 2, comma 1, dopo la lettera b) e' inserita la seguente: "b-bis) dell'articolo 14, intendendosi il richiamo ivi contenuto agli articoli 21 e 22, riferito rispettivamente agli articoli 5 e 6 dell'allegato XXI al codice;";
a-bis) all'articolo 16, il comma 2 e' abrogato;
a-ter) all'articolo 47, comma 2, lettera a), dopo le parole: "per i lavori di importo" sono inserite le seguenti: "pari o";
a-quater) all'articolo 48, comma 1, lettera a), dopo le parole: "per i lavori di importo" sono inserite le seguenti: "pari o";
a-quinquies) all'articolo 92, comma 2, l'ultimo periodo e' sostituito dal seguente: "Nell'ambito dei propri requisiti posseduti, la mandataria in ogni caso assume, in sede di offerta, i requisiti in misura percentuale superiore rispetto a ciascuna delle mandanti con riferimento alla specifica gara";
b) all'articolo 66, comma 1, dopo le parole "agli articoli 34" sono inserite le seguenti: ", limitatamente ai soggetti ammessi a partecipare alle procedure per l'affidamento dei contratti pubblici relativi a lavori,".
b-bis) all'articolo 267, comma 10, le parole: "secondo periodo," sono soppresse;
c) all'articolo 357:
1) al comma 6 e' aggiunto, in fine, il seguente periodo: "Resta ferma la validita' dei contratti gia' stipulati e da stipulare, per la cui esecuzione e' prevista nel bando o nell'avviso di gara ovvero nella lettera di invito la qualificazione in una o piu' categorie previste dal regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 25 gennaio 2000, n. 34";
2) al comma 12, al primo e al secondo periodo, la parola: "centottantunesimo" e' sostituita dalla seguente: "trecentosessantaseiesimo" e, al secondo periodo, le parole: "OG 10," e "OS 20," sono soppresse;
2-bis) dopo il comma 12 e' inserito il seguente:
"12-bis. I certificati di esecuzione dei lavori, relativi alla categoria OS 20 di cui all'Allegato A annesso al regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 25 gennaio 2000, n. 34, e successive modificazioni, sono utilizzabili ai fini della qualificazione nella categoria OS 20-A di cui all'allegato A annesso al presente regolamento. Le attestazioni relative alla categoria OS 20, rilasciate nella vigenza del citato regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 34 del 2000, possono essere utilizzate ai fini della partecipazione alle gare in cui e' richiesta la qualificazione nella categoria OS 20-A di cui all'allegato A annesso al presente regolamento";
3) al comma 14, al primo periodo, la parola: "centottantesimo" e' sostituita dalla seguente: "trecentosessantacinquesimo" e le parole: "OG 10," e "OS 20," sono soppresse; dopo il secondo periodo e' inserito il seguente:
"Ai fini della qualificazione nelle categorie OG 10 e OS 35, di cui all'allegato A annesso al presente regolamento, le stazioni appaltanti, su richiesta dell'impresa interessata o della SOA attestante, provvedono a emettere nuovamente i certificati di esecuzione dei lavori relativi rispettivamente alla categoria OG 3 ovvero alle categorie OG 3, OG 6, OS 21 di cui all'allegato A annesso al regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 25 gennaio 2000, n. 34, e successive modificazioni, laddove relativi a lavorazioni anche ricomprese rispettivamente nelle categorie OG 10 e OS 35 di cui all'allegato A annesso al presente regolamento, secondo l'allegato B.1 annesso al presente regolamento, indicando, nei quadri 6.1-B, 6.2-B e 6.3-B, la quota parte attribuita a ciascuna delle categorie individuate nel citato allegato A annesso al presente regolamento, fermo restando quanto previsto all'articolo 83, comma 5";
4) al comma 15, al primo periodo, la parola: "centottantunesimo" e' sostituita dalla seguente: "trecentosessantaseiesimo" e le parole "OG 10," e "OS 20," sono soppresse; dopo il secondo periodo e' inserito il seguente: "Ai fini della qualificazione nelle categorie OG 10 e OS 35, di cui all'allegato A annesso al presente regolamento, le stazioni appaltanti provvedono a emettere i certificati di esecuzione dei lavori relativi rispettivamente alla categoria OG 3 ovvero alle categorie OG 3, OG 6, OS 21, di cui all'allegato A annesso al regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 25 gennaio 2000, n. 34, e successive modificazioni, ove verifichino la presenza di lavorazioni anche ricomprese rispettivamente nelle categorie OG 10 e OS 35 di cui all'allegato A annesso al presente regolamento, secondo l'allegato B.1 annesso al presente regolamento, indicando, nei quadri 6.1-B, 6.2-B e 6.3-B, la quota parte attribuita a ciascuna delle categorie individuate nel citato allegato A annesso al presente regolamento, fermo restando quanto previsto all'articolo 83, comma 5";
5) al comma 16, primo e secondo periodo, le parole: "centottanta" sono sostituite dalle seguenti: "trecentosessantacinque";
6) al comma 17, la parola: "centottantunesimo" e' sostituita dalla seguente: "trecentosessantaseiesimo";
7) al comma 22, dopo le parole: "articolo 79, comma 17", sono inserite le seguenti: "e all'articolo 107, comma 2"; le parole: "centottantunesimo" sono sostituite dalle seguenti: "trecentosessantaseiesimo" e e' aggiunto, in fine il seguente periodo: "In relazione all'articolo 107, comma 2, nel suddetto periodo transitorio continuano ad applicarsi le disposizioni di cui all'articolo 72, comma 4, del decreto del Presidente della Repubblica 21 dicembre 1999, n. 554.";
8) al comma 24 la parola: "centottantunesimo" e' sostituita dalla seguente: "trecentosessantaseiesimo";
9) al comma 25, la parola: "centottanta" e' sostituita dalla seguente: "trecentosessantacinque";
d) all'articolo 358, comma 1, dopo le parole: "del presente regolamento" sono inserite le parole ", fermo restando quanto disposto dall'articolo 357".
d-bis) all'allegato A, alla declaratoria della categoria OS 35, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: ", nonche' l'utilizzo di tecnologie di video-ispezione, risanamento, rinnovamento e sostituzione delle sottostrutture interrate ovvero di tecnologie per miniscavi superficiali".
16. Per riconoscere massima attuazione al Federalismo Demaniale e semplificare i procedimenti amministrativi relativi ad interventi edilizi nei Comuni che adeguano gli strumenti urbanistici alle prescrizioni dei piani paesaggistici regionali, al Codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all'articolo 10, il comma 5 e' sostituito dal seguente:
"5. Salvo quanto disposto dagli articoli 64 e 178, non sono soggette alla disciplina del presente Titolo le cose indicate al comma 1 che siano opera di autore vivente o la cui esecuzione non risalga ad oltre cinquanta anni, se mobili, o ad oltre settanta anni, se immobili, nonche' le cose indicate al comma 3, lettere a) ed e), che siano opera di autore vivente o la cui esecuzione non risalga ad oltre cinquanta anni";
b) all'articolo 12, il comma 1 e' sostituito dal seguente:
"1. Le cose indicate all'articolo 10, comma 1, che siano opera di autore non piu' vivente e la cui esecuzione risalga ad oltre cinquanta anni, se mobili, o ad oltre settanta anni, se immobili, sono sottoposte alle disposizioni della presente Parte fino a quando non sia stata effettuata la verifica di cui al comma 2.";
c) all'articolo 54, comma 2, lettera a), il primo periodo e' cosi' sostituito:
"a) le cose appartenenti ai soggetti indicati all'articolo 10, comma 1, che siano opera di autore non piu' vivente e la cui esecuzione risalga ad oltre cinquanta anni, se mobili, o ad oltre settanta anni, se immobili, fino alla conclusione del procedimento di verifica previsto dall'articolo 12.";
d) all'articolo 59, comma 1, dopo le parole "la proprieta' o" sono inserite le seguenti: ", limitatamente ai beni mobili,";
d-bis) all'articolo 67, comma 1, lettera d), la parola: ",comunque," e' soppressa e sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: ", rinnovabili una sola volta";
e) all'articolo 146:
1) al comma 4, terzo periodo, la parola: "valida" e' sostituita dalla seguente: "efficace";
2) al comma 5, il secondo periodo e' sostituito dal seguente: "Il parere del soprintendente, all'esito dell'approvazione delle prescrizioni d'uso dei beni paesaggistici tutelati, predisposte ai sensi degli articoli 140, comma 2, 141, comma 1, 141-bis e 143, comma 1, lettere b), c) e d), nonche' della positiva verifica da parte del Ministero, su richiesta della regione interessata, dell'avvenuto adeguamento degli strumenti urbanistici, assume natura obbligatoria non vincolante e, ove non sia reso entro il termine di novanta giorni dalla ricezione degli atti, si considera favorevole";
3) al comma 6, secondo periodo, dopo le parole: "degli enti locali," sono inserite le seguenti: "agli enti parco,";
4) al comma 7, primo periodo, le parole: "141-bis e 143, comma 3, lettere b), c) e d)" sono sostituite dalle seguenti: "141-bis e 143, comma 1, lettere b), c) e d)"; al medesimo comma 7, terzo periodo, le parole: "accompagnandola con una relazione tecnica illustrativa nonche' dando comunicazione all'interessato dell'inizio del procedimento ai sensi delle vigenti disposizioni di legge in materia di procedimento amministrativo" sono sostituite dalle seguenti: "accompagnandola con una relazione tecnica illustrativa nonche' con una proposta di provvedimento, e da' comunicazione all'interessato dell'inizio del procedimento e dell'avvenuta trasmissione degli atti al soprintendente, ai sensi delle vigenti disposizioni di legge in materia di procedimento amministrativo";
5) al comma 8, il secondo periodo e' sostituito dai seguenti: "Il soprintendente, in caso di parere negativo, comunica agli interessati il preavviso di provvedimento negativo ai sensi dell'articolo 10-bis della legge 7 agosto 1990, n. 241. Entro venti giorni dalla ricezione del parere, l'amministrazione provvede in conformita'";
6) al comma 11, le parole: "diventa efficace decorsi trenta giorni dal suo rilascio ed" sono soppresse;
7) il comma 14 e' sostituito dal seguente: "14. Le disposizioni dei commi da 1 a 13 si applicano anche alle istanze concernenti le attivita' di coltivazione di cave e torbiere nonche' per le attivita' minerarie di ricerca ed estrazione incidenti sui beni di cui all'articolo 134";
8) il comma 15 e' abrogato;
17. All'articolo 5, del decreto legislativo 28 maggio 2010, n. 85, sono apportate le seguenti modifiche:
a) al comma 2, sono soppresse le parole "i beni oggetto di accordi o intese con gli enti territoriali per la razionalizzazione o la valorizzazione dei rispettivi patrimoni immobiliari sottoscritti alla data di entrata in vigore del presente decreto;".
b) dopo il comma 5 sono inseriti i seguenti:
"5-bis. I beni oggetto di accordi o intese tra lo Stato e gli enti territoriali per la razionalizzazione o la valorizzazione dei rispettivi patrimoni immobiliari, gia' sottoscritti alla data di entrata in vigore del presente decreto legislativo, possono essere attribuiti, su richiesta, all'ente che ha sottoscritto l'accordo o l'intesa ovvero ad altri enti territoriali, qualora gli enti sottoscrittori dell'accordo o intesa non facciano richiesta di attribuzione a norma del presente decreto salvo che, ai sensi degli articoli 3 e 5, risultino esclusi dal trasferimento ovvero altrimenti disciplinati. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, previa ricognizione da parte dell'Agenzia del demanio, sentita la Conferenza unificata ai sensi dell'articolo 3 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, sono stabiliti termini e modalita' per la cessazione dell'efficacia dei predetti accordi o intese, senza effetti sulla finanza pubblica.
5-ter. Il decreto ministeriale di cui al comma 5-bis e' adottato entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto. La disposizione di cui al comma 5-bis non trova applicazione qualora gli accordi o le intese abbiano gia' avuto attuazione anche parziale alla data di entrata in vigore del presente decreto. Resta fermo quanto previsto dall'articolo 2, comma 196 bis, della legge 23 dicembre 2009, n. 191.".
18. In sede di prima applicazione delle disposizioni di cui al comma 17, la richiesta di cui all'articolo 5, comma 5-bis, deldecreto legislativo 28 maggio 2010, n. 85, come modificato dal comma 17 lett. b), puo' essere presentata, ai sensi dell'articolo 3, comma 4, del citato decreto legislativo n. 85 del 2010, entro il termine di trenta giorni dalla data di adozione del decreto ministeriale di cui al comma 17 lettera b) dall'ente che ha sottoscritto l'accordo o l'intesa. La successiva attribuzione dei beni e' effettuata con uno o piu' decreti del Presidente del Consiglio dei ministri, adottati su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro per le riforme per il federalismo, con il Ministro per i rapporti con le regioni e per la coesione territoriale e con gli altri Ministri competenti per materia, entro 90 giorni dalla data di adozione del citato decreto di cui al comma 17 lettera b).
19. A decorrere dal bilancio relativo all'esercizio 2010 i contributi in conto capitale autorizzati in favore di ANAS S.p.A. ai sensi dell'articolo 7 del decreto legge 8 luglio 2002, n. 138 convertito con modificazioni, dalla legge 8 agosto 2002, n. 178, e successive modificazioni e integrazioni, ad eccezione di quelli gia' trasformati in capitale sociale, possono essere considerati quali contributi in conto impianti, secondo la disciplina di cui all'articolo 1, comma 1026, della legge 27 dicembre 2006, n. 296.
19-bis. All'articolo 4, comma 6, del decreto-legge 25 marzo 2010, n. 40, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 maggio 2010, n. 73, dopo le parole: "Il Fondo e' ripartito," sono inserite le seguenti: "previa intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, per i programmi nazionali di riparto, e con le singole regioni interessate, per finanziamenti specifici riguardanti i singoli porti, nonche'".
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AGGIORNAMENTO (6)
Il D.L. 6 dicembre 2011, n. 201, convertito con modificazioni dalla L. 22 dicembre 2011, n. 214, ha disposto (con l'art. 44, comma 3) che "L'articolo 4, comma 2, lettere n) e v), del decreto-legge 13 maggio 2011, n. 70, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 2011, n. 106, si interpreta nel senso che le disposizioni ivi contenute si applicano ai contratti stipulati successivamente alla data di entrata in vigore del medesimo decreto-legge; ai contratti gia' stipulati alla predetta data continuano ad applicarsi le disposizioni dell'articolo 132, comma 3, e dell'articolo 169 del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, nel testo vigente prima della medesima data; ai fini del calcolo dell'eventuale superamento del limite previsto dal predetto articolo 4, comma 2, lettera v), del decreto-legge n. 70 del 2011, non sono considerati gli importi relativi a varianti gia' approvate alla data di entrata in vigore del medesimo decreto-legge."
Art. 5
Costruzioni private
1. Per liberalizzare le costruzioni private sono apportate modificazioni alla disciplina vigente nei termini che seguono:
a) introduzione del" silenzio assenso" per il rilascio del permesso di costruire, ad eccezione dei casi in cui sussistano vincoli ambientali, paesaggistici e culturali;
b) estensione della segnalazione certificata di inizio attivita' (SCIA) agli interventi edilizi precedentemente compiuti con denuncia di inizio attivita' (DIA);
c) tipizzazione di un nuovo schema contrattuale diffuso nella prassi: la "cessione di cubatura";
d) la registrazione dei contratti di ((trasferimento)) immobiliare assorbe l'obbligo di comunicazione all'autorita' locale di pubblica sicurezza;
e) per gli edifici adibiti a civile abitazione l'"autocertificazione" asseverata da un tecnico abilitato sostituisce la cosiddetta relazione "acustica";
f) obbligo per i Comuni di pubblicare sul proprio sito istituzionale gli allegati tecnici agli strumenti urbanistici;
g)esclusione della procedura di valutazione ambientale strategica (VAS) per gli strumenti attuativi di piani urbanistici gia' sottoposti a valutazione ambientale strategica;
h) legge nazionale quadro per la riqualificazione incentivata delle aree urbane. Termine fisso per eventuali normative regionali;
((h-bis) modalita' di intervento in presenza di piani attuativi seppur decaduti)).
2. Conseguentemente, alla disciplina vigente sono apportate, tra l'altro, le seguenti modificazioni:
a) al Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, sono apportate le seguenti modifiche:
1) all'articolo 5, comma 3, lettera a), la parola "autocertificazione" e' sostituita dalla seguente: "dichiarazione";
((1-bis) all'articolo 5, dopo il comma 4 e' aggiunto il seguente:
"4-bis. Lo sportello unico per l'edilizia accetta le domande, le dichiarazioni, le segnalazioni, le comunicazioni e i relativi elaborati tecnici o allegati presentati dal richiedente con modalita' telematica e provvede all'inoltro telematico della documentazione alle altre amministrazioni che intervengono nel procedimento, le quali adottano modalita' telematiche di ricevimento e di trasmissione in conformita' alle modalita' tecniche individuate ai sensi dell'articolo 34-quinquies del decreto-legge 10 gennaio 2006, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 marzo 2006, n. 80. Tali modalita' assicurano l'interoperabilita' con le regole tecniche definite dal regolamento ai sensi dell'articolo 38, comma 3, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, e successive modificazioni. Ai predetti adempimenti si provvede nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica"));
2) ((NUMERO SOPPRESSO DALLA L. 12 LUGLIO 2011, N. 106));
3) l'articolo 20 e' sostituito dal seguente:
"Art. 20 - (Procedimento per il rilascio del permesso di costruire). 1. La domanda per il rilascio del permesso di costruire, sottoscritta da uno dei soggetti legittimati ai sensi dell'articolo 11, va presentata allo sportello unico corredata da un'attestazione concernente il titolo di legittimazione, dagli elaborati progettuali richiesti dal regolamento edilizio, e quando ne ricorrano i presupposti, dagli altri documenti previsti dalla parte II. La domanda e' accompagnata da una dichiarazione del progettista abilitato che asseveri la conformita' del progetto agli strumenti urbanistici approvati ed adottati, ai regolamenti edilizi vigenti, e alle altre normative di settore aventi incidenza sulla disciplina dell'attivita' edilizia e, in particolare, alle norme antisismiche, di sicurezza, antincendio, igienico-sanitarie nel caso in cui la verifica in ordine a tale conformita' non comporti valutazioni tecnico-discrezionali, alle norme relative all'efficienza energetica.
2. Lo sportello unico comunica entro dieci giorni al richiedente il nominativo del responsabile del procedimento ai sensi degli articoli 4 e 5 della legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni. L'esame delle domande si svolge secondo l'ordine cronologico di presentazione.
3. Entro sessanta giorni dalla presentazione della domanda, il responsabile del procedimento cura l'istruttoria, acquisisce, avvalendosi dello sportello unico, secondo quanto previsto all'articolo 5, commi 3 e 4, i prescritti pareri e gli atti di assenso eventualmente necessari, sempre che gli stessi non siano gia' stati allegati alla domanda dal richiedente e, valutata la conformita' del progetto alla normativa vigente, formula una proposta di provvedimento, corredata da una dettagliata relazione, con la qualificazione tecnico-giuridica dell'intervento richiesto.
4. Il responsabile del procedimento, qualora ritenga che ai fini del rilascio del permesso di costruire sia necessario apportare modifiche di modesta entita' rispetto al progetto originario, puo', nello stesso termine di cui al comma 3, richiedere tali modifiche, illustrandone le ragioni. L'interessato si pronuncia sulla richiesta di modifica entro il termine fissato e, in caso di adesione, e' tenuto ad integrare la documentazione nei successivi quindici giorni. La richiesta di cui al presente comma sospende, fino al relativo esito, il decorso del termine di cui al comma 3.
5. Il termine di cui al comma 3 puo' essere interrotto una sola volta dal responsabile del procedimento, entro trenta giorni dalla presentazione della domanda, esclusivamente per la motivata richiesta di documenti che integrino o completino la documentazione presentata e che non siano gia' nella disponibilita' dell'amministrazione o che questa non possa acquisire autonomamente. In tal caso, il termine ricomincia a decorrere dalla data di ricezione della documentazione integrativa.
6. Il provvedimento finale, che lo sportello unico provvede a notificare all'interessato, e' adottato dal dirigente o dal responsabile dell'ufficio, entro il termine di trenta giorni dalla proposta di cui al comma 3, ovvero dall'esito della conferenza di servizi di cui all'articolo 5, comma 4. Il termine di cui al primo periodo del presente comma e' fissato in quaranta giorni con la medesima decorrenza qualora il dirigente o il responsabile del procedimento abbia comunicato all'istante i motivi che ostano all'accoglimento della domanda, ai sensi dell'articolo 10-bis della legge 7 agosto 1990, n. 241 e successive modificazioni. Dell'avvenuto rilascio del permesso di costruire e' data notizia al pubblico mediante affissione all'albo pretorio. Gli estremi del permesso di costruire sono indicati nel cartello esposto presso il cantiere, secondo le modalita' stabilite dal regolamento edilizio.
7. I termini di cui ai commi 3 e 5 sono raddoppiati per i comuni con piu' di 100.000 abitanti, nonche' per i progetti particolarmente complessi secondo la motivata risoluzione del responsabile del procedimento.
8. Decorso inutilmente il termine per l'adozione del provvedimento conclusivo,ove il dirigente o il responsabile dell'ufficio non abbia opposto motivato diniego, sulla domanda di permesso di costruire si intende formato il silenzio-assenso, fatti salvi i casi in cui sussistano vincoli ambientali, paesaggistici o culturali, per i quali si applicano le disposizioni di cui ai commi 9 e 10.
9. Qualora l'immobile oggetto dell'intervento sia sottoposto ad un vincolo la cui tutela compete, anche in via di delega, alla stessa amministrazione comunale, il termine di cui al comma 6 decorre dal rilascio del relativo atto di assenso. Ove tale atto non sia favorevole, decorso il termine per l'adozione del provvedimento conclusivo, sulla domanda di permesso di costruire si intende formato il silenzio-rifiuto.
10. Qualora l'immobile oggetto dell'intervento sia sottoposto ad un vincolo la cui tutela non compete all'amministrazione comunale, ove il parere favorevole del soggetto preposto alla tutela non sia prodotto dall'interessato, il competente ufficio comunale acquisisce il relativo assenso nell'ambito della conferenza di servizi di cui all'articolo 5, comma 4. Il termine di cui al comma 6 decorre dall'esito della conferenza. In caso di esito non favorevole, decorso il termine per l'adozione del provvedimento conclusivo, sulla domanda di permesso di costruire si intende formato il silenzio-rifiuto.
11. Il termine per il rilascio del permesso di costruire per gli interventi di cui all'articolo 22, comma 7, e' di settantacinque giorni dalla data di presentazione della domanda.
12. Fermo restando quanto previsto dalla vigente normativa in relazione agli adempimenti di competenza delle amministrazioni statali coinvolte, sono fatte salve le disposizioni contenute nelle leggi regionali che prevedano misure di ulteriore semplificazione e ulteriori riduzioni di termini procedimentali.
13. Ove il fatto non costituisca piu' grave reato, chiunque, nelle dichiarazioni o attestazioni o asseverazioni di cui al comma 1, dichiara o attesta falsamente l'esistenza dei requisiti o dei presupposti di cui al medesimo comma e' punito con la reclusione da uno a tre anni. In tali casi, il responsabile del procedimento informa il competente ordine professionale per l'irrogazione delle sanzioni disciplinari.";
4) l'articolo 21 e' sostituito dal seguente:
"Articolo 21 - (Intervento sostitutivo regionale). 1. Le regioni, con proprie leggi, determinano forme e modalita' per l'eventuale esercizio del potere sostitutivo nei confronti dell'ufficio dell'amministrazione comunale competente per il rilascio del permesso di costruire."
5) all'articolo 34, dopo il comma 2-bis, e' aggiunto il seguente:
"2-ter. Ai fini dell'applicazione del presente articolo, non si ha parziale difformita' del titolo abilitativo in presenza di violazioni di altezza, distacchi, cubatura o superficie coperta che non eccedano per singola unita' immobiliare il 2 per cento delle misure progettuali.";
6) all'articolo 59, comma 2, le parole: "Il Ministro per le infrastrutture e i trasporti" sono sostituite dalle seguenti: "Il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti";
7) all'articolo 82, comma 2, le parole "qualora le autorizzazioni previste dall'articolo 20, commi 6 e 7, non possano venire concesse, per il" sono sostituite dalle seguenti: "nel caso di".
b) Alla legge 7 agosto 1990, n. 241, sono apportate le seguenti modifiche:
1) all'articolo 14 quater, comma 3, secondo periodo, le parole "nei successivi" sono sostituite dalla seguente "entro".
2) all'articolo 19, comma 1, primo periodo, dopo le parole: "nonche' di quelli'', sono aggiunte le seguenti: ''previsti dalla normativa per le costruzioni in zone sismiche e di quelli'', alla fine del comma e' aggiunto il seguente periodo: "La segnalazione, ((corredata delle)) dichiarazioni, attestazioni e asseverazioni nonche' dei relativi elaborati tecnici, puo' essere presentata ((mediante posta raccomandata)) con avviso di ricevimento ((, ad eccezione dei procedimenti per cui e' previsto l'utilizzo esclusivo della modalita' telematica)); in tal caso la segnalazione si considera presentata al momento della ricezione da parte dell'amministrazione.", e dopo il comma 6 e' aggiunto, in fine, il seguente comma:
"6-bis. Nei casi di Scia in materia edilizia, il termine di sessanta giorni di cui al primo periodo del comma 3 e' ridotto a trenta giorni. Fatta salva l'applicazione delle disposizioni di cui al comma 6, restano altresi' ferme le disposizioni relative alla vigilanza sull'attivita' urbanistico-edilizia, alle responsabilita' e alle sanzioni previste dal decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n.380, e dalle leggi regionali.".
c) Le disposizioni di cui all'articolo 19 della legge 7 agosto 1990, n. 241 si interpretano nel senso che le stesse si applicano alle denunce di inizio attivita' in materia edilizia disciplinate dal decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n.380, con esclusione dei casi in cui le denunce stesse, in base alla normativa statale o regionale, siano alternative o sostitutive del permesso di costruire. Le disposizioni di cui all'articolo 19 della legge 7 agosto 1990, n. 241 si interpretano altresi' nel senso che non sostituiscono la disciplina prevista dalle leggi regionali che, in attuazione dell'articolo 22, comma 4, del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, abbiano ampliato l'ambito applicativo delle disposizioni di cui all'articolo 22, comma 3, del medesimo decreto e nel senso che, nei casi in cui sussistano vincoli ambientali, paesaggistici o culturali, la Scia non sostituisce gli atti di autorizzazione o nulla osta, comunque denominati, delle amministrazioni preposte alla tutela dell'ambiente e del patrimonio culturale.
3. Per garantire certezza nella circolazione dei diritti edificatori, all'articolo 2643 ((...)) del codice civile, dopo il n. 2), e' inserito il seguente:
"((2-bis) i contratti che trasferiscono, costituiscono o modificano i diritti edificatori comunque denominati, previsti da normative statali o regionali, ovvero da strumenti di pianificazione territoriale))".
((3-bis. Per agevolare il trasferimento dei diritti immobiliari, dopo il comma 49 dell'articolo 31 della legge 23 dicembre 1998, n. 448, sono inseriti i seguenti:
"49-bis. I vincoli relativi alla determinazione del prezzo massimo di cessione delle singole unita' abitative e loro pertinenze nonche' del canone massimo di locazione delle stesse, contenuti nelle convenzioni di cui all'articolo 35 della legge 22 ottobre 1971, n. 865, e successive modificazioni, per la cessione del diritto di proprieta', stipulate precedentemente alla data di entrata in vigore della legge 17 febbraio 1992, n. 179, ovvero per la cessione del diritto di superficie, possono essere rimossi, dopo che siano trascorsi almeno cinque anni dalla data del primo trasferimento, con convenzione in forma pubblica stipulata a richiesta del singolo proprietario e soggetta a trascrizione per un corrispettivo proporzionale alla corrispondente quota millesimale, determinato, anche per le unita' in diritto di superficie, in misura pari ad una percentuale del corrispettivo risultante dall'applicazione del comma 48 del presente articolo. La percentuale di cui al presente comma e' stabilita, anche con l'applicazione di eventuali riduzioni in relazione alla durata residua del vincolo, con decreto di natura non regolamentare del Ministro dell'economia e delle finanze, previa intesa in sede di Conferenza unificata ai sensi dell'articolo 3 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281.
49-ter. Le disposizioni di cui al comma 49-bis si applicano anche alle convenzioni previste dall'articolo 18 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380")).
4. Per semplificare le procedure di trasferimento dei beni immobili, la registrazione dei contratti di ((trasferimento)) aventi ad oggetto immobili o comunque diritti immobiliari assorbe l'obbligo previsto dall'articolo 12 del decreto-legge 21 marzo 1978, n. 59, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 maggio 1978, n. 191.
((4-bis. Per agevolare la circolazione delle informazioni concernenti gli immobili, e' abolito il divieto di riutilizzazione commerciale dei dati ipotecari e catastali. E' consentito il riutilizzo dei documenti, dei dati e delle informazioni catastali e ipotecari a fini commerciali o non commerciali diversi dallo scopo iniziale nell'ambito dei compiti di servizio pubblico per i quali i documenti sono stati prodotti, fermo restando il rispetto della normativa in materia di protezione dei dati personali. E' comunque consentita la fornitura di documenti, dati e informazioni da parte dell'Agenzia del territorio, in formato elaborabile, su base convenzionale, secondo modalita', tempi e costi da stabilire con provvedimento del direttore dell'Agenzia del territorio. Il comma 367 dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2004, n. 311, e' abrogato. Non sono dovuti l'importo fisso annuale e la maggiorazione del 20 per cento di cui al comma 370 del citato articolo 1 della legge n. 311 del 2004, e successive modificazioni. La tabella allegata al testo unico di cui al decreto legislativo 31 ottobre 1990, n. 347, e successive modificazioni, e' sostituita dalla tabella di cui all'allegato 1 annesso al presente decreto. Le disposizioni di cui al presente comma acquistano efficacia a decorrere dal 1º settembre 2011)).
5. Per semplificare il procedimento per il rilascio del permesso di costruire relativamente agli edifici adibiti a civile abitazione, alla Legge 26 ottobre 1995, n. 447, all'articolo 8, dopo il comma 3, e' aggiunto il seguente:
''3-bis. Nei comuni che hanno proceduto al coordinamento degli strumenti urbanistici di cui ((alla lettera b) del comma 1 dell'articolo 6)), per gli edifici adibiti a civile abitazione, ai fini dell'esercizio dell'attivita' edilizia ovvero del rilascio del permesso di costruire, la relazione acustica e' sostituita da una autocertificazione del tecnico abilitato che attesti il rispetto dei requisiti di protezione acustica in relazione alla zonizzazione acustica di riferimento".
6. Per semplificare l'accesso di cittadini ed imprese agli elaborati tecnici allegati agli atti di approvazione degli strumenti urbanistici, all'articolo 32 della legge 18 giugno 2009, n. 69, e successive modificazioni, dopo il comma 1, e' aggiunto il seguente:
"1-bis. Per le finalita' di cui al comma 1, gli elaborati tecnici allegati alle delibere di adozione o approvazione degli strumenti urbanistici, nonche' delle loro varianti, sono pubblicati nei siti informatici delle amministrazioni comunali, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica".
7. La disposizione di cui al comma 6 si applica decorsi sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.
8. Per semplificare le procedure di attuazione dei piani urbanistici ed evitare duplicazioni di adempimenti, all'articolo 16 della legge 17 agosto 1942, n. 1150, e successive modificazioni, e' aggiunto, in fine, il seguente comma:
«Lo strumento attuativo di piani urbanistici gia' sottoposti a valutazione ambientale strategica non e' sottoposto a valutazione ambientale strategica ne' a verifica di assoggettabilita' qualora non comporti variante e lo strumento sovraordinato in sede di valutazione ambientale strategica definisca l'assetto localizzativo delle nuove previsioni e delle dotazioni territoriali, gli indici di edificabilita', gli usi ammessi e i contenuti piani volumetrici, tipologici e costruttivi degli interventi, dettando i limiti e le condizioni di sostenibilita' ambientale delle trasformazioni previste. Nei casi in cui lo strumento attuativo di piani urbanistici comporti variante allo strumento sovraordinato, la valutazione ambientale strategica e la verifica di assoggettabilita' sono comunque limitate agli aspetti che non sono stati oggetto di valutazione sui piani sovraordinati. I procedimenti amministrativi di valutazione ambientale strategica e di verifica di assoggettabilita' sono ricompresi nel procedimento di adozione e di approvazione del piano urbanistico o di loro varianti non rientranti nelle fattispecie di cui al presente comma».
((8-bis. All'articolo 17 della legge 17 agosto 1942, n. 1150, e successive modificazioni, e' aggiunto, in fine, il seguente comma:
"Qualora, decorsi due anni dal termine per l'esecuzione del piano particolareggiato, non abbia trovato applicazione il secondo comma, nell'interesse improcrastinabile dell'Amministrazione di dotare le aree di infrastrutture e servizi, il comune, limitatamente all'attuazione anche parziale di comparti o comprensori del piano particolareggiato decaduto, accoglie le proposte di formazione e attuazione di singoli sub-comparti, indipendentemente dalla parte restante del comparto, per iniziativa dei privati che abbiano la titolarita' dell'intero sub-comparto, purche' non modifichino la destinazione d'uso delle aree pubbliche o fondiarie rispettando gli stessi rapporti dei parametri urbanistici dello strumento attuativo decaduti. I sub-comparti di cui al presente comma non costituiscono variante urbanistica e sono approvati dal consiglio comunale senza l'applicazione delle procedure di cui agli articoli 15 e 16")).
9. Al fine di incentivare la razionalizzazione del patrimonio edilizio esistente nonche' di promuovere e agevolare la riqualificazione di aree urbane degradate con presenza di funzioni eterogenee e tessuti edilizi disorganici o incompiuti nonche' di edifici a destinazione non residenziale dismessi o in via di dismissione ovvero da rilocalizzare, tenuto conto anche della necessita' di favorire lo sviluppo dell'efficienza energetica e delle fonti rinnovabili, ((le Regioni)) approvano entro sessanta giorni ((dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto)) specifiche leggi per incentivare tali azioni anche con interventi di demolizione e ricostruzione che prevedano:
a) il riconoscimento di una volumetria aggiuntiva rispetto a quella preesistente come misura premiale;
b) la delocalizzazione delle relative volumetrie in area o aree diverse;
c) l'ammissibilita' delle modifiche di destinazione d'uso, purche' si tratti di destinazioni tra loro compatibili o complementari;
d) le modifiche della sagoma necessarie per l'armonizzazione architettonica con gli organismi edilizi esistenti.
10. Gli interventi di cui al comma 9 non possono riferirsi ad edifici abusivi o siti nei centri storici o in aree ad inedificabilita' assoluta, con esclusione degli edifici per i quali sia stato rilasciato il titolo abilitativo edilizio in sanatoria.
11. Decorso il termine di cui al comma 9, e sino all'entrata in vigore della normativa regionale, agli interventi di cui al citato comma si applica l'articolo 14 del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380 anche per il mutamento delle destinazioni d'uso. Resta fermo il rispetto degli standard urbanistici, delle altre normative di settore aventi incidenza sulla disciplina dell'attivita' edilizia e in particolare delle norme antisismiche, di sicurezza, antincendio, igienico-sanitarie, di quelle relative all'efficienza energetica, di quelle relative alla tutela dell'ambiente e dell'ecosistema, nonche' delle disposizioni contenute nel codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42.
12. Le disposizioni dei commi 9, 10 e 11 si applicano anche nelle Regioni a statuto speciale e nelle province autonome di Trento e di Bolzano compatibilmente con le disposizioni degli statuti di autonomia e con le relative norme di attuazione.
13. Nelle Regioni a statuto ordinario, oltre a quanto previsto nei commi precedenti, decorso il termine di sessanta giorni ((dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto)), e sino all'entrata in vigore della normativa regionale, si applicano, altresi', le seguenti disposizioni:
a) e' ammesso il rilascio del permesso in deroga agli strumenti urbanistici ai sensi dell'articolo 14 del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380 anche per il mutamento delle destinazioni d'uso, purche' si tratti di destinazioni tra loro compatibili o complementari;
(( b) i piani attuativi, come denominati dalla legislazione regionale, conformi allo strumento urbanistico generale vigente, sono approvati dalla giunta comunale)).
14. Decorso il termine di 120 giorni ((dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto)), le disposizioni contenute nel comma 9, fatto salvo quanto previsto al comma 10, e al secondo periodo del comma 11, sono immediatamente applicabili alle Regioni a statuto ordinario che non hanno provveduto all'approvazione delle specifiche leggi regionali. Fino alla approvazione di tali leggi, la volumetria aggiuntiva da riconoscere quale misura premiale, ai sensi del ((comma 9, lettera a) )), e' realizzata in misura non superiore complessivamente al venti per cento del volume dell'edificio se destinato ad uso residenziale, o al dieci per cento della superficie coperta per gli edifici adibiti ad uso diverso. Le volumetrie e le superfici di riferimento sono calcolate, rispettivamente, sulle distinte tipologie edificabili e pertinenziali esistenti ed asseverate dal tecnico abilitato in sede di presentazione della documentazione relativa al titolo abilitativo previsto.
15. All'articolo 2, comma 12, del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23 le parole "1° maggio 2011" sono sostituite dalle seguenti: "1° luglio 2011".
Art. 6
Ulteriori riduzione e semplificazioni degli adempimenti burocratici
1. Per ridurre gli oneri derivanti dalla normativa vigente e gravanti in particolare sulle piccole e medie imprese sono apportate con il seguente provvedimento, operativo in una logica che trovera' ulteriore sviluppo, le modificazioni che seguono:
a) in corretta applicazione della normativa europea le comunicazioni relative alla riservatezza dei dati personali sono limitate alla tutela dei cittadini, conseguentemente non trovano applicazione nei rapporti tra imprese;
b) ((LETTERA ABROGATA DAL D.LGS. 14 MARZO 2013, N. 33));
c) riduzione degli adempimenti concernenti l'utilizzo di piccoli serbatoi di GPL;
d) facolta' di effettuare "on line" qualunque transazione finanziaria ASL- imprese e cittadini;
d-bis) riduzione e semplificazione delle comunicazioni, da parte dei cittadini e delle imprese, agli enti previdenziali;
e) per i trasporti eccezionali l'attuale autorizzazione prevista per ciascun trasporto e' sostituita, per i trasporti della medesima tipologia ripetuti nel tempo, da un'autorizzazione periodica da rilasciarsi con modalita' semplificata;
f) riduzione degli oneri amministrativi da parte delle amministrazioni territoriali.
f-bis) garanzia della tutela della sicurezza stradale e della regolarita' del mercato dell'autotrasporto di cose per conto di terzi.
2. Conseguentemente, alla disciplina vigente sono apportate, tra l'altro, le seguenti modificazioni:
a) al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, sono apportate le seguenti modificazioni:
1) all'articolo 5 e' aggiunto in fine il seguente comma:
"3-bis. Il trattamento dei dati personali relativi a persone giuridiche, imprese, enti o associazioni effettuato nell'ambito di rapporti intercorrenti esclusivamente tra i medesimi soggetti per le finalita' amministrativo - contabili, come definite all'articolo 34, comma 1-ter, non e' soggetto all'applicazione del presente codice.";
2) all'articolo 13 e' aggiunto in fine il seguente comma:
"5-bis. L'informativa di cui al comma 1 non e' dovuta in caso di ricezione di curricula spontaneamente trasmessi dagli interessati ai fini dell'eventuale instaurazione di un rapporto di lavoro. Al momento del primo contatto successivo all'invio del curriculum, il titolare e' tenuto a fornire all'interessato, anche oralmente, una informativa breve contenente almeno gli elementi di cui al comma 1, lettere a), d) ed f).";
3) all'articolo 24, comma 1, lettera g) le parole: "anche in riferimento all'attivita' di gruppi bancari e di societa' controllate o collegate" sono soppresse e dopo la lettera i) sono aggiunte le seguenti:
"i-bis) riguarda dati contenuti nei curricula, nei casi di cui all'articolo 13, comma 5-bis;
i-ter) con esclusione della diffusione e fatto salvo quanto previsto dall'articolo 130 del presente codice, riguarda la comunicazione di dati tra societa', enti o associazioni con societa' controllanti, controllate o collegate ai sensi dell'articolo 2359 del codice civile ovvero con societa' sottoposte a comune controllo, nonche' tra consorzi, reti di imprese e raggruppamenti e associazioni temporanei di imprese con i soggetti ad essi aderenti, per le finalita' amministrativo contabili, come definite all'articolo 34, comma 1-ter, e purche' queste finalita' siano previste espressamente con determinazione resa nota agli interessati all'atto dell'informativa di cui all'articolo 13.";
4) all'articolo 26, comma 3, dopo la lettera b) e' aggiunta la seguente:
"b-bis) dei dati contenuti nei curricula, nei casi di cui all'articolo 13, comma 5-bis.";
5) all'articolo 34, il comma 1-bis e' sostituito dai seguenti:
"1-bis. Per i soggetti che trattano soltanto dati personali non sensibili e che trattano come unici dati sensibili e giudiziari quelli relativi ai propri dipendenti e collaboratori, anche se extracomunitari, compresi quelli relativi al coniuge e ai parenti, la tenuta di un aggiornato documento programmatico sulla sicurezza e' sostituita dall'obbligo di autocertificazione, resa dal titolare del trattamento ai sensi dell'articolo 47 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n.445, di trattare soltanto tali dati in osservanza delle misure minime di sicurezza previste dal presente codice e dal disciplinare tecnico contenuto nell'allegato B). In relazione a tali trattamenti, nonche' a trattamenti comunque effettuati per correnti finalita' amministrativo - contabili, in particolare presso piccole e medie imprese, liberi professionisti e artigiani, il Garante, sentiti il Ministro per la semplificazione normativa e il Ministro per la pubblica amministrazione e l'innovazione, individua con proprio provvedimento, da aggiornare periodicamente, modalita' semplificate di applicazione del disciplinare tecnico contenuto nel citato allegato B) in ordine all'adozione delle misure minime di cui al comma 1.
1-ter. Ai fini dell'applicazione delle disposizioni in materia di protezione dei dati personali, i trattamenti effettuati per finalita' amministrativo - contabili sono quelli connessi allo svolgimento delle attivita' di natura organizzativa, amministrativa, finanziaria e contabile, a prescindere dalla natura dei dati trattati. In particolare, perseguono tali finalita' le attivita' organizzative interne, quelle funzionali all'adempimento di obblighi contrattuali e precontrattuali, alla gestione del rapporto di lavoro in tutte le sue fasi, alla tenuta della contabilita' e all'applicazione delle norme in materia fiscale, sindacale, previdenziale - assistenziale, di salute, igiene e sicurezza sul lavoro";
6) all'articolo 130, comma 3-bis, dopo le parole: "mediante l'impiego del telefono" sono inserite le seguenti: "e della posta cartacea" e dopo le parole: "l'iscrizione della numerazione della quale e' intestatario" sono inserite le seguenti: "e degli altri dati personali di cui all'articolo 129, comma 1,";
a-bis) all'articolo 67-sexies decies del codice del consumo, di cui al decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206, e' aggiunto, in fine, il seguente comma:
"3-bis. E' fatta salva la disciplina prevista dall'articolo 130, comma 3-bis, del codice in materia di protezione dei dati personali, di cui al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e successive modificazioni, per i trattamenti dei dati inclusi negli elenchi di abbonati a disposizione del pubblico";
b) ((LETTERA ABROGATA DAL D.LGS. 14 MARZO 2013, N. 33)).
c) per ridurre gli adempimenti connessi all'utilizzo dei piccoli serbatoi di gas di petrolio liquefatto, l'articolo 2, comma 16-septies, del decreto legge 29 dicembre 2010, n. 225, convertito con modificazioni dalla legge 26 febbraio 2011, n. 10, e' abrogato. Resta salvo quanto previsto dalle normative di sicurezza vigenti in materia di installazione, esercizio e manutenzione dei serbatoi di gas di petrolio liquefatto di cui al decreto del Ministro dell'interno 14 maggio 2004, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 120 del 24 maggio 2004;
d) Per accelerare il processo di automazione amministrativa e migliorare i servizi per i cittadini, riducendone i costi connessi:
1) le aziende sanitarie del Servizio sanitario nazionale adottano, ai sensi degli articoli 5, 63 e 64 del decreto legislativo 7 marzo 2005 n. 82 e successive modificazioni, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, procedure telematiche per consentire il pagamento online delle prestazioni erogate, nonche' la consegna, tramite web, posta elettronica certificata o altre modalita' digitali, dei referti medici. Le aziende sanitarie del Servizio sanitario nazionale mettono a disposizione dell'utenza il servizio di pagamento online ed effettuano la consegna dei referti medici esclusivamente in forma digitale nel termine di novanta giorni dall'entrata in vigore del decreto di cui al numero 2). Resta in ogni caso salvo il diritto dell'interessato di ottenere, anche a domicilio, copia cartacea del referto redatto in forma elettronica, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica;
2) con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, da adottarsi entro novanta giorni dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, su proposta del Ministro per la Pubblica Amministrazione e l'innovazione e del Ministro della salute, di concerto con il Ministro dell'Economia e delle finanze e con il Ministro della Semplificazione normativa, previo parere del Garante per protezione dei dati personali, d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano, sono adottate, in conformita' con le regole tecniche previste dal codice dell'amministrazione digitale, di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, le disposizioni necessarie per l'attuazione di quanto disposto al numero 1;
2-bis) in caso di trasferimento di residenza delle persone fisiche, i comuni, su richiesta degli interessati, ne danno comunicazione all'azienda sanitaria locale nel cui territorio e' ricompresa la nuova residenza. La comunicazione e' effettuata, entro un mese dalla data di registrazione della variazione anagrafica, telematicamente o su supporto cartaceo secondo le modalita' stabilite con decreto di natura non regolamentare del Ministro della salute, di concerto con il Ministro per la pubblica amministrazione e l'innovazione, d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano. L'azienda sanitaria locale provvede ad aggiornare il libretto sanitario, trasmettendo alla nuova residenza dell'intestatario il nuovo libretto ovvero un tagliando di aggiornamento da apporre su quello esistente, secondo quanto stabilito con il decreto di cui al secondo periodo. Le amministrazioni interessate provvedono all'attuazione della presente disposizione nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica;
d-bis) per ridurre e per semplificare le comunicazioni, da parte dei cittadini e delle imprese, agli enti previdenziali:
1) all'articolo 1, comma 248, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, le parole: "entro il 31 marzo di ciascun anno" sono sostituite dalla seguente: "annualmente";
2) all'articolo 1 della legge 23 dicembre 1996, n. 662, e successive modificazioni, dopo il comma 248 e' inserito il seguente:
"248-bis. Il termine per la presentazione della dichiarazione di responsabilita' di cui al comma 248 e' stabilito con determinazione del presidente dell'INPS";
3) all'articolo 2, comma 3, della legge 11 ottobre 1990, n. 289, e' aggiunto, in fine, il seguente periodo: "Qualora la predetta indennita' sia erogata per la frequenza di scuole, pubbliche o private, per tutta la durata dell'obbligo formativo scolastico, e' obbligatorio trasmettere la sola comunicazione dell'eventuale cessazione dalla partecipazione a tali corsi scolastici";
4) alla legge 29 ottobre 1971, n. 889, sono apportate le seguenti modificazioni:
4.1) il quarto comma dell'articolo 10 e' sostituito dal seguente:
"Entro il 30 giugno dello stesso anno, le aziende devono trasmettere con modalita' telematiche all'Istituto nazionale della previdenza sociale l'elenco degli elementi accessori, di cui alla lettera d) del primo comma dell'articolo 5, che sono stati corrisposti al personale dipendente, solo se di nuova istituzione o modificati rispetto a quelli gia' portati a conoscenza dell'Istituto medesimo";
4.2) l'articolo 18 e' abrogato;
e) per semplificare le procedure di rilascio delle autorizzazioni relative ai trasporti eccezionali su gomma, all'articolo 10 del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni, dopo il comma 9 e' inserito il seguente:
"9-bis. Entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, il Governo, con regolamento adottato ai sensi dell'articolo 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400, e successive modificazioni, modifica il regolamento di esecuzione e di attuazione del nuovo codice della strada, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495, prevedendo che per i trasporti eccezionali su gomma sia sufficiente prevedere la trasmissione, per via telematica, della prescritta richiesta di autorizzazione, corredata della necessaria documentazione, all'ente proprietario o concessionario per le autostrade, strade statali e militari, e alle regioni per la rimanente rete viaria, almeno quindici giorni prima della data fissata per il viaggio";
f) All'articolo 25 del decreto-legge 25 giugno 2008, n.112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n.133, sono apportate le seguenti modificazioni:
1) al comma 3:
1.1) al primo periodo, dopo le parole: "piano di riduzione degli oneri amministrativi" sono inserite le seguenti:"relativo alle materie affidate alla competenza di ciascun Ministro";
1.2) e' aggiunto, in fine, il seguente periodo: "Le regioni, le province e i comuni adottano, nell'ambito della propria competenza, sulla base delle attivita' di misurazione, programmi di interventi a carattere normativo, amministrativo e organizzativo volti alla progressiva riduzione degli oneri amministrativi. Per il coordinamento delle metodologie della misurazione e della riduzione degli oneri, e' istituito presso la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, e successive modificazioni, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, un Comitato paritetico formato da sei membri designati, rispettivamente, due dal Ministro per la pubblica amministrazione e l'innovazione, due dal Ministro per la semplificazione normativa, due dal Ministro per i rapporti con le regioni e per la coesione territoriale, e da sei membri designati dalla citata Conferenza unificata, rispettivamente, tre tra i rappresentanti delle regioni, uno tra i rappresentanti delle province e due tra quelli dei comuni. Per la partecipazione al Comitato paritetico non sono previsti compensi o rimborsi di spese. I risultati della misurazione di cui al comma 15 sono comunicati alle Camere e ai Ministri per la pubblica amministrazione e l'innovazione e per la semplificazione normativa.";
2) al comma 5, dopo le parole: " oneri amministrativi gravanti sulle imprese", sono inserite le seguenti:" e sui cittadini".
f-bis) dopo il comma 3 dell'articolo 38 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, e successive modificazioni, sono inseriti i seguenti:
"3-bis. Per i comuni che, entro la data del 30 settembre 2011 prevista dall'articolo 12, comma 7, del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 7 settembre 2010, n. 160, non hanno provveduto ad accreditare lo sportello unico per le attivita' produttive ovvero a fornire alla camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura competente per territorio gli elementi necessari ai fini dell'avvalimento della stessa, ai sensi dell'articolo 4, commi 11 e 12, del medesimo regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 160 del 2010, il prefetto invia entro trenta giorni una diffida e, sentita la regione competente, nomina un commissario ad acta, scelto in relazione alle specifiche situazioni, tra i funzionari dei comuni, delle regioni o delle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura competenti per territorio, al fine di adottare gli atti necessari ad assicurare la messa a regime del funzionamento degli sportelli unici. Con decreto del Ministro dello sviluppo economico e del Ministro per la semplificazione normativa, sentito il Ministro per la pubblica amministrazione e l'innovazione, sono individuate le eventuali misure che risultino indispensabili per attuare, sul territorio nazionale, lo sportello unico e per garantire, nelle more della sua attuazione, la continuita' della funzione amministrativa, anche attraverso parziali e limitate deroghe alla relativa disciplina.
3-ter. In ogni caso, al fine di garantire lo svolgimento delle funzioni affidate agli sportelli unici per le attivita' produttive, i comuni adottano le misure organizzative e tecniche che risultino necessarie";
f-ter) al fine di semplificare e di razionalizzare il procedimento di applicazione delle sanzioni di cui al comma 14 dell'articolo 83-bis del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, e successive modificazioni, al comma 15 del medesimo articolo 83-bis del decreto-legge n. 112 del 2008, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 133 del 2008, e successive modificazioni, le parole: "dall'autorita' competente, individuata con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti" sono sostituite dalle seguenti: "dal Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, secondo le modalita' individuate con decreto dello stesso Ministro";
f-quater) all'articolo 2215-bis del codice civile sono apportate le seguenti modificazioni:
1) i commi terzo e quarto sono sostituiti dai seguenti:
"Gli obblighi di numerazione progressiva e di vidimazione previsti dalle disposizioni di legge o di regolamento per la tenuta dei libri, repertori e scritture sono assolti, in caso di tenuta con strumenti informatici, mediante apposizione, almeno una volta all'anno, della marcatura temporale e della firma digitale dell'imprenditore o di altro soggetto dal medesimo delegato.
Qualora per un anno non siano state eseguite registrazioni, la firma digitale e la marcatura temporale devono essere apposte all'atto di una nuova registrazione e da tale apposizione decorre il periodo annuale di cui al terzo comma";
2) e' aggiunto, in fine, il seguente comma:
"Per i libri e per i registri la cui tenuta e' obbligatoria per disposizione di legge o di regolamento di natura tributaria, il termine di cui al terzo comma opera secondo le norme in materia di conservazione digitale contenute nelle medesime disposizioni";
f-quinquies) al testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, dopo l'articolo 43 e' inserito il seguente:
"Art. 43-bis (Certificazione e documentazione d'impresa). - 1. Lo sportello unico per le attivita' produttive:
a) trasmette alle altre amministrazioni pubbliche coinvolte nel procedimento le comunicazioni e i documenti attestanti atti, fatti, qualita', stati soggettivi, nonche' gli atti di autorizzazione, licenza, concessione, permesso o nulla osta comunque denominati rilasciati dallo stesso sportello unico per le attivita' produttive o acquisiti da altre amministrazioni ovvero comunicati dall'impresa o dalle agenzie per le imprese, ivi comprese le certificazioni di qualita' o ambientali;
b) invia alla camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura territorialmente competente, ai fini del loro inserimento nel Repertorio delle notizie economiche e amministrative (REA) e al fine della raccolta e conservazione in un fascicolo informatico per ciascuna impresa, il duplicato informatico dei documenti di cui alla lettera a).
2. Le comunicazioni tra lo sportello unico per le attivita' produttive, le amministrazioni pubbliche, le camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura, le imprese e le agenzie per le imprese avvengono esclusivamente in modalita' telematica secondo le disposizioni vigenti.
3. Le amministrazioni non possono richiedere ai soggetti interessati la produzione dei documenti da acquisire ai sensi del comma 1, lettera a).
4. All'attuazione del presente articolo le amministrazioni interessate provvedono nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie di sponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica";
f-sexies) nel decreto-legge 31 gennaio 2007, n. 7, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 aprile 2007, n. 40, dopo l'articolo 9 e' inserito il seguente:
"Art. 9-bis (Iscrizione all'albo provinciale delle imprese artigiane mediante comunicazione unica al registro delle imprese). - 1. Ai fini dell'avvio dell'attivita' d'impresa in conformita' ai requisiti di qualifica artigiana, disciplinati ai sensi delle disposizioni vigenti, l'interessato presenta una dichiarazione attestante il possesso di tali requisiti mediante la comunicazione unica per la nascita dell'impresa, di cui all'articolo 9, secondo le regole tecniche individuate dal decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 6 maggio 2009, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 152 del 3 luglio 2009.
2. La dichiarazione di cui al comma 1 determina l'iscrizione all'albo provinciale delle imprese artigiane, ove previsto e disciplinato dalla legislazione regionale, con la decorrenza ivi prevista, e l'annotazione nella sezione speciale del registro delle imprese. Restano ferme le altre disposizioni vigenti recanti obblighi di iscrizione nel registro delle imprese.
3. Le regioni disciplinano le procedure per gli accertamenti e i controlli e per gli eventuali provvedimenti in caso di carenza dei requisiti dichiarati, ai sensi del comma 1, nonche' le modalita' per la comunicazione delle cancellazioni e delle variazioni ai soggetti interessati, assegnando termini congrui per la presentazione di proprie deduzioni o per conformarsi ai requisiti di legge, nonche' ai fini della presentazione dei ricorsi ai sensi delle disposizioni vigenti.
4. Qualora, a seguito di accertamento o verifica ispettiva, emergano gli elementi per l'iscrizione alla gestione di cui all'articolo 3 della legge 4 luglio 1959, n. 463, e all'articolo 31 della legge 9 marzo 1989, n. 88, l'ente accertatore comunica all'ufficio del registro delle imprese gli elementi per l'iscrizione all'albo provinciale delle imprese artigiane. La comunicazione, ove previsto e disciplinato dalla normativa regionale, determina l'iscrizione all'albo provinciale delle imprese artigiane con decorrenza immediata, fatto salvo quanto previsto dal comma 3 del presente articolo. I provvedimenti di variazione o di cancellazione adottati, ai sensi del citato comma 3, per mancanza dei requisiti tecnico-professionali non pregiudicano l'obbligo contributivo per il periodo di esercizio effettivo dell'attivita'.
5. All'attuazione del presente articolo le amministrazioni interessate provvedono nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica";
f-septies) per semplificare le modalita' di riconoscimento delle organizzazioni di produttori e favorire l'accesso delle imprese agricole ai mercati, i consorzi agrari disciplinati dall'articolo 9 della legge 23 luglio 2009, n. 99, possono istituire al loro interno, previo adeguamento degli statuti, per ciascun settore o prodotto agricolo, una o piu' sezioni di attivita', cui aderiscono esclusivamente imprenditori agricoli iscritti nel registro delle imprese di cui all'articolo 8 della legge 29 dicembre 1993, n. 580, e successive modificazioni. Le predette sezioni, con gestioni separate, possono ottenere il riconoscimento come organizzazioni di produttori ai sensi del decreto legislativo 27 maggio 2005, n. 102. In tale ipotesi, i vincoli e i controlli relativi si riferiscono esclusivamente alla sezione e agli imprenditori aderenti;
f-octies) al fine di garantire che un adeguato periodo transitorio consenta la progressiva entrata in operativita' del Sistema di controllo della tracciabilita' dei rifiuti, per i soggetti di cui all'articolo 1, comma 5, del decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare 26 maggio 2011, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 124 del 30 maggio 2011, il relativo termine, da individuare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, nei modi di cui all'articolo 28, comma 2, del regolamento di cui al decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare 18 febbraio 2011, n. 52, non puo' essere antecedente al 30 giugno 2012.
2-bis. Ai fini della semplificazione degli adempimenti di cui al decreto legislativo 10 agosto 2007, n. 162, all'articolo 19, comma 6, e' aggiunto, in fine, il seguente periodo: "Per gli atti concernenti la nomina degli investigatori incaricati non si esercita il controllo preventivo di cui all'articolo 3, comma 1, lettera f-ter), della legge 14 gennaio 1994, n. 20".
2-ter. All'articolo 5, comma 2, della legge 12 marzo 1999, n. 68, e successive modificazioni, e' aggiunto, in fine, il seguente periodo: "Fermo restando l'obbligo del versamento del contributo di cui al comma 3 al Fondo regionale per l'occupazione dei disabili, per le aziende che occupano addetti impegnati in lavorazioni che comportano il pagamento di un tasso di premio ai fini INAIL pari o superiore al 60 per cento, la procedura di esonero prevista dal presente articolo e' sostituita da un'autocertificazione del datore di lavoro che attesta l'esclusione dei lavoratori interessati dalla base di computo".
3. Nel perseguimento dell'obiettivo di riduzione degli oneri amministrativi definito in sede di Unione europea, con le risorse disponibili a legislazione vigente, le autorita' amministrative indipendenti di vigilanza e garanzia effettuano, nell'ambito dei propri ordinamenti, la misurazione degli oneri amministrativi a carico delle imprese con l'obiettivo di ridurre tali oneri entro il 31 dicembre 2012, proponendo le misure legislative e regolamentari ritenute idonee a realizzare tale riduzione.
Art. 7
Semplificazione fiscale
1. Per ridurre il peso della burocrazia che grava sulle imprese e piu' in generale sui contribuenti, alla disciplina vigente sono apportate modificazioni cosi' articolate:
a) esclusi i casi straordinari di controlli per salute, giustizia ed emergenza, il controllo amministrativo in forma d'accesso da parte di qualsiasi autorita' competente deve essere oggetto di programmazione da parte degli enti competenti e di coordinamento tra i vari soggetti interessati al fine di evitare duplicazioni e sovrapposizioni nell'attivita' di controllo. Codificando la prassi, la Guardia di Finanza, negli accessi di propria competenza presso le imprese, opera, per quanto possibile, in borghese;
b) abolizione, per lavoratori dipendenti e pensionati, dell'obbligo di comunicazione annuale dei dati relativi a detrazioni per familiari a carico. L'obbligo sussiste solo in caso di variazione dei dati;
c) abolizione di comunicazioni all'Agenzia delle entrate in occasione di ristrutturazioni che godono della detrazione del 36 per cento;
d) i contribuenti in regime di contabilita' semplificata possono dedurre fiscalmente l'intero costo, per singole spese non superiori a 1.000 euro, nel periodo d'imposta in cui ricevono la fattura;
e) abolizione della comunicazione telematica da parte dei contribuenti per acquisti d'importo superiore a 3.000 euro in caso di pagamento con carte di credito, prepagate o bancomat;
f) i contribuenti non devono fornire informazioni che siano gia' in possesso del Fisco e degli enti previdenziali ovvero che da questi possono essere direttamente acquisite da altre Amministrazioni;
g) la richiesta per rimborso d'imposta fatta dal contribuente in dichiarazione puo' essere mutata in richiesta di compensazione entro 120 giorni dalla presentazione della dichiarazione stessa;
h) i versamenti e gli adempimenti, anche se solo telematici, previsti da norme riguardanti l'Amministrazione economico-finanziaria che scadono il sabato o in un giorno festivo sono sempre rinviati al primo giorno lavorativo successivo;
i) estensione del regime di contabilita' semplificata a 400 mila euro di ricavi, per le imprese di servizi, e a 700 mila euro di ricavi per le altre imprese;
l) abolizione della compilazione della scheda carburante in caso di pagamento con carte di credito, di debito o prepagate;
m) attenuazione del principio del "solve et repete". In caso di richiesta di sospensione giudiziale degli atti esecutivi, non si procede all'esecuzione fino alla decisione del giudice e comunque fino al centoventesimo giorno;
n) per favorire la tutela dei propri diritti da parte dei contribuenti, semplificazioni in tema di riscossione di contributi previdenziali risultanti da liquidazione, controllo e accertamento delle dichiarazioni dei redditi;
o) abolizione, per importi minori, della richiesta per ottenere la rateizzazione dei debiti tributari conseguenti al controllo delle dichiarazioni e alla liquidazione di redditi soggetti a tassazione separata, ed esclusione della fideiussione per la prima rata;
p) innalzamento a 10 mila euro della soglia di valore dei beni d'impresa per i quali e' possibile ricorrere ad attestazione di distruzione mediante atto notorio;
q) innalzamento a 300 euro dell'importo per potere riepilogare in un solo documento le fatture ricevute nel mese;
r) concentrazione in unica scadenza dei termini entro i quali gli enti pubblici effettuano i versamenti fiscali con il modello F24 EP;
s) e' del 10 per cento l'aliquota IVA dovuta per singolo contratto di somministrazione di gas naturale per la combustione a fini civili (fino a 480 metri cubi di gas somministrato);
t) nuova opportunita' di rideterminazione del valore di acquisto dei terreni edificabili e delle partecipazioni non negoziate nei mercati regolamentati, attraverso il pagamento di un'imposta sostitutiva.
t-bis) riconoscimento del requisito di ruralita' dei fabbricati.
2. In funzione di quanto previsto al comma 1, sono introdotte le seguenti disposizioni:
a) al fine di ridurre al massimo la possibile turbativa nell'esercizio delle attivita' delle imprese di cui all'articolo 2 dell'allegato alla Raccomandazione 2003/361/CE della Commissione, del 6 maggio 2003, recante "Raccomandazione della Commissione relativa alla definizione delle microimprese, piccole e medie imprese", nonche' di evitare duplicazioni e sovrapposizioni nell'attivita' di controllo nei riguardi di tali imprese, assicurando altresi' una maggiore semplificazione dei relativi procedimenti e la riduzione di sprechi nell'attivita' amministrativa, gli accessi dovuti a controlli di natura amministrativa disposti nei confronti delle predette imprese devono essere oggetto di programmazione da parte degli enti competenti e di coordinamento tra i vari soggetti interessati. Conseguentemente:
1) a livello statale, con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, da adottare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono disciplinati modalita' e termini idonei a garantire una concreta programmazione dei controlli in materia fiscale e contributiva, nonche' il piu' efficace coordinamento dei conseguenti accessi presso i locali delle predette imprese da parte delle Agenzie fiscali, della Guardia di Finanza, dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato e dell'INPS e del Ministero del lavoro e delle politiche sociali - Direzione generale per l'attivita' ispettiva, dando, a tal fine, il massimo impulso allo scambio telematico di dati e informazioni fra le citate Amministrazioni. Con il medesimo decreto e' altresi' assicurato che, a fini di coordinamento, ciascuna delle predette Amministrazioni informa preventivamente le altre dell'inizio di ispezioni e verifiche, fornendo al termine delle stesse eventuali elementi acquisiti utili ai fini delle attivita' di controllo di rispettiva competenza. Gli appartenenti al Corpo della Guardia di finanza, per quanto possibile, eseguono gli accessi in borghese;
2) a livello substatale, gli accessi presso i locali delle imprese disposti dalle amministrazioni locali inserite nel conto economico consolidato della pubblica amministrazione, come individuate dall'Istituto nazionale di statistica (ISTAT) ai sensi dell'articolo 1, comma 3, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, ivi comprese le Forze di Polizia locali comunque denominate e le aziende ed agenzie regionali e locali comunque denominate, devono essere oggetto di programmazione periodica. Il coordinamento degli accessi e' affidato al comune, che puo' avvalersi delle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura competenti per territorio. Le amministrazioni interessate provvedono all'attuazione delle disposizioni di cui al presente numero nell'ambito delle risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente.
3) NUMERO ABROGATO DAL D.L. 6 DICEMBRE 2011, N. 201, CONVERTITO CON MODIFICAZIONI DALLA L. 22 DICEMBRE 2011, N. 214;
4) NUMERO ABROGATO DAL D.L. 6 DICEMBRE 2011, N. 201, CONVERTITO CON MODIFICAZIONI DALLA L. 22 DICEMBRE 2011, N. 214;
5) le disposizioni di cui ai numeri 1)-4) non si applicano ai controlli ed agli accessi in materia di repressione dei reati e di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro di cui al decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, nonche' a quelli funzionali alla tutela dell'igiene pubblica, della pubblica incolumita', dell'ordine e della sicurezza pubblica. Non si applicano altresi' ai controlli decisi con provvedimento adeguatamente motivato per ragioni di necessita' ed urgenza;
b) le disposizioni di cui alla lettera a) costituiscono attuazione dei principi di cui all'articolo 117, secondo comma, lettere e), m), p) e r), della Costituzione nonche' dei principi di cui alla direttiva 2006/123/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 12 dicembre 2006 e della normativa comunitaria in materia di microimprese, piccole e medie imprese. Le Regioni a statuto speciale e le Province autonome di Trento e Bolzano adeguano la propria legislazione alle disposizioni di cui alla lettera a), secondo i rispettivi statuti e le relative norme di attuazione;
c) dopo il secondo periodo del comma 5 dell'articolo 12 della legge 27 luglio 2000, n. 212, recante disposizioni in materia di Statuto dei diritti del contribuente, e' aggiunto il seguente: "Il periodo di permanenza presso la sede del contribuente di cui al primo periodo, cosi' come l'eventuale proroga ivi prevista, non puo' essere superiore a quindici giorni lavorativi contenuti nell'arco di non piu' di un trimestre, in tutti i casi in cui la verifica sia svolta presso la sede di imprese in contabilita' semplificata e lavoratori autonomi. In entrambi i casi, ai fini del computo dei giorni lavorativi, devono essere considerati i giorni di effettiva presenza degli operatori civili o militari dell'Amministrazione finanziaria presso la sede del contribuente.";
d) le disposizioni di cui all'articolo 12 della legge 27 luglio 2000, n. 212, concernente disposizioni in materia di statuto dei diritti del contribuente, si applicano anche nelle ipotesi di attivita' ispettive o di controllo effettuate dagli enti di previdenza e assistenza obbligatoria;
e) all'articolo 23, comma 2, lettera a), del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, sono apportate le seguenti modificazioni:
1) al secondo periodo:
1.1) le parole "agli articoli 12 e 13" sono sostituite dalle seguenti: all'articolo 12";
1.2) la parola "annualmente" e' soppressa;
2) e' aggiunto, infine, il seguente periodo: "La dichiarazione ha effetto anche per i periodi di imposta successivi. L'omissione della comunicazione relativa alle variazioni comporta l'applicazione delle sanzioni previste dall'articolo 11 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471, e successive modificazioni";
f) LETTERA SOPPRESSA DALLA L. 12 LUGLIO 2011, N. 106;
g) i decreti del Ministero dell'economia e delle finanze nonche' i provvedimenti, comunque denominati, degli organi di vertice delle relative articolazioni, delle agenzie fiscali, degli enti di previdenza e assistenza obbligatoria, sono adottati escludendo la duplicazione delle informazioni gia' disponibili ai rispettivi sistemi informativi, salvo le informazioni strettamente indispensabili per il corretto adempimento e per il pagamento delle somme, dei tributi e contributi dovuti;
h) le agenzie fiscali e gli enti di previdenza e assistenza obbligatoria e il Ministero del lavoro e delle politiche sociali possono stipulare, nei limiti delle risorse disponibili in base alla legislazione vigente, apposite convenzioni con le Amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, gli enti pubblici economici e le Autorita' amministrative indipendenti per acquisire, in via telematica, nel rispetto dei principi di cui agli articoli 20, commi 2 e 4, e 22 del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, i dati e le informazioni personali, anche sensibili, anche in forma disaggregata, che gli stessi detengono per obblighi istituzionali al fine di ridurre gli adempimenti dei cittadini e delle imprese e rafforzare il contrasto alle evasioni e alle frodi fiscali, contributive nonche' per accertare il diritto e la misura delle prestazioni previdenziali, assistenziali e di sostegno al reddito. Con la convenzione sono indicati i motivi che rendono necessari i dati e le informazioni medesime. La mancata fornitura dei dati di cui alla presente lettera costituisce evento valutabile ai fini della responsabilita' disciplinare e, ove ricorra, della responsabilita' contabile;
i) all'articolo 2 del decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322, dopo il comma 8-bis e' aggiunto il seguente: "8-ter. Le dichiarazioni dei redditi e dell'imposta regionale sulle attivita' produttive possono essere integrate dai contribuenti per modificare la originaria richiesta di rimborso dell'eccedenza d'imposta esclusivamente per la scelta della compensazione, sempreche' il rimborso stesso non sia stato gia' erogato anche in parte, mediante dichiarazione da presentare entro 120 giorni dalla scadenza del termine ordinario di presentazione, secondo le disposizioni di cui all'articolo 3, utilizzando modelli conformi a quelli approvati per il periodo d'imposta cui si riferisce la dichiarazione.";
l) gli adempimenti ed i versamenti previsti da disposizioni relative a materie amministrate da articolazioni del Ministero dell'economia e delle finanze, comprese le Agenzie fiscali, ancorche' previsti in via esclusivamente telematica, ovvero che devono essere effettuati nei confronti delle medesime articolazioni o presso i relativi uffici, i cui termini scadono di sabato o di giorno festivo, sono prorogati al primo giorno lavorativo successivo;
m) all'articolo 18, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e successive modificazioni, le parole "lire seicento milioni" e "lire un miliardo" sono sostituite, rispettivamente, dalle seguenti: "400.000 euro" e "700.000 euro";
n) al fine di semplificare le procedure di riscossione delle somme dovute in base agli avvisi di accertamento emessi dall'Agenzia delle entrate, contenenti l'intimazione ad adempiere all'obbligo di pagamento degli importi negli stessi indicati, nonche' di razionalizzare gli oneri a carico dei contribuenti destinatari dei predetti atti, all'articolo 29 del decreto legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, sono apportate le seguenti modificazioni:
1) al comma 1, alinea, la parola "notificati" e' sostituita dalla seguente: "emessi";
2) al comma 1, lettera a):
2.1) dopo le parole "delle imposte sui redditi", ovunque ricorrano, sono aggiunte le seguenti: ", dell'imposta regionale sulle attivita' produttive";
2.2) nel secondo periodo, dopo la parola "sanzioni" e' soppressa la seguente: ", anche";
2.3) nel terzo periodo, dopo le parole "entro sessanta giorni dal ricevimento della raccomandata;" sono aggiunte le seguenti: "la sanzione amministrativa prevista dall'articolo 13 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471, non si applica nei casi di omesso, carente o tardivo versamento delle somme dovute, nei termini di cui ai periodi precedenti, sulla base degli atti ivi indicati";
3) al comma 1, lettera b), e' aggiunto, in fine, il seguente periodo: "L'esecuzione forzata e' sospesa per un periodo di centottanta giorni dall'affidamento in carico agli agenti della riscossione degli atti di cui alla lettera a); tale sospensione non si applica con riferimento alle azioni cautelari e conservative, nonche' ad ogni altra azione prevista dalle norme ordinarie a tutela del creditore";
3-bis) al comma 1, lettera c), e' aggiunto, in fine, il seguente periodo: "Nell'ipotesi di cui alla presente lettera, e ove gli agenti della riscossione, successivamente all'affidamento in carico degli atti di cui alla lettera a), vengano a conoscenza di elementi idonei a dimostrare il fondato pericolo di pregiudicare la riscossione, non opera la sospensione di cui alla lettera b)";
4) al comma 1, lettera e), dopo il primo periodo e' aggiunto il seguente: "Ai fini dell'espropriazione forzata l'esibizione dell'estratto dell'atto di cui alla lettera a), come trasmesso all'agente della riscossione con le modalita' determinate con il provvedimento di cui alla lettera b), tiene luogo, a tutti gli effetti, dell'esibizione dell'atto stesso in tutti i casi in cui l'agente della riscossione ne attesti la provenienza.";
o) All'articolo 21 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78 convertito dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, dopo il comma 1 sono aggiunti i seguenti:
"1-bis. Al fine di semplificare gli adempimenti dei contribuenti, l'obbligo di comunicazione delle operazioni di cui al comma 1, effettuate nei confronti di contribuenti non soggetti passivi ai fini dell'imposta sul valore aggiunto, e' escluso qualora il pagamento dei corrispettivi avvenga mediante carte di credito, di debito o prepagate emesse da operatori finanziari soggetti all'obbligo di comunicazione previsto dall'articolo 7, sesto comma, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 605.
1-ter. Gli operatori finanziari soggetti all'obbligo di comunicazione previsto dall'articolo 7, sesto comma del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 605 che emettono carte di credito, di debito o prepagate, comunicano all'Agenzia delle entrate le operazioni di cui al comma 1-bis in relazione alle quali il pagamento dei corrispettivi sia avvenuto mediante carte di credito, di debito o prepagate emesse dagli operatori finanziari stessi, secondo modalita' e termini stabiliti con provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate.";
p) all'articolo 1 del decreto del Presidente della Repubblica 10 novembre 1997, n. 444 - recante il regolamento per la semplificazione delle annotazioni da apporre sulla documentazione relativa agli acquisti di carburanti per autotrazione - dopo il comma 3 e' inserito il seguente:
"3-bis. In deroga a quanto stabilito al comma 1, i soggetti all'imposta sul valore aggiunto che effettuano gli acquisti di carburante esclusivamente mediante carte di credito, carte di debito o carte prepagate emesse da operatori finanziari soggetti all'obbligo di comunicazione previsto dall'art. 7, sesto comma, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 605, non sono soggetti all'obbligo di tenuta della scheda carburante previsto dal presente regolamento".;
q) la lettera a), del comma 1, dell'articolo 1 del decreto del Ministro delle finanze di concerto con il Ministro dei lavori pubblici 18 febbraio 1998, n. 41, e' sostituita dalla seguente:
" a) indicare nella dichiarazione dei redditi i dati catastali identificativi dell'immobile e se i lavori sono effettuati dal detentore, gli estremi di registrazione dell'atto che ne costituisce titolo e gli altri dati richiesti ai fini del controllo della detrazione e a conservare ed esibire a richiesta degli uffici i documenti che saranno indicati in apposito Provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate.";
r) l'articolo 1, comma 19, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, e' abrogato;
s) all'articolo 66 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, nel comma 3, in fine sono aggiunti i seguenti periodi: "I costi, concernenti contratti a corrispettivi periodici, relativi a spese di competenza di due periodi d'imposta, in deroga all'articolo 109, comma 2, lettera b), sono deducibili nell'esercizio nel quale e' stato ricevuto il documento probatorio. Tale disposizione si applica solo nel caso in cui l'importo del costo indicato dal documento di spesa non sia superiore a euro 1.000.";
t) al fine di semplificare ed uniformare le procedure di iscrizione a ruolo delle somme a qualunque titolo dovute all'Istituto nazionale della Previdenza sociale, compresi i contributi ed i premi previdenziali ed assistenziali di cui al decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 462, assicurando in tal modo l'unitarieta' nella gestione operativa della riscossione coattiva di tutte le somme dovute all'Istituto, sono introdotte le seguenti disposizioni:
1) l'articolo 32-bis del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, e' abrogato;
2) le disposizioni di cui all'articolo 30 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78 convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, relative al recupero, tramite avviso di addebito con valore di titolo esecutivo emesso dagli uffici dell'INPS, delle somme a qualunque titolo dovute all'Istituto, si riferiscono anche ai contributi e premi previdenziali ed assistenziali risultanti da liquidazione, controllo e accertamento effettuati dall'Agenzia delle entrate in base alle dichiarazioni dei redditi, fatto salvo quanto disposto dal numero 3) della presente lettera;
3) resta ferma la competenza dell'Agenzia delle entrate relativamente all'iscrizione a ruolo dei contributi e dei premi previdenziali ed assistenziali di cui al decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 462, nonche' di interessi e di sanzioni per ritardato o omesso versamento che risultano dovuti:
3.1) per gli anni d'imposta 2007 e 2008 in base agli esiti dei controlli automatici e formali di cui agli articoli 2 e 3 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 462;
3.2) per gli anni d'imposta 2006 e successivi in base agli accertamenti notificati entro il 31 dicembre 2009;
u) all'articolo 3-bis del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 462, sono apportate le seguenti modificazioni:
1) al comma 1:
1.1) al primo periodo, le parole «se superiori a duemila euro,» sono soppresse;
1.2) al secondo periodo:
1.2.1) le parole «Se le somme dovute sono superiori» sono sostituite dalle seguenti: «Se l'importo complessivo delle rate successive alla prima e' superiore»;
1.2.2) dopo le parole «comprese quelle a titolo di sanzione in misura piena,» sono inserite le seguenti: «dedotto l'importo della prima rata,»;
1.3) al terzo periodo, dopo le parole «comprese quelle a titolo di sanzione in misura piena» sono inserite le seguenti: «, dedotto l'importo della prima rata»;
2) il comma 2 e' abrogato;
3) al comma 6:
3.1) al primo periodo, le parole «, superiori a cinquecento euro,» sono soppresse;
3.2) il secondo periodo e' soppresso;
3-bis) dopo il comma 6 e' inserito il seguente:
"6-bis. Le rate previste dal presente articolo possono essere anche di importo decrescente, fermo restando il numero massimo stabilito";
u-bis) all'articolo 77 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, e successive modificazioni, dopo il comma 2, e' aggiunto il seguente:
"2-bis. L'agente della riscossione e' tenuto a notificare al proprietario dell'immobile una comunicazione preventiva contenente l'avviso che, in mancanza del pagamento delle somme dovute entro il termine di trenta giorni, sara' iscritta l'ipoteca di cui al comma 1";
v) LETTERA SOPPRESSA DALLA L. 12 LUGLIO 2011, N. 106;
z) all'articolo 2, comma 4, lettera b), del decreto del Presidente della Repubblica 10 novembre 1997, n. 441, le parole "lire dieci milioni" sono sostituite con le seguenti "euro 10.000";
aa) all'articolo 6 del decreto del Presidente della Repubblica 9 dicembre 1996, n. 695, sono apportate le seguenti modifiche:
1) al comma 1 le parole "lire trecentomila" sono sostituite dalla seguenti: "euro 300;
2) al comma 6 le parole "lire trecentomila" sono sostituite dalla seguenti: "euro 300" e le parole "al comma 5" sono sostituitedalle seguenti: "all'articolo 25, primo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633";
3) dopo il comma 6, e' aggiunto il seguente comma "6-bis. Per le fatture emesse a norma del secondo comma dell'articolo 17 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni, si applicano le disposizioni dei commi 1 e 6 del presente articolo.";
bb) all'articolo 32-ter del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, sono apportate le seguenti modifiche:
1) dopo il comma 1 e' aggiunto il seguente: "1-bis. Le somme di cui al comma 1 sono versate entro il giorno 16 del mese di scadenza. Se il termine scade di sabato o di giorno festivo il versamento e' tempestivo se effettuato il primo giorno lavorativo successivo. Rimangono invariati i termini di scadenza delle somme dovute a titolo di saldo e di acconto in base alle dichiarazioni annuali, nonche' il termine previsto dall'articolo 6, comma 2, della legge 29 dicembre 1990, n. 405, per il pagamento dell'imposta sul valore aggiunto dovuta a titolo di acconto del versamento relativo al mese di dicembre". Le disposizioni introdotte dal presente numero si applicano a partire dal 1° luglio 2011;
2) al comma 3 le parole: "Ai versamenti eseguiti nel corso dell'anno 2008" sono sostituite dalle seguenti: "Ai versamenti relativi ai periodi d'imposta in corso al 31 dicembre degli anni 2008, 2009 e 2010, da eseguire"; sono altresi' soppresse le parole: "previste dall'articolo 13 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471, e successive modificazioni,";
cc) le disposizioni in materia di aliquote di accisa e di imposta sul valore aggiunto sul gas naturale per combustione per usi civili, di cui all'articolo 2 del decreto legislativo 2 febbraio 2007, n. 26, trovano applicazione con riferimento ad ogni singolo contratto di somministrazione di gas naturale per combustione per usi civili, indipendentemente dal numero di unita' immobiliari riconducibili allo stesso, sia con riguardo alla misura delle aliquote di accisa di cui all'allegato I del decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, sia con riguardo al limite di 480 metri cubi annui di cui al n. 127-bis) della tabella A, parte III, allegata al DPR 26 ottobre 1972, n. 633;
cc-bis) per garantire il pieno rispetto dei principi del diritto dell'Unione europea in materia di imposta sul valore aggiunto sui tabacchi lavorati, all'articolo 39-sexies, comma 1, del testo unico di cui al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi: "Per le cessioni e per le importazioni di tabacchi lavorati effettuate prima dell'immissione al consumo, l'imposta e' applicata in base al regime ordinario previsto dal decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633. Resta ferma l'applicabilita', ove ne ricorrano i presupposti, del regime di cui all'articolo 50 del decreto-legge 30 agosto 1993, n. 331, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 ottobre 1993, n. 427, e successive modificazioni". Le disposizioni di cui alla presente lettera si applicano a decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto;
cc-ter) all'articolo 50-bis del decreto-legge 30 agosto 1993, n. 331, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 ottobre 1993, n. 427, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:
1) al comma 1:
1.1) alla lettera a), dopo le parole: "depositi fiscali" sono inserite le seguenti: "di cui all'articolo 1, comma 2, lettera e), del testo unico di cui al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, e successive modificazioni";
1.2) alla lettera b), dopo le parole: "depositi doganali" sono inserite le seguenti: "di cui all'articolo 525, secondo paragrafo, del regolamento (CEE) n. 2454/93 della Commissione, del 2 luglio 1993, e successive modificazioni";
2) al comma 3, secondo periodo, dopo le parole: "dei beni dal deposito" sono inserite le seguenti: ", ivi compresi quelli relativi ai dati di cui al comma 6, ultimo periodo,";
3) al comma 4, lettera b), sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: "previa prestazione di idonea garanzia commisurata all'imposta. La prestazione della garanzia non e' dovuta per i soggetti certificati ai sensi dell'articolo 14-bis del regolamento (CEE) n. 2454/93 della Commissione, del 2 luglio 1993, e successive modificazioni, e per quelli esonerati ai sensi dell'articolo 90 del testo unico delle disposizioni legislative in materia doganale, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 23 gennaio 1973, n. 43";
4) al comma 6 e' aggiunto, in fine, il seguente periodo: "Fino all'integrazione delle pertinenti informazioni residenti nelle banche dati delle Agenzie fiscali, il soggetto che procede all'estrazione comunica, altresi', al gestore del deposito IVA i dati relativi alla liquidazione dell'imposta di cui al presente comma, anche ai fini dello svincolo della garanzia di cui al comma 4, lettera b); le modalita' di integrazione telematica sono stabilite con determinazione del direttore dell'Agenzia delle dogane, di concerto con il direttore dell'Agenzia delle entrate";
dd) al comma 2 dell'articolo 2 del decreto-legge 24 dicembre 2002, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 21febbraio 2003, n. 27, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:
1) al primo periodo, le parole "1° gennaio 2010" sono sostituite dalle seguenti: "1° luglio 2011";
2) al secondo periodo., le paro1e "31 ottobre 2010" sono sostituite dalle seguenti: "30 giugno 2012";
3) al terzo periodo, le parole "'31 ottobre 2010" sono sostituite dalle seguenti: "30 giugno 2012";
dd-bis) tra i soggetti che possono avvalersi della rideterminazione dei valori di terreni e partecipazioni nei termini e con le modalita' stabiliti dalle disposizioni di cui alla lettera dd) sono incluse le societa' di capitali i cui beni, per il periodo di applicazione delle disposizioni di cui agli articoli 5 e 7 della legge 28 dicembre 2001, n. 448, e successive modificazioni, siano stati oggetto di misure cautelari e che all'esito del giudizio ne abbiano riacquistato la piena titolarita';
ee) i soggetti che si avvalgono della rideterminazione dei valori di acquisto di partecipazioni non negoziate nei mercati regolamentati, ovvero dei valori di acquisto dei terreni edificabili e con destinazione agricola, di cui agli articoli 5 e 7 della legge 28 dicembre 2001, n. 448, qualora abbiano gia' effettuato una precedente rideterminazione del valore dei medesimi beni, possono detrarre dall'imposta sostitutiva dovuta per la nuova rivalutazione l'importo relativo all'imposta sostitutiva gia' versata. Al fine del controllo della legittimita' della detrazione, con il provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate di approvazione del modello di dichiarazione dei redditi, sono individuati i dati da indicare nella dichiarazione stessa.
ff) i soggetti che non effettuano la detrazione di cui alla lettera ee) possono chiedere il rimborso della imposta sostitutiva gia' pagata, ai sensi dell'articolo 38 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, e il termine di decadenza per la richiesta di rimborso decorre dalla data del versamento dell'intera imposta o della prima rata relativa all'ultima rideterminazione effettuata. L'importo del rimborso non puo' essere comunque superiore all'importo dovuto in base all'ultima rideterminazione del valore effettuata;
gg) le disposizioni di cui alla lettera ff) si applicano anche ai versamenti effettuati entro la data di entrata in vigore del presente decreto; nei casi in cui a tale data il termine di decadenza per la richiesta di rimborso risulta essere scaduto, la stessa puo' essere effettuata entro il termine di dodici mesi a decorrere dalla medesima data.
gg-bis) all'articolo 1, comma 299, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, le parole: ", succedute alle Istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza" sono soppresse;
gg-ter) a decorrere dal 31 dicembre 2012, in deroga alle vigenti disposizioni, la societa' Equitalia Spa, nonche' le societa' per azioni dalla stessa partecipate ai sensi dell'articolo 3, comma 7, del decreto-legge 30 settembre 2005, n. 203, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 dicembre 2005, n. 248, e la societa' Riscossione Sicilia Spa cessano di effettuare le attivita' di accertamento, liquidazione e riscossione, spontanea e coattiva, delle entrate, tributarie o patrimoniali, dei comuni e delle societa' da essi partecipate; (13) (17) ((19))
gg-quater) a decorrere dalla data di cui alla lettera gg-ter), i comuni effettuano la riscossione coattiva delle proprie entrate, anche tributarie:
1) sulla base dell'ingiunzione prevista dal testo unico di cui al regio decreto 14 aprile 1910, n. 639, che costituisce titolo esecutivo, nonche' secondo le disposizioni del titolo II del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, in quanto compatibili, comunque nel rispetto dei limiti di importo e delle condizioni stabilite per gli agenti della riscossione in caso di iscrizione ipotecaria e di espropriazione forzata immobiliare;
2) NUMERO ABROGATO DAL D.L. 6 DICEMBRE 2011, N. 201, CONVERTITO CON MODIFICAZIONI DALLA L. 22 DICEMBRE 2011, N. 214;
gg-quinquies) LETTERA ABROGATA DALLA L. 24 DICEMBRE 2012, N. 228;
gg-sexies) ai fini di cui alla lettera gg-quater), il sindaco o il legale rappresentante della societa' nomina uno o piu' funzionari responsabili della riscossione, i quali esercitano le funzioni demandate agli ufficiali della riscossione nonche' quelle gia' attribuite al segretario comunale dall'articolo 11 del testo unico di cui al regio decreto 14 aprile 1910, n. 639. I funzionari responsabili sono nominati fra persone la cui idoneita' allo svolgimento delle predette funzioni e' accertata ai sensi dell'articolo 42 del decreto legislativo 13 aprile 1999, n. 112, e successive modificazioni;
gg-septies) nel caso di affidamento ai soggetti di cui all'articolo 52, comma 5, lettera b), del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, la riscossione delle entrate viene effettuata mediante l'apertura di uno o piu' conti correnti di riscossione, postali o bancari, intestati al soggetto affidatario e dedicati alla riscossione delle entrate dell'ente affidante, sui quali devono affluire tutte le somme riscosse. Il riversamento dai conti correnti di riscossione sul conto corrente di tesoreria dell'ente delle somme riscosse, al netto dell'aggio e delle spese anticipate dal soggetto affidatario, deve avvenire entro la prima decade di ogni mese con riferimento alle somme accreditate sui conti correnti di riscossione nel mese precedente;
gg-octies) in caso di cancellazione del fermo amministrativo iscritto sui beni mobili registrati ai sensi dell'articolo 86 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, e successive modificazioni, il debitore non e' tenuto al pagamento di spese ne' all'agente della riscossione ne' al pubblico registro automobilistico gestito dall'Automobile Club d'Italia (ACI) o ai gestori degli altri pubblici registri;
gg-novies) all'articolo 47 del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546, dopo il comma 5 e' inserito il seguente:
"5-bis. L'istanza di sospensione e' decisa entro centottanta giorni dalla data di presentazione della stessa";
gg-decies) LETTERA ABROGATA DAL D.L. 2 MARZO 2012, N. 16, CONVERTITO CON MODIFICAZIONI DALLA L. 26 APRILE 2012, N. 44;
gg-undecies) all'articolo 76 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:
1) il comma 1 e' sostituito dal seguente:
"1. Il concessionario puo' procedere all'espropriazione immobiliare se l'importo complessivo del credito per cui si procede supera complessivamente:
a) ventimila euro, qualora la pretesa iscritta a ruolo sia contestata in giudizio ovvero sia ancora contestabile in tale sede e il debitore sia proprietario dell'unita' immobiliare dallo stesso adibita a propria abitazione principale, ai sensi dell'articolo 10, comma 3-bis, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917;
b) ottomila euro, negli altri casi";
2) al comma 2, le parole: "all'importo indicato" sono sostituite dalle seguenti: "agli importi indicati".
2-bis. COMMA ABROGATO DAL D.L. 6 DICEMBRE 2011, N. 201, CONVERTITO CON MODIFICAZIONI DALLA L. 22 DICEMBRE 2011, N. 214.
2-ter. COMMA ABROGATO DAL D.L. 6 DICEMBRE 2011, N. 201, CONVERTITO CON MODIFICAZIONI DALLA L. 22 DICEMBRE 2011, N. 214.
2-quater. COMMA ABROGATO DAL D.L. 6 DICEMBRE 2011, N. 201, CONVERTITO CON MODIFICAZIONI DALLA L. 22 DICEMBRE 2011, N. 214.
2-quinquies. All'articolo 15, primo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, e successive modificazioni, le parole: "la meta'" sono sostituite dalle seguenti: "un terzo".
2-sexies. All'articolo 30, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, e successive modificazioni, dopo la parola: "ruolo" sono inserite le seguenti: ", esclusi le sanzioni pecuniarie tributarie e gli interessi,".
2-septies. La disposizione dell'articolo 30, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, come da ultimo modificato dal comma 2-sexies del presente articolo, si applica ai ruoli consegnati a decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.
2-octies. All'articolo 1, comma 150, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, le parole: "tre punti percentuali" sono sostituite dalle seguenti: "un punto percentuale".
2-novies. All'articolo 19, comma 1, secondo periodo, del testo unico di cui al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, e successive modificazioni, le parole: "La Direzione regionale dell'Agenzia delle dogane" sono sostituite dalle seguenti: "L'Ufficio delle dogane".
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AGGIORNAMENTO (7)
Il D.L. 29 dicembre 2011, n. 216, convertito con modificazioni dalla L. 24 febbraio 2012, n. 14, ha disposto (con l'art. 29, comma 5-bis) che "L'abrogazione delle disposizioni previste dall'articolo 7, comma 2, lettera gg-septies), numeri 1) e 3), del decreto-legge 13 maggio 2011, n. 70, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 2011, n. 106, acquista efficacia a decorrere dalla data di applicazione delle disposizioni di cui alle lettere gg-ter) e gg-quater) del medesimo comma 2".
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AGGIORNAMENTO (13)
Il D.L. 10 ottobre 2012, n. 174, convertito con modificazioni dalla L. 7 dicembre 2012, n. 213, ha disposto (con l'art. 9, comma 4) che "In attesa del riordino della disciplina delle attivita' di gestione e riscossione delle entrate degli enti territoriali e per favorirne la realizzazione, i termini di cui all'articolo 7, comma 2, lettera gg-ter), del decreto-legge 13 maggio 2011, n. 70, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 2011, n. 106, e all'articolo 3, commi 24, 25 e 25-bis, del decreto-legge 30 settembre 2005, n. 203, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 dicembre 2005, n. 248, sono stabiliti al 30 giugno 2013."
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AGGIORNAMENTO (17)
Il D.L. 8 aprile 2013, n. 35, convertito con modificazioni dalla L. 6 giugno 2013, n. 64, come modificato dal D.L. 21 giugno 2013, n. 69, convertito con modificazioni dalla L. 9 agosto 2013, n. 98, ha disposto (con l'art. 10, comma 2-ter) che "Al fine di favorire il compiuto, ordinato ed efficace riordino della disciplina delle attivita' di gestione e riscossione delle entrate dei Comuni, anche mediante istituzione di un Consorzio, che si avvale delle societa' del Gruppo Equitalia per le attivita' di supporto all'esercizio delle funzioni relative alla riscossione, i termini di cui all'articolo 7, comma 2, lettera gg-ter), del decreto-legge 13 maggio 2011, n. 70, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 2011, n. 106, e all'articolo 3, commi 24, 25 e 25-bis, del decreto-legge 30 settembre 2005, n. 203, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 dicembre 2005, n. 248, sono stabiliti inderogabilmente al 31 dicembre 2013".
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AGGIORNAMENTO (19)
Il D.L. 8 aprile 2013, n. 35, convertito con modificazioni dalla L. 6 giugno 2013, n. 64, come modificato dalla L. 27 dicembre 2013, n. 147, ha disposto (con l'art. 10, comma 2-ter) che "Al fine di favorire il compiuto, ordinato ed efficace riordino della disciplina delle attivita' di gestione e riscossione delle entrate dei Comuni, anche mediante istituzione di un Consorzio, che si avvale delle societa' del Gruppo Equitalia per le attivita' di supporto all'esercizio delle funzioni relative alla riscossione, i termini di cui all'articolo 7, comma 2, lettera gg-ter), del decreto-legge 13 maggio 2011, n. 70, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 2011, n. 106, e all'articolo 3, commi 24, 25 e 25-bis, del decreto-legge 30 settembre 2005, n. 203, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 dicembre 2005, n. 248, sono stabiliti inderogabilmente al 31 dicembre 2014".
Art. 8
Impresa e Credito
1. Per agevolare il reinserimento nel lavoro delle donne prive di un regolare impiego, al decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, sono apportate le seguenti modifiche:
a) all'articolo 54, comma 1, lettera e), dopo le parole"qualsiasi eta'" sono aggiunte le seguenti:"prive di un impiego regolarmente retribuito da almeno sei mesi";
b) all'articolo 59, comma 3, le parole" n. 2204/2002 della Commissione, del 5 dicembre 2002, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale delle Comunita' europee il 13 dicembre 2002" sono sostituite dalle seguenti:"n. 800/2008 della Commissione , del 6 agosto 2008 ((...))".
2. Per ampliare il campo di applicazione dei soggetti beneficiari del regime di attrazione europea, al comma 1 dell'articolo 41 del decreto legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, dopo le parole "che intraprendono in Italia nuove attivita' economiche" sono inserite le parole ", comprese quelle di direzione e coordinamento," ((ed e' aggiunto, in fine, il seguente periodo: "La normativa dello Stato membro prescelta dall'interpellante che trova applicazione e' quella vigente nel primo giorno del periodo di imposta nel corso del quale e' presentata l'istanza di interpello")).
3. Per accelerare la chiusura delle procedure di amministrazione straordinaria che si protraggono da molti anni si dispone quanto segue:
a) entro 120 giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, i commissari liquidatori nominati a norma dell'articolo 1, comma 498, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, nelle procedure di amministrazione straordinaria disciplinate dal decreto-legge 30 gennaio 1979, n. 26, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 aprile 1979, n. 95, per le quali non risultino avviate le operazioni di chiusura, provvedono a pubblicare un invito per la ricerca di terzi assuntori di concordati da proporre ai creditori, a norma dell'articolo 214 del regio decreto16 marzo 1942, n. 267, e secondo gli indirizzi impartiti dal Ministero dello sviluppo economico, dando preferenza alle proposte riguardanti tutte le societa' del gruppo poste in amministrazione straordinaria;
b) in caso di mancata individuazione dell'assuntore, entro sei mesi dalla conclusione dei procedimenti di cui ((alla lettera a) )), il commissario liquidatore avvia la procedura di cui agli ((articoli da 69 a 77)) del decreto legislativo 8 luglio 1999, n. 270;
c) al decreto legislativo 8 luglio 1999, n. 270, sono apportate le seguenti modifiche :
(( 01) all'articolo 38, dopo il comma 2 e' inserito il seguente:
"2-bis. Nei casi di cui all'articolo 50-bis, il Ministro dello sviluppo economico puo' nominare lo stesso organo commissariale"));
1) dopo l'articolo 50 e' aggiunto il seguente:
"Art. 50-bis. (Cessione di azienda o ramo d'azienda nell'anno anteriore la dichiarazione di insolvenza). 1. Nel caso di cessione di azienda o di ramo d'azienda che costituisca l'attivita' prevalente dell'impresa cessionaria, in qualsiasi forma attuata, qualora per l'impresa cedente e l'impresa cessionaria sia intervenuta, anche in tempi diversi, la dichiarazione dello stato di insolvenza con conseguente apertura della procedura di amministrazione straordinaria per entrambe, entro un anno dall'avvenuta cessione, l'impresa cedente risponde in solido con l'impresa cessionaria dei debiti da questa maturati fino alla data dell'insolvenza.
"2) all'articolo 55, dopo il comma 1, e' aggiunto il seguente comma:
1-bis. Ai fini dell'applicazione dell'articolo 50 bis, il Ministro dello sviluppo economico adotta le direttive idonee ad assicurare che i programmi delle procedure siano coordinati e finalizzati alla salvaguardia dell'unita' operativa dei complessi aziendali dell'impresa cedente e dell'impresa cessionaria.";
3) ((Gli articoli 38, comma 2-bis, 50-bis e 55 del decreto legislativo 8 luglio 1999, n. 270)), come modificato dalle precedenti lettere si applicano anche alle procedure di amministrazione straordinaria in corso di svolgimento alla data di entrata in vigore della presente disposizione. ((In tal caso, il Ministro dello sviluppo economico puo', entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, nominare un nuovo e unico organo commissariale. I commissari in carica cessano dall'incarico alla data della nomina del nuovo organo))."
4) l'articolo 47, ((comma 1,)), e' sostituito dal seguente:
"1. L'ammontare del compenso spettante al commissario giudiziale, al commissario straordinario ed ai membri del comitato di sorveglianza ed i relativi criteri di liquidazione sono determinati con regolamento del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze. I criteri di determinazione del compenso dei Commissari straordinari devono tener conto dell'impegno connesso alla gestione dell'esercizio dell'impresa e dei risultati conseguiti dalla procedura con riferimento all'attuazione dell'indirizzo programmatico prescelto a norma dell'articolo 27, comma 2, e del raggiungimento degli obiettivi fissati nel programma in ordine ai tempi e al grado di soddisfazione dei creditori e al complessivo costo della procedura. Per la liquidazione del compenso ai commissari straordinari, trova applicazione l'articolo 39, commi 2, 3 e 4 ((, del regio decreto)) 16 marzo 1942, n. 267"
5) ((al comma 1)) dell'articolo 56, dopo la lettera d), e' aggiunta la seguente:
"(( d-bis) )) i costi generali e specifici complessivamente stimati per l'attuazione della procedura, con esclusione del compenso dei commissari e del comitato di sorveglianza." .
4. Al fine di favorire il riequilibrio territoriale dei flussi di credito per gli investimenti a medio-lungo termine delle piccole e medie imprese del Mezzogiorno e sostenere progetti etici nel Mezzogiorno, sono apportate le modificazioni che seguono:
a) possono essere emessi specifici Titoli di Risparmio per l'Economia Meridionale (di seguito "Titoli") da parte di banche italiane, comunitarie ed extracomunitarie autorizzate ad operare in Italia, in osservanza delle previsioni del ((testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia, di cui al decreto legislativo 1º settembre 1993, n. 385, e delle)) relative disposizioni di attuazione delle Autorita' creditizie.
b) i Titoli sono strumenti finanziari aventi scadenza non inferiore a diciotto mesi; sono titoli nominativi ovvero al portatore e corrispondono interessi con periodicita' almeno annuale; possono essere sottoscritti da persone fisiche non esercenti attivita' di impresa; sono assoggettati alla disciplina del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, Parte III, Titolo II, Capo II, Sezione I; non sono strumenti finanziari subordinati, irredimibili o rimborsabili previa autorizzazione della Banca d'Italia di cui all'articolo 12, comma 7, del ((testo unico di cui al citato decreto legislativo n. 385 del 1993)), ne' altri strumenti computabili nel patrimonio di vigilanza.
c) le disposizioni del decreto legislativo 1° aprile 1996, n. 239 si applicano agli strumenti finanziari ((di cui alle lettere a) e b) del presente comma)). Sugli interessi relativi ai suddetti titoli l'imposta sostitutiva di cui all'articolo 2 del citato decreto legislativo n. 239 del 1996 si applica nella misura del 5 per cento. Per i rapporti di gestione individuale di portafoglio di cui all'articolo 7 del decreto legislativo 21 novembre 1997, n. 461, gli interessi e gli altri proventi dei titoli di cui alla lettera a) non concorrono alla determinazione del risultato della gestione secondo le disposizioni di cui alla lettera d).
d) i Titoli possono essere emessi per un importo nominale complessivo massimo di 3 miliardi di euro annui. Il predetto importo e' eventualmente modificato entro il 31 gennaio di ogni anno con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze di natura non regolamentare.
e) per ciascun gruppo bancario il limite massimo di emissione e' pari al 20 per cento dell'importo nominale complessivo annuo ((di cui alla lettera d) )). Per singole banche non facenti parte di un gruppo bancario, il limite massimo e' del 5 per cento. In ogni caso, l'emissione di Titoli ((di cui alle lettere da a) a d) )) non puo' superare il 30 per cento del patrimonio di vigilanza consolidato del gruppo bancario o individuale della banca non facente parte di un gruppo bancario.
f) con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze di natura non regolamentare sono stabilite eventuali ulteriori modalita' attuative e di monitoraggio dei Titoli di Risparmio per l'Economia Meridionale.
g) sono abrogati i commi da 178 a 181 dell'articolo 2 ((della legge 23 dicembre 2009, n. 191)).
((4-bis. Al fine di promuovere l'accesso al microcredito da parte delle piccole e medie imprese sono adottate le seguenti disposizioni:
a) il Comitato nazionale italiano permanente per il microcredito, di cui all'articolo 4-bis, comma 8, del decreto-legge 10 gennaio 2006, n. 2, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 marzo 2006, n. 81, e' costituito in ente pubblico non economico dotato di autonomia amministrativa, organizzativa, patrimoniale, contabile e finanziaria, e assume la denominazione di Ente nazionale per il microcredito, di seguito denominato "Ente";
b) all'Ente vengono attribuite le funzioni di ente coordinatore nazionale con compiti di promozione, indirizzo, agevolazione, valutazione e monitoraggio degli strumenti microfinanziari promossi dall'Unione europea nonche' delle attivita' microfinanziarie realizzate a valere su fondi dell'Unione europea;
c) lo statuto dell'Ente, approvato dal consiglio nazionale dell'Ente, d'intesa con la Presidenza del Consiglio dei Ministri, puo' essere modificato con delibera del consiglio nazionale dell'Ente stesso trasmessa al Ministero vigilante;
d) i componenti degli organi dell'Ente, il segretario e il vice segretario generale in carica alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto permangono nella carica per un periodo di quattro anni e possono essere riconfermati;
e) gli emolumenti spettanti agli organi in base alla delibera del consiglio di amministrazione del Comitato nazionale italiano permanente per il microcredito in data 17 febbraio 2009, diminuiti in conformita' alle disposizioni di cui all'articolo 6, comma 3, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, non possono essere aumentati nei due esercizi contabili successivi alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto;
f) ai fini dell'assolvimento dei propri compiti istituzionali, l'Ente puo' avvalersi di un contingente di personale non superiore a 20 unita'. Di tale contingente, un numero non superiore a 15 unita' puo' essere acquisito da altre pubbliche amministrazioni mediante collocamento in posizione di comando o fuori ruolo, secondo quanto previsto dai rispettivi ordinamenti, con contestuale indisponibilita' dei posti nell'amministrazione di provenienza. All'attuazione del periodo precedente si provvede nell'ambito delle risorse finanziarie destinate a legislazione vigente al Comitato nazionale italiano permanente per il microcredito. Le restanti 5 unita' possono essere reclutate a tempo indeterminato mediante procedure concorsuali pubbliche a valere sulle facolta' assunzionali della Presidenza del Consiglio dei Ministri. In relazione alle assunzioni di cui al periodo precedente, con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, si provvede alla riduzione della dotazione organica della Presidenza del Consiglio dei Ministri e alla definizione delle modalita' di trasferimento delle corrispondenti risorse finanziarie all'Ente;
g) le risorse iscritte nello stato di previsione del Ministero dello sviluppo economico per interventi a favore del Comitato nazionale italiano permanente per il microcredito sono trasferite all'Ente. Le spese per l'organizzazione e il funzionamento dell'Ente, ivi incluse le spese per il personale, sono autorizzate nei limiti delle risorse di cui al presente comma)).
5. Per favorire l'operativita' nonche' per garantire la disciplina del Fondo di garanzia sono apportate le modifiche che seguono:
a) all'articolo 1, comma 847, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, sono apportate le seguenti modificazioni:
1) le parole "del Fondo di cui all'articolo 15 della legge 7 agosto 1997, ((n. 266,))" sono soppresse;
2) le parole "vengono soppressi" sono sostituite dalle parole "viene soppresso";
3) dopo ((le parole)) "il Fondo opera con interventi mirati a facilitare operazioni" sono aggiunte le parole "((di finanziamento,))".
b) ai fini di una migliore finalizzazione verso l'accesso al credito e lo sviluppo delle piccole e medie imprese degli interventi del Fondo di garanzia di cui all'articolo 2, comma 100, lettera a) della legge 23 dicembre 1996, n. 662, nonche' per un utilizzo piu' efficiente delle risorse finanziarie disponibili, con decreti del Ministro dello sviluppo economico ((di concerto con il)) Ministro dell'economia e delle finanze, possono essere modificati e integrati i criteri e le modalita' per la concessione della garanzia e per la gestione del Fondo di cui al decreto del ((Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato)) 31 maggio 1999, n. 248 e successivi decreti attuativi, anche introducendo delle differenziazioni in termini di percentuali di finanziamento garantito e di onere della garanzia in modo da meglio perseguire le finalizzazioni sopra citate. A tali fini, il Fondo puo' anche sostenere con garanzia concessa a titolo oneroso il capitale di rischio investito da fondi comuni di investimento mobiliari chiusi. Le predette modifiche riguardanti il funzionamento del Fondo devono complessivamente assicurare il rispetto degli equilibri di finanza pubblica;
c) all'articolo 1 della legge 30 dicembre 2004, n. 311, dopo il comma 361, sono aggiunti i seguenti:
"361-bis. Fermo restando quanto previsto dai commi 358, 359, 360 e 361, ((una quota fino al 50 per cento)) delle risorse di cui al comma 354 che risultino inutilizzate al 30 giugno 2011 e, a decorrere dall'anno 2012, al 31 dicembre di ciascun anno, ((e' destinata)) al finanziamento agevolato delle imprese attraverso l'intermediazione di enti creditizi con priorita' per quelle di dimensioni piccole e medie e anche mediante meccanismi di condivisione del rischio creditizio, nel rispetto dei seguenti criteri:
(( a) )) l'intensita' dell'agevolazione per le imprese beneficiarie non puo' superare la quota di aiuto di Stato definita «de minimis», di cui al Regolamento (CE) n. 1998/2006 della Commissione del 15 dicembre 2006;
(( b) )) la durata dei finanziamenti agevolati non puo' essere superiore a quindici anni, ad eccezione delle iniziative infrastrutturali, per le quali non puo' essere superiore a trenta anni;
(( c) )) il rimborso delle spese di gestione di cui al comma 360 e' posto, per il cinquanta per cento, a carico delle imprese finanziate."
"361-ter. Ai fini ((del comma 361-bis)) sono da intendersi come inutilizzate le risorse per le quali non siano ancora state pubblicate le modalita' attuative del procedimento automatico, valutativo o negoziale, ovvero, per i procedimenti gia' in corso, quelle destinate ad iniziative per le quali non risulti avviata la relativa valutazione, nonche' quelle derivanti da rimodulazione o rideterminazione delle agevolazioni concedibili. Sono da intendersi, altresi', come inutilizzate le risorse provenienti da rientri di capitale dei finanziamenti gia' erogati e da revoche formalmente comminate, che abbiano avuto luogo nell'anno precedente, non riallocate dal CIPE, ovvero, se riallocate nell'anno precedente, per le quali siano verificate le condizioni di cui al periodo precedente."
"361-quater. Dall'attuazione dei commi 361- bis e 361 - ter non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Con decreto di natura non regolamentare del Ministro dell'economia e delle finanze possono essere definiti ulteriori criteri e modalita' di attuazione degli stessi.";
d) all'articolo 2, comma 4, della legge 7 marzo 1996, n. 108, le parole: "aumentato della meta'." sono sostituite dalle seguenti: "aumentato di un quarto, cui si aggiunge un margine di ulteriori quattro punti percentuali. La differenza tra il limite e il tasso medio non puo' essere superiore a otto punti percentuali.".
e) all'articolo 23-bis, comma 9, secondo periodo, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, dopo le parole "societa' quotate in mercati regolamentati e" sono aggiunte le seguenti: "alle societa' da queste direttamente o indirettamente controllate ai sensi dell'articolo 2359 del codice civile, nonche'";
(( f) dopo il comma 2 dell'articolo 118 del testo unico di cui al decreto legislativo 1º settembre 1993, n. 385, e successive modificazioni, e' inserito il seguente:
"2-bis. Se il cliente non e' un consumatore ne' una micro-impresa come definita dall'articolo 1, comma 1, lettera t), del decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 11, nei contratti di durata diversi da quelli a tempo indeterminato di cui al comma 1 del presente articolo possono essere inserite clausole, espressamente approvate dal cliente, che prevedano la possibilita' di modificare i tassi di interesse al verificarsi di specifici eventi e condizioni, predeterminati nel contratto")).
((g) le disposizioni del comma 2-bis dell'articolo 118 del testo unico di cui al decreto legislativo 1º settembre 1993, n. 385, introdotto dalla lettera f) del presente comma, non si applicano ai contratti in corso alla data di entrata in vigore del presente decreto. Le modifiche introdotte ai contratti in corso alla predetta data sono inefficaci)).
6. La materia della "rinegoziazione dei contratti di mutuo ipotecario" e' regolata come segue :
a) fino al 31 dicembre 2012 il mutuatario che - prima dell'entrata in vigore ((del presente decreto)) - ha stipulato, o si e' accollato anche a seguito di frazionamento, un contratto di mutuo ipotecario di importo originario non superiore a ((200 mila euro)), per l'acquisto o la ristrutturazione di unita' immobiliari adibite ad abitazione, a tasso e a rata variabile per tutta la durata del contratto, ha diritto di ottenere dal finanziatore la rinegoziazione del mutuo alle condizioni di cui (( alla lettera b) )), qualora al momento della richiesta presenti un'attestazione, rilasciata da soggetto abilitato, dell'indicatore della situazione economica equivalente (ISEE) non superiore a ((35 mila euro e, salvo diverso accordo tra le parti,)) non abbia avuto ritardi nel pagamento delle rate del mutuo;
b) la rinegoziazione assicura ((, in funzione delle esigenze del cliente, per un periodo pari alla durata residua del finanziamento o, con l'accordo del cliente, per un periodo inferiore,)) l'applicazione di un tasso annuo nominale fisso non superiore al tasso che si ottiene in base al minore tra l'IRS in euro a 10 anni e l'IRS in euro di durata pari alla durata residua del mutuo ovvero, se non disponibile, la quotazione dell'IRS per la durata precedente, riportato alla data di rinegoziazione alla pagina ISDAFIX 2 del circuito ((Reuters)), maggiorato di uno spread pari a quello indicato, ai fini della determinazione del tasso, nel contratto di mutuo;
c) il mutuatario e il finanziatore possono concordare che la rinegoziazione di cui alle precedenti lettere comporti anche l'allungamento del piano di rimborso del mutuo per un periodo massimo di cinque anni, purche' la durata residua del mutuo all'atto della rinegoziazione non diventi superiore a venticinque anni;
d) le garanzie ipotecarie gia' prestate a fronte del mutuo oggetto di rinegoziazione ai sensi ((del presente comma)) continuano ad assistere il rimborso, secondo le modalita' convenute, del debito che risulti alla originaria data di scadenza di detto mutuo, senza il compimento di alcuna formalita' o annotazione. Resta fermo quanto previsto dall'articolo 39, comma 5, del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385. La disposizione di cui ((alla presente lettera)) si applica anche al finanziamento erogato dalla banca al mutuatario in qualita' di debitore ceduto nell'ambito di un'operazione di cartolarizzazione con cessione dei crediti ovvero di emissione di obbligazioni bancarie garantite ai sensi della legge 30 aprile 1999, n. 130, al fine di consentire il rimborso del mutuo secondo il piano di ammortamento in essere al momento della rinegoziazione. In tal caso la banca e' surrogata di diritto nelle garanzie ipotecarie, senza il compimento di alcuna formalita' o annotazione, ma la surroga ha effetto solo a seguito dell'integrale soddisfacimento del credito vantato dal cessionario del mutuo oggetto dell'operazione di cartolarizzazione o di emissione di obbligazioni bancarie garantite;
e) qualora la banca, al fine di realizzare la rinegoziazione di cui alle lettere precedenti, riacquisti il credito in precedenza oggetto di un'operazione di cartolarizzazione con cessione dei crediti ovvero di emissione di obbligazioni bancarie garantite, la banca cessionaria ne da' notizia mediante pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale, anche mediante un unico avviso relativo a tutti i crediti acquistati dallo stesso cedente. I privilegi e le garanzie di qualsiasi tipo, da chiunque prestate o comunque esistenti a favore del cedente, conservano la loro validita' ed il loro grado a favore della banca cessionaria senza bisogno di alcuna formalita' o annotazione.
7. Per allineare allo standard europeo l'esercizio del credito sono apportate le seguenti modifiche:
a) l'articolo 20, comma 1, del Decreto Legislativo 27 gennaio 2010, n. 11, e' sostituito dal seguente:
"1. Il prestatore di servizi di pagamento del pagatore assicura che dal momento della ricezione dell'ordine l'importo dell'operazione venga accreditato sul conto del prestatore di servizi di pagamento del beneficiario entro la fine della giornata operativa successiva. Fino al 1° gennaio 2012 le parti di un contratto per la prestazione di servizi di pagamento possono concordare di applicare un termine di esecuzione diverso da quello previsto dal primo periodo ovvero di fare riferimento al termine indicato dalle regole stabilite per gli strumenti di pagamento dell'area unica dei pagamenti in euro che non puo' comunque essere superiore a tre giornate operative. Per le operazioni di pagamento disposte su supporto cartaceo, i termini massimi di cui ai periodi precedenti possono essere prorogati di una ulteriore giornata operativa.";
b) al Regio Decreto 21 dicembre 1933, n. 1736, sono apportate le seguenti modifiche:
(( 1) all'articolo 31 e' aggiunto, in fine, il seguente comma:)) "L'assegno bancario puo' essere presentato al pagamento, anche nel caso previsto dall'articolo 34, in forma sia cartacea sia elettronica.";
2) ((il numero 3) del primo comma dell'articolo 45 e' sostituito dal seguente:
"3) con dichiarazione)) della Banca d'Italia, quale gestore delle stanze di compensazione o delle attivita' di compensazione e di regolamento delle operazioni relative agli assegni, attestante che l'assegno bancario, presentato in forma elettronica, non e' stato pagato.";
(( 3) all'articolo 61 e' aggiunto, in fine, il seguente comma:)) "Il protesto o la constatazione equivalente possono essere effettuati in forma elettronica sull'assegno presentato al pagamento in forma elettronica.";
4) all'articolo 86, ((primo comma, e' aggiunto, in fine, il seguente periodo)): "All'assegno circolare si applica altresi' la disposizione dell'assegno bancario di cui all'articolo 31, ((terzo comma)).";
c) ((all'articolo 66 del regio decreto 21 dicembre 1933, n. 1736, e' aggiunto, in fine, il seguente comma:
"Le copie informatiche)) di assegni cartacei sostituiscono ad ogni effetto di legge gli originali da cui sono tratte se la loro conformita' all'originale e' assicurata dalla banca negoziatrice mediante l'utilizzo della propria firma digitale e nel rispetto delle disposizioni attuative e delle regole tecniche dettate ai sensi ((dell'articolo 8, comma 7, lettere d) ed e), del decreto-legge 13 maggio 2011, n. 70"));
d) con regolamento emanato, ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, entro 12 mesi ((dalla data di entrata in vigore del presente decreto)), il Ministro dell'Economia e delle Finanze, sentita la Banca d'Italia, disciplina le modalita' attuative delle disposizioni di cui alle precedenti lettere b) e c);
e) la Banca d'Italia, entro 12 mesi dall'emanazione del regolamento di cui alla lettera d), disciplina con proprio regolamento le regole tecniche per l'applicazione delle disposizioni di cui alle precedenti lettere e del regolamento ministeriale;
f) ((le modifiche apportate al regio decreto 21 dicembre 1933, n. 1736, dalla lettera b) del presente comma entrano in vigore il quindicesimo giorno successivo alla)) pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica del regolamento della Banca d'Italia di cui alla lettera e);
((f-bis) dopo il comma 3 dell'articolo 8 della legge 15 dicembre 1990, n. 386, e successive modificazioni, e' inserito il seguente:
"3-bis. L'autenticazione di cui al comma 3 del presente articolo e' effettuata ai sensi dell'articolo 21, comma 2, del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445. L'autenticazione deve essere rilasciata gratuitamente, tranne i previsti diritti, nella stessa data della richiesta, salvo motivato diniego")).
8. Per semplificare le operazioni di portabilita' dei mutui, al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, sono apportate le seguenti modifiche:
a) il comma 6 dell'articolo 40-bis e' sostituito dal seguente:
"6. Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano ai mutui e ai finanziamenti, anche non fondiari, concessi da banche ed intermediari finanziari, ovvero concessi da enti di previdenza obbligatoria ai propri dipendenti o iscritti.";
b) al comma 2 dell'articolo ((120-ter,)) le parole "e quelle contenute nell'articolo 40-bis" sono soppresse.
c) l'articolo 120-quater e' modificato nel modo seguente:
1) al comma 3 e' aggiunto, in fine, il seguente periodo: "Con provvedimento del direttore dell'Agenzia del territorio di concerto con il Ministero della giustizia, sono stabilite specifiche modalita' di presentazione, per via telematica, dell'atto di surrogazione.";
2) il comma 7 e' sostituito dal seguente:
"7. Nel caso in cui la surrogazione di cui al comma 1 non si perfezioni entro il termine di trenta giorni lavorativi dalla data della richiesta al finanziatore originario di avvio delle procedure di collaborazione da parte del mutuante surrogato ((...)), il finanziatore originario e' tenuto a risarcire il cliente in misura pari all'uno per cento del debito residuo del finanziamento per ciascun mese o frazione di mese di ritardo. Resta ferma la possibilita' per il finanziatore originario di rivalersi sul mutuante surrogato, nel caso in cui il ritardo sia dovuto a cause allo stesso imputabili.";
3) al comma 9, dopo la lettera a) e' inserita la seguente:
a-bis) si applicano ai soli contratti di finanziamento conclusi da intermediari bancari e finanziari con persone fisiche o micro-imprese, come definite dall'articolo 1, comma 1, lettera t), del decreto legislativo 27 gennaio 2010, n.11;
d) l'articolo 161, comma 7-quater e' modificato nel modo seguente:
1) le parole "comma 1" sono sostituite dalle seguenti: "comma 3";
2) dopo il periodo: "A tal fine, la quietanza rilasciata dal finanziatore originario e il contratto stipulato con il creditore surrogato sono forniti al notaio per essere prodotti unitamente all'atto di surrogazione.", e' aggiunto il seguente: "Con il provvedimento di cui al comma 3 dell'articolo 120-quater sono stabilite le modalita' con cui la quietanza, il contratto e l'atto di surrogazione sono presentati al conservatore al fine dell'annotazione.".
9. All'articolo 32 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) il comma 2 e' abrogato;
b) il comma 3 e' sostituito dai seguenti: "3. Le disposizioni degli articoli 6, 8 e 9 del decreto-legge 25 settembre 2001, n. 351, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 novembre 2001, n. 410, trovano applicazione, in ogni caso, per i fondi partecipati esclusivamente da uno o piu' dei seguenti partecipanti:
a) Stato o ente pubblico;
b) Organismi d'investimento collettivo del risparmio;
c) Forme di previdenza complementare nonche' enti di previdenza obbligatoria;
d) Imprese di assicurazione, limitatamente agli investimenti destinati alla copertura delle riserve tecniche;
e) Intermediari bancari e finanziari assoggettati a forme di vigilanza prudenziale;
f) Soggetti e patrimoni indicati nelle precedenti lettere costituiti all'estero in paesi o territori che consentano uno scambio d'informazioni finalizzato ad individuare i beneficiari effettivi del reddito o del risultato della gestione e sempreche' siano indicati nel decreto del Ministro dell'economia e delle finanze di cui all'articolo 168-bis, comma 1, del Testo unico delle imposte sui redditi di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917;
g) enti privati residenti in Italia che perseguano esclusivamente le finalita' indicate nell'articolo 1, comma 1, lett. c-bis) del d.lgs. 17 maggio 1999, n. 153 nonche' societa' residenti in Italia che perseguano esclusivamente finalita' mutualistiche;
h) veicoli costituiti in forma societaria o contrattuale partecipati in misura superiore al 50 per cento dai soggetti indicati nelle precedenti lettere.
3-bis. Ferma restando l'applicazione degli articoli 6, 8 e 9 del decreto-legge 25 settembre 2001, n. 351, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 novembre 2001, n. 410, ai fondi diversi da quelli di cui al comma 3, i redditi conseguiti dal fondo e rilevati nei rendiconti di gestione sono imputati per trasparenza ai partecipanti, diversi dai soggetti indicati nel comma 3, che possiedono quote di partecipazione in misura superiore al 5 per cento del patrimonio del fondo. La percentuale di partecipazione al fondo e' rilevata al termine del periodo d'imposta o, se inferiore, al termine del periodo di gestione del fondo, in proporzione alle quote di partecipazione da essi detenute. Ai fini della verifica della percentuale di partecipazione nel fondo si tiene conto delle partecipazioni detenute direttamente o indirettamente per il tramite di societa' controllate, di societa' fiduciarie o per interposta persona. Il controllo societario e' individuato ai sensi dell'articolo 2359, commi primo e secondo, del codice civile anche per le partecipazioni possedute da soggetti diversi dalle societa'. Si tiene altresi' conto delle partecipazioni imputate ai familiari indicati nell'articolo 5, comma 5, del Testo unico delle imposte sui redditi di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917. Il partecipante e' tenuto ad attestare alla societa' di gestione del risparmio la percentuale di possesso di quote di partecipazioni detenute ai sensi del presente comma. Per i soggetti che possiedono quote di partecipazione in misura non superiore al 5 per cento, individuate con i criteri di cui al presente comma, nonche' per i soggetti elencati nel comma 3, resta fermo il regime di imposizione dei proventi di cui all'articolo 7 del decreto-legge 25 settembre 2001, n. 351 convertito, con modificazioni, dalla legge 23 novembre 2001, n. 410.";
c) il comma 4 e' sostituito dai seguenti: "4. I redditi dei fondi imputati ai sensi del comma 3-bis concorrono alla formazione del reddito complessivo del partecipante indipendentemente dalla percezione e proporzionalmente alla sua quota di partecipazione. I medesimi redditi, se conseguiti da soggetti non residenti, sono soggetti in ogni caso ad una ritenuta a titolo d'imposta del 20 per cento, con le modalita' di cui all'articolo 7 del decreto-legge 25 settembre 2001, n. 351, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 novembre 2001, n. 410, al momento della loro corresponsione. In caso di cessione, le quote di partecipazione indicate nel comma 3-bis sono assimilate alle quote di partecipazione in societa' ed enti commerciali indicati nell'articolo 5 del testo unico delle imposte sui redditi di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917. Ai fini della determinazione dei redditi diversi di natura finanziaria si applicano le disposizioni dell'articolo 68, comma 3, del citato testo unico. In caso di cessione, il costo e' aumentato o diminuito, rispettivamente, dei redditi e delle perdite imputati ai partecipanti ed e' altresi' diminuito, fino a concorrenza ((dei risultati)) di gestione imputati, dei proventi distribuiti ai partecipanti. Relativamente ai redditi imputati ai soggetti residenti ai sensi del presente comma non si applica la ritenuta di cui all'articolo 7 del decreto-legge 25 settembre 2001, n. 351 convertito con modificazioni nella legge 23 novembre 2001, n. 410.
4-bis. I partecipanti, diversi da quelli indicati nel comma 3, che alla data del 31 dicembre 2010 detenevano una quota di partecipazione al fondo superiore al 5 per cento, determinata con i criteri di cui al comma 3-bis, sono tenuti a corrispondere un'imposta sostitutiva delle imposte sui redditi ((nella misura)) del 5 per cento del valore medio delle quote possedute nel periodo d'imposta risultante dai prospetti periodici redatti nel periodo d'imposta 2010. Il costo di sottoscrizione o di acquisto delle quote e' riconosciuto fino a concorrenza dei valori che hanno concorso alla formazione della base imponibile per l'applicazione dell'imposta sostitutiva. Eventuali minusvalenze realizzate non sono fiscalmente rilevanti. L'imposta e' versata dal partecipante con le modalita' e nei termini previsti per il versamento a saldo delle imposte risultanti dalla dichiarazione dei redditi relativa al periodo d'imposta 2011. L'imposta puo' essere versata a cura della societa' di gestione del risparmio o dell'intermediario depositario delle quote in due rate di pari importo, rispettivamente, entro il 16 dicembre 2011 ed entro il 16 giugno 2012. A tal fine il partecipante e' tenuto a fornire la provvista. In mancanza, la societa' di gestione del risparmio puo' effettuare la liquidazione parziale della quota per l'ammontare necessario al versamento dell'imposta.";
d) il comma 5 e' sostituito dal seguente: "5. Previa deliberazione dell'assemblea dei partecipanti, per i fondi che alla data del 31 dicembre 2010 presentavano un assetto partecipativo diverso da quello indicato nel comma 3 e nei quali almeno un partecipante deteneva quote per un ammontare superiore alla percentuale indicata nel comma 3-bis, la societa' di gestione del risparmio puo' altresi' deliberare entro il 31 dicembre 2011 la liquidazione del fondo comune d'investimento. In tal caso la societa' di gestione del risparmio preleva, a titolo di imposta sostitutiva delle imposte sui redditi, un ammontare pari al 7 per cento del valore netto del fondo risultante dal prospetto redatto al 31 dicembre 2010. L'imposta e' versata dalla societa' di gestione del risparmio nella misura del 40 per cento entro il 31 marzo 2012 e ((, per la restante parte,)) in due rate di pari importo da versarsi, la prima entro il 31 marzo 2013 e la seconda entro il 31 marzo 2014. La liquidazione deve essere conclusa nel termine massimo di cinque anni. Sui risultati conseguiti dal 1° gennaio 2011 e fino alla conclusione della liquidazione la societa' di gestione del risparmio applica un'imposta sostitutiva delle imposte sui redditi e dell'IRAP nella misura del 7 per cento. Non si applicano le disposizioni dei commi 3-bis e 4-bis. L'imposta sostitutiva e' versata dalla societa' di gestione del risparmio ((entro il 16 febbraio)) dell'anno successivo rispetto a ciascun anno di durata della liquidazione.";
e) il primo periodo del comma 5-bis e' sostituito dal seguente: "Nell'ipotesi indicata nel comma 5 non si applica la ritenuta di cui all'articolo 7 del decreto-legge 25 settembre 2001, n. 351, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 novembre 2001, n. 410, e successive modificazioni e i proventi non sono imponibili fino a concorrenza dell'ammontare assoggettato all'imposta sostitutiva di cui al comma 5 ((, secondo periodo)).";
f) il comma 9 e' sostituito dal seguente: "9. Con provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle Entrate sono definite le modalita' di attuazione delle disposizioni contenute nei commi 3-bis, 4, 4-bis e 5.".
10.((COMMA SOPPRESSO DALLA L. 12 LUGLIO 2011, N. 106)).
11. Al fine di agevolare l'applicazione delle disposizioni contenute ((nel regolamento (CE) n. 1290/2005 del Consiglio, del 21 giugno 2005, relativo al finanziamento della politica agricola comune, e in particolare dei pagamenti diretti agli agricoltori, in conformita' all'articolo 43 del regolamento (CE) n. 73/ 2009 del Consiglio, del 19 gennaio 2009, e agli articoli 12 e 27 del regolamento (CE) n. 1120/2009 della Commissione, del 29 ottobre 2009)), e' consentita la cessione dei relativi crediti agli Istituti finanziari a condizione che l'operazione finanziaria sia contabilizzata come sconto di credito tra soggetti privati, in deroga ((al terzo comma dell'articolo 2 del decreto del Presidente della Repubblica 24 dicembre 1974, n. 727)).
12. Entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, con decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono definite le modalita' di cessione dei crediti derivanti dai finanziamenti della Politica Agricola Comune, assicurando l'assenza di effetti negativi sui saldi di finanza pubblica.
((12-bis. All'articolo 13 del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 1, dopo le parole: "consorzi con attivita' esterna", ovunque ricorrono, sono inserite le seguenti: "nonche' quelli di garanzia collettiva dei fidi tra liberi professionisti";
b) al comma 8 sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: ", nonche' da liberi professionisti")).
Art. 8-bis
(( (Cancellazione di segnalazioni dei ritardi di pagamento). ))
((1. Entro dieci giorni dalla ricezione della notifica dell'avvenuta regolarizzazione dei pagamenti, i gestori delle banche dati provvedono ad integrare le segnalazioni relative a ritardi di pagamento da parte delle persone fisiche o giuridiche gia' inserite nelle banche dati stesse con la comunicazione dell'avvenuto pagamento da parte del creditore ricevente il pagamento, che deve provvedere alla richiesta entro e non oltre quindici giorni dall'avvenuto pagamento.
2. Le segnalazioni gia' registrate e regolarizzate, se relative al mancato pagamento di rate mensili di numero inferiore a tre o di un'unica rata trimestrale, devono essere aggiornate secondo le medesime modalita' di cui al comma 1.
3. Qualora vi sia un ritardo di pagamento di una rata e la regolarizzazione della stessa avvenga entro i successivi sessanta giorni, le segnalazioni riferite a tale ritardo devono essere cancellate trascorsi i successivi sei mesi dall'avvenuta regolarizzazione.
4. Per le segnalazioni successive di ritardi di pagamento relativi alle medesime persone fisiche o giuridiche, anche per crediti diversi anche se regolarizzate, si applica la normativa vigente)).
Art. 9
Scuola e merito
1. Al fine di qualificare e rendere tempestiva l'individuazione e l'attuazione di iniziative e progetti strategici di rilevante interesse per la promozione ed attuazione di investimenti in materia di ricerca scientifica e tecnologica e sviluppo sperimentale, anche coordinati o integrabili con analoghe iniziative di natura prevalentemente industriale, nonche' per concorrere sul piano della ricerca alla attrazione di investimenti e alla realizzazione di progetti di sviluppo o di infrastrutture tecnologiche di rilevanti dimensioni a beneficio della comunita' scientifica, accademica e per il rafforzamento della struttura produttiva del Paese, soprattutto nelle aree svantaggiate e in quelle del Mezzogiorno, il Ministero dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca ((, d'intesa con il Ministero dello sviluppo economico,)) e' autorizzato a stipulare appositi contratti di programma per la ricerca con soggetti pubblici e privati, anche in forma associata, nonche' con distretti, denominati "Contratti di programma per la Ricerca Strategica", per la realizzazione di interventi oggetto di programmazione negoziata, secondo le modalita' previste dal decreto legislativo 27 luglio 1999, n. 297, individuando regole e procedure uniformi ed eventualmente innovative per la piu' efficace e speditiva attuazione e gestione congiunta degli interventi, nonche' per il monitoraggio e la verifica dei risultati. ((La disposizione contenuta nel presente comma si applica anche agli accordi di programma previsti dall'articolo 13 del decreto del Ministro dell'universita' e della ricerca scientifica e tecnologica 8 agosto 2000, pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 14 del 18 gennaio 2001)).
2. Con decreto ((del Ministro dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca, adottato di concerto con il Ministro dello sviluppo economico,)) possono essere introdotte disposizioni volte a stabilire ulteriori modalita' e termini di regolamentazione dello strumento di cui al comma 1, anche in deroga alla vigente normativa in materia di programmazione negoziata.
3. E' istituita, ai sensi degli articoli 14 e seguenti del codice civile, la Fondazione per il Merito (di seguito "Fondazione") per la realizzazione degli obiettivi di interesse pubblico del Fondo per il merito di cui all'articolo 4 della legge 30 dicembre 2010, n. 240 nonche' con lo scopo di promuovere la cultura del merito e della qualita' degli apprendimenti nel sistema scolastico e nel sistema universitario. Per il raggiungimento dei propri scopi la Fondazione instaura rapporti con omologhi enti ed organismi in Italia e all'estero. Puo' altresi' svolgere funzioni connesse con l'attuazione di programmi operativi cofinanziati dai Fondi strutturali dell'Unione europea, ai sensi della vigente normativa comunitaria.
4. Sono membri fondatori della Fondazione il Ministero dell'istruzione, dell'universita' e ((della ricerca)) ed il Ministero dell'economia e delle finanze, ai quali viene inoltre attribuita la vigilanza sulla Fondazione medesima.
5. Lo statuto della Fondazione, e' approvato con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro della gioventu'. Lo statuto disciplina, inoltre:
a) la partecipazione alla Fondazione di altri enti pubblici e privati nonche' le modalita' con cui tali soggetti possono partecipare finanziariamente allo sviluppo del fondo di cui all'articolo 4 della legge 30 dicembre 2010, n. 240.
b) l'istituzione e il funzionamento di un comitato consultivo, formato da rappresentanti dei Ministeri, dei donatori ((, dei collegi di cui all'articolo 4, comma 4, della legge 30 dicembre 2010, n. 240,)) e degli studenti, questi ultimi designati dal Consiglio nazionale degli studenti universitari (CNSU), senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.
Il decreto di cui al presente comma individua inoltre il contributo massimo richiesto agli studenti per la partecipazione alle prove, con l'esenzione per gli studenti privi di mezzi, nonche' le modalita' di predisposizione e svolgimento delle stesse.
6. Alla Fondazione e' affidata la gestione del Fondo per il merito di cui all'articolo 4 della legge 30 dicembre 2010, n. 240, sulla base di un'apposita convenzione stipulata con i ministeri vigilanti con oneri a carico del Fondo. Con atti del proprio organo deliberante, la Fondazione disciplina, tra le altre materie:
a) i criteri e le modalita' di restituzione della quota di cui al comma 1, lettera b), dell'articolo 4 della legge 30 dicembre 2010, n. 240, prevedendo una graduazione della stessa in base al reddito percepito nell'attivita' lavorativa;
b) le caratteristiche, l'ammontare dei premi e dei buoni di cui all'articolo 4 della legge 30 dicembre 2010, n. 240 e i criteri e le modalita' per la loro eventuale differenziazione;
c) i criteri e le modalita' di utilizzo del Fondo e la ripartizione delle risorse del Fondo stesso tra le destinazioni di cui al comma 1 dell'articolo 4 della legge 30 dicembre 2010, n. 240; d) la predisposizione di idonee iniziative di divulgazione e informazione, nonche' di assistenza a studenti e universita' in merito alle modalita' di accesso agli interventi di cui al presente articolo;
e) le modalita' di monitoraggio, con idonei strumenti informatici, della concessione dei premi, dei buoni e dei finanziamenti, del rimborso degli stessi, nonche' dell'esposizione del fondo.
((...)).
((6-bis. La Fondazione trasmette al Ministero dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca gli atti di cui al comma 6 entro cinque giorni dalla loro adozione. Essi si intendono approvati quando siano trascorsi trenta giorni dalla data di ricezione senza che il Ministero abbia formulato rilievi)).
7. In attuazione dell'articolo 4 della legge 30 dicembre 2010, n. 240, la Fondazione recepisce e si conforma con atti del proprio organo deliberante alle direttive emanate mediante decreti del Ministro dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze.
8. Alla Fondazione viene demandato il coordinamento operativo della somministrazione delle prove nazionali standard previste dal comma 1 dell'articolo 4 della legge 30 dicembre 2010, n. 240, la cui realizzazione e' affidata alle istituzioni del Sistema nazionale di valutazione di cui all'articolo 2, comma 4-undevicies ((, del decreto-legge 29 dicembre 2010, n. 225, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2011, n. 10)).
9. Fermo quanto indicato al ((comma 15)), il patrimonio della Fondazione puo' inoltre essere costituito da apporti dei Ministeri fondatori ed incrementato da ulteriori apporti dello Stato, nonche' dalle risorse provenienti da ulteriori soggetti pubblici e privati. La Fondazione potra', altresi', avere accesso alle risorse del Programma Operativo Nazionale "Ricerca e Competitivita' Fesr 2007/2013" e di altri programmi cofinanziati dai Fondi strutturali europei, nel rispetto della normativa comunitaria vigente e degli obiettivi specifici dei programmi stessi. Alla Fondazione possono essere concessi in comodato beni immobili facenti parte del demanio e del patrimonio indisponibile dello Stato. Il trasferimento di beni di particolare valore artistico e storico e' effettuato di intesa con il Ministero per i beni e le attivita' culturali e non modifica il regime giuridico, previsto dagli articoli 823 e 829, primo comma, del codice civile, dei beni demaniali trasferiti.
10. Ai soli fini del perseguimento degli scopi e degli obiettivi di cui all'articolo 4 della legge 30 dicembre 2010, n. 240, la Fondazione e' autorizzata a concedere finanziamenti e rilasciare garanzie ai soggetti indicati all'articolo 4, comma 1 della legge 30 dicembre 2010, n. 240. A dette attivita' non si applicano le disposizioni di cui al Titolo V del decreto legislativo 1 settembre 1993, n. 385. I suddetti finanziamenti integrano i requisiti di cui all'articolo 5, comma 7, lettera a) e comma 24, del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, in legge, dall'articolo 1 della legge 24 novembre 2003, n. 326.
11. Al fine di costituire il patrimonio della Fondazione nonche' per la realizzazione dello scopo della fondazione, i soggetti fondatori di fondazioni di interesse nazionale, nonche' gli enti ad essi succeduti, possono disporre la devoluzione di risorse alla Fondazione.
12. Tutti gli atti connessi alle operazioni di costituzione della Fondazione e di conferimento e devoluzione alla stessa sono esclusi da ogni tributo e diritto e vengono effettuati in regime di neutralita' fiscale.
13. Nel caso in cui il beneficiario dei buoni di studio di cui al comma 1, lettera b), dell'articolo 4 della legge 30 dicembre 2010, n. 240 non ottemperi ai versamenti previsti, la Fondazione procede al recupero della somma dovuta, avvalendosi anche della procedura di riscossione coattiva mediante ruolo ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n.602 e dell'articolo 17 del decreto legislativo 26 febbraio 1999, n. 46.
14. La restituzione della quota di cui al comma 1, lettera b), dell' articolo 4 della legge 30 dicembre 2010, n. 240 avviene anche attraverso le modalita' di cui al titolo II ed al titolo III del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1950, n. 180, e successive modifiche. La disposizione di cui all'articolo 54, primo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1950, n. 180, e successive modifiche non si applica alle operazioni di restituzione della quota di cui al comma 1, lettera b), dell'articolo 4 della legge 30 dicembre 2010, n. 240.
15. Per l'attuazione dei commi dal 3 al 14 del presente articolo e' autorizzata la spesa per l'anno 2011 di 9 milioni di euro,a favore del fondo di cui all'articolo 4, comma 1, della ((legge 30 dicembre 2010, n. 240)), e di 1 milione di euro, per la costituzione del fondo di dotazione della Fondazione. A favore della Fondazione, e' altresi' autorizzata la spesa di 1 milione di euro annui a decorrere dall'anno 2012.
16. All'articolo 4 della legge 30 dicembre 2010, n. 240 sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 3 sono soppresse le lettere c), d), i), l) ed m)
b) i commi 5 e 9 sono ((abrogati)).
17. Per garantire continuita' nella erogazione del servizio scolastico e educativo e conferire il maggiore possibile grado di certezza nella pianificazione degli organici della scuola, nel rispetto degli obiettivi programmati di finanza pubblica, in esito ad una specifica sessione negoziale concernente interventi in materia contrattuale per il personale della Scuola, che assicuri il rispetto del criterio di invarianza finanziaria, con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro per la pubblica amministrazione e l'innovazione, nel rispetto degli obiettivi programmati dei saldi di finanza pubblica, e' definito un piano triennale per l'assunzione a tempo indeterminato, di personale docente, educativo ed ATA, per gli anni 2011-2013, sulla base dei posti vacanti e disponibili in ciascun anno, delle relative cessazioni del predetto personale e degli effetti del ((processo di riforma previsto dall'articolo 64 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133)); il piano puo' prevedere la retrodatazione giuridica dall'anno scolastico 2010 - 2011di quota parte delle assunzioni di personale docente e ATA sulla base dei posti vacanti e disponibili relativi al medesimo anno scolastico 2010 - 2011, fermo restando il rispetto degli obiettivi programmati dei saldi di finanza pubblica. Il piano e' annualmente verificato dal Ministero dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca, d'intesa con il Ministero dell'economia e delle finanze e ((con la Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della funzione pubblica,)) ai fini di eventuali rimodulazioni che si dovessero rendere necessarie, fermo restando il regime autorizzatorio in materia di assunzioni di cui all'articolo 39, comma 3 bis, della legge 27 dicembre 1997, n. 449 e successive modificazioni. ((Al personale docente a tempo determinato, assegnato a pluriclassi, che presta effettivamente servizio in modo continuativo e' riconosciuto il diritto a una speciale valutazione del servizio prestato nelle sedi considerate situate in zona disagiata, secondo criteri definiti con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca)).
18. All'articolo 10 del decreto legislativo 6 settembre 2001, n. 368, dopo il comma 4 e' aggiunto il seguente: "4-bis. Stante quanto stabilito dalle disposizioni ((di cui all'articolo 40, comma 1, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, e successive modificazioni, all'articolo 4, comma 14-bis, della legge 3 maggio 1999, n. 124, e all'articolo 6, comma 5, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165,)) sono altresi' esclusi dall'applicazione del presente decreto i contratti a tempo determinato stipulati per il conferimento delle supplenze del personale docente ed ATA, considerata la necessita' di garantire la costante erogazione del servizio scolastico ed educativo anche in caso di assenza temporanea del personale docente ed ATA con rapporto di lavoro a tempo indeterminato ed anche determinato. In ogni caso non si applica l'articolo 5, comma 4-bis, del presente decreto.".
((19. All'articolo 4 del decreto-legge 3 luglio 2001, n. 255, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 agosto 2001, n. 333, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) ai commi 1 e 2, le parole: "31 luglio", ovunque ricorrono, sono sostituite dalle seguenti: "31 agosto";
b) il comma 3 e' abrogato)).
20. Il primo periodo dell'articolo 1, comma 4, del decreto-legge 7 aprile 2004, n. 97, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 giugno 2004, n. 143, ((e' sostituito dal seguente: "A decorrere)) dall'anno scolastico 2011/2012 ((, senza possibilita' di ulteriori nuovi inserimenti,)) l'aggiornamento delle graduatorie, divenute ad esaurimento ((in forza dell'articolo)) 1, comma 605, lett. c), della legge 27 dicembre 2006, n. 296, e' effettuato con cadenza triennale e con possibilita' di trasferimento in un'unica provincia ((secondo il proprio punteggio, nel rispetto della fascia di appartenenza. L'aggiornamento delle graduatorie di istituto, di cui all'articolo 5, comma 5, del regolamento di cui al decreto del Ministro della pubblica istruzione 13 giugno 2007, n. 131, per il conferimento delle supplenze ai sensi dell'articolo 4, comma 5, della legge 3 maggio 1999, n. 124, e' effettuato con cadenza triennale))".
((21. Il primo periodo del comma 3 dell'articolo 399 del testo unico di cui al decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, e successive modificazioni, e' sostituito dal seguente: "I docenti destinatari di nomina a tempo indeterminato decorrente dall'anno scolastico 2011/2012 possono chiedere il trasferimento, l'assegnazione provvisoria o l'utilizzazione in altra provincia dopo cinque anni di effettivo servizio nella provincia di titolarita'".
21-bis. Le disposizioni contenute nell'articolo 1, commi 2, 3 e 4, del decreto-legge 25 settembre 2009, n. 134, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2009, n. 167, restano valide anche con riferimento all'anno scolastico 2011/2012, relativamente al personale della scuola che, nel suddetto anno, non possa stipulare, per carenza di posti, contratto di supplenza della stessa tipologia di quello dell'anno precedente o, comunque, dell'ultimo anno lavorativo nel triennio precedente)).
Art. 10
Servizi ai cittadini
1. Per incentivare l'uso degli strumenti elettronici nell'ottica di aumentare l'efficienza nell'erogazione dei servizi ai cittadini e, in particolare, per semplificare il procedimento di rilascio dei documenti obbligatori di identificazione, all'articolo 7-vicies ter del decreto-legge 31 gennaio 2005, n. 7, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 marzo 2005, n. 43, e' aggiunto, in fine, il seguente comma:
"2-bis. L'emissione della carta d'identita' elettronica, che e' documento obbligatorio di identificazione, e' riservata al Ministero dell'interno che vi provvede nel rispetto delle norme di sicurezza in materia di carte valori e di documenti di sicurezza della Repubblica e degli standard internazionali di sicurezza e nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente. E' riservata, altresi', al Ministero dell'interno la fase dell'inizializzazione del documento identificativo, attraverso il CNSD".
2. Con decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, con il Ministro per la pubblica amministrazione e la semplificazione, il Ministro delegato all'innovazione tecnologica e con il Ministro della salute per gli aspetti relativi alla tessera sanitaria, unificata alla carta d'identita' elettronica ai sensi del comma 3 del presente articolo, da adottare entro tre mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto, sono determinate le modalita' tecniche di attuazione della disposizione di cui al comma 2 bis, dell' articolo 7-vicies ter, del decreto-legge 31 gennaio 2005, n. 7, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 marzo 2005, n. 43, aggiunto dal comma 1 del presente articolo, e definito un piano per il graduale rilascio, a partire dai comuni identificati con il medesimo decreto, della carta d'identita' elettronica sul territorio nazionale. Nelle more della definizione delle modalita' di convergenza della tessera sanitaria nella carta d'identita' elettronica, il Ministero dell'economia e delle finanze continua ad assicurare la generazione della tessera sanitaria su supporto di Carta nazionale dei servizi, ai sensi dell'articolo 11, comma 15, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122.
3. Con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro dell'interno e del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro della salute, con il Ministro per la pubblica amministrazione e la semplificazione e con il Ministro delegato per l'innovazione tecnologica, d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni, e le province autonome di Trento e di Bolzano, ai sensi dell'articolo 3 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, sentita l'Agenzia per l'Italia digitale, e' disposto anche progressivamente, nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente, l'ampliamento delle possibili utilizzazioni della carta d'identita' elettronica anche in relazione all'unificazione sul medesimo supporto della carta d'identita' elettronica con la tessera sanitaria, alle modifiche ai parametri della carta d'identita' elettronica e della tessera sanitaria necessarie per l'unificazione delle stesse sul medesimo supporto, nonche' al rilascio gratuito del documento unificato, mediante utilizzazione, anche ai fini di produzione e rilascio, di tutte le risorse disponibili a legislazione vigente per la tessera sanitaria. Le modalita' tecniche di produzione, distribuzione gestione e supporto all'utilizzo del documento unificato, nel rispetto di quanto stabilito al comma 1, sono stabilite entro sei mesi con decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, con il Ministro per la pubblica amministrazione e la semplificazione e con il Ministro delegato per l'innovazione tecnologica e, limitatamente ai profili sanitari, con il Ministro della salute.
3-bis. Per la realizzazione e il rilascio gratuito del documento unificato di cui al comma 3, in aggiunta alle risorse gia' previste dallo stesso comma 3, e' autorizzata la spesa di 60 milioni di euro per l'anno 2013 e di 82 milioni di euro a decorrere dal 2014.
3-ter. In attesa dell'attuazione dei commi 3 e 3-bis, si mantiene il rilascio della carta di identita' elettronica di cui all'articolo 7-vicies ter del decreto-legge 31 gennaio 2005, n. 7, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 marzo 2005, n. 43, al fine di non interromperne l'emissione e la relativa continuita' di esercizio.
((3-quater. All'atto della richiesta del documento unificato, ovvero all'atto dell'iscrizione anagrafica o della dichiarazione di cambio di residenza a partire dall'entrata a regime dell'Anagrafe nazionale della popolazione residente, di cui all'articolo 2 del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221, e' assegnata al cittadino una casella di posta elettronica certificata, di cui all'articolo 16-bis, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, con la funzione di domicilio digitale, ai sensi dell'articolo 3-bis del codice dell'amministrazione digitale, di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, successivamente attivabile in modalita' telematica dal medesimo cittadino. Con il decreto del Ministro dell'interno di cui al comma 3 sono stabilite le modalita' di rilascio del domicilio digitale all'atto di richiesta del documento unificato.
3-quinquies. Il documento unificato di cui al comma 3 sostituisce, a tutti gli effetti di legge, il tesserino di codice fiscale rilasciato dall'Agenzia delle entrate)).
4. In funzione della realizzazione del progetto di cui al comma 2-bis, dell'articolo 7-vicies ter, del decreto-legge 31 gennaio 2005, n. 7, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 marzo 2005, n. 43, aggiunto dal comma 1, e ai commi 2 e 3 del presente articolo, con atto di indirizzo strategico del Ministro dell'economia e delle finanze sono ridefiniti i compiti e le funzioni delle societa' di cui all'articolo 1 della legge 13 luglio 1966, n. 559, e successive modificazioni, e al comma 15 dell'articolo 83 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133. Il consiglio di amministrazione delle predette societa' e' conseguentemente rinnovato nel numero di cinque consiglieri entro 45 giorni dalla data di emanazione dei relativi atti di indirizzo strategico, senza applicazione dell'articolo 2383, terzo comma, del codice civile. Il relativo statuto, ove necessario, dovra' conformarsi, entro il richiamato termine, alle previsioni di cui al comma 12, dell'articolo 3 della legge 24 dicembre 2007, n. 244".
5. All'articolo 3 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) il primo comma e' sostituito dal seguente:
"Il sindaco e' tenuto a rilasciare alle persone aventi nel comune la loro residenza o la loro dimora una carta d'identita' conforme al modello stabilito dal Ministero dell'interno.";
b) al secondo comma:
1) dopo il primo periodo, e' inserito il seguente: "Per i minori di eta' inferiore a tre anni, la validita' della carta d'identita' e' di tre anni; per i minori di eta' compresa fra tre e diciotto anni, la validita' e' di cinque anni.";
2) e' aggiunto, in fine, il seguente periodo: "Sono esentati dall'obbligo di rilevamento delle impronte digitali i minori di eta' inferiore a dodici anni";
c) dopo il quarto comma e' inserito il seguente:
"Per i minori di eta' inferiore agli anni quattordici, l'uso della carta d'identita' ai fini dell'espatrio e' subordinato alla condizione che viaggino in compagnia di uno dei genitori o di chi ne fa le veci, o che venga menzionato in una dichiarazione rilasciata da chi puo' dare l'assenso o l'autorizzazione, convalidata dalla questura, o dalle autorita' consolari in caso di rilascio all'estero, il nome della persona, dell'ente o della compagnia di trasporto a cui i minori medesimi sono affidati.".
6. All'articolo 16-bis, comma 1, del decreto legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, e' aggiunto infine il seguente periodo: "In caso di ritardo nella trasmissione all'Indice nazionale delle anagrafi, il responsabile del procedimento ne risponde a titolo disciplinare e, ove ne derivi pregiudizio, anche a titolo di danno erariale.".
7. All'articolo 2, comma 3, della legge 23 novembre 1998, n. 407 e' aggiunto in fine il seguente periodo: "Al pagamento del beneficio provvedono gli enti previdenziali competenti per il pagamento della pensione di reversibilita' o indiretta.".
8. COMMA ABROGATO DAL D.L. 20 GIUGNO 2012, N. 79, CONVERTITO CON MODIFICAZIONI DALLA L. 7 AGOSTO 2012, N. 131.
9. COMMA ABROGATO DAL D.L. 20 GIUGNO 2012, N. 79, CONVERTITO CON MODIFICAZIONI DALLA L. 7 AGOSTO 2012, N. 131.
10. La durata del corso di formazione di cui all'articolo 6, comma 1, del decreto legislativo 13 ottobre 2005, n. 217, e' stabilita in mesi sei, di cui almeno uno di applicazione pratica; la durata del corso di formazione di cui all'articolo 23, comma 1, del decreto legislativo 13 ottobre 2005, n. 217, e' stabilita in mesi sei e la durata del corso di formazione di cui all'articolo 42, comma 1, del decreto legislativo 13 ottobre 2005, n. 217, e' stabilita in mesi dodici, di cui almeno tre di tirocinio operativo.
11. Al fine di garantire l'osservanza dei principi contenuti nel decreto legislativo 3 aprile 2006 n.152 in tema di gestione delle risorse idriche e di organizzazione del servizio idrico, con particolare riferimento alla tutela dell'interesse degli utenti, alla regolare determinazione e adeguamento delle tariffe, nonche' alla promozione dell'efficienza, dell'economicita' e della trasparenza nella gestione dei servizi idrici, e' istituita, a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto, l'Agenzia nazionale per la regolazione e la vigilanza in materia di acqua, di seguito denominata "Agenzia".
12. L'Agenzia e' soggetto giuridicamente distinto e funzionalmente indipendente dal Governo.
13. L'Agenzia opera sulla base di principi di autonomia organizzativa, tecnico-operativa e gestionale, di trasparenza e di economicita'.
14. L'Agenzia svolge, con indipendenza di valutazione e di giudizio, le seguenti funzioni:
a) definisce i livelli minimi di qualita' del servizio, sentite le regioni, i gestori e le associazioni dei consumatori, e vigila sulle modalita' della sua erogazione, esercitando, allo scopo, poteri di acquisizione di documenti, accesso e ispezione, irrogando, in caso di inosservanza, in tutto o in parte, dei propri provvedimenti, sanzioni amministrative pecuniarie non inferiori nel minimo ad euro 50.000 e non superiori nel massimo a euro 10.000.000 e, in caso di reiterazione delle violazioni, qualora cio' non comprometta la fruibilita' del servizio da parte degli utenti, proponendo al soggetto affidante la sospensione o la decadenza della concessione; determina altresi' obblighi di indennizzo automatico in favore degli utenti in caso di violazione dei medesimi provvedimenti;
b) predispone una o piu' convenzioni tipo di cui all'articolo 151 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152;
c) definisce, le componenti di costo per la determinazione della tariffa relativa ai servizi idrici per i vari settori di impiego dell'acqua, anche in proporzione al grado di inquinamento ambientale derivante dai diversi tipi e settori di impiego e ai costi conseguenti a carico della collettivita';
d) predispone il metodo tariffario per la determinazione, con riguardo a ciascuna delle quote in cui tale corrispettivo si articola, della tariffa del servizio idrico integrato, sulla base della valutazione dei costi e dei benefici dell'utilizzo delle risorse idriche e tenendo conto, in conformita' ai principi sanciti dalla normativa comunitaria, sia del costo finanziario della fornitura del servizio che dei relativi costi ambientali e delle risorse, affinche' siano pienamente attuati il principio del recupero dei costi ed il principio "chi inquina paga", e con esclusione di ogni onere derivante dal funzionamento dell'Agenzia; fissa, altresi', le relative modalita' di revisione periodica, vigilando sull'applicazione delle tariffe, e, nel caso di inutile decorso dei termini previsti dalla legge per l'adozione degli atti di definizione della tariffa da parte delle autorita' al riguardo competenti, come individuate dalla legislazione regionale in conformita' a linee guida approvate con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare previa intesa raggiunta in sede di Conferenza unificata, provvede nell'esercizio del potere sostitutivo, su istanza delle amministrazioni o delle parti interessate, entro sessanta giorni, previa diffida all'autorita' competente ad adempiere entro il termine di venti giorni;
e) approva le tariffe predisposte dalle autorita' competenti;
f) verifica la corretta redazione del piano d'ambito, esprimendo osservazioni, rilievi e impartendo, a pena d'inefficacia, prescrizioni sugli elementi tecnici ed economici e sulla necessita' di modificare le clausole contrattuali e gli atti che regolano il rapporto tra le Autorita' d'ambito territoriale ottimale e i gestori del servizio idrico integrato;
g) emana direttive per la trasparenza della contabilita' delle gestioni e valuta i costi delle singole prestazioni, definendo indici di valutazione anche su base comparativa della efficienza e della economicita' delle gestioni a fronte dei servizi resi;
h) esprime pareri in materia di servizio idrico integrato su richiesta del Governo, delle regioni, degli enti locali, delle Autorita' d'ambito, dei gestori e delle associazioni dei consumatori, e tutela i diritti degli utenti anche valutando reclami, istanze e segnalazioni in ordine al rispetto dei livelli qualitativi e tariffari da parte dei soggetti esercenti il servizio, nei confronti dei quali puo' intervenire con i provvedimenti di cui alla lettera a);
i) puo' formulare proposte di revisione della disciplina vigente, segnalandone altresi' i casi di grave inosservanza e di non corretta applicazione;
l) predispone annualmente una relazione sull'attivita' svolta, con particolare riferimento allo stato e alle condizioni di erogazione dei servizi idrici e all'andamento delle entrate in applicazione dei meccanismi di autofinanziamento, e la trasmette al Parlamento e al Governo entro il 30 aprile dell'anno successivo a quello cui si riferisce.
15. All'Agenzia, a decorrere dalla data di cui al comma 11, sono trasferite le funzioni gia' attribuite alla Commissione nazionale per la vigilanza sulle risorse idriche dall'articolo 161 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 e dalle altre disposizioni vigenti alla data di entrata in vigore del presente decreto.
16. L'Agenzia e' organo collegiale costituito da tre componenti, di cui uno con funzioni di Presidente, nominati con decreto del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei Ministri, due su proposta del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e uno su proposta della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano. Le designazioni effettuate dal Governo sono previamente sottoposte al parere delle competenti Commissioni parlamentari, che si esprimono entro 20 giorni dalla richiesta. In nessun caso le nomine possono essere effettuate in mancanza del parere favorevole espresso dalle predette Commissioni a maggioranza dei due terzi dei componenti. Le medesime Commissioni possono procedere all'audizione delle persone designate. I componenti dell'Agenzia sono scelti tra persone dotate di indiscusse moralita' e indipendenza, alta e riconosciuta professionalita' e competenza nel settore. I componenti dell'Agenzia durano in carica tre anni e possono essere confermati una sola volta. La carica di componente dell'Agenzia e' incompatibile con incarichi politici elettivi, ne' possono essere nominati componenti coloro che abbiano interessi di qualunque natura in conflitto con le funzioni dell'Agenzia. Le funzioni di controllo di regolarita' amministrativo-contabile e di verifica sulla regolarita' della gestione dell'Agenzia sono affidate al Collegio dei revisori composto da tre membri effettivi, di cui uno con funzioni di presidente, nominati dal Ministro dell'economia e delle finanze. Due membri del Collegio sono scelti tra gli iscritti al registro dei revisori legali di cui al decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 39. Con il medesimo provvedimento e' nominato anche un membro supplente. I componenti del collegio dei revisori durano in carica tre anni e possono essere rinnovati una sola volta.
17. Il direttore generale svolge funzioni di direzione, coordinamento e controllo della struttura dell'Agenzia. Da' attuazione alle deliberazioni e ai programmi da questa approvati e assicura l'esecuzione degli adempimenti di carattere tecnico-amministrativo, relativi alle attivita' dell'Agenzia ed al perseguimento delle sue finalita' istituzionali. Il direttore generale e' nominato dall'Agenzia per un periodo di tre anni, non rinnovabile. Al direttore generale non si applica il comma 8 dell'articolo 19 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165.
18. I compensi spettanti ai componenti dell'Agenzia sono determinati con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare. Il compenso e' ridotto almeno della meta' qualora il componente dell'Agenzia, essendo dipendente di una pubblica amministrazione, opti per il mantenimento del proprio trattamento economico.
19. A pena di decadenza i componenti dell'Agenzia e il direttore generale non possono esercitare, direttamente o indirettamente, alcuna attivita' professionale o di consulenza, essere amministratori o dipendenti di soggetti pubblici o privati ne' ricoprire altri uffici pubblici, ne' avere interessi diretti o indiretti nelle imprese operanti nel settore. I componenti dell'Agenzia ed il direttore generale, ove dipendenti di amministrazioni pubbliche, sono obbligatoriamente collocati fuori ruolo o in aspettativa senza assegni per l'intera durata dell'incarico ed il relativo posto in organico e' reso indisponibile per tutta la durata dell'incarico.
20. Per almeno dodici mesi dalla cessazione dell'incarico, i componenti dell'Agenzia e il direttore generale non possono intrattenere, direttamente o indirettamente, rapporti di collaborazione, di consulenza o di impiego con le imprese operanti nel settore. La violazione di tale divieto e' punita, salvo che il fatto costituisca reato, con una sanzione amministrativa pecuniaria pari ad un'annualita' dell'importo del corrispettivo percepito. All'imprenditore che abbia violato tale divieto si applicano una sanzione amministrativa pecuniaria pari allo 0,5 per cento del fatturato e, comunque, non inferiore a euro 150.000 e non superiore a euro 10 milioni, e, nei casi piu' gravi o quando il comportamento illecito sia stato reiterato, la revoca dell'atto autorizzativo. I limiti massimo e minimo della sanzione amministrativa pecuniaria di cui al terzo periodo sono rivalutati secondo il tasso di variazione annuo dell'indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati rilevato dall'ISTAT.
21. L'Agenzia puo' essere sciolta per gravi e motivate ragioni, inerenti al suo corretto funzionamento e al perseguimento dei suoi fini istituzionali, con decreto del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare. Con il medesimo decreto e' nominato un commissario straordinario, che esercita, per un periodo non superiore a sei mesi, le funzioni dell'Agenzia. Entro il termine di cui al periodo precedente, si procede al rinnovo dell'Agenzia, secondo quanto disposto dal comma 16.
22. Con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e il Ministro per la pubblica amministrazione e l'innovazione, entro un mese dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, e' approvato lo statuto dell'Agenzia, con cui sono definiti le finalita' e i compiti istituzionali, i criteri di organizzazione e funzionamento, le competenze degli organi e le modalita' di esercizio delle funzioni. Con analogo decreto, adottato entro trenta giorni dall'entrata in vigore di quello di cui al periodo precedente, e' approvato il regolamento che definisce l'organizzazione e il funzionamento interni dell'Agenzia e ne determina il contingente di personale, nel limite di 40 unita', in posizione di comando provenienti da amministrazioni statali con oneri a carico dell'amministrazione di appartenenza, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.
23. Con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, da adottare entro quindici giorni dalla data di emanazione del decreto di cui al secondo periodo del comma 22, sono individuate le risorse finanziarie e strumentali del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare da trasferire all'Agenzia ed e' disposto il comando, nel limite massimo di venti unita', del personale del medesimo Ministero e del mare gia' operante presso la Commissione nazionale per la vigilanza sullerisorse idriche alla data di entrata in vigore del presente decreto. Alla copertura dei rimanenti posti del contingente di personale cui al comma 22 si provvede mediante personale di altre amministrazioni statali in posizione di comando, cui si applica l'articolo 17, comma 14, della legge 15 maggio 1997, n. 127, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.
24. Agli oneri derivanti dal funzionamento dell'Agenzia si provvede:
a) mediante un contributo posto a carico di tutti i soggetti sottoposti alla sua vigilanza, il cui costo non puo' essere recuperato in tariffa, di importo non superiore all'uno per mille dei ricavi risultanti dall'ultimo bilancio approvato prima della data di entrata in vigore del presente decreto, per un totale dei contributi versati non superiore allo 0,2 % del valore complessivo del mercato di competenza. Il contributo e' determinato dalla Agenzia con propria deliberazione, approvata con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze ed il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, ed e' versato entro il 31 luglio di ogni anno. Le relative somme affluiscono direttamente al bilancio dell'Agenzia.
b) in sede di prima applicazione, anche mediante apposito fondo iscritto nello stato di previsione del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, nel quale confluiscono le risorse di cui al comma 23, la cui dotazione non puo' superare 1 milione di euro a decorrere dall'anno 2011 e puo' essere ridotta con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, sulla base del gettito effettivo del contributo di cui alla lettera a) e dei costi complessivi dell'Agenzia.
25. In sede di prima applicazione, con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare di concerto con il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del regolamento di cui al comma 22, secondo periodo, e' stabilito l'ammontare delle risorse di cui alla lettera b) del comma 24, nei limiti delle risorse disponibili a legislazione vigente per il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, sono conseguentemente rideterminate le dotazioni finanziarie del medesimo Ministero e sono stabilite la misura del contributo di cui alla lettera a) del comma 24, e le relative modalita' di versamento al bilancio dell'Agenzia.
26. A decorrere dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, e' soppressa la Commissione nazionale per la vigilanza sulle risorse idriche di cui all'articolo 161 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e il predetto articolo 161 e' abrogato nelle parti incompatibili con le disposizioni di cui al presente articolo. Alla nomina dell'Agenzia di cui al comma 11 si provvede entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, e sino a quel momento, in deroga a quanto stabilito dal comma 15, le funzioni gia' attribuite dalla legge alla Commissione nazionale per la vigilanza sulle risorse idriche dall'articolo 161 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 continuano ad essere esercitate da quest'ultima. Entro lo stesso termine si provvede alla nomina del direttore generale e del Collegio dei revisori dei conti.
26-bis. La tutela avverso i provvedimenti dell'Agenzia e' disciplinata dal codice del processo amministrativo.
27. L'Agenzia si avvale del patrocinio dell'Avvocatura dello Stato ai sensi dell'articolo 43 del regio decreto 30 ottobre 1933, n. 1611.
28. L'articolo 23-bis, comma 8, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, come modificato dall'articolo 15 del decreto-legge 25 settembre 2009, n. 135, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 novembre 2009, n. 166, si interpreta nel senso che, a decorrere dalla entrata in vigore di quest'ultimo, e' da considerarsi cessato il regime transitorio di cui all'articolo 2, comma 3, del decreto-legge 17 marzo 1995, n. 79, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 maggio 1995, n. 172.
Art. 11
Disposizioni finanziarie
1. La dotazione del fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all' articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307, e' incrementata di 1,4 milioni di euro per l'anno 2011, di 13,3 milioni di euro per l'anno 2012, di 0,4 milioni di euro per l'anno 2013, di 6,3 milioni di euro per l'anno 2014 e di 1,3 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2015.
2. Agli oneri derivanti ((dal comma 1 del presente articolo)) e dagli articoli 1, comma 5, 7, comma 2, lettere n) e da dd) a gg), 8, commi 2, 3 e 9, 9, comma 15, e 10, comma 24, lettera b), pari complessivamente a 100 milioni di euro per l'anno 2011, 203,1 milioni di euro per l'anno 2012, 188 milioni di euro per l'anno 2013, 148,3 milioni di euro per l'anno 2014 e 28,3 milioni di euro a decorrere dall'anno 2015, che per l'anno 2012 aumentano ai fini della compensazione in termini di indebitamento netto e fabbisogno a 293,1 milioni di euro, si provvede rispettivamente:
a) quanto ad euro 100 milioni per l'anno 2011, mediante riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all' articolo 1, comma 25, della legge 13 dicembre 2010, n. 220, a seguito ((dell'abrogazione)) disposta dall'articolo 1, comma 4, del presente decreto;
b) quanto ad euro 293,1 milioni di euro per l'anno 2012, 188 milioni di euro per l'anno 2013, 148,3 milioni di euro per l'anno 2014 e 28,3 milioni di euro a decorrere dall'anno 2015, mediante utilizzo delle maggiori entrate recate dall'articolo 7, comma 2, lettere da dd) a gg), e dall'articolo 8, commi ((3 e 9)).
3. Il Ministro dell'economia e delle finanze e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
Art. 12
Entrata in vigore
1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e sara' presentato alle Camere per la conversione in legge.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Dato a Roma, addi' 13 maggio 2011
NAPOLITANO
Berlusconi, Presidente del Consiglio
dei Ministri
Tremonti, Ministro dell'economia e
delle finanze
Visto, il Guardasigilli: Alfano
((ALLEGATO 1
(Articolo 5, comma 4-bis)
Tabella delle tasse ipotecarie
=====|========================|=======|===========================| N. | OPERAZIONI |Tariffa| Note | ord. | |in euro| | =====|========================|=======|===========================| 1 |Esecuzione di formalita'| | | | | | | 1.1 |per ogni nota di | 35,00 |Compresa la certificazione | |trascrizione, iscrizione| |di eseguita formalita' da | |o domanda di annotazione| |apporre in calce al duplo | | | |della nota da restituire | | | |al richiedente. | | | | | 1.2 |per ogni formalita' con | | | |efficacia anche di | 55,00 | | |voltura, oltre quanto | | | |previsto nel punto | | | |precedente | | | | | | | 2 |Ispezione nell'ambito | | | |di ogni singola circo- | | | |scrizione del servizio | | | |di pubblicita' immobi- | | | |liare ovvero sezione | | | |staccata degli uffici | | | |provinciali dell'Agenzia| | | |del territorio | | | | | | | 2.1 |ispezione nominativa, | | | |per immobile o con- | | | |giunta per nominativo | | | |e per immobile | | | | | | | | | | | 2.1.1|ricerca su base | |L'importo e' comprensivo | |informativa: | |delle prime 30 formalita', | |per ogni nominativo | |o frazione di 30, | |richiesto | |contenute nell'elenco | |ovvero per ciascuna | |sintetico, incluse | |unita' immobiliare | |eventuali formalita' | |richiesta ovvero | |validate del periodo | |per ciascuna richiesta | 7,00 |anteriore all'automazione | |congiunta | |degli uffici; | | | |l'indicazione della | | | |presenza di annotazione non| | | |sí considera formalita'. | | | |L'importo e' dovuto | | | |all'atto della richiesta, | | | |salva specifica disciplina | | | |delle ipotesi per le quali | | | |viene corrisposto al | | | |momento dell'erogazione | | | |del servizio. | | | | | 2.1.2|per ogni gruppo di 15 | |L'importo e' dovuto per le | |formalita', o frazione | |formalita' contenute | |di 15, eccedenti le | |nell'elenco sintetico ecce-| |prime 30 contenute nel- | 3,50 |denti le prime 30. | |l'elenco sintetico | |L'indicazione della | | | |presenza di annotazione non| | | |si considera formalita'. | =====|========================|=======|===========================|
=====|========================|=======|===========================| N. | OPERAZIONI |Tariffa| Note | ord. | |in euro| | =====|========================|=======|===========================| 2.1.3|ricerca nei registri | |L'importo e' dovuto | |cartacei: per ogni | 3,00 |all'atto della richiesta. | |nominativo richiesto | |Per registri cartacei si | | | |intendono repertori, | | | |tavole, rubriche e | | | |schedari. Non e' consentita| | | |al pubblico l'ispezione | | | |diretta di tavole, rubriche| | | |e schedari. | | | | | 2.1.4|per ogni titolo stampato| 8,00 |E' consentito l'accesso | |per ogni nota stampata | 4,00 |diretto alla nota o al | | | |titolo solo se, unitamente | | | |all'identificativo della | | | |formalita' o del titolo, | | | |viene indicato il | | | |nominativo di uno dei | | | |soggetti ovvero | | | |l'identificativo catastale | | | |di uno degli immobili | | | |presenti sulla formalita'. | | | | | | | | | 2.1.5|per ogni nota o titolo | 4,00 |Per le note cartacee | |visionati | |relative al periodo | | | |automatizzato e per quelle | | | |validate del periodo | | | |anteriore all'automazione | | | |degli uffici, l'importo | | | |e' dovuto in misura doppia.| | | | | 2.1.6|tentativo di accesso | 0,15 |L'importo e' dovuto per | |non produttivo | |ogni accesso diretto | | | |al quale non consegua | | | |l'individuazione della nota| | | |o del titolo, secondo | | | |modalita' e tempi da | | | |stabilire con provvedimento| | | |del direttore dell'Agenzia | | | |del territorio. | | | | | 3 |Ricerca di un soggetto | | | |in ambito nazionale | |Il servizio sara' fornito | 3.1 |per ogni nominativo | 20,00 |progressivamente. | |richiesto in ambito | | | |nazionale | | | | | | | 4 |Certificazione: | | | | | | | 4.1 |certificati ipotecari | |L'importo e' dovuto | | | |all'atto | 4.1.1|per ogni certificato | 30,00 |della richiesta. | |riguardante una sola | |Se il certificato riguarda | |persona | |cumulativamente il padre, | | | |la madre e i figli, nonche'| | | |entrambi i coniugi, | | | |l'importo e' dovuto | | | |una volta sola. | 4.1.2|per ogni nota visionata | 2,00 |Gli importi sono dovuti | |dall'ufficio, fino ad un| |anche nel caso di mancato | |massimo di 1.000 note | |ritiro del certificato. | | | | | 4.2 |rilascio di copia | | | =====|========================|=======|===========================|
=====|========================|=======|===========================| N. | OPERAZIONI |Tariffa| Note | ord. | |in euro| | =====|========================|=======|===========================| 4.2.1|per ogni richiesta di | 10,00 |L'importo e' dovuto | |copia di nota o titolo | |all'atto della richiesta. | | | | | 4.3 |altre certificazioni | | | | | | | 4.3.1|per ogni altra | | | |certificazione o | 5,00 | | |attestazione | | | | | | | 5 |Note d'ufficio | | | | | | | 5.1 |per le rinnovazioni di | | | |ipoteca da eseguirsi | | | |d'ufficio e per ogni | | | |altra nota di cui agli | 10,00 | | |articoli 2647, ultimo | | | |comma, e 2834 del | | | |codice civile | | | | | | | 6 |Trasmissione telematica | | | |di elenco dei soggetti | | | |presenti nelle formalita' | | |di un determinato giorno| | | | | | | 6.1 |per ogni soggetto | 1,00 |L'importo e' dovuto | | | |anticipatamente. | | | |Il servizio sara' fornito | | | |progressivamente su base | | | |convenzionale aí soli | | | |soggetti autorizzati alla | | | |riutilizzazione | | | |commerciale. | | | |Fino all'attivazione del | | | |servizio di trasmissione | | | |telematica l'elenco dei | | | |soggetti continua ad essere| | | |fornito su supporto | | | |cartaceo a richiesta di | | | |chiunque, previo pagamento | | | |del medesimo tributo di | | | |euro 1,00 per | | | |ogni soggetto. | =====|========================|=======|===========================| ))
Decreto Ministeriale del 20 settembre 2011
MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI
Accesso anticipato al pensionamento per gli addetti alle lavorazioni particolarmente faticose e pesanti. (11A15225)
(GU n. 276 del 26-11-2011)
IL MINISTRO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI
di concerto con
IL MINISTRO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE
Visto l'art. 1 della legge 4 novembre 2010, n. 183;
Visto l'art. l, commi 3, lettere da a) a f), 90 e 91 della legge 24 dicembre 2007, n. 247;
Visto l'art. 1 della legge 23 agosto 2004, n. 243, come modificato dall'art. 1 della legge 24 dicembre 2007, n. 247;
Visto l'art. 12 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122;
Visto il decreto legislativo 8 aprile 2003, n. 66;
Visto l'art. 4 del decreto legislativo 21 aprile 2011, n. 67, che prevede l'emanazione di un decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, per stabilire le modalita' di attestazione dello svolgimento, da parte dei lavoratori, delle attivita' di cui all'art. 1, lettere a), b), c) e d) del medesimo decreto legislativo;
Visto l'art. 2 del decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale di concerto con i Ministri del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, della sanita' e per la funzione pubblica del 19 maggio 1999;
Sentite le organizzazioni sindacali comparativamente piu' rappresentative dei lavoratori e dei datori di lavoro in data 13 luglio 2011;
Decreta:
Art. 1
Domanda di accesso al beneficio
1. La domanda di cui all'art. 2, comma l, del decreto legislativo 21 aprile 2011, n. 67, di seguito denominato «decreto legislativo» e' presentata all'ente previdenziale presso il quale il lavoratore interessato e' iscritto, secondo modalita' definite dall'ente medesimo.
2. Ai fini della procedibilita' dell'istanza, la domanda di cui al comma 1 deve: a) indicare la volonta' di avvalersi, per l'accesso al pensionamento, dei beneficio di cui al decreto legislativo; b) specificare i periodi per i quali e' stata svolta ciascuna delle attivita' lavorative di cui all'art. 1, comma 1, lettere a), b), c) e d), del decreto legislativo, fermo restando che, relativamente alla lettera b), il rinvio al decreto legislativo 8 aprile 2003, n. 66, in essa contenuto, ha valore esclusivamente definitorio delle caratteristiche temporali del lavoro notturno; c) contenere, in relazione alle tipologie di attivita' lavorative di cui all'art. 1, comma 1, lettere da a) a d), del decreto legislativo, la corrispondente documentazione minima necessaria indicata nella tabella A allegata al presente decreto, di cui e' parte integrante.
3. La documentazione di cui all'art. 2, comma 2, del decreto legislativo, prodotta in copia, che il datore di lavoro e' tenuto a rendere disponibile per il lavoratore, entro trenta giorni dalla richiesta, tenuto conto degli obblighi di conservazione della medesima, deve riportare, salvo i casi di comprovata impossibilita', la dichiarazione di conformita' all'originale rilasciata dal datore di lavoro o dal soggetto che detiene stabilmente la documentazione in originale.
Art. 2
Procedimento accertativo
1. L'istruttoria delle domande trasmesse ai sensi dell'art. 1 del presente decreto e' svolta dalla sede territorialmente competente dell'ente previdenziale presso il quale il lavoratore e' iscritto.
Per la verifica dei requisiti necessari per accedere al beneficio ed in relazione alle singole istanze, detto ente puo' avvalersi di rappresentanti di altri enti previdenziali e assicurativi e del Ministero del lavoro e delle politiche sociali nonche' della collaborazione, sulla base di specifiche intese, di rappresentanti delle aziende sanitarie locali o di altri enti pubblici.
2. Con conferenza di servizi indetta ai sensi dell'art. 14 della legge 7 agosto 1990, n. 241, e' fornita agli enti previdenziali interessati, ove necessario, ogni indicazione per la specificazione dei criteri da seguire nell'espletamento del procedimento accertativo, con particolare riferimento all'accertamento delle attivita' di cui all'art. 1, comma l, lettera c), del decreto legislativo e del rispetto dei requisiti quantitativi di lavoro indicati all'art. l, commi 1, lettera b), 2 e 6 del medesimo decreto legislativo.
Monitoraggio e meccanismo di salvaguardia
1. Il monitoraggio delle domande accolte, ai fini della individuazione di eventuali scostamenti rispetto alle risorse finanziarie annualmente disponibili per legge, e' effettuato attraverso l'analisi dei dati provenienti dall'accentramento, presso l'INPS, delle informazioni trasmesse dagli enti previdenziali interessati e concernenti: a) la data di perfezionamento, per ogni lavoratore, dei requisiti pensionistici agevolati; b) l'onere finanziario connesso ad ogni anticipo pensionistico; c) la data di presentazione della domanda di accesso al beneficio.
2. Qualora l'onere finanziario accertato attraverso il procedimento di cui al comma 1 sia superiore allo stanziamento previsto, la decorrenza dei trattamenti pensionistici anticipati e' differita in ragione della data di maturazione dei requisiti agevolati e, a parita' degli stessi, della data di presentazione della domanda di accesso al beneficio.
3. All'espletamento delle attivita' di monitoraggio e di eventuale differimento del trattamento pensionistico si provvede attraverso indizione, da parte del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, di apposita conferenza di servizi di cui all'art. 14 della legge 7 agosto l 990, n. 241.
Comunicazioni dell'ente previdenziale
1. In esito alla domanda di accesso al beneficio di cui all'art. 2, comma l, del decreto legislativo, l'ente previdenziale comunica al lavoratore interessato entro il 31 dicembre 201 l in riferimento alla lettera a) del predetto comma 1, ed entro il 30 ottobre di ciascun anno in riferimento alla lettera b) del medesimo comma 1: a) l'accoglimento della domanda, con indicazione della prima decorrenza utile, qualora sia accertato il possesso dei requisiti relativi allo svolgimento delle lavorazioni faticose e pesanti e sia verificata la sussistenza della relativa copertura finanziaria; b) l'accertamento del possesso dei requisiti relativi allo svolgimento delle lavorazioni faticose e pesanti, con differimento della decorrenza del trattamento pensionistico in ragione dell'insufficiente copertura finanziaria; in tal caso, la prima data utile per l'accesso al pensionamento viene indicata con successiva comunicazione in esito al monitoraggio di cui all'art. 3; c) il rigetto della domanda, qualora non sia accertato il possesso dei requisiti relativi allo svolgimento delle lavorazioni faticose e pesanti.
Art. 5
Verifiche ispettive
1. L'espletamento dell'attivita' di verifica di cui all'art. 4, comma 1, lettera d), del decreto legislativo e' svolta, sulla base di intese a livello territoriale tra enti previdenziali e Ministero del lavoro e delle politiche sociali, sulle istanze individuate dalle predette amministrazioni in relazione alla complessita' dell'istruttoria.
Art. 6
Modalita' di rilevazione e comunicazione
1. Con riferimento alle attivita' lavorative svolte a decorrere dall'anno 2011, il datore di lavoro comunica in via telematica alla Direzione provinciale del lavoro e all'ente previdenziale interessato, attraverso la compilazione di un unico modello disponibile sul sito istituzionale del Ministero del lavoro e delle politiche sociali: a) ai fini di cui all'art. 2, comma 5, del decreto legislativo, con periodicita' almeno annuale, il periodo o i periodi nei quali ogni dipendente ha svolto le lavorazioni di cui all'art. 1, comma 1, lettere da a) a d), del decreto legislativo; in caso di svolgimento di lavoro notturno ai sensi della lettera b) del predetto comma 1, detta comunicazione deve indicare, per ogni dipendente, il numero dei giorni di lavoro rientranti in tale tipologia e puo' valere anche ai fini di cui alla lettera b), numero l, del presente comma; b) ai fini di cui all'art. 5, commi 1 e 2, del decreto legislativo: 1) con periodicita' annuale, l'esecuzione di lavoro notturno svolto in modo continuativo o compreso in regolari turni periodici; 2) entro trenta giorni dall'inizio, lo svolgimento delle lavorazioni indicate dall'art. 1, comma 1, lettera c), del decreto legislativo.
2. In caso di omissione delle comunicazioni di cui al comma 1, lettera b), si applica quanto previsto dall'art. 5, comma 3, del decreto legislativo.
3. Modalita' diverse di esecuzione degli adempimenti di cui al comma 1 possono essere introdotte con apposite convenzioni tra il Ministero del lavoro e delle politiche sociali e gli enti previdenziali interessati.
Art. 7
Scambio di dati tra enti
1. Gli enti che gestiscono forme di assicurazione obbligatoria provvedono, anche ai fini del procedimento accertativo di cui all'art. 2 e delle verifiche ispettive di cui all'art. 5, allo scambio di dati ed elementi conoscitivi, anche attraverso modalita' informatiche, in ordine alle lavorazioni di cui all'art. 1, commi l e 6, del decreto legislativo. Con particolare riferimento all'accertamento delle attivita' di cui all'art. 1, comma 1, lettera c) e ai periodi di cui al comma 2 dei medesimo art. 1 del decreto legislativo, l'utilizzo da parte dell'ente previdenziale delle informazioni relative alla dimensione, all'assetto organizzativo dell'azienda e alle tipologie di lavorazioni aziendali, anche come risultanti dall'analisi dei dati amministrativi in possesso degli altri enti previdenziali e assicurativi, avviene secondo modalita' stabilite da specifiche intese tra i predetti enti.
Ricorsi amministrativi
1. In relazione alle istanze di accesso al beneficio dichiarate procedibili ma escluse comunque dal beneficio, il lavoratore puo' promuovere, esclusivamente per motivi di merito ed entro trenta giorni dalla comunicazione di esclusione, ricorso al Comitato regionale per i rapporti di lavoro di cui all'art. 17 del decreto legislativo del 23 aprile 2004, n. 124. Decorso inutilmente il termine di novanta giorni previsto per la sua decisione il ricorso si intende respinto.
2. Ai fini di cui al comma l, i Comitati regionali per i rapporti di lavoro sono integrati da rappresentanti con qualifica dirigenziale dell'INPDAP e dell'ENPALS qualora, sulla base delle valutazioni del presidente dello stesso Comitato, tale integrazione si riveli necessaria in relazione allo specifico ricorso.
3. Ai rappresentanti designati ai sensi del comma 2, non spetta alcun compenso, rimborso spese o indennita' di missione.
Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Roma, 20 settembre 2011.
Il Ministro del lavoro e delle politiche sociali Sacconi
Il Ministro dell'economia e delle finanze Tremonti
Registrato alla Corte dei conti il 2 novembre 2011.
Ufficio di controllo preventivo sui Ministeri dei servizi alla persona e dei beni culturali, registro n. 13, foglio n. 151.
Decreto legislativo 119 del 18 luglio 2011
Attuazione dell'articolo 23 della legge 4 novembre 2010, n. 183, recante delega al Governo per il riordino della normativa in materia di congedi, aspettative e permessi. (11G0162)
Vigente al: 7-7-2014
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione;
Vista la legge 4 novembre 2010, n. 183, recante deleghe al Governo in materia di lavori usuranti, di riorganizzazione di enti, di congedi, aspettative e permessi, di ammortizzatori sociali, di servizi per l'impiego di incentivi all'occupazione, di apprendistato, di occupazione femminile, nonche' misure contro il lavoro sommerso e disposizioni in tema di lavoro pubblico e di controversie di lavoro;
Visto in particolare l'articolo 23 della citata legge n. 183 del 2009 che conferisce delega al Governo ad adottare disposizioni finalizzate al riordino della normativa vigente in materia di congedi, aspettative e permessi, comunque denominati, fruibili dai lavoratori dipendenti di datori di lavoro pubblici e privati;
Sentite le associazioni dei datori e dei prestatori di lavoro comparativamente piu' rappresentative sul piano nazionale;
Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 7 aprile 2011, in attuazione di quanto previsto dall'articolo 23, comma 2, della citata legge n. 183 del 2010;
Acquisito il parere della Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, e successive modificazioni, espresso nella seduta del 5 maggio 2011;
Acquisiti i pareri delle competenti Commissioni parlamentari della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 9 giugno 2011;
Sulla proposta del Ministro per la pubblica amministrazione e l'innovazione e del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con i Ministri dell'economia e delle finanze e per le pari opportunita';
Emana
il seguente decreto legislativo:
Art. 1
Oggetto e finalita'
1. Le disposizioni del presente decreto legislativo, in attuazione dell'articolo 23, comma 1, della legge 4 novembre 2010, n. 183, recano modifiche in materia di congedi, aspettative e permessi, in particolare ai sensi del citato comma 1, lettere c), d) ed e), al fine di riordinare le tipologia dei permessi, ridefinire i presupposti oggettivi e precisare i requisiti soggettivi, i criteri e le modalita' per la fruizione dei congedi, dei permessi e delle aspettative, comunque denominati, nonche' di razionalizzare e semplificare i documenti da presentare ai fini dello loro fruizione.
Art. 2
Modifica all'articolo 16 del decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151, in materia di flessibilita' del congedo di maternita'
1. All'articolo 16 del testo unico delle disposizioni legislative in materia di tutela e sostegno della maternita' e della paternita', di cui al decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151, dopo il comma 1 e' aggiunto il seguente:
«1-bis. Nel caso di interruzione spontanea o terapeutica della gravidanza successiva al 180° giorno dall'inizio della gestazione, nonche' in caso di decesso del bambino alla nascita o durante il congedo di maternita', le lavoratrici hanno facolta' di riprendere in qualunque momento l'attivita' lavorativa, con un preavviso di dieci giorni al datore di lavoro, a condizione che il medico specialista del Servizio sanitario nazionale o con esso convenzionato e il medico competente ai fini della prevenzione e tutela della salute nei luoghi di lavoro attestino che tale opzione non arrechi pregiudizio alla loro salute.».
Art. 3
Modifiche all'articolo 33, decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151, in materia di congedo parentale
1. All'articolo 33 del decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) il comma 1 e' sostituito dal seguente:
«1. Per ogni minore con handicap in situazione di gravita' accertata ai sensi dell'articolo 4, comma 1, della legge 5 febbraio 1992, n. 104, la lavoratrice madre o, in alternativa, il lavoratore padre, hanno diritto, entro il compimento dell'ottavo anno di vita del bambino, al prolungamento del congedo parentale, fruibile in misura continuativa o frazionata, per un periodo massimo, comprensivo dei periodi di cui all'articolo 32, non superiore a tre anni, a condizione che il bambino non sia ricoverato a tempo pieno presso istituti specializzati, salvo che, in tal caso, sia richiesta dai sanitari la presenza del genitore.»;
b) al comma 4, il primo periodo e' soppresso.
Art. 4
Modifiche all'articolo 42, decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151, in materia di congedo per assistenza di soggetto portatore di handicap grave
1. All'articolo 42 del decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) il comma 2 e' sostituito dal seguente:
«2. Il diritto a fruire dei permessi di cui all'articolo 33, comma 3, della legge 5 febbraio 1992 , n. 104, e successive modificazioni, e' riconosciuto, in alternativa alle misure di cui al comma 1, ad entrambi i genitori, anche adottivi, del bambino con handicap in situazione di gravita', che possono fruirne alternativamente, anche in maniera continuativa nell'ambito del mese.»;
b) il comma 5 e' sostituito dai seguenti:
«5. Il coniuge convivente di soggetto con handicap in situazione di gravita' accertata ai sensi dell'articolo 4, comma 1, della legge 5 febbraio 1992, n. 104, ha diritto a fruire del congedo di cui al comma 2 dell'articolo 4 della legge 8 marzo 2000, n. 53, entro sessanta giorni dalla richiesta. In caso di mancanza, decesso o in presenza di patologie invalidanti del coniuge convivente, ha diritto a fruire del congedo il padre o la madre anche adottivi; in caso di decesso, mancanza o in presenza di patologie invalidanti del padre e della madre, anche adottivi, ha diritto a fruire del congedo uno dei figli conviventi; in caso di mancanza, decesso o in presenza di patologie invalidanti dei figli conviventi, ha diritto a fruire del congedo uno dei fratelli o sorelle conviventi.
5-bis. Il congedo fruito ai sensi del comma 5 non puo' superare la durata complessiva di due anni per ciascuna persona portatrice di handicap e nell'arco della vita lavorativa. Il congedo e' accordato a condizione che la persona da assistere non sia ricoverata a tempo pieno, salvo che, in tal caso, sia richiesta dai sanitari la presenza del soggetto che presta assistenza. Il congedo ed i permessi di cui articolo 33, comma 3, della legge n. 104 del 1992 non possono essere riconosciuti a piu' di un lavoratore per l'assistenza alla stessa persona. Per l'assistenza allo stesso figlio con handicap in situazione di gravita', i diritti sono riconosciuti ad entrambi i genitori, anche adottivi, che possono fruirne alternativamente, ma negli stessi giorni l'altro genitore non puo' fruire dei benefici di cui all'articolo 33, commi 2 e 3 della legge 5 febbraio 1992, n. 104, e 33, comma 1, del presente decreto.
5-ter. Durante il periodo di congedo, il richiedente ha diritto a percepire un'indennita' corrispondente all'ultima retribuzione, con riferimento alle voci fisse e continuative del trattamento, e il periodo medesimo e' coperto da contribuzione figurativa; l'indennita' e la contribuzione figurativa spettano fino a un importo complessivo massimo di euro 43.579,06 annui per il congedo di durata annuale. Detto importo e' rivalutato annualmente, a decorrere dall'anno 2011, sulla base della variazione dell'indice Istat dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati. L'indennita' e' corrisposta dal datore di lavoro secondo le modalita' previste per la corresponsione dei trattamenti economici di maternita'. I datori di lavoro privati, nella denuncia contributiva, detraggono l'importo dell'indennita' dall'ammontare dei contributi previdenziali dovuti all'ente previdenziale competente. Per i dipendenti dei predetti datori di lavoro privati, compresi quelli per i quali non e' prevista l'assicurazione per le prestazioni di maternita', l'indennita' di cui al presente comma e' corrisposta con le modalita' di cui all'articolo 1 del decreto-legge 30 dicembre 1979, n. 663, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 febbraio 1980, n. 33.
5-quater. I soggetti che usufruiscono dei congedi di cui al comma 5 per un periodo continuativo non superiore a sei mesi hanno diritto ad usufruire di permessi non retribuiti in misura pari al numero dei giorni di congedo ordinario che avrebbero maturato nello stesso arco di tempo lavorativo, senza riconoscimento del diritto a contribuzione figurativa.
5-quinquies. Il periodo di cui al comma 5 non rileva ai fini della maturazione delle ferie, della tredicesima mensilita' e del trattamento di fine rapporto. Per quanto non espressamente previsto dai commi 5, 5-bis, 5-ter e 5-quater si applicano le disposizioni dell'articolo 4, comma 2, della legge 8 marzo 2000, n. 53.».
Art. 5
Modifiche all'articolo 2 della legge 13 agosto 1984, n. 476, in materia di aspettativa per dottorato di ricerca
1. All'articolo 2 della legge 13 agosto 1984, n. 476 sono apportate le seguenti modificazioni:
a) il terzo periodo del primo comma e' sostituito dal seguente:
«Qualora, dopo il conseguimento del dottorato di ricerca, cessi il rapporto di lavoro o di impiego con qualsiasi amministrazione pubblica per volonta' del dipendente nei due anni successivi, e' dovuta la ripetizione degli importi corrisposti ai sensi del secondo periodo.»;
b) dopo il primo comma e' inserito il seguente:
«Le norme di cui al presente articolo si applicano anche al personale dipendente dalla pubbliche amministrazioni disciplinato in base all'articolo 2, commi 2 e 3, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, in riferimento all'aspettativa prevista dalla contrattazione collettiva.».
Art. 6
Modifiche all'articolo 33 della legge 5 febbraio 1992, n. 104, in materia di assistenza a soggetti portatori di handicap grave
1. All'articolo 33 della legge 5 febbraio 1992, n. 104, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 3 e' aggiunto, in fine, il seguente periodo:
«Il dipendente ha diritto di prestare assistenza nei confronti di piu' persone in situazione di handicap grave, a condizione che si tratti del coniuge o di un parente o affine entro il primo grado o entro il secondo grado qualora i genitori o il coniuge della persona con handicap in situazione di gravita' abbiano compiuto i 65 anni di eta' oppure siano anch'essi affetti da patologie invalidanti o siano deceduti o mancanti.».
b) dopo il comma 3 e' inserito il seguente:
«3-bis. Il lavoratore che usufruisce dei permessi di cui al comma 3 per assistere persona in situazione di handicap grave, residente in comune situato a distanza stradale superiore a 150 chilometri rispetto a quello di residenza del lavoratore, attesta con titolo di viaggio, o altra documentazione idonea, il raggiungimento del luogo di residenza dell'assistito.».
Art. 7
Congedo per cure per gli invalidi
1. Salvo quanto previsto dall'articolo 3, comma 42, della legge 24 dicembre 1993, n.537, e successive modificazioni, i lavoratori mutilati e invalidi civili cui sia stata riconosciuta una riduzione della capacita' lavorativa superiore al cinquanta per cento possono fruire ogni anno, anche in maniera frazionata, di un congedo per cure per un periodo non superiore a trenta giorni.
2. Il congedo di cui al comma 1 e' accordato dal datore di lavoro a seguito di domanda del dipendente interessato accompagnata dalla richiesta del medico convenzionato con il Servizio sanitario nazionale o appartenente ad una struttura sanitaria pubblica dalla quale risulti la necessita' della cura in relazione all'infermita' invalidante riconosciuta.
3. Durante il periodo di congedo, non rientrante nel periodo di comporto, il dipendente ha diritto a percepire il trattamento calcolato secondo il regime economico delle assenze per malattia. Il lavoratore e' tenuto a documentare in maniera idonea l'avvenuta sottoposizione alle cure. In caso di lavoratore sottoposto a trattamenti terapeutici continuativi, a giustificazione dell'assenza puo' essere prodotta anche attestazione cumulativa.
4. Sono abrogati l'articolo 26 della legge 30 marzo 1971, n. 118, di conversione, con modificazioni, del decreto-legge 30 gennaio 1971, n. 5, e l'articolo 10 del decreto legislativo 23 novembre 1988, n. 509.
Art. 8
Modifiche all'articolo 45 del decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151, in materia di adozioni e affidamenti
1. All'articolo 45 del decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151 sono apportare le seguenti modificazioni:
a) al comma 1 le parole: «entro il primo anno di vita del bambino» sono sostituite dalle seguenti : «entro il primo anno dall'ingresso del minore nella famiglia»;
b) dopo il comma 2 e' inserito il seguente: «2-bis. Le disposizioni di cui all'articolo 42-bis si applicano, in caso di adozione ed affidamento, entro i primi tre anni dall'ingresso del minore nella famiglia, indipendentemente dall'eta' del minore.».
Art. 9
Disposizioni finali
1. Dall'attuazione del presente decreto non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Dato a Roma, addi' 18 luglio 2011
NAPOLITANO
Berlusconi, Presidente del Consiglio
dei Ministri
Brunetta, Ministro per la pubblica
amministrazione e l'innovazione
Sacconi, Ministro del lavoro e delle
politiche sociali
Tremonti, Ministro dell'economia e
delle finanze
Carfagna, Ministro per le pari
opportunita'
Visto, il Guardasigilli: Alfano
Decreto 6 dicembre 2011
Adeguamento dei requisiti di accesso al pensionamento agli incrementi della speranza di vita.
IL RAGIONIERE GENERALE DELLO STATO DEL MINISTERO DELL’ECONOMIA E DELLE FINANZE di concerto con IL DIRETTORE GENERALE DELLE POLITICHE PREVIDENZIALI E ASSICURATIVE DEL MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI
Visto l’art. 22-ter, comma 2, del decreto-legge 1° luglio 2009, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2009, n. 102, concernente l’adeguamento dei requisiti di accesso al sistema pensionistico agli incrementi della speranza di vita;
Visto l’art. 12, comma 12-bis, del decreto-legge 30 luglio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, concernente l’adeguamento dei requisiti di accesso al sistema pensionistico da effettuarsi a cadenza triennale, con decreto direttoriale del Ministero dell’economia e delle finanze di concerto con il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, da emanare almeno dodici mesi prima della data di decorrenza di ogni aggiornamento;
Visto l’art. 12, comma 12-quater, del citato decreto-legge 30 luglio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, che prevede che con il medesimo decreto direttoriale siano adeguati i requisiti vigenti nei regimi pensionistici armonizzati secondo quanto previsto dall’art. 2, commi 22 e 23, della legge 8 agosto 1995, n. 335, nonché negli altri regimi e alle gestioni pensionistiche per cui siano previsti requisiti diversi da quelli vigenti nell’assicurazione generale obbligatoria, ivi compresi i lavoratori di cui all’art. 78, comma 23, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, e il personale di cui al decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 195, e di cui alla legge 27 dicembre 1941, n. 1570 (concerne “Nuove norme per l’organizzazione dei servizi antincendi” ndr), nonché i rispettivi dirigenti;
Visto l’art. 12, comma 12-bis, del citato decreto-legge 30 luglio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122 come modificato dall’art. 18, comma 4, lettera a), del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, che prevede che il primo adeguamento triennale dei requisiti di accesso ai trattamenti pensionistici debba avvenire a decorrere dal 1° gennaio 2013;
Visto l’art. 12, comma 12-ter, del citato decreto-legge 30 luglio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, come modificato dall’art. 18, comma 4, lettera b), del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, che prevede che, a decorrere dall’anno 2011, l’ISTAT renda annualmente disponibile entro il 31 dicembre, il dato relativo alla variazione nel triennio precedente della speranza di vita all’età corrispondente a 65 anni in riferimento alla media della popolazione residente in Italia;
Visto l’art. 12, comma 12-ter, lettera a) del citato decreto-legge 30 luglio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, che prevede che in caso di frazione di mese, l’aggiornamento viene effettuato con arrotondamento al decimale più prossimo, e il risultato in mesi si determina moltiplicando la parte decimale dell’incremento della speranza di vita per dodici, con arrotondamento all’unità;
Vista la nota del Presidente dell’Istituto Nazionale di Statistica (ISTAT) n. SP/1434.11 del 25 novembre 2011, con cui si comunica che la variazione della speranza di vita all’età di 65 anni e relativa alla media della popolazione residente in Italia, tra l’anno 2007 e l’anno 2010, è pari a 0,4 anni; il predetto dato, trasformato in dodicesimi di anno, equivale ad una variazione di 0,48 che, a sua volta arrotondato in mesi, corrisponde ad una variazione pari a 5 mesi;
Visto l’art. 12, comma 12-ter, lettera a) del citato decreto-legge 30 luglio 2010, n. 78, convertito,
con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, che prevede che i requisiti siano incrementati
in misura pari all’incremento della speranza di vita accertato dall’ISTAT in relazione al triennio di
riferimento, e che in sede di prima applicazione tale aggiornamento non possa in ogni caso superare
i tre mesi;
Visto l’art. 12, comma 12-ter, lettera b) del citato decreto-legge 30 luglio 2010, n. 78, convertito,
con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, che prevede che i valori di somma di età
anagrafica e di anzianità contributiva di cui alla Tabella B allegata alla legge 23 agosto 2004, n.
243, e successive modificazioni, siano incrementati in misura pari al valore dell’aggiornamento
rapportato ad anno dei requisiti di età, con arrotondamento, in caso di frazione di unità, al primo
decimale;
Decreta:
1. A decorrere dal 1° gennaio 2013, i requisiti di accesso ai trattamenti pensionistici di cui all’art.
12, commi 12-bis e 12-quater, fermo restando quanto previsto dall’ultimo periodo del predetto
comma 12-quater, del decreto-legge 30 luglio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla
legge 30 luglio 2010, n. 122, e successive modificazioni e integrazioni, sono incrementati di tre
mesi e i valori di somma di età anagrafica e di anzianità contributiva di cui alla Tabella B allegata
alla legge 23 agosto 2004, n. 243, e successive modificazioni, sono incrementati di 0,3 unità.
Il presente decreto sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Roma, 6 dicembre 2011
Il direttore generale
delle politiche previdenziali e assicurative del
Ministero del lavoro e delle politiche sociali
Gambacciani
Il Ragioniere generale dello Stato
Canzio